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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1039 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del Direttore Parte_1
Generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Armentano e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma viale Giulio Cesare n. 23 Appellante
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
PE OM e domiciliato presso lo studio del difensore in Cassino via Virgilio n. 81/A Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 860/2022 del Tribunale di Cassino pubblicata in data 07/11/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. infermiere dipendente della inquadrato CP_1 Parte_2 nella categoria D5 CCNL Comparto Sanità, premesso di aver svolto lavoro
1 straordinario non pagato dall' datrice di lavoro, ha agito in giudizio Pt_1 contro la predetta rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE e Pt_2
DICHIARARE il diritto dell'odierna parte ricorrente, inquadrata nella categ D del CCNL comparto sanità, profilo di collaboratore professionale sanitario, profilo di infermiere, al riconoscimento delle ore di straordinario effettuate e non pagate relativamente al periodo, dal marzo 2014 a maggio 2019 ed ammontanti a n. 372,29 ore (come meglio specificato in narrativa del ricorso), oltre interessi da ciascun rateo sino al saldo, come per legge;
- in via subordinata, dalla diversa data ed entità ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare la , in Controparte_2 persona del legale rapp.p.t. a corrispondere la relativa somma, oltre interessi da ciascun rateo sino al saldo effettivo …”.
1.1. Nella resistenza della il Tribunale di Cassino ha così Parte_2 statuito: “− accerta e dichiara che ha prestato alle dipendenze della CP_1 Con
lavoro straordinario autorizzato e non retribuito per 372,29 ore Parte_2 nel periodo dal febbraio 2014 al maggio 2019; − per l'effetto, condanna la parte convenuta a corrispondere al ricorrente la retribuzione spettante per le ore di lavoro straordinario prestato ai sensi capo che precede, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
− condanna la parte convenuta a rimborsare al ricorrente il contributo unificato per l'importo di euro 49,00 nonché le spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.216,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario”.
1.2. Richiamata la normativa vigente in materia, anche contrattual-collettiva, il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda alla stregua delle seguenti considerazioni: a) l'autorizzazione preventiva ed espressa allo svolgimento dello straordinario risulta in maniera inequivoca dalla circostanza che il responsabile della unità operativa di , dott. , ha Parte_3 CP_3 predisposto e siglato i turni di servizio mensili per le esigenze del servizio espletato dal ricorrente, inserendolo preventivamente, già in fase di programmazione, in prestazioni sistematicamente eccedenti il lavoro ordinario, stante la carenza di personale assegnato e la concomitante necessità di coprire tre turni h24; b) i cartellini marcatempo dal 2012 al maggio 2019 risultano tutti sottoscritti dal dirigente responsabile senza Parte_4
integrazioni o modifiche, laddove, ove le prestazioni rese di regime Parte_5 di straordinario fossero state non preventivamente autorizzate, il responsabile dell'unità operativa avrebbe dovuto disporre, in adempimento di un preciso dovere di ufficio, lo scorporo o l'azzeramento delle corrispondenti ore di lavoro straordinario;
c) dal cartellino marcatempo di maggio 2019 risulta che le ore di straordinario maturate dal ricorrente e non liquidate ammontano a 483,43, e da tale saldo vanno sottratte le ore di straordinario maturate al 31/01/2019, pari a n. 111,14, come da “saldo fine mese prec.” del cartellino marcatempo di febbraio 2014, trattandosi di ore di straordinario non richieste con il presente ricorso in quanto, come dedotto dallo stesso ricorrente, il relativo credito si è estinto per prescrizione quinquennale, interrotta con l'istanza di pagamento dello straordinario del 07/02/2019, con un residuo di ore di straordinario da pagare, per il periodo da febbraio 2014 a maggio 2019, pari a n. 372,29; d) l' Pt_1 resistente ha dedotto che nell'anno 2018 sono state liquidate al ricorrente 372
2 ore di lavoro straordinario, come attestato dalla nota prot. n. 21724 del 05/03/2020 a firma del direttore UOC Amministrazione e Gestione del Personale, ma tale documento non è idoneo a provare l'allegato fatto parzialmente estintivo del credito ex adverso azionato, trattandosi di dichiarazione proveniente dallo stesso debitore;
e) va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti maturati anteriormente al 29/01/2015, in quanto il termine di prescrizione quinquennale vigente in materia ex art. 2498, comma 4, c.c. è stato tempestivamente interrotto ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. mediante la richiesta stragiudiziale di pagamento acquisita al protocollo dell'ente in data 07/02/2019, prot. 13222, ed il ricorrente ha delimitato la propria domanda al periodo non coperto dalla prescrizione quinquennale (dal febbraio 2014 al maggio 2019). 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello la , Parte_2 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per aver il primo giudice riconosciuto efficacia di valido atto interruttivo della prescrizione alla missiva prodotta da controparte, nonché per aver ritenuto di non dover attribuire valore dirimente alla circostanza dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione allo svolgimento delle ore di straordinario oggetto di causa, per non aver riconosciuto rilievo decisivo alla mancata richiesta, da parte del lavoratore, del pagamento delle predette ore entro il termine previsto dalla contrattazione collettiva, e per non aver attribuito valore probatorio alla nota con cui la ha attestato Pt_2
l'avvenuta liquidazione al lavoratore di gran parte delle ore di straordinario da questi rivendicate.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo di gravame, l' appellante censura la gravata Pt_1 sentenza per violazione dell'art. 2943, comma 4, c.c., ossia per aver erroneamente ritenuto che la comunicazione del 07/02/2019 costituisse valido atto interruttivo della prescrizione. In particolare, sostiene la che: i) detta Pt_2 richiesta è del tutto priva dei requisiti necessari per qualificarla come valido atto interruttivo della prescrizione, poiché controparte, senza indicare l'arco temporale di riferimento e senza neppure quantificare gli importi rivendicati, si è limitata a scrivere di proprio pugno una mera richiesta di pagamento (“delle ore di straordinario mai pagate”) che giammai, neppure astrattamente, potrebbe integrare gli estremi di un atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere il termine prescrizionale;
ii) tale atto, pertanto, non potrà ritenersi munito di efficacia interruttiva della prescrizione, non potendo qualificarsi quale costituzione in mora e, di conseguenza, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall'appellato nei confronti dell' con Pt_1 riguardo al periodo antecedente il quinquennio che precede la notifica del ricorso perfezionatasi il 27/01/2020, atto con cui, per la prima volta, il lavoratore ha invocato il diritto a vedersi riconoscere la corresponsione delle ore di lavoro straordinario svolto.
3 4.1. Trattasi di argomentazioni non idonee ad inficiare la correttezza della motivazione del giudice di prime cure.
4.2. Difatti, come evidenziato dall'appellato, la missiva datata 07/02/2019 contiene, diversamente rispetto a quanto affermato dall'appellante, tutti gli elementi necessari per essere qualificata come atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. Essa, difatti, indica i soggetti obbligati cui è rivolta, ossia il Direttore Generale Dott. e l'ufficio delle risorse umane, Persona_1 ed indica altresì, oltre alla qualifica del richiedente firmatario ed il reparto di appartenenza, l'oggetto della pretesa creditoria azionata, ossia “il pagamento delle ore straordinarie mai pagate”.
4.3. Elementi che devono ritenersi sufficienti al fine di attribuire effetti interruttivi della prescrizione alla lettera in argomento, alla stregua dei principi affermati dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, secondo cui: i) l'atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021; conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 279 del 04/01/2024); ii) il presupposto oggettivo, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti (Cass. n. 15140/2021 cit.); iii) devono ritenersi non idonee a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018; conforme Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020), ovvero espressioni che, per genericità ed ipoteticità, non possono in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (Cass. n. 279/2024 cit.).
4.4. Nel caso di specie, la missiva del 07/02/2019 contiene tutti i requisiti indicati dal richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità per poter essere considerata atto interruttivo della prescrizione: trattasi, difatti, di una lettera che, come detto, oltre ad indicare chiaramente il soggetto obbligato, contiene una frase specifica e concreta che inequivocabilmente si atteggia come espressa e chiara richiesta di adempimento al debitore.
4.5. Il primo motivo di impugnazione deve, pertanto, ritenersi infondato.
5. Con il secondo motivo di appello la lamenta la violazione Parte_2 dell'art. 31 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, a norma del quale la liquidazione delle prestazioni svolte ad integrazione dell'attività istituzionale deve avvenire “mediante autorizzazione espressa da parte del Dirigente o del Responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”. Sostiene, in particolare, il gravame che: i) il primo giudice ha errato nel ritenere che nel caso di specie l'autorizzazione preventiva ed espressa allo svolgimento di lavoro straordinario potesse essere ravvisata nelle risultanze dei turni di servizio mensili e trovasse conferma nei cartellini marcatempo in relazione ai quali il dirigente responsabile non ha provveduto all'azzeramento delle ore non
4 autorizzate, atteso che la richiamata norma esclude “ogni forma generalizzata di autorizzazione”, ragion per cui, in mancanza di espressa e specifica autorizzazione, la prestazione lavorativa eccedente è da ritenersi non validamente svolta;
iii) la mera programmazione dei turni non può mai rappresentare un'autorizzazione, neppure implicita, all'effettuazione dello straordinario in considerazione del continuo evolversi delle esigenze di servizio nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa: l'autorizzazione a rendere la prestazione oltre il normale orario di lavoro non può essere pianificata una volta per tutte, essendo invece necessario autorizzare lo straordinario caso per caso allorché ne ricorrano oggettivamente le condizioni;
iv) quanto ai cartellini marcatempo, la Suprema Corte ha sottolineato che i cartellini marcatempo attestano le ore di lavoro straordinario svolte solo sotto il profilo contabile, ma non possono certo costituire espressione di una volontà volta al riconoscimento del diritto al relativo compenso;
inoltre, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, essi non sono certamente idonei a far conseguire il diritto dei dipendenti alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestate, in quanto il loro valore probatorio è limitato all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa che ne risulta e giammai potrebbe estendersi fino al punto di dimostrare l'esistenza dell'autorizzazione, neppure implicita, all'attività svolta;
v) il Tribunale ha altresì errato nell'attribuire rilevanza al mancato azzeramento delle ore risultanti nei tabulati delle presenze, poiché trattasi di una prassi di carattere meramente amministrativo finalizzata unicamente alla corretta redazione delle buste paga sulla base delle risultanze dei detti tabulati, nel senso che, ove nei suddetti tabulati di presenza siano esposte ore di straordinario non autorizzate, le stesse non si trasferiscono sic et simpliciter nella relativa busta paga, nella quale troveranno riscontro soltanto le ore di straordinario effettivamente autorizzate;
vi) non può ritenersi che il mancato azzeramento, nei tabulati, delle ore di straordinario non autorizzate possa surrogarsi all'autorizzazione aziendale (o al riconoscimento ex post) del lavoro straordinario.
5.1. La gravata sentenza, invero, nel richiamare la normativa applicabile in materia di lavoro straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato, anche contrattual-collettiva, e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e del giudice amministrativo, non dubita dell'esistenza del principio secondo cui nel pubblico impiego il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone necessariamente la previa autorizzazione dell'amministrazione:
“Nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2737 del 11/02/2016; conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23509 del 27/07/2022).
5.2. Il Tribunale ha correttamente richiamato, sul punto, l'art. 34 CCNL 07/04/1999 per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, secondo cui il lavoro straordinario non può essere utilizzato come
5 fattore ordinario di programmazione del lavoro, mentre le prestazioni dello straordinario “hanno carattere eccezionale”, devono rispondere ad “effettive esigenze di servizio” e devono essere “preventivamente autorizzate”; nonché l'art. 31 CCNL Sanità del 21/05/2018 per il triennio 2016-2018, a norma del quale “
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”.
5.3. Occorre, pertanto, una autorizzazione “preventiva ed espressa” allo svolgimento del lavoro straordinario.
5.4. Ritiene la Corte, diversamente rispetto a quanto sostenuto dal motivo di appello in disamina, che possa essere correttamente valutato alla stregua di una formale autorizzazione preventiva anche l'inserimento continuativo e sistematico del lavoratore in turni già predisposti ab origine in modo tale da comportare il superamento del monte orario contrattuale.
5.5. In altri termini, anche a voler ritenere che il mancato azzeramento delle ore di lavoro straordinario non autorizzate in sede di controllo e sottoscrizione dei cartellini marcatempo da parte del dirigente responsabile dell'U.O.C. non possa assumere la valenza di una autorizzazione “postuma”, non vi è dubbio che con l'originario ricorso avesse dedotto di essere stato chiamato ad CP_1 espletare lavoro straordinario già in base alla programmazione dei turni, e ciò sussistendo la necessità di provvedere alla copertura dei turni h24 in ragione del ridotto numero del personale in servizio.
5.6. E tale circostanza di fatto non risulta contestata ritualmente nel giudizio di primo grado dall' appellante, che non ha in alcun modo negato che il Pt_1 lavoratore fosse stato inserito in turni di servizio che comportavano di per sé lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, limitandosi a sostenere l'infondatezza della pretesa in assenza di formale autorizzazione da parte del responsabile della Pt_6
[...
. In definitiva, la preventiva autorizzazione deve essere individuata non già nel mancato azzeramento delle ore di lavoro straordinario da parte del responsabile, che comunque era imposto dalle circolari che la stessa ha prodotto (cfr. Pt_1 ad es. direttiva del 21/10/2008), quanto piuttosto nel sistematico inserimento in turni di lavoro che già di per sé imponevano un orario lavorativo oltre l'ordinario: autorizzazione che, tra l'altro, non può neanche ritenersi generalizzata, poiché i turni venivano predisposti mensilmente e tenuto conto delle esigenze organizzative dell' Pt_1
5.8. Non può ignorarsi, d'altro canto, che le più recenti pronunce della Suprema Corte hanno affermato principi che confortano nelle conclusioni raggiunte.
5.8.1. Difatti, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17946 del 2024 ha affermato in motivazione che “in tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro
6 o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.” e che “per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. Tale consenso, come si è scritto sopra, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo”.
5.8.2. Più diffusamente Cass. Sez. L Sentenza n. 18063 del 23/06/2023 ha affermato che: i) lo svolgimento di lavoro oltre il debito orario non intercetta infatti, sotto il profilo della remunerazione, soltanto quella fattispecie delle prestazioni c.d. “aggiuntive”, ma anche quella del lavoro straordinario, in ipotesi nella variante di cui all'art. 2126 c.c. ed è a tali ipotesi che l'insistenza del ricorrente sulla concreta esecuzione di prestazioni cui egli era stato “comandato” inevitabilmente riporta, in esercizio del potere-dovere di individuare, una volta denunciata la violazione di legge, la disciplina normativa regolativa della fattispecie dedotta in causa;
ii) l' “autorizzazione” che viene in evidenza non è dunque un atto esterno alla sfera datoriale, come nel caso delle prestazioni aggiuntive nei termini di cui all'art. 1 d.l. 402 cit. e successive norme di richiamo ad esso: per autorizzazione, in questo diverso ambito, si intende piuttosto il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario;
iii) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.; iv) è vero che le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. 21 febbraio 2022, n. 5679), tuttavia ciò non consente di derogare alla disciplina, in sé centrale nell'ambito del diritto del lavoro regolato su base negoziale, di cui all'art. 2126 cc., certamente applicabile anche nel pubblico impiego;
v) va anzi sottolineato l'accento su tale tutela di base dei diritti del lavoratore che è stato recentemente posto da Corte Costituzionale 27 gennaio 2023, n. 8, laddove la Consulta, nel vagliare la legittimità dell'art. 2033 c.c., rispetto alla ripetizione di pagamenti indebiti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, ha evidenziato come la disciplina dell'art. 2126 c.c., in ragione della protezione da assicurata alla “causa dell'attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto,
7 concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta”, giustifica
“sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo”, ponendosi, sotto quest'ultimo profilo, come uno dei parametri di equilibrio dell'ordinamento a fronte di pretese recuperatorie sproporzionate rispetto alle situazioni coinvolte, ma inevitabilmente giustificando e corroborando la centralità della norma anche ove vista sotto il profilo della prestazioni retributive che essa impone siano adempiute, pur in assenza di validità, anche solo in parte, del rapporto di lavoro e delle prestazioni rese;
vi) d'altra parte, gli impegni di spesa possono certamente impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti da una regolare conduzione della contrattazione o da altri presupposti necessari per il loro riconoscimento, ma non possono impedire in toto il pagamento, se la prestazione sia resa non insciente o prohibente domino o comunque in modo incoerente con la volontà del datore: la già menzionata centralità dell'art. 2126 c.c. va infatti posta in connessione anche con le tutele costituzionali del lavoro e della sua retribuzione (art. 35, co. 1; art. 36 Cost.), secondo un sistema che impedisce di ravvisare ostacoli rispetto al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppur poi si evidenzino contrasti con previsioni della contrattazione collettiva, delle regole autorizzatorie per esso previste o con vincoli di spesa;
vii) questi ultimi, secondo l'inclinazione costituzionale di cui si è detto, non possono essere valorizzati nel senso di escludere ogni pagamento per una prestazione che sia stata resa, con il consenso di chi gerarchicamente la poteva richiedere o accettare: semmai il tema si sposta sul piano della responsabilità verso la Pubblica Amministrazione dei preposti che non avrebbero in ipotesi non dovuto consentire quelle lavorazioni, ma non può ammettersi che il sistema giuridico, contro il disposto di norme centrali di esso, sia alla fine declinato in pregiudizio del prestatore di lavoro subordinato che abbia svolto l'attività sua propria ed alla cui tutela sono di presidio i principi costituzionali già richiamati.
5.9. In conclusione, nel caso che occupa la peculiarità è rappresentata dalla circostanza che non si discute di una autorizzazione data successivamente allo svolgimento di lavoro straordinario bensì di una autorizzazione concessa preventivamente ed espressamente, in linea con quanto previsto dal CCNL, e con riguardo ad una prestazione certamente resa con il consenso del datore di lavoro (cfr. sul punto Corte di appello di Roma n. 198472023 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
5.10. Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, è tramite la predisposizione continua e sistematica di turni di servizio mensili comprensivi delle ore di straordinario - che ogni lavoratore avrebbe dovuto fare per coprire i tre turni h24 necessari - che si configura l'autorizzazione preventiva ed espressa allo svolgimento delle stesse. E, come sopra specificato, è circostanza pacifica e non contestata che detti turni di servizio venissero predisposti e siglati dal Direttore della ossia proprio dal soggetto indicato dal CCNL come Pt_4 preposto al rilascio dell'autorizzazione, come pacifica e oggettiva è la carenza di personale: 11 infermieri per coprire tre turni 24h di minimo due persone, come risulta dagli stessi quadri servizio, rappresentano innegabili ed effettive esigenze di servizio, così come previsto dal CCNL.
8 5.11. Anche il secondo motivo di appello è, dunque, da ritenere infondato.
6. Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con cui la Parte_2 lamenta la mancata richiesta da parte del lavoratore del pagamento delle ore di straordinario entro il termine previsto dalla contrattazione collettiva e la conseguente violazione dell'art. 40 del CCNL del 20/09/2001, integrativo del CCNL del 07/04/1999, a norma del quale la richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario deve essere trasmessa dal lavoratore all'azienda entro il 15 novembre dell'anno di riferimento: in mancanza dell'allegazione e della prova della richiesta entro il termine previsto dalla norma collettiva, non sussisterebbe il diritto del lavoratore alla liquidazione dello straordinario asseritamente svolto.
6.1. Anche tali argomentazioni appaiono destituite di fondamento.
6.2. Il richiamato art. 40 CCNL 2001 prevede, difatti, quanto segue: “
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 34, comma 3, del C.C.N.L. del 7 aprile del 1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell'anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8, del C.C.N.L. del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa…”.
6.3. Come è evidente alla stregua dell'interpretazione letterale della norma collettiva, tale previsione si limita ad imporre al lavoratore che desideri il pagamento delle ore di lavoro straordinario entro l'anno in cui le stesse sono maturate la presentazione della “richiesta di pagamento entro il 15 novembre dell'anno stesso”: tale richiesta, in altri termini, è funzionale unicamente per ottenere il pagamento dello straordinario “entro l'anno”, ma certamente non può dirsi che stabilisca una condizione stringente per ottenere in generale il pagamento delle ore di lavoro straordinario, tale da limitare, come osserva l'appellato, il diritto alla liquidazione dello straordinario.
7. Diversamente, è fondato il quarto motivo di impugnazione, che lamenta una errata valutazione ad opera del giudice di prime cure dell'intervenuto pagamento del lavoro straordinario in favore di CP_1
7.1. Sostiene, in particolare, parte appellante che: i) a dire del Tribunale, l' Pt_1 non avrebbe assolto l'onere della prova, poiché “ha dedotto che nell'anno 2018 sono state liquidate al ricorrente 372 ore di lavoro straordinario, come attestato dalla nota prot. n. 21724 del 5.3.2020 a firma del direttore UOC Amministrazione e Gestione del Personale, prodotta sub all. 2 del fascicolo resistente. Tale nota, però, non è documento idoneo a provare l'allegato fatto parzialmente estintivo del credito ex adverso azionato, trattandosi di dichiarazione proveniente dallo stesso debitore”; ii) la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza dovrà essere necessariamente riformulata, alla luce sia della deliberazione prot. n. 21724 del 05/03/2020, sia dei cedolini di paga riguardanti il periodo che va dal marzo 2018
9 al febbraio 2019, prodotti in allegato all'appello, da cui emerge la liquidazione di quasi tutte le ore di straordinario rivendicate da controparte;
iii) i cedolini di marzo, aprile maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, nonché quelli di gennaio e febbraio 2019, recano chiaramente la voci retributive “lavoro straordinario notturno o festivo”, “lavoro straordinario festivo notturno” e “indennità turno festivo”, con riferimento al mese nel quale siffatte prestazioni sono state rese, e dal confronto tra i cartellini marcatempo e le buste paga emerge che le ore da liquidarsi e le ore liquidate coincidono perfettamente;
iv) in ogni caso, la nota prot. n. 21724 del 05/03/2020 è una delibera protocollata dall' e sottoscritta dal Direttore Amministrativo, Pt_1 con cui si comunica al lavoratore l'avvenuta liquidazione ed alla quale si allegano tutti i documenti posti a fondamento della dichiarazione rilasciata in favore dello stesso dipendente, ed è riconducibile alla categoria degli atti pubblici in quanto emanato da un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni amministrative.
7.2. Il Tribunale, come detto, ha negato che alla nota prot. n. 21724/2020 possa attribuirsi efficacia probatoria dell'intervenuto pagamento parziale del credito azionato dal lavoratore.
7.3. Trattasi di nota a firma del Direttore amministrativo dell'UOC Amministrazione e Gestione del Personale della che attesta che Parte_2
“al Sig. Collaboratore professionale sanitario, in servizio presso la CP_1
UOC Ortopedia del P.O. di Sora, sono state liquidate, nell'anno 2018, n. 327 ore di straordinario”.
7.4. In allegato al ricorso in appello la ha prodotto - per la prima volta e Pt_2 quindi tardivamente - le buste paga rilasciate a dal marzo 2018 al CP_1 febbraio 2019. 7.5. Come è noto, “Nel rito del lavoro, il giudice d'appello, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11994 del 16/05/2018). La Suprema Corte ha altresì specificato che il vaglio di ammissibilità va compiuto sotto il profilo della rilevanza dei nuovi documenti in termini di indispensabilità ai fini della decisione, intesa come potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al c.d. thema probandum (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019, conforme da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024).
7.6. Ritiene la Corte che, applicando tali principi al presente giudizio, i cedolini paga prodotti in appello possano ritenersi alla stregua di una produzione ammissibile, essendo idonei, in presenza di una “pista probatoria” già concretizzatasi in primo grado alla luce del contenuto dell'attestazione prodotta dalla a risolvere la controversia tra le parti in modo definitivo. Pt_2
7.7. Tanto si afferma poiché, confrontando le ore di lavoro straordinario che i cedolini paga indicano come pagate nel mese di riferimento con i cartellini marcatempo, si evince una esatta corrispondenza tra quanto attestato dai cartellini e quanto pagato per il mese cui il cartellino si riferisce.
10 7.7.1. In particolare:
- la busta paga del mese di marzo 2018 riporta 34 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di gennaio 2018: il cartellino marcatempo del mese di gennaio 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare 34 ore” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di aprile 2018 riporta 18 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di febbraio 2018: il cartellino marcatempo del mese di febbraio 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare 18” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di maggio 2018 riporta 21 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di marzo 2018: il cartellino marcatempo del mese di marzo 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare 21 ore” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di giugno 2018 riporta 46 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di aprile 2018: il cartellino marcatempo del mese di aprile 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare 46 ore” e la sottoscrizione del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di luglio 2018 riporta 24 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di maggio 2018: il cartellino marcatempo del mese di maggio 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare 24 ore” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di agosto 2018 riporta 20 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di giugno 2018: il cartellino marcatempo del mese di giugno 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare 20 ore” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di settembre 2018 riporta 32 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di luglio 2018: il cartellino marcatempo del mese di gennaio 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare 32 ore” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di ottobre 2018 riporta 21 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di agosto 2018: il cartellino marcatempo del mese di agosto 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare ore 21” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di novembre 2018 riporta 36 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di settembre 2018: il cartellino marcatempo del mese di settembre 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare ore 36” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di dicembre 2018 riporta 20 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di ottobre 2018: il cartellino marcatempo del mese di ottobre 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare ore 20” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di gennaio 2019 riporta 35 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di novembre 2018: il cartellino marcatempo del mese di novembre 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare h. 35” e la sottoscrizione del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di febbraio 2019 riporta 20 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di dicembre 2018: il cartellino marcatempo del
11 mese di dicembre 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare h. 20” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. . CP_3
7.8. E', pertanto, evidente come i documenti prodotti dalla parte appellante attestino il pagamento parziale del credito rivendicato dall'odierno appellato, nella misura esatta di n. 329 ore su 372,29 liquidate in primo grado. D'altro canto, l'appellato non ha contestato di aver ricevuto il pagamento delle somme indicate nelle buste paga in argomento, ed ha anzi confermato che “il monte ore oggetto della domanda giudiziale risale dal febbraio 2014 al maggio 2019” e che “le ore liquidate come da buste paga del 2018 sono solo un parte delle ore effettuate”.
8. Per tutto quanto esposto, l'appello proposto dalla deve Parte_2 essere parzialmente accolto, con conseguente riforma parziale della gravata sentenza, nelle restanti parti confermata.
8.1. L'Azienda appellante va condannata, pertanto, al pagamento in favore di della retribuzione spettante per n. 43,29 (372,29-329) ore di CP_1 lavoro straordinario, in luogo delle n. 372,29 ore liquidate in prime cure, prestate nel periodo da febbraio 2014 a maggio 2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
9. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza dell'appellato giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà: la restante parte va posta a carico dell'odierna appellante, essendo emersa la fondatezza della pretesa creditoria di sia pure per un CP_1 importo inferiore a quello oggetto della domanda.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna la al pagamento in Parte_2 favore di della retribuzione spettante per n. 43,29 ore di lavoro CP_1 straordinario prestate nel periodo da febbraio 2014 a maggio 2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Compensa per la metà le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 4.216,00 e per il secondo in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico dell'appellante, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato.
Roma, 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
12
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1039 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del Direttore Parte_1
Generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Armentano e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma viale Giulio Cesare n. 23 Appellante
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
PE OM e domiciliato presso lo studio del difensore in Cassino via Virgilio n. 81/A Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 860/2022 del Tribunale di Cassino pubblicata in data 07/11/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. infermiere dipendente della inquadrato CP_1 Parte_2 nella categoria D5 CCNL Comparto Sanità, premesso di aver svolto lavoro
1 straordinario non pagato dall' datrice di lavoro, ha agito in giudizio Pt_1 contro la predetta rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE e Pt_2
DICHIARARE il diritto dell'odierna parte ricorrente, inquadrata nella categ D del CCNL comparto sanità, profilo di collaboratore professionale sanitario, profilo di infermiere, al riconoscimento delle ore di straordinario effettuate e non pagate relativamente al periodo, dal marzo 2014 a maggio 2019 ed ammontanti a n. 372,29 ore (come meglio specificato in narrativa del ricorso), oltre interessi da ciascun rateo sino al saldo, come per legge;
- in via subordinata, dalla diversa data ed entità ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare la , in Controparte_2 persona del legale rapp.p.t. a corrispondere la relativa somma, oltre interessi da ciascun rateo sino al saldo effettivo …”.
1.1. Nella resistenza della il Tribunale di Cassino ha così Parte_2 statuito: “− accerta e dichiara che ha prestato alle dipendenze della CP_1 Con
lavoro straordinario autorizzato e non retribuito per 372,29 ore Parte_2 nel periodo dal febbraio 2014 al maggio 2019; − per l'effetto, condanna la parte convenuta a corrispondere al ricorrente la retribuzione spettante per le ore di lavoro straordinario prestato ai sensi capo che precede, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
− condanna la parte convenuta a rimborsare al ricorrente il contributo unificato per l'importo di euro 49,00 nonché le spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.216,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario”.
1.2. Richiamata la normativa vigente in materia, anche contrattual-collettiva, il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda alla stregua delle seguenti considerazioni: a) l'autorizzazione preventiva ed espressa allo svolgimento dello straordinario risulta in maniera inequivoca dalla circostanza che il responsabile della unità operativa di , dott. , ha Parte_3 CP_3 predisposto e siglato i turni di servizio mensili per le esigenze del servizio espletato dal ricorrente, inserendolo preventivamente, già in fase di programmazione, in prestazioni sistematicamente eccedenti il lavoro ordinario, stante la carenza di personale assegnato e la concomitante necessità di coprire tre turni h24; b) i cartellini marcatempo dal 2012 al maggio 2019 risultano tutti sottoscritti dal dirigente responsabile senza Parte_4
integrazioni o modifiche, laddove, ove le prestazioni rese di regime Parte_5 di straordinario fossero state non preventivamente autorizzate, il responsabile dell'unità operativa avrebbe dovuto disporre, in adempimento di un preciso dovere di ufficio, lo scorporo o l'azzeramento delle corrispondenti ore di lavoro straordinario;
c) dal cartellino marcatempo di maggio 2019 risulta che le ore di straordinario maturate dal ricorrente e non liquidate ammontano a 483,43, e da tale saldo vanno sottratte le ore di straordinario maturate al 31/01/2019, pari a n. 111,14, come da “saldo fine mese prec.” del cartellino marcatempo di febbraio 2014, trattandosi di ore di straordinario non richieste con il presente ricorso in quanto, come dedotto dallo stesso ricorrente, il relativo credito si è estinto per prescrizione quinquennale, interrotta con l'istanza di pagamento dello straordinario del 07/02/2019, con un residuo di ore di straordinario da pagare, per il periodo da febbraio 2014 a maggio 2019, pari a n. 372,29; d) l' Pt_1 resistente ha dedotto che nell'anno 2018 sono state liquidate al ricorrente 372
2 ore di lavoro straordinario, come attestato dalla nota prot. n. 21724 del 05/03/2020 a firma del direttore UOC Amministrazione e Gestione del Personale, ma tale documento non è idoneo a provare l'allegato fatto parzialmente estintivo del credito ex adverso azionato, trattandosi di dichiarazione proveniente dallo stesso debitore;
e) va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti maturati anteriormente al 29/01/2015, in quanto il termine di prescrizione quinquennale vigente in materia ex art. 2498, comma 4, c.c. è stato tempestivamente interrotto ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. mediante la richiesta stragiudiziale di pagamento acquisita al protocollo dell'ente in data 07/02/2019, prot. 13222, ed il ricorrente ha delimitato la propria domanda al periodo non coperto dalla prescrizione quinquennale (dal febbraio 2014 al maggio 2019). 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello la , Parte_2 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per aver il primo giudice riconosciuto efficacia di valido atto interruttivo della prescrizione alla missiva prodotta da controparte, nonché per aver ritenuto di non dover attribuire valore dirimente alla circostanza dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione allo svolgimento delle ore di straordinario oggetto di causa, per non aver riconosciuto rilievo decisivo alla mancata richiesta, da parte del lavoratore, del pagamento delle predette ore entro il termine previsto dalla contrattazione collettiva, e per non aver attribuito valore probatorio alla nota con cui la ha attestato Pt_2
l'avvenuta liquidazione al lavoratore di gran parte delle ore di straordinario da questi rivendicate.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo di gravame, l' appellante censura la gravata Pt_1 sentenza per violazione dell'art. 2943, comma 4, c.c., ossia per aver erroneamente ritenuto che la comunicazione del 07/02/2019 costituisse valido atto interruttivo della prescrizione. In particolare, sostiene la che: i) detta Pt_2 richiesta è del tutto priva dei requisiti necessari per qualificarla come valido atto interruttivo della prescrizione, poiché controparte, senza indicare l'arco temporale di riferimento e senza neppure quantificare gli importi rivendicati, si è limitata a scrivere di proprio pugno una mera richiesta di pagamento (“delle ore di straordinario mai pagate”) che giammai, neppure astrattamente, potrebbe integrare gli estremi di un atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere il termine prescrizionale;
ii) tale atto, pertanto, non potrà ritenersi munito di efficacia interruttiva della prescrizione, non potendo qualificarsi quale costituzione in mora e, di conseguenza, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall'appellato nei confronti dell' con Pt_1 riguardo al periodo antecedente il quinquennio che precede la notifica del ricorso perfezionatasi il 27/01/2020, atto con cui, per la prima volta, il lavoratore ha invocato il diritto a vedersi riconoscere la corresponsione delle ore di lavoro straordinario svolto.
3 4.1. Trattasi di argomentazioni non idonee ad inficiare la correttezza della motivazione del giudice di prime cure.
4.2. Difatti, come evidenziato dall'appellato, la missiva datata 07/02/2019 contiene, diversamente rispetto a quanto affermato dall'appellante, tutti gli elementi necessari per essere qualificata come atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. Essa, difatti, indica i soggetti obbligati cui è rivolta, ossia il Direttore Generale Dott. e l'ufficio delle risorse umane, Persona_1 ed indica altresì, oltre alla qualifica del richiedente firmatario ed il reparto di appartenenza, l'oggetto della pretesa creditoria azionata, ossia “il pagamento delle ore straordinarie mai pagate”.
4.3. Elementi che devono ritenersi sufficienti al fine di attribuire effetti interruttivi della prescrizione alla lettera in argomento, alla stregua dei principi affermati dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, secondo cui: i) l'atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021; conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 279 del 04/01/2024); ii) il presupposto oggettivo, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti (Cass. n. 15140/2021 cit.); iii) devono ritenersi non idonee a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018; conforme Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020), ovvero espressioni che, per genericità ed ipoteticità, non possono in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (Cass. n. 279/2024 cit.).
4.4. Nel caso di specie, la missiva del 07/02/2019 contiene tutti i requisiti indicati dal richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità per poter essere considerata atto interruttivo della prescrizione: trattasi, difatti, di una lettera che, come detto, oltre ad indicare chiaramente il soggetto obbligato, contiene una frase specifica e concreta che inequivocabilmente si atteggia come espressa e chiara richiesta di adempimento al debitore.
4.5. Il primo motivo di impugnazione deve, pertanto, ritenersi infondato.
5. Con il secondo motivo di appello la lamenta la violazione Parte_2 dell'art. 31 CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, a norma del quale la liquidazione delle prestazioni svolte ad integrazione dell'attività istituzionale deve avvenire “mediante autorizzazione espressa da parte del Dirigente o del Responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”. Sostiene, in particolare, il gravame che: i) il primo giudice ha errato nel ritenere che nel caso di specie l'autorizzazione preventiva ed espressa allo svolgimento di lavoro straordinario potesse essere ravvisata nelle risultanze dei turni di servizio mensili e trovasse conferma nei cartellini marcatempo in relazione ai quali il dirigente responsabile non ha provveduto all'azzeramento delle ore non
4 autorizzate, atteso che la richiamata norma esclude “ogni forma generalizzata di autorizzazione”, ragion per cui, in mancanza di espressa e specifica autorizzazione, la prestazione lavorativa eccedente è da ritenersi non validamente svolta;
iii) la mera programmazione dei turni non può mai rappresentare un'autorizzazione, neppure implicita, all'effettuazione dello straordinario in considerazione del continuo evolversi delle esigenze di servizio nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa: l'autorizzazione a rendere la prestazione oltre il normale orario di lavoro non può essere pianificata una volta per tutte, essendo invece necessario autorizzare lo straordinario caso per caso allorché ne ricorrano oggettivamente le condizioni;
iv) quanto ai cartellini marcatempo, la Suprema Corte ha sottolineato che i cartellini marcatempo attestano le ore di lavoro straordinario svolte solo sotto il profilo contabile, ma non possono certo costituire espressione di una volontà volta al riconoscimento del diritto al relativo compenso;
inoltre, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, essi non sono certamente idonei a far conseguire il diritto dei dipendenti alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestate, in quanto il loro valore probatorio è limitato all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa che ne risulta e giammai potrebbe estendersi fino al punto di dimostrare l'esistenza dell'autorizzazione, neppure implicita, all'attività svolta;
v) il Tribunale ha altresì errato nell'attribuire rilevanza al mancato azzeramento delle ore risultanti nei tabulati delle presenze, poiché trattasi di una prassi di carattere meramente amministrativo finalizzata unicamente alla corretta redazione delle buste paga sulla base delle risultanze dei detti tabulati, nel senso che, ove nei suddetti tabulati di presenza siano esposte ore di straordinario non autorizzate, le stesse non si trasferiscono sic et simpliciter nella relativa busta paga, nella quale troveranno riscontro soltanto le ore di straordinario effettivamente autorizzate;
vi) non può ritenersi che il mancato azzeramento, nei tabulati, delle ore di straordinario non autorizzate possa surrogarsi all'autorizzazione aziendale (o al riconoscimento ex post) del lavoro straordinario.
5.1. La gravata sentenza, invero, nel richiamare la normativa applicabile in materia di lavoro straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato, anche contrattual-collettiva, e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e del giudice amministrativo, non dubita dell'esistenza del principio secondo cui nel pubblico impiego il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone necessariamente la previa autorizzazione dell'amministrazione:
“Nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2737 del 11/02/2016; conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23509 del 27/07/2022).
5.2. Il Tribunale ha correttamente richiamato, sul punto, l'art. 34 CCNL 07/04/1999 per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, secondo cui il lavoro straordinario non può essere utilizzato come
5 fattore ordinario di programmazione del lavoro, mentre le prestazioni dello straordinario “hanno carattere eccezionale”, devono rispondere ad “effettive esigenze di servizio” e devono essere “preventivamente autorizzate”; nonché l'art. 31 CCNL Sanità del 21/05/2018 per il triennio 2016-2018, a norma del quale “
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”.
5.3. Occorre, pertanto, una autorizzazione “preventiva ed espressa” allo svolgimento del lavoro straordinario.
5.4. Ritiene la Corte, diversamente rispetto a quanto sostenuto dal motivo di appello in disamina, che possa essere correttamente valutato alla stregua di una formale autorizzazione preventiva anche l'inserimento continuativo e sistematico del lavoratore in turni già predisposti ab origine in modo tale da comportare il superamento del monte orario contrattuale.
5.5. In altri termini, anche a voler ritenere che il mancato azzeramento delle ore di lavoro straordinario non autorizzate in sede di controllo e sottoscrizione dei cartellini marcatempo da parte del dirigente responsabile dell'U.O.C. non possa assumere la valenza di una autorizzazione “postuma”, non vi è dubbio che con l'originario ricorso avesse dedotto di essere stato chiamato ad CP_1 espletare lavoro straordinario già in base alla programmazione dei turni, e ciò sussistendo la necessità di provvedere alla copertura dei turni h24 in ragione del ridotto numero del personale in servizio.
5.6. E tale circostanza di fatto non risulta contestata ritualmente nel giudizio di primo grado dall' appellante, che non ha in alcun modo negato che il Pt_1 lavoratore fosse stato inserito in turni di servizio che comportavano di per sé lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, limitandosi a sostenere l'infondatezza della pretesa in assenza di formale autorizzazione da parte del responsabile della Pt_6
[...
. In definitiva, la preventiva autorizzazione deve essere individuata non già nel mancato azzeramento delle ore di lavoro straordinario da parte del responsabile, che comunque era imposto dalle circolari che la stessa ha prodotto (cfr. Pt_1 ad es. direttiva del 21/10/2008), quanto piuttosto nel sistematico inserimento in turni di lavoro che già di per sé imponevano un orario lavorativo oltre l'ordinario: autorizzazione che, tra l'altro, non può neanche ritenersi generalizzata, poiché i turni venivano predisposti mensilmente e tenuto conto delle esigenze organizzative dell' Pt_1
5.8. Non può ignorarsi, d'altro canto, che le più recenti pronunce della Suprema Corte hanno affermato principi che confortano nelle conclusioni raggiunte.
5.8.1. Difatti, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17946 del 2024 ha affermato in motivazione che “in tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro
6 o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.” e che “per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. Tale consenso, come si è scritto sopra, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo”.
5.8.2. Più diffusamente Cass. Sez. L Sentenza n. 18063 del 23/06/2023 ha affermato che: i) lo svolgimento di lavoro oltre il debito orario non intercetta infatti, sotto il profilo della remunerazione, soltanto quella fattispecie delle prestazioni c.d. “aggiuntive”, ma anche quella del lavoro straordinario, in ipotesi nella variante di cui all'art. 2126 c.c. ed è a tali ipotesi che l'insistenza del ricorrente sulla concreta esecuzione di prestazioni cui egli era stato “comandato” inevitabilmente riporta, in esercizio del potere-dovere di individuare, una volta denunciata la violazione di legge, la disciplina normativa regolativa della fattispecie dedotta in causa;
ii) l' “autorizzazione” che viene in evidenza non è dunque un atto esterno alla sfera datoriale, come nel caso delle prestazioni aggiuntive nei termini di cui all'art. 1 d.l. 402 cit. e successive norme di richiamo ad esso: per autorizzazione, in questo diverso ambito, si intende piuttosto il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario;
iii) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.; iv) è vero che le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. 21 febbraio 2022, n. 5679), tuttavia ciò non consente di derogare alla disciplina, in sé centrale nell'ambito del diritto del lavoro regolato su base negoziale, di cui all'art. 2126 cc., certamente applicabile anche nel pubblico impiego;
v) va anzi sottolineato l'accento su tale tutela di base dei diritti del lavoratore che è stato recentemente posto da Corte Costituzionale 27 gennaio 2023, n. 8, laddove la Consulta, nel vagliare la legittimità dell'art. 2033 c.c., rispetto alla ripetizione di pagamenti indebiti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, ha evidenziato come la disciplina dell'art. 2126 c.c., in ragione della protezione da assicurata alla “causa dell'attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto,
7 concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta”, giustifica
“sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo”, ponendosi, sotto quest'ultimo profilo, come uno dei parametri di equilibrio dell'ordinamento a fronte di pretese recuperatorie sproporzionate rispetto alle situazioni coinvolte, ma inevitabilmente giustificando e corroborando la centralità della norma anche ove vista sotto il profilo della prestazioni retributive che essa impone siano adempiute, pur in assenza di validità, anche solo in parte, del rapporto di lavoro e delle prestazioni rese;
vi) d'altra parte, gli impegni di spesa possono certamente impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti da una regolare conduzione della contrattazione o da altri presupposti necessari per il loro riconoscimento, ma non possono impedire in toto il pagamento, se la prestazione sia resa non insciente o prohibente domino o comunque in modo incoerente con la volontà del datore: la già menzionata centralità dell'art. 2126 c.c. va infatti posta in connessione anche con le tutele costituzionali del lavoro e della sua retribuzione (art. 35, co. 1; art. 36 Cost.), secondo un sistema che impedisce di ravvisare ostacoli rispetto al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppur poi si evidenzino contrasti con previsioni della contrattazione collettiva, delle regole autorizzatorie per esso previste o con vincoli di spesa;
vii) questi ultimi, secondo l'inclinazione costituzionale di cui si è detto, non possono essere valorizzati nel senso di escludere ogni pagamento per una prestazione che sia stata resa, con il consenso di chi gerarchicamente la poteva richiedere o accettare: semmai il tema si sposta sul piano della responsabilità verso la Pubblica Amministrazione dei preposti che non avrebbero in ipotesi non dovuto consentire quelle lavorazioni, ma non può ammettersi che il sistema giuridico, contro il disposto di norme centrali di esso, sia alla fine declinato in pregiudizio del prestatore di lavoro subordinato che abbia svolto l'attività sua propria ed alla cui tutela sono di presidio i principi costituzionali già richiamati.
5.9. In conclusione, nel caso che occupa la peculiarità è rappresentata dalla circostanza che non si discute di una autorizzazione data successivamente allo svolgimento di lavoro straordinario bensì di una autorizzazione concessa preventivamente ed espressamente, in linea con quanto previsto dal CCNL, e con riguardo ad una prestazione certamente resa con il consenso del datore di lavoro (cfr. sul punto Corte di appello di Roma n. 198472023 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
5.10. Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, è tramite la predisposizione continua e sistematica di turni di servizio mensili comprensivi delle ore di straordinario - che ogni lavoratore avrebbe dovuto fare per coprire i tre turni h24 necessari - che si configura l'autorizzazione preventiva ed espressa allo svolgimento delle stesse. E, come sopra specificato, è circostanza pacifica e non contestata che detti turni di servizio venissero predisposti e siglati dal Direttore della ossia proprio dal soggetto indicato dal CCNL come Pt_4 preposto al rilascio dell'autorizzazione, come pacifica e oggettiva è la carenza di personale: 11 infermieri per coprire tre turni 24h di minimo due persone, come risulta dagli stessi quadri servizio, rappresentano innegabili ed effettive esigenze di servizio, così come previsto dal CCNL.
8 5.11. Anche il secondo motivo di appello è, dunque, da ritenere infondato.
6. Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con cui la Parte_2 lamenta la mancata richiesta da parte del lavoratore del pagamento delle ore di straordinario entro il termine previsto dalla contrattazione collettiva e la conseguente violazione dell'art. 40 del CCNL del 20/09/2001, integrativo del CCNL del 07/04/1999, a norma del quale la richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario deve essere trasmessa dal lavoratore all'azienda entro il 15 novembre dell'anno di riferimento: in mancanza dell'allegazione e della prova della richiesta entro il termine previsto dalla norma collettiva, non sussisterebbe il diritto del lavoratore alla liquidazione dello straordinario asseritamente svolto.
6.1. Anche tali argomentazioni appaiono destituite di fondamento.
6.2. Il richiamato art. 40 CCNL 2001 prevede, difatti, quanto segue: “
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 34, comma 3, del C.C.N.L. del 7 aprile del 1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell'anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8, del C.C.N.L. del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa…”.
6.3. Come è evidente alla stregua dell'interpretazione letterale della norma collettiva, tale previsione si limita ad imporre al lavoratore che desideri il pagamento delle ore di lavoro straordinario entro l'anno in cui le stesse sono maturate la presentazione della “richiesta di pagamento entro il 15 novembre dell'anno stesso”: tale richiesta, in altri termini, è funzionale unicamente per ottenere il pagamento dello straordinario “entro l'anno”, ma certamente non può dirsi che stabilisca una condizione stringente per ottenere in generale il pagamento delle ore di lavoro straordinario, tale da limitare, come osserva l'appellato, il diritto alla liquidazione dello straordinario.
7. Diversamente, è fondato il quarto motivo di impugnazione, che lamenta una errata valutazione ad opera del giudice di prime cure dell'intervenuto pagamento del lavoro straordinario in favore di CP_1
7.1. Sostiene, in particolare, parte appellante che: i) a dire del Tribunale, l' Pt_1 non avrebbe assolto l'onere della prova, poiché “ha dedotto che nell'anno 2018 sono state liquidate al ricorrente 372 ore di lavoro straordinario, come attestato dalla nota prot. n. 21724 del 5.3.2020 a firma del direttore UOC Amministrazione e Gestione del Personale, prodotta sub all. 2 del fascicolo resistente. Tale nota, però, non è documento idoneo a provare l'allegato fatto parzialmente estintivo del credito ex adverso azionato, trattandosi di dichiarazione proveniente dallo stesso debitore”; ii) la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza dovrà essere necessariamente riformulata, alla luce sia della deliberazione prot. n. 21724 del 05/03/2020, sia dei cedolini di paga riguardanti il periodo che va dal marzo 2018
9 al febbraio 2019, prodotti in allegato all'appello, da cui emerge la liquidazione di quasi tutte le ore di straordinario rivendicate da controparte;
iii) i cedolini di marzo, aprile maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, nonché quelli di gennaio e febbraio 2019, recano chiaramente la voci retributive “lavoro straordinario notturno o festivo”, “lavoro straordinario festivo notturno” e “indennità turno festivo”, con riferimento al mese nel quale siffatte prestazioni sono state rese, e dal confronto tra i cartellini marcatempo e le buste paga emerge che le ore da liquidarsi e le ore liquidate coincidono perfettamente;
iv) in ogni caso, la nota prot. n. 21724 del 05/03/2020 è una delibera protocollata dall' e sottoscritta dal Direttore Amministrativo, Pt_1 con cui si comunica al lavoratore l'avvenuta liquidazione ed alla quale si allegano tutti i documenti posti a fondamento della dichiarazione rilasciata in favore dello stesso dipendente, ed è riconducibile alla categoria degli atti pubblici in quanto emanato da un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni amministrative.
7.2. Il Tribunale, come detto, ha negato che alla nota prot. n. 21724/2020 possa attribuirsi efficacia probatoria dell'intervenuto pagamento parziale del credito azionato dal lavoratore.
7.3. Trattasi di nota a firma del Direttore amministrativo dell'UOC Amministrazione e Gestione del Personale della che attesta che Parte_2
“al Sig. Collaboratore professionale sanitario, in servizio presso la CP_1
UOC Ortopedia del P.O. di Sora, sono state liquidate, nell'anno 2018, n. 327 ore di straordinario”.
7.4. In allegato al ricorso in appello la ha prodotto - per la prima volta e Pt_2 quindi tardivamente - le buste paga rilasciate a dal marzo 2018 al CP_1 febbraio 2019. 7.5. Come è noto, “Nel rito del lavoro, il giudice d'appello, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11994 del 16/05/2018). La Suprema Corte ha altresì specificato che il vaglio di ammissibilità va compiuto sotto il profilo della rilevanza dei nuovi documenti in termini di indispensabilità ai fini della decisione, intesa come potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al c.d. thema probandum (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019, conforme da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024).
7.6. Ritiene la Corte che, applicando tali principi al presente giudizio, i cedolini paga prodotti in appello possano ritenersi alla stregua di una produzione ammissibile, essendo idonei, in presenza di una “pista probatoria” già concretizzatasi in primo grado alla luce del contenuto dell'attestazione prodotta dalla a risolvere la controversia tra le parti in modo definitivo. Pt_2
7.7. Tanto si afferma poiché, confrontando le ore di lavoro straordinario che i cedolini paga indicano come pagate nel mese di riferimento con i cartellini marcatempo, si evince una esatta corrispondenza tra quanto attestato dai cartellini e quanto pagato per il mese cui il cartellino si riferisce.
10 7.7.1. In particolare:
- la busta paga del mese di marzo 2018 riporta 34 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di gennaio 2018: il cartellino marcatempo del mese di gennaio 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare 34 ore” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di aprile 2018 riporta 18 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di febbraio 2018: il cartellino marcatempo del mese di febbraio 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare 18” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di maggio 2018 riporta 21 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di marzo 2018: il cartellino marcatempo del mese di marzo 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare 21 ore” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di giugno 2018 riporta 46 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di aprile 2018: il cartellino marcatempo del mese di aprile 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare 46 ore” e la sottoscrizione del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di luglio 2018 riporta 24 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di maggio 2018: il cartellino marcatempo del mese di maggio 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare 24 ore” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di agosto 2018 riporta 20 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di giugno 2018: il cartellino marcatempo del mese di giugno 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare 20 ore” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di settembre 2018 riporta 32 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di luglio 2018: il cartellino marcatempo del mese di gennaio 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare 32 ore” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di ottobre 2018 riporta 21 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di agosto 2018: il cartellino marcatempo del mese di agosto 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare ore 21” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di novembre 2018 riporta 36 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di settembre 2018: il cartellino marcatempo del mese di settembre 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare ore 36” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di dicembre 2018 riporta 20 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di ottobre 2018: il cartellino marcatempo del mese di ottobre 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare ore 20” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di gennaio 2019 riporta 35 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di novembre 2018: il cartellino marcatempo del mese di novembre 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare h. 35” e la sottoscrizione del dott. ; CP_3
- la busta paga del mese di febbraio 2019 riporta 20 ore pagate di lavoro straordinario svolto nel mese di dicembre 2018: il cartellino marcatempo del
11 mese di dicembre 2018 riporta in calce la dicitura “straordinario da liquidare h. 20” e la sottoscrizione del Coordinatore dell'U.O. e del dott. . CP_3
7.8. E', pertanto, evidente come i documenti prodotti dalla parte appellante attestino il pagamento parziale del credito rivendicato dall'odierno appellato, nella misura esatta di n. 329 ore su 372,29 liquidate in primo grado. D'altro canto, l'appellato non ha contestato di aver ricevuto il pagamento delle somme indicate nelle buste paga in argomento, ed ha anzi confermato che “il monte ore oggetto della domanda giudiziale risale dal febbraio 2014 al maggio 2019” e che “le ore liquidate come da buste paga del 2018 sono solo un parte delle ore effettuate”.
8. Per tutto quanto esposto, l'appello proposto dalla deve Parte_2 essere parzialmente accolto, con conseguente riforma parziale della gravata sentenza, nelle restanti parti confermata.
8.1. L'Azienda appellante va condannata, pertanto, al pagamento in favore di della retribuzione spettante per n. 43,29 (372,29-329) ore di CP_1 lavoro straordinario, in luogo delle n. 372,29 ore liquidate in prime cure, prestate nel periodo da febbraio 2014 a maggio 2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
9. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza dell'appellato giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà: la restante parte va posta a carico dell'odierna appellante, essendo emersa la fondatezza della pretesa creditoria di sia pure per un CP_1 importo inferiore a quello oggetto della domanda.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna la al pagamento in Parte_2 favore di della retribuzione spettante per n. 43,29 ore di lavoro CP_1 straordinario prestate nel periodo da febbraio 2014 a maggio 2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Compensa per la metà le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 4.216,00 e per il secondo in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico dell'appellante, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato.
Roma, 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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