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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1382 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2034 e 2059 c.c. – risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione a giudizio, dall'Avv. Pasqualfabrizio Alessandro Augusto Francica
Mayo di Panaia, presso il cui studio sito alla via G. Marconi, n.1, Palazzo Castelmayo, in Vibo
Valentia (VV), ha eletto domicilio;
-attore-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Salvatore Cerra e Valerio Mercuri, presso il cui studio sito alla Via F. Nicotera, n.100, in Lamezia Terme (CZ), ha eletto domicilio;
-convenuto –
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2034 e 2059 c.c. – risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 15.10.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, adiva l'intestato Tribunale per sentire Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lamezia Terme, contrariis reiectis:
- ACCOGLIERE integralmente la domanda attorea per come formulata per i motivi di fatto e di diritto indicati nel presente atto di citazione;
qui da intendersi integralmente riportati e trascritti;
-
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità civile ex artt. 2043 e 2059 C.C. del CP_1
per tutti i motivi meglio esposti narrativa nel presente atto di citazione e qui da intendersi
[...]
integralmente riportati e trascritti;
- CONDANNARE l'odierno convenuto Controparte_1
risarcimento del danno morale ed esistenziale dell'odierno attore nella misura di Parte_1
cui il Giudice riterrà equa;
- CONDANNARE l'odierno convenuto al Controparte_1
1 risarcimento di tutti i danni materiali, subiti e subendi, derivanti da querela infondata nella misura quantificata non inferiore ad euro 17.500,00 occorsa per il pagamento di onorari e spese legali, per come rendicontato nelle diffide poste stragiudizialmente e nel presente atto riportate;
-
CONDANNARE l'odierno convenuto alle spese, diritti ed onorari del Controparte_1
presente giudizio, oltre accessori come per legge, da liquidarsi ex art. 93 C.P.C., in favore del qui costituito legale di parte attrice.”
A sostegno delle domande svolte l'attore premetteva: - che nelle date del Controparte_1
20/02/2012, 23/03/2012 e 29/08/2012, sporgeva formali denunce-querele nei confronti di Parte_1
per l'ipotesi di reato prevista dagli artt. 610, 81 cpv, c.p.; - che a seguito delle denunce-querele
[...]
proposte dal ne scaturiva il proc. n. 1758/2012 R.G.N.R. attivato Controparte_1
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme nei confronti dell'indagato
; - che esaurita la fase di indagini svolte dalla Procura della Repubblica, veniva Parte_1
emesso nei confronti del un decreto di citazione diretta a giudizio presso il Tribunale di Lamezia Pt_1
Terme in composizione monocratica, procedimento nel quale il riconosciuto quale parte CP_1
offesa dalla Procura della Repubblica competente, si costituiva parte civile;
- che, in data 13/11/2017, il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 927/2017 condannava in ordine al Parte_1
fatto-reato a questo ascritto (artt. 81 cpv., 610 C.P.), con la pena di mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali (pena sospesa e non menzione), con ulteriore condanna al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile quantificati in € 3.000,00 ed oltre agli onorari legali liquidati in € 1.500,00; - che il , provvedeva a depositare atto di impugnazione Pt_1
presso la Corte d'Appello di Catanzaro, all'esito del quale, la Seconda Sezione Penale, riformava la sentenza emessa in primo grado e lo assolveva, con revoca delle statuizioni civili disposte dal Giudice di prime cure;
- che ottenuto il passaggio in Giudicato della Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, il , in data 17/11/2021 provvedeva ad inoltrare al tramite un suo Pt_1 CP_1
legale di fiducia, apposita raccomandata con diffida ad adempiere per risarcimento del danno, con contestuale costituzione in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 e ss. c.c., intimandogli di provvedere al pagamento della somma relativa agli esborsi sostenuti per parcelle professionali di cui al I e al II grado di Giudizio Penale, delle spese generali sostenute per il I ed il II grado di Giudizio, per il danno non patrimoniale arrecato prudenzialmente quantificato, nonché per le ulteriori spese occorse per l'attivata diffida stragiudiziale, per un totale complessivo pari ad € 32.500,00; - che in data 09/12/2021, in risposta alla sopra indicata diffida, il contestava la pretesa creditoria CP_1
avanzata; - che in riscontro alla missiva del il legale del , inoltrava pec in data CP_1 Pt_1
28/12/2021, contestando l'assunto difensivo di controparte e rinnovava la diffida ad adempiere per il
2 risarcimento del danno in favore di;
che vani erano risultati i tentativi per definire in Parte_1 via bonaria la vertenza, essendosi così reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
Si costituiva in giudizio il quale impugnava e contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto da parte attrice, in quanto infondato e pretestuoso, chiedendo l'integrale rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna ex art. 96 c.p.c.; nonché condanna alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Dopo una serie di rinvii interlocutori, all'udienza del 15.10.2024 le parti precisavano le conclusioni;
trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; alla scadenza dei termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la domanda è procedibile essendo stato esperito l'invito alla negoziazione assistita.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, per le motivazioni di seguito enunciate.
In punto di fatto, rileva dagli atti di causa che il convenuto si costituiva parte Controparte_1 civile nel giudizio penale n. 1758/2012 R.G.N.R., che si concludeva a danno del con sentenza Pt_1 di condanna n. 927/2017 , in ordine al fatto-reato a questo ascritto (artt. 81 cpv., 610 C.P.), con la pena di mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali (pena sospesa e non menzione), con ulteriore condanna al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile quantificati in € 3.000,00 ed oltre agli onorari legali liquidati in € 1.500,00.
A seguito di impugnazione, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa in secondo grado, divenuta irrevocabile, dichiarava l'assoluzione di , con revoca delle statuizioni civili Parte_1 disposte dal primo Giudice di prime cure.
Fatta la doverosa premessa in fatto, si osserva che, nel presente giudizio, non è in discussione l'accertamento del fatto di reato, essendo il Giudice chiamato a valutare solo l'an della pretesa risarcitoria.
Sul punto, “l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di proscioglimento perché il fatto-reato non sussiste non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale è riconosciuto al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio sotto il profilo della loro rilevanza civilistica, per pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale. Nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell' art. 622 c.p.p., si ha una piena translatio del giudizio sulla domanda civile: pertanto, la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento
3 di danno, il criterio causale del "più probabile che non", e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio” (v. Cass. Civ., Sez. III, sent., 14 settembre 2022, n. 27016).
L'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sono state recentemente confermate anche dalle Sezioni Unite penali di questa Corte (v. sent. 04/06/2021, n. 22065) che hanno posto l'accento sull'esclusione della perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale, essendo coerente con l'assetto normativo interdisciplinare che, esaurita la fase penale per essere intervenuto un giudicato agli effetti penali e conseguentemente venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano. Detta soluzione si pone in continuità con la regola del favor separationis e appare ispirata al principio generale della parità e della originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e del contenimento delle ipotesi di interferenza tra i diversi procedimenti, cui corrisponde la propensione a considerare di stretta interpretazione ogni disposizione che si ponga come derogatoria rispetto al favor separationis; essa culmina con il riconoscimento che il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte
d'Appello competente per territorio e per valore ex art. 622 c.p.p., sia un giudizio trasmigrato dalla sede penale a quella civile, più consona ad accertare, senza deroghe e limitazioni alle regole processuali civilistiche ed a quelle sostanziali, una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del "fatto" (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall'altro. In sostanza, il giudizio di rinvio che si svolge dinanzi al giudice civile cui è stato rimesso è strutturalmente e funzionalmente autonomo rispetto a quello penale, da cui pure proviene (Cass. 05/11/2021, n. 32212; Cass. 29/09/2021, n.
26476), e può definirsi tale solo atecnicamente, trattandosi di rinvio c.d. improprio e comportando la translatio iudicii e la diversa regiudicanda un accertamento dei fatti rilevanti (ai soli fini risarcitori) regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, con potere in capo al giudice civile di autonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale (Cass. 25/11/2021, n. 36638).
Va rammentato che, nel caso di specie, l'attore agisce per sentire condannare il convenuto al pagamento in proprio favore: a) della somma, da determinarsi nella misura ritenuta equa dal Giudice, dovuta a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale;
b) della somma, dovuta a titolo di danni materiali, subiti e subendi, derivanti da querela infondata, nella misura quantificata non inferiore ad euro 17.500,00 occorsa per il pagamento di onorari e spese legali, per come rendicontato nelle diffide poste stragiudizialmente.
4 Orbene, in applicazione dei principi suesposti, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice è infondata e non possa trovare accoglimento.
Invero, in ordine al preteso danno morale ed esistenziale, l'attore ha solo dedotto, ma non ha provato, di avere subito una menomazione di un valore costituzionale inerente alla persona, come la reputazione, non risultando in atti alcun elemento dal quale desumere l'effettiva portata, in termini di episodi/accadimenti, del preteso risarcimento.
Rimarcando che, ex art. 2697 co. 1 c.c., è imprescindibile onere probatorio di chi propone una domanda di dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, va rilevato che nella specie il Pt_1 si è sostanzialmente limitato solo ad affermare l'esistenza di violazioni di diritti inviolabili della persona, come valore costituzionalmente garantito, senza tuttavia fornirne concreta e specifica dimostrazione.
La mera richiesta di risarcimento del danno morale si palesa generica, necessitando anche il danno morale di specifica e puntuale allegazione, del tutto carente nel caso di specie.
L'attore, nel reclamare la lesione di un diritto costituzionalmente rilevante che la presentazione della denuncia avrebbe leso, non specifica quali sia state concretamente le conseguenze di tale violazione, limitandosi a riportare astrattamente i danni verificatisi, senza però provarne la sussistenza.
Il principio sopra enunciato evidenzia l'interesse dell'ordinamento alla promozione dell'azione penale mediante l'informazione dell'autorità inquirente di fatti rilevanti da parte di chi ne sia a conoscenza, con l'unico limite della consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza dell'incolpato: non anche allorché i fatti esposti possano avere agli occhi del denunciante qualche rilevanza penale, del che viene investita l'autorità giudiziaria con un'attività che, quale che ne sia l'esito, diviene autonoma rispetto alla notitia criminis che l'ha originata, prevalendo l'interesse pubblico dell'amministrazione della giustizia sull'interesse del denunciato a che non vengano compiute attività di accertamento relative alla propria condotta, salvo l'ipotesi in cui la sollecitazione stessa all'esercizio dell'azione penale non sia oggettivamente e consapevolmente falsa. Nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato
(v. Cass. pen. 11.6.2010, n. 29237).
Consequenzialmente si è ritenuto che non integri la fattispecie di diffamazione la denuncia di un reato e quindi, pur quando il denunciato sia assolto con la formula più ampia, non è configurabile in capo al denunciante una responsabilità per danni (v. Cass. pen. 7.3.2006, n. 18090).
5 Ai fini risarcitori, quindi, occorre che il danneggiato fornisca la prova (art. 2697 co. 1 c.c.) del dolo del soggetto denunciante/querelante, cioè che questi abbia mosso le accuse con la consapevolezza della altrui innocenza.
Ciò chiarito, nella specie, pur dimostrata l'attività del comprovata oggettivamente dalle CP_1 denunce sporte dinanzi alla Autorità Giudiziaria, il non ha tuttavia fornito dimostrazione che il Pt_1 abbia sporto le denunce-querele con la consapevolezza della falsità dei fatti affermati. CP_1
Manca, quindi, la prova del dolo, quale elemento psicologico necessario per la configurazione del reato di calunnia e la conseguente insorgenza del diritto risarcitorio.
Per cui, non risultando dimostrata una condotta calunniosa del la richiesta di pagamento CP_1 di euro 17.500,00 per onorari e spese legali sostenute dal , per le denunce-querele sporte nei Pt_1 suoi confronti dinanzi alla Autorità Giudiziaria, non può essere accolta.
Quanto, poi, alle voci di danno emergente e di lucro cessante, l'attore assume che il pregiudizio patrimoniale comprende l'ammontare delle spese vive sostenute dal ed il mancato guadagno a Pt_1 causa del processo subito.
Sul punto, va rammentato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in merito al danno patrimoniale vale il principio per cui la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale.
Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece — anche semplicemente in considerazione dell' id quod plerumque accidit - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
14/03/2022 , n. 8101).
Il , nel caso in esame, si è limitato a dedurre di avere patito dei danni, rispettivamente, da Pt_1 configurarsi quali danno emergente e lucro cessante, ma senza provare gli specifici profili di pregiudizio.
Va, anche, respinta la domanda al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c. spiegata dal
CP_1
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto
6 comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I,
1722/1982).
Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n.
21393,). Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte.
Nella fattispecie in esame non si configura e, soprattutto, non è stato dimostrato alcun pregiudizio patito da Controparte_1
Segue il rigetto della domanda risarcitoria svolta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la peculiarità della materia trattata, le stesse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del giudice onorario, dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa iscritta al n. 1382/2022 R.G., pendente tra
[...]
-attore- contro -convenuto- disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande risarcitorie formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) rigetta la domanda risarcitoria ex art. art. 96 c.p.c. azionata da Controparte_1
3) compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 12.02.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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