Articolo 23 della Legge 1 dicembre 1986, n. 879
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21 dicembre 1986
Art. 23. 1. Per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, dando priorita' alla ricostruzione del teatro delle Muse di Ancona e del teatro La Fenice di Senigallia, e' concesso alla Regione medesima ai sensi dell' articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , un contributo straordinario di lire 35 miliardi per il periodo 1986-1990, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1986, lire 4 miliardi per l'anno 1987 e lire 8 miliardi per l'anno 1988.
2. Il limite previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , e' ulteriormente elevato a lire 20 milioni per gli aventi diritto che non abbiano ottenuto la liquidazione finale del contributo.
3. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , sono soppresse le parole "nel limite massimo di 12 milioni per unita' immobiliare".
Nota all'art. 23, comma 1:
Si riporta il testo dell' art. 12 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario):
"Art. 12 (Contributi speciali). - I contributi speciali di cui all' art. 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalita' per tutto il proprie territorio.
Essi sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione del mezzogiorno".

Note all'art. 23, comma 2:
- Si trascrive oltre al testo del secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 25/1972 (Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972) del primo comma a cui il secondo fa riferimento:
"Art. 7. - I contributi previsti dalla lettera d) del primo commi dell'art. 6 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684 , o ricostruzione o consolidamento dei fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione SOno concessi, per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante di apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio. La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici ai sensi dell' art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1684 , anche in deroga alle norme della contabilita' dello Stato, fatta salva la procedura dei comuni successivi per la determinazione e concessione del contributo:
a) nella misura del 90% quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro di non piu' di cinque vani ed accessori;
b) nella misura dell'80% quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di sei o sette vani ed accessori;
c) nella misura del 70% negli altri casi.
L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente non puo' superare la somma di L. 5.000.000 per ogni unita' immobiliare".
- Si riporta l'intero testo dell' art. 3 del decreto-legge n. 31/1973 (Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania) per meglio comprendere i riferimenti contenuti nel quarto comma di cui e' cenno nel presente articolo:
"Art. 3. - I contributi previsti dalla lettera c) dell'art. 2 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684 , dei fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta dal tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio.
La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici, ai sensi dell' art. 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1684 , anche in deroga alle norme della contabilita' dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo nei limiti come appresso indicati:
a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani ed accessori;
b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;
c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.
All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.
L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non puo' superare la somma di L. 5.000.000 per ciascuna unita' immobiliare.
Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprieta' degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale".

Nota all'art. 23, comma 3:
Si riporta il testo aggiornato del primo comma dell'art. 15 del decreto-legge n. 31/1973 , come modificato dal presente articolo:
"Gli istituti di credito fondiario ed edilizio, da designarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sono autorizzati ad emettere cartelle fondiarie fino all'importo massimo di L. 30 miliardi per la concessione di mutui agevolati a favore di enti, associazioni, cooperative, condomini, imprese e privati cittadini per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprieta' danneggiati o distrutti dal terremoto nei comuni di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1986