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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1014/2023
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente Relatore
dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1014/2023 promossa da:
e per essa della sua procuratrice e mandataria Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. SARTI PIETRO Parte_2
DAVIDE ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec
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APPELLANTE
contro
CP_1 CP_2
[...] Controparte_3 con il patrocinio Controparte_4 CP_5 dell'Avv. IO DANIELE e dell'avv. AM MARCANTONIO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito a Lucca, via Borgo Giannotti n. 109 APPELLATI
avverso la sentenza n. 1086/2022 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
10/11/2022
CONCLUSIONI
Per la parte appellante Parte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premesse le declaratorie tutte del caso, anche in merito alla ammissibilità del presente appello a norma degli artt.
348 bis c.p.c., richiamati e riproposti gli argomenti e le deduzioni, nonché le domande tutte, anche in via istruttoria, già proposte nel giudizio di primo grado, in riforma integrale della impugnata sentenza n. 1086/2022 emessa in data 10 novembre 2022 dal Tribunale Ordinario di Lucca accogliere le seguenti conclusioni così come formulate nel primo grado di giudizio, e segnatamente:
Previa ammissione delle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI cpc n. 2 Voglia l'Ecc.ma Corte adito, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione respinta, ammettere per l'intero il credito dell'odierno attore, pari a Euro 14.601.983,80, in via privilegiata (in ragione delle garanzie reali, ipoteche e pegni, all. 4 e 5 (Fascicolo 1° Parte 1), nello stato di graduazione oggetto di reclamo, nei termini che seguono: Garanzia rilasciata per la posizione Casa San IN Srl
Decreto ingiuntivo Rep. n. 2937 emesso dal Tribunale di Lucca in data
24.10.2014 di € 8.365.273,39 così composto:
scoperto di c/c n. 2619/494130 (già n. 600/4102057 poi n. 2600/494130) al 6.734.115,38
10.05.2014
interessi su detto al tasso del 5,081% (e comunque in misura non superiore a tasso soglia stabilito sulla base della legge n. 108/96 per le operazioni de 437.777,83 medesimo tipo), il tutto come canonizzato in decreto, dall'11.5.2014 a
19.8.2015
I Parziale al 19.8.2015 7.171.893,21
c/c n.2619/2327 (già n.2600/2327) di cui all'apertura di credito in c/c garantito da atto di ipoteca ai rogiti Notaio Domenico Costantino del 1.631.158,01
21.12.2012 Rep. n.101.789 al 10.05.2014 interessi su detto al tasso del 5,581 % (e comunque in misura non superiore a tasso soglia stabilito sulla base della legge n. 108/96 per le operazioni de 116.474,83 medesimo tipo), il tutto come canonizzato in decreto, dall'11.5.2014 a
19.8.2015
II Parziale al 19.8.2015 1.747,632,84
Nota spese Avv. Baldini per il procedimento monitorio e le iscrizioni ipotecarie 22.704,59
Spese di registrazione decreto ingiuntivo 42.323,00
Spese iscrizione ipotecaria su Lucca 100.115,00
III parziale 165.142,59
Riepilogo
I Parziale al 19.8.2015 7.171.893,21
Il Parziale al 19.8.2015 1.747.632,84
III Parziale al 19.8.2015 165.142,59
Totale posizione Casa San IN Srl al 19.8.2015 (salvo errori 9.084.668,64
e/o omissioni)
I crediti di cui al I Parziale e al III Parziale sono garantiti dall'ipoteca giudiziale di € 5.000.000,00 iscritta, tra gli altri, in danno di PA ES in data 27.10.2014 presso l'Agenzia del
Territorio Ufficio Provinciale di Lucca al reg. part. n. 1.715.
Il credito di cui al I Parziale è altresì garantito tra gli altri da pegno n. 6128 costituito il 26.11.2012 da parte di PA ES avente ad oggetto n. 13 quote del fondo immobiliare chiuso Pioneer
Re Star, certificati n. 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29, relativamente all'apertura di credito n. 50294 del 12.10.2012.
Posizione PA ES
5.321.171,35 scoperto di c/c n.2600/240718 (già n.1/23797 poi n.600/3673338) al
9.5.2014
interessi su detto al tasso del 2,881 % (e comunque in misura non superiore a tasso soglia stabilito sulla base della legge n.108/96 per le operazioni de 196.143,77 medesimo tipo) dall'11.5.2014 al 19.8.2015
Totale posizione PA ES al 19.8.2015 (salvo errori e/o 5.517.315,12 omissioni)
Il credito relativo alla posizione PA ES è garantito dal pegno n.11660 costituito da PA
ES in data 25.06.2008 avente ad oggetto n. 17 quote del fondo immobiliare chiuso Pioneer Re
Star, certificato nominativo n.6, relativamente all'apertura di credito in c/c di € 4.250.000,00.
Riepilogo generale
Totale posizione Casa San IN Srl al 19.8.2015 (salvo errori e/o 9.084.668,64 omissioni)
Totale posizione PA ES al 19.8.2015 (salvo errori e/o 5.517.315,12 omissioni)
Totale generale al 19.8.2015 (salvo errori e/o omissioni) 14.601.983,80
Con vittoria di spese e competenze del giudizio;
§ in ogni caso con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 [recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/04/2014, aggiornato in forza del D.M. n. 37 dell'8/03/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018], e con richiesta espressa, per l'ipotesi di accoglimento del gravame, di condanna alla restituzione delle spese di lite liquidate nella sentenza caducata, medio tempore corrisposte da Parte_1 agli Avvocati
IE IO e RC AM del Foro di Lucca,
procuratori antistatari costituiti in primo grado per gli eredi convenuti, nella misura di € 5.000,00 ciascuno oltre accessori di legge (CPA, rimborso forfetario ed IVA come per legge) come da fatture allegate (All.ti 6 e 7
Fascicolo II° Parte 1 ) pagate nel mese di febbraio 2023 (All.ti 8 e 9
Fascicolo II° Parte 1 ).
Per la parte appellata:
- Voglia la Corte accertare e dichiarare che l'eccezione di nullità della procura conferita a e della procura alle liti conferita Controparte_6
da tale societa' all'Avv. Sarti e' stata eccepita da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta;
che parte appellante, con il proprio primo atto difensivo, ovvero con il deposito delle note scritte del 5 febbraio
2024 e la relativa produzione di (altri) documenti, non ha sanato il vizio eccepito da parte appellata;
che per provvedere a tale sanatoria la societa'
Parte_1 si e' attivata solo dopo l'ordinanza del 6 febbraio 2024 emessa dal G.I., che ha appunto concesso il termine ex art. 182 2 comma cpc al 15 aprile 2024; che, viceversa, sul rilievo di parte, l'avversario deve immediatamente produrre la documentazione necessaria per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullita' diviene insanabile (Cass.
16.10.2020 n. 22654; tutto cio' premesso, voglia la Corte dichiarare non sanato il vizio di rappresentanza, con ogni conseguente pronuncia. -- Voglia quindi dichiarare la originaria carenza di legittimazione ad agire di
'in quanto soggetto non iscritto all'albo ex Parte_2 art. 106 T.U.B., con ogni conseguenziale pronuncia;
Voglia quindi dichiarare la nullita' della procura alle liti conferita al difensore dalla [...]
, soggetto non iscritto nell'albo ex art. 106 T.U.B., con Parte_2
ogni conseguenziale pronuncia;
Atteso dunque che il giudizio e' stato introdotto, anche in primo grado, da un soggetto giuridico (la [...] Parte_2 ) che non poteva essere delegato e che a sua volta non ha conferito una valida procura alle liti (alla luce della mancanza di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B e che la successiva costituzione di
Parte_1 non ha sanato tale vizio in capo a Parte_2
dichiarare la improcedibilita'/ inammissibilita' della domanda.
[...]
Nel merito: per quanto esposto in comparsa di costituzione, respingere
-
l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese e compenso professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1086/2022 pubblicata il 10/11/2022, il Tribunale di Lucca
aveva così deciso:
Parte_1 controrigettava la domanda avanzata da CP_7 рій altri 4, convenuti eredi accettanti con beneficio di inventario l'eredità di
Persona_1 deceduto in Lucca il 19/08/2015, domanda per sentire ammettere per intero il credito della società attrice pari a
14.601.938,80 € in via privilegiata nello stato di graduazione oggetto di reclamo. Parte attrice deduceva di essere cessionaria per effetto di un contratto di cessione di crediti in blocco concluso con il banco BP SPA in base a criteri indicati nel contratto stesso. Riferiva che in data 16 ottobre pag. 6/17 apposito mandato a due professionisti. In ragione dell'incarico ricevuto, i mandatari chiedevano al Banco LA l'esposizione debitoria di Per_1
[...] alla data del decesso e il Banco LA comunicava ai mandatari che la esposizione era pari a €15.389.699,83. L'inventario della predetta eredità veniva redatto dal notaio Per 2 il quale su mandato degli eredi procedeva alla liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica invitando i creditori a presentare presso lo studio notarile le dichiarazioni di credito correlate dai titoli giustificativi entro il 31 maggio 2016. Scaduti i termini assegnati, gli eredi con raccomandata 5 agosto 2018 premettendo di avere accettato con beneficio di inventario l'eredità relitta, al fine della redazione dell'inventario e per accertare le attività le passività e i rapporti giuridici interpellavano di nuovo il banco BP circa i rapporti con il CP_2 Il 19 settembre 2018 la società attrice riscontrava la missiva allegando copia della dichiarazione
10/11/2015 e rilevando che non erano intervenute variazioni. Il 14
novembre 2019 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'estratto dello stato di graduazione nel quale non risultava riprodotto il credito BP nei confronti di CP_2 sul presupposto che non fossero collocabili creditori che non avevano fatto pervenire le proprie dichiarazioni di credito nel termine del
31/05/2016 fissato ex art 498 c.c.. Reclamava pertanto lo stato di graduazione in quanto si sarebbe dovuto tenere conto del proprio credito noto agli eredi in quanto a loro comunicato sia prima sia dopo la decorrenza e la scadenza del termine. Evidenziava la contrarietà a buona fede del comportamento degli eredi che a conoscenza di un credito oltretutto assistito da garanzie reali e da forme di pubblicità non lo avevano inserito nello stato di graduazione e ciò a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 498 secondo comma c.c.. Richiamava
pronunce di merito favorevoli alla possibilità di precisare i crediti anche da parte di coloro che non avevano inviato la dichiarazione nel termine indicato dall'articolo 498 secondo comma CC purché detta precisazione fosse stata effettuata nel rispetto dei termini del reclamo di cui all'articolo 501 c.c..
pag. 7/17 Si costituivano in giudizio i convenuti contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando come la società attrice e per essa all'epoca la sua dante causa Banco BP in realtà rispondendo all'invito ex articolo 498 c.c., formulato dal notaio Per_2 con lettera datata 14 dicembre 2015 e spedita con raccomandata 16 dicembre 2015 e all'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 24 Marzo 2016 faceva pervenire con lettera in data 21 giugno 2016
11 allo studio notaio Per_2 una dichiarazione del seguente tenore letterale: con riferimento alla sua richiesta del 14 dicembre 2015 le comunichiamo dopo avere esperito le opportune ricerche che il nominativo indicato in oggetto risulta negli archivi della scrivente Banca ma che alla data del decesso non risultano rapporti attivi.". In diritto sostenevano la perentorietà del termine e richiamavano precedenti giurisprudenziali. Nel merito la domanda era infondata. Dalla documentazione versata in atti emergeva come i convenuti si erano attenuti a tutte le prescrizioni di legge ed era emerso altresì che in risposta all'invito formulato dal notaio Per_2 la dante causa dell'attrice aveva fatto pervenire la comunicazione sopra riportata. Né la circostanza di avere reso la parte una precedente dichiarazione di segno contrario poteva integrare i presupposti richiesti dall'art. 498 CC che prevede espressamente che tale dichiarazione debba essere fatta con le tempistiche previste dalla norma al notaio incaricato dalla procedura.
Pertanto, del tutto legittimamente il notaio non aveva inserito alcuna posizione creditoria di BP nello stato di graduazione. Rimaneva pertanto precluso al creditore la possibilità di partecipare alla liquidazione concorsuale residuando la possibilità di soddisfarsi nei limiti della somma risultante dopo il pagamento dei creditori e del legatario collocati nello stato di graduazione. Richiamava la sentenza della Suprema Corte 20.713 del
2018. le spese di lite seguivano la soccombenza.
Impugna Parte_1 lamentando:
Uno-violazione di legge per falsa applicazione delle norme di cui agli articoli
498 e 502 comma 3 CC, violazione dell'articolo 499 comma 2 CC, erronea esclusione dallo stato di graduazione del creditore che si sia presentato e pag. 8/17 abbia reso la propria dichiarazione agli eredi prima ancora dell'assegnazione del termine ex art 498 CC.
Due- errata percezione del giudice di prime cure circa il contenuto oggettivo della dichiarazione resa dal Banco BP il 14 dicembre 2015 con violazione dell'articolo 115 c pc. In particolare, la errata interpretazione in ordine all'assenza di "rapporti attivi" quale declaratoria di insussistenza di debiti o passività attribuendo a tale documento un significato oggettivamente incompatibile ed in contrasto inconciliabile con il tenore letterale dello stesso. Inoltre, dall'esame della documentazione risultava come la
dichiarazione resa dal Banco BP era completamente scollegata dall'invito ex articolo 498 c.c. spedito dal notaio il 16 dicembre del 2015.
Tre- riproponevano sinteticamente gli ulteriori argomenti già svolti dinanzi al giudice di prime cure.
CP_7Si sono costituiti e i di lei figli lamentando la carenza di legittimazione attiva della Parte_1 non essendovi prova gli atti della titolarità effettiva dell'asserito credito non ricavabile dal contratto di cessione di crediti e dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale non essendo mai stato prodotto il file Excel contenente l'elenco dei crediti ceduti.
Eccepivano la nullità della procura conferite dal Parte 1 a [...] non essendo essa società vigilata. Nel merito Controparte_8
ripercorrevano le date rilevanti per la decisione e citavano giurisprudenza nel senso indicato dalla sentenza di prime cure.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 cpc alla udienza del 18
marzo 2025.
Le parti hanno sviluppato nei propri scritti conclusionali, questioni pregiudiziali e preliminari.
Parte appellata ha eccepito :
in comparsa di costituzione in appello, la nullità della procura conferita da
Parte_1 a Pt_2 il difetto della prova di titolarità del credito;
la carenza di iscrizione di Parte_1 nell'elenco di cui all'art. 106 TUB e carenza a pag. 9/17 svolgere in proprio attività di riscossione dei crediti.
In sede di conclusionale quanto sopra oltre, la nullità della procura conferita da Pt_2 al difensore ( non è chiaro se sia questa la ipotesi ) oltre alla tardività della sanatoria per la regolarizzazione della procura. Ha peraltro appesantito la lettura della propria comparsa mediante la citazione integrale de provvedimento del T. Alessandria che ben avrebbe potuto allegare (
pagg 9-29).
Parte appellante ha contro eccepito:
la tardività della eccezione di nullità della procura da Parte_1 all'attuale difensore non contenuta nelle conclusioni dell'atto di appello;
ha reiterato le considerazioni di infondatezza delle ulteriori censure.
In ottemperanza al dictum della S.C. di cui alla recente S.U. 24172/2025, la
Corte ritiene di potere decidere la causa sulla base della ragione di merito più liquida, omessa ogni valutazione delle suesposte eccezioni di rito e anche di merito svolte dalla parte appellata solo in sede di appello. La Cass. ha infatti affermato nella citata sentenza quanto segue: Nel processo civile, le questioni pregiudiziali di rito devono essere valutate prima delle questioni di merito per garantire la corretta instaurazione del rapporto giuridico- processuale. Tuttavia, il giudice può legittimamente avvalersi del criterio della ragione più liquida per definire la controversia attraverso la questione di più pronta soluzione, purché tale scelta sia esplicitata nella motivazione della sentenza.
Cosi' ha inteso riepilogare i propri motivi di appello, Parte_1 :
pag. 10/17 498 c.C.;
• che in ogni caso, a norma dell'art. 499 comma II c.c. lo stato di graduazione costituisce atto proprio degli eredi e da loro elaborato sia pure con l'ausilio di un tecnico (il Notaio), dunque ciò che rileva, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, è la conoscenza (pacifica, legale, documentale ed incontrovertibile) che gli stessi abbiano del credito vantato nei confronti del de cuius;
• che alcuna norma, né pronuncia di legittimità o di merito prevede decadenze in ipotesi di credito presentato ancor prima che sia accordato un termine per la presentazione, analizzando l'ordinamento le sole conseguenze per le ipotesi in cui la dichiarazione di credito sia ricevuta dagli eredi Pt 3 lo spirare del termine concesso;
è infatti solo in detto ultimo caso, invero, che si agirebbe in contrasto con la ratio perseguita dalla norma di evitare che si protragga oltre i termini la situazione di incertezza in cui si troverebbero gli eredi a seguito di opposizione ex art. 495 c.c. formulata dai creditori;
• che la comunicazione resa dalla CP_9 in data 14.12.2015 reca una data antecedente rispetto alla data di ricezione (17.12.2015) da parte della
CP_9 medesima della richiesta effettuata dagli Eredi per il tramite del
Notaio con la quale i creditori venivano invitati a rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 498 c.c. entro il termine del 31.05.2016; non vi è dubbio quindi che la risposta della CP_9 in data 14.12.2015 era relativa ad una diversa richiesta afferente ai soli rapporti attivi (e non certo a una richiesta mai ancora ricevuta); e tanto ancor più se si considera che a seguito di ulteriore richiesta formulata dagli eredi in data 5.08.2018, la Banca ha espressamente richiamato il contenuto della missiva del 10.11.2015 e non ha mai menzionato quella del 14.12.2015;
• che in ogni caso, l'espressione di insussistenza di "rapporti attivi" era da intendersi nel senso che alla data del decesso del Signor CP_2 lo stesso
non intratteneva rapporti attivi di credito con la Banca e non certo nel senso pag. 11/17 che sul de cuius non gravavano debiti e passività;
• che peraltro la comunicazione resa dalla CP 9 in data 14.12.2015 è
comunque ampiamente superata dalle dichiarazioni rese dagli Pt_4 CP_2 al Notaio Per 2 per come raccolte nel menzionato verbale di "inventario in prosecuzione" rep. 15320 stilato in data11.05.2016 e recante dichiarazione espressa da parte degli eredi al Notaio circa la sussistenza dei debiti del defunto, con particolare riferimento alle posizioni creditorie di BP per come esattamente quantificate nella dichiarazione resa dalla CP_9 il10.11.2015;
⚫che se infatti realmente gli Pt_4 CP_2 e/o il Notaio avessero inteso la precisazione della CP_9 del 14.12.2015 quale "dichiarazione di segno negativo", non si comprenderebbe il motivo per cui gli stessi avrebbero redatto in data successiva (11.05.2016) un verbale integrativo ai fini di erezione dell'inventario recante esattamente i crediti della CP_9 per come precisati dalla stessa nella precedente dichiarazione de/10.11.2015
regolarmente ricevuta dagli Pt_4 e mai contestata;
BE
I motivi di appello, da rigettarsi, possono essere decisi unitariamente.
La sequenza temporale degli atti è la seguente: il decesso di Persona_1 data 19 agosto 2015. Gli eredi accettavano con beneficio di inventario il 6 ottobre 2015 (dato pacifico).
La Banca cedente comunicava l'importo del credito pari ad oltre 15 milioni di euro alla data del decesso, ai mandatari degli eredi il 10 novembre 2015: si veda il doc. 11 che risulta accettato dalla impiegata di studio dei mandatari.
Successivamente veniva redatto inventario: doc 5, nel verbale integrativo dell'11 maggio 2016 si dà conto di una passività di c/c pari a €
5.517.315,12 oltre alle fideiussioni prestate dal de cuius a favore di Casa
San IN srl e IR srl.
Gli eredi, nonostante non fosse stata proposta opposizione da parte dei creditori, adivano la procedura di cui all'art. 498 c.c. Veniva spedito l'invito pag. 12/17 di cui al citato articolo: vedi doc. 1 inviato il 14 e ricevuto il 17 dicembre
2015.
INVITANO
i creditori, ai sensi dell'art. 498 c.C., a presentare presso lo studio del suddetto Notaio Lamberto Giusti in Luc-
COD. FISC. GST LBR 61T30 E7150 PARTITA IV.A. O1742770462
ca, Via dello Stadio, Traversa I, n° 56, entro il termine del 31 maggio 2016 le loro dichiarazioni di credito, corre- dandole dei titoli giustificativi, facendo presente che dal ricevimento dell'invito i destinatari non possono promuovere procedure esecutive.
Il termine era dato al 31 maggio 2016. Entro tale data perveniva la seguente missiva al Notaio
14/12/2015
OGGETTO Successione in morte del Signor DI CO O CO
EP nato a [...] il [...]
Con riferimento alla Sua richiesta del 14 dicembre 2015 Le comunichiamo, dopo aver esperito le opportune ricerche, che il nominativo indicato in oggetto risulta negli archivi della scrivente Banca
ma che alla data del decesso non risultano rapporti attivi.
Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.
In seguito nel 2018 gli eredi richiedevano in data 5 agosto ulteriori indicazioni ai fini della redazione dell'inventario su attività e passività e la
CP_9 rispondeva il 19 settembre richiamando la lettera del 10 novembre
2015 assumendo la assenza di modifiche.
pag. 13/17 L'assunto del Giudice contestato dalla parte appellante, si poggia sulla mancanza di tempestiva risposta nel termine indicato dal Notaio ai sensi dell'art. 498 c.c.
Essi assumono che la dichiarazione di credito da tenere in considerazione e la dichiarazione del 10 novembre 2015 integralmente recepita nell'inventario dell'aprile del 2016 a propria volta richiamato nello stato di graduazione dell'8 novembre 2019
- che l'inventario della predetta eredità è stato redatto dal
Notaio Lamberto Giusti come da verbali in data 16 novembre
2015 Rep. N° 15.089, 6 aprile 2016 Rep. N° 15.292, e 11 mag- gio 2016 Rep. N° 15.320/6.934, registrato a Lucca il 25 mag- gio 2016 al n° 3.821;
Essi, inoltre, insistono sulla rilevanza della conoscenza da parte degli eredi, certa ed incontrovertibile della esistenza del credito, documentata nel caso di specie da tutti gli elementi che si sono riportati. Motivano sulla sussistenza di una dichiarazione di credito finanche antecedente al termine assegnato. Rilevano la inesattezza di quanto percepito come risposta data all'invito del Notaio
Alla luce delle considerazioni univocamente espresse dalla giurisprudenza nei precedenti sul punto, la questione posta dalla parte appellante è infondata. La esistenza del credito deve essere, nel caso indicato dall'art. 498 cit. espressa unicamente nelle forme da esso indicate essendo del tutto irrilevante quanto noto previamente o previamente comunicato alle parti. In tal senso qualsiasi comunicazione o qualsiasi interpretazione data alle comunicazioni rimane irrilevante. Quanto conta è la esistenza formale di una dichiarazione resa nei termini perentori indicati dal Notaio. Nel senso indicato v. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/11/2019, n.
30247 In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi pag. 14/17 ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito.Cass
20713/2018 in motivazione Se la dottrina appare divisa, in giurisprudenza vi è un'unica presa di posizione di questa Corte. Si tratta della pronuncia - invocata dai ricorrenti n. 8527/1994: in un caso in cui, in sede di reclamo, erano state ritenute tempestive dichiarazioni di credito presentate oltre il termine perchè non precedute dall'invio della comunicazione da parte del notaio, benchè dovesse presumersi noto l'indirizzo del creditore, la Corte - dopo aver precisato che la ratio della disciplina va ravvisata nell'esigenza di economia processuale connessa alla necessità di concludere entro tempi ragionevoli la liquidazione delle attività dell'eredità - ha affermato che, una volta scaduto il termine decorrente dalla pubblicazione dell'invito sul foglio degli annunzi legali, non è più possibile partecipare allo stato di graduazione
(neppure da parte di chi affermi di non essere stato avvisato personalmente pur essendo noto il proprio recapito).....
L'accoglimento dei ricorsi comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto: "una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori, che non hanno fatto entro di esso la dichiarazione di credito, è
preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro, ex art. 502 c.c., comma 3, azione nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione".
La ricostruzione lungi dall'essere formale ha una sua precisa ratio. Si tratta di una procedura che il codice stesso qualifica come procedura di liquidazione (come scelta diversa dal pagamento a misura che i creditori si presentano) sulla falsariga, quanto meno come accertamento di stato passivo e liquidazione dell'attivo, di una procedura concorsuale. essa è definita da autorevole dottrina come "procedura formale di estinzione delle passività ereditarie diretta a garantire la pari condizione dei creditori pag. 15/17 dell'eredità e dei legatari.". Essa, pertanto, costituisce procedimento a sé, governato da regole indefettibili sia per i creditori che per l'erede accettante con beneficio di inventario (per i primi la sanzione del mancato rispetto è data dall'art. 502, III comma c.c. e per l'erede, dalla decadenza dal beneficio ex art. 505 c.c.): è quindi evidente che qualsiasi comunicazione effettuata al di fuori dei limiti dettati dalle norme, è irrilevante. Così la risposta della Banca del novembre 2015 e la reiterazione compiuta nell'agosto settembre 2018, successivamente alla scadenza del termine dato dal Notaio (con missiva del 14 dicembre 2015 nell'ambito della procedura di cui all'art. 498 espressamente richiamata e con risposta da pervenirsi sino al 31 maggio 2016), sono irrilevanti perché al di fuori della data stabilita dal Notaio e del termine dato per la risposta. L'unica comunicazione che rileva è quella in risposta alla missiva del Notaio inviata ai sensi dell'art. 498 c.c. II comma, evidentemente richiamata nel testo della risposta (ciò rende irrilevante la data apposta del 14 dicembre come prova della mancata previa ricezione). Con essa si dà atto della assenza di qualsiasi rapporto attivo con il de cuius pur risultando il nome all'anagrafe.
In primo luogo, va osservato che a prescindere dall'aggettivo usato (attivo ) nessuna indicazione del credito eventuale della CP_9 viene effettuata e ciò già è sufficiente per ritenere che non vi siano dichiarazioni nel termine che si è visto essere perentorio. (Ciò a maggior ragione, se come insiste la appellante, la missiva fosse sganciata dalla richiesta del Notaio.). Inoltre, posto che l'intestatario era deceduto, la dizione "assenza di qualsiasi rapporto attivo" ben poteva essere interpretato come assenza di rapporto di debito/credito attuali, ma certamente per quello che sopra si è indicato non conteneva alcuna indicazione positiva. In ogni caso quanto conta è l'assenza di una dichiarazione positiva di sussistenza di un credito.
Anche il richiamo all'inventario (dove era contenuta la menzione del credito
BP) contenuto nello stato di graduazione è inconferente. Proprio il Notaio nel medesimo stato afferma infatti:
pag. 16/17 diche il presente stato di graduazione, in conformità quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza Π.
20713 del 13 agosto 2019, viene redatto ritenendo non collo-
Ì cabili i creditori che non abbiano fatto pervenire le proprie dichiarazioni di credito nel termine del 31 maggio 2016 come sopra fissato ai sensi dell'art. 498 c.c.;
---
La sentenza di I grado deve quindi essere confermata e l'appello respinto.
Soccombenza in punto di spese (valore del disputatum ai minimi di legge senza fase istruttoria ) .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze rigetta l'appello proposto da Parte_1
[...] avverso la sentenza n. 1086/2022 emessa dal Tribunale di Lucca. Condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenuteParte_1 da CP_1 Controparte_4 CP_5
che liquida in € 26.435 per
[...] Controparte_3 Parte_5 rimborso forfetario IVA e CAP di legge. compensi oltre raddoppio del C.U..
Firenze, camera di consiglio del 21 novembre 2025
La Presidente relatore ed estensore dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pag. 17/17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 la coniuge ed i figli del de cuius nell'ambito della procedura di redazione dell'inventario per accettazione dell'eredità, accertavano le attività e le passività del patrimonio del de cuius previo conferimento di 11 che la comunicazione della Banca datata 10.11.2015, giacché resa
PRIMA DELLA SCADENZA (E FINANCHE DELLA CONCESSIONE) DEL
TERMINE DI CUI ALL'ART. 498 C.C., non può considerarsi resa "fuori" né
"dopo" il predetto termine;
risultando peraltro documentalmente provato che gli eredi fossero a conoscenza della sussistenza del debito di cui è causa in epoca ampiamente antecedente alla redazione dello stato di graduazione,
e potendosi quindi definire comunque raggiunto lo scopo perseguito dall'art.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente Relatore
dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1014/2023 promossa da:
e per essa della sua procuratrice e mandataria Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. SARTI PIETRO Parte_2
DAVIDE ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec
Email_1
APPELLANTE
contro
CP_1 CP_2
[...] Controparte_3 con il patrocinio Controparte_4 CP_5 dell'Avv. IO DANIELE e dell'avv. AM MARCANTONIO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito a Lucca, via Borgo Giannotti n. 109 APPELLATI
avverso la sentenza n. 1086/2022 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
10/11/2022
CONCLUSIONI
Per la parte appellante Parte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premesse le declaratorie tutte del caso, anche in merito alla ammissibilità del presente appello a norma degli artt.
348 bis c.p.c., richiamati e riproposti gli argomenti e le deduzioni, nonché le domande tutte, anche in via istruttoria, già proposte nel giudizio di primo grado, in riforma integrale della impugnata sentenza n. 1086/2022 emessa in data 10 novembre 2022 dal Tribunale Ordinario di Lucca accogliere le seguenti conclusioni così come formulate nel primo grado di giudizio, e segnatamente:
Previa ammissione delle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI cpc n. 2 Voglia l'Ecc.ma Corte adito, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione respinta, ammettere per l'intero il credito dell'odierno attore, pari a Euro 14.601.983,80, in via privilegiata (in ragione delle garanzie reali, ipoteche e pegni, all. 4 e 5 (Fascicolo 1° Parte 1), nello stato di graduazione oggetto di reclamo, nei termini che seguono: Garanzia rilasciata per la posizione Casa San IN Srl
Decreto ingiuntivo Rep. n. 2937 emesso dal Tribunale di Lucca in data
24.10.2014 di € 8.365.273,39 così composto:
scoperto di c/c n. 2619/494130 (già n. 600/4102057 poi n. 2600/494130) al 6.734.115,38
10.05.2014
interessi su detto al tasso del 5,081% (e comunque in misura non superiore a tasso soglia stabilito sulla base della legge n. 108/96 per le operazioni de 437.777,83 medesimo tipo), il tutto come canonizzato in decreto, dall'11.5.2014 a
19.8.2015
I Parziale al 19.8.2015 7.171.893,21
c/c n.2619/2327 (già n.2600/2327) di cui all'apertura di credito in c/c garantito da atto di ipoteca ai rogiti Notaio Domenico Costantino del 1.631.158,01
21.12.2012 Rep. n.101.789 al 10.05.2014 interessi su detto al tasso del 5,581 % (e comunque in misura non superiore a tasso soglia stabilito sulla base della legge n. 108/96 per le operazioni de 116.474,83 medesimo tipo), il tutto come canonizzato in decreto, dall'11.5.2014 a
19.8.2015
II Parziale al 19.8.2015 1.747,632,84
Nota spese Avv. Baldini per il procedimento monitorio e le iscrizioni ipotecarie 22.704,59
Spese di registrazione decreto ingiuntivo 42.323,00
Spese iscrizione ipotecaria su Lucca 100.115,00
III parziale 165.142,59
Riepilogo
I Parziale al 19.8.2015 7.171.893,21
Il Parziale al 19.8.2015 1.747.632,84
III Parziale al 19.8.2015 165.142,59
Totale posizione Casa San IN Srl al 19.8.2015 (salvo errori 9.084.668,64
e/o omissioni)
I crediti di cui al I Parziale e al III Parziale sono garantiti dall'ipoteca giudiziale di € 5.000.000,00 iscritta, tra gli altri, in danno di PA ES in data 27.10.2014 presso l'Agenzia del
Territorio Ufficio Provinciale di Lucca al reg. part. n. 1.715.
Il credito di cui al I Parziale è altresì garantito tra gli altri da pegno n. 6128 costituito il 26.11.2012 da parte di PA ES avente ad oggetto n. 13 quote del fondo immobiliare chiuso Pioneer
Re Star, certificati n. 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29, relativamente all'apertura di credito n. 50294 del 12.10.2012.
Posizione PA ES
5.321.171,35 scoperto di c/c n.2600/240718 (già n.1/23797 poi n.600/3673338) al
9.5.2014
interessi su detto al tasso del 2,881 % (e comunque in misura non superiore a tasso soglia stabilito sulla base della legge n.108/96 per le operazioni de 196.143,77 medesimo tipo) dall'11.5.2014 al 19.8.2015
Totale posizione PA ES al 19.8.2015 (salvo errori e/o 5.517.315,12 omissioni)
Il credito relativo alla posizione PA ES è garantito dal pegno n.11660 costituito da PA
ES in data 25.06.2008 avente ad oggetto n. 17 quote del fondo immobiliare chiuso Pioneer Re
Star, certificato nominativo n.6, relativamente all'apertura di credito in c/c di € 4.250.000,00.
Riepilogo generale
Totale posizione Casa San IN Srl al 19.8.2015 (salvo errori e/o 9.084.668,64 omissioni)
Totale posizione PA ES al 19.8.2015 (salvo errori e/o 5.517.315,12 omissioni)
Totale generale al 19.8.2015 (salvo errori e/o omissioni) 14.601.983,80
Con vittoria di spese e competenze del giudizio;
§ in ogni caso con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 [recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/04/2014, aggiornato in forza del D.M. n. 37 dell'8/03/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018], e con richiesta espressa, per l'ipotesi di accoglimento del gravame, di condanna alla restituzione delle spese di lite liquidate nella sentenza caducata, medio tempore corrisposte da Parte_1 agli Avvocati
IE IO e RC AM del Foro di Lucca,
procuratori antistatari costituiti in primo grado per gli eredi convenuti, nella misura di € 5.000,00 ciascuno oltre accessori di legge (CPA, rimborso forfetario ed IVA come per legge) come da fatture allegate (All.ti 6 e 7
Fascicolo II° Parte 1 ) pagate nel mese di febbraio 2023 (All.ti 8 e 9
Fascicolo II° Parte 1 ).
Per la parte appellata:
- Voglia la Corte accertare e dichiarare che l'eccezione di nullità della procura conferita a e della procura alle liti conferita Controparte_6
da tale societa' all'Avv. Sarti e' stata eccepita da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta;
che parte appellante, con il proprio primo atto difensivo, ovvero con il deposito delle note scritte del 5 febbraio
2024 e la relativa produzione di (altri) documenti, non ha sanato il vizio eccepito da parte appellata;
che per provvedere a tale sanatoria la societa'
Parte_1 si e' attivata solo dopo l'ordinanza del 6 febbraio 2024 emessa dal G.I., che ha appunto concesso il termine ex art. 182 2 comma cpc al 15 aprile 2024; che, viceversa, sul rilievo di parte, l'avversario deve immediatamente produrre la documentazione necessaria per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullita' diviene insanabile (Cass.
16.10.2020 n. 22654; tutto cio' premesso, voglia la Corte dichiarare non sanato il vizio di rappresentanza, con ogni conseguente pronuncia. -- Voglia quindi dichiarare la originaria carenza di legittimazione ad agire di
'in quanto soggetto non iscritto all'albo ex Parte_2 art. 106 T.U.B., con ogni conseguenziale pronuncia;
Voglia quindi dichiarare la nullita' della procura alle liti conferita al difensore dalla [...]
, soggetto non iscritto nell'albo ex art. 106 T.U.B., con Parte_2
ogni conseguenziale pronuncia;
Atteso dunque che il giudizio e' stato introdotto, anche in primo grado, da un soggetto giuridico (la [...] Parte_2 ) che non poteva essere delegato e che a sua volta non ha conferito una valida procura alle liti (alla luce della mancanza di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B e che la successiva costituzione di
Parte_1 non ha sanato tale vizio in capo a Parte_2
dichiarare la improcedibilita'/ inammissibilita' della domanda.
[...]
Nel merito: per quanto esposto in comparsa di costituzione, respingere
-
l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese e compenso professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1086/2022 pubblicata il 10/11/2022, il Tribunale di Lucca
aveva così deciso:
Parte_1 controrigettava la domanda avanzata da CP_7 рій altri 4, convenuti eredi accettanti con beneficio di inventario l'eredità di
Persona_1 deceduto in Lucca il 19/08/2015, domanda per sentire ammettere per intero il credito della società attrice pari a
14.601.938,80 € in via privilegiata nello stato di graduazione oggetto di reclamo. Parte attrice deduceva di essere cessionaria per effetto di un contratto di cessione di crediti in blocco concluso con il banco BP SPA in base a criteri indicati nel contratto stesso. Riferiva che in data 16 ottobre pag. 6/17 apposito mandato a due professionisti. In ragione dell'incarico ricevuto, i mandatari chiedevano al Banco LA l'esposizione debitoria di Per_1
[...] alla data del decesso e il Banco LA comunicava ai mandatari che la esposizione era pari a €15.389.699,83. L'inventario della predetta eredità veniva redatto dal notaio Per 2 il quale su mandato degli eredi procedeva alla liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica invitando i creditori a presentare presso lo studio notarile le dichiarazioni di credito correlate dai titoli giustificativi entro il 31 maggio 2016. Scaduti i termini assegnati, gli eredi con raccomandata 5 agosto 2018 premettendo di avere accettato con beneficio di inventario l'eredità relitta, al fine della redazione dell'inventario e per accertare le attività le passività e i rapporti giuridici interpellavano di nuovo il banco BP circa i rapporti con il CP_2 Il 19 settembre 2018 la società attrice riscontrava la missiva allegando copia della dichiarazione
10/11/2015 e rilevando che non erano intervenute variazioni. Il 14
novembre 2019 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'estratto dello stato di graduazione nel quale non risultava riprodotto il credito BP nei confronti di CP_2 sul presupposto che non fossero collocabili creditori che non avevano fatto pervenire le proprie dichiarazioni di credito nel termine del
31/05/2016 fissato ex art 498 c.c.. Reclamava pertanto lo stato di graduazione in quanto si sarebbe dovuto tenere conto del proprio credito noto agli eredi in quanto a loro comunicato sia prima sia dopo la decorrenza e la scadenza del termine. Evidenziava la contrarietà a buona fede del comportamento degli eredi che a conoscenza di un credito oltretutto assistito da garanzie reali e da forme di pubblicità non lo avevano inserito nello stato di graduazione e ciò a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 498 secondo comma c.c.. Richiamava
pronunce di merito favorevoli alla possibilità di precisare i crediti anche da parte di coloro che non avevano inviato la dichiarazione nel termine indicato dall'articolo 498 secondo comma CC purché detta precisazione fosse stata effettuata nel rispetto dei termini del reclamo di cui all'articolo 501 c.c..
pag. 7/17 Si costituivano in giudizio i convenuti contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando come la società attrice e per essa all'epoca la sua dante causa Banco BP in realtà rispondendo all'invito ex articolo 498 c.c., formulato dal notaio Per_2 con lettera datata 14 dicembre 2015 e spedita con raccomandata 16 dicembre 2015 e all'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 24 Marzo 2016 faceva pervenire con lettera in data 21 giugno 2016
11 allo studio notaio Per_2 una dichiarazione del seguente tenore letterale: con riferimento alla sua richiesta del 14 dicembre 2015 le comunichiamo dopo avere esperito le opportune ricerche che il nominativo indicato in oggetto risulta negli archivi della scrivente Banca ma che alla data del decesso non risultano rapporti attivi.". In diritto sostenevano la perentorietà del termine e richiamavano precedenti giurisprudenziali. Nel merito la domanda era infondata. Dalla documentazione versata in atti emergeva come i convenuti si erano attenuti a tutte le prescrizioni di legge ed era emerso altresì che in risposta all'invito formulato dal notaio Per_2 la dante causa dell'attrice aveva fatto pervenire la comunicazione sopra riportata. Né la circostanza di avere reso la parte una precedente dichiarazione di segno contrario poteva integrare i presupposti richiesti dall'art. 498 CC che prevede espressamente che tale dichiarazione debba essere fatta con le tempistiche previste dalla norma al notaio incaricato dalla procedura.
Pertanto, del tutto legittimamente il notaio non aveva inserito alcuna posizione creditoria di BP nello stato di graduazione. Rimaneva pertanto precluso al creditore la possibilità di partecipare alla liquidazione concorsuale residuando la possibilità di soddisfarsi nei limiti della somma risultante dopo il pagamento dei creditori e del legatario collocati nello stato di graduazione. Richiamava la sentenza della Suprema Corte 20.713 del
2018. le spese di lite seguivano la soccombenza.
Impugna Parte_1 lamentando:
Uno-violazione di legge per falsa applicazione delle norme di cui agli articoli
498 e 502 comma 3 CC, violazione dell'articolo 499 comma 2 CC, erronea esclusione dallo stato di graduazione del creditore che si sia presentato e pag. 8/17 abbia reso la propria dichiarazione agli eredi prima ancora dell'assegnazione del termine ex art 498 CC.
Due- errata percezione del giudice di prime cure circa il contenuto oggettivo della dichiarazione resa dal Banco BP il 14 dicembre 2015 con violazione dell'articolo 115 c pc. In particolare, la errata interpretazione in ordine all'assenza di "rapporti attivi" quale declaratoria di insussistenza di debiti o passività attribuendo a tale documento un significato oggettivamente incompatibile ed in contrasto inconciliabile con il tenore letterale dello stesso. Inoltre, dall'esame della documentazione risultava come la
dichiarazione resa dal Banco BP era completamente scollegata dall'invito ex articolo 498 c.c. spedito dal notaio il 16 dicembre del 2015.
Tre- riproponevano sinteticamente gli ulteriori argomenti già svolti dinanzi al giudice di prime cure.
CP_7Si sono costituiti e i di lei figli lamentando la carenza di legittimazione attiva della Parte_1 non essendovi prova gli atti della titolarità effettiva dell'asserito credito non ricavabile dal contratto di cessione di crediti e dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale non essendo mai stato prodotto il file Excel contenente l'elenco dei crediti ceduti.
Eccepivano la nullità della procura conferite dal Parte 1 a [...] non essendo essa società vigilata. Nel merito Controparte_8
ripercorrevano le date rilevanti per la decisione e citavano giurisprudenza nel senso indicato dalla sentenza di prime cure.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 cpc alla udienza del 18
marzo 2025.
Le parti hanno sviluppato nei propri scritti conclusionali, questioni pregiudiziali e preliminari.
Parte appellata ha eccepito :
in comparsa di costituzione in appello, la nullità della procura conferita da
Parte_1 a Pt_2 il difetto della prova di titolarità del credito;
la carenza di iscrizione di Parte_1 nell'elenco di cui all'art. 106 TUB e carenza a pag. 9/17 svolgere in proprio attività di riscossione dei crediti.
In sede di conclusionale quanto sopra oltre, la nullità della procura conferita da Pt_2 al difensore ( non è chiaro se sia questa la ipotesi ) oltre alla tardività della sanatoria per la regolarizzazione della procura. Ha peraltro appesantito la lettura della propria comparsa mediante la citazione integrale de provvedimento del T. Alessandria che ben avrebbe potuto allegare (
pagg 9-29).
Parte appellante ha contro eccepito:
la tardività della eccezione di nullità della procura da Parte_1 all'attuale difensore non contenuta nelle conclusioni dell'atto di appello;
ha reiterato le considerazioni di infondatezza delle ulteriori censure.
In ottemperanza al dictum della S.C. di cui alla recente S.U. 24172/2025, la
Corte ritiene di potere decidere la causa sulla base della ragione di merito più liquida, omessa ogni valutazione delle suesposte eccezioni di rito e anche di merito svolte dalla parte appellata solo in sede di appello. La Cass. ha infatti affermato nella citata sentenza quanto segue: Nel processo civile, le questioni pregiudiziali di rito devono essere valutate prima delle questioni di merito per garantire la corretta instaurazione del rapporto giuridico- processuale. Tuttavia, il giudice può legittimamente avvalersi del criterio della ragione più liquida per definire la controversia attraverso la questione di più pronta soluzione, purché tale scelta sia esplicitata nella motivazione della sentenza.
Cosi' ha inteso riepilogare i propri motivi di appello, Parte_1 :
pag. 10/17 498 c.C.;
• che in ogni caso, a norma dell'art. 499 comma II c.c. lo stato di graduazione costituisce atto proprio degli eredi e da loro elaborato sia pure con l'ausilio di un tecnico (il Notaio), dunque ciò che rileva, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, è la conoscenza (pacifica, legale, documentale ed incontrovertibile) che gli stessi abbiano del credito vantato nei confronti del de cuius;
• che alcuna norma, né pronuncia di legittimità o di merito prevede decadenze in ipotesi di credito presentato ancor prima che sia accordato un termine per la presentazione, analizzando l'ordinamento le sole conseguenze per le ipotesi in cui la dichiarazione di credito sia ricevuta dagli eredi Pt 3 lo spirare del termine concesso;
è infatti solo in detto ultimo caso, invero, che si agirebbe in contrasto con la ratio perseguita dalla norma di evitare che si protragga oltre i termini la situazione di incertezza in cui si troverebbero gli eredi a seguito di opposizione ex art. 495 c.c. formulata dai creditori;
• che la comunicazione resa dalla CP_9 in data 14.12.2015 reca una data antecedente rispetto alla data di ricezione (17.12.2015) da parte della
CP_9 medesima della richiesta effettuata dagli Eredi per il tramite del
Notaio con la quale i creditori venivano invitati a rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 498 c.c. entro il termine del 31.05.2016; non vi è dubbio quindi che la risposta della CP_9 in data 14.12.2015 era relativa ad una diversa richiesta afferente ai soli rapporti attivi (e non certo a una richiesta mai ancora ricevuta); e tanto ancor più se si considera che a seguito di ulteriore richiesta formulata dagli eredi in data 5.08.2018, la Banca ha espressamente richiamato il contenuto della missiva del 10.11.2015 e non ha mai menzionato quella del 14.12.2015;
• che in ogni caso, l'espressione di insussistenza di "rapporti attivi" era da intendersi nel senso che alla data del decesso del Signor CP_2 lo stesso
non intratteneva rapporti attivi di credito con la Banca e non certo nel senso pag. 11/17 che sul de cuius non gravavano debiti e passività;
• che peraltro la comunicazione resa dalla CP 9 in data 14.12.2015 è
comunque ampiamente superata dalle dichiarazioni rese dagli Pt_4 CP_2 al Notaio Per 2 per come raccolte nel menzionato verbale di "inventario in prosecuzione" rep. 15320 stilato in data11.05.2016 e recante dichiarazione espressa da parte degli eredi al Notaio circa la sussistenza dei debiti del defunto, con particolare riferimento alle posizioni creditorie di BP per come esattamente quantificate nella dichiarazione resa dalla CP_9 il10.11.2015;
⚫che se infatti realmente gli Pt_4 CP_2 e/o il Notaio avessero inteso la precisazione della CP_9 del 14.12.2015 quale "dichiarazione di segno negativo", non si comprenderebbe il motivo per cui gli stessi avrebbero redatto in data successiva (11.05.2016) un verbale integrativo ai fini di erezione dell'inventario recante esattamente i crediti della CP_9 per come precisati dalla stessa nella precedente dichiarazione de/10.11.2015
regolarmente ricevuta dagli Pt_4 e mai contestata;
BE
I motivi di appello, da rigettarsi, possono essere decisi unitariamente.
La sequenza temporale degli atti è la seguente: il decesso di Persona_1 data 19 agosto 2015. Gli eredi accettavano con beneficio di inventario il 6 ottobre 2015 (dato pacifico).
La Banca cedente comunicava l'importo del credito pari ad oltre 15 milioni di euro alla data del decesso, ai mandatari degli eredi il 10 novembre 2015: si veda il doc. 11 che risulta accettato dalla impiegata di studio dei mandatari.
Successivamente veniva redatto inventario: doc 5, nel verbale integrativo dell'11 maggio 2016 si dà conto di una passività di c/c pari a €
5.517.315,12 oltre alle fideiussioni prestate dal de cuius a favore di Casa
San IN srl e IR srl.
Gli eredi, nonostante non fosse stata proposta opposizione da parte dei creditori, adivano la procedura di cui all'art. 498 c.c. Veniva spedito l'invito pag. 12/17 di cui al citato articolo: vedi doc. 1 inviato il 14 e ricevuto il 17 dicembre
2015.
INVITANO
i creditori, ai sensi dell'art. 498 c.C., a presentare presso lo studio del suddetto Notaio Lamberto Giusti in Luc-
COD. FISC. GST LBR 61T30 E7150 PARTITA IV.A. O1742770462
ca, Via dello Stadio, Traversa I, n° 56, entro il termine del 31 maggio 2016 le loro dichiarazioni di credito, corre- dandole dei titoli giustificativi, facendo presente che dal ricevimento dell'invito i destinatari non possono promuovere procedure esecutive.
Il termine era dato al 31 maggio 2016. Entro tale data perveniva la seguente missiva al Notaio
14/12/2015
OGGETTO Successione in morte del Signor DI CO O CO
EP nato a [...] il [...]
Con riferimento alla Sua richiesta del 14 dicembre 2015 Le comunichiamo, dopo aver esperito le opportune ricerche, che il nominativo indicato in oggetto risulta negli archivi della scrivente Banca
ma che alla data del decesso non risultano rapporti attivi.
Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.
In seguito nel 2018 gli eredi richiedevano in data 5 agosto ulteriori indicazioni ai fini della redazione dell'inventario su attività e passività e la
CP_9 rispondeva il 19 settembre richiamando la lettera del 10 novembre
2015 assumendo la assenza di modifiche.
pag. 13/17 L'assunto del Giudice contestato dalla parte appellante, si poggia sulla mancanza di tempestiva risposta nel termine indicato dal Notaio ai sensi dell'art. 498 c.c.
Essi assumono che la dichiarazione di credito da tenere in considerazione e la dichiarazione del 10 novembre 2015 integralmente recepita nell'inventario dell'aprile del 2016 a propria volta richiamato nello stato di graduazione dell'8 novembre 2019
- che l'inventario della predetta eredità è stato redatto dal
Notaio Lamberto Giusti come da verbali in data 16 novembre
2015 Rep. N° 15.089, 6 aprile 2016 Rep. N° 15.292, e 11 mag- gio 2016 Rep. N° 15.320/6.934, registrato a Lucca il 25 mag- gio 2016 al n° 3.821;
Essi, inoltre, insistono sulla rilevanza della conoscenza da parte degli eredi, certa ed incontrovertibile della esistenza del credito, documentata nel caso di specie da tutti gli elementi che si sono riportati. Motivano sulla sussistenza di una dichiarazione di credito finanche antecedente al termine assegnato. Rilevano la inesattezza di quanto percepito come risposta data all'invito del Notaio
Alla luce delle considerazioni univocamente espresse dalla giurisprudenza nei precedenti sul punto, la questione posta dalla parte appellante è infondata. La esistenza del credito deve essere, nel caso indicato dall'art. 498 cit. espressa unicamente nelle forme da esso indicate essendo del tutto irrilevante quanto noto previamente o previamente comunicato alle parti. In tal senso qualsiasi comunicazione o qualsiasi interpretazione data alle comunicazioni rimane irrilevante. Quanto conta è la esistenza formale di una dichiarazione resa nei termini perentori indicati dal Notaio. Nel senso indicato v. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/11/2019, n.
30247 In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi pag. 14/17 ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito.Cass
20713/2018 in motivazione Se la dottrina appare divisa, in giurisprudenza vi è un'unica presa di posizione di questa Corte. Si tratta della pronuncia - invocata dai ricorrenti n. 8527/1994: in un caso in cui, in sede di reclamo, erano state ritenute tempestive dichiarazioni di credito presentate oltre il termine perchè non precedute dall'invio della comunicazione da parte del notaio, benchè dovesse presumersi noto l'indirizzo del creditore, la Corte - dopo aver precisato che la ratio della disciplina va ravvisata nell'esigenza di economia processuale connessa alla necessità di concludere entro tempi ragionevoli la liquidazione delle attività dell'eredità - ha affermato che, una volta scaduto il termine decorrente dalla pubblicazione dell'invito sul foglio degli annunzi legali, non è più possibile partecipare allo stato di graduazione
(neppure da parte di chi affermi di non essere stato avvisato personalmente pur essendo noto il proprio recapito).....
L'accoglimento dei ricorsi comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto: "una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori, che non hanno fatto entro di esso la dichiarazione di credito, è
preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro, ex art. 502 c.c., comma 3, azione nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione".
La ricostruzione lungi dall'essere formale ha una sua precisa ratio. Si tratta di una procedura che il codice stesso qualifica come procedura di liquidazione (come scelta diversa dal pagamento a misura che i creditori si presentano) sulla falsariga, quanto meno come accertamento di stato passivo e liquidazione dell'attivo, di una procedura concorsuale. essa è definita da autorevole dottrina come "procedura formale di estinzione delle passività ereditarie diretta a garantire la pari condizione dei creditori pag. 15/17 dell'eredità e dei legatari.". Essa, pertanto, costituisce procedimento a sé, governato da regole indefettibili sia per i creditori che per l'erede accettante con beneficio di inventario (per i primi la sanzione del mancato rispetto è data dall'art. 502, III comma c.c. e per l'erede, dalla decadenza dal beneficio ex art. 505 c.c.): è quindi evidente che qualsiasi comunicazione effettuata al di fuori dei limiti dettati dalle norme, è irrilevante. Così la risposta della Banca del novembre 2015 e la reiterazione compiuta nell'agosto settembre 2018, successivamente alla scadenza del termine dato dal Notaio (con missiva del 14 dicembre 2015 nell'ambito della procedura di cui all'art. 498 espressamente richiamata e con risposta da pervenirsi sino al 31 maggio 2016), sono irrilevanti perché al di fuori della data stabilita dal Notaio e del termine dato per la risposta. L'unica comunicazione che rileva è quella in risposta alla missiva del Notaio inviata ai sensi dell'art. 498 c.c. II comma, evidentemente richiamata nel testo della risposta (ciò rende irrilevante la data apposta del 14 dicembre come prova della mancata previa ricezione). Con essa si dà atto della assenza di qualsiasi rapporto attivo con il de cuius pur risultando il nome all'anagrafe.
In primo luogo, va osservato che a prescindere dall'aggettivo usato (attivo ) nessuna indicazione del credito eventuale della CP_9 viene effettuata e ciò già è sufficiente per ritenere che non vi siano dichiarazioni nel termine che si è visto essere perentorio. (Ciò a maggior ragione, se come insiste la appellante, la missiva fosse sganciata dalla richiesta del Notaio.). Inoltre, posto che l'intestatario era deceduto, la dizione "assenza di qualsiasi rapporto attivo" ben poteva essere interpretato come assenza di rapporto di debito/credito attuali, ma certamente per quello che sopra si è indicato non conteneva alcuna indicazione positiva. In ogni caso quanto conta è l'assenza di una dichiarazione positiva di sussistenza di un credito.
Anche il richiamo all'inventario (dove era contenuta la menzione del credito
BP) contenuto nello stato di graduazione è inconferente. Proprio il Notaio nel medesimo stato afferma infatti:
pag. 16/17 diche il presente stato di graduazione, in conformità quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza Π.
20713 del 13 agosto 2019, viene redatto ritenendo non collo-
Ì cabili i creditori che non abbiano fatto pervenire le proprie dichiarazioni di credito nel termine del 31 maggio 2016 come sopra fissato ai sensi dell'art. 498 c.c.;
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La sentenza di I grado deve quindi essere confermata e l'appello respinto.
Soccombenza in punto di spese (valore del disputatum ai minimi di legge senza fase istruttoria ) .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze rigetta l'appello proposto da Parte_1
[...] avverso la sentenza n. 1086/2022 emessa dal Tribunale di Lucca. Condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenuteParte_1 da CP_1 Controparte_4 CP_5
che liquida in € 26.435 per
[...] Controparte_3 Parte_5 rimborso forfetario IVA e CAP di legge. compensi oltre raddoppio del C.U..
Firenze, camera di consiglio del 21 novembre 2025
La Presidente relatore ed estensore dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pag. 17/17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 la coniuge ed i figli del de cuius nell'ambito della procedura di redazione dell'inventario per accettazione dell'eredità, accertavano le attività e le passività del patrimonio del de cuius previo conferimento di 11 che la comunicazione della Banca datata 10.11.2015, giacché resa
PRIMA DELLA SCADENZA (E FINANCHE DELLA CONCESSIONE) DEL
TERMINE DI CUI ALL'ART. 498 C.C., non può considerarsi resa "fuori" né
"dopo" il predetto termine;
risultando peraltro documentalmente provato che gli eredi fossero a conoscenza della sussistenza del debito di cui è causa in epoca ampiamente antecedente alla redazione dello stato di graduazione,
e potendosi quindi definire comunque raggiunto lo scopo perseguito dall'art.