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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 549/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13473/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I N. 16 80016 Marano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025004816786006114282 TASSE AUTO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21973/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 2025004816786006114282 del 19/6/2015 inerente Imu e accessori 2016 dll'importo di
€ 247,23 notificata il 30/06/2025, eccependo l'inesistenza ex artt. 50 e 86 D.P.R. 602/73 per omessa notifica preventiva del sottostante avviso di accertamento, oltre che per intervenuta decadenza quinquennale.
Si costituiva la Municipia spa deducendo che l'atto, avente a oggetto IMU 2016, era stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1285 IMU 2016, avvenuta a mezzo raccomandata A/R spedita in data 21/12/2021, con notifica perfezionata per compiuta giacenza in data 3/02/2022.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.
In sede di memorie illustrative, parte ricorrente contestava la idoneità della documentazione depositata da
Municipia spa a dimostrare la regolare notifica dell'avviso di accertamento stante la mancanza di collegamento tra avviso di accertamento e raccomandata, oltre che per non essere stato depositato il cd. cad.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, la Municipia spa costituendosi in giudizio ha depositato documentazione che ad avviso del giudicante non può ritenersi dimostrativa della regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla comunicazione in questa sede impugnata, circostanza recisamente contestata dalla parte ricorrente.
Va invero rilevato come se appare superabile la censura relativa all'omesso deposito del Cad (vd. Corte di
Cassazione ordinanza n. 18880/2025), coglie senz'altro nel segno la doglianza relativa all'assenza di alcun elemento che renda riconducibile la copia della busta di spedizione e della relativa relata all'avviso di accertamento che nella stessa sarebbe stato contenuto.
In conclusione non potendosi dire essere acquisita la prova della regolare notifica dell'atto prodromico alla parte il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite sono compensate attesa la natura della pronuncia di accoglimento che non entra nel merito delle debenza del tributo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13473/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I N. 16 80016 Marano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025004816786006114282 TASSE AUTO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21973/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 2025004816786006114282 del 19/6/2015 inerente Imu e accessori 2016 dll'importo di
€ 247,23 notificata il 30/06/2025, eccependo l'inesistenza ex artt. 50 e 86 D.P.R. 602/73 per omessa notifica preventiva del sottostante avviso di accertamento, oltre che per intervenuta decadenza quinquennale.
Si costituiva la Municipia spa deducendo che l'atto, avente a oggetto IMU 2016, era stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1285 IMU 2016, avvenuta a mezzo raccomandata A/R spedita in data 21/12/2021, con notifica perfezionata per compiuta giacenza in data 3/02/2022.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.
In sede di memorie illustrative, parte ricorrente contestava la idoneità della documentazione depositata da
Municipia spa a dimostrare la regolare notifica dell'avviso di accertamento stante la mancanza di collegamento tra avviso di accertamento e raccomandata, oltre che per non essere stato depositato il cd. cad.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, la Municipia spa costituendosi in giudizio ha depositato documentazione che ad avviso del giudicante non può ritenersi dimostrativa della regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla comunicazione in questa sede impugnata, circostanza recisamente contestata dalla parte ricorrente.
Va invero rilevato come se appare superabile la censura relativa all'omesso deposito del Cad (vd. Corte di
Cassazione ordinanza n. 18880/2025), coglie senz'altro nel segno la doglianza relativa all'assenza di alcun elemento che renda riconducibile la copia della busta di spedizione e della relativa relata all'avviso di accertamento che nella stessa sarebbe stato contenuto.
In conclusione non potendosi dire essere acquisita la prova della regolare notifica dell'atto prodromico alla parte il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite sono compensate attesa la natura della pronuncia di accoglimento che non entra nel merito delle debenza del tributo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.