Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 143/2024
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione civile - procedure concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Davide Ciutto Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento, avente ad oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, iscritto al n.
143 -1 /2024 R.G. e n. 143 /2024 PU promosso da in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. Parte_1 Parte_2
, con sede in Meledo di Sarego (VI), Via Dino Fochesato n. 1, C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.Federico Lamesso (C.F.
) e dall'avv. Sara Cortese (C.F. ) (che hanno dichiarato di C.F._1 C.F._2
voler ricevere eventuali comunicazioni, notificazioni o avvisi anche al loro numero di fax 0444239494 o agli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Vicenza, Via Zamenhof n. 697;
Creditrice- Ricorrente confronti di
con sede legale in Vicenza, Contrà Santa Barbara nr.27, in persona del legale CP_1
rappresentante signor , codice fiscale , rappresentata e difesa, come da CP_2 P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. Anna Rodella con studio in Vicenza, Contrà Santa Barbara nr.27 (codice fiscale , pec presso il cui studio è C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata;
Debitrice - Resistente
Il Tribunale, pagina 1 di 6
depositato il 13.05.2024 da;
[...] Parte_1
-esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
-sentito il Giudice Relatore;
-verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della
Cancelleria a mezzo PEC in data 16.5.2024 per l'udienza del 19.6.2024 entro i termini di legge – art.41 CCII-) ;
-rilevato che la società debitrice si è costituita depositando in data 12.6.2024 memoria CP_1
difensiva;
-visto il verbale dell'udienza del 19.6.2024, il decreto del Tribunale del 28.6.2024, il verbale dell'udienza del 26.9.2024 e del 19.11.2024, il provvedimento istruttorio del 8.2.2025;
-vista la nota depositata dalla debitrice in data 10.3.2025 e i documenti allegati;
CP_1
-considerato che all'udienza del 13.3.2025 il Giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio dando atto che il procuratore della creditrice ricorrente aveva concluso insistendo per Parte_1
l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, mentre il procuratore della debitrice resistente aveva concluso per il rigetto della domanda di apertura della CP_1
liquidazione giudiziale.
Tutto ciò premesso il Collegio, ritenuta la competenza del Tribunale adito (dato non contestato), ritiene la debitrice
- che risulta svolgere attività di impresa commerciale (vedi visura C.C.I.A.A) - CP_1
certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
Infatti i bilanci depositati relativi agli ultimi tre esercizi 2021, 2022, 2023 (dimostrano il superamento delle soglie dimensionali stabilite dall'art. 2 c.1 lettera “d” CCII tenuto conto che l'attivo patrimoniale risulta indicato in euro 2.210.192,00 per l' esercizio al 31.12.2021, in euro 1.891.692,00 per l'esercizio al 31.12.2022, in euro 1.793.707,00 per l'esercizio al 31.12.2023; i ricavi risultano indicati in euro 1.448.098,00 per l'esercizio al 31.12.2021, euro 1.032.406,00 per l'esercizio al
31.12.2022, euro 159.368,00 per l'esercizio al 31.12.2023).
Va aggiunto che (si rinvia a quanto indicato dalla stessa debitrice nel doc. 31 CP_1
“posizione debitoria” aggiornata alla data del deposito nella nota del 10.3.2025) indica debiti per
831.840,07 per cui risulta aver superato anche la soglia stabilita dall'art. 2 c.1 lettera d) n. 3 CCII posto che l'ammontare dei debiti anche non scaduti risulta superare la soglia di euro 500.000,00.
pagina 2 di 6 Alla luce dei dati sopra indicati risulta così abbondantemente superato il limite stabilito dall'art.49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 tenuto conto che tra i debiti scaduti indicati dalla stessa vi è CP_1
quello verso la creditrice ricorrente indicato da in euro 53.210,07 Parte_1 CP_1
(vedi doc. 31 allegato dalla debitrice alla nota del 10.3.2025) .
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dalla creditrice ricorrente nel ricorso del 13.5.2024 e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la Parte_1
debitrice non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. In CP_1
particolare si segnala:
-la durata dell'istruttoria senza che il debito verso la creditrice ricorrente sia stato pagato, benchè si tratti di debito di verso la ricorrente fondato su CP_1 Parte_1
sentenza passata in giudicato e nonostante i tentati pignoramenti presso terzi;
-l'aver affittato l'azienda in data 30 settembre 2022 a terzi, così privandosi della autonoma capacità produttiva;
-la forte riduzione dei ricavi passati da euro 1.032.406,00 dell'esercizio 2022 ad euro
159.368,00 nell'esercizio 2023;
- il pagamento solo parziale dei debiti scaduti indicati nel bilancio di esercizio 2023 in totali euro 1.345.752,00 tutti esigibili entro esercizio 2024. Sul punto con non nota del CP_1
10.3.2025 ha precisato di aver provveduto a saldare solo in parte i debiti scaduti precisando “ L'esame raffrontato, ad ogni modo, comporta che se il bilancio di esercizio 2023 indicava debiti per
€1.345.752,00, ad oggi i debiti sono pari al minor importo di € 831.840,00.” ( NB l'enfasi è dello scrivente) ;
-la presenza di debiti Erariali che ha provato di aver chiesto di pagare a mezzo CP_1
di recenti nuove istanze di rateizzazione accolte (istanza del 13.2.2025 doc.44 e istanza del 17.2.2025 doc. 46 allegato alla nota del 10.3.2025) per un totale di euro 51.200,50 + euro 95.748,12 (tuttavia va evidenziato che la stessa nella nota del 10.3.2025 ha chiarito di essere decaduta dalle CP_1
precedenti rateizzazioni per omesso pagamento di alcune rate );
- la mancata assunzione nei confronti dei creditori di iniziative idonee a fronteggiare la situazione di grave insolvenza in cui versa la società debitrice che a fronte della CP_1
domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata in data 13.5.2024 dalla creditrice
[...]
e a debiti scaduti indicati dalla stessa per euro 831.840,07 (vedi Parte_1 CP_1
pagina 3 di 6 situazioni debitoria al 10.3.2025 doc.31 prodotto da con nota del 10.3.2025) la società CP_1
debitrice si è limitata a chiedere il rigetto della domanda della creditrice ricorrente, affermando che è in corso attività di recupero degli ingenti crediti che” non sono stati oggetto di cessione alla
[...]
ma sono stati mantenuti in corpo proprio con la finalità di acquisire liquidità e Controparte_3 soddisfare le posizioni debitorie” (vedi pagina n. 6 della memoria difensiva di del CP_1
12.6.2024) lasciando i creditori nella totale incertezza sul tempo e sull'entità del soddisfo dei crediti.
La situazione sopra rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice CP_1
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in CP_1
Vicenza, Contrà Santa Barbara nr. 27, codice fiscale;
P.IVA_2
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il dott;
Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 19.6.2025 ad ore 9.30 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
pagina 4 di 6 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
pagina 5 di 6 depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 13.03.2025 .
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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