Art. 99.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).