Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 01/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n° 372/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Damiano, come da mandato in Parte_1
calce al presente atto, presso il cui studio in Vasto alla via San Giovanni Da Capestrano 4 ha eletto domicilio;
- ricorrente -
e in persona del Controparte_1
Direttore Generale, elettivamente domiciliata in Giuliano T. alla via R. Paolucci 23, presso lo studio dell'avv. Angelo D'Angelo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, rilasciata in forza di
Deliberazione del Direttore Generale N. 1262 del 17.08.2023;
- resistente - avente ad oggetto: differenze retributive per mansioni superiori -pubblico impiego.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso:
-di lavorare alle dipendenze della con rapporto di lavoro a tempo Parte_2
pieno ed indeterminato ed inquadramento, a far data dal 01.10.2015, con la qualifica di Commesso del ruolo amministrativo, a seguito di giudizio di idoneità alla predetta mansione, di cui alla Cat. A liv 4 del CCNL del Comparto Sanità 1998/2001 del 7.4.1999, con assegnazione presso il P.O.
Atessa – Servizio di Radiologia;
-classificazione, archiviazione e protocollo di atti: nello specifico controlla le impegnative consegnate dagli utenti per l'esecuzione degli esami strumentali, in ordine alla corretta compilazione delle stesse da parte del medico curante, provvedendo a regolarizzare quelle esenti attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (CUP di 2° livello) ossia il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie deputato a gestire l'intera offerta. La stessa svolge tale attività di inserimento dati mediante l'utilizzo di un p.c. che consente l'accesso ad un programma aziendale con una password di ingresso. Successivamente, dopo aver effettuato il controllo, procede ad accettare le impegnative che vengono consegnate al tecnico per l'esecuzione degli esami strumentali, i quali vengono poi refertati dal medico. Tali referti vengono consegnati alla ricorrente che provvede ad archiviarli e fascicolarli, curandone successivamente la trasmissione al paziente che si reca presso il front-office per il ritiro;
-compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati: nello specifico compila i moduli per il rimborso dell'impegnativa, nel caso in cui il paziente che non abbia potuto eseguire l'esame o perché si trovava in regime di esenzione. Compila inoltre i moduli, in favore del paziente che non si è presentato a visita, per un nuovo appuntamento;
-attività di sportello: nello specifico dopo aver accettato l'impegnativa per l'esame da eseguire, predispone la cartellina da consegnare al tecnico di laboratorio e rilascia un modulo al paziente in cui è indicato il giorno e l'ora per la riconsegna del referto, rispondendo telefonicamente alle chiamate degli utenti che chiedono informazioni in merito agli esami da eseguire ed alla riconsegna dei referti. In una giornata mediamente vengono eseguiti circa 40/50 esami strumentali che vengono fascicolati ed archiviati in attesa della riconsegna del referto;
-di essere stata debitamente formata per lo svolgimento delle predette attività in quanto aveva partecipato ad un corso di formazione aziendale per il personale con funzioni di front office, come da relativo attestato;
ha dedotto che le attività concretamente svolte sono riconducibili al profilo professionale di coadiutore amministrativo inquadrato nella Cat. B di cui al predetto CCNL del Comparto Sanità
1998/2001 del 7.4.1999.
Ha, dunque, concluso chiedendo di:
“1) accertare e dichiarare che la sig.ra ricorrente ha svolto, nell'arco temporale intercorrente tra il mese di giugno dell'anno 2018 ed il mese di giugno dell'anno 2023, mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento, corrispondenti a quelle di Coadiutore Amm.vo Cat. B liv. 4 di cui
CCNL del Comparto Sanità 1998/2001 del 7.4.1999;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive maturate per tale arco temporale, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) per l'effetto condannare la con sede legale in Chieti alla via Dei Parte_2
Vestini snc, in persona del Direttore Generale pro-tempore, alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 9.477,65= come quantificata in premessa, o di quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, a seguito di determinazione da parte del CTU, ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia, ex art. 36 Cost. ed art. 2041 c.c., unitamente ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4) con vittoria di spese e competenze di lite come per legge”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Radicatosi il contraddittorio, escussi i testi addotti dalla parte ricorrente, è stata fissata l'udienza di decisione disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Indi, all'esito del deposito delle predette note, all'odierna udienza la causa è decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Deve, innanzitutto, osservarsi che nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 operata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all'art. 25 del secondo decreto. Peraltro, il sesto comma è stato modificato dall'art. 15 del
D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 ed il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall'art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La normativa in esame ha riconfermato anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui l'"esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore" (art. 52, ultima parte del primo comma). Invece, quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 citato contiene due diversi ordini di disposizioni.
In primo luogo, si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In secondo luogo, si prende in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione "a mansioni proprie di una qualifica superiore" al di fuori delle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, per stabilire da un lato la nullità di detta assegnazione e dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che, secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive.
Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, che nei casi di datore di lavoro pubblico comporterà esclusivamente riconoscimento di spettanze di natura retributiva (cfr. art. 52 comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001), deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (cfr. Cass. n.1433/96, n.14621/99).
In buona sostanza la Cassazione ha ribadito che: "In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore"
(cfr. Cass. n.3859/06).
Ciò detto va rilevato che secondo il CCNL Comparto Sanità Pubblica, allegato dal ricorrente e la cui applicabilità al caso di specie è pacifica, appartengono alla Categoria A "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività".
In particolare, secondo il CCNL del 20.9.2001 Comparto Sanità Pubblica il commesso “Svolge attività di servizio e supporto nell'ambito dell'unità operativa di assegnazione quali, ad esempio, la apertura e la chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonché l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione e il trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari di ufficio, il mantenimento dell'ordine dei locali e delle suppellettili di ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovra di macchine ed apparecchiature”.
Appartengono, invece, alla Categoria B "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima".
Il coadiutore amministrativo è indicato come colui che "svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, l'archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di videoscrittura o dattilografia, l'attività di sportello ".
Come può evincersi agevolmente dalla lettura delle due declaratorie sopra riportate, la differenza tra i lavoratori appartenenti alla cat. A e quelli appartenenti alla cat. B vanno ricercate innanzitutto nel differente grado di capacità (nel primo caso sono richieste solo "capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici", mentre nel secondo "capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali") e di autonomia e responsabilità
(per la cat. A è sufficiente che l'autonomia esecutiva e la responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, sia "riferita al corretto svolgimento della propria attività", mentre per la cat. B l'autonomia e la responsabilità di esplicano "nell'ambito di prescrizioni di massima"), nonché nel tipo di conoscenze necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati (per la cat. A non è richiesta alcuna conoscenza teorica, mentre per la cat. B è necessario che i lavoratori posseggano "conoscenze teoriche di base" in rapporto ai compiti da svolgere).
Inoltre, la differenza tra "Commesso" e "Coadiutore Amministrativo" risiede principalmente nel fatto che il primo effettua operazioni semplici di carattere manuale, mentre il secondo svolge attività di natura tecnica ed amministrativa, oltre che manuale. Trattasi in ogni caso di mansioni di concetto piuttosto semplici.
Dall'istruttoria svolta a mezzo di testi tecnico di radiologia medica, e Testimone_1
coadiutore amministrativo ufficio rilevazione presenze, -di indubbia attendibilità Tes_2
stante il ruolo professionale ricoperto dai testi in seno all'Amministrazione convenuta nel corso degli anni-, nonché dalla disamina della documentazione prodotta, non contestata dall'azienda sanitaria (cfr. allegato 5: modulistica utilizzata dalla ricorrente e allegato 6: corso di formazione aziendale per il personale con funzioni di front office con relativo attestato), è emerso l'effettivo svolgimento ad opera della ricorrente di attività che rientrano certamente nella categoria propria del profilo rivendicato di "Coadiutore Amministrativo” in quanto di natura tecnico-amministrativa e non solo di natura manuale.
Difatti l'istruttoria nel suo complesso ha chiaramente confermato il fatto che la ricorrente è stata assegnata a compiti non meramente "manuali", ma anche e soprattutto di natura tecnico- amministrativa di sicuro riconducibili al novero di quelle "attività amministrative”, tra le quali rientrano a titolo meramente esemplificativo “la classificazione, l'archiviazione, il protocollo di atti la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di videoscrittura o dattilografia, l'attività di sportello ".
I testi hanno invero confermato che la ricorrente si occupa, anche attraverso l'uso di sistemi informatici, di controllare le impegnative consegnate dagli utenti per l'esecuzione degli esami strumentali, in ordine alla corretta compilazione delle stesse da parte del medico curante, provvedendo a regolarizzare quelle esenti attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (CUP di 2° livello), ossia il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie deputato a gestire l'intera offerta;
che successivamente provvede a consegnarle al tecnico per l'esecuzione degli esami strumentali, i quali vengono poi refertati dal medico;
che i referti vengono consegnati alla ricorrente che provvede ad archiviarli e fascicolarli, curandone successivamente la trasmissione al paziente che si reca presso il front-office per il ritiro.
I testi escussi hanno, inoltre, confermato che ella compila i moduli per il rimborso dell'impegnativa, nel caso in cui il paziente che non abbia potuto eseguire l'esame, o perché si trovava in regime di esenzione, oltre che i moduli, in favore del paziente che non si è presentato a visita, per un nuovo appuntamento;
che dopo aver ricevuto l'impegnativa per l'esame da eseguire predispone la cartellina da consegnare al tecnico di laboratorio e rilascia un modulo al paziente in cui è indicato il giorno e l'ora per la riconsegna del referto.
Quanto al requisito della prevalenza, postulato dall'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 citato, sebbene dall'istruttoria sia emerso che la ricorrente abbia svolto anche mansioni riconducibili al livello di appartenenza (ossia servizio telefonico e trasporto di fascicoli e di documenti) le mansioni superiori possono dirsi in sostanza senz'altro assorbenti nell'ambito dell'attività complessivamente svolta dalla ricorrente.
Né l'azienda sanitaria, costituendosi in giudizio, ha articolato prove testimoniali o indicato propri testimoni, al fine di comprovare il contrario.
Risulta, dunque, acclarato che la ricorrente ha svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento. In ordine alla quantificazione delle differenze retributive occorre rilevare come i conteggi elaborati dalla parte ricorrente, i quali hanno tenuto conto della prescrizione quinquennale e sono stati elaborati per un arco temporale di 5 anni (dal giugno 2018 al giugno 2023), sono stati solo genericamente contestati dalla resistente, per cui possono essere posti alla base della CP_1
decisione.
Infine, alcun dubbio si pone in ordine alla correttezza del prospetto di calcolo che fa riferimento alla fascia retributiva acquisita dal lavoratore in virtù del dato oggettivo dell'anzianità di servizio.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, dev'essere accertato e dichiarato che la ricorrente ha svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento, corrispondenti a quelle di
Coadiutore Amministrativo Cat. B liv. 4 di cui CCNL del Comparto Sanità 1998/2001 del 7.4.1999
e, per l'effetto, dev'essere dichiarato il suo diritto a percepire le differenze retributive maturate, nei Parte limiti della prescrizione quinquennale, con condanna della resistente alla corresponsione in suo favore della somma di € 9.477,65, al lordo delle ritenute e trattenute di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (riconducibile nel terzo scaglione) e alla concreta attività espletata dalle parti nel giudizio (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale) seguono la soccombenza della azienda resistente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta e dichiara che la ricorrente ha svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento, corrispondenti a quelle di Coadiutore Amministrativo Cat. B liv. 4 di cui CCNL del
Comparto Sanità 1998/2001 del 7.4.1999;
-per l'effetto, dichiara il suo diritto a percepire le differenze retributive maturate, nei limiti della Parte prescrizione quinquennale, e condanna della resistente alla corresponsione in suo favore della somma di € 9.477,65, al lordo delle ritenute e trattenute di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
-condanna l'azienda resistente a rifondere le spese del presente giudizio, liquidate in €. 3.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP, come per legge, in favore della ricorrente.
Così deciso il 01.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
- dott.ssa Cristina Di Stefano -