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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DE RENTIIS LAURA, Giudice
AONDIO GIULIA, Giudice in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2216/2024 depositato il 19/07/2024 proposto da
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 386/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TM3M000224 IRPEF-ALTRO 2016
- sull'appello n. 2257/2024 depositato il 23/07/2024 proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 31 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 386/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 06884202300005553000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma ha impugnato la decisione della Corte di Giustizia di primo grado di Milano, sez. 9^, n. 386 del 24.01.2024, pubblicata in data
25.01.2024, che ha accolto il ricorso proposto dal signor Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 250TM3M000224.
La sentenza di primo grado ha motivato l'accoglimento del ricorso, stabilendo che in atti non vi sia prova che al ricorrente sia stato ritualmente e correttamente notificato l'avviso di accertamento n.
25OTM3M000224, su cui si fonda l'atto impugnato, pignoramento verso terzi. In assenza di un valido titolo esecutivo -mancata notifica del titolo richiamato dall'Agente della Riscossione a motivazione del pignoramento -fatto costitutivo della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento impugnato, avviso di pignoramento verso terzi, risulta illegittimo con conseguente annullamento dello stesso.
In data 4.07.2023 il signor Resistente_1 aveva ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento verso terzi relativo all'avviso di accertamento in questione e, pertanto, ha presentato ricorso per l'annullamento della pretesa erariale sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto prodromico.
L'appellante Agenzia delle Entrate Riscossione, premesso che la sentenza gravata assume “che non vi è prova che al ricorrente sia stato ritualmente e correttamente notificato l'avviso di accertamento n. 250TM3M000224 su cui si fonda l'atto impugnato….” produce in questa sede la relata di notifica dell'avviso di accertamento, al fine di dimostrare la regolare notifica dello stesso, ritenendo ammissibile tale deposito, anche alla luce del novellato art. 58 del D. Lgs. n. 546/92, che si applicherebbe ai ricorsi notificati a partire dal 4.01.2024. Nel caso di specie, il giudizio di primo grado si è svolto con la vigenza del rito precedente, per cui l'art. 58, in questo caso, non sarebbe ostativo all'ammissione del documento in giudizio.
La sentenza impugnata è illegittima e merita di essere riformata, in relazione all'atto che l'Ufficio assume correttamente notificato e divenuto definitivo per omessa impugnazione, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992. L'avviso di accertamento n. 250TM3M000224 (a.i. 2016) è divenuto inoppugnabile e non sottoponibile ad alcuna censura, in quanto il ricorso è stato presentato dopo 60 gg. dalla notifica del predetto avviso, effettuata regolarmente ai sensi di legge;
tale fatto comporta l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992.
L'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento è infondata e pretestuosa.
La notifica si è perfezionata per mancato ritiro del plico entro il 10° giorno di giacenza (c.d. compiuta giacenza).
L'Ufficio appellante ricorda infine che le attestazioni dell'addetto alla notifica fanno fede fino a querela di falso (principio consolidato: Cassazione n. 2490/1996; da ultimo, Cassazione n.
17154/2016) e che, pertanto, allo stato degli atti, la notifica dell'avviso di accertamento è da considerarsi ad ogni effetto di legge correttamente effettuata, con conseguente definitività della pretesa tributaria in esso raccolta.
In presenza di atti prodromici validamente notificati non è consentito impugnare un atto della riscossione e rimettere in discussione la pretesa tributaria ormai resasi definitiva (cfr. da ultimo, Cass.
3005/2020).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado e, conseguentemente, la pretesa tributaria da cui é scaturito, con vittoria di spese di giudizio.
Anche il Centro Operativo di Pescara ha proposto appello producendo la relata di notifica dell'avviso di accertamento, al fine di dimostrare la regolare notifica dello stesso ritenendo ammissibile tale deposito alla luce del novellato art. 58 del D. Lgs n. 546/92 per gli stessi motivi addotti dalla Agenzia Riscossione.
Anche secondo il Centro Operativo di Pescara, la sentenza impugnata è illegittima e merita di essere riformata, in relazione all'atto che assume correttamente notificato e divenuto definitivo per omessa impugnazione, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992.
L'avviso di accertamento n. 250TM3M000224 è divenuto inoppugnabile e non sottoponibile ad alcuna censura, in quanto l'atto introduttivo è stato presentato dopo 60 gg. dalla notifica del predetto avviso, effettuata regolarmente ai sensi di legge;
tale fatto comporta l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992. Infatti l'avviso di accertamento in questione è stato correttamente e validamente notificato con raccomandata AG, all'indirizzo dell'epoca del contribuente e l'Agente postale, stante la temporanea assenza del medesimo, dopo aver immesso avviso in cassetta in corrispondenza dello stabile in indirizzo, ha depositato il plico presso l'ufficio postale, spedendo la
Comunicazione di Avvenuto deposito (CAD) con raccomandata.
Il Centro Operativo di Pescara conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il ricorso in relazione all'accertamento n. 250TESM002299, dichiarando legittimo e fondato l'operato dell'Ufficio, con vittoria di spese di giudizio.
Il contribuente signor Resistente_1 non si è costituito in questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte dispone la riunione dei due appelli proposti avverso la stessa sentenza, per connessione oggettiva e soggettiva, statuendo per l'accoglimento degli stessi per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'ammissibilità della produzione documentale in questo grado di giudizio, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 36 del 27.03.2025, si é pronunciata sull'art. 58 del D.Lgs. n.
546/1992, stabilendo che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5.01.2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024. Quindi, nei giudizi d'appello il cui primo grado è stato instaurato prima del 5 gennaio 2024 è ancora possibile depositare documenti nuovi in appello. Nel caso di specie, il giudizio di primo grado è stato instaurato in data
14.09.2023 e, pertanto, la produzione della cartolina è ammissibile.
Alla luce di tale produzione documentale non si può condividere, quindi, la tesi del primo giudice, secondo cui in atti non vi sarebbe prova che al ricorrente sia stato ritualmente e correttamente notificato l'avviso di accertamento n. 25OTM3M000224, su cui si fonda l'atto impugnato, pignoramento verso terzi.
La notifica dell'atto impugnato è intervenuta a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge n. 890/1992, con riferimento alla quale la Suprema Corte (Cassazione SS.UU. n. 10012/15.04.2021) ha espresso il seguente principio: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
La Sezione Quinta civile aveva sottoposto alla valutazione delle Sezioni Unite la questione che affermava oggetto di contrasto giurisprudenziale interno alla giurisprudenza di legittimità -se fosse sufficiente per il giudizio di rituale perfezionamento della procedura notificatoria in esame la prova offerta dall'Agenzia delle entrate (primo avviso di ricevimento con dette attestazioni) oppure necessario, anche ed essenzialmente, che il notificante depositasse l'avviso di ricevimento della
“raccomandata informativa” (CAD).
Con un primo orientamento si era infatti costantemente affermato che, al fine della prova del perfezionamento della notifica postale “diretta” in caso di assenza temporanea del destinatario, fosse sufficiente che l'Ente impositore notificante producesse in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando con l'attestazione di spedizione della CAD (in questo senso, Cass., 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-4043/2017). Tale interpretazione si fondava sul dato letterale della Legge n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, secondo il quale “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”, peraltro strettamente collegata/coordinata con la previsione di cui al comma 2, u.p., della disposizione legislativa stessa, secondo il quale, tra i contenuti dell'avviso di ricevimento della CAD, deve esserci obbligatoriamente “l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita, trascorsi dieci giorni dalla data del deposito dell'atto noticando presso l'ufficio postale.” Secondo un diverso orientamento (Cass., 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020; successive difformi, Cass., 3307033257/2019), al verificarsi della fattispecie concreta in esame
(notifica a mezzo posta/assenza temporanea del destinatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell'atto notificando), per considerare perfezionata la procedura notificatoria è invece necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento.
Le sezioni Unite hanno infine ritenuto che dovesse darsi seguito a questo secondo -più recentemente consolidatosi- orientamento giurisprudenziale, non essendo infatti dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale, al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso.
In termini generali, bisogna dunque ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della
CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria, secondo le citate previsioni della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 2, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”.
Nel caso di specie, il notificante Agenzia delle Entrate Riscossione ha assolto all'onere probatorio in questione, come risulta dal documento prodotto (avviso di ricevimento raccomandata
CAD ) dal quale risulta che, assente il destinatario, è stata immessa la raccomandata nella cassetta postale, con ciò perfezionando la CAD.
Si evidenzia, infine, che non risulta che il Resistente_1 abbia proposto querela di falso contro le attestazioni dell'agente notificatore in ordine al mancato reperimento del destinatario e in ordine alle verifiche compiute in loco e presso l'anagrafe fiscale, al fine di accertare il trasferimento del contribuente presso un altro domicilio noto.
Raggiunta la prova della notifica, questo Collegio condivide la tesi delle Agenzie, secondo cui l'avviso di accertamento n. 250TM3M000224 (a.i. 2016) è divenuto inoppugnabile e non sottoponibile ad alcuna censura, in quanto l'atto introduttivo è stato presentato dopo 60 gg. dalla notifica del predetto avviso, effettuata regolarmente ai sensi di legge, tale fatto comportando l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza sez. 5^, n. 23346/2024, depositata il
29/08/2024), partendo dal pacifico presupposto desunto, tra le altre, dalla decisione n. 34416/2013 emessa dalla medesima sezione, secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito”, ha statuito nel senso che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. “Per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento,
e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento”.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che il contribuente era già venuto a conoscenza della pretesa erariale in forza di precedenti atti regolarmente notificati, che avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione.
In difetto di ciò, pertanto, la impugnazione dell'intimazione di pagamento oggetto del contendere è inammissibile, con la conseguenza che in tale sede non assumono alcuna rilevanza nemmeno le questioni di merito avanzate.
Per i motivi esposti, gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma e dall'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara meritano di essere accolti con conseguente conferma dell'avviso di accertamento n. 250TM3M000224.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore in favore dell'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara e in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma nella misura minima, in base ai parametri disciplinati dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore dichiarato della causa e applicando la riduzione di cui all'art. 15, comma 2sexies del D.Lgs. n.
546/1992, per l'importo di euro 1.200,00=, ciascuna, oltre oneri accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, sez. 2^ definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe,
- Accoglie gli appelli riuniti proposti dall'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma avverso la decisione da entrambi impugnata e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento n. 250TM3M000224.
- Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Centro
Operativo di Pescara e in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, per l'importo di euro
1.200,00=, ciascuna, oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
Il Presidente Estensore
MA SA FE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DE RENTIIS LAURA, Giudice
AONDIO GIULIA, Giudice in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2216/2024 depositato il 19/07/2024 proposto da
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 386/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TM3M000224 IRPEF-ALTRO 2016
- sull'appello n. 2257/2024 depositato il 23/07/2024 proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 31 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 386/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 06884202300005553000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma ha impugnato la decisione della Corte di Giustizia di primo grado di Milano, sez. 9^, n. 386 del 24.01.2024, pubblicata in data
25.01.2024, che ha accolto il ricorso proposto dal signor Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 250TM3M000224.
La sentenza di primo grado ha motivato l'accoglimento del ricorso, stabilendo che in atti non vi sia prova che al ricorrente sia stato ritualmente e correttamente notificato l'avviso di accertamento n.
25OTM3M000224, su cui si fonda l'atto impugnato, pignoramento verso terzi. In assenza di un valido titolo esecutivo -mancata notifica del titolo richiamato dall'Agente della Riscossione a motivazione del pignoramento -fatto costitutivo della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento impugnato, avviso di pignoramento verso terzi, risulta illegittimo con conseguente annullamento dello stesso.
In data 4.07.2023 il signor Resistente_1 aveva ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento verso terzi relativo all'avviso di accertamento in questione e, pertanto, ha presentato ricorso per l'annullamento della pretesa erariale sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto prodromico.
L'appellante Agenzia delle Entrate Riscossione, premesso che la sentenza gravata assume “che non vi è prova che al ricorrente sia stato ritualmente e correttamente notificato l'avviso di accertamento n. 250TM3M000224 su cui si fonda l'atto impugnato….” produce in questa sede la relata di notifica dell'avviso di accertamento, al fine di dimostrare la regolare notifica dello stesso, ritenendo ammissibile tale deposito, anche alla luce del novellato art. 58 del D. Lgs. n. 546/92, che si applicherebbe ai ricorsi notificati a partire dal 4.01.2024. Nel caso di specie, il giudizio di primo grado si è svolto con la vigenza del rito precedente, per cui l'art. 58, in questo caso, non sarebbe ostativo all'ammissione del documento in giudizio.
La sentenza impugnata è illegittima e merita di essere riformata, in relazione all'atto che l'Ufficio assume correttamente notificato e divenuto definitivo per omessa impugnazione, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992. L'avviso di accertamento n. 250TM3M000224 (a.i. 2016) è divenuto inoppugnabile e non sottoponibile ad alcuna censura, in quanto il ricorso è stato presentato dopo 60 gg. dalla notifica del predetto avviso, effettuata regolarmente ai sensi di legge;
tale fatto comporta l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992.
L'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento è infondata e pretestuosa.
La notifica si è perfezionata per mancato ritiro del plico entro il 10° giorno di giacenza (c.d. compiuta giacenza).
L'Ufficio appellante ricorda infine che le attestazioni dell'addetto alla notifica fanno fede fino a querela di falso (principio consolidato: Cassazione n. 2490/1996; da ultimo, Cassazione n.
17154/2016) e che, pertanto, allo stato degli atti, la notifica dell'avviso di accertamento è da considerarsi ad ogni effetto di legge correttamente effettuata, con conseguente definitività della pretesa tributaria in esso raccolta.
In presenza di atti prodromici validamente notificati non è consentito impugnare un atto della riscossione e rimettere in discussione la pretesa tributaria ormai resasi definitiva (cfr. da ultimo, Cass.
3005/2020).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado e, conseguentemente, la pretesa tributaria da cui é scaturito, con vittoria di spese di giudizio.
Anche il Centro Operativo di Pescara ha proposto appello producendo la relata di notifica dell'avviso di accertamento, al fine di dimostrare la regolare notifica dello stesso ritenendo ammissibile tale deposito alla luce del novellato art. 58 del D. Lgs n. 546/92 per gli stessi motivi addotti dalla Agenzia Riscossione.
Anche secondo il Centro Operativo di Pescara, la sentenza impugnata è illegittima e merita di essere riformata, in relazione all'atto che assume correttamente notificato e divenuto definitivo per omessa impugnazione, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992.
L'avviso di accertamento n. 250TM3M000224 è divenuto inoppugnabile e non sottoponibile ad alcuna censura, in quanto l'atto introduttivo è stato presentato dopo 60 gg. dalla notifica del predetto avviso, effettuata regolarmente ai sensi di legge;
tale fatto comporta l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992. Infatti l'avviso di accertamento in questione è stato correttamente e validamente notificato con raccomandata AG, all'indirizzo dell'epoca del contribuente e l'Agente postale, stante la temporanea assenza del medesimo, dopo aver immesso avviso in cassetta in corrispondenza dello stabile in indirizzo, ha depositato il plico presso l'ufficio postale, spedendo la
Comunicazione di Avvenuto deposito (CAD) con raccomandata.
Il Centro Operativo di Pescara conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il ricorso in relazione all'accertamento n. 250TESM002299, dichiarando legittimo e fondato l'operato dell'Ufficio, con vittoria di spese di giudizio.
Il contribuente signor Resistente_1 non si è costituito in questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte dispone la riunione dei due appelli proposti avverso la stessa sentenza, per connessione oggettiva e soggettiva, statuendo per l'accoglimento degli stessi per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'ammissibilità della produzione documentale in questo grado di giudizio, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 36 del 27.03.2025, si é pronunciata sull'art. 58 del D.Lgs. n.
546/1992, stabilendo che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5.01.2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024. Quindi, nei giudizi d'appello il cui primo grado è stato instaurato prima del 5 gennaio 2024 è ancora possibile depositare documenti nuovi in appello. Nel caso di specie, il giudizio di primo grado è stato instaurato in data
14.09.2023 e, pertanto, la produzione della cartolina è ammissibile.
Alla luce di tale produzione documentale non si può condividere, quindi, la tesi del primo giudice, secondo cui in atti non vi sarebbe prova che al ricorrente sia stato ritualmente e correttamente notificato l'avviso di accertamento n. 25OTM3M000224, su cui si fonda l'atto impugnato, pignoramento verso terzi.
La notifica dell'atto impugnato è intervenuta a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge n. 890/1992, con riferimento alla quale la Suprema Corte (Cassazione SS.UU. n. 10012/15.04.2021) ha espresso il seguente principio: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
La Sezione Quinta civile aveva sottoposto alla valutazione delle Sezioni Unite la questione che affermava oggetto di contrasto giurisprudenziale interno alla giurisprudenza di legittimità -se fosse sufficiente per il giudizio di rituale perfezionamento della procedura notificatoria in esame la prova offerta dall'Agenzia delle entrate (primo avviso di ricevimento con dette attestazioni) oppure necessario, anche ed essenzialmente, che il notificante depositasse l'avviso di ricevimento della
“raccomandata informativa” (CAD).
Con un primo orientamento si era infatti costantemente affermato che, al fine della prova del perfezionamento della notifica postale “diretta” in caso di assenza temporanea del destinatario, fosse sufficiente che l'Ente impositore notificante producesse in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando con l'attestazione di spedizione della CAD (in questo senso, Cass., 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-4043/2017). Tale interpretazione si fondava sul dato letterale della Legge n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, secondo il quale “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”, peraltro strettamente collegata/coordinata con la previsione di cui al comma 2, u.p., della disposizione legislativa stessa, secondo il quale, tra i contenuti dell'avviso di ricevimento della CAD, deve esserci obbligatoriamente “l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita, trascorsi dieci giorni dalla data del deposito dell'atto noticando presso l'ufficio postale.” Secondo un diverso orientamento (Cass., 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020; successive difformi, Cass., 3307033257/2019), al verificarsi della fattispecie concreta in esame
(notifica a mezzo posta/assenza temporanea del destinatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell'atto notificando), per considerare perfezionata la procedura notificatoria è invece necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento.
Le sezioni Unite hanno infine ritenuto che dovesse darsi seguito a questo secondo -più recentemente consolidatosi- orientamento giurisprudenziale, non essendo infatti dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale, al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso.
In termini generali, bisogna dunque ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della
CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria, secondo le citate previsioni della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 2, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”.
Nel caso di specie, il notificante Agenzia delle Entrate Riscossione ha assolto all'onere probatorio in questione, come risulta dal documento prodotto (avviso di ricevimento raccomandata
CAD ) dal quale risulta che, assente il destinatario, è stata immessa la raccomandata nella cassetta postale, con ciò perfezionando la CAD.
Si evidenzia, infine, che non risulta che il Resistente_1 abbia proposto querela di falso contro le attestazioni dell'agente notificatore in ordine al mancato reperimento del destinatario e in ordine alle verifiche compiute in loco e presso l'anagrafe fiscale, al fine di accertare il trasferimento del contribuente presso un altro domicilio noto.
Raggiunta la prova della notifica, questo Collegio condivide la tesi delle Agenzie, secondo cui l'avviso di accertamento n. 250TM3M000224 (a.i. 2016) è divenuto inoppugnabile e non sottoponibile ad alcuna censura, in quanto l'atto introduttivo è stato presentato dopo 60 gg. dalla notifica del predetto avviso, effettuata regolarmente ai sensi di legge, tale fatto comportando l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza sez. 5^, n. 23346/2024, depositata il
29/08/2024), partendo dal pacifico presupposto desunto, tra le altre, dalla decisione n. 34416/2013 emessa dalla medesima sezione, secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito”, ha statuito nel senso che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento. “Per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento,
e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento”.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che il contribuente era già venuto a conoscenza della pretesa erariale in forza di precedenti atti regolarmente notificati, che avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione.
In difetto di ciò, pertanto, la impugnazione dell'intimazione di pagamento oggetto del contendere è inammissibile, con la conseguenza che in tale sede non assumono alcuna rilevanza nemmeno le questioni di merito avanzate.
Per i motivi esposti, gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma e dall'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara meritano di essere accolti con conseguente conferma dell'avviso di accertamento n. 250TM3M000224.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore in favore dell'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara e in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma nella misura minima, in base ai parametri disciplinati dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore dichiarato della causa e applicando la riduzione di cui all'art. 15, comma 2sexies del D.Lgs. n.
546/1992, per l'importo di euro 1.200,00=, ciascuna, oltre oneri accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, sez. 2^ definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe,
- Accoglie gli appelli riuniti proposti dall'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma avverso la decisione da entrambi impugnata e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento n. 250TM3M000224.
- Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Centro
Operativo di Pescara e in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, per l'importo di euro
1.200,00=, ciascuna, oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
Il Presidente Estensore
MA SA FE