Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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2 dicembre 2003
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Commentario • 1
- 1. Il pubblico dipendente non può fare l’avvocatoAccesso limitatoStefano Rossi · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2023
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 15/11/2023, n. 31776Provvedimento: […]Leggi di più...
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