TAR Latina, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 44
TAR
Decreto cautelare 4 aprile 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 28 aprile 2022
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Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
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Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
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TAR
Sentenza 21 febbraio 2024
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TAR
Sentenza 24 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda (art. 10-bis L. 241/1990)

    Il Collegio ritiene che l'omessa comunicazione non abbia efficacia viziante, in quanto il provvedimento originario è stato adottato in forma semplificata ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. 241/90 per manifesta irricevibilità della domanda. Inoltre, si applica l'art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990, poiché il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, data l'incompatibilità urbanistica dell'area proposta. Il privato non ha indicato elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.

  • Rigettato
    Violazione art. 2 L. 241/90, difetto di istruttoria e motivazione, imputazione al Comune dell'inadempimento

    La censura è assorbita dalla fondatezza dell'inidoneità urbanistica dell'area privata proposta dal ricorrente, che costituisce motivazione autosufficiente per il rigetto.

  • Rigettato
    Violazione art. 41 Cost. e artt. 1 e 9 L. 337/1968

    L'operato del Comune non viola la L. 337/1968 né l'iniziativa economica privata. La declaratoria di improcedibilità è basata sull'inidoneità urbanistica dell'area specifica proposta, non su un divieto generalizzato di uso di aree private. L'attività di spettacolo viaggiante deve rispettare il quadro regolatorio vigente e non ledere altri interessi costituzionali.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti e disparità di trattamento

    La censura è infondata poiché il Comune non ha autorizzato precedenti luna park su aree private. L'autorizzazione del 2020 era limitata a pochi giochi per bambini e legata alla momentanea indisponibilità di aree pubbliche. La delibera del 2024 prevede l'uso di aree private solo in via eccezionale e interinale.

  • Rigettato
    Violazione art. 41 Cost. e L. 337/1968 per inidoneità delle aree comunali

    La censura è assorbita dalla fondatezza dell'inidoneità urbanistica dell'area privata proposta dal ricorrente. L'operato del Comune è conforme alla normativa e tutela interessi costituzionali prevalenti.

  • Rigettato
    Violazione art. 21-nonies L. 241/1990 della convalida

    La convalida è legittima, avendo integrato la motivazione del provvedimento originario sulla base delle risultanze procedimentali e delle direttrici dell'ordinanza cautelare. L'interesse pubblico è la tutela del corretto utilizzo del territorio. Il termine di adozione è ragionevole. Il Comune ha esplicitato le ragioni dell'improcedibilità, valorizzando l'inidoneità urbanistica dell'area privata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà nella motivazione sub a) della convalida

    La censura è assorbita dalla fondatezza dell'inidoneità urbanistica dell'area privata proposta dal ricorrente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e violazione di legge (L. 337/1968) nella motivazione sub a) della convalida

    La censura è assorbita dalla fondatezza dell'inidoneità urbanistica dell'area privata proposta dal ricorrente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere nella motivazione sub b) della convalida

    La censura è assorbita dalla fondatezza dell'inidoneità urbanistica dell'area privata proposta dal ricorrente.

  • Rigettato
    Irrilevanza e contraddittorietà dell'inciso sulla natura urbanistica dell'area

    L'attività di spettacolo viaggiante, anche se temporanea, è paesaggisticamente e urbanisticamente invasiva e incompatibile con la destinazione a verde pubblico, verde di rispetto e strada. Le aree destinate a verde consentono solo attività ludiche per bambini, non la collocazione di giostre. Anche a voler ammettere l'installazione solo su aree verdi, queste rappresentano una parte ridotta dell'area totale richiesta. I vincoli di rispetto a verde e stradale hanno natura conformativa e non decadono automaticamente, mantenendo la destinazione funzionale delle particelle.

  • Rigettato
    Responsabilità del Comune per attività provvedimentale illegittima

    La domanda risarcitoria è respinta in quanto l'attività amministrativa non è stata illegittima e non ha leso alcuna pretesa sostanziale della ricorrente. Non sussiste la responsabilità dell'Amministrazione né il requisito dell'ingiustizia del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 44
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 44
    Data del deposito : 24 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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