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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/12/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1502/2025 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Briganti Donati Andrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fucecchio (FI), Via Giotto n.11-13, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Bagnoli Lisa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bientina (PI), Piazza Martiri della Libertà n.17, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 18.09.2025– tenuta in modalità cartolare
– le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
1. Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 05.05.2025- deducendo che:
- i ricorrenti, dopo aver convissuto more uxorio dall'anno 2011, hanno contratto, in data 30.06.2018, matrimonio nel Comune di Santa Maria a Monte (PI), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune, al numero 11, parte I, ufficio
1, dell'anno 2018;
- il regime patrimoniale scelto dai coniugi è stato quello della separazione legale dei beni;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_1
27.08.2011 e , nata a [...] il [...]; Persona_2
- che i coniugi hanno stabilito la loro residenza familiare nell'immobile sito in Santa
Maria a Monte (PI) Via Cappelletto n.39/A int.7, di proprietà esclusiva del marito;
- che il Sig. lavora come dipendente, a tempo indeterminato, presso la Parte_1 società 'Prada s.p.a.';
- che la Sig.ra è titolare di partita Iva e collabora con lo studio tecnico Controparte_1
'MSPLUS Arch Testimone_1
- che la convivenza dei coniugi, felicemente iniziata, si è andata, progressivamente, deteriorando nel tempo a causa di incomprensioni e di incompatibilità caratteriali a tal punto da affievolire l'affectio coniugalis e da rendere improponibile, per entrambi, la prosecuzione del rapporto coniugale;
- che i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni indicate nel decreto di omologazione n. 11242/2022 del 30.06.2022 del Tribunale di Pisa;
- che dalla separazione ad oggi non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- che sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art.3 della Legge del 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche;
- che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e, richiamato l'art.473 bis 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei figli minori;
2. I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la Parte_1 sig.r nel Comune di Santa Maria a Monte (PI) in data 30.06.2018, Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune, al numero 11, parte 1, ufficio 1, dell'anno 2018;
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Maria a Monte di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiarare compensate le spese legali;
4) Omologare, altresì, le seguenti condizioni:
A) Nella casa familiare, posta in Santa Maria a Monte (PI), Via Cappelletto n.39/A int.7, di esclusiva proprietà del Sig. continuerà ad abitare il Parte_1 medesimo, con i beni che ne costituiscono arredo. La sig.r , entro Controparte_1 il 10.05.2025, si trasferirà, unitamente ai figli e in altro Per_1 Per_2 immobile reperito e posto in Santa Maria a Monte, dalla medesima condotto in locazione. La Sig.ra asporterà dalla casa coniugale i propri effetti CP_1 personali, oltre a quanto indicato al punto n.3 del decreto di omologa della separazione consensuale (ad eccezione della lavatrice), in quanto di fatto mai prelevato dalla sig.r CP_1
B) I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento anagrafico prevalente presso la madre. I coniugi hanno il dovere di prendersi cura dei figli, di educarli, di istruirli e, più in generale, di effettuare di comune accordo tutte le scelte primarie relative alla vita dei figli. Le decisioni ordinarie saranno assunte dai coniugi liberamente e in modo disgiunto, ma sempre nel preminente interesse dei figli. Entrambi i genitori si impegnano a garantire la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, sì da consentire una crescita equilibrata dei minori nell'armonia dei rapporti familiari;
C) In riferimento al diritto di visita il padre potrà vedere i figli quando vorrà tenendo conto delle esigenze dei minori e compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici ed i desideri degli stessi. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori, il padre terrà con sé i figli e nei giorni di martedì e venerdì, Per_1 Per_2 oltre ad un week end alternato con la madre: il martedì prenderà i figli all'uscita di scuola e li terrà con sé fino al mercoledì mattina quando si farà carico di accompagnarli a scuola;
il venerdì prenderà i figli all'uscita di scuola e li terrà con sé fino al sabato mattina, quando si farà carico di accompagnarli presso l'abitazione della madre;
nel fine settimana in cui i figli sono con il padre, quest'ultimo li terrà con sé anche il sabato e fino al lunedì mattina quando si farà carico di portarli a scuola.
VACANZE NATALIZIE E PASQUALI: durante le vacanze natalizie e pasquali i figli trascorreranno con i genitori, in modo alternato, i giorni delle festività, vale a dire, a mero titolo esemplificativo, il giorno di Natale con l'uno il giorno di Santo
EF con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno il Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diversi accordi tra i genitori. Tutte le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori.
FERIE ESTIVE: le vacanze estive verranno regolate di anno in anno fra i genitori con possibilità per questi di trascorrere periodi di quindici giorni, consecutivi e non, con i figli, con obbligo dei genitori di concordare tra loro i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno, onde consentire ai genitori di organizzarsi, e comunque sempre tenendo conto della volontà dei figli minori.
D) In riferimento al mantenimento ordinario dei figli ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nel tempo in cui li avrà presso di sé;
E) Sulle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli ciascun genitore si impegna a corrispondere all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie relative ai figl da intendersi: Per_1 Per_2
a) Spese mediche: per quanto attiene alle spese mediche, prima di prendere ogni iniziativa i coniugi dovranno concordarne la necessità e le modalità valutandone la spesa, ove occorrerà procedendo a fare più preventivi. Nessuno dei due coniugi potrà agire di propria iniziativa, per far effettuare visite mediche o controlli specialistici, che comportino partecipazione alle spese da entrambi i coniugi, senza preventivamente avvertire e concordarne la necessità con l'altro coniuge, a meno che non si tratti di decisioni da prendere con urgenza;
b) Spese scolastiche da intendersi: tasse scolastiche, acquisto libri di testo, corredo di cancelleria inizio anno scolastico, gite, abbonamento trasporto pubblico, refezione scolastica, saranno divise tra i coniugi al 50% mentre quelle di rilevante impegno finanziario (viaggi di istruzione, soggiorni all'estero, corsi privati per l'apprendimento di lingue straniere, ripetizioni) dovranno essere preventivamente concordate e, in caso di raggiunto accordo, divise al 50%;
c) Spese ricreative e di svago, da intendersi quali le spese sportive (ad esempio, corsi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature) dovranno essere previamente concordate dai genitori ed in caso di raggiunto accordo divise al
50%.
Tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti, (se superiori ad euro 100/00) dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. Il consenso comunque sarà da ritenersi esistente nel momento in cui un genitore comunicherà all'altro la necessità della spesa straordinaria e l'altro genitore non comunicherà entro i 10 giorni successivi il proprio diniego purché adduca validi motivi di dissenso, altrimenti il rimborso sarà dovuto. Il termine per il rimborso sarà di 20 giorni successivi all'effettuazione della spesa;
F) Riguardo all'assegno unico il Sig presta il consenso al fatto che l'intero Pt_1 importo dell'assegno unico percepito per i figli dall'INPS venga versato alla moglie, la quale sarà l'unica responsabile della redazione e trasmissione della domanda amministrativa da compiere e di tutti gli adempimenti necessari per la presentazione della relativa domanda e della gestione di tali somme a favore dei figli;
G) I coniugi dichiarano di voler rinunciare l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa, alla corresponsione di un assegno di mantenimento e/o divorzio, essendo entrambi in grado di provvedere a loro stessi;
H) I coniugi dichiarano, altresì, che non sussistono risparmi comuni di cui dover procedere a divisione;
I) I coniugi prestano, sin d'ora, il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonché della carta di identità valida per l'espatrio per i minori, obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta. 3 Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
4. Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
5 In ragione degli interessi coinvolti, le spese di lite sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 1502/2025, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.06.2018 tra Parte_1
e nel Comune di Santa Maria a Monte (PI), trascritto nel
[...] Controparte_1 registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune, al numero 11, parte I, ufficio
1, dell'anno 2018;
b) DISPONE che lo scioglimento del matrimonio sia disciplinato alle condizioni riportate al punto 2) della parte motiva;
c) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
d) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 26.11.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1502/2025 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Briganti Donati Andrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fucecchio (FI), Via Giotto n.11-13, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Bagnoli Lisa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bientina (PI), Piazza Martiri della Libertà n.17, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 18.09.2025– tenuta in modalità cartolare
– le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
1. Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 05.05.2025- deducendo che:
- i ricorrenti, dopo aver convissuto more uxorio dall'anno 2011, hanno contratto, in data 30.06.2018, matrimonio nel Comune di Santa Maria a Monte (PI), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune, al numero 11, parte I, ufficio
1, dell'anno 2018;
- il regime patrimoniale scelto dai coniugi è stato quello della separazione legale dei beni;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_1
27.08.2011 e , nata a [...] il [...]; Persona_2
- che i coniugi hanno stabilito la loro residenza familiare nell'immobile sito in Santa
Maria a Monte (PI) Via Cappelletto n.39/A int.7, di proprietà esclusiva del marito;
- che il Sig. lavora come dipendente, a tempo indeterminato, presso la Parte_1 società 'Prada s.p.a.';
- che la Sig.ra è titolare di partita Iva e collabora con lo studio tecnico Controparte_1
'MSPLUS Arch Testimone_1
- che la convivenza dei coniugi, felicemente iniziata, si è andata, progressivamente, deteriorando nel tempo a causa di incomprensioni e di incompatibilità caratteriali a tal punto da affievolire l'affectio coniugalis e da rendere improponibile, per entrambi, la prosecuzione del rapporto coniugale;
- che i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni indicate nel decreto di omologazione n. 11242/2022 del 30.06.2022 del Tribunale di Pisa;
- che dalla separazione ad oggi non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- che sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art.3 della Legge del 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche;
- che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e, richiamato l'art.473 bis 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei figli minori;
2. I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la Parte_1 sig.r nel Comune di Santa Maria a Monte (PI) in data 30.06.2018, Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune, al numero 11, parte 1, ufficio 1, dell'anno 2018;
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Maria a Monte di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiarare compensate le spese legali;
4) Omologare, altresì, le seguenti condizioni:
A) Nella casa familiare, posta in Santa Maria a Monte (PI), Via Cappelletto n.39/A int.7, di esclusiva proprietà del Sig. continuerà ad abitare il Parte_1 medesimo, con i beni che ne costituiscono arredo. La sig.r , entro Controparte_1 il 10.05.2025, si trasferirà, unitamente ai figli e in altro Per_1 Per_2 immobile reperito e posto in Santa Maria a Monte, dalla medesima condotto in locazione. La Sig.ra asporterà dalla casa coniugale i propri effetti CP_1 personali, oltre a quanto indicato al punto n.3 del decreto di omologa della separazione consensuale (ad eccezione della lavatrice), in quanto di fatto mai prelevato dalla sig.r CP_1
B) I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento anagrafico prevalente presso la madre. I coniugi hanno il dovere di prendersi cura dei figli, di educarli, di istruirli e, più in generale, di effettuare di comune accordo tutte le scelte primarie relative alla vita dei figli. Le decisioni ordinarie saranno assunte dai coniugi liberamente e in modo disgiunto, ma sempre nel preminente interesse dei figli. Entrambi i genitori si impegnano a garantire la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, sì da consentire una crescita equilibrata dei minori nell'armonia dei rapporti familiari;
C) In riferimento al diritto di visita il padre potrà vedere i figli quando vorrà tenendo conto delle esigenze dei minori e compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici ed i desideri degli stessi. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori, il padre terrà con sé i figli e nei giorni di martedì e venerdì, Per_1 Per_2 oltre ad un week end alternato con la madre: il martedì prenderà i figli all'uscita di scuola e li terrà con sé fino al mercoledì mattina quando si farà carico di accompagnarli a scuola;
il venerdì prenderà i figli all'uscita di scuola e li terrà con sé fino al sabato mattina, quando si farà carico di accompagnarli presso l'abitazione della madre;
nel fine settimana in cui i figli sono con il padre, quest'ultimo li terrà con sé anche il sabato e fino al lunedì mattina quando si farà carico di portarli a scuola.
VACANZE NATALIZIE E PASQUALI: durante le vacanze natalizie e pasquali i figli trascorreranno con i genitori, in modo alternato, i giorni delle festività, vale a dire, a mero titolo esemplificativo, il giorno di Natale con l'uno il giorno di Santo
EF con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno il Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diversi accordi tra i genitori. Tutte le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori.
FERIE ESTIVE: le vacanze estive verranno regolate di anno in anno fra i genitori con possibilità per questi di trascorrere periodi di quindici giorni, consecutivi e non, con i figli, con obbligo dei genitori di concordare tra loro i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno, onde consentire ai genitori di organizzarsi, e comunque sempre tenendo conto della volontà dei figli minori.
D) In riferimento al mantenimento ordinario dei figli ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nel tempo in cui li avrà presso di sé;
E) Sulle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli ciascun genitore si impegna a corrispondere all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie relative ai figl da intendersi: Per_1 Per_2
a) Spese mediche: per quanto attiene alle spese mediche, prima di prendere ogni iniziativa i coniugi dovranno concordarne la necessità e le modalità valutandone la spesa, ove occorrerà procedendo a fare più preventivi. Nessuno dei due coniugi potrà agire di propria iniziativa, per far effettuare visite mediche o controlli specialistici, che comportino partecipazione alle spese da entrambi i coniugi, senza preventivamente avvertire e concordarne la necessità con l'altro coniuge, a meno che non si tratti di decisioni da prendere con urgenza;
b) Spese scolastiche da intendersi: tasse scolastiche, acquisto libri di testo, corredo di cancelleria inizio anno scolastico, gite, abbonamento trasporto pubblico, refezione scolastica, saranno divise tra i coniugi al 50% mentre quelle di rilevante impegno finanziario (viaggi di istruzione, soggiorni all'estero, corsi privati per l'apprendimento di lingue straniere, ripetizioni) dovranno essere preventivamente concordate e, in caso di raggiunto accordo, divise al 50%;
c) Spese ricreative e di svago, da intendersi quali le spese sportive (ad esempio, corsi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature) dovranno essere previamente concordate dai genitori ed in caso di raggiunto accordo divise al
50%.
Tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti, (se superiori ad euro 100/00) dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. Il consenso comunque sarà da ritenersi esistente nel momento in cui un genitore comunicherà all'altro la necessità della spesa straordinaria e l'altro genitore non comunicherà entro i 10 giorni successivi il proprio diniego purché adduca validi motivi di dissenso, altrimenti il rimborso sarà dovuto. Il termine per il rimborso sarà di 20 giorni successivi all'effettuazione della spesa;
F) Riguardo all'assegno unico il Sig presta il consenso al fatto che l'intero Pt_1 importo dell'assegno unico percepito per i figli dall'INPS venga versato alla moglie, la quale sarà l'unica responsabile della redazione e trasmissione della domanda amministrativa da compiere e di tutti gli adempimenti necessari per la presentazione della relativa domanda e della gestione di tali somme a favore dei figli;
G) I coniugi dichiarano di voler rinunciare l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa, alla corresponsione di un assegno di mantenimento e/o divorzio, essendo entrambi in grado di provvedere a loro stessi;
H) I coniugi dichiarano, altresì, che non sussistono risparmi comuni di cui dover procedere a divisione;
I) I coniugi prestano, sin d'ora, il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonché della carta di identità valida per l'espatrio per i minori, obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta. 3 Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
4. Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
5 In ragione degli interessi coinvolti, le spese di lite sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 1502/2025, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.06.2018 tra Parte_1
e nel Comune di Santa Maria a Monte (PI), trascritto nel
[...] Controparte_1 registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune, al numero 11, parte I, ufficio
1, dell'anno 2018;
b) DISPONE che lo scioglimento del matrimonio sia disciplinato alle condizioni riportate al punto 2) della parte motiva;
c) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
d) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 26.11.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori