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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12612/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate - Riscossione - Benevento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Centro Direzionale, Is. C/5 80143 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250006321124000 TASSA AUTOMOBILISTICA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21855/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto l'istante propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 29 maggio 2025 per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativamente all'annualità 2019; rileva, tra l'altro, la prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. Non si costituisce la Regione Campania. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e va pertanto accolta.
Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per aver agito su ruolo formato dall'ente impositore Regione Campania che, nonostante la rituale notifica del ricorso a mezzo PEC del giorno 30 giugno 2025, non si è costituita e non ha dimostrato di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico ed interruttivo della prescrizione in data 27 settembre 2022 come si evince dalla cartella impugnata. Ne segue che la prescrizione triennale si è realizzata. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato, non altrettanto dicasi per gli atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere accolto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese si compensano nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione che ha agito in base al ruolo formato dall'ente impositore e seguono la soccombenza per l'ente impositore e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 500,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12612/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate - Riscossione - Benevento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Centro Direzionale, Is. C/5 80143 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250006321124000 TASSA AUTOMOBILISTICA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21855/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto l'istante propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 29 maggio 2025 per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativamente all'annualità 2019; rileva, tra l'altro, la prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. Non si costituisce la Regione Campania. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e va pertanto accolta.
Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per aver agito su ruolo formato dall'ente impositore Regione Campania che, nonostante la rituale notifica del ricorso a mezzo PEC del giorno 30 giugno 2025, non si è costituita e non ha dimostrato di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico ed interruttivo della prescrizione in data 27 settembre 2022 come si evince dalla cartella impugnata. Ne segue che la prescrizione triennale si è realizzata. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato, non altrettanto dicasi per gli atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere accolto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese si compensano nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione che ha agito in base al ruolo formato dall'ente impositore e seguono la soccombenza per l'ente impositore e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 500,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso