Articolo 15 della Legge 3 febbraio 1963, n. 53
Articolo 14Articolo 16
Versione
2 marzo 1963
Art. 15.
Possono essere iscritti al Fondo anche lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1960, i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza e al Fondo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare all'opzione stessa.
Per i versamenti dei contributi a norma dell' articolo 37 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , sia i lavoratori che le aziende provvederanno in conformita' a quanto previsto dall'articolo stesso.
Qualora il lavoratore in servizio alla data del 31 dicembre 1960 sia deceduto, la stessa facolta', con le stesse modalita', e' riconosciuta ai superstiti.
Entrata in vigore il 2 marzo 1963