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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/09/2025, n. 7007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7007 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 22517/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO BRINI e ANDREA BRINI presso i quali è elettivamente domiciliato in
Milano, Via A. Sciesa, 24
ATTORE
contro
Controparte_1
(c.f. ), difesa dall'avv. MARCO RODOLFI, presso il
[...] P.IVA_1
quale è elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto, 3
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale
— 1 — CONCLUSIONI
ATTORE:
“ Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico adito, contrariis reiectis:
- NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che la procedura ex art. 696-bis c.p.c. incardinata avanti Codesto Tribunale (RG 44549/2020 - G.U. D.ssa Boroni Valentina – 1° sez. civile) si è conclusa con l'accertamento della malpractice riconducibile alla condotta colposa dell'odierna resistente
[...]
e del medico che ha Controparte_2 operato, per tutti i motivi esposti negli scritti depositati in causa, e con l'accettazione da parte del Sig. e della Parte_1 [...]
della proposta conciliativa formulata dai CTU, come Controparte_3 descritto, allegato e provato nelle premesse del ricorso introduttivo, e, comunque, in ogni caso, accertare e dichiarare, anche nel presente giudizio, la malpractice riconducibile alla condotta gravemente colposa tenuta dall'odierna resistente CP_4
e dei suoi medici, conseguentemente condannare la convenuta
[...] [...]
al risarcimento a favore del Sig. Controparte_3
dei seguenti danni, descritti in atti, a causa dell'evento di Parte_1 malpractice medica avvenuto l'11.10.2017:
- Invalidità permanente del 30% euro 161.194,00
- Personalizzazione del 25% euro 40.278,50
- Invalidità temporanea complessiva euro 19.883,50
- Specifica lavorativa del 15% euro 82.699,05
- Fatt. di 37/2019 acconto CTP Prof. euro 502,00 Per_1
- Fatt. 443/2019 acconto CTP Dott. euro 610,00 Persona_2
- Fatt. n 27/30.05.22 CTP Prof. euro 1.220,00 Per_1
- Proforma 92/31.05.22 CTP Dott. euro 1.830,00 Persona_2
- Spese mediche varie (accertate dalla CTU) euro 1.413,72
- Costo pagato al CTU Dott. uro 3.050,00 CP_5
- Costo pagato al CTU Dott. euro 3.050,00 Per_3
- Spese e Competenze legali per fase stragiudiziale e per l'ATP 696bis c.p.c. euro 17.657,18 per un complessivo importo totale di euro 333.387,95, ovvero per gli importi diversi maggiori o minori ritenuti di giustizia ed equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'evento (11.10.2017) sino alla liquidazione giudiziale nella sentenza, ed oltre gli interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
— 2 — - NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Accertato che la quantificazione del danno da “specifica lavorativa” in via principale è stata calcolata utilizzando il differente coefficiente di cui alla Nuova Tabella Milanese del giugno 2024 sulla base di reddito di euro 46.300,00, solo in via subordinata si chiede che la specifica lavorativa venga calcolata utilizzando il valore del triplo della pensione sociale (così come stabilito dall'ultima circolare n. 1 del 2 gennaio 2024) e conseguentemente CP_6 condannare la convenuta al pagamento a favore del Sig. della Parte_1 somma di euro 37.202,95 ovvero dell'importo diverso maggiore o minore ritenuti di giustizia ed equità. SEMPRE NEL MERITO - accertare e dichiarare che la
[...]
ha omesso di informare correttamente Controparte_3
(“consenso informato”) il sig. per tutti i motivi esposti in atti, e Parte_1 conseguentemente condannare a titolo di danno da omessa informazione ex art. 1218 e 1228 cc. e violazione del diritto all'autodeterminazione la convenuta a versare al Sig. la somma di euro 20.000,00=, ovvero per l'importo diverso maggiore o Parte_1 minore ritenuto di giustizia ed equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell'evento (11.10.2017) sino alla liquidazione giudiziale nella sentenza, ed oltre gli interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
- IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze legali relative sia alla procedura di ATP 696 bis c.p.c. che al presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e C.p.a. 4% ai sensi del D.M. nr. 147/2022, oltre al rimborso delle spese pagate ai CTU in sede di ATP e ai CTP nella fase stragiudiziale, con condanna, inoltre, della convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, commi I e III c.p.c.
- IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede l'acquisizione del fascicolo dell'ATP (RG 44549/2020 - G.U. D.ssa Boroni Valentina – 1° sez. civile).
- SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. prima dell'evento occorsogli in data 11.10.2017 Parte_1 praticava con regolarità i seguenti sport: Windsurf, Kitesurf, wakeboard, snowboard, mountain bike, hockey su ghiaccio e hockey su rotelle 2) Vero che il sig.
[...] praticava Wakeboard presso l'idroscalo di Milano, Windsurf e Kitesurf nelle Parte_1 località di Colico, Domaso e Gera Lario sul lago di Como nelle stagioni primavera - estate con una frequenza di almeno 6 volte al mese come da docc. 32, 33, 36, 37 38, 39, 40 (foto + video) che le si rimostrano 3) Vero che il sig. praticava wakeboard nelle stagioni primavera - Parte_1 estate presso l'idroscalo di Milano anche durante la settimana nella pausa pranzo.
— 3 — 4) Vero che il sig. praticava Windsurf e Kitesurf durante la stagione Parte_1 estiva in Sardegna località Porto Pollo, in Grecia ed a Heires in Francia come da doc 37, 33, 41 (foto + video) che le si rimostrano
5) Vero che dall'anno 2011 ha praticato insieme al sig. Testimone_1 presso l'Idroscalo di Milano con frequenza settimanale.
6) Vero che da circa 30 anni il sig. ha praticato mountain bike in Parte_1 varie località montane con frequenza settimanale come da doc. 29, 35, (foto) che Le si rimostrano.
7) Vero che ha praticato mountain bike insieme al sig. sul percorso Parte_1 da Peschiera Borromeo a Cassano D'Adda con attraversamento del fiume come da doc 35 (foto) che le si rimostrano.
8) Vero che ha praticato mountain bike insieme al sig. su altri Parte_1 percorsi in regione Lombardia con frequenza di circa tre volte al mese
9) Vero che il sig. ha praticato hockey in line su rotelle nel periodo Parte_1
2015 / 2016 presso il centro Saini e presso il Quantas Sport Village Via Assietta, 19 di Milano, e Hockey su ghiaccio presso l'AGORA' palaghiaccio Via dei Ciclamini, 23, in Milano come da doc. 40 (foto) che le si rimostra.
10) Vero che il sig. praticava snowboard nel periodo invernale in Parte_1 varie località montane (Colfosco, Foppolo, Gressoney, La Thuile) durante i w.e. e le settimane bianche nel periodo invernale come da doc 30, 31, 34 (foto) che le si rimostrano
11) Vero che il sig. dopo l'evento occorsogli in data 11.10.2017 ha Parte_1 cessato di praticare Windsurf, kitesurf, wakeboard, snowboard e mountain bike.
12) Vero che il sig. dopo l'evento occorsogli in data 11.10.2017 Parte_1 nello svolgere la sua attività lavorativa di meccanico presso la società Parte_2 deve prendersi frequenti pause in quanto riferisce di accusare dolori e di essere affaticato.
13) Vero che dopo l'evento occorso al sig. in data 11.10.2017 ha Parte_1 prestato aiuto a quest'ultimo nello svolgimento della sua attività lavorativa di meccanico sostituendosi a lui nelle lavorazioni più pesanti e faticose.
14) Vero che conferma la CTP da Lei redatta in data 09.06.2020 come da doc.1 dell'ATP che le si rimostra. Si indicano a testi i Sigg.ri:
• residente in [...] Testimone_2
• residente in [...] Testimone_3
• residente in [...] Testimone_4
• residente in [...] Testimone_5
• Dott. con studio in Milano Via Visconti di Modrone, nr. 3 Testimone_6
• Dott. Prof con studio in Milano Via Sismondi, nr. 3” Testimone_7
— 4 — CONVENUTA:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso,così giudicare: respingere ogni pretesa avanzata nei confronti della resistente l' di Milano in quanto destituita di fondamento sia in fatto Controparte_1 che in diritto. In ogni caso con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sul seguente ulteriore capitolo di prova: A) ”Vero che al sig. furono consegnati ed illustrati il modulo di Parte_1 consenso informato e consegnata e la scheda informativa che mi si rammostrano sub doc. 1 del fascicolo di parte resistente e doc. 2 del fascicolo del ricorrente” ? Con testimoni sul capitolo B: Prof. Dott. , Testimone_8 Testimone_9 entrambi c/o Fondazione IRCCS – Milano, entrambi in via Francesco Sforza n. 28, Milano e con quanti ex adverso indicati.”
— 5 — Ragioni della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentirne accertare Controparte_3
la responsabilità per l'inesatta esecuzione delle prestazioni sanitarie ricevute e per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti, quantificati nella somma complessiva di € 343.705,78.
Nello specifico, il signor ha dedotto che, durante una colonscopia eseguita Parte_1
presso l' di Milano, a seguito dell'asportazione di un polipo, ha Controparte_3
subito una perforazione iatrogena del colon cui sarebbero seguiti diversi interventi con conseguenti degenze ospedaliere, complicazioni e lunghi recuperi post ospedalieri. A seguito della vicenda, egli avrebbe sviluppato una distimia di grado moderato, evoluta in disturbo post traumatico da stress, e gli sarebbero residuati problemi di evacuazione ed esiti cicatriziali.
Oltre che del danno all'integrità psico-fisica, il signor ha chiesto il Parte_1
risarcimento del danno alla propria autodeterminazione per mancato consenso informato, nonché la personalizzazione del danno, affermando di aver dovuto mutare le proprie abitudini di vita e sportive, e ha lamentato una riduzione della capacità lavorativa, conseguente all'impossibilità di eseguire lavori in autofficina che richiedano il sollevamento di pesi e sforzi particolari.
2. Si è costituita , Controparte_3
chiedendo la conversione del rito sommario in quello ordinario e il rigetto di ogni pretesa avanzata dal ricorrente.
La struttura ha evidenziato che dalla c.t.u. non emergono profili di colpa a carico dei sanitari intervenuti, né il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'attuale situazione del signor Parte_1
— 6 — La struttura resistente ha, inoltre, contestato sia la sussistenza e la quantificazione del danno sia la richiesta personalizzazione del risarcimento del danno biologico, non sussistendo elementi dai quali possa evincersi una individualizzante caratteristica del danno patito dal ricorrente differente e ulteriore rispetto a quello che deriverebbe in casi simili.
La struttura resistente ha infine rilevato la mancanza di prova della effettiva sussistenza ed entità del danno da riduzione della capacità lavorativa.
3. Mutato il rito e acquisiti gli atti del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'assunzione dell'interrogatorio formale del sig.
e, all'esito dell'istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle Parte_1
conclusioni e trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Il thema decidendum riguarda l'accertamento della dedotta responsabilità contrattuale della struttura convenuta sotto il profilo dell'adeguatezza delle modalità esecutive dell'intervento di polipectomia eseguito sull'attore l'11 ottobre 2017.
A tal fine, è opportuno ripercorrere gli esiti dell'indagine medico legale:
a) il sig. all'epoca dei fatti in esame cinquantaquattrenne, si sottopose allo Parte_1
screening del colon retto e, risultata positiva la ricerca del sangue occulto nelle feci, aderì all'indicazione di sottoporsi a una colonscopia;
b) l'esame fu svolto l'11 ottobre 2017, presso l' di Controparte_3
Milano, in regime ambulatoriale. Il colon fu esplorato sino al cieco, col rilievo di una mucosa di aspetto regolare. Fu riscontrato un polipo di circa 8 mm dotato di un peduncolo corto, che fu descritto come localizzato poco a valle della flessura colica sinistra e che fu resecato mediante un'ansa diatermica (polipectomia), senza sanguinamenti al termine della manovra. L'esame istologico evidenziò che esso era un adenoma tubulo-villoso con una displasia di basso grado;
— 7 — c) nel corso della seduta peritale il sig. ha riferito che avvertì, non sa precisare Parte_1
se prima, durante o dopo la polipectomia, una “fitta” isolata, un evento molto comune nel corso di un esame endoscopico, legato sia alla distensione della parete del colon, sia, più facilmente, alla trazione esercitata sulle strutture di supporto del colon nella progressione dello strumento. Una volta risolto con la somministrazione di un sedativo,
l'episodio non si ripeté in seguito, fino al termine della procedura. Durante tutto il periodo di osservazione successivo, il paziente non avvertì alcun dolore addominale.
Fu trattenuto per circa 30 minuti in sala di risveglio e ristabilizzazione. Al momento della dimissione, al di là di una comune una sensazione di meteorismo, fu per il resto asintomatico. Per questo motivo, l'endoscopista non ebbe elementi clinici per poter sospettare l'evento avverso che venne poi a manifestarsi;
d) ore dopo la procedura, manifestò un dolore addominale molto intenso, di Parte_1
tipo trafittivo, a pugnalata, accompagnato da sudorazione fredda e dispnea;
e) recatosi al PS fu ricoverato con diagnosi di addome acuto da perforazione del colon;
f) sulla base dei riscontri documentali, anche se non lo si può affermare con certezza,
è da ritenere altamente probabile che, al momento della dimissione dall'
[...]
di Milano, la perforazione non si fosse ancora manifestata e, per Controparte_3
questo motivo, non avrebbe potuto essere diagnosticata in modo più tempestivo;
g) sotto il profilo tecnico, non si riesce a posteriori a risolvere la distinzione tra inevitabilità della perforazione, nonostante la corretta esecuzione delle manovre, ed evento conseguente invece ad un errore esecutivo. Da un lato, tutte le casistiche cliniche pubblicate evidenziano che permane una percentuale, seppur molto bassa e prossima all'1-2%, di eventi avversi, che non si riesce a comprimere ulteriormente;
dall'altro lato, la mancanza di informazioni circa il diametro del peduncolo del polipo,
l'intensità della corrente utilizzata, la miscela taglio/coagulo, la durata della sua applicazione non consente a posteriori di appurare del tutto il corretto svolgimento
— 8 — tecnico della prestazione. I dettagli in questione non si reperiscono nella documentazione della colonscopia del caso in esame e ciò è in linea con quanto svolto nella maggior parte dei centri di Endoscopia, ove non è prassi riportare nei referti tali dettagli.
h) è, tuttavia, probabile che la lesione sia da ricondurre a una ustione da corrente elettrica monopolare della parete del colon, prodotta dal resettore elettrico, alla quale fece seguito, in questo caso a distanza di poche ore, la caduta dell'escara prodotta dalla necrosi coagulativa;
i) al Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico San Donato, fu quindi Parte_1
operato d'urgenza per un quadro di peritonite stercoracea. Fu praticata un'emicolectomia destra e furono confezionate un'anastomosi colo-rettale ed un'ileostomia temporanea di protezione;
j) nel decorso postoperatorio si manifestò un'infezione della ferita chirurgica laparotomica, che fu trattata con VAC-terapia e con plurime medicazioni, che furono proseguite anche in regime ambulatoriale;
k) nel gennaio 2018, il sig. si sottopose a un secondo ricovero ospedaliero, Parte_1
per la chiusura dell'ileostomia e il ripristino della canalizzazione intestinale completa;
l) nell'aprile 2019 il paziente subì un terzo ricovero ospedaliero, per il trattamento di un laparocele mediano, mediante l'applicazione chirurgica di una rete protesica;
m) dall'evento avverso analizzato risulta essere derivato un periodo d'invalidità biologica temporanea in misura assoluta per 23 giorni per i periodi di ricovero, e in misura parziale al 75% per 120 giorni per il periodo di stomia e per i primi periodi di convalescenza successivi ai ricoveri, al 50% per 40 giorni per gli ulteriori periodi di convalescenza;
n) considerando gli esiti dell'intervento di emicolectomia destra e di temporanea ileostomia di protezione, gli esiti dell'intervento di laparoalloplastica per il trattamento
— 9 — del laparocele mediale e la presenza nell'attualità di un laparocele laterale destro, con riferimento ai correnti barème medico-legali per l'ambito civilistico, si delinea un danno biologico permanente da stimare intorno al 30 %;
o) quanto alle ripercussioni sulla capacità lavorativa propria del soggetto, è da ritenere che sia minima quella degli esiti dell'emicolectomia ben compensata e che l'incidenza sia, invece, da riferire agli esiti della parete addominale e sia da quantificare intorno al
15%;
p) nella prospettiva di un buon esito del nuovo intervento di laparoalloplastica, si aggiungerebbe un'invalidità biologica temporanea in misura assoluta di circa 3 giorni e parziale al 75% per 20 giorni e al 50% per altrettanti, per il nuovo ricovero chirurgico e la successiva convalescenza;
il danno biologico permanente si ridurrebbe intorno al
25 % e l'incidenza sulla capacità lavorativa entro il 10%.
q) tale riparazione, ripristinando la funzione di continenza della parete addominale, comporterebbe un miglioramento della condizione organica del soggetto, consentendogli una minor necessità di risparmio funzionale. Sulla scorta di tali elementi, è da prospettarsi non solo una riduzione del danno biologico permanente in sé, ma anche della sua incidenza sulla capacità lavorativa propria del soggetto;
r) il certificato di prescrizione farmacologica psichiatrica è stato prodotto dopo l'inizio delle presenti operazioni peritali. A parere del Collegio peritale, esso non fa venir meno il fatto che rispetto all'unico altro certificato psichiatrico, risalente al 27.1.2020, rimangono 22 mesi di completo silenzio documentale sotto il profilo psichico;
per di più, nel nuovo certificato si legge: “Inizia…” la terapia in esso scritta.
5. Come affermato dalla Corte di Cassazione, “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, mentre il paziente è onerato della prova del contratto (e/o del
“contatto sociale”) e dell'aggravamento delle proprie condizioni fisiche, quello
— 10 — che grava sulla struttura e/o sul medico, nel fornire la prova liberatoria dalla propria responsabilità, non si limita alla prova della correttezza della prestazione, ma si estende pure alla dimostrazione, in positivo, che l'esito infausto del trattamento praticato sia dovuto ad un altro evento individuato (preesistente o sopravvenuto) indipendente dalla propria volontà e sfera di controllo” (Cassazione civile sez. III,
20/03/2015, n.5590; Cass. civ. 14757/2023; Cass. civ. 2061/2018).
Nei giudizi risarcitori, dunque, “si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante” (Cass. civ. 2061/2018).
Il contenuto dell'onere probatorio a carico del paziente-danneggiato si limita, quindi, in caso di esito peggiorativo dell'intervento, “alla prova di essersi sottoposto all'intervento presso la struttura e di aver riportato, a causa dell'intervento, un obiettivo peggioramento delle proprie condizioni fisiche che si trovi in rapporto di causalità con l'intervento stesso”, mentre spetta “al medico o alla struttura sanitaria dimostrare non soltanto che non siano stati compiuti errori nella esecuzione dell'intervento ma anche che l'obiettivo aggravamento sia dovuto a una causa individuata non imputabile alla struttura”.
Qualora, dunque, vi sia prova del nesso di causalità, “la situazione processuale di sostanziale incertezza circa l'assenza di colpa del medico, e circa le cause dell'aggravamento, non può esser fatta ricadere sul paziente, ma deve gravare sulla struttura e/o sul sanitario, che non riescono a liberarsi dalla propria responsabilità”.
Nel caso in esame, in base alle risultanze istruttorie, è stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta ai sanitari della struttura resistente e l'evento dannoso lamentato dall'attore, mentre non è stato provato dalla
— 11 — struttura convenuta che non siano stati compiuti errori nell'esecuzione dell'intervento di polipectomia e che l'esito infausto sia derivato da cause non imputabili alla struttura.
Il giudizio sull'esistenza del nesso causale risulta fondato su dati obiettivi di valenza significativa costituiti sia dal fatto che la perforazione del colon si è verificata poche ore dopo la polipectomia, sia dal fatto che non sono stati riscontrati precedenti morbosi o condizioni meiopragiche preesistenti all'intervento di polipectomia in questione.
Come si legge nella relazione di c.t.u., il rischio di lesione della parete del colon è una probabile conseguenza della procedura di polipectomia ed “è legato soprattutto al danno termico, per trasmissione del calore fino alla sierosa del colon, con la conseguente formazione di un'escara necrotica e al suo successivo distacco”. Per tale ragione, “la perforazione si può manifestare, a distanza di ore, come nel caso del sig.
(consulenza tecnica, p. 49). L'11 ottobre 2017, il signor si Parte_1 Parte_1
sottopose, infatti, a una colonscopia nel corso della quale gli fu rimosso un adenoma tubulo-villoso attraverso una polipectomia. Alcune ore dopo la dimissione, il giorno stesso dell'operazione, il paziente accusò una addominalgia acuta e, essendogli stata diagnosticata una perforazione del colon, fu operato d'urgenza in un quadro di peritonite stercoracea.
Come affermato dai cc.tt.u., è, dunque, “probabile che la lesione sia da ricondurre ad una ustione da corrente elettrica monopolare della parete del colon, prodotta dal resettore elettrico, alla quale fece seguito, in questo caso a distanza di poche ore, la caduta dell'escara prodotta dalla necrosi coagulativa” (consulenza tecnica, pagina
52).
Il sig. “ha necessitato” per tale ragione, “di una resezione colica destra, con Parte_1
una temporanea stomia di protezione, seguita da una ricanalizzazione”.
Il quadro risultante da tali elementi, oltre a rivelare una evidente compatibilità della perforazione riportata con l'esecuzione dell'intervento di polipectomia, porta parimenti
— 12 — ad escludere la riconducibilità dei descritti postumi a un fatto o a una condotta diversa da quella ascritta alla struttura convenuta.
La struttura convenuta non ha, invece, dimostrato né di aver correttamente eseguito la prestazione, né il c.d. "fatto estintivo del diritto" e cioè "l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile”, fornendo la prova che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. sent. n. 18392/2017).
Come sottolineato dai consulenti tecnici, nel referto dell'esame endoscopico non sono state riportate informazioni circa i dettagli della procedura quali il diametro del peduncolo del polipo, l'intensità della corrente utilizzata, la durata della sua applicazione. Tale carenza, le cui conseguenze non possono gravare sul paziente- danneggiato, “non consente a posteriori di appurare del tutto il corretto svolgimento tecnico della prestazione” e, quindi, di dimostrare l'assenza di colpa della struttura sanitaria (cfr. consulenza tecnica, pagina 50).
In mancanza di elementi di prova in tal senso, in base ai rilievi fin qui formulati, alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, va quindi ravvisata la responsabilità contrattuale della parte convenuta, con conseguente diritto dell'attore, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
6. In base alle condivisibili valutazioni esposte nella consulenza tecnica d'ufficio sussiste quindi un nesso causale diretto e immediato tra la condotta ascritta alla struttura convenuta e le lesioni riportate dal signor che hanno comportato la Parte_1
necessità di diversi periodi di degenza e convalescenza, nonché l'insorgenza di una permanente menomazione dell'integrità fisica.
Come già evidenziato, la perforazione è stata conseguenza della polipectomia. Tale perforazione ha causato una peritonite stercoracea, ossia un'infiammazione del
— 13 — peritoneo, che permette al contenuto intestinale, di origine fecale, di riversarsi nella cavità addominale. Ciò ha reso necessaria un'emicolectomia e la realizzazione di un'ileostomia temporanea di protezione, ossia la resezione della parte destra del colon e la creazione di un'apertura nell'addome, finalizzata alla deviazione dell'intestino tenue (ileo) verso l'esterno per permettere la fuoriuscita delle feci attraverso la stomia.
Nel periodo post-operatorio, il sig. manifestò un'infezione della ferita Parte_1
chirurgica laparatomica, che fu trattata con VAC-terapia e con plurime medicazioni, che furono proseguite anche in regime ambulatoriale.
Alcuni mesi dopo, nel gennaio 2018, l'attore ha subito un secondo ricovero ospedaliero per la chiusura dell'ileostomia e il ripristino della canalizzazione intestinale, ossia per il ripristino del normale transito intestinale dopo la stomia.
Nel mese di aprile del 2019, ha subito un terzo ricovero, per il trattamento Parte_1
di un laparocele mediano in esito di laparatomia, mediante l'applicazione di una rete protesica, ovvero per il trattamento di un'ernia sviluppatasi sulla cicatrice del precedente intervento chirurgico addominale.
Dall'evento avverso analizzato è derivato un periodo d'invalidità biologica temporanea in misura assoluta pari a 23 giorni per le ospedalizzazioni (dall'11 al 21 ottobre 2017; dal 19 al 26 gennaio 2018; dal 12 al 15 aprile 2019) e in misura parziale al 75% per
120 giorni per il periodo di stomia (21 ottobre 2017-19 gennaio 2018) e per i primi periodi di convalescenza successivi ai ricoveri, al 50% per 40 giorni, per gli ulteriori periodi di convalescenza.
Spetta, quindi, all'attore, in base ai criteri previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano,
l'importo di euro € 15.295 (e quindi pari a € 2.645 per i 23 giorni di invalidità assoluta;
€ 10.350 per i 120 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, € 2.300 per i 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%).
L'esame TC dell'addome senza e con mezzo di contrasto cui si è sottoposto Parte_1
— 14 — il 15 settembre 2021, nel corso delle operazioni peritali, ha evidenziato nella sede della pregressa stomia, una “persistente grossolana ernia tran parietale la cui porta di ingresso misura 5 cm in senso postero-anteriore e poco meno di 9 in senso craniocaudale con esteso impegno di grasso mesenterico e anse del piccolo intestino, condizionante una deformazione del profilo addominale destro in sede antero- laterale”.
Dall'ernia, che modifica la forma dell'addome, fuoriescono, dunque, una quantità significativa di tessuto adiposo che avvolge l'intestino e diverse anse intestinali, causando una sintomatologia dolorosa e disfunzioni gastrointestinali. Risultano, pertanto, direttamente riconducibili alla condotta tenuta dalla struttura sanitaria le lesioni all'integrità psicofisica riscontrate e dedotte dal ricorrente (frequenti evacuazioni di feci poco consistenti con sintomatologia spesso dolorosa, unita a episodi di stipsi ostinata), trattandosi di effetti meccanici (dolore, deformità) e funzionali
(alterazione dell'alvo) che devono ritenersi legati, in assenza di altre condizioni meiopragiche, alla voluminosa ed evidente ernia post-laparotomica.
Tale danno permanente è stato quantificato dal Collegio peritale nella misura del 30%.
Dalla consulenza tecnica è emerso che, se il signor si sottoponesse Parte_1
all'intervento di laparoalloplastica, il pregiudizio descritto si ridurrebbe al 25%. Tale riparazione, ripristinando la funzione di continenza della parete addominale, comporterebbe un miglioramento della condizione organica del soggetto, consentendogli una minor necessità di risparmio funzionale. Tuttavia, considerato il modesto miglioramento del 5% che il paziente otterrebbe e la complessità dell'intervento di laparoallopastica, si ritiene che il danno permanente debba essere risarcito nella misura del 30% e non nella misura cui ipoteticamente si giungerebbe se il signor si sottoponesse a una nuova operazione. Parte_1
Non risulta, invece, risarcibile in misura ulteriore il lamentato danno di natura psichica.
— 15 — Come condivisibilmente rilevato dai consulenti tecnici, “non risulta comprovata in modo adeguato una vicenda psichiatrica sulla scorta della quale si sia portati a delineare una quota di danno psichico ulteriore a quella già contemplata nella stima dei danni biologici (danni psico-fisici)” (pag.58 della relazione). La valutazione psichiatrica del dott. del gennaio 2020 si presenta, infatti, “come una Per_4
certificazione una tantum di professionista privato, non seguita da alcuna rivalutazione clinica e, ancor meno, da alcun documentato rinnovo nel corso del tempo delle terapie psicofarmacologiche (pagina 58). In risposta alle osservazioni di parte attrice, i consulenti hanno evidenziato che un certificato di prescrizione farmacologica psichiatrica era stato prodotto solo dopo l'inizio delle operazioni peritali, quando i consulenti avevano fatto notare l'assenza di una documentata vicenda psichiatrica.
Inoltre, dal certificato si evince che la terapia è “iniziata” nel 2020. Non è, quindi, chiaro il nesso tra la vicenda oggetto di causa e la terapia psichiatrica.
Venendo alla liquidazione, le tabelle elaborate da questo tribunale, aggiornate al 2024, prevedono, in relazione all'età dell'attore al momento della polipectomia (54 anni) – considerando il danno permanente del 30% - la somma di € 110.407.
Il danno non patrimoniale ammonta così alla somma di € 125.702.
7. Il signor ha allegato di aver subito uno “stravolgimento della propria vita, Parte_1
nei rapporti interpersonali, in famiglia, con i parenti ed amici, sul piano lavorativo e delle proprie abitudini di vita comprese le passioni sportive e legate al tempo libero”
e ha pertanto richiesto la personalizzazione del danno nella percentuale del 29%
Sul punto è opportuno richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
— 16 — conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (Cass., sez. III, 09/12/2024, n.31681).
Nel caso in esame, le conseguenze della menomazione relative ai rapporti interpersonali, alla vita quotidiana e all'attività sportiva praticata nel tempo libero devono ritenersi comuni a tutte le persone che dovessero patire quel tipo di invalidità
e quindi non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
La domanda di personalizzazione può essere, quindi, accolta solo con riferimento alle conseguenze della menomazione sull'attività lavorativa.
L'incidenza delle lesioni sull'attività di meccanico del signor può essere Parte_1
considerata una conseguenza peculiare del caso concreto, che ha reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, considerato che le menomazioni subite (sintomatologia dolorosa ed evacuazioni frequenti) possono rendere più difficoltoso lo svolgimento dell'attività di meccanico dal signor Parte_1
che implica il sollevamento di pesi.
Tenuto conto dell'età dell'attore al momento del pregiudizio e del fatto che l'attività lavorativa è solo resa meno agevole dalle lesioni subite, la personalizzazione può essere riconosciuta nella misura del 5% ed è quindi quantificabile nella somma di euro 6.285
Il danno non patrimoniale va quindi liquidato nella complessiva somma di euro
131.987.
8. Non è invece risarcibile il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa, in mancanza della produzione, da parte dell'attore, di dati economici relativi agli utili prodotti dalle società fondate dal medesimo Non essendo possibile valutare Parte_1
il reale andamento degli affari, la domanda di risarcimento del danno da riduzione della
— 17 — capacità lavorativa deve essere rigettata.
9. Neppure è risarcibile il danno da mancato consenso informato, ossia la lesione al diritto all'autodeterminazione del paziente lamentata dall'attore. Sul punto, il signor ha affermato di aver ricevuto un modulo completo relativo al consenso Parte_1
informato alla procedura ma ha altresì dedotto che non gli è stata consegnata la scheda informativa che avrebbe dovuto essere allegata al modulo. Il punto 6 del modulo a lui consegnato rimandava infatti alla “scheda informativa allegata”. Tale danno non è risarcibile per due ordini di ragioni: innanzitutto il modulo relativo al consenso informato consegnato a non escludeva il rischio di eventi avversi, ma Parte_1
rimandava espressamente a una scheda che avrebbe comunque potuto Parte_1
richiedere; in secondo luogo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in linea con i principi generali in materia di responsabilità civile, “non è risarcibile un danno in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (Cass.
563/2021). Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni” (Cassazione civile sez. III, 26/06/2024, n.17649; Cass.
12/06/2023, n. 16633).
Nel caso in esame, tale pregiudizio non patrimoniale “di particolare gravità”, apprezzabile in termini di danno-conseguenza (legato dal nesso di causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., con il danno-evento rappresentato dalla lesione del diritto di autodeterminazione), non è stato provato, neppure presuntivamente. L'attore, peraltro, non ha neppure dato prova del fatto che, se avesse conosciuto i rischi connessi
— 18 — alla procedura di polipectomia, avrebbe rinunciato all'intervento. Nel corso della colonscopia è stato infatti individuato e rimosso un polipo di circa 8 cm, che si è rivelato, all'esito dell'esame istologico, un adenoma tubulo-villoso con una displasia di basso grado. Come evidenziato dai cc.tt.u., “gli adenomi sono polipi neoplastici per definizione e di essi è noto il processo di cancerogenesi, attraverso un processo di trasformazione, definito sequenza adenoma-cancro… Tutti i programmi di diagnosi precoce del cancro del colon-retto si basano sulla sorveglianza e sulla bonifica endoscopica dei polipi, in particolare degli adenomi” (consulenza tecnica, pagine 42 e
44). La rimozione del polipo non sarebbe, peraltro, certamente stata possibile attraverso una delle tecniche meno invasive indicate dall'attore nel ricorso, quali la colonscopia virtuale e la TAC intestinale.
10. Va, infine, accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese mediche allegate e documentate dalla parte.
Vanno, quindi, integralmente rimborsati i costi di € 1.413,72 per le spese mediche documentate in relazione alla vicenda sanitaria oggetto di causa (docc.23- 24 fascicolo
. Parte_1
Risulta pertanto dovuta all'attore la complessiva somma di € 133.400,72, oltre rivalutazione e interessi come da SS.UU. 1712/1995.
11. Le decisioni in tema di spese processuali relative al presente procedimento e a quello ex art. 696 bis c.p.c. tengono conto:
- del riconoscimento delle ragioni del ricorrente, nei limiti di valore entro i quali le sue domande vengono accolte;
- della natura del presente procedimento e di quello per a.t.p. e, dunque, delle fasi processuali che si sono effettivamente svolte, considerata la fase di a.t.p. come fase istruttoria della causa di merito.
Devono inoltre essere posti a carico della struttura convenuta i compensi dei consulenti
— 19 — tecnici d'ufficio, cui si devono aggiungere i costi per il parere medico legale antecedente alla proposizione del giudizio, pari a € 2.332 (docc.20-21 fascicolo
. Non possono essere invece rifusi i 1.830 euro oggetto della “nota spese pro Parte_1
forma” di cui al doc. 20, non essendo stata prodotta la relativa fattura (docc.20-21 fascicolo . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di €
[...] Parte_1
133.400,72, oltre rivalutazione e interessi sulla somma capitale annualmente rivalutata dal fatto al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio e di quello ex art. 696 bis c.p.c. n. R.G. 44549/2020, liquidate in € 14.103, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% e accessori, spese vive per contributi unificati e marche da bollo di entrambe le procedure;
- pone a carico della convenuta i compensi dei consulenti tecnici di parte, liquidati in
€ 2.332, e i compensi dei consulenti tecnici d'ufficio, liquidati con decreto del 17 marzo
2022.
Milano, 19 settembre 2025
Il Giudice
Anna Bellesi
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