Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
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n. rg16655 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16655 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Persona_1
GENTILE FEDERICA presso il quale elettivamente domicilia in Torre del
Greco alla Via Montesomma 34,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
FERRARO DANIELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giulio Cesare 101,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/07/2024, , premesso che Persona_1
dalla relazione con la SI.ra nasceva la minore CP_1 Per_2
1
l'11.04.2022, chiedeva disciplinarsi i rapporti tra loro relativi alla figlia, in particolare prevedendosi:
“1. L'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile della medesima presso la madre e modalità di visita da parte del padre come di seguito indicate.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana dalle 16,00 alle 21,00; e a fine settimana alternati dal sabato alle 16,00 sino alla domenica alle 21,30.
3. In merito alle vacanze natalizie e a quelle estive la minore trascorrerà le vacanze natalizie dal 24 dicembre al 26 dicembre con la madre, e dal 27 dicembre al 1 gennaio compresa la vigilia del Capodanno con il padre, il giorno dell'epifania con il padre e comunque ad anni alterni, mentre per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua con la madre, e il lunedì il Albis con il padre, sempre ad anni alterni, come pure la festività del 25 aprile, del 1 maggio e del
2 giugno con il padre, sempre ad anni alterni, Inoltre la minore trascorrerà un periodo continuativo presso il padre di 20 giorni ricadenti nel mese di agosto.
4. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
5. Riguardo al mantenimento della figlia entrambi i genitori contribuiranno in egual misura.
Il padre verserà la somma di euro 200,00, genitoriale o comunque per la somma maggiore o minore che la S.V. riterrà di giustizia, oltre al 50 % delle spese straordinarie preventivamente concordate, mediche, scolastiche, sportive e ricreative, somma rivalutata secondo i parametri Istat.
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Si costituiva tardivamente la resistente con comparsa di costituzione, la quale chiedeva:
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1) disporre l'affidamento condiviso della piccola con collocamento privilegiato presso la Per_2
casa materna sita in Napoli alla Via Giacinto De Sivo 37/F o presso altra abitazione previa comunicazione ed autorizzazione del SI. Per_1
2) disciplinare gli incontri padre –figlia, tenendo conto della tenera età della minore, prevedere due pomeriggi a settimana dalle 16 alle 19.30, nonché i fine settimana alternati il sabato dalle 10 alle 19.30 e così la domenica senza pernottamento visto la tenera età della minore almeno fino al compimento del 6° anno età.
3) Disciplinare le vacanze natalizie e Pasquali secondo il criterio dell'alternanza ovvero il
24 dicembre con uno ed il 25 con l'altra e così via;
per le vacanze estive prevedere due settimane non consecutive nel mese di agosto senza pernottamento con possibilità di prelevare la minore dalle ore 9 e riportarla presso la madre alle ore 20, fino al compimento del 6° anno di età della minore o comunque quando la minore apparirà sufficientemente matura emotivamente.
4) Disporre il versamento di un contributo per il mantenimento della piccola in Per_2
favore della SI.ra nella misura di €. 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, CP_1
mediche, scolastiche, sportive e ricreative, rivalutata ogni anno come per legge, rimettendosi comunque al Protocollo del Tribunale di Napoli per i dettagli delle spese straordinarie, entro il 5 di ogni mese.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
21 cpc
All'udienza di prima comparizione il Giudice, sentite le parti, formulava la seguente proposta conciliativa alla quale le parti aderivano chiedendo di rimettere la causa al Collegio per la decisione con rinuncia ai termini:
1) affido condiviso della figlia con residenza privilegiata presso la madre con Per_2
previsione del diritto del padre di tenerla con sé due pomeriggi a settimana il martedì e il venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00; da ora a 6 mesi il padre oltre ai due pomeriggi a settimana terrà la bambina con sé l'intera giornata o del sabato o della domenica di tutti i fine settimana dalle ore 10.00 alle ore 18.00; la bambina inoltre trascorrerà con il papà tra
1 anno, oltre sempre ai due pomeriggi a settimana, il week end con pernotto alternato dal sabato mattina alle ore 10,00 e la riaccompagnerà la domenica alle ore 19,00 presso il
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domicilio materno così come ci saranno 10 giorni di vacanze estive anche non consecutivi a luglio o ad agosto (a partire da agosto 2026) da concordarsi col coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno, la bambina trascorrerà con il padre, la festa del papà, il compleanno e onomastico del padre a prescindere dal giorno in cui ricadono le ricorrenze, così come trascorrerà con la madre la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della madre;
a partire dalle prossime vacanze natalizie del 2025 la minore passerà con il padre o il giorno della vigilia di natale (24 dicembre) o il giorno di Natale (25 dicembre) o il 31 dicembre o il 1 gennaio, così come la minore trascorrerà con il padre o il giorno di Pasqua o il lunedì in
Albis. Nelle giornate festive la bambina trascorrerà con il papà dalle ore 10,00 alle 18,00.
2) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , l'importo Parte_1 CP_1
mensile versato di € 300,00 (trecento/00) per il mantenimento della figlia, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
3) Inoltre, il SI. resta onerato a provvedere al 50% delle eventuali Persona_1
spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli SIlato con il COA;
-4)
l'assegno unico sarà percepito per intero al 100% dalla SI.ra .” CP_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto attesa la non contrarietà a norme imperative.
Poiché i patti di cui sopra sono rispondenti agli interessi della minore, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi
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di cui in parte motiva;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 7/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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