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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5123/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5123 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Scalpelli ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Cingoli, via San Giuseppe n. 66; ricorrente contro
; Controparte_1
convenuto - contumace
e con l'intervento di
AVV. CRISTIANA SCUPPA, in qualità di curatore speciale della minore Persona_1 che sta in giudizio in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c..
[...]
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , con addebito a quest'ultima, attesa la sussistenza del nesso di Controparte_1
causalità tra le gravi condotte della medesima, resasi responsabile della sottrazione internazionale della figlia minore e della violazione dell'obbligo della fedeltà coniugale, tanto che la resistente ha dato alla luce un figlio con un altro uomo, e la fine dell'unione
- 1 - matrimoniale, ed ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte Roberto, affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, ed autorizzare, così, i coniugi stessi a vivere separatamente, alle seguenti condizioni
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà, per ciascuno, di fissare la residenza ove riterrà più opportuno;
2) la figlia minore sarà affidata in via esclusiva rafforzata al padre Persona_1
, presso il quale sarà collocata e manterrà la residenza anagrafica;
Parte_1
3) la Sig.ra potrà vedere la figlia minore solo Controparte_1 Persona_1
in presenza del Sig. o mediante incontri protetti, alla presenza degli Parte_1
Assistenti Sociali competenti;
4) la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza, sita a CA (AN), in Via Monte
Adamo n. 23, sarà assegnata in via esclusiva al Sig. , che continuerà a Parte_1
viverci insieme alla figlia minore;
Persona_1
5) la Sig.ra dovrà versare, in favore del Sig. , a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo al mantenimento della figlia minore , un assegno Persona_1 mensile dell'importo non inferiore ad € 350,00, da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese, ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, prevedendo che la somma sia versata direttamente e periodicamente dal datore di lavoro della Sig.ra al Controparte_1
ricorrente, prelevandola dalla busta paga;
6) il Sig. sarà l'esclusivo beneficiario dell'assegno unico ed universale e Parte_1
delle detrazioni fiscali previste dalla legge;
7) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia minore Persona_1
, così come individuate ed elencate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di
[...]
Ancona, saranno ripartite tra entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
8) disporre, altresì, la decadenza della responsabilità genitoriale della Sig.ra CP_1
nei confronti della figlia minore .
[...] Persona_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
PER IL CURATORE SPECIALE: “1) la decadenza della responsabilità genitoriale della
Signora Controparte_1
Si rimette a giustizia rispetto alle ulteriori domande promosse dal ricorrente.
- 2 - Si opus, dichiarare tenuto e condannare la controparte alla refusione delle spese e competenze legali del procedimento;
stante la domanda di ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato (doc. 1), per cui è stato emesso il provvedimento di ammissione da parte del COA in data 21/10/2024 (doc. 2), detta pronuncia dovrà disporre ex art. 133 DPR 115/2005 che il pagamento avvenga in favore dello Stato nel caso di permanenza del beneficio al momento della pronuncia conclusiva della presente fase o grado del procedimento;
a tal fine, ai sensi dell'articolo 83 comma 3-bis DPR 115/2002, si formula espressa istanza di emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la presente fase o grado.
In caso di sopravvenuta carenza dei presupposti per la permanenza del suddetto beneficio, si chiede che la pronuncia di refusione delle spese e competenze di lite venga emessa in favore del procuratore dell'istante, che si dichiara antistatario.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10.10.2023 ha chiesto la separazione con Parte_1
addebito alla moglie e l'affidamento super esclusivo della figlia Controparte_2
minore con collocamento presso di sé nella casa familiare di Persona_1
CA (AN) Via Monte Adamo n. 23.
Ha inoltre richiesto di adottare in via preliminare ed urgente, inaudita altera parte, i seguenti provvedimenti:
“1) disporre che la figlia minore venga ricondotta presso la casa Persona_1
familiare di CA (AN), in Via Monte Adamo n. 23, consegnata alle cure del padre ed affidata in via esclusiva rafforzata al ricorrente;
2) adottare ogni provvedimento e misura, anche di cooperazione internazionale, finalizzati
a ricondurre immediatamente e, comunque, nel più breve tempo possibile, la minore
presso l'abitazione familiare di CA (AN), in Via Monte Persona_1
Adamo n. 23, disponendo ogni ricerca necessaria ad individuare e localizzare il luogo in cui si trova la minore”.
A sostegno del ricorso e della richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili ha dedotto che:
- il 23.07.2016, dunque prima del matrimonio che è stato contratto il 20.11.2016, è nata la figlia riconosciuta da entrambi i genitori (doc. 2); Persona_1
- 3 - - la convivenza tra i coniugi è cessata il 18.01.2023, quando la signora del tutto CP_1
inspiegabilmente ed in assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte sua e/o provvedimento dell'autorità giudiziaria ha abbandonato la casa familiare portando con sé
senza avvisarlo né dell'allontanamento né della destinazione;
Persona_1
- da allora la moglie, con la figlia, non hanno più fatto rientro a casa;
- la signora non gli ha mai spiegato le ragioni per cui ha abbandonato il tetto CP_1
coniugale e, soprattutto, il perché gli ha sottratto la figlia, limitandosi a rispondergli sporadicamente con messaggi tramite l'applicazione whatsapp, fino al 03.04.2023 da quando non ha più nemmeno visualizzato i messaggi.
2. Con decreto del 13.10.2023 il Tribunale ha provveduto sulla richiesta urgente avanzata dal ricorrente e, in particolare, ha disposto l'immediato collocamento della minore Per_1
insieme al padre presso la casa familiare di CA (AN) Via
[...] Parte_1
Monte Adamo n. 23, ha richiesto al Commissariato della Polizia di Stato di Jesi di trasmettere tutte le informazioni possibili utili a comprendere se la minore e la mamma
[...]
fossero in Italia ed ha disposto che le forze dell'ordine, qualora fossero Controparte_1
riuscite rintracciare la minore nel territorio nazionale, avrebbero dovuto anzitutto tutelare la messa in sicurezza della bambina, così da evitare eventuali sottrazioni ulteriori, garantendone la tutela della salute psicofisica avvalendosi se necessario di personale specializzato, anche sociale e sanitario e, contestualmente, contattare immediatamente il padre, così da consentirgli di prenderla in custodia.
Il provvedimento è stato poi confermato all'esito dell'udienza del 25.1.2024.
3. La convenuta non si è costituita e, all'esito della prima udienza del 4.3.2024, è stata dichiarata contumace.
A tal proposito va rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza del 10.11.2023 sono stati notificati ai sensi dell'art. 18 del Reg. Ue 1784/2020 mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata in Romania presso l'indirizzo emerso dalla relazione effettuata dalla Questura di Ancona il 19.10.2023. ha personalmente ritirato il plico il 29.11.2023, come risulta dalla Controparte_1
documentazione depositata nel fascicolo telematico il 23.12.2023.
Il difensore del ricorrente in data 28.12.2023 ha ricevuto un plico tramite servizio postale con mittente contenente n. 2 fogli predisposti ai sensi dell'art. 12 del Controparte_1
regolamento Ue 1784/2020, che tuttavia non possono aver condizionato la validità della
- 4 - notifica per le ragioni già indicate nel decreto del 26.1.2024, da intendersi interamente richiamato.
Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Alla prima udienza il giudice delegato non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., considerato che:
- il Tribunale per i Minorenni delle Marche, a seguito del ricorso depositato dal Pubblico
Ministero il 22.3.2023, iscritto al n.r.g. 26/2023, con provvedimento del 24.06.2023 aveva sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia;
Controparte_1
- con il decreto sopra richiamato era già stato disposto l'immediato collocamento della minore insieme al padre Persona_1 Parte_1
- la minore era ancora presso la mamma per cui il ricorrente non stava sostenendo costi per il mantenimento ordinario tali da giustificare la previsione già in quella fase di una somma a carico della signora CP_1
All'udienza del 3.7.2024 il Giudice delegato ha dato atto che il Tribunale per i Minorenni con sentenza del 4.4.2024 si era dichiarato incompetente ed aveva trasmesso gli atti, pertanto, visto l'art. 38 disp. att. c.c., ha disposto la riunione del predetto fascicolo al presente procedimento.
Il difensore del ricorrente, allora, considerato che dinanzi al Tribunale per i Minorenni aveva domandato la decadenza della signora dall'esercizio della responsabilità CP_1
genitoriale, in considerazione della riunione dei due procedimenti ha insistito nella domanda di decadenza anche in questa sede tanto che il Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. ha nominato in favore della minore un curatore Persona_1 speciale, nella persona dell'avv. Cristiana Scuppa, ovvero lo stesso curatore già individuato dal Tribunale per i Minorenni.
Il procedimento è stato istruito con le prove documentali offerte dal ricorrente, con le risultanze delle indagini effettuate dalla Polizia di Stato, con l'esibizione in giudizio della documentazione fiscale e bancaria della convenuta e con l'esame di testimoni.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 16.1.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
* * *
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare,
- 5 - come evidenzia del resto il comportamento della convenuta per come di seguito dettagliatamente descritto e la separazione di fatto già in essere. Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente ha domandato l'addebito della separazione e la decadenza della signora dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Poiché entrambe le domande su CP_1
fondano sul medesimo fatto storico, ovvero la decisione della convenuta di abbandonare la casa familiare, portando con sé la figlia minore senza alcun consenso Persona_1
del ricorrente e senza avvisarlo circa il loro allontanamento e la loro destinazione, appare opportuno ricostruire quanto accaduto.
6. Il ricorrente ha introdotto il presente procedimento rappresentando che:
- il 18.01.2023 la signora del tutto inspiegabilmente ed in assenza di qualsivoglia CP_1 autorizzazione da parte sua e/o provvedimento dell'autorità giudiziaria ha abbandonato la casa familiare portando con sé ; Persona_1
- da allora la moglie, con la figlia, non hanno più fatto rientro a casa;
- la signora non gli ha mai spiegato le ragioni per cui ha abbandonato il tetto CP_1
coniugale e, soprattutto, il perché gli ha sottratto la figlia, limitandosi a rispondergli sporadicamente con messaggi tramite l'applicazione whatsapp, fino al 03.04.2023 da quando non ha più nemmeno visualizzato i messaggi.
6.1 Quanto prospettato dal ricorrente ha trovato pieno riscontro negli elementi istruttori acquisiti, considerato che:
- alle ore 19.24 del 18.01.2023 il ricorrente ha ricevuto dalla moglie, tramite l'applicazione whatsapp, il seguente messaggio: “senti io nn sto bene ne approfitto perché sto in malattia per stare un po' tranquilla starò da una amica nn ti dico dove perché dopo me vieni a cercare ti prego capiscimi nn sono più me stessa e faccio male anche a te non solo a me
Per_
sta con me tranquillo nn fare casini...te lo volevo dire ma se lo facevo nn riuscivo più
a farlo ti prego se me ami un po' capiscimi nn me chiamare perché dopo si mette a Per_1
piangere già ho abbastanza io quanto ho pianto però così non sapremo mai com'è stare uno senza l'altro e renderci conto cosa vogliamo fare in futuro capiscimi e non fare casini così posso stare tranquilla e nn prendere altre decisioni ti voglio un mondo di bene e fai il bravo ti chiamo io ok stai tranquillo e fidati di me” (doc. 9);
- 6 - - il ricorrente ha subito cercato di mettersi in contatto telefonico con la moglie, alla quale ha costantemente richiesto sia di tornare sia informazioni sulle condizioni della figlia, ma la signora dopo aver inizialmente risposto ai messaggi seppur in maniera sporadica CP_1
e senza comunque fornire informazioni su dove si trovassero, da mesi oramai ha interrotto qualsiasi comunicazione con il marito, nonostante le continue e disperate richieste del signor doc. 10 e 10 bis); Per_1
- il ricorrente ha effettuato una prima denuncia a febbraio 2023 (dalla lettura del provvedimento del Tribunale per i Minorenni risulta che i Carabinieri di CA il
15.2.2023 avevano già trasmesso una notizia di reato) ed una successiva il 2.5.2023, quando ha denunciato la scomparsa della moglie e della figlia al Commissariato di Jesi
(doc. 11) tanto che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona ha iscritto a carico della signora il procedimento penale rubricato al R.G.N.R. n. 2274/2023 CP_1
contestando il reato di sottrazione di persone incapaci, punito e previsto dall'art. 574 c.p.
(doc. 12);
- il Tribunale per i Minorenni delle Marche, a seguito del ricorso depositato dal Pubblico
Ministero il 22.3.2023, iscritto al n.r.g. 26/2023, con provvedimento del 24.06.2023 ha sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia e, al Controparte_1
fine di assicurare adeguata tutela alla minore, ne ha disporne il divieto di espatrio vietando
“a chiunque di allontanare la minore dal territorio nazionale senza l'autorizzazione di questo Tribunale, con iscrizione della stessa nelle liste di frontiera” (doc. 13);
- dalla lettura del provvedimento del Tribunale per i Minorenni risulta che i Carabinieri di
CA il 15.2.2023 avevano trasmesso una notizia di reato facendo presente “di avere ripetutamente provato –dopo la denuncia- a contattare la donna con esito negativo e di non essere riusciti a ricavare informazioni neppure da un'analisi dei profili social riconducibili alla stessa” mentre in una successiva annotazione hanno riferito che “il Dirigente scolastico dell'Istituto frequentato dalla minore riferiva ai militari, nel corso delle indagini, che la minore risultava assente dalle elezioni del 19 gennaio u.s. e che le maestre non erano riuscite a contattare la madre”;
- nell'annotazione preliminare del 25.9.2023 il vice questore del Commissariato di Jesi ha evidenziato che “dalla lettura dei movimenti di conto corrente appare certo, a conferma di quanto già segnalato dall'esame dei tabulati telefonici, che la , Controparte_1
unitamente alla minore , si trovino in Romania, probabilmente nella Persona_1
città di Comanesti, dal momento che le operazioni sul conto corrente provengono di diversi
- 7 - esercizi commerciali ivi esistenti in quel Centro” (doc. depositato telematicamente il
19.10.2023);
- esaminando l'estratto del conto corrente aperto dalla signora presso Intesa CP_1
NP (Iban [...]) si evince che il 18.1.2023, ovvero la giornata nella quale la donna è scomparsa insieme alla figlia, la signora ha pagato tramite carta il tratto autostradale “ANCONA NORD - BOLOGNA ARCOV”, poi sempre tramite carta ha effettuato un pagamento presso l'aeroporto G.Marconi di Bologna e poi ha effettuato un pagamento “PRESSO OMV 3463 SEZANA”. Il 19.01.2023 è stato segnato un pagamento presso ”, il 22.2.2023 un prelievo “PRESSO ATM CP_3
BACAU” ed il 27.2.2023 un pagamento “PRESSO KAUFLAND 7800 COMANEST
COMANESTI” (Sezana e sono due città della Slovenia, mentre e Per_3 Per_4
Comanesti si trovano in Romania, doc. depositato telematicamente l'8.5.2024);
- all'udienza del 3.7.2024 è stata sentita la mamma del ricorrente, la quale ha riferito che la signora il 18.1.2023 “se ne è andata improvvisamene senza alcun preavviso” e CP_1
che ha portato con sé la figlia la quale “non sta più andando a scuola in Persona_1
Italia”;
- all'udienza del 9.10.2024 è stato sentito il testimone all'epoca dirigente Testimone_1 scolastico dell'istituto comprensivo Carlo Urbani dove la minore era iscritta, il quale ha riferito che “non fu ammessa all'anno successivo a causa delle assenze Persona_1
elevatissime, tutte successive al 18.1.2023, da quando la minore di fatto non è più tornata a scuola”.
Dall'istruttoria svolta, dunque, è emerso con assoluta certezza che la signora il CP_1
18.1.2023 ha deciso, unilateralmente ed improvvisamente, di allontanarsi non solo dalla casa familiare, ma anche dal territorio italiano, portando con sé la figlia Persona_1
6.2 A questo punto occorre chiedersi se questa condotta, di per sé così grave, possa aver trovato qualche spiegazione tale da renderla, se non giustificabile, quanto meno comprensibile.
Ebbene dall'istruttoria svolta non è emerso alcun elemento dal quale poter desumere che la convenuta e la minore stessero vivendo in un contesto economico, sociale e familiare talmente pregiudizievole da rendere necessario l'improvviso abbandono del territorio italiano. Anzi, sussistono plurimi elementi dai quali poter desumere che la signora e la figlia si trovavano in un ambiente assolutamente sereno e positivo per la CP_1
crescita della bambina, considerato che:
- 8 - - i coniugi vivevano a CA, in una casa di loro proprietà (doc. 4);
- entrambi i coniugi lavoravano presso il medesimo datore di lavoro, la Carnj Società
Cooperativa Agricola (doc. 6, 7 e 8 contenenti le dichiarazioni dei redditi del ricorrente e doc. depositato telematicamente il 22.4.2024, contenente la CU della signora;
CP_1
- a Jesi vivevano la mamma della convenuta e la figlia che la signora ha Per_5 CP_1
avuto da una precedente relazione (doc. 15);
- la minore fino al 17.1.2023 frequentava regolarmente le lezioni nella classe Persona_1
1^ sez. B e, come risulta dalla relazione del dirigente scolastico, “ha mostrato sempre un atteggiamento sereno e non hanno mai rivelato situazioni problematiche” (doc. 21);
- il dirigente scolastico all'udienza del 9.10.2024 ha precisato che “non era emersa alcuna problematica, né avevo ricevuto segnalazioni relative a possibili situazioni di criticità a livello didattico e/o familiare”;
- la pediatra ha certificato che la bambina “in data 22.9.2022 era in apparente buona salute” (doc. 22);
- all'udienza del 3.7.2024 la mamma del ricorrente ha riferito che “i rapporti sono sempre stati tranquilli, erano una coppia felice con una bambina allegra e, peraltro, mio figlio si era fatto carico anche dell'altra figlia di che si chiama ” e che “i Per_6 Per_5 rapporti tra mio figlio e mia TE erano ottimi, mia TE voleva benissimo al padre”;
- nel corso della medesima udienza il testimone che vive nel medesimo Testimone_2 stabile della casa familiare, ha dichiarato “Con loro siamo sempre stati in buoni rapporti di vicinato e abbiamo anche avuto modo di trascorrere del tempo insieme, come ad esempio nei compleanni della figlia. Dall'esterno posso dire che sembravano una famiglia normalissima, il rapporto tra coniugi era assolutamente sereno, non ho mai visto relazioni difficili né ho mai sentito urla o atteggiamento che mi potessero far dubitare della loro serenità” e stravedeva per sua figlia. Posso dire che il padre, chiaramente per Pt_1
quello che potevo vedere io, aveva nei confronti della figlia molte più attenzioni ed un legame più intenso rispetto a quello che la bambina aveva con la mamma”;
- il testimone anch'egli residente nello stesso immobile dove vivevano i coniugi, Tes_3 all'udienza del 9.10.2024 ha riferito “per quanto a mia conoscenza che i rapporti tra loro sono sempre stati sereni, non ho mai udito lamentele o urla, né assistito a scene di violenza
o cose simili” e “io ho un bimbo piccolo che ogni tanto giocava con . Posso Persona_1
dire che tra il padre e la figlia il rapporto era ottimo, un giorno ricordo che i bambini stavano giocando, stava rientrando in casa e gli corse incontro Pt_1 Persona_1
- 9 - interrompendo quello che stava facendo per abbracciarlo. Ricordo anche che la madre diceva che la figlia quando stava con il padre lei passava in secondo piano per il rapporto che c'era tra e ”. Pt_1 Persona_1
Da tali informazioni, dunque, si evince che entrambi i coniugi avevano una situazione lavorativa stabile, disponevano di una casa di proprietà e non risulta che la relazione fosse mai stata caratterizzata da comportamenti anomali o pericolosi. La minore, inoltre, era ben inserita nel contesto sociale e scolastico ed aveva un ottimo rapporto con il padre.
Tutto ciò premesso è possibile affermare che la signora oltre che in maniera CP_1
improvvisa e non autorizzata, abbia anche senza alcuna apparente ragione o valida motivazione deciso di allontanarsi, portando con sé la figlia, non solo dalla casa familiare ma addirittura dal territorio nazionale.
7. Questa condotta, dunque, giustifica anzitutto l'addebito della separazione alla convenuta.
In diritto va osservato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 151 c.c., il giudice può stabilire “a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.
In ogni caso la constatata violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò significa che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.
Sotto il profilo processuale grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Ebbene dalla ricostruzione effettuata nel precedente paragrafo è possibile affermare che la crisi coniugale sia dipesa dalla grave inosservanza, da parte della signora dei CP_1
- 10 - doveri genitoriali e coniugali, in particolare di quelli di collaborazione, di assistenza morale, materiale ed economica e di coabitazione.
Ma non solo.
Ed infatti a seguito dell'attivazione da parte del ricorrente della procedura prevista dalla convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori è emerso che che la signora nel mese di febbraio 2024 era incinta da circa otto CP_1
mesi (doc. 20), per cui pur vivendo lontana dal proprio marito dal giorno 18.01.2023 e non avendo, quindi, con lo stesso rapporti intimi da oltre un anno è evidente che la convenuta si sia resa responsabile anche della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, circostanza che giustifica ulteriormente l'addebito della separazione.
8. A questo punto occorre soffermarsi sulla domanda di decadenza della convenuta dall'esercizio della responsabilità genitoriale formulata dal ricorrente nel procedimento aperto dinanzi al Tribunale per i Minorenni, ribadita in questo giudizio in seguito alla riunione e proposta anche dal curatore speciale della minore.
8.1 La particolare rilevanza degli interessi coinvolti rende opportuna una premessa di carattere generale.
L'art. 330 c.c. dispone che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita
e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con
l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I,
9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo
a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814).
Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla
- 11 - esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione
a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669)” (cfr. Cass. n. 24708 del
16/09/2024).
Non v'è dubbio che la condotta del genitore che decida unilateralmente di portare il figlio all'estero, senza il consenso dell'altro genitore presenta un carattere intrinsecamente offensivo rispetto agli interessi del figlio stesso e del genitore al quale è stato sottratto, tantoo che integra un'apposita fattispecie di reato (art. 574 bis c.p.).
A livello di legislazione ordinaria, infatti, l'art. 315 bis e l'art. 337 ter c.c. evidenziano l'importanza del diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori.
Trattasi, peraltro, di un diritto riconosciuto anche a livello Costituzionale (art. 30) e da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea, al cui rispetto il nostro Paese si è vincolato.
L'art. 8, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce il diritto del minore alle proprie “relazioni familiari”; il successivo art. 9, comma 1, impone agli Stati parte di vigilare “affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria
- 12 - nell'interesse preminente del fanciullo” e il comma 3 del medesimo art. 9 ulteriormente chiarisce che “gli Stati parte rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo”. L'art. 24, comma 3, CDFUE dal canto suo sancisce il diritto del minore di
“intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”. E la stessa Corte EDU, in sede di interpretazione dell'art. 8 CEDU, riconosce parimenti il diritto di ciascun genitore e del minore a godere di una “mutua relazione” (Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande
Camera, sentenza 10 settembre 2019, TR LO e altri
contro
Norvegia, paragrafo 202; sezione prima, sentenza 28 aprile 2016,
contro
Italia, paragrafo 62; Grande Per_7
Camera, sentenza 12 luglio 2001, K. e T.
contro
Finlandia, paragrafo 151; Grande Camera, sentenza 13 luglio 2000,
contro
Germania, paragrafo 43; sezione terza, sentenza 7 Per_8
agosto 1996,
contro
Norvegia, paragrafo 52). Per_9
Tuttavia, siccome la decadenza dalla responsabilità genitoriale è una misura fortemente impattante non soltanto sul genitore che la subisce, ma anche sul minore stesso, non è possibile individuare un automatismo in forza del quale tale decisione debba essere applicata ogniqualvolta venga accertata una sottrazione di minore, sebbene questa sia una condotta connotata da assoluta gravità rispetto allo stesso interesse del minore.
Occorre, in effetti, considerare che tale pronuncia colpisce direttamente, accanto al genitore, anche il minore, che di tale relazione è il co-protagonista.
È ben vero che le ragioni di tutela del diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni e contatti personali con il genitore vengono meno, come prevedono all'unisono l'art. 9, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e l'art. 24, comma 3, CDFUE, allorché la prosecuzione di tale rapporto sia contraria all'interesse preminente del minore, ma non si può affermare in via generale che la decadenza dalla responsabilità genitoriale di chi si sia reso responsabile della sottrazione del figlio costituisca sempre e necessariamente la soluzione ottimale per il minore.
Se, infatti, una misura che frappone significativi ostacoli alla relazione tra il figlio e il genitore in tanto può legittimarsi in quanto tale relazione risulti in concreto pregiudizievole per il figlio (artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo;
art. 24, comma 3, CDFUE), in base al principio generale secondo cui ogni decisione che riguarda il minore deve essere guidata dal criterio della ricerca della soluzione ottimale per
- 13 - il suo interesse, potrà disporsi la decadenza solo ove risponda in concreto agli interessi del minore, da apprezzare secondo le circostanze di fatto esistenti al momento della sua applicazione, le quali, naturalmente, comprendono anche tutto ciò che è accaduto dopo la sottrazione.
Appare sul punto particolarmente significativo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, che nel dichiarare “l'illegittimità costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale” ha evidenziato che “Il genitore che commetta un fatto di sottrazione e trattenimento di minori all'estero compie, invero, un delitto di elevata gravità, che offende tanto il diritto dell'altro genitore, quanto il diritto del minore a vivere la propria relazione con quest'ultimo (supra, 4.2. e 4.3.).
L'eventuale consenso, o comunque la mancata opposizione, del minore alla condotta del genitore autore del reato non esclude, evidentemente, il carattere offensivo del fatto anche nei riguardi dello stesso minore, che ha comunque diritto, pure in contesti di elevata conflittualità familiare o di rapporto problematico con l'altro genitore, di essere mantenuto in una situazione che permetta, in futuro, un'evoluzione più armonica di quel rapporto. E ciò salvo il caso che esso appaia chiaramente pregiudizievole - e debba per questa ragione essere interrotto - in base a una valutazione che, però, spetta unicamente all'autorità giudiziaria competente, in esito a un'accurata istruttoria, e che non può certo essere anticipata in via unilaterale dall'altro genitore, seppur in ipotesi animato dalle migliori intenzioni (e salvo il caso estremo dello stato di necessità)” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 102 del 29/05/2020).
Ciò significa, dunque, che in presenza di una sottrazione di minore prima di pronunciare un provvedimento ablativo della responsabilità del genitore occorre accertare in maniera analitica gli eventuali effetti lesivi che tale condotta ha prodotto o può ulteriormente produrre.
8.2 Ebbene nel caso di specie la ricostruzione compiuta nel paragrafo n. 6 ha evidenziato l'assoluta gravità della condotta posta in essere dalla signora la quale nel CP_1
decidere di allontanare improvvisamente la figlia dal territorio nazionale, dove la minore è
- 14 - nata, ha determinato una serie di conseguenze lesive per la minore e, in particolare,
l'interruzione repentina:
- del rapporto con il padre, con il quale aveva un legame particolarmente profondo;
- del coinvolgimento del padre nelle scelte fondamentali per la minore, considerato che il ricorrente per mesi non era nemmeno a conoscenza di dove fosse la figlia;
- delle relazioni parentali della minore con la sorella e con le nonne, sia paterna che Per_5
materna;
- dell'inserimento scolastico della minore, peraltro nel pieno delle lezioni (la minore non ha potuto portare a termine l'anno scolastico e non è stata ammessa all'anno scolastico successivo per l'eccessivo numero di assenze).
8.3 Occorre a questo punto soffermarsi sull'evoluzione delle circostanze successive all'allontanamento della convenuta dal territorio nazionale.
Il ricorrente, infatti, ha attivato la procedura prevista dalla convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, all'esito della quale la Corte
d'Appello di Bucarest, nel procedimento iscritto con n. 2733/3/2024 (1104/2024), con sentenza del 28.6.2024 ha accolto il ricorso promosso da nei confronti Parte_1
della sentenza civile n. 656/21.05.2024, pronunciata dal Tribunale di Bucarest ed ha ordinato “il rientro della minorenne , nata il [...], alla Persona_1 residenza abituale in Italia”, fissando “un termine per l'esecuzione dell'obbligo di restituzione a 2 settimane dalla comunicazione di questa decisione, sotto pena di una sanzione civile di 5.000 lei per l'imputato e a favore dello Stato rumeno”. Inoltre ha obbligato la signora a “consegnare all'attore la carta d'identità fiscale del CP_1
minore, il suo certificato di nascita e, in caso di rifiuto, a presentare domanda per il rilascio di un documento di viaggio a nome del minore, integrando con la presente decisione il consenso dell'imputato considerare”.
Nella sentenza, inoltre, è stato previsto che “In caso di rifiuto dell'esecuzione volontaria dell'obbligo di restituire il minore entro il termine stabilito” (doc. depositato il 4.10.2024).
Anche l'autorità giurisdizionale rumena, quindi, ha riconosciuto l'illegittimità della sottrazione internazionale ordinando alla convenuta di far rientrare la figlia in Italia
La signora dunque, alla luce delle pronunce di diverse autorità giurisdizionali si CP_1
sarebbe dovuta assumere le proprie responsabilità e, presa consapevolezza dell'estrema gravità del proprio comportamento, avrebbe dovuto favorire il rientro della figlia in Italia.
Tuttavia la convenuta non ha in alcun modo cooperato, rendendo ad oggi ancora
- 15 - impossibile il rientro della minore. Così facendo la donna sta ulteriormente alimentando il distacco della figlia dal padre e dal contesto dove la minore è nata e stava ben crescendo, aggravando ulteriormente il danno nei confronti della figlia.
8.4 La convenuta, dunque, non solo ha gravemente violato i doveri inerenti alla propria veste genitoriale, ma ha anche reiterato tale condotta nel tempo.
In primo luogo, la volontà unilaterale della signora di trasferire e trattenere con CP_1
sé la figlia in Romania - dunque in uno stato straniero dove la minore non aveva, per lo meno per le informazioni note, alcun legame - privandola improvvisamente del contesto familiare, scolastico e relazionale nel quale stava crescendo, è sintomatico sia della inidoneità a svolgere il proprio ruolo genitoriale sia dell'incapacità di comprendere i bisogni e le esigenze della minore.
La permanenza della bambina in Romania ha infatti inevitabilmente determinato l'interruzione del percorso scolastico intrapreso in Italia dalla stessa con buoni risultati.
La gravità delle condotte poste in essere dalla signora è poi corroborata dalla CP_1
pronuncia della Corte di Appello di Bucarest, alla quale la convenuta non ha ottemperato, aggravando ulteriormente la situazione, consentendo di compiere una prognosi negativa di effettiva ed attuale possibilità di recupero in capo alla madre.
Infine, la decisione arbitraria della convenuta di non voler consentire neanche contatti telefonici tra la figlia ed il padre, manifesta certamente una inadeguatezza della madre a prendersi cura della figlia anche attraverso la possibilità per la minore di continuare a mantenere un rapporto di affettività con il padre e con il ramo parentale di quest'ultimo.
Il comportamento della madre, dunque, risulta gravissimo atteso che oltre ad aver pregiudicato la bambina da un punto di vista scolastico, affettivo e relazionale ha anche impedito al padre l'esercizio della genitorialità.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per dichiarare la decadenza di Controparte_1
dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore come peraltro richiesto Persona_1
anche dal curatore speciale della minore.
9. Per effetto della pronuncia di decadenza della madre la responsabilità genitoriale verrà esercitata in via esclusiva dal signor le cui capacità genitoriali sono state oggetto Per_1
di valutazione da parte del Consultorio familiare di Jesi che, nella relazione del 25.09.2023 ha evidenziato che il ricorrente è “capace di provare empatia ovvero di riconoscersi ed immedesimarsi nel vissuto della figlia. Ciò gli consente di operare anche una adeguata lettura rispetto agli ipotetici effetti che l'esperienza vissuta dalla minore può generare in
- 16 - termini di sofferenza psicologica. Al momento sembra in grado di entrare in sintonia con gli stati affettivi di e di favorire la possibilità di metterli in parola (..) Persona_1 adeguato è l'atteggiamento comunicativo nei rapporti interpersonali. Educazione e tatto nelle relazioni sociali, attento nell'osservare e rispettare le regole” (doc. depositato il
13.10.2023).
A fronte dell'irresponsabilità manifestata dalla signora dunque, è possibile CP_1
affermare che , padre della minore, possegga una piena ed adeguata Parte_1
capacità genitoriale e rappresenti, per la minore, un solido punto di riferimento.
Al ricorrente, inoltre, deve essere assegnata la casa familiare, trattandosi del luogo dove la minore ha sempre vissuto e dove, pertanto, ritornerà non appena sarà possibile dare attuazione al rientro previsto dalla Corte d'Appello di Bucarest.
Dal momento in cui la minore avrà fatto ritorno sul territorio nazionale la madre potrà comunque incontrarla, soprattutto al fine di salvaguardare la relazione.
In ogni caso le visite dovranno essere organizzate dai Servizi Sociali del Comune di
CA, i quali dovranno stabilire tempi e modalità.
10. Il ricorrente ha poi richiesto un contributo per il mantenimento della minore.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli l'art. 337 ter c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l'assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Per quanto riguarda i rapporti tra decadenza e obbligo di mantenimento la Corte di
Cassazione ha precisato che “la decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia” (cfr. Cass. n. 27171 del 21/10/2024).
10.1 Con riferimento alla posizione del ricorrente dalle dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso risulta che nel 2020 ha prodotto un reddito imponibile di 30.431 euro, nel 2021 un reddito imponibile di 28.952 euro e nel 2022 un reddito imponibile di 28.952 euro (doc 6, 7
e 8).
- 17 - La convenuta, invece, nel 2020 ha prodotto un reddito imponibile di 21.671, nel 2021 di
25.623 euro mentre nel 2022 sono emerse tre certificazioni uniche con reddito lordo da lavoro dipendente e assimilati di 18.169,15 euro, 1.231,41 euro e 3.879,18 euro (doc. 6, 7 e doc. depositato il 22.4.2024). Non sono note informazioni ulteriori a partire dal 2023, ovvero da quando la signora è tornata in Romania. CP_1
Per tali ragioni, considerato che la convenuta ha una piena capacità lavorativa, resa evidente dal fatto che nel in Italia lavorava regolarmente da tempo, il Collegio ritiene di dover quantificare il contributo al mantenimento in euro 200,00 mensili.
Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso l'intestato
Tribunale, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
Chiaramente la decorrenza del contributo al mantenimento decorrerà dal momento in cui la minore farà rientro presso l'abitazione del padre.
10.2 Il ricorrente, poi, ha chiesto di vedersi riconosciuto in via esclusiva l'assegno unico universale.
Sul punto giova ricordare che ai sensi dell'art. 6 comma 4 d.lgs. 230/2021, norma che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, “in caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Ciò significa, pertanto, che al ricorrente quale genitore affidatario in via esclusiva va riconosciuto il diritto di percepire integralmente le somme corrisposte a titolo di assegno unico.
11. Il ricorrente, che per sé non ha avanzato pretese di carattere economico, ha introdotto il presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. domandando anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Poiché ai sensi del primo comma della norma in esame “Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”, deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza, così da attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, dispone quanto segue:
- 18 - dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a Monte Roberto il 20/11/2016, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Monte Roberto al n. 2, parte 1, Ufficio 1 dell'anno 2016; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte Roberto di procedere alle annotazioni di legge;
addebita la separazione ad Controparte_1 dichiara la decadenza di dall'esercizio della responsabilità Controparte_1
genitoriale sulla minore Persona_1 dispone, per l'effetto, che la responsabilità genitoriale venga esercitata in via esclusiva da
; Parte_1
dispone il collocamento della minore presso il padre non appena farà rientro Persona_1
nel territorio italiano;
assegna la casa familiare sita a CA (AN), in Via Monte Adamo n. 23 a Pt_1
[...]
dispone che dal momento in cui la minore avrà fatto ritorno sul territorio nazionale le visite madre figlia saranno organizzate dai Servizi Sociali del Comune di CA, i quali dovranno stabilire tempi e modalità; dispone che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della figlia, l'importo mensile di euro 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal
Protocollo del Tribunale di Ancona, con decorrenza dal giorno in cui la minore farà effettivo rientro presso il padre;
riconosce ai sensi dell'art. 6 comma 4 d.lgs. 230/2021 il diritto del ricorrente a percepire integralmente le somme corrisposte a titolo di assegno unico;
dispone la rimessione della causa di fronte al Giudice delegato per il prosieguo, come da separata ordinanza;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 19 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5123 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Scalpelli ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Cingoli, via San Giuseppe n. 66; ricorrente contro
; Controparte_1
convenuto - contumace
e con l'intervento di
AVV. CRISTIANA SCUPPA, in qualità di curatore speciale della minore Persona_1 che sta in giudizio in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c..
[...]
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , con addebito a quest'ultima, attesa la sussistenza del nesso di Controparte_1
causalità tra le gravi condotte della medesima, resasi responsabile della sottrazione internazionale della figlia minore e della violazione dell'obbligo della fedeltà coniugale, tanto che la resistente ha dato alla luce un figlio con un altro uomo, e la fine dell'unione
- 1 - matrimoniale, ed ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte Roberto, affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, ed autorizzare, così, i coniugi stessi a vivere separatamente, alle seguenti condizioni
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà, per ciascuno, di fissare la residenza ove riterrà più opportuno;
2) la figlia minore sarà affidata in via esclusiva rafforzata al padre Persona_1
, presso il quale sarà collocata e manterrà la residenza anagrafica;
Parte_1
3) la Sig.ra potrà vedere la figlia minore solo Controparte_1 Persona_1
in presenza del Sig. o mediante incontri protetti, alla presenza degli Parte_1
Assistenti Sociali competenti;
4) la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza, sita a CA (AN), in Via Monte
Adamo n. 23, sarà assegnata in via esclusiva al Sig. , che continuerà a Parte_1
viverci insieme alla figlia minore;
Persona_1
5) la Sig.ra dovrà versare, in favore del Sig. , a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo al mantenimento della figlia minore , un assegno Persona_1 mensile dell'importo non inferiore ad € 350,00, da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese, ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, prevedendo che la somma sia versata direttamente e periodicamente dal datore di lavoro della Sig.ra al Controparte_1
ricorrente, prelevandola dalla busta paga;
6) il Sig. sarà l'esclusivo beneficiario dell'assegno unico ed universale e Parte_1
delle detrazioni fiscali previste dalla legge;
7) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia minore Persona_1
, così come individuate ed elencate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di
[...]
Ancona, saranno ripartite tra entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
8) disporre, altresì, la decadenza della responsabilità genitoriale della Sig.ra CP_1
nei confronti della figlia minore .
[...] Persona_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
PER IL CURATORE SPECIALE: “1) la decadenza della responsabilità genitoriale della
Signora Controparte_1
Si rimette a giustizia rispetto alle ulteriori domande promosse dal ricorrente.
- 2 - Si opus, dichiarare tenuto e condannare la controparte alla refusione delle spese e competenze legali del procedimento;
stante la domanda di ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato (doc. 1), per cui è stato emesso il provvedimento di ammissione da parte del COA in data 21/10/2024 (doc. 2), detta pronuncia dovrà disporre ex art. 133 DPR 115/2005 che il pagamento avvenga in favore dello Stato nel caso di permanenza del beneficio al momento della pronuncia conclusiva della presente fase o grado del procedimento;
a tal fine, ai sensi dell'articolo 83 comma 3-bis DPR 115/2002, si formula espressa istanza di emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la presente fase o grado.
In caso di sopravvenuta carenza dei presupposti per la permanenza del suddetto beneficio, si chiede che la pronuncia di refusione delle spese e competenze di lite venga emessa in favore del procuratore dell'istante, che si dichiara antistatario.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10.10.2023 ha chiesto la separazione con Parte_1
addebito alla moglie e l'affidamento super esclusivo della figlia Controparte_2
minore con collocamento presso di sé nella casa familiare di Persona_1
CA (AN) Via Monte Adamo n. 23.
Ha inoltre richiesto di adottare in via preliminare ed urgente, inaudita altera parte, i seguenti provvedimenti:
“1) disporre che la figlia minore venga ricondotta presso la casa Persona_1
familiare di CA (AN), in Via Monte Adamo n. 23, consegnata alle cure del padre ed affidata in via esclusiva rafforzata al ricorrente;
2) adottare ogni provvedimento e misura, anche di cooperazione internazionale, finalizzati
a ricondurre immediatamente e, comunque, nel più breve tempo possibile, la minore
presso l'abitazione familiare di CA (AN), in Via Monte Persona_1
Adamo n. 23, disponendo ogni ricerca necessaria ad individuare e localizzare il luogo in cui si trova la minore”.
A sostegno del ricorso e della richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili ha dedotto che:
- il 23.07.2016, dunque prima del matrimonio che è stato contratto il 20.11.2016, è nata la figlia riconosciuta da entrambi i genitori (doc. 2); Persona_1
- 3 - - la convivenza tra i coniugi è cessata il 18.01.2023, quando la signora del tutto CP_1
inspiegabilmente ed in assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte sua e/o provvedimento dell'autorità giudiziaria ha abbandonato la casa familiare portando con sé
senza avvisarlo né dell'allontanamento né della destinazione;
Persona_1
- da allora la moglie, con la figlia, non hanno più fatto rientro a casa;
- la signora non gli ha mai spiegato le ragioni per cui ha abbandonato il tetto CP_1
coniugale e, soprattutto, il perché gli ha sottratto la figlia, limitandosi a rispondergli sporadicamente con messaggi tramite l'applicazione whatsapp, fino al 03.04.2023 da quando non ha più nemmeno visualizzato i messaggi.
2. Con decreto del 13.10.2023 il Tribunale ha provveduto sulla richiesta urgente avanzata dal ricorrente e, in particolare, ha disposto l'immediato collocamento della minore Per_1
insieme al padre presso la casa familiare di CA (AN) Via
[...] Parte_1
Monte Adamo n. 23, ha richiesto al Commissariato della Polizia di Stato di Jesi di trasmettere tutte le informazioni possibili utili a comprendere se la minore e la mamma
[...]
fossero in Italia ed ha disposto che le forze dell'ordine, qualora fossero Controparte_1
riuscite rintracciare la minore nel territorio nazionale, avrebbero dovuto anzitutto tutelare la messa in sicurezza della bambina, così da evitare eventuali sottrazioni ulteriori, garantendone la tutela della salute psicofisica avvalendosi se necessario di personale specializzato, anche sociale e sanitario e, contestualmente, contattare immediatamente il padre, così da consentirgli di prenderla in custodia.
Il provvedimento è stato poi confermato all'esito dell'udienza del 25.1.2024.
3. La convenuta non si è costituita e, all'esito della prima udienza del 4.3.2024, è stata dichiarata contumace.
A tal proposito va rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza del 10.11.2023 sono stati notificati ai sensi dell'art. 18 del Reg. Ue 1784/2020 mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata in Romania presso l'indirizzo emerso dalla relazione effettuata dalla Questura di Ancona il 19.10.2023. ha personalmente ritirato il plico il 29.11.2023, come risulta dalla Controparte_1
documentazione depositata nel fascicolo telematico il 23.12.2023.
Il difensore del ricorrente in data 28.12.2023 ha ricevuto un plico tramite servizio postale con mittente contenente n. 2 fogli predisposti ai sensi dell'art. 12 del Controparte_1
regolamento Ue 1784/2020, che tuttavia non possono aver condizionato la validità della
- 4 - notifica per le ragioni già indicate nel decreto del 26.1.2024, da intendersi interamente richiamato.
Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Alla prima udienza il giudice delegato non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., considerato che:
- il Tribunale per i Minorenni delle Marche, a seguito del ricorso depositato dal Pubblico
Ministero il 22.3.2023, iscritto al n.r.g. 26/2023, con provvedimento del 24.06.2023 aveva sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia;
Controparte_1
- con il decreto sopra richiamato era già stato disposto l'immediato collocamento della minore insieme al padre Persona_1 Parte_1
- la minore era ancora presso la mamma per cui il ricorrente non stava sostenendo costi per il mantenimento ordinario tali da giustificare la previsione già in quella fase di una somma a carico della signora CP_1
All'udienza del 3.7.2024 il Giudice delegato ha dato atto che il Tribunale per i Minorenni con sentenza del 4.4.2024 si era dichiarato incompetente ed aveva trasmesso gli atti, pertanto, visto l'art. 38 disp. att. c.c., ha disposto la riunione del predetto fascicolo al presente procedimento.
Il difensore del ricorrente, allora, considerato che dinanzi al Tribunale per i Minorenni aveva domandato la decadenza della signora dall'esercizio della responsabilità CP_1
genitoriale, in considerazione della riunione dei due procedimenti ha insistito nella domanda di decadenza anche in questa sede tanto che il Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. ha nominato in favore della minore un curatore Persona_1 speciale, nella persona dell'avv. Cristiana Scuppa, ovvero lo stesso curatore già individuato dal Tribunale per i Minorenni.
Il procedimento è stato istruito con le prove documentali offerte dal ricorrente, con le risultanze delle indagini effettuate dalla Polizia di Stato, con l'esibizione in giudizio della documentazione fiscale e bancaria della convenuta e con l'esame di testimoni.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 16.1.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
* * *
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare,
- 5 - come evidenzia del resto il comportamento della convenuta per come di seguito dettagliatamente descritto e la separazione di fatto già in essere. Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente ha domandato l'addebito della separazione e la decadenza della signora dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Poiché entrambe le domande su CP_1
fondano sul medesimo fatto storico, ovvero la decisione della convenuta di abbandonare la casa familiare, portando con sé la figlia minore senza alcun consenso Persona_1
del ricorrente e senza avvisarlo circa il loro allontanamento e la loro destinazione, appare opportuno ricostruire quanto accaduto.
6. Il ricorrente ha introdotto il presente procedimento rappresentando che:
- il 18.01.2023 la signora del tutto inspiegabilmente ed in assenza di qualsivoglia CP_1 autorizzazione da parte sua e/o provvedimento dell'autorità giudiziaria ha abbandonato la casa familiare portando con sé ; Persona_1
- da allora la moglie, con la figlia, non hanno più fatto rientro a casa;
- la signora non gli ha mai spiegato le ragioni per cui ha abbandonato il tetto CP_1
coniugale e, soprattutto, il perché gli ha sottratto la figlia, limitandosi a rispondergli sporadicamente con messaggi tramite l'applicazione whatsapp, fino al 03.04.2023 da quando non ha più nemmeno visualizzato i messaggi.
6.1 Quanto prospettato dal ricorrente ha trovato pieno riscontro negli elementi istruttori acquisiti, considerato che:
- alle ore 19.24 del 18.01.2023 il ricorrente ha ricevuto dalla moglie, tramite l'applicazione whatsapp, il seguente messaggio: “senti io nn sto bene ne approfitto perché sto in malattia per stare un po' tranquilla starò da una amica nn ti dico dove perché dopo me vieni a cercare ti prego capiscimi nn sono più me stessa e faccio male anche a te non solo a me
Per_
sta con me tranquillo nn fare casini...te lo volevo dire ma se lo facevo nn riuscivo più
a farlo ti prego se me ami un po' capiscimi nn me chiamare perché dopo si mette a Per_1
piangere già ho abbastanza io quanto ho pianto però così non sapremo mai com'è stare uno senza l'altro e renderci conto cosa vogliamo fare in futuro capiscimi e non fare casini così posso stare tranquilla e nn prendere altre decisioni ti voglio un mondo di bene e fai il bravo ti chiamo io ok stai tranquillo e fidati di me” (doc. 9);
- 6 - - il ricorrente ha subito cercato di mettersi in contatto telefonico con la moglie, alla quale ha costantemente richiesto sia di tornare sia informazioni sulle condizioni della figlia, ma la signora dopo aver inizialmente risposto ai messaggi seppur in maniera sporadica CP_1
e senza comunque fornire informazioni su dove si trovassero, da mesi oramai ha interrotto qualsiasi comunicazione con il marito, nonostante le continue e disperate richieste del signor doc. 10 e 10 bis); Per_1
- il ricorrente ha effettuato una prima denuncia a febbraio 2023 (dalla lettura del provvedimento del Tribunale per i Minorenni risulta che i Carabinieri di CA il
15.2.2023 avevano già trasmesso una notizia di reato) ed una successiva il 2.5.2023, quando ha denunciato la scomparsa della moglie e della figlia al Commissariato di Jesi
(doc. 11) tanto che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona ha iscritto a carico della signora il procedimento penale rubricato al R.G.N.R. n. 2274/2023 CP_1
contestando il reato di sottrazione di persone incapaci, punito e previsto dall'art. 574 c.p.
(doc. 12);
- il Tribunale per i Minorenni delle Marche, a seguito del ricorso depositato dal Pubblico
Ministero il 22.3.2023, iscritto al n.r.g. 26/2023, con provvedimento del 24.06.2023 ha sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia e, al Controparte_1
fine di assicurare adeguata tutela alla minore, ne ha disporne il divieto di espatrio vietando
“a chiunque di allontanare la minore dal territorio nazionale senza l'autorizzazione di questo Tribunale, con iscrizione della stessa nelle liste di frontiera” (doc. 13);
- dalla lettura del provvedimento del Tribunale per i Minorenni risulta che i Carabinieri di
CA il 15.2.2023 avevano trasmesso una notizia di reato facendo presente “di avere ripetutamente provato –dopo la denuncia- a contattare la donna con esito negativo e di non essere riusciti a ricavare informazioni neppure da un'analisi dei profili social riconducibili alla stessa” mentre in una successiva annotazione hanno riferito che “il Dirigente scolastico dell'Istituto frequentato dalla minore riferiva ai militari, nel corso delle indagini, che la minore risultava assente dalle elezioni del 19 gennaio u.s. e che le maestre non erano riuscite a contattare la madre”;
- nell'annotazione preliminare del 25.9.2023 il vice questore del Commissariato di Jesi ha evidenziato che “dalla lettura dei movimenti di conto corrente appare certo, a conferma di quanto già segnalato dall'esame dei tabulati telefonici, che la , Controparte_1
unitamente alla minore , si trovino in Romania, probabilmente nella Persona_1
città di Comanesti, dal momento che le operazioni sul conto corrente provengono di diversi
- 7 - esercizi commerciali ivi esistenti in quel Centro” (doc. depositato telematicamente il
19.10.2023);
- esaminando l'estratto del conto corrente aperto dalla signora presso Intesa CP_1
NP (Iban [...]) si evince che il 18.1.2023, ovvero la giornata nella quale la donna è scomparsa insieme alla figlia, la signora ha pagato tramite carta il tratto autostradale “ANCONA NORD - BOLOGNA ARCOV”, poi sempre tramite carta ha effettuato un pagamento presso l'aeroporto G.Marconi di Bologna e poi ha effettuato un pagamento “PRESSO OMV 3463 SEZANA”. Il 19.01.2023 è stato segnato un pagamento presso ”, il 22.2.2023 un prelievo “PRESSO ATM CP_3
BACAU” ed il 27.2.2023 un pagamento “PRESSO KAUFLAND 7800 COMANEST
COMANESTI” (Sezana e sono due città della Slovenia, mentre e Per_3 Per_4
Comanesti si trovano in Romania, doc. depositato telematicamente l'8.5.2024);
- all'udienza del 3.7.2024 è stata sentita la mamma del ricorrente, la quale ha riferito che la signora il 18.1.2023 “se ne è andata improvvisamene senza alcun preavviso” e CP_1
che ha portato con sé la figlia la quale “non sta più andando a scuola in Persona_1
Italia”;
- all'udienza del 9.10.2024 è stato sentito il testimone all'epoca dirigente Testimone_1 scolastico dell'istituto comprensivo Carlo Urbani dove la minore era iscritta, il quale ha riferito che “non fu ammessa all'anno successivo a causa delle assenze Persona_1
elevatissime, tutte successive al 18.1.2023, da quando la minore di fatto non è più tornata a scuola”.
Dall'istruttoria svolta, dunque, è emerso con assoluta certezza che la signora il CP_1
18.1.2023 ha deciso, unilateralmente ed improvvisamente, di allontanarsi non solo dalla casa familiare, ma anche dal territorio italiano, portando con sé la figlia Persona_1
6.2 A questo punto occorre chiedersi se questa condotta, di per sé così grave, possa aver trovato qualche spiegazione tale da renderla, se non giustificabile, quanto meno comprensibile.
Ebbene dall'istruttoria svolta non è emerso alcun elemento dal quale poter desumere che la convenuta e la minore stessero vivendo in un contesto economico, sociale e familiare talmente pregiudizievole da rendere necessario l'improvviso abbandono del territorio italiano. Anzi, sussistono plurimi elementi dai quali poter desumere che la signora e la figlia si trovavano in un ambiente assolutamente sereno e positivo per la CP_1
crescita della bambina, considerato che:
- 8 - - i coniugi vivevano a CA, in una casa di loro proprietà (doc. 4);
- entrambi i coniugi lavoravano presso il medesimo datore di lavoro, la Carnj Società
Cooperativa Agricola (doc. 6, 7 e 8 contenenti le dichiarazioni dei redditi del ricorrente e doc. depositato telematicamente il 22.4.2024, contenente la CU della signora;
CP_1
- a Jesi vivevano la mamma della convenuta e la figlia che la signora ha Per_5 CP_1
avuto da una precedente relazione (doc. 15);
- la minore fino al 17.1.2023 frequentava regolarmente le lezioni nella classe Persona_1
1^ sez. B e, come risulta dalla relazione del dirigente scolastico, “ha mostrato sempre un atteggiamento sereno e non hanno mai rivelato situazioni problematiche” (doc. 21);
- il dirigente scolastico all'udienza del 9.10.2024 ha precisato che “non era emersa alcuna problematica, né avevo ricevuto segnalazioni relative a possibili situazioni di criticità a livello didattico e/o familiare”;
- la pediatra ha certificato che la bambina “in data 22.9.2022 era in apparente buona salute” (doc. 22);
- all'udienza del 3.7.2024 la mamma del ricorrente ha riferito che “i rapporti sono sempre stati tranquilli, erano una coppia felice con una bambina allegra e, peraltro, mio figlio si era fatto carico anche dell'altra figlia di che si chiama ” e che “i Per_6 Per_5 rapporti tra mio figlio e mia TE erano ottimi, mia TE voleva benissimo al padre”;
- nel corso della medesima udienza il testimone che vive nel medesimo Testimone_2 stabile della casa familiare, ha dichiarato “Con loro siamo sempre stati in buoni rapporti di vicinato e abbiamo anche avuto modo di trascorrere del tempo insieme, come ad esempio nei compleanni della figlia. Dall'esterno posso dire che sembravano una famiglia normalissima, il rapporto tra coniugi era assolutamente sereno, non ho mai visto relazioni difficili né ho mai sentito urla o atteggiamento che mi potessero far dubitare della loro serenità” e stravedeva per sua figlia. Posso dire che il padre, chiaramente per Pt_1
quello che potevo vedere io, aveva nei confronti della figlia molte più attenzioni ed un legame più intenso rispetto a quello che la bambina aveva con la mamma”;
- il testimone anch'egli residente nello stesso immobile dove vivevano i coniugi, Tes_3 all'udienza del 9.10.2024 ha riferito “per quanto a mia conoscenza che i rapporti tra loro sono sempre stati sereni, non ho mai udito lamentele o urla, né assistito a scene di violenza
o cose simili” e “io ho un bimbo piccolo che ogni tanto giocava con . Posso Persona_1
dire che tra il padre e la figlia il rapporto era ottimo, un giorno ricordo che i bambini stavano giocando, stava rientrando in casa e gli corse incontro Pt_1 Persona_1
- 9 - interrompendo quello che stava facendo per abbracciarlo. Ricordo anche che la madre diceva che la figlia quando stava con il padre lei passava in secondo piano per il rapporto che c'era tra e ”. Pt_1 Persona_1
Da tali informazioni, dunque, si evince che entrambi i coniugi avevano una situazione lavorativa stabile, disponevano di una casa di proprietà e non risulta che la relazione fosse mai stata caratterizzata da comportamenti anomali o pericolosi. La minore, inoltre, era ben inserita nel contesto sociale e scolastico ed aveva un ottimo rapporto con il padre.
Tutto ciò premesso è possibile affermare che la signora oltre che in maniera CP_1
improvvisa e non autorizzata, abbia anche senza alcuna apparente ragione o valida motivazione deciso di allontanarsi, portando con sé la figlia, non solo dalla casa familiare ma addirittura dal territorio nazionale.
7. Questa condotta, dunque, giustifica anzitutto l'addebito della separazione alla convenuta.
In diritto va osservato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 151 c.c., il giudice può stabilire “a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.
In ogni caso la constatata violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò significa che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.
Sotto il profilo processuale grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Ebbene dalla ricostruzione effettuata nel precedente paragrafo è possibile affermare che la crisi coniugale sia dipesa dalla grave inosservanza, da parte della signora dei CP_1
- 10 - doveri genitoriali e coniugali, in particolare di quelli di collaborazione, di assistenza morale, materiale ed economica e di coabitazione.
Ma non solo.
Ed infatti a seguito dell'attivazione da parte del ricorrente della procedura prevista dalla convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori è emerso che che la signora nel mese di febbraio 2024 era incinta da circa otto CP_1
mesi (doc. 20), per cui pur vivendo lontana dal proprio marito dal giorno 18.01.2023 e non avendo, quindi, con lo stesso rapporti intimi da oltre un anno è evidente che la convenuta si sia resa responsabile anche della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, circostanza che giustifica ulteriormente l'addebito della separazione.
8. A questo punto occorre soffermarsi sulla domanda di decadenza della convenuta dall'esercizio della responsabilità genitoriale formulata dal ricorrente nel procedimento aperto dinanzi al Tribunale per i Minorenni, ribadita in questo giudizio in seguito alla riunione e proposta anche dal curatore speciale della minore.
8.1 La particolare rilevanza degli interessi coinvolti rende opportuna una premessa di carattere generale.
L'art. 330 c.c. dispone che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita
e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con
l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I,
9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo
a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814).
Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla
- 11 - esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione
a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669)” (cfr. Cass. n. 24708 del
16/09/2024).
Non v'è dubbio che la condotta del genitore che decida unilateralmente di portare il figlio all'estero, senza il consenso dell'altro genitore presenta un carattere intrinsecamente offensivo rispetto agli interessi del figlio stesso e del genitore al quale è stato sottratto, tantoo che integra un'apposita fattispecie di reato (art. 574 bis c.p.).
A livello di legislazione ordinaria, infatti, l'art. 315 bis e l'art. 337 ter c.c. evidenziano l'importanza del diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori.
Trattasi, peraltro, di un diritto riconosciuto anche a livello Costituzionale (art. 30) e da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea, al cui rispetto il nostro Paese si è vincolato.
L'art. 8, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce il diritto del minore alle proprie “relazioni familiari”; il successivo art. 9, comma 1, impone agli Stati parte di vigilare “affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria
- 12 - nell'interesse preminente del fanciullo” e il comma 3 del medesimo art. 9 ulteriormente chiarisce che “gli Stati parte rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo”. L'art. 24, comma 3, CDFUE dal canto suo sancisce il diritto del minore di
“intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”. E la stessa Corte EDU, in sede di interpretazione dell'art. 8 CEDU, riconosce parimenti il diritto di ciascun genitore e del minore a godere di una “mutua relazione” (Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande
Camera, sentenza 10 settembre 2019, TR LO e altri
contro
Norvegia, paragrafo 202; sezione prima, sentenza 28 aprile 2016,
contro
Italia, paragrafo 62; Grande Per_7
Camera, sentenza 12 luglio 2001, K. e T.
contro
Finlandia, paragrafo 151; Grande Camera, sentenza 13 luglio 2000,
contro
Germania, paragrafo 43; sezione terza, sentenza 7 Per_8
agosto 1996,
contro
Norvegia, paragrafo 52). Per_9
Tuttavia, siccome la decadenza dalla responsabilità genitoriale è una misura fortemente impattante non soltanto sul genitore che la subisce, ma anche sul minore stesso, non è possibile individuare un automatismo in forza del quale tale decisione debba essere applicata ogniqualvolta venga accertata una sottrazione di minore, sebbene questa sia una condotta connotata da assoluta gravità rispetto allo stesso interesse del minore.
Occorre, in effetti, considerare che tale pronuncia colpisce direttamente, accanto al genitore, anche il minore, che di tale relazione è il co-protagonista.
È ben vero che le ragioni di tutela del diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni e contatti personali con il genitore vengono meno, come prevedono all'unisono l'art. 9, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e l'art. 24, comma 3, CDFUE, allorché la prosecuzione di tale rapporto sia contraria all'interesse preminente del minore, ma non si può affermare in via generale che la decadenza dalla responsabilità genitoriale di chi si sia reso responsabile della sottrazione del figlio costituisca sempre e necessariamente la soluzione ottimale per il minore.
Se, infatti, una misura che frappone significativi ostacoli alla relazione tra il figlio e il genitore in tanto può legittimarsi in quanto tale relazione risulti in concreto pregiudizievole per il figlio (artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo;
art. 24, comma 3, CDFUE), in base al principio generale secondo cui ogni decisione che riguarda il minore deve essere guidata dal criterio della ricerca della soluzione ottimale per
- 13 - il suo interesse, potrà disporsi la decadenza solo ove risponda in concreto agli interessi del minore, da apprezzare secondo le circostanze di fatto esistenti al momento della sua applicazione, le quali, naturalmente, comprendono anche tutto ciò che è accaduto dopo la sottrazione.
Appare sul punto particolarmente significativo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, che nel dichiarare “l'illegittimità costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale” ha evidenziato che “Il genitore che commetta un fatto di sottrazione e trattenimento di minori all'estero compie, invero, un delitto di elevata gravità, che offende tanto il diritto dell'altro genitore, quanto il diritto del minore a vivere la propria relazione con quest'ultimo (supra, 4.2. e 4.3.).
L'eventuale consenso, o comunque la mancata opposizione, del minore alla condotta del genitore autore del reato non esclude, evidentemente, il carattere offensivo del fatto anche nei riguardi dello stesso minore, che ha comunque diritto, pure in contesti di elevata conflittualità familiare o di rapporto problematico con l'altro genitore, di essere mantenuto in una situazione che permetta, in futuro, un'evoluzione più armonica di quel rapporto. E ciò salvo il caso che esso appaia chiaramente pregiudizievole - e debba per questa ragione essere interrotto - in base a una valutazione che, però, spetta unicamente all'autorità giudiziaria competente, in esito a un'accurata istruttoria, e che non può certo essere anticipata in via unilaterale dall'altro genitore, seppur in ipotesi animato dalle migliori intenzioni (e salvo il caso estremo dello stato di necessità)” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 102 del 29/05/2020).
Ciò significa, dunque, che in presenza di una sottrazione di minore prima di pronunciare un provvedimento ablativo della responsabilità del genitore occorre accertare in maniera analitica gli eventuali effetti lesivi che tale condotta ha prodotto o può ulteriormente produrre.
8.2 Ebbene nel caso di specie la ricostruzione compiuta nel paragrafo n. 6 ha evidenziato l'assoluta gravità della condotta posta in essere dalla signora la quale nel CP_1
decidere di allontanare improvvisamente la figlia dal territorio nazionale, dove la minore è
- 14 - nata, ha determinato una serie di conseguenze lesive per la minore e, in particolare,
l'interruzione repentina:
- del rapporto con il padre, con il quale aveva un legame particolarmente profondo;
- del coinvolgimento del padre nelle scelte fondamentali per la minore, considerato che il ricorrente per mesi non era nemmeno a conoscenza di dove fosse la figlia;
- delle relazioni parentali della minore con la sorella e con le nonne, sia paterna che Per_5
materna;
- dell'inserimento scolastico della minore, peraltro nel pieno delle lezioni (la minore non ha potuto portare a termine l'anno scolastico e non è stata ammessa all'anno scolastico successivo per l'eccessivo numero di assenze).
8.3 Occorre a questo punto soffermarsi sull'evoluzione delle circostanze successive all'allontanamento della convenuta dal territorio nazionale.
Il ricorrente, infatti, ha attivato la procedura prevista dalla convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, all'esito della quale la Corte
d'Appello di Bucarest, nel procedimento iscritto con n. 2733/3/2024 (1104/2024), con sentenza del 28.6.2024 ha accolto il ricorso promosso da nei confronti Parte_1
della sentenza civile n. 656/21.05.2024, pronunciata dal Tribunale di Bucarest ed ha ordinato “il rientro della minorenne , nata il [...], alla Persona_1 residenza abituale in Italia”, fissando “un termine per l'esecuzione dell'obbligo di restituzione a 2 settimane dalla comunicazione di questa decisione, sotto pena di una sanzione civile di 5.000 lei per l'imputato e a favore dello Stato rumeno”. Inoltre ha obbligato la signora a “consegnare all'attore la carta d'identità fiscale del CP_1
minore, il suo certificato di nascita e, in caso di rifiuto, a presentare domanda per il rilascio di un documento di viaggio a nome del minore, integrando con la presente decisione il consenso dell'imputato considerare”.
Nella sentenza, inoltre, è stato previsto che “In caso di rifiuto dell'esecuzione volontaria dell'obbligo di restituire il minore entro il termine stabilito” (doc. depositato il 4.10.2024).
Anche l'autorità giurisdizionale rumena, quindi, ha riconosciuto l'illegittimità della sottrazione internazionale ordinando alla convenuta di far rientrare la figlia in Italia
La signora dunque, alla luce delle pronunce di diverse autorità giurisdizionali si CP_1
sarebbe dovuta assumere le proprie responsabilità e, presa consapevolezza dell'estrema gravità del proprio comportamento, avrebbe dovuto favorire il rientro della figlia in Italia.
Tuttavia la convenuta non ha in alcun modo cooperato, rendendo ad oggi ancora
- 15 - impossibile il rientro della minore. Così facendo la donna sta ulteriormente alimentando il distacco della figlia dal padre e dal contesto dove la minore è nata e stava ben crescendo, aggravando ulteriormente il danno nei confronti della figlia.
8.4 La convenuta, dunque, non solo ha gravemente violato i doveri inerenti alla propria veste genitoriale, ma ha anche reiterato tale condotta nel tempo.
In primo luogo, la volontà unilaterale della signora di trasferire e trattenere con CP_1
sé la figlia in Romania - dunque in uno stato straniero dove la minore non aveva, per lo meno per le informazioni note, alcun legame - privandola improvvisamente del contesto familiare, scolastico e relazionale nel quale stava crescendo, è sintomatico sia della inidoneità a svolgere il proprio ruolo genitoriale sia dell'incapacità di comprendere i bisogni e le esigenze della minore.
La permanenza della bambina in Romania ha infatti inevitabilmente determinato l'interruzione del percorso scolastico intrapreso in Italia dalla stessa con buoni risultati.
La gravità delle condotte poste in essere dalla signora è poi corroborata dalla CP_1
pronuncia della Corte di Appello di Bucarest, alla quale la convenuta non ha ottemperato, aggravando ulteriormente la situazione, consentendo di compiere una prognosi negativa di effettiva ed attuale possibilità di recupero in capo alla madre.
Infine, la decisione arbitraria della convenuta di non voler consentire neanche contatti telefonici tra la figlia ed il padre, manifesta certamente una inadeguatezza della madre a prendersi cura della figlia anche attraverso la possibilità per la minore di continuare a mantenere un rapporto di affettività con il padre e con il ramo parentale di quest'ultimo.
Il comportamento della madre, dunque, risulta gravissimo atteso che oltre ad aver pregiudicato la bambina da un punto di vista scolastico, affettivo e relazionale ha anche impedito al padre l'esercizio della genitorialità.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per dichiarare la decadenza di Controparte_1
dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore come peraltro richiesto Persona_1
anche dal curatore speciale della minore.
9. Per effetto della pronuncia di decadenza della madre la responsabilità genitoriale verrà esercitata in via esclusiva dal signor le cui capacità genitoriali sono state oggetto Per_1
di valutazione da parte del Consultorio familiare di Jesi che, nella relazione del 25.09.2023 ha evidenziato che il ricorrente è “capace di provare empatia ovvero di riconoscersi ed immedesimarsi nel vissuto della figlia. Ciò gli consente di operare anche una adeguata lettura rispetto agli ipotetici effetti che l'esperienza vissuta dalla minore può generare in
- 16 - termini di sofferenza psicologica. Al momento sembra in grado di entrare in sintonia con gli stati affettivi di e di favorire la possibilità di metterli in parola (..) Persona_1 adeguato è l'atteggiamento comunicativo nei rapporti interpersonali. Educazione e tatto nelle relazioni sociali, attento nell'osservare e rispettare le regole” (doc. depositato il
13.10.2023).
A fronte dell'irresponsabilità manifestata dalla signora dunque, è possibile CP_1
affermare che , padre della minore, possegga una piena ed adeguata Parte_1
capacità genitoriale e rappresenti, per la minore, un solido punto di riferimento.
Al ricorrente, inoltre, deve essere assegnata la casa familiare, trattandosi del luogo dove la minore ha sempre vissuto e dove, pertanto, ritornerà non appena sarà possibile dare attuazione al rientro previsto dalla Corte d'Appello di Bucarest.
Dal momento in cui la minore avrà fatto ritorno sul territorio nazionale la madre potrà comunque incontrarla, soprattutto al fine di salvaguardare la relazione.
In ogni caso le visite dovranno essere organizzate dai Servizi Sociali del Comune di
CA, i quali dovranno stabilire tempi e modalità.
10. Il ricorrente ha poi richiesto un contributo per il mantenimento della minore.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli l'art. 337 ter c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l'assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Per quanto riguarda i rapporti tra decadenza e obbligo di mantenimento la Corte di
Cassazione ha precisato che “la decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio;
di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia” (cfr. Cass. n. 27171 del 21/10/2024).
10.1 Con riferimento alla posizione del ricorrente dalle dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso risulta che nel 2020 ha prodotto un reddito imponibile di 30.431 euro, nel 2021 un reddito imponibile di 28.952 euro e nel 2022 un reddito imponibile di 28.952 euro (doc 6, 7
e 8).
- 17 - La convenuta, invece, nel 2020 ha prodotto un reddito imponibile di 21.671, nel 2021 di
25.623 euro mentre nel 2022 sono emerse tre certificazioni uniche con reddito lordo da lavoro dipendente e assimilati di 18.169,15 euro, 1.231,41 euro e 3.879,18 euro (doc. 6, 7 e doc. depositato il 22.4.2024). Non sono note informazioni ulteriori a partire dal 2023, ovvero da quando la signora è tornata in Romania. CP_1
Per tali ragioni, considerato che la convenuta ha una piena capacità lavorativa, resa evidente dal fatto che nel in Italia lavorava regolarmente da tempo, il Collegio ritiene di dover quantificare il contributo al mantenimento in euro 200,00 mensili.
Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso l'intestato
Tribunale, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
Chiaramente la decorrenza del contributo al mantenimento decorrerà dal momento in cui la minore farà rientro presso l'abitazione del padre.
10.2 Il ricorrente, poi, ha chiesto di vedersi riconosciuto in via esclusiva l'assegno unico universale.
Sul punto giova ricordare che ai sensi dell'art. 6 comma 4 d.lgs. 230/2021, norma che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, “in caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Ciò significa, pertanto, che al ricorrente quale genitore affidatario in via esclusiva va riconosciuto il diritto di percepire integralmente le somme corrisposte a titolo di assegno unico.
11. Il ricorrente, che per sé non ha avanzato pretese di carattere economico, ha introdotto il presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. domandando anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Poiché ai sensi del primo comma della norma in esame “Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”, deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza, così da attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, dispone quanto segue:
- 18 - dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a Monte Roberto il 20/11/2016, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Monte Roberto al n. 2, parte 1, Ufficio 1 dell'anno 2016; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte Roberto di procedere alle annotazioni di legge;
addebita la separazione ad Controparte_1 dichiara la decadenza di dall'esercizio della responsabilità Controparte_1
genitoriale sulla minore Persona_1 dispone, per l'effetto, che la responsabilità genitoriale venga esercitata in via esclusiva da
; Parte_1
dispone il collocamento della minore presso il padre non appena farà rientro Persona_1
nel territorio italiano;
assegna la casa familiare sita a CA (AN), in Via Monte Adamo n. 23 a Pt_1
[...]
dispone che dal momento in cui la minore avrà fatto ritorno sul territorio nazionale le visite madre figlia saranno organizzate dai Servizi Sociali del Comune di CA, i quali dovranno stabilire tempi e modalità; dispone che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della figlia, l'importo mensile di euro 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal
Protocollo del Tribunale di Ancona, con decorrenza dal giorno in cui la minore farà effettivo rientro presso il padre;
riconosce ai sensi dell'art. 6 comma 4 d.lgs. 230/2021 il diritto del ricorrente a percepire integralmente le somme corrisposte a titolo di assegno unico;
dispone la rimessione della causa di fronte al Giudice delegato per il prosieguo, come da separata ordinanza;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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