Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 05/02/2026, n. 1269
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Avvenuto pagamento del tributo

    La Corte ha ritenuto provato l'avvenuto pagamento del debito tributario sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente, in particolare la revoca dell'atto di pignoramento presso terzi motivata da 'intervenuto integrale pagamento / discarico del dovuto'. Tale evidenza probatoria, ignorata dal giudice di primo grado, è stata ritenuta dirimente.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico

    La Corte ha ritenuto che la notifica per compiuta giacenza fosse valida secondo la giurisprudenza della Cassazione, anche senza la comunicazione di avvenuto deposito, in quanto si applicano le norme del servizio postale ordinario.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e mancata indicazione del calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che l'atto fosse adeguatamente motivato, richiamando la giurisprudenza secondo cui la motivazione è sufficiente se l'atto segue un precedente atto impositivo che ha già determinato il quantum del debito e degli interessi.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento sia avvenuta nei termini di legge, escludendo la decadenza e la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 05/02/2026, n. 1269
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1269
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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