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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/10/2025, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9235/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9235/22 promossa da e per essa quale mandataria per la gestione del credito, già Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. S. Parte_3
EM ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, Via A. M. Calefati, 316
attrice contro
e , rappresentati e difesi dall'avv. P. La Pesa ed elettivamente domiciliati Controparte_1 CP_2 presso il suo studio in Bari, P.zza Garibaldi, 27
convenuti nonché
Controparte_3
convenuta contumace nonché
, Persona_1
convenuta contumace oggetto: divisione endoesecutiva conclusioni: come da verbale d'udienza del 9.7.2025 pagina 1 di 2 FATTO E DIRITTO
La società e per essa quale mandataria per la gestione del credito, Parte_1 Pt_2
già in persona del legale rappresentante pro tempore, ha promosso espropriazione
[...] Parte_3 forzata immobiliare nei confronti di pignorando la quota di 6/9 del seguente immobile: Persona_1 abitazione in villino, sita in Bari alla Via Cola di Cagno n. 52, piano T/1/S1 distinto in catasto fabbricati del Comune di Bari al fg. 3, p.lla 522, sub 1 (costituita dalla soppressione di foglio 3 ptc. 444 sub 7); che detto immobile risulta in comproprietà di e , Controparte_3 Controparte_1 CP_2 ritualmente avvisati ex art. 599 c.p.c.
Il G.E., con ordinanza del 5.6.2024 ha sospeso l'azione esecutiva e disposto procedersi a giudizio di divisione, secondo la previsione del II comma dell'art.600 c.p.c., introdotto con atto di citazione ritualmente notificato al debitore e agli altri litisconsorti necessari.
--------------------
La contumacia del debitore esecutato e di uno dei comproprietari non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché va emessa sul punto sentenza ai sensi dell'art.785 c.p.c.
Dalla relazione dell'esperto nominato in sede esecutiva risulta che i beni pignorati non sono suscettibili di separazione in natura in quanto non comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario.
Pertanto, tenuto conto del numero dei contitolari del bene non esecutati e della natura degli immobili, va riconosciuto il diritto alla divisione del bene, le cui modalità vengono disciplinate con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di divisione così provvede:
1) accerta il diritto alla divisione del seguente immobile: abitazione in villino, sita in Bari alla Via
Cola di Cagno n. 52, piano T/1/S1 distinto in catasto fabbricati del Comune di Bari al fg. 3, p.lla
522, sub 1 (costituita dalla soppressione di foglio 3 ptc. 444 sub 7);
2) dispone procedersi alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Bari, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Cavallo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9235/22 promossa da e per essa quale mandataria per la gestione del credito, già Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. S. Parte_3
EM ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, Via A. M. Calefati, 316
attrice contro
e , rappresentati e difesi dall'avv. P. La Pesa ed elettivamente domiciliati Controparte_1 CP_2 presso il suo studio in Bari, P.zza Garibaldi, 27
convenuti nonché
Controparte_3
convenuta contumace nonché
, Persona_1
convenuta contumace oggetto: divisione endoesecutiva conclusioni: come da verbale d'udienza del 9.7.2025 pagina 1 di 2 FATTO E DIRITTO
La società e per essa quale mandataria per la gestione del credito, Parte_1 Pt_2
già in persona del legale rappresentante pro tempore, ha promosso espropriazione
[...] Parte_3 forzata immobiliare nei confronti di pignorando la quota di 6/9 del seguente immobile: Persona_1 abitazione in villino, sita in Bari alla Via Cola di Cagno n. 52, piano T/1/S1 distinto in catasto fabbricati del Comune di Bari al fg. 3, p.lla 522, sub 1 (costituita dalla soppressione di foglio 3 ptc. 444 sub 7); che detto immobile risulta in comproprietà di e , Controparte_3 Controparte_1 CP_2 ritualmente avvisati ex art. 599 c.p.c.
Il G.E., con ordinanza del 5.6.2024 ha sospeso l'azione esecutiva e disposto procedersi a giudizio di divisione, secondo la previsione del II comma dell'art.600 c.p.c., introdotto con atto di citazione ritualmente notificato al debitore e agli altri litisconsorti necessari.
--------------------
La contumacia del debitore esecutato e di uno dei comproprietari non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché va emessa sul punto sentenza ai sensi dell'art.785 c.p.c.
Dalla relazione dell'esperto nominato in sede esecutiva risulta che i beni pignorati non sono suscettibili di separazione in natura in quanto non comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario.
Pertanto, tenuto conto del numero dei contitolari del bene non esecutati e della natura degli immobili, va riconosciuto il diritto alla divisione del bene, le cui modalità vengono disciplinate con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di divisione così provvede:
1) accerta il diritto alla divisione del seguente immobile: abitazione in villino, sita in Bari alla Via
Cola di Cagno n. 52, piano T/1/S1 distinto in catasto fabbricati del Comune di Bari al fg. 3, p.lla
522, sub 1 (costituita dalla soppressione di foglio 3 ptc. 444 sub 7);
2) dispone procedersi alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Bari, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Cavallo
pagina 2 di 2