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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20773/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott. Andrea Compagno Giudice dott. Filippo Marasà Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20773 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente tra n persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Marchese e Fabrizio Alfonso Maria Marchese per procura in calce al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ed all'atto di citazione in riassunzione
– attore – contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 CP_1
rappresentata e dagli Avv.ti TRIOLO GIACOMO e SGARITO CARLA, giusta procura in
[...] calce alla comparsa di costituzione e risposta;
– convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c.
MOTIVI DLLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la riassumendo Parte_1 dinanzi a questo Tribunale la causa originariamente introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di CA (dichiaratosi privo di competenza in favore di quella della Sezione
1 Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Palermo) ha convenuto in giudizio la
[...]
premettendo in punto di fatto: Parte_1
- di essere stata costituita in data 30.11.2017, giusto atto costitutivo ai rogiti del Notaio
di CA (rep.n.46687 e racc.n.15630), e di essere stata iscritta nel Registro delle Persona_1
Imprese di Agrigento a far data dal 15.12.2017, con il seguente oggetto sociale: “commercio al dettaglio di articoli e prodotti sanitari, articoli tecnici ed ortopedico-sanitari…la produzione, progettazione e fornitura di ausili ortopedici su misura;
la fornitura, noleggio, ricondizionamento e gestione informatizzata di ausili ortopedici per disabili, ed altre attività affini”;
- che, successivamente, in data 16.01.2018 è stata costituita da altra società Controparte_1 denominata , iscritta nel Registro delle Imprese di Agrigento in Parte_1 data 30.01.2018, avente ad oggetto la produzione ed il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti farmaceutici, materiale sanitario diagnostico, protesico, operante nello stesso ambito territoriale dell'odierna attrice.
Dunque, sul rilievo che l'impiego, da parte della , di una ditta/ Parte_1 denominazione sociale sostanzialmente uguale a quella in uso all'attrice Parte_1
costituisce, anche in ragione dell'identità dell'attività svolta dalle due società e dell'ambito
[...] territoriale in cui esse operano, motivo di confusione nel pubblico tra le due imprese, con conseguente rischio di sviamento di clientela in danno della società attrice, Parte_1
evidenziando la propria anteriore iscrizione nel Registro delle Imprese rispetto a
[...] quella della parte convenuta ed invocando di conseguenza l'applicazione, in suo favore, della regola di cui all'art. 2564 c.c. (applicabile alle società in virtù del richiamo operato dall'art. 2567 c.c.), ha chiesto al Tribunale di condannare la convenuta ad integrare/modificare la Parte_1 propria denominazione sociale/ditta con l'eliminazione del cognome “ e di inibirle la Pt_1 continuazione dell'utilizzo dell'attuale denominazione sociale con effetto immediato.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva in giudizio, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e l'infondatezza nel merito della pretesa avversaria, ed ha chiesto il rigetto della domanda dell'attrice, con vittoria delle spese di lite.
In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo, si osserva che in base al costante orientamento della Suprema Corte - dal quale il
Tribunale non ravvisa motivo alcuno per discostarsi - “La nullità dell'atto di citazione per
"petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.,
2 postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 1681 del 29 gennaio 2015).
Ebbene, nel caso di specie, dalla lettura dell'atto con il quale è stata introdotta la domanda, emerge chiaramente che l'attrice invoca la tutela di cui al Parte_1 combinato disposto degli artt. 2564 e 2567 c.c. chiedendo al Tribunale di condannare la società convenuta ad integrare/modificare la propria denominazione sociale/ditta mediante l'eliminazione del cognome . Pertanto, considerato che dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio risultano agevolmente individuabili sia il petitum (ovvero la determinazione della cosa oggetto della domanda) sia gli elementi di fatto (ossia la causa petendi) e di diritto della domanda e considerato altresì che la società convenuta si è rivelata in grado di difendersi nel merito delle doglianze e delle domande dell'attrice (che risultano dunque formulate in modo da consentire alla
contro
-parte di apprestare adeguate difese: cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. II, n. 1681/2015),
l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio va respinta.
Nel merito, la domanda formulata da è fondata. Parte_1
Giova premettere che la ditta è un segno distintivo dell'impresa, in quanto designa il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'impresa ed ha la funzione di identificare l'imprenditore come soggetto di diritti (cfr. Cass.
2.11.2015 n. 22350 e Cass. 30.7.2015 n. 16163) e garantisce i terzi in ordine all'identità, nel tempo, dell'impresa o quantomeno circa il mantenimento di elementi di continuità personali (l'imprenditore) o reali (l'azienda).
L'art. 2564 c.c., posto a tutela del diritto dell'imprenditore all'uso esclusivo della propria ditta ed a proteggerla dal pericolo di confusione con un segno simile o identico adoperato da altro imprenditore, prevede che “quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali
l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore”. Dunque, ai fini della tutela della ditta o della denominazione sociale accordata dagli artt. 2564 e 2567 c.c., quando si deduca il pericolo di confusione per l'uso fattone da altro imprenditore, così come ai fini della tutela ex art. 2598 n. 1 cod. civ. quando tale uso integri altresì concorrenza sleale, è sufficiente che si verifichi una situazione potenzialmente pregiudizievole e cioè la virtuale possibilità di confusione tra le ditte e le denominazioni sociali di
3 due imprenditori, ovvero la astratta idoneità del comportamento tenuto dalla ditta o società concorrente ad incidere negativamente sul profitto che l'imprenditore si propone di ottenere attraverso l'esercizio dell'impresa. Al fine di valutare la virtuale possibilità di confusione, non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte dalle imprese, essendo sufficiente il raffronto tra i rispettivi oggetti sociali risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicità, poiché l'oggetto sociale costituisce l'esteriorizzazione dell'attività d'impresa in tutto il suo ambito ed in tutta la sua potenzialità espansiva (cfr. Cass. 15.12.1994 n. 10728 e Cass. 8.5.2009
n. 10587).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, sulla scorta del dettato normativo dell'art. 2564 cc., evidenziando che le società vengono ad esistenza come soggetti di diritto mediante l'iscrizione nel
Registro delle Imprese, al fine di dirimere una situazione di conflitto tra uguali o somiglianti denominazioni di società di capitali attribuisce carattere decisivo al momento in cui avviene l'iscrizione della società nel predetto Registro, affermando in particolare che “qualora due società di capitali abbiano la medesima denominazione il conflitto tra i segni distintivi deve essere risolto attribuendo prevalenza all'iscrizione nel registro delle imprese, o nel registro delle società per il periodo che precede l'entrata in vigore della l. n. 580 del 1993, che è intervenuta per prima, senza che assuma rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest'ultima coincida col cognome di uno di tali soci» (Cass. n. 21403 del 14.8.2019).
Nel caso di specie, allora, alla luce dei richiamati principi, ai sensi dell'art. 2564 c.c. la domanda di parte attrice è fondata.
Ed infatti, le denominazioni di entrambe le società parti del giudizio sono caratterizzate dalla predominate presenza, al loro interno, del cognome;
le due società, poi, esercitano Pt_1 attività nello stesso settore produttivo/merceologico ed operano nel medesimo ambito territoriale.
In particolare, come risulta dalle visure camerali in atti, ha, Parte_1 quale oggetto sociale, il “commercio al dettaglio di articoli e prodotti sanitari, articoli tecnici ed ortopedico-sanitari” e la “produzione, progettazione e fornitura di ausili ortopedici su misura;
la fornitura, noleggio, ricondizionamento e gestione informatizzata di ausili ortopedici per disabili, ed altre attività affini”, ed la propria sede nel Comune di CA, in Provincia (oggi Libero Consorzio
Comunale) di Agrigento;
la convenuta ha, quale oggetto sociale, la Parte_1 produzione ed il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti farmaceutici, materiale sanitario diagnostico, protesico, presidi chirurgici ed ha la propria sede legale nel Comune di Ribera, ubicato
4 sempre nel territorio della Provincia di Agrigento, e distante dal Comune di CA solamente circa
20 Km..
In ragione delle circostanze appena evidenziate ricorre dunque un potenziale rischio di confusione, nel pubblico, tra le denominazioni delle due società.
Il conflitto tra le denominazioni delle due società va risolto applicando l'art. 2564 c.c. e, quindi, in favore dell'odierna attrice. Infatti, costituitasi in data Parte_1
30.11.2017, è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Agrigento in data 15.12.2017 e, quindi, anteriormente rispetto ad – costituita in data 16.01.2018 - che è stata Parte_1 invece iscritta in data 30.01.2018.
Al riguardo non colgono nel segno le argomentazioni difensive di parte convenuta.
In particolare, a nulla rileva la presunta attuale “inattività” di Parte_1 considerato che detta società risulta regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese e, come tale, è da considerarsi soggetto giuridico formalmente esistente (ed altresì distinto dalla
[...]
, che, peraltro, non è parte del presente Controparte_2 giudizio).
Non coglie nemmeno nel segno l'ulteriore difesa spiegata, secondo la quale la società convenuta sarebbe legittimata all'utilizzo dell'espressione nella propria denominazione sociale, Pt_1 quale proprio segno distintivo, in quanto essa “rappresenta la continuazione della ditta CP_2
verificandosi nella fattispecie solo una trasformazione che da s.a.s. si trasformerebbe in
[...]
s.r.l.”.
Infatti, non solo non è stato in alcun modo dimostrato che la convenuta Parte_1 rappresenti la continuazione (in virtù di trasformazione societaria) della
[...]
, ma anzi, dalle visure camerali in atti, emerge l'esatto Controparte_2 contrario, ossia la circostanza che le due medesime società attualmente coesistono e sono soggetti giuridici distinti ed autonomi, con un proprio differente numero di partita IVA e di codice fiscale.
Sotto quest'ultimo profilo, è stato in particolare documentato da parte attrice che la convenuta
è un ente giuridico di nuova costituzione, che non costituisce affatto il Parte_1 risultato della trasformazione della Controparte_2 ed è quindi tenuto adempiere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, all'obbligo di differenziazione della propria denominazione sociale. Nemmeno rileva che Controparte_2 utilizzi il marchio ", non essendo stato in alcun
[...] Parte_1 modo provato che la predetta s.a.s. abbia concesso alla società convenuta una licenza d'uso di tale marchio quale sua denominazione sociale.
5 Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda di parte attrice, la società convenuta va condannata ad effettuare, ai sensi dell'art. 2564 c.c., la modifica della propria denominazione sociale attraverso l'immediata rimozione, dalla medesima denominazione, dell'espressione . Pt_1
In virtù del principio della soccombenza, la società convenuta va condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, in favore della parte ricorrente, nella misura complessiva di euro
6.324,00, di cui euro 5.261,00 per compensi di avvocato ed euro 1.063,00 per spese vive, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, secondo i criteri ed i parametri contenuti nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento e dell'attività difensiva svolta dalla stessa società attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione, richiesta e difesa:
1) Condanna la a modificare la propria denominazione sociale mediante Parte_1
l'immediata rimozione, da tale denominazione, del cognome;
Pt_1
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite, in favore della Parte_1
nella misura complessiva di euro 6.324,00 (di cui euro 1.063,00 Parte_1 per spese vive), oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale di Palermo – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa il 13.6.2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Filippo Marasà Dott.ssa Daniela Galazzi
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Antonio Giuseppe Polizzi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott. Andrea Compagno Giudice dott. Filippo Marasà Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20773 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente tra n persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Marchese e Fabrizio Alfonso Maria Marchese per procura in calce al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ed all'atto di citazione in riassunzione
– attore – contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 CP_1
rappresentata e dagli Avv.ti TRIOLO GIACOMO e SGARITO CARLA, giusta procura in
[...] calce alla comparsa di costituzione e risposta;
– convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c.
MOTIVI DLLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la riassumendo Parte_1 dinanzi a questo Tribunale la causa originariamente introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di CA (dichiaratosi privo di competenza in favore di quella della Sezione
1 Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Palermo) ha convenuto in giudizio la
[...]
premettendo in punto di fatto: Parte_1
- di essere stata costituita in data 30.11.2017, giusto atto costitutivo ai rogiti del Notaio
di CA (rep.n.46687 e racc.n.15630), e di essere stata iscritta nel Registro delle Persona_1
Imprese di Agrigento a far data dal 15.12.2017, con il seguente oggetto sociale: “commercio al dettaglio di articoli e prodotti sanitari, articoli tecnici ed ortopedico-sanitari…la produzione, progettazione e fornitura di ausili ortopedici su misura;
la fornitura, noleggio, ricondizionamento e gestione informatizzata di ausili ortopedici per disabili, ed altre attività affini”;
- che, successivamente, in data 16.01.2018 è stata costituita da altra società Controparte_1 denominata , iscritta nel Registro delle Imprese di Agrigento in Parte_1 data 30.01.2018, avente ad oggetto la produzione ed il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti farmaceutici, materiale sanitario diagnostico, protesico, operante nello stesso ambito territoriale dell'odierna attrice.
Dunque, sul rilievo che l'impiego, da parte della , di una ditta/ Parte_1 denominazione sociale sostanzialmente uguale a quella in uso all'attrice Parte_1
costituisce, anche in ragione dell'identità dell'attività svolta dalle due società e dell'ambito
[...] territoriale in cui esse operano, motivo di confusione nel pubblico tra le due imprese, con conseguente rischio di sviamento di clientela in danno della società attrice, Parte_1
evidenziando la propria anteriore iscrizione nel Registro delle Imprese rispetto a
[...] quella della parte convenuta ed invocando di conseguenza l'applicazione, in suo favore, della regola di cui all'art. 2564 c.c. (applicabile alle società in virtù del richiamo operato dall'art. 2567 c.c.), ha chiesto al Tribunale di condannare la convenuta ad integrare/modificare la Parte_1 propria denominazione sociale/ditta con l'eliminazione del cognome “ e di inibirle la Pt_1 continuazione dell'utilizzo dell'attuale denominazione sociale con effetto immediato.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva in giudizio, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e l'infondatezza nel merito della pretesa avversaria, ed ha chiesto il rigetto della domanda dell'attrice, con vittoria delle spese di lite.
In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo, si osserva che in base al costante orientamento della Suprema Corte - dal quale il
Tribunale non ravvisa motivo alcuno per discostarsi - “La nullità dell'atto di citazione per
"petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.,
2 postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 1681 del 29 gennaio 2015).
Ebbene, nel caso di specie, dalla lettura dell'atto con il quale è stata introdotta la domanda, emerge chiaramente che l'attrice invoca la tutela di cui al Parte_1 combinato disposto degli artt. 2564 e 2567 c.c. chiedendo al Tribunale di condannare la società convenuta ad integrare/modificare la propria denominazione sociale/ditta mediante l'eliminazione del cognome . Pertanto, considerato che dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio risultano agevolmente individuabili sia il petitum (ovvero la determinazione della cosa oggetto della domanda) sia gli elementi di fatto (ossia la causa petendi) e di diritto della domanda e considerato altresì che la società convenuta si è rivelata in grado di difendersi nel merito delle doglianze e delle domande dell'attrice (che risultano dunque formulate in modo da consentire alla
contro
-parte di apprestare adeguate difese: cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. II, n. 1681/2015),
l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio va respinta.
Nel merito, la domanda formulata da è fondata. Parte_1
Giova premettere che la ditta è un segno distintivo dell'impresa, in quanto designa il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'impresa ed ha la funzione di identificare l'imprenditore come soggetto di diritti (cfr. Cass.
2.11.2015 n. 22350 e Cass. 30.7.2015 n. 16163) e garantisce i terzi in ordine all'identità, nel tempo, dell'impresa o quantomeno circa il mantenimento di elementi di continuità personali (l'imprenditore) o reali (l'azienda).
L'art. 2564 c.c., posto a tutela del diritto dell'imprenditore all'uso esclusivo della propria ditta ed a proteggerla dal pericolo di confusione con un segno simile o identico adoperato da altro imprenditore, prevede che “quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali
l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore”. Dunque, ai fini della tutela della ditta o della denominazione sociale accordata dagli artt. 2564 e 2567 c.c., quando si deduca il pericolo di confusione per l'uso fattone da altro imprenditore, così come ai fini della tutela ex art. 2598 n. 1 cod. civ. quando tale uso integri altresì concorrenza sleale, è sufficiente che si verifichi una situazione potenzialmente pregiudizievole e cioè la virtuale possibilità di confusione tra le ditte e le denominazioni sociali di
3 due imprenditori, ovvero la astratta idoneità del comportamento tenuto dalla ditta o società concorrente ad incidere negativamente sul profitto che l'imprenditore si propone di ottenere attraverso l'esercizio dell'impresa. Al fine di valutare la virtuale possibilità di confusione, non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte dalle imprese, essendo sufficiente il raffronto tra i rispettivi oggetti sociali risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicità, poiché l'oggetto sociale costituisce l'esteriorizzazione dell'attività d'impresa in tutto il suo ambito ed in tutta la sua potenzialità espansiva (cfr. Cass. 15.12.1994 n. 10728 e Cass. 8.5.2009
n. 10587).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, sulla scorta del dettato normativo dell'art. 2564 cc., evidenziando che le società vengono ad esistenza come soggetti di diritto mediante l'iscrizione nel
Registro delle Imprese, al fine di dirimere una situazione di conflitto tra uguali o somiglianti denominazioni di società di capitali attribuisce carattere decisivo al momento in cui avviene l'iscrizione della società nel predetto Registro, affermando in particolare che “qualora due società di capitali abbiano la medesima denominazione il conflitto tra i segni distintivi deve essere risolto attribuendo prevalenza all'iscrizione nel registro delle imprese, o nel registro delle società per il periodo che precede l'entrata in vigore della l. n. 580 del 1993, che è intervenuta per prima, senza che assuma rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest'ultima coincida col cognome di uno di tali soci» (Cass. n. 21403 del 14.8.2019).
Nel caso di specie, allora, alla luce dei richiamati principi, ai sensi dell'art. 2564 c.c. la domanda di parte attrice è fondata.
Ed infatti, le denominazioni di entrambe le società parti del giudizio sono caratterizzate dalla predominate presenza, al loro interno, del cognome;
le due società, poi, esercitano Pt_1 attività nello stesso settore produttivo/merceologico ed operano nel medesimo ambito territoriale.
In particolare, come risulta dalle visure camerali in atti, ha, Parte_1 quale oggetto sociale, il “commercio al dettaglio di articoli e prodotti sanitari, articoli tecnici ed ortopedico-sanitari” e la “produzione, progettazione e fornitura di ausili ortopedici su misura;
la fornitura, noleggio, ricondizionamento e gestione informatizzata di ausili ortopedici per disabili, ed altre attività affini”, ed la propria sede nel Comune di CA, in Provincia (oggi Libero Consorzio
Comunale) di Agrigento;
la convenuta ha, quale oggetto sociale, la Parte_1 produzione ed il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti farmaceutici, materiale sanitario diagnostico, protesico, presidi chirurgici ed ha la propria sede legale nel Comune di Ribera, ubicato
4 sempre nel territorio della Provincia di Agrigento, e distante dal Comune di CA solamente circa
20 Km..
In ragione delle circostanze appena evidenziate ricorre dunque un potenziale rischio di confusione, nel pubblico, tra le denominazioni delle due società.
Il conflitto tra le denominazioni delle due società va risolto applicando l'art. 2564 c.c. e, quindi, in favore dell'odierna attrice. Infatti, costituitasi in data Parte_1
30.11.2017, è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Agrigento in data 15.12.2017 e, quindi, anteriormente rispetto ad – costituita in data 16.01.2018 - che è stata Parte_1 invece iscritta in data 30.01.2018.
Al riguardo non colgono nel segno le argomentazioni difensive di parte convenuta.
In particolare, a nulla rileva la presunta attuale “inattività” di Parte_1 considerato che detta società risulta regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese e, come tale, è da considerarsi soggetto giuridico formalmente esistente (ed altresì distinto dalla
[...]
, che, peraltro, non è parte del presente Controparte_2 giudizio).
Non coglie nemmeno nel segno l'ulteriore difesa spiegata, secondo la quale la società convenuta sarebbe legittimata all'utilizzo dell'espressione nella propria denominazione sociale, Pt_1 quale proprio segno distintivo, in quanto essa “rappresenta la continuazione della ditta CP_2
verificandosi nella fattispecie solo una trasformazione che da s.a.s. si trasformerebbe in
[...]
s.r.l.”.
Infatti, non solo non è stato in alcun modo dimostrato che la convenuta Parte_1 rappresenti la continuazione (in virtù di trasformazione societaria) della
[...]
, ma anzi, dalle visure camerali in atti, emerge l'esatto Controparte_2 contrario, ossia la circostanza che le due medesime società attualmente coesistono e sono soggetti giuridici distinti ed autonomi, con un proprio differente numero di partita IVA e di codice fiscale.
Sotto quest'ultimo profilo, è stato in particolare documentato da parte attrice che la convenuta
è un ente giuridico di nuova costituzione, che non costituisce affatto il Parte_1 risultato della trasformazione della Controparte_2 ed è quindi tenuto adempiere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, all'obbligo di differenziazione della propria denominazione sociale. Nemmeno rileva che Controparte_2 utilizzi il marchio ", non essendo stato in alcun
[...] Parte_1 modo provato che la predetta s.a.s. abbia concesso alla società convenuta una licenza d'uso di tale marchio quale sua denominazione sociale.
5 Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda di parte attrice, la società convenuta va condannata ad effettuare, ai sensi dell'art. 2564 c.c., la modifica della propria denominazione sociale attraverso l'immediata rimozione, dalla medesima denominazione, dell'espressione . Pt_1
In virtù del principio della soccombenza, la società convenuta va condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, in favore della parte ricorrente, nella misura complessiva di euro
6.324,00, di cui euro 5.261,00 per compensi di avvocato ed euro 1.063,00 per spese vive, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, secondo i criteri ed i parametri contenuti nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento e dell'attività difensiva svolta dalla stessa società attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione, richiesta e difesa:
1) Condanna la a modificare la propria denominazione sociale mediante Parte_1
l'immediata rimozione, da tale denominazione, del cognome;
Pt_1
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite, in favore della Parte_1
nella misura complessiva di euro 6.324,00 (di cui euro 1.063,00 Parte_1 per spese vive), oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale di Palermo – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa il 13.6.2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Filippo Marasà Dott.ssa Daniela Galazzi
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Antonio Giuseppe Polizzi.
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