CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 05/02/2026, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1269/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ RO, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6012/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 Difensore_2 Rappresentato da - I 80100 Napoli NA
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.r.l. - p.iva-1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
1 Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13041/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 17/07/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20240002038310049372353 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 385/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 13041\12\2025, pronunciata il 10\7\2025 e depositata il 17\7\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso da lei proposto nei confronti della ella intimazione ad adempiere n. 20240002038310049372353 del 26/04/2024 e notificata il 07/06/2024 in relazione alla imposta TARI anno 2015 per l'importo pari ad € 363,93 esclusi sanzioni ed interessi. Nell'originario ricorso la contribuente aveva eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, - per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 Legge 212/2000, art. 3 Legge 241/90, art. 24 Cost, - per intervenuta decadenza dal potere di riscuotere ed estinzione della pretesa creditoria per decorso della prescrizione quinquennale, - per intervenuto pagamento della TARI, - per omessa indicazione del calcolo degli interessi (cfr. ricorso introduttivo giudizio di primo grado).
Nella motivazione della impugnata sentenza il giudice del primo grado ha ritenuto infondata l'eccezione di omessa od invalida notifica dell'atto prodromico in quanto l'atto di accertamento risultava ritualmente notificato in data 24.12.2020 con raccomandata n. R617958060695 e la procedura si è compiuta per compiuta giacenza. In proposito, va evidenziato che (Cass. n. 2339/2021), è valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata 2 della comunicazione di avvenuto deposito atteso che, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010). L'atto impugnato appare idoneamente motivato, considerando che la motivazione dell'atto di riscossione, allorquando questo segua un autonomo atto impositivo, non richiede alcuna specifica motivazione, sussistendo l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui essa costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria. Dall'esame dell'atto emerge la sussistenza degli elementi posti a base della pretesa fiscale, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente. Quanto alla indicazione del dettaglio degli interessi dovuti, deve ricordarsi che, secondo la S.C. quando l'atto impugnato è stato preceduto da un sollecito di pagamento e dall'accertamento sotteso “ Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori (proprio come nel caso di specie)….”; nella fattispecie in esame l'atto impugnato segue l'accertamento ed il sollecito di pagamento. L'eccezione di intervenuto pagamento appare sfornita di riscontro probatorio Non risulta infine maturata la prescrizione quinquennale, stante la presenza del menzionato atto interruttivo;
l'atto presupposto (avviso di accertamento) risulta essere stato notificato correttamente entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, per cui non c'è decadenza del potere di riscuotere Resistente_1il credito tributario. Quanto alla legittimità degli atti emessi da
, la stessa risulta chiaramente ribadita dalla legge interpretativa intervenuta nelle more, cui ha fatto riferimento anche la Suprema Corte che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod.proc.civ. a perché, nelle more della decisione, è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) di fatto con una legge di interpretazione autentica, che le Resistente_1società possono esercitare se il socio è iscritto, come nel caso di , dove il Nominativo_1socio è che è iscritta. Alcuna rilevanza riveste, infine, l'avvenuta revoca del
3 pignoramento, invocata dalla ricorrente, revoca che investe soltanto la questione esecutiva allo stesso sottesa, senza entrare nel merito della debenza del tributo.
Nell'atto di appello la contribuente impugnante sostanzialmente ripropone le medesime eccezioni già avanzate in primo grado. Questi i motivi presentati:
1. Illegittimità della sentenza per omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione ad adempiere n. 20240002038310049372353 – erronea valutazione della documentazione probatoria agli atti di causa. L'avviso di accertamento prodromico notificato a mezzo posta per compiuta giacenza sarebbe illegittimo in quanto manca la prova della successiva raccomandata informativa.
2. Illegittimità della sentenza appellata per intervenuto pagamento – Revocato atto di pignoramento n. 20240002080870067294171 Con il secondo motivo del gravame si censura la sentenza in quanto in atti sarebbe stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento del tributo. In tema di TARI ed in applicazione dell'art. 2948 c.c. il termine è quinquennale, pertanto, la ricorrente non era tenuta ad alcun obbligo di legge in ordine alla conservazione delle ricevute al tempo della notifica della intimazione di pagamento. Tuttavia la ricorrente ha regolarmente pagato tale imposta. Ciò emerge anche dall'annullamento del pignoramento del credito presso terzi n. 20240002080870067294171. Nell'atto di revoca di detto pignoramento depositato in primo grado quale allegato n. 2 Resistente_1alle memorie si legge «Oggetto: S.R.L. -atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 datato (rif. terzo pignorato n. 20240002080870067294272; rif. pignorato n. 20240002080870067294171) - revoca dell'atto di pignoramento e rinuncia all'esecuzione avviata a mezzo dello stesso per intervenuto integrale pagamento
/ discarico del dovuto» .
3. Illegittimità della sentenza appellata per carenza di motivazione– violazione dell'art. 7 Legge 212/2000, art. 3 Legge 241/90, art. 24 Cost. - mancata indicazione del calcolo degli interessi.
4. Illegittimità della intimazione ad adempiere impugnata per intervenuta decadenza e prescrizione – violazione dell'art. 1, comma 161, legge 296/2006 e art. 2948 c.c. non vi è alcuna prova della corretta notifica dell'avviso di accertamento (non essendo stato depositato l'avviso di giacenza che avrebbe dovuto essere immesso nella cassetta postale) né del successivo sollecito che
4 sarebbe stato notificato a mezzo posta ordinaria, pertanto alla notifica della intimazione è decorso sia il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, legge 296/2006 sia il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art, 2948 c.c.. 5. Illegittimità della sentenza appellata in ordine alle spese di lite.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resistente_1Si è ritualmente costituita la società SRL, C.F. 17142801004, società di progetto della MUNICIPIA SPA – Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate Comunali, che nelle sue controdeduzioni ribadiva la legittimità del proprio operato e quanto alle eccezioni relative alla notifica dell'atto prodromico, rappresentava che la notifica “diretta” degli atti tributari a mezzo posta ricorre in tutti i casi in cui manca l'intermediazione di un agente notificatore, ovvero l'ufficiale giudiziario, il messo comunale o il messo speciale dell'ufficio finanziario. L'atto viene notificato “direttamente” dall'Ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento (i.e., raccomandata A/R). Come evidenziato più volte anche dalla Corte di cassazione, il riferimento normativo principale è l'art. 14, L. n. 890/'82. La disposizione è rubricata infatti “Avvisi ed atti che per legge devono essere notificati al contribuente”. Nel caso in cui l'Ufficio finanziario proceda alla notifica “diretta”, invierà dunque al contribuente una raccomandata A/R “ordinaria” (busta bianca). Nel caso in discussione il ricorrente intende riferirsi alla CAD (raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto giudiziario o stragiudiziale, la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l'assenza del destinatario); all'uopo va evidenziato che la notifica in questione è avvenuta per “compiuta giacenza” e non necessita della seconda raccomandata “informativa” , infatti la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2339 del 2 febbraio 2021 (All. 1), ha chiarito che, in caso di notifica dell'atto tramite il servizio postale, non è necessario l'invio della Comunicazione dell'Avvenuto Deposito (CAD) della spedizione non ritirata in quanto si applicala la disciplina propria delle raccomandate , riportando in particolare il principio che segue: “ Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo , trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale
5 ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). (…) in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario , la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza , nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (…)” ( Cass. n. 2339/2021). l'atto è stato notificato per compiuta giacenza e quindi, come comunicato dalle poste a questo ufficio, in data 24/12/2020, ossia entro il termine di decadenza stabilito dalla legge, di conseguenza Il diritto dell'Ente Impositore, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, non risulta né decaduto né tanto meno prescritto, atteso che la notificazione dell'avviso di accertamento è avvenuta nei termini di legge e precisamente a norma dell'art. 1 comma 161 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale: "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ". Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
Si è tardivamente costituito anche il Comune di Napoli che ha presentato controdeduzioni dal contenuto analogo a quelle presentate dalla soc. di riscossione, concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'esito della udienza, questa Corte di Giustizia di secondo grado decideva come da dispositivo.
6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata per ragioni di economia processuale l'eccezione di avvenuto pagamento proposta fin dal primo grado dalla contribuente. Detta eccezione è stata rigettata dal primo giudice con la seguente motivazione: “Alcuna rilevanza riveste, infine, l'avvenuta revoca del pignoramento, invocata dalla ricorrente, revoca che investe soltanto la questione esecutiva allo stesso sottesa, senza entrare nel merito della debenza del tributo.”. In realtà il provvedimento di revoca depositato fin dal primo grado reca la seguente dicitura: l'atto di pignoramento presso terzi indicato in oggetto e recante data 27/09/2024 è da intendersi revocato a seguito dell'avvenuto pagamento
/ discarico del dovuto, eseguito in data”. Dunque la motivazione della revoca dell'atto esecutivo risiede nell'avvenuto pagamento del credito tributario. Appare poi certo che quel pignoramento si riferisse proprio all' accertamento esecutivo n. 97869971898, nonché alla intimazione nr. 20240002038310049372353 TARI 2015, oggetto del presente giudizio. In relazione a tale evidenza probatoria, inspiegabilmente ignorata dal primo giudice, nulla ha controdedotto il Comune di Napoli, mentre la soc. di riscossione si è limitata ad affermare che L'ente impositore non ha rilevato alcun pagamento per la pretesa richiesta in atti. Tantomeno il contribuente produce alcunché a riguardo. Tale ultima affermazione non appare adeguatamente supportata, ed in ogni caso elude il contenuto della documentazione presentata dalla contribuente, peraltro proveniente dalla medesima società di riscossione.
L'accoglimento della eccezione relativa all'avvenuto pagamento del debito tributario non solo estingue la pretesa fiscale fatta valere nel presente giudizio, ma esime questa Corte dall'esame delle altre questioni prospettate che restano assorbite dalla decisione di merito.
Di fronte a questa situazione documentale, ritiene questa Corte di Giustizia di secondo grado che l'appello vada accolto e che gli enti appellati vadano condannati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna ciascuno degli enti appellati al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro mille,00 oltre accessori di legge.
Napoli lì 20 gennaio 2026 7 IL RELATORE IL PRESIDENTE
8
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ RO, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6012/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 Difensore_2 Rappresentato da - I 80100 Napoli NA
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.r.l. - p.iva-1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
1 Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13041/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 17/07/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20240002038310049372353 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 385/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 13041\12\2025, pronunciata il 10\7\2025 e depositata il 17\7\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso da lei proposto nei confronti della ella intimazione ad adempiere n. 20240002038310049372353 del 26/04/2024 e notificata il 07/06/2024 in relazione alla imposta TARI anno 2015 per l'importo pari ad € 363,93 esclusi sanzioni ed interessi. Nell'originario ricorso la contribuente aveva eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, - per carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 Legge 212/2000, art. 3 Legge 241/90, art. 24 Cost, - per intervenuta decadenza dal potere di riscuotere ed estinzione della pretesa creditoria per decorso della prescrizione quinquennale, - per intervenuto pagamento della TARI, - per omessa indicazione del calcolo degli interessi (cfr. ricorso introduttivo giudizio di primo grado).
Nella motivazione della impugnata sentenza il giudice del primo grado ha ritenuto infondata l'eccezione di omessa od invalida notifica dell'atto prodromico in quanto l'atto di accertamento risultava ritualmente notificato in data 24.12.2020 con raccomandata n. R617958060695 e la procedura si è compiuta per compiuta giacenza. In proposito, va evidenziato che (Cass. n. 2339/2021), è valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata 2 della comunicazione di avvenuto deposito atteso che, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010). L'atto impugnato appare idoneamente motivato, considerando che la motivazione dell'atto di riscossione, allorquando questo segua un autonomo atto impositivo, non richiede alcuna specifica motivazione, sussistendo l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui essa costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria. Dall'esame dell'atto emerge la sussistenza degli elementi posti a base della pretesa fiscale, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente. Quanto alla indicazione del dettaglio degli interessi dovuti, deve ricordarsi che, secondo la S.C. quando l'atto impugnato è stato preceduto da un sollecito di pagamento e dall'accertamento sotteso “ Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori (proprio come nel caso di specie)….”; nella fattispecie in esame l'atto impugnato segue l'accertamento ed il sollecito di pagamento. L'eccezione di intervenuto pagamento appare sfornita di riscontro probatorio Non risulta infine maturata la prescrizione quinquennale, stante la presenza del menzionato atto interruttivo;
l'atto presupposto (avviso di accertamento) risulta essere stato notificato correttamente entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, per cui non c'è decadenza del potere di riscuotere Resistente_1il credito tributario. Quanto alla legittimità degli atti emessi da
, la stessa risulta chiaramente ribadita dalla legge interpretativa intervenuta nelle more, cui ha fatto riferimento anche la Suprema Corte che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod.proc.civ. a perché, nelle more della decisione, è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) di fatto con una legge di interpretazione autentica, che le Resistente_1società possono esercitare se il socio è iscritto, come nel caso di , dove il Nominativo_1socio è che è iscritta. Alcuna rilevanza riveste, infine, l'avvenuta revoca del
3 pignoramento, invocata dalla ricorrente, revoca che investe soltanto la questione esecutiva allo stesso sottesa, senza entrare nel merito della debenza del tributo.
Nell'atto di appello la contribuente impugnante sostanzialmente ripropone le medesime eccezioni già avanzate in primo grado. Questi i motivi presentati:
1. Illegittimità della sentenza per omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione ad adempiere n. 20240002038310049372353 – erronea valutazione della documentazione probatoria agli atti di causa. L'avviso di accertamento prodromico notificato a mezzo posta per compiuta giacenza sarebbe illegittimo in quanto manca la prova della successiva raccomandata informativa.
2. Illegittimità della sentenza appellata per intervenuto pagamento – Revocato atto di pignoramento n. 20240002080870067294171 Con il secondo motivo del gravame si censura la sentenza in quanto in atti sarebbe stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento del tributo. In tema di TARI ed in applicazione dell'art. 2948 c.c. il termine è quinquennale, pertanto, la ricorrente non era tenuta ad alcun obbligo di legge in ordine alla conservazione delle ricevute al tempo della notifica della intimazione di pagamento. Tuttavia la ricorrente ha regolarmente pagato tale imposta. Ciò emerge anche dall'annullamento del pignoramento del credito presso terzi n. 20240002080870067294171. Nell'atto di revoca di detto pignoramento depositato in primo grado quale allegato n. 2 Resistente_1alle memorie si legge «Oggetto: S.R.L. -atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 datato (rif. terzo pignorato n. 20240002080870067294272; rif. pignorato n. 20240002080870067294171) - revoca dell'atto di pignoramento e rinuncia all'esecuzione avviata a mezzo dello stesso per intervenuto integrale pagamento
/ discarico del dovuto» .
3. Illegittimità della sentenza appellata per carenza di motivazione– violazione dell'art. 7 Legge 212/2000, art. 3 Legge 241/90, art. 24 Cost. - mancata indicazione del calcolo degli interessi.
4. Illegittimità della intimazione ad adempiere impugnata per intervenuta decadenza e prescrizione – violazione dell'art. 1, comma 161, legge 296/2006 e art. 2948 c.c. non vi è alcuna prova della corretta notifica dell'avviso di accertamento (non essendo stato depositato l'avviso di giacenza che avrebbe dovuto essere immesso nella cassetta postale) né del successivo sollecito che
4 sarebbe stato notificato a mezzo posta ordinaria, pertanto alla notifica della intimazione è decorso sia il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, legge 296/2006 sia il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art, 2948 c.c.. 5. Illegittimità della sentenza appellata in ordine alle spese di lite.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resistente_1Si è ritualmente costituita la società SRL, C.F. 17142801004, società di progetto della MUNICIPIA SPA – Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate Comunali, che nelle sue controdeduzioni ribadiva la legittimità del proprio operato e quanto alle eccezioni relative alla notifica dell'atto prodromico, rappresentava che la notifica “diretta” degli atti tributari a mezzo posta ricorre in tutti i casi in cui manca l'intermediazione di un agente notificatore, ovvero l'ufficiale giudiziario, il messo comunale o il messo speciale dell'ufficio finanziario. L'atto viene notificato “direttamente” dall'Ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento (i.e., raccomandata A/R). Come evidenziato più volte anche dalla Corte di cassazione, il riferimento normativo principale è l'art. 14, L. n. 890/'82. La disposizione è rubricata infatti “Avvisi ed atti che per legge devono essere notificati al contribuente”. Nel caso in cui l'Ufficio finanziario proceda alla notifica “diretta”, invierà dunque al contribuente una raccomandata A/R “ordinaria” (busta bianca). Nel caso in discussione il ricorrente intende riferirsi alla CAD (raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto giudiziario o stragiudiziale, la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l'assenza del destinatario); all'uopo va evidenziato che la notifica in questione è avvenuta per “compiuta giacenza” e non necessita della seconda raccomandata “informativa” , infatti la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2339 del 2 febbraio 2021 (All. 1), ha chiarito che, in caso di notifica dell'atto tramite il servizio postale, non è necessario l'invio della Comunicazione dell'Avvenuto Deposito (CAD) della spedizione non ritirata in quanto si applicala la disciplina propria delle raccomandate , riportando in particolare il principio che segue: “ Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo , trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale
5 ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). (…) in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario , la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza , nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (…)” ( Cass. n. 2339/2021). l'atto è stato notificato per compiuta giacenza e quindi, come comunicato dalle poste a questo ufficio, in data 24/12/2020, ossia entro il termine di decadenza stabilito dalla legge, di conseguenza Il diritto dell'Ente Impositore, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, non risulta né decaduto né tanto meno prescritto, atteso che la notificazione dell'avviso di accertamento è avvenuta nei termini di legge e precisamente a norma dell'art. 1 comma 161 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale: "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ". Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
Si è tardivamente costituito anche il Comune di Napoli che ha presentato controdeduzioni dal contenuto analogo a quelle presentate dalla soc. di riscossione, concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'esito della udienza, questa Corte di Giustizia di secondo grado decideva come da dispositivo.
6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata per ragioni di economia processuale l'eccezione di avvenuto pagamento proposta fin dal primo grado dalla contribuente. Detta eccezione è stata rigettata dal primo giudice con la seguente motivazione: “Alcuna rilevanza riveste, infine, l'avvenuta revoca del pignoramento, invocata dalla ricorrente, revoca che investe soltanto la questione esecutiva allo stesso sottesa, senza entrare nel merito della debenza del tributo.”. In realtà il provvedimento di revoca depositato fin dal primo grado reca la seguente dicitura: l'atto di pignoramento presso terzi indicato in oggetto e recante data 27/09/2024 è da intendersi revocato a seguito dell'avvenuto pagamento
/ discarico del dovuto, eseguito in data”. Dunque la motivazione della revoca dell'atto esecutivo risiede nell'avvenuto pagamento del credito tributario. Appare poi certo che quel pignoramento si riferisse proprio all' accertamento esecutivo n. 97869971898, nonché alla intimazione nr. 20240002038310049372353 TARI 2015, oggetto del presente giudizio. In relazione a tale evidenza probatoria, inspiegabilmente ignorata dal primo giudice, nulla ha controdedotto il Comune di Napoli, mentre la soc. di riscossione si è limitata ad affermare che L'ente impositore non ha rilevato alcun pagamento per la pretesa richiesta in atti. Tantomeno il contribuente produce alcunché a riguardo. Tale ultima affermazione non appare adeguatamente supportata, ed in ogni caso elude il contenuto della documentazione presentata dalla contribuente, peraltro proveniente dalla medesima società di riscossione.
L'accoglimento della eccezione relativa all'avvenuto pagamento del debito tributario non solo estingue la pretesa fiscale fatta valere nel presente giudizio, ma esime questa Corte dall'esame delle altre questioni prospettate che restano assorbite dalla decisione di merito.
Di fronte a questa situazione documentale, ritiene questa Corte di Giustizia di secondo grado che l'appello vada accolto e che gli enti appellati vadano condannati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna ciascuno degli enti appellati al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro mille,00 oltre accessori di legge.
Napoli lì 20 gennaio 2026 7 IL RELATORE IL PRESIDENTE
8