Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
1) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di riassunzione iscritto al n. R.G. 754/2023, a seguito della sentenza n. 6450/2023, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, III^ Sezione Civile, in data 25.11.2022 / 03.03.2023, nella causa tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Leonardo Scardigno, giusta procura speciale in calce all'atto di appello in riassunzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Molfetta alla via Piazza n. 62
-Appellante in riassunzione - e
Controparte_1
(C.F.: , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Russi
-Appellato in riassunzione– nonché (C.F.: ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore
- Appellato in riassunzione contumace- pagina 1 di 17
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione del 7.07.2008 il sig. , premettendo Parte_1 di aver subito un grave incidente stradale, a seguito del quale, avendo riportato gravi lesioni, veniva ricoverato presso il dove veniva Controparte_1 sottoposto a due interventi chirurgici e a una trasfusione di sangue, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, l Controparte_1
e il , assumendo che gli
[...] Controparte_2 stessi erano responsabili della epatite acuta di tipo C (HCV), riscontratagli in occasione delle dimissioni dal Policlinico. Tutto ciò premesso, chiedeva:
“1) accertare e dichiarare, anche sulla scorta della cartella clinica e della documentazione prodotta in atti, se il Sig. , era affetto HCV (epatite C) nel momento Parte_1 in cui è stato ricoverato presso la Azienda Ospedaliera-Ospedale Policlinico Consorziale di Bari;
2) accertare e dichiarare che il Sig. ha contratto la epatite di tipo Parte_1
HCV, ovvero ha presentato i segni clinici di quest'ultima, dopo il ricovero del 25.4.2006 e che la stessa è persistita dopo l'uscita dalla predetta struttura ospedaliera;
3) accertare e dichiarare che il Sig. è stato sottoposto presso la Parte_1 predetta struttura Ospedaliera ad emotrasfusione in data 11.05.2006, in concomitanza dell'intervento chirurgico di sostituzione valvolare tricuspidalica mediante impianto di protesi valvolare meccanica a cui è stato sottoposto presso il Policlinico di e che la CP_1 stessa è avvenuta con sacca di sangue n. 06007095, nonché accertare e dichiarare che l'attore è stato sottoposto ad altre emotrasfusioni presso la predetta struttura ospedaliera, oltre che accertare e dichiarare se dopo il ricovero del Sig. presso la Pt_1 anzidetta struttura ospedaliera sono state effettuate, in relazione all'attore, manovre e/o interventi a rischio infettivo di HCV;
4) accertare e dichiarare che la predetta sacca conteneva sangue infetto dal virus dell'epatite di tipo HCV, e se l'attore ha contratto la epatite C di tipo HCV a causa della predetta trasfusione, di altre trasfusioni e/o a causa dello impiego di aghi e altri strumenti infetti usati dalla predetta struttura ospedaliera;
pagina 2 di 17 5) accertare e dichiarare che il Sig. a causa di tali emotrasfusioni con sangue Pt_1 infetto, nonché per altre cause, comprese quella di impiego di aghi o strumenti infetti da parte della suddetta struttura Ospedaliera, ha contratto la epatite di tipo C, come dimostrato nella narrativa del presente atto e dalla documentazione prodotta da parte attrice;
6) accertare e dichiarare che il Sig. a causa del predetto contagio, ha subito una Pt_1 inabilità temporanea totale di 90 giorni, nonché un'inabilità temporanea parziale di 180 giorni e una inabilità permanente (danno biologico) nella misura del 30%, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
7) accertare e dichiarare inoltre che il Sig. sempre a causa del predetto contagio, Pt_1 ha subito un rilevante danno morale e psicologico, nella misura di un mezzo del danno biologico, oltre che un danno esistenziale, legato soprattutto alla lesione della sfera sessuale;
8) accertare e dichiarare che le suddette conseguenze sono imputabili alla responsabilità di tipo contrattuale dell' Controparte_3 anche ai sensi dell'art.1218 c.c., in relazione al contagio del Sig. per non aver Pt_1 eseguito correttamente la prestazione dovuta in base al rapporto contrattuale sorto con lo stesso in base al principio del cosiddetto “contatto sociale”, ovvero in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ovvero in estremo subordine ex art. 2050 c.c., della suddetta struttura ospedaliera per le conseguenze predette riportate dal Sig. ; Parte_1
9) accertare e dichiarare inoltre, in solido ovvero disgiuntamente, la responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. del in relazione al contagio del Controparte_2
Sig. per aver omesso colposamente di adempiere agli obblighi di vigilanza, Pt_1 direttive e controllo delle sacche di sangue fornite al Servizio Sanitario Nazionale al fine dell'utilizzo per emotrasfusioni, come previsto dalla legge n. 219 del 2005 10) per l'effetto, condannare, in solido ovvero, in via subordinata, disgiuntamente l in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, nonché il presso l'Avvocatura di Controparte_2
Stato del Distretto di al risarcimento, in favore del Sig. , dei CP_1 Parte_1 danni subiti a causa della inabilità temporanea totale di 90 giorni e della inabilità parziale di giorni 180, come precedentemente determinati ed indicati dalla relazione medica del Dott. , quantificabili in € 18.000* (€ 100 per 90 giorni, Persona_1
€ 50 per 180 giorni), o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della trasfusione fino all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 17 condannare altresì, in solido, ovvero in via subordinata disgiuntamente, l'
[...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, nonché il presso l'Avvocatura di Controparte_2
Stato del Distretto di al risarcimento in favore del Sig. dei CP_1 Parte_1 danni subiti a causa della inabilità permanente o danno biologico, nella misura di € 90.000*, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
11) condannare altresì, in solido o in via subordinata disgiuntamente, la
[...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, nonché il presso l'Avvocatura di Controparte_2
Stato del Distretto di al risarcimento del danno patrimoniale a favore del Sig. CP_1
, dato dalle spese mediche già sostenute a causa del contagio e dalle Parte_1 spese da sostenere per le future visite mediche, necessarie al fine di monitorare il decorso di tale particolare infezione contratta, quantificabile in € 20.000*, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
12) condannare altresì, in solido o in via subordinata disgiuntamente, la
[...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, nonché il presso l'Avvocatura di Controparte_2
Stato del Distretto di al risarcimento del danno morale in favore del Sig. CP_1 [...] nella misura di euro 45.000, pari a un mezzo del danno biologico, dato dal Parte_1 pretium doloris che lo stesso ha dovuto sopportare, che continua a sopportare e che dovrà sopportare in futuro a causa del contagio stesso, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
13) condannare altresì, in solido o in via subordinata disgiuntamente, la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché il presso Controparte_2
l'Avvocatura di Stato del Distretto di al risarcimento del danno esistenziale e CP_1 psicologico dato dalle oggettive difficoltà che il Sig. è costretto a sopportare nella Pt_1 vita di relazione a causa della sua condizione, anche in riferimento alla sfera sessuale (una delle modalità di contagio dell'epatite C avviene appunto per via sessuale, e di conseguenza il problema dettato dalla pericolosità e i limiti di avere rapporti sessuali con altro soggetti), quantificabile in € 50.000*, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
14) condannare inoltre, in solido o in via subordinata disgiuntamente, la
[...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, nonché il presso l'Avvocatura di Controparte_2
pagina 4 di 17 Stato del Distretto di al risarcimento del danno morale e psicologico a favore del CP_1
Sig. , dato dal pretium doloris che lo stesso ha dovuto sopportare e Parte_1 che continua a sopportare a causa del contagio stesso, quantificabile in € 20.000*, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
15) condannare infine, in solido o in via subordinata disgiuntamente, la
[...]
nonché il Controparte_3 Controparte_2 presso l'Avvocatura di Stato del Distretto di al pagamento delle spese e competenze CP_1 del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
1.2 Si costituivano entrambi i convenuti per contestare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e per chiederne l'integrale rigetto.
1.3 Istruita la causa con acquisizione di documentazione sanitaria e con l'espletamento della CTU medico-legale affidata alla dr.ssa , Persona_2 invitata successivamente a fornire chiarimenti, il Tribunale, ritenuto non provato il nesso causale tra l'emotrasfusione e l'epatite HCV, con sentenza n. 1071/2014, emessa in data 27.02.2014, rigettava la domanda e compensava interamente fra le parti le spese del giudizio, ponendo le spese di CTU a carico dell'attore
2.1 Avverso tale statuizione l' interponeva appello con citazione, Pt_1 notificata il 29.12.2014, chiedendo la riforma integrale della pronuncia emessa dal giudice di prime cure, reiterando le medesime conclusioni poste in primo grado
2.2 Il e il si costituivano per contestare ogni avversa CP_3 CP_2 deduzione e richiesta, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
2.3 La Corte d'Appello di Bari, con la sentenza n. 2232/2019 depositata in data 24.10.2019
1) riteneva sussistente e provato il nesso causale tra l'emotrasfusione e l'epatite C da HCV;
2) considerata la accertata e completa guarigione dell' riconosceva Pt_1 sussistente giorni sette di inabilità temporanea totale e giorni quaranta di inabilità temporanea al 50% e pertanto condannava, in solido tra loro, gli appellati a risarcire ad l'importo di € 2.744,00, somma già Parte_1 rivalutata all'attualità, e su tale somma devalutata alla data dell'insorgenza pagina 5 di 17 della malattia (07.07.2006) e rivalutata anno per anno, aggiungeva gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sulla somma così calcolata sino al soddisfo;
3) condannava gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese e compensi del doppio grado di giudizio liquidati, per Parte_1 il primo grado, in € 520,00, per esborsi ed € 1.378,00 per compensi e, per il secondo grado, in € 1.200,00 per esborsi ed € 915,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, come per legge;
4) poneva definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese della C.T.U. disposta in primo grado”.
3.1 Avverso la sentenza della Corte di appello, l proponeva ricorso in Pt_1
Cassazione, datato 24.04.2020, in cui eccepiva, come unico motivo di impugnazione la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n.3 c.p.c., in relazione all'art. 2059 c.c.. In particolare, eccepiva: 1) errata determinazione del decorso della malattia con conseguente errata quantificazione del risarcimento del danno a titolo di ITT;
2) omessa valutazione della durata del trattamento farmacologico antivirale, accertata dal CTP di parte attorea, Dott. , con conseguente errata Persona_1 quantificazione del risarcimento del danno a titolo di ITP;
3) mancato riconoscimento del diritto del Sig. al risarcimento del Parte_1 danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale, in dispregio della più ampia nozione di danno non patrimoniale introdotta dalle note sentenze di S. Martino. In sede di ricorso in Cassazione, pertanto, il Sig. formulava le seguenti Pt_1 conclusioni: “a) accogliere il presente ricorso per cassazione e, conseguentemente, cassare la sentenza n.2232/2019(R.G. n.16/2015), emessa dalla Corte d'Appello di Bari - III^ Sezione Civile, in data 18.09.2019, pubblicata in data 24.10.2019 e mai notificata all'odierno ricorrente, limitatamente alla statuizione “di condanna degli appellati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in solido fra loro, a risarcire ad Parte_1
l'importo di € 2.744,00, somma già rivalutata all'attualità, che va devalutata
[...] alla data dell'insorgenza della malattia (07.07.2006) e sulla somma così ottenuta, da rivalutare anno per anno, vanno aggiunti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e quindi, gli ulteriori interessi legali sulla somma pagina 6 di 17 così calcolata sino al soddisfo”, nonché alla statuizione di condanna degli “appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese e compensi Parte_1 del doppio grado di giudizio liquidati, per il primo grado, in € 520,00, per esborsi ed € 1.378,00 per compensi e, per il secondo grado, in € 1.200,00 per esborsi ed € 915,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, come per legge”, con rinvio ai sensi degli artt.383, I^ comma/384 c.p.c. o con decisione della causa nel merito ai sensi dell'art.384, II^ comma c.p.c., con conseguente accoglimento di quanto eccepito, dedotto e richiesto negli scritti difensivi di parte attorea nei due gradi di giudizio;
b) condannare la ed il Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in Controparte_2 solido o in via subordinata disgiuntamente, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché del presente giudizio in Cassazione, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
3.2 La Corte di Cassazione con sentenza n.6450/2023, pubblicata il successivo 03.03.2023, così statuiva: “La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Bari che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio” La Suprema Corte ha motivato la sua decisione così come segue.
“La vicenda del ricorrente sig. è, fino ad un certo punto, simile alle tante vicende Pt_1 di responsabilità sanitaria caratterizzate dalla contrazione di una forma di epatite a seguito di una somministrazione di sangue avvenuta in ospedale, nel corso o comunque in ragione di una operazione che rendeva necessario al paziente sottoporsi ad una trasfusione. E tuttavia, rispetto alle altre, purtroppo numerose, vicende caratterizzate dalla contrazione di epatite da trasfusione nosocomiale, la storia del sig. si Pt_1 caratterizza, in fatto, per una particolarità, nella disgrazia, a lui favorevole: da questa patologia, che rese necessario un intenso periodo di cura, portato a termine con un ricovero ed una successiva prolungata terapia, il ricorrente è completamente guarito, come avviene, sebbene in una percentuale assai ridotta di casi, senza che dall'esperienza negativa subita derivino né conseguenze permanenti, né la necessità di adottare particolari precauzioni per evitare il riaffacciarsi della malattia. L'intervenuta, completa guarigione è circostanza accertata in sede di CTU, con accertamento in fatto sul quale questa Corte non può tornare.
pagina 7 di 17 Il ricorrente, del resto, non mette in discussione la sua completa guarigione, puntando invece la sua attenzione sulla irrisoria liquidazione del danno comunque riportato, della quale denuncia l'inadeguatezza a coprire sia le sofferenze morali che le limitazioni fisiche patite in ragione della malattia e della pesante terapia cui si è dovuto sottoporre per eliminarla, ed in particolare l'omessa considerazione dell'intero decorso della malattia per il più ampio arco di tempo durante il quale il signor si è dovuto sottoporre a trattamento Pt_1 farmacologico antivirale e delle sofferenze morali e psicologiche patite a seguito della scoperta del contagio, del tutto incolpevole, da epatite C. Chiede quindi la corretta valutazione del danno non patrimoniale nella sua accezione più ampia e integrale.
2.2. La liquidazione del danno non patrimoniale, richiesta dall' in relazione a Pt_1 tutte le componenti di esso, è stata effettuata dalla corte d'appello senza nulla precisare sulla natura del danno che andava a risarcire e rapportandola ai soli sette giorni documentati di ricovero, il cui controvalore è stato liquidato in termini di risarcimento per invalidità temporanea assoluta, e ad un successivo periodo di 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, la cui durata non è stata accertata in concreto ma sulla base di non meglio precisate linee guida.
3. Deve ritenersi, da queste laconiche affermazioni, che la corte d'appello abbia liquidato in favore del ricorrente esclusivamente la componente di danno biologico, o dinamico relazionale, insita nel danno non patrimoniale, riducendola a quei parametri fattuali, e che abbia ritenuto insussistente, in ragione delle particolarità del caso di specie, la componente del danno morale. Nell'effettuare la quantificazione del danno non patrimoniale, la corte d'appello non si è attenuta al corretto procedimento, più volte già tracciato da questa Corte (Cass. 25164/2020), secondo il quale il giudice deve:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedevano, fino al giugno dello scorso anno, la liquidazione congiunta di entrambe le voci di danno;
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale;
pagina 8 di 17 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. Personalizzazione del danno alla salute, in relazione a circostanze eccezionali e specifiche del caso concreto, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico. Dei passaggi logici necessari di questo complesso ragionamento, che deve poi esplicitarsi in una comprensibile motivazione, non vi è traccia nella sbrigativa motivazione della sentenza impugnata, dalla quale può inferirsi che la corte d'appello, attesa la completa guarigione del ricorrente e quindi la mancanza di una lesione permanente della salute, e la durata che ha stimato assai esigua della invalidità temporanea conseguente alla contrazione della malattia, abbia ritenuto sostanzialmente insussistente il danno morale, correlato alla sofferenza interiore legata all'insorgere della malattia.
4. la sentenza impugnata va quindi cassata, per non aver rispettato i sopra indicati principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, con rinvio alla Corte di appello di Bari che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto suesposti, considerando che, all'indomani dell'introduzione delle nuove tabelle milanesi, il risarcimento del danno biologico e del pregiudizio morale, ove ritenuto sussistente, potrà essere separatamente riconosciuto, giusta disposto degli artt.138 e 139C.d.A. come riformati dalla legge 124/2017. In particolare, gli elementi di cui tener conto per una congrua valutazione del danno non patrimoniale in funzione riparatoria per equivalente del pregiudizio effettivamente subito dal ricorrente, in relazione al danno biologico subito, risultano dagli atti (e sono stati ignorati dalla corte d'appello nella sua valutazione, fino ad incorrere in un vero travisamento, da parte del giudice di merito, delle indicazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio, dalle quali emerge una ricostruzione dei fatti del tutto opposta rispetto a quella recepita dal provvedimento impugnato ed oggettivamente non interpretabile secondo la lettura che le dà la corte d'appello). Il danno biologico riportato dal ricorrente deve quindi essere rideterminato nel modo seguente: è bene vero che il ricorrente è completamente guarito, e quindi non ha riportato un danno biologico permanente;
l'inabilità totale, però, non è limitata ai sette giorni di ricovero ma deve rapportarsi all'intero arco di tempo tra la diagnosi della malattia (8 luglio 2006) e la successiva data di inizio della terapia, caratterizzata prima dal ricovero e poi dall'attesa del malato, puntellata dalla sottoposizione ad esami funzionalizzata alla individuazione della terapia più adeguata per il paziente, considerate le sue condizioni complessive di salute legate agli esiti di un complesso intervento di chirurgia toracica (10.10.2006). Del pari, la durata del trattamento farmacologico pagina 9 di 17 praticato per il trattamento in fase acuta della epatite C, che ne ha consentito la completa remissione, e durante la quale il paziente era in condizioni di inabilità parziale deve stimarsi, sulla base della documentazione medica in atti, non in soli 40 giorni, come ritenuto dalla sentenza impugnata, ma nella misura più ampia di sei mesi, ritenuta congrua dalla letteratura scientifica riportata nella ctu per il superamento della malattia. Al giudice del rinvio è demandata, ancora, la valutazione circa l'esistenza, o meno, della separata componente morale del danno sofferto dal ricorrente, con conseguente, eventuale applicazione delle tabelle milanesi aggiornate al 9.6.2022”.
4.1 Alla luce del provvedimento emesso dalla Corte di Cassazione, con ricorso notificato l'1.6.2013, il Sig. ha citato in riassunzione l' Pt_1 [...]
e il Controparte_1 Controparte_2
, perché, in riforma parziale della sentenza n.2232/2019 della Corte
[...]
d'Appello di Bari, vengano accogliesse le seguenti domande e conclusioni:
“1) in accoglimento dell'atto di appello datato 27.12.2014 e del presente atto, riformare nella sola parte impugnatala sentenza n.2232/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Bari a definizione della causa civile iscritta al n.16/2015 R.G. e, per l'effetto della sentenza di cassazione con rinvio oggetto del presente giudizio e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte,
1) accertare e dichiarare che il Sig. a causa del predetto contagio, Parte_1 ha subito una inabilità totale rapportata all'intero arco di tempo compreso tra la diagnosi della malattia (8 luglio 2006) e la successiva data di inizio della terapia (10.10.2006), come espressamente disposto dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio, quantificandola conseguentemente nell'importo di € 9.405,00*(ovvero € 99,00 x 95 giorni);
2) accertare e dichiarare che il Sig. a causa del predetto contagio, Parte_1 ha subito una inabilità parziale da stimarsi, come espressamente disposto dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio, nella misura di 6 mesi, quantificandola conseguentemente nell'importo di € 8.910,00*(ovvero € 49,50 x 180 giorni);
3) condannare, pertanto, in solido tra loro, ovvero in subordine disgiuntamente, l ed il Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in
[...] favore del Sig. della somma complessiva di € 18.315,00* (di cui € Parte_1
pagina 10 di 17 9.405,00 a titolo di risarcimento per inabilità totale ed € 8.910,00 a titolo di risarcimento per inabilità parziale), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4) accertare e dichiarare, altresì, l'esistenza, nel caso di specie, del concorso del danno dinamico-relazionale (danno biologico) e del danno morale, per tutte le motivazioni espresse negli atti difensivi di parte attorea a firma dello scrivente e, conseguentemente, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano pro tempore vigenti (edizione 2021-all.to C), che prevedevano, fino al giugno dello scorso anno, la liquidazione congiunta di entrambe le voci di danno, come espressamente disposto dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio, nella misura di €90.000,00*, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa a seguito di idonea CTU di cui si formula sin d'ora espressa richiesta;
5) in subordine, e nella denegata ipotesi di accertamento negativo con esclusione della componente morale del danno, accertare e dichiarare la sussistenza della sola voce del danno biologico, e conseguentemente liquidare il solo danno dinamico-relazionale nella misura di € 50.000,00*, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa a seguito di idonea CTU di cui si formula sin d'ora espressa richiesta;
6) in entrambi i casi, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno alla salute, in relazione alle circostanze peculiari del caso di specie, evidenziate negli scritti difensivi di parte attorea e nella sentenza di rinvio emessa dalla Corte di Cassazione e, conseguentemente, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, come espressamente disposto dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio;
7) condannare, conseguentemente, in solido tra loro, ovvero in subordine disgiuntamente, l ed Controparte_1 il in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al Controparte_2 risarcimento, in favore del Sig. del danno biologico e del danno Parte_1 morale, in concorso tra loro, nella misura di € 90.000,00*, con il dovuto aumento per effetto della c.d. personalizzazione del danno alla salute, pari al 30%del valore del solo danno biologico, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa a seguito di idonea CTU;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
8) in subordine, condannare, in solido tra loro, ovvero in subordine disgiuntamente, l ed il Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento, in
[...]
pagina 11 di 17 favore del Sig. del solo danno biologico (danno dinamico- Parte_1 relazionale), nella misura di € 50.000,00*, con il dovuto aumento per effetto della c.d. personalizzazione del danno alla salute, pari al 30%del valore del solo danno biologico, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa a seguito di idonea CTU;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
9) condannare, infine, in solido tra loro, ovvero in subordine disgiuntamente, l'
[...] ed il in Controparte_1 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di riassunzione, nonché di tutti i precedenti gradi di giudizio (giudizio di I^ grado, giudizio di II^ grado e giudizio in Cassazione), considerato che con la sentenza d'appello le spese del doppio grado di giudizio sono state liquidate in favore di parte attorea/appellante al minimo della tariffa, per l'enorme divario tra quanto richiesto dall'appellante e quanto allo stesso accordato (come si legge nella parte motiva della sentenza d'appello); il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge. In via istruttoria, l'appellante in riassunzione ha formulato espressa richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale, al fine di consentire alla corretta quantificazione di tutte le voci di danno di cui ai precedenti punti 4),5)e 6) del petitum (danno dinamico-relazionale o danno biologico, danno morale e percentuale di personalizzazione del danno alla salute), come espressamente disposto dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio oggetto del presente giudizio.
4.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.11.2023 si è costituita l' e ha Controparte_1 impugnato e contestato la domanda dell'appellante , come Parte_1 prospettata nell'atto di citazione in riassunzione, perché non conforme al principio di diritto e agli enunciati della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione e, per l'effetto, ha contestato il fondamento della domanda di riassunzione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda così come proposta dal Sig. Parte_1 con l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., non essendo essa aderente a quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6450/2023 depositata e pagina 12 di 17 pubblicata in data 3.3.2023 e, per l'effetto, disporne il rigetto, in tutto o, in subordine, almeno per quanto di ragione;
2) Verificata la legittimità e la fondatezza delle ragioni tutte esposte dall
[...]
come in atti rappresentata e Controparte_1 difesa, liquidare le spese dei precedenti gradi di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio in rapporto al valore effettivo del risarcimento liquidabile e liquidato in favore del Sig. e comunque tenendo conto dell'enorme divario fra Parte_1 questo e il ben maggiore petitum ingiustamente richiesto con la proposta domanda;
3) Con vittoria delle spese di lite come per legge, comprensive di esborsi, compensi e accessori di legge.”
4.3 Nessuno si è costituito per il , pur ritualmente citato CP_2
4.4 All'udienza del 29.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Deve preliminarmente darsi atto che la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 6450/2023 è passata in giudicato relativamente all'an della domanda risarcitoria proposta dall' essendo stato accertato dalla Corte di Appello, Pt_1 nel precedente giudizio, il nesso causale tra l'emotrasfusione e la patologia da HCV, e non essendo il punto stato oggetto di ricorso per Cassazione. Il giudizio di Cassazione ha, invero, avuto ad oggetto il solo quantum della domanda risarcitoria in relazione “alla errata indicazione del periodo di invalidità e alla errata indicazione del danno sofferto, per mancato riconoscimento del danno biologico permanente subito, del danno morale e del danno esistenziale” La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, dopo aver premesso che l'intervenuta, completa guarigione è circostanza accertata in sede di CTU, con accertamento in fatto sul quale la Corte non può tornare e dopo aver affermato che la liquidazione del danno non patrimoniale, richiesta dall in Pt_1 relazione a tutte le componenti di esso, è stata effettuata dalla Corte di Appello senza nulla precisare sulla natura del danno che andava a risarcire, ha indicato pagina 13 di 17 il procedimento che occorre seguire nell'effettuare la quantificazione del danno non patrimoniale. Ha inoltre affermato che “Deve ritenersi, da queste laconiche affermazioni, che la corte d'appello abbia liquidato in favore del ricorrente esclusivamente la componente di danno biologico, o dinamico relazionale, insita nel danno non patrimoniale, riducendola a quei parametri fattuali, e che abbia ritenuto insussistente, in ragione delle particolarità del caso di specie, la componente del danno morale. Ma la Suprema Corte è andata oltre indicando in modo preciso come i giudici di merito dovessero rideterminare il danno biologico. Si legge infatti:
“Il danno biologico riportato dal ricorrente deve quindi essere rideterminato nel modo seguente: è bene vero che il ricorrente è completamente guarito, e quindi non ha riportato un danno biologico permanente;
l'inabilità totale, però, non è limitata ai sette giorni di ricovero ma deve rapportarsi all'intero arco di tempo tra la diagnosi della malattia (8 luglio 2006) e la successiva data di inizio della terapia, caratterizzata prima dal ricovero e poi dall'attesa del malato, puntellata dalla sottoposizione ad esami funzionalizzata alla individuazione della terapia più adeguata per il paziente, considerate le sue condizioni complessive di salute legate agli esiti di un complesso intervento di chirurgia toracica (10.10.2006). Del pari, la durata del trattamento farmacologico praticato per il trattamento in fase acuta della epatite C, che ne ha consentito la completa remissione, e durante la quale il paziente era in condizioni di inabilità parziale deve stimarsi, sulla base della documentazione medica in atti, non in soli 40 giorni, come ritenuto dalla sentenza impugnata, ma nella misura più ampia di sei mesi, ritenuta congrua dalla letteratura scientifica riportata nella ctu per il superamento della malattia. Al giudice del rinvio è demandata, ancora, la valutazione circa l'esistenza, o meno, della separata componente morale del danno sofferto dal ricorrente, con conseguente, eventuale applicazione delle tabelle milanesi aggiornate al 9.6.2022”. Orbene l'ambito del presente giudizio di rinvio si delinea attraverso il decisum della Corte di Cassazione. A seguito della pronuncia della Suprema Corte, rimane dunque da delibare in primo luogo il danno da inabilità temporanea totale nella misura di giorni novantaquattro (dall'8 luglio 2006 al 10 ottobre 2006) nonché il danno da pagina 14 di 17 inabilità temporanea parziale al 50% nella misura di mesi sei, come indacato dai Giudici di legittimità. Ritiene la Corte che all' debba essere riconosciuto anche il danno morale. Pt_1
A seguito dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalle sentenze “ San Martino” del 2008, la Suprema Corte ha ritenuto che possa procedersi alla liquidazione del danno morale, ove provato, anche con riferimento al danno da inabilità temporanea. Nel caso di specie, trattandosi di lesione in valore costituzionalmente protetto ( art.32 diritto alla salute) e dovendosi nel caso di specie procedere ad una istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno morale, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni ( cfr. tra tante Cass. n. 23468/2018) ritiene la Corte che sono note le limitazioni pratiche poste all'agire quotidiano dalla contrazione di patologie epatiche da virus e alla conseguente sensazione di sofferenza provata, e che pertanto può riconoscersi, anche in via presuntiva, tale componente del danno non patrimoniale sul solo presupposto della consapevolezza di essere afflitti da una tale malattia e sulla sussistenza di una (quantomeno) minima consapevolezza delle limitazioni che da essa derivano, nonchè dalla profonda angoscia di non guarire ma al contrario di andare incontro ad una continua ingravescenza della malattia, angoscia che deve aver patito l' sino al momento in cui – fortunatamente e diremmo “ Pt_1 miracolosamente” considerata la esiguità dei casi – ha saputo di essere guarito. Pertanto, sulla scia delle indicazioni fornite dal giudice della nomofilachia, dalle quali non ci si può discostare, per procedere alla liquidazione del danno, occorre applicare le tabelle milanesi aggiornate al 9.06.2022 Tali tabelle prevedono distintamente la componente di danno alla salute (cioè del danno dinamico -relazionale standard) e la componente del danno morale. Per cui la liquidazione giornaliera prevista è pari nell'intero ad € 99,00 di cui € 72,00 per danno biologico ed € 27,00 per danno morale. Ne consegue che: - a titolo di inabilità temporanea totale ( 99 € x 94 gg) va riconosciuta la somma di € 9.306,00; - a titolo di inabilità temporanea parziale al 50% (99€ x 180 :2) va riconosciuta la somma di € 8910,00. E così complessivamente € 18.216,00
pagina 15 di 17 Va invece esclusa la possibilità di liquidare autonomamente il cd. danno esistenziale o di procedere alla cd personalizzazione, dal momento che la personalizzazione del danno richiede prove rigorose e specifiche che nel caso concreto, mancano del tutto, essendosi l'appellante limitato ad affermare genericamente ed esclusivamente in atto di citazione che la patologia gli ha comportato una limitazione sulla vita sessuale. La detta somma, attualizzata al 2022 data delle Tabelle, dovrà essere rivalutata ad oggi e su tale somma occorre calcolare gli interessi, da computare sulla somma devalutata al 2006, data di insorgenza delle conseguenze pregiudizievoli;
occorrerà poi procedere alla maggiorazione con interessi sulle somme anno per anno rivalutate sino alla data della sentenza;
da tale data spetteranno i soli interessi sino all'effettivo soddisfo. Conclusivamente l'appello va accolto in parte e il e il CP_3 CP_2 vanno condannati al pagamento, a titolo di risarcimento del danno e in favore dell' della somma di € 18.216,00 oltre rivalutazione e interessi come sopra Pt_1 specificati.
6. Considerato l'esito conclusivo del giudizio che vede riconosciuto in favore dell' il diritto al risarcimento del danno anche se in misura sensibilmente Pt_1 ridotta rispetto a quanto richiesto, si stima equo, per tutti i gradi del giudizio (primo grado, primo giudizio di appello, giudizio di cassazione e giudizio di rinvio) compensare tra le parti un quarto delle spese di giudizio e condannare il e il , in solido tra loro, al pagamento dei restanti tre quarti, CP_3 CP_2 in favore dell nella misura indicata in dispositivo, in ragione del decisum, Pt_1 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata ( non vi è prova del pagamento del contributo unificato).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 cpc, a seguito della sentenza n. 6450/2023,
pagina 16 di 17 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, III^ Sezione Civile, in data 25.11.2022 / 03.03.2023, così dispone:
1) accoglie l'appello, per quanto di ragione, ed in riforma della sentenza di primo grado, condanna il e l' Controparte_2 [...]
in persona dei rispettivi legali Controparte_1 rappresentanti, in solido fra loro, a risarcire ad , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, l'importo di € 18.216,00 oltre rivalutazione e interessi, come in parte motiva
2)condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di
[...]
, delle spese di lite nella misura di tre quarti, spese che liquida per Parte_1
l'intero in € 5077,00 per compensi professionali ed €520,00 per esborsi per il giudizio di primo grado, € 4.888,00 per compensi ed € 1200,00 per esborsi per il giudizio di appello, € 3.082,00 per compensi relativi al giudizio di cassazione, ed
€ 4.888,00 per compensi ed € 382,50 per esborsi per il giudizio di rinvio, oltre, per tutti i gradi, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti il restante quarto delle spese;
3) pone definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese della C.T.U. medico legale, nella misura già liquidata
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 21.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
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