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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21784/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21784/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. MARCO RIGONI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: con l'avv. MARCO RIGONI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“Cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, senza null'altro disporre, essendo state adempiute le obbligazioni assunte in sede di separazione ed essendo le parti economicamente indipendenti.
Le parti concordano che le spese per l'assistenza legale saranno a carico del signor . Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/07/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NAVE, BS (atto n. 14, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
1 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970,
n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico di . Parte_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_2 che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite a carico di in conformità all'accordo. Parte_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
CH OS
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21784/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. MARCO RIGONI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: con l'avv. MARCO RIGONI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“Cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, senza null'altro disporre, essendo state adempiute le obbligazioni assunte in sede di separazione ed essendo le parti economicamente indipendenti.
Le parti concordano che le spese per l'assistenza legale saranno a carico del signor . Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/07/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NAVE, BS (atto n. 14, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
1 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970,
n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico di . Parte_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_2 che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite a carico di in conformità all'accordo. Parte_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
CH OS
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