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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/08/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
4679/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4679/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto: occupazione sine titulo e vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ippolito Matrone (C.F.: ) presso il cui studio, sito in Boscoreale CodiceFiscale_2
(Na) alla Via S.T.E. Cirillo, 3, elettivamente domicilia (per le comunicazioni: pec
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- Attore
CONTRO
(C.F. e P.IVA in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Anna Lucia Grivet Fojaja
(C.F.: ), giusta procura in atti nonché deliberazione della Giunta Comunale CodiceFiscale_3
n° 213 del 2020, e dall'avv. Alfonso Navarra (C.F.: ), giusta procura in atti CodiceFiscale_4 nonché deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del 08.01.2021, elettivamente domiciliato in
AN (Na) presso la Casa Comunale (per le comunicazioni:
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- Convenuto
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 05.05.2025, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:
- la difesa di parte attrice, si riportava a tutto quanto esposto nei propri scritti ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo l'integrale accoglimento della domanda con rigetto delle avverse eccezioni nonché dell'avversa domanda riconvenzionale in quanto inammissibile ed infondata per quanto meglio espresso nei propri atti difensivi;
- la difesa di parte convenuta, si riportava ai propri atti del giudizio, in particolare alla comparsa di costituzione e risposta e alle memorie depositate ex art. 183 VI comma c.p.c., insistendo per la declaratoria di inammissibilità delle domande come proposte da controparte, attesa la loro evidente incompatibilità. In proposito, richiamava quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria 183 VI comma terzo, termine del 18/05/2021, ove evidenziava, tra l'altro, la tardività ed inammissibilità delle nuove domande spiegate tardivamente da controparte nella memoria depositata ex art. 183 VI comma secondo termine;
insisteva nella richiesta di ammissione dei mezzi di prova di cui alle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c. depositate dal convenuto Ente pubblico e rigettate implicitamente senza alcuna motivazione al riguardo;
si opponeva alle richieste istruttorie ex adverso articolate e, in caso di loro denegato accoglimento chiedeva di essere ammessi alla prova contraria. Impugnava, per quanto di ragione, la C.T.U. chiedendo che la causa venisse rimessa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.
Rigettare l'atto introduttivo del giudizio in uno a tutte le domande ed eccezioni ivi spiegate.
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nel presente atto, voglia l'ill.mo giudicante dichiarare in favore del l'usucapione del diritto di proprietà sui terreni di cui ai Controparte_1 mappali 538 - 566 - 445 fol 20 in Catasto, oggetto del presente giudizio, per aver il CP_1 esercitato su quest'ultimi un possesso pacifico pubblico ed ininterrotto per oltre vent'anni.
[...]
3. Condannare parte attrice alle spese e competenze del giudizio. In subordine si insiste per
l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti in corso di causa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore evocava in giudizio all'udienza del
02.02.2021 il , in persona del sindaco p.t., per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) Accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte del Controparte_1 delle consistenze immobiliari in ditta , come sopra meglio dettagliate, per le ragioni Parte_1 di cui sopra, e per l'effetto b) condannare il alla restituzione delle aree CP_1 CP_1 illecitamente sottratte, previa rimessione in pristino dei luoghi;
c) Condannare, in ogni caso, il
al pagamento in favore del sig. di una misura risarcitoria e/o Controparte_1 Parte_1 indennitaria, per il periodo di occupazione illegittima, oltre interessi e rivalutazione;
d) Condannare, in ogni caso, il al risarcimento in favore dell'istante in ragione del valore Controparte_1 venale dei beni immobili, quale corrispettivo per la perdita definitiva e per la perdita di godimento;
e)
Condannare il convenuto , in ogni caso, al risarcimento del danno relativo alla Controparte_1 diminuzione di valore dei beni residuati in proprietà f) Condannare il convenuto ente Pt_1 comunale, in ogni caso, al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi nella misura del
10% del valore venale del bene, tenendo conto del prezzo del valore commerciale di aree aventi analoghe caratteristiche sotto il profilo urbanistico e geomorfologico nonché del deprezzamento delle aree residue di proprietà da determinarsi anche a mezzo di idonea CTU;
g) Il tutto per la Pt_1 complessiva somma che sarà accertata in corso di causa a mezzo di idonea CTU, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria;
h) Condannare il convenuto al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, dei diritti e delle competenze in favore del procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda l'attore premetteva, in fatto, che, con atto di donazione del
16.04.2014, per notaio (Rep. n.73046), le germane e Persona_1 CP_2 Controparte_3 trasferivano in donazione, in favore del nipote sig. , i cespiti immobiliari consistenti Parte_1 in: 1) terreno sito in AN (Na), catastalmente riportato al f. 20, mapp. 1669; 2) quota pari a 1/2 del terreno sito in AN (Na), individuato nel c.t. al f. 20 mapp. 1364; che, in virtù di atto notarile del 17.01.2014, per notaio (Rep. n.72837), la sig.ra donava in Persona_1 Persona_2 favore del figlio, sig. , la piena proprietà sui beni immobili rappresentati dai terreni, Parte_1 siti in AN (Na), riportati catastalmente al f. 20, mapp. 538 e al f. 20 mapp. 566; che, con atto di compravendita, sempre per notaio (Rep. n.72837) del 25.11.2013, l'attuale istante sig. Persona_1
acquistava il terreno ubicato in AN (Na) identificato catastalmente al f. 20, mapp. 445. Pt_1
Deduceva l'attore che, le particelle nn. 445, 566 e 538 del mentovato f. 20, già nel 2016, formavano oggetto di esproprio da parte del comune di , al fine di realizzare la strada di CP_1 collegamento Aurano-Castello, senza che venisse concretizzata alcuna formale procedura espropriativa. La P.A., infatti, in carenza di dichiarazione di pubblica utilità e sprovvista del rituale decreto di esproprio, si appropriava del suolo trasformandolo irreversibilmente nell'opera pubblica del tratto stradale collegante le frazioni Aurano e Castello;
il medesimo Comune di , attestava, CP_1 con certificato del 15.12.2014 (prot. n. 27433) che: “il terreno individuato in catasto con le p.lle 445-
566 e 538 del f. 20 sono state interessate dall'occupazione per esproprio per la costruzione della strada Aurano-Castello”.
Precisava che, allo stato attuale, i lavori di realizzazione del tratto stradale risultavano completati senza che il Comune di avesse provveduto alla definizione delle rituali procedure CP_1 espropriative o dei frazionamenti catastali per la delimitazione delle aree interessate dall'intervento; al contrario, i lavori eseguiti dalla P.A. avevano comportato numerosi interventi di scavo e di sbancamento che avevano modificato radicalmente il naturale pendio dei fondi interessati, rendendo maggiormente precaria la staticità del costone di roccia, il quale risultava sguarnito di adeguata protezione atta a garantire l'incolumità di persone e di cose e, in particolare, dei luoghi soprastanti.
In ragione di quanto rappresentato, l'attore si vedeva costretto a sollecitare in più occasioni il competente U.T.C. - sez. lavori pubblici – affinchè procedesse ai dovuti lavori di messa in sicurezza del costone, denunciando la presenza di movimenti franosi. In riscontro alle segnalazioni de quibus, il in conseguenza di un evento franoso determinato da copiosi eventi Controparte_1 meteorologici avversi, provvedeva a notificare al ordinanza ex art. 54 T.u.e.l., n. 12 del Pt_1
02.03.2016 (prot. n. 5224), per la rimozione ad horas del pericolo imminente e la messa in sicurezza del costone.
L'ordinanza suindicata veniva avversata dall'attore dinanzi al T.A.R. PO, con ricorso n.
1475/2016, con il quale veniva denunciato, in primis, l'errato operato della P.A., poiché l'Ente comunale non aveva provveduto alla definizione dell'esproprio, né alla redazione dei tipi di frazionamento per la definizione delle aree interessate dall'intervento, tentando, dunque, illegittimamente di addossare sul i costi per l'eliminazione del pericolo;
pericolo Pt_1 determinato, tuttavia, dai lavori eseguiti dalla stessa P.A. su cespiti per i quali risultava avviata una procedura di esproprio, giammai completata. Il Collegio amministrativo, previa sospensiva dell'ordinanza richiamata, perveniva alla sentenza n. 1090/2017 con la quale, in accoglimento delle doglianze del ricorrente sig. , annullava l'ordinanza sindacale impugnata statuendo che: Pt_1
“L'amministrazione comunale non sembra tenere debito conto il fatto che, indipendentemente dalla adozione degli atti formali di esproprio, le aree in questione sono state (sia pure in parte) interessate dalla realizzazione di un'opera pubblica (come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale nella relazione depositata in data 3 giugno 2016), né risulta essere stato effettuato dalla amministrazione comunale alcun approfondimento istruttorio in merito alla incidenza delle opere di sbancamento effettuate per la realizzazione della strada rispetto ai movimento franosi del costone che ne sono seguiti (post hoc, propter hoc)”. Indiscussa, dunque, è stata la circostanza per cui è intervenuta sine titulo una trasformazione irreversibile dei fondi in oggetto che ha comportato la perdita del diritto dominicale in capo all'attore, integrando un fatto illecito permanente, meritevole di ristoro dovendosi tenere, altresì, conto della diminuzione di valore della proprietà residua e del riconoscimento dell'indennità di occupazione, con rivalutazione ed interessi.
Dato l'illecito spossessamento del bene immobile del privato da parte della P.A., che aveva operato la sua irreversibile trasformazione in carenza di un procedimento espropriativo, si giustificava, dunque, la presente azione sulla scorta dei seguenti motivi:
1. sull'occupazione sine titulo da parte della P.A., l'attore deduceva che, come era dato ricavare dalla descrizione della vicenda, al fine di costruire la strada Aurano/Castello - in virtù dell'approvazione del progetto con risalente atto di G.M.
n. 827 del 03.07.1980 - la pubblica amministrazione, come detto, intraprendeva le operazioni di esproprio con riferimento alle particelle 445, 566 e 538 del f. 20 senza adottare alcun decreto in tal senso, in spregio alle regole dettate in materia dal D.P.R. n.327/2001 (art. 42 – bis), dall' art. 42 Cost.
e dall' art. 834 cod. civ. Ed invero, il citato tratto stradale, con l'apprensione delle consistenze immobiliari in capo al , allo stato attuale, risultava completato e destinato al pubblico transito Pt_1 per il collegamento delle due sopra ricordate frazioni, senza che fosse mai intervenuto un valido atto acquisitivo della proprietà da parte della P.A., traducendosi, dunque, l'operato del CP_1
in un mero 'comportamento materiale' contrario alla legge, posto che l'opera pubblica
[...] veniva realizzata in carenza di valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità.
2. sulla tutela restitutoria e risarcitoria, l'attore deduceva che, ogni fenomeno di espropriazione, posto in essere in spregio alla normativa nazionale o europea, comportava un'illecita sottrazione del diritto dominicale al legittimo proprietario, al quale doveva essere risarcito il danno ingiustamente patito - con riferimento al periodo in cui il bene gli era stato illegittimamente sottratto - ed altresì garantita la restitutio in integrum del bene stesso, fatta salva la possibilità, per il privato medesimo, di abdicare al proprio diritto dominicale per ottenere il risarcimento del danno sofferto per la perdita del godimento del bene e delle utilità ricavabili dal bene. Considerata, dunque, la permanenza della situazione di illiceità in cui versava il , la predetta amministrazione, a dire dell'attore, sarebbe tenuta a Controparte_1 restituire le aree illegittimamente occupate - anche se ciò dovesse comportare la dismissione dell'opera pubblica della strada de qua - previa rimessione in pristino stato, laddove possibile, fatta salva tuttavia la possibilità dell'amministrazione, che utilizza sine titulo le aree in questione, di verificare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., provvedendo, in ogni caso, al risarcimento in favore dell'istante del danno patrimoniale, in misura pari al valore venale dell'area occupata e del danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale dell'area occupata), tenendo conto del prezzo del valore commerciale di aree aventi analoghe caratteristiche sotto il profilo urbanistico e geomorfologico nonché del deprezzamento delle aree residue di proprietà , da determinarsi Pt_1 anche a mezzo di idonea C.T.U.
Quanto, invece, al risarcimento del danno sofferto, l'attore richiamava tutto quanto esposto in sede di ricorso amministrativo dinanzi al T.A.R. PO (R.G. n.1475/2016), conclusosi con la sentenza di accoglimento n. 1090/2017, allorquando si rammentava che l'autorità comunale, all'atto della realizzazione dell'arteria stradale Aurano-Castello, aveva effettuato molteplici sbancamenti del versante con modifica del naturale declivio, determinando il verificarsi di molteplici eventi franosi coinvolgenti sia la scarpata subverticale che il pendio sovrastante, senza che la P.A. avesse mai posto in essere interventi di messa in sicurezza del costone al fine di garantire l'incolumità di persone e cose e dei luoghi sovrastanti. A ciò aggiungeva che, ai fini della dovuta misura risarcitoria, il ristoro, andava commisurato alla circostanza per la quale, per effetto degli interventi di scavo e di sbancamento per la realizzazione della strada Aurano-Castello, si era creata una situazione di instabilità irreversibile dei fondi di titolarità , insuscettibile di sistemazione, con Pt_1 aggravamento della situazione già precaria, come evidenziato dalla relazione tecnica prodotta in atti al momento dell'iscrizione a ruolo della vertenza.
1.2. – In data 11.01.2021 si costituiva ritualmente in giudizio il , il quale in Controparte_1 via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva di , per non avere l'attore Parte_1 provato il diritto di proprietà dei terreni rivendicati. Nella fattispecie, infatti, la titolarità dei beni in capo all'attore risultava non solo sfornita di prova ma anche palesemente sconfessata dagli atti e dai fatti di causa nonché dalle medesime allegazioni di controparte. Ed invero, nell'atto di citazione a pag.
4, punto 10, l'attore deduceva che la trasformazione irreversibile dei fondi in discorso aveva causato:
“la perdita del diritto dominicale in capo al integrando un illecito permanente meritevole di Pt_1 ristoro.”; deduzione sufficiente a rendere palese sia il difetto di legittimazione attiva dell'attore, sia l'infondatezza della spiegata domanda di rivendica e restituzione che presuppone necessariamente la titolarità del bene in capo al richiedente. Difetto di legittimazione attiva sussistente anche relativamente alle istanze risarcitorie, ex adverso avanzate, in quanto nel 2014 - anno di stipula degli atti di acquisto dei cespiti a titolo derivativo da parte dell'attore - il Comune di risultava già CP_1 proprietario dei cespiti in contesa per averli usucapiti mediante possesso ultraventennale.
In ordine alle pretese risarcitorie, l'Ente convenuto, precisava in ogni caso che: rispetto alle annualità antecedenti il 2014, l'attore non poteva avanzare alcuna pretesa risarcitoria essendosi verificati, i presunti eventi lesivi, in danno delle sue danti causa rimaste estranee al presente giudizio;
con riferimento al periodo successivo al 2014, invece, parimenti alcuna pretesa risarcitoria poteva essere avanzata in quanto, al momento degli acquisti a titolo derivativo dei cespiti in esame da parte dell'attore, avvenuti nel 2014, l'usucapione in favore del risultava già realizzata. Controparte_1
Aggiungeva, inoltre, che l'azione di rivendica di cui all'art. 948 cod. civ. per essere esperita, necessitava che l'attore desse la prova certa ed incontrovertibile del suo acquisto nonché di quello dei suoi danti causa, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario del bene che intendeva rivendicare;
e che, il convenuto non aveva l'onere di fornire alcuna prova posto che, come detto, chi agisce in giudizio per rivendicare la cosa deve fornire la c.d. probatio diabolica, soprattutto nel caso di specie, dove l'attore non era colui che aveva subito lo spossessamento.
Ancora, sempre in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie in quanto proposte oltre il termine di prescrizione quinquennale decorrente dall'avvenuta occupazione del terreno e, in ogni caso, dalla cessazione della occupazione sine titulo avvenuta mediante l'usucapione in favore del Comune maturata a seguito del possesso ultraventennale a far data dalla occupazione dei cespiti de quo risalente ai primi anni 80 (1982/84). Ed invero, nella specie, sebbene l'attore avesse dato atto che l'occupazione dei terreni in questione era avvenuta con 'comportamenti meri' della P.A. ovvero in assenza di qualsivoglia attività provvedimentale - mancando la dichiarazione di pubblica utilità nonché i decreti di occupazione di urgenza - nessuna azione giurisdizionale a difesa della proprietà (di spoglio, di manutenzione, di restituzione di cui agli artt.
1168, 1172 e 948 c.c. o risarcitoria ex art 2043 c.c.) era stata mai esperita dall'attore nei confronti del il quale, dunque, aveva posseduto pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente i CP_1 terreni per cui è causa per oltre trent'anni anni.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea e, in ordine all'occupazione sine titulo deduceva che, nella fattispecie in esame, qualora il comportamento della P.A. non fosse da qualificarsi come 'comportamento mero' quanto, piuttosto, come 'comportamento provvedimentale', doveva ritenersi la conseguente preclusione al privato, in tali casi, della possibilità di agire a tutela del possesso, essendo lo spoglio avvenuto sulla base di un provvedimento autoritativo;
ed invero, tutte le relative controversie tese all'annullamento del provvedimento di occupazione di urgenza rientrano nella giurisdizione del G.A. Nel caso in esame, invece, la P.A., al pari di un privato cittadino, aveva perpetrato nei confronti delle danti causa dell'odierno attore un mero spoglio, mediante l'occupazione dei terreni in esame, avvenuto nei primi anni '80, esercitando su di essi un possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre vent'anni. I fatti di causa, pertanto, non erano riconducibili alla disciplina di cui al T U. DPR 327/01 posto che, nella specie, non sussisteva un possesso provvedimentale ma un mero spoglio tramite possesso mero, che se da un alto esclude la possibilità di configurare, anche in astratto, l'istituto dell'illegittima occupazione appropriativa, dall'altro, consente il possibile acquisto della proprietà per usucapione, qualora sia esercitato - come è avvenuto nella fattispecie - pacificamente, pubblicamente ed interrottamente per oltre vent'anni. Proprio in ragione del detto possesso, esercitato per oltre quarant'anni sui terreni oggetto del presente giudizio, il spiegava domanda riconvenzionale volta alla declaratoria di Controparte_1 intervenuta usucapione del diritto di proprietà in favore del sui terreni di cui ai Controparte_1 mappali 538 - 566 - 445 del foglio 20 per averli posseduti, mediante occupazione, trasformazione e realizzazione di opere, pacificamente pubblicamente ed ininterrottamente per oltre vent'anni. La declaratoria di intervenuta usucapione, a far data dalla metà degli anni 2000, doveva dirsi rilevante non solo ai fini del rigetto della domanda di rivendica ma anche ai fini del rigetto delle ulteriori domande risarcitorie.
Infine, in ordine alla tutela risarcitoria avanzata dall'istante, il convenuto eccepiva che le suddette domande del tutto infondate, considerata l'intervenuta usucapione del bene da parte della P.A., dovevano dirsi altresì in contrasto con la domanda restitutoria comportando non solo una illegittima duplicazione del danno ma anche la violazione del divieto per il Giudice di sostituirsi alla PA. nell'esercizio di poteri non ancora esercitati, oltre che essere genericamente allegate ed in ogni caso non provate.
In ragione di quanto eccepito e dedotto, chiedeva all'intestato Tribunale di rigettare l'atto introduttivo del giudizio in uno a tutte le domande ed eccezioni ivi spiegate, e in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, dichiarare in favore del l'usucapione del Controparte_1 diritto di proprietà sui terreni di cui ai mappali 538 - 566 - 445 del foglio 20 in Catasto, oggetto del presente giudizio, per aver il esercitato su quest'ultimi un possesso pacifico Controparte_1 pubblico ed ininterrotto per oltre vent'anni, con condanna di parte attrice alle spese e competenze del giudizio.
1.3. – Con verbale di trattazione cartolare relativo alla prima udienza di comparizione e trattazione del 08.02.2021, il Giudice unico, assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 24 maggio 2021 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, poi sostituita con decreto reso in data 24.04.2021, dal deposito di note scritte.
1.4. – A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2021, il Giudice, rilevato che l'attore chiedeva la retrocessione del bene, previo ripristino dello stato dei luoghi o, in caso di impossibilità di rimozione dell'opera, il ristoro economico determinato dalla perdita del bene, salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito per l'occupazione illegittima ed il decremento di valore dei restanti beni;
ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata dall'attore nella propria memoria istruttoria, in quanto vertente su circostanze non contestate e comunque implicanti valutazioni tecniche precluse ai testi;
ritenuto, altresì, parimenti inammissibile l'interrogatorio formale richiesto dal convenuto, in quanto vertente su circostanze documentali o comunque pacifiche fra le parti;
ritenuta la necessità di avvalersi di un consulente, rigettava le richieste istruttorie e nominava quale proprio Per C.T.U. l'ing. , poi sostituito, con decreto reso in data 02.02.2022, dall'architetto Persona_3
, con studio in Torre del Greco, alla via Cimaglia n. 11/G, iscritta al n. 1647 dell'albo Controparte_4 ctu di questo tribunale aggiornato al 24.01.2022, rinviando, per il conferimento dell'incarico, all'udienza del 2 maggio 2022.
1.5. – Alla citata udienza, il Giudice, conferito l'incaricato al nominato C.T.U. rinviava la causa all'udienza del 13 marzo 2023, poi rinviata, a seguito di istanza di proroga termini depositata dal
C.T.U., all'udienza del 23.10.2023.
1.6. – Con provvedimento reso all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.10.2023, il Giudice, osservato che il nominato C.T.U., nonostante la proroga richiesta, non depositava l'elaborato peritale e per come riferito da entrambe le parti, non aveva neppure inviato a queste ultime la bozza dell'elaborato peritale, concedeva allo stesso nuovo termine fino al 15 dicembre 2023 per l'invio della bozza alle parti e rinviava all'udienza del 26 febbraio 2024 per esame della C.T.U. e per la precisazione delle conclusioni, udienza poi rinviata, a seguito dell'istanza di proroga dei termini di deposito della relazione - avanzata dal CTU in data 02.11.2023 - all'udienza del 27 maggio 2024 e, per la seconda volta, sempre per richiesta proroga termini, all'udienza del 16.12.2024.
1.7. – Con Ordinanza resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ed osservato che le parti potevano compiutamente effettuare osservazioni alla C.T.U. all'udienza di rinvio, stante il ritardo nel deposito dell'elaborato definitivo, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 maggio 2025.
1.8. – Alla citata udienza, svoltasi secondo le formalità della trattazione cartolare, il Giudice letti gli artt. 281 quinquies co. 1, 189 e 190 c.p.c., con ordinanza del 25.05.2025 riservava la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 29 maggio 2025 - giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
1.9. – In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, proposta dall'ente comunale in sede di comparsa conclusionale.
Il , infatti, ha rilevato come dalle indagini eseguite dal C.T.U. in corso di Controparte_1 giudizio e dalla documentazione acquisita in atti, fosse emerso che con Delibera di Giunta Municipale
n. 827 del 03/07/1980, esecutiva come per legge, l'amministrazione convenuta avesse approvato il progetto della strada di allacciamento Aurano-Castello integrato secondo il parere e le direttive del
Comitato Tecnico Amministrativo, e rettificato presso l'Amministrazione Provinciale di PO, per l'importo di £487.676.831, opera finanziata dalla e con mutuo della cassa DD.PP. Controparte_5
Tale delibera di approvazione, in base a quanto previsto dall'art . 12, comma 1, lett. a), del d.P.R. n.
327/2001, doveva ritenersi come implicita dichiarazione di pubblica utilità della stessa, con la conseguenza che gli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione, ivi inclusa la materiale apprensione dei beni e la irreversibile trasformazione degli stessi, lungi dal potersi considerare come meri comportamenti materiali, dovevano qualificarsi come atti espressione di potere autoritativo, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo. Osserva tuttavia questo giudice come, in punto di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, la giurisprudenza della Suprema Corte abbia affermato l'attrazione alla giurisdizione del giudice ordinario non soltanto delle controversie in cui la pubblica amministrazione abbia occupato i beni senza la previa adozione di una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, agendo quindi alla stregua di un privato e senza spendita di poteri autoritativi ( cd. occupazione usurpativa), ma anche allorchè la dichiarazione di pubblica utilità, per essere completamente manchevole dei requisiti minimi, debba ritenersi radicalmente nulla o addirittura inesistente.
In tal senso vale richiamare Cassazione civile, Sez. U, Ordinanza n. 3569 del 14/02/2011 secondo cui “in materia urbanistica ed edilizia, il provvedimento amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilità priva dei termini per il compimento delle espropriazioni e dell'opera, di cui all'art.
13 della legge n. 1865 n. 2359, rispondente alla necessità di rilievo costituzionale (art. 42, terzo comma, Cost.) di limitare il potere discrezionale della P.A. non esercitabile senza limiti temporali, è radicalmente nullo ed inefficace. Ne consegue che ogni atto di occupazione delle aree oggetto di una siffatta dichiarazione costituisce comportamento materiale in nessun modo ricollegabile ad un esercizio anche abusivo dei poteri della P.A., sicchè spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato (nella specie, proprietario di un terreno interessato da progetto di opera pubblica, la cui approvazione comporta tacita dichiarazione di pubblica utilità, mancante dei predetti termini).”
Nel caso che ne occupa, come accertato dal consulente ed evincibile dalla mera lettura della richiamata delibera di giunta, allegata alla consulenza depositata in atti, non solo nell'approvazione del progetto non venivano i termini per il completamento delle opere all'art. 13 della legge n. 1865 n.
2359, ma neppure veniva dichiarata la pubblica dell'opera. Tale omissione assume rilievo determinante laddove si consideri che la delibera veniva adottata in data 3.07.1980 e, dunque, non sotto il vigore dell'attuale t.u. espropriazioni ( d.lgs 327/2001) che, innovando rispetto alla precedente disciplina, ha espressamente previsto che la dichiarazione di pubblica utilità possa sia implicitamente contenuta nell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, ma sotto il vigore della precedente legge espropri che tale previsione non contemplava, richiedendo viceversa l'adozione di una espressa dichiarazione di pubblica utilità dell'opera a farsi (cfr. art 11 della l. 865/1971)
Ne consegue che, nel caso che ne occupa, in mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la condotta posta in essere dalla pubblica amministrazione non può che qualificarsi come mero comportamento materiale neppure mediamente riconducibile all'espressione di poteri autoritativi, con il conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario sulle relative domande restitutorie e risarcitorie proposte dal privato proprietario.
Ancora in via preliminare, occorre muovere dalle eccezioni processuali avanzate dal convenuto relative al difetto di legittimazione attiva dell'istante, dedotto sia in relazione alla CP_6 domanda principale di rivendica che a quelle di risarcimento del danno nonché relative all'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie medesime, in quanto proposte dall'istante oltre il termine di prescrizione quinquennale.
In disparte quanto si dirà in merito all'eccezione di prescrizione delle domande risarcitorie, quanto all'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva si osserva che, ai sensi dell'art. 948 cod. civ., la legittimazione ad agire in sede di azione di rivendicazione viene riconosciuta dalla legge al
'proprietario' della res che si intende rivendicare. Orbene, nel caso che ne occupa, dai titoli di proprietà versati in atti dall'attore ed in particolare dall'atto di compravendita del 25.11.2013 e dall'atto di donazione del 17.01.2014, si evince chiaramente la titolarità dei cespiti in contesa (i.e. particelle 445, 566 e 538) in capo all'istante. Titolarità, si aggiunge, che in mancanza di un formale provvedimento di esproprio risulta essere ancora in ditta al , come si evince dalle visure Pt_1 allegate alla consulenza tecnica d'ufficio (cfr. all.to n.20) e dallo stesso elaborato peritale ove si legge:
“Da un primo esame, è evidente che la documentazione tecnica ed amministrativa prodotta dalla P.A.
è carente, altrettanto evidente è che la procedura espropriativa seppure concretizzata di fatto con la realizzazione dell'opera pubblica, non è stata mai perfezionata dall'Ente. Allo stato attuale, i lavori di realizzazione del tratto stradale Aurano-Castello risultano completati, senza che il Comune di abbia provveduto alla definizione delle rituali procedure espropriative o dei frazionamenti CP_1 catastali per la delimitazione delle aree interessate dall'intervento.” (cfr. pag. 18 relazione tecnica) nonché dalla sentenza n.1090/2017 del T.A.R. di PO, versata in atti, ove a pag. 4 si legge: “L'Ente espropriante non ha ancora provveduto alla redazione degli atti di frazionamento relativi alle particelle interessate né alla emanazione dei decreti di esproprio”.
È da aggiungersi, inoltre, che in materia di espropriazione per pubblica utilità, l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica, lasciano sempre impregiudicato il diritto del proprietario di domandarne la restituzione. Dunque, la circostanza che l'istante abbia, egli stesso, dedotto nell'atto introduttivo di aver 'perso' il diritto dominicale sui fondi in discorso per effetto della trasformazione irreversibile degli stessi, intervenuta sine titulo ad opera del convenuto (cfr. pag.
4 - punto 10, CP_1 richiamato dalla difesa di parte convenuta, ove si legge: “Resta, dunque, indiscusso che sia intervenuta sine titulo una trasformazione irreversibile dei fondi in discorso che ha comportato la perdita del diritto dominicale in capo al , integrando un fatto illecito permanente, meritevole di ristoro Pt_1
[…]”) non basta a privarlo, come erroneamente eccepito dall' della relativa CP_6 legittimazione ad agire in rivendicazione al fine di chiederne la restituzione.
Parimenti sussistente, deve ritenersi la legittimazione attiva dell'istante a chiedere il ristoro dei danni patiti posto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto: «Ai fini della individuazione del titolare del diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un immobile (conseguente, nella specie, ad una occupazione usurpativa), così come dell'avente diritto all'indennità di espropriazione, l'interessato deve dimostrare in giudizio di essere proprietario del fondo, indipendentemente dalle risultanze catastali e, a tal fine, il giudice può formare il proprio convincimento circa la legittimazione di chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo, sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento;
oggetto del giudizio non
è, infatti, l'accertamento diretto di detta proprietà, dovendo il relativo diritto essere dimostrato al solo fine di individuare l'avente diritto al risarcimento.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 7904 del
18/05/2012). Come detto, nel caso che ne occupa, parte attrice ha provato di essere proprietario dei fondi in contesa in forza dei titoli di proprietà versati in atti, e tale produzione documentale soddisfa quanto di ragione ed è idonea a ritenere sussistente la legittimatio ad causam dell'istante anche in relazione alle domande risarcitorie.
2.0. – Tanto debitamente premesso in rito, passando al merito della questione va osservato che, in relazione ai sopra descritti fondi (i.e. particelle 445, 566 e 538), come detto, l'attore ha lamentato che l'Ente comunale, in assenza di un legittimo procedimento di esproprio e di una dichiarazione di pubblica utilità, avrebbe occupato sine titulo le particelle di terreno di sua proprietà per realizzarvi la strada pubblica di collegamento Aurano-Castello; ed in ragione di ciò, ha chiesto, in via principale, la retrocessione dei beni, previo ripristino dello stato dei luoghi ovvero nel caso di impossibilità di rimozione dell'opera realizzata, il ristoro economico determinato dalla perdita del bene salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno subito per l'occupazione illegittima ed il decremento di valore dei beni residui. Ex adverso, invece, il convenuto ha eccepito che, a far data dai primi anni '80 CP_1
(1982/1984) avrebbe già avuto la disponibilità dei terreni per cui è causa dovendo dirsi, dunque, maturata in suo favore l'usucapione dei detti cespiti.
Ciò posto, appare opportuno trattare congiuntamente, in quanto inscindibilmente connesse, tanto le domande di parte attrice quanto la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dal Comune convenuto.
Orbene, con riferimento alla dedotta occupazione sine titulo operata dal va Controparte_1 osservato che, in ragione della natura pubblica dell'Ente occupante occorre muovere, innanzitutto, dalla distinzione preliminare esistente tra occupazione c.d. 'acquisitiva' e occupazione c.d.
'usurpativa' operata da una P.A.
Ebbene, in termini generali, l'occupazione c.d. acquisitiva si verifica quando la P.A. effettua un'occupazione senza un decreto di esproprio ma con una dichiarazione di pubblica utilità; laddove, invece, l'occupazione c.d. usurpativa si configura quando la P.A. occupa un bene senza alcuna dichiarazione di pubblica utilità o alcun titolo giuridico che giustifichi l'occupazione medesima.
Ciò posto, nel caso in esame, pacifico, in quanto documentale, risulta la circostanza che trattasi di occupazione c.d. 'usurpativa' posto che, l'occupazione operata dal Comune di , a far data dai CP_1 primi anni '80, avveniva ab initio in assenza di qualsivoglia dichiarazione di pubblica utilità.
Ed invero, il nominato C.T.U., all'esito degli accertamenti peritali condotti sul punto, riscontrava che la Delibera di Giunta Municipale n. 827 del 03/07/1980, avente ad oggetto proprio l'approvazione del progetto di costruzione della strada di allacciamento Aurano-Castello - per l'importo di
£487.676.831, opera finanziata dalla e con mutuo della cassa DD.PP - “non Controparte_5 dichiara la pubblica utilità e non contiene i termini ex art. 13 legge generale n. 2359 del 25 giugno
1865 - Espropriazioni per causa di utilità pubblica - LR Campania 31/10/1978 n. 51 art. 35 comma 3
e, quindi, l'occupazione è illegittima ab initio. (La P.A. non ha prodotto la copia del progetto).” (cfr. pag. 9 relazione tecnica). Inoltre, in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante
[Quesito lett. c) - Verifichi se vi sia stata una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da parte della pubblica amministrazione o se l'occupazione sia iniziata senza alcuna previa dichiarazione di pubblica utilità] ribadiva che: “Esaminata la frammentaria documentazione prodotta, è possibile affermare che non sia mai stata formalizzata la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (…). In conclusione, è possibile asserire che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978 e dell'art. 13 della legge 2359/1865 dove rispettivamente viene riportato che l'approvazione del progetto da parte degli organi statali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ma ciò non prescinde dall'obbligo di dover stabilire dei termini, entro i quali cominciare e compiere le espropriazioni ed i lavori, pertanto, l'occupazione è iniziata senza alcuna previa dichiarazione di pubblica utilità.” (cfr. pag. 30 della relazione tecnica).
Tali conclusioni possono essere condivise da questo giudice e poste alla base della presente decisione, per le motivazioni già sopra illustrate.
Ciò posto, è da aggiungersi, inoltre, che tale occupazione ha causato altresì una irreversibile trasformazione dei fondi per cui è causa. Ed invero, sempre il C.T.U., in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante [cfr. Quesito d) - Descriva il CTU l'opera eseguita ed accerti se sia possibile o meno una riduzione in pristino dei terreni occupati, spiegandone le ragioni] accertava l'impossibilità di procedere al ripristino dello stato quo ante dei luoghi, a causa della irreversibile trasformazione dei fondi occupati, rilevando a tal uopo che: “Esaminati i luoghi di causa e la documentazione fornita alla scrivente, e considerata l'ampia e dettagliata descrizione ai punti precedenti, vista l'Opera Pubblica eseguita dall'Ente, la scrivente ha accertato che non è possibile una riduzione in pristino dei luoghi poiché la trasformazione dei fondi in parola eseguita per la realizzazione della strada Aurano-Castello è irreversibile. Certo è che è possibile, anzi dovuta, la realizzazione di opere di contenimento, risanamento e manutenzione del costone onde evitare eventuali ulteriori futuri dissesti dello stesso, che potranno arrecare gravi danni a persone e cose oltre che ai fondi di proprietà dell'attore e limitrofi.” (cfr. pag. 30 della relazione tecnica).
Dunque, alla luce delle risultanze che precedono, appare pacifico ritenere che l'occupazione dei fondi per cui è causa (i.e. particelle 445, 566 e 538), all'attualità ancora in ditta al , Parte_1 sia avvenuta, da parte del in totale carenza del relativo potere espropriativo, con Controparte_1 conseguente illegittimità ab origine dell'occupazione medesima da qualificarsi, quindi, sine titulo.
2.1. – Acclarata, per le ragioni appena esposte, l'occupazione sine titulo da parte del CP_1
resta, dunque, da verificare se la relazione intercorrente tra l'Ente convenuto ed i fondi
[...] identificati al Catasto Terreni al foglio 20, particelle 445, 566, 538, sia idonea a fondare, o meno, l'invocata fattispecie acquisitiva del diritto e, quindi, se il possa vantare un Controparte_1 diritto di proprietà sui predetti cespiti in virtù di un possesso ultraventennale.
Com'è noto l'usucapione è, in termini generali, un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento, disciplinata agli articoli 1158 e seguenti del cod. civ. che si realizza mediante il possesso continuato del bene per il periodo di tempo stabilito dalla legge. Il possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà dei beni immobili, e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, consta di un elemento temporale, costituito dal possesso continuato (i.e. ininterrotto) per venti anni;
di un elemento materiale, costituito dall'esercizio, riguardo al bene, del potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
ed infine, di un elemento psicologico, costituito dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene medesimo. Elemento che, si ricorda, prescinde dallo stato soggettivo di buona fede o di male fede del possessore dal momento che quel che rileva ai fini dell'usucapione non è tanto la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un altrui diritto, quanto piuttosto la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (uti dominus).
Deve trattarsi, inoltre, di un possesso ininterrotto, pacifico e pubblico che è onere della parte, che ne invoca l'acquisto, dimostrare.
È bene precisare, inoltre, che non esiste una usucapione c.d. pubblica - in ragione del soggetto richiedente l'accertamento - quale istituto autonomo, dovendosi, piuttosto, affermare che essa non è altro che la ordinaria usucapione civilistica, di cui si renda protagonista una persona giuridica pubblica e che può, pertanto, presentare alcune particolarità derivanti, appunto, dalla natura pubblica dell'usucapente; quali, la duplice esigenza che il possesso sia strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico - cui è preposto il soggetto usucapente - e che, il bene usucapendo sia idoneo a soddisfare tale pubblico interesse. Dunque, la c.d. usucapione 'pubblica' presuppone l'idoneità del bene all'uso pubblico, la rispondenza dell'uso ad una utilità pubblica (e non al soddisfacimento dell'interesse privato di alcuni singoli), l'esercizio della signoria sul bene, corrispondente ad un diritto reale di godimento da parte dell'ente, la continuità nell'esercizio dell'uso per la durata stabilita dal codice civile ed il disconoscimento anche implicito di ogni contrario diritto del proprietario.
Tanto premesso in diritto, venendo ora alla vexata quaestio circa la possibilità da parte della P.A. di usucapire un bene occupato illegittimamente va osservato che, la giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto, ha statuito che: «L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione;
non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del
2001, essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione.» (Cfr. Cass. Civ., Sez.
2 - Ordinanza n. 18445 del 28/06/2023; conf. Cass. Sez. U., Sentenza n. 21575 del 19/10/2011; conf. Cass. Civ. Sez.
1, Sentenza n. 11147 del 04/07/2012).
È da aggiungersi, inoltre, che anche la giurisprudenza amministrativa ha individuato nell'intervenuta usucapione il limite all'operatività delle tutele, restitutoria e risarcitoria, riconosciute al privato in danno del quale è avvenuta l'illegittima occupazione. A tal riguardo, infatti, si legge che:
«In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. – con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull'occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene.» Tuttavia, prosegue, tale illecito: «viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;
d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di
Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull'Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n.
3346 del 2014); dunque, a condizione che: I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possesionis; III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il
<>; e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr.» (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza del 9 febbraio 2016 n. 2).
Nello stesso senso, anche la giurisprudenza di legittimità: «L'espropriazione per pubblica utilità
(c.d. espropriazione appropriativa) è illegittima al pari dell'occupazione usurpativa, in cui manca la dichiarazione di pubblica utilità, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente, inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente» (Cfr. Cass. Civ. Sez.
1 - Ordinanza
n. 22929 del 29/09/2017).
Sul punto, in risposta alle eccezioni formulate da parte dell'attore, va rilevato che la circostanza che l'occupazione del fondo sia avvenuta sine titulo, non osta al riconoscimento in capo alla PA di un possesso utile ad usucapire. Invero, la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che “a norma dell'art. 1163 cod. civ., il possesso è acquistato in modo violento - e, perciò, inutile ai fini dell'usucapione, se non dal momento in cui la violenza è cessata - qualora l'impossessamento sia avvenuto con l'esercizio di una violenza fisica o morale, sicché la legittimità del possesso può aversi anche se esso non abbia tratto origine da una consegna proveniente dal titolare del diritto. Ne consegue che, ove la P.A. abbia occupato "sine titulo" una particella di terreno al di fuori delle regole del procedimento ablatorio, ciò non implica che il possesso debba ritenersi solo per questo acquistato con violenza, così come va escluso che tale violenza possa identificarsi con la trasformazione del bene successivamente alla sua apprensione.”(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1672 del 03/02/2012)
Affermata, dunque, l'astratta compatibilità dell'istituto dell'usucapione con l'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A., occorre verificare se, nel caso di specie, sussistano o meno i presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione. Ebbene, sulla base delle complessive risultanze di causa è consentito a codesto Tribunale adito ritenere senz'altro raggiunta la prova, da parte del , della sussistenza dei requisiti di cui sopra - possesso ventennale, Controparte_1 continuo, pacifico e palese - idonei a legittimare l'acquisto, a titolo originario, in capo all'Ente convenuto dei fondi in questione. Ed invero, dalla prova documentale raccolta in fase istruttoria è emerso con chiarezza che, i terreni per cui è causa sono stati posseduti, e continuano tutt'oggi ad esserlo, dal a far data dal 1980 e, dunque, da oltre un ventennio. Controparte_1
Lo stesso attore, nell'atto introduttivo del giudizio, ha infatti espressamente riconosciuto tale circostanza allegando che l'Ente comunale intraprendeva le operazioni di esproprio, con riferimento alle particelle 445, 566 e 538 del foglio 20, negli anni ottanta, procedendo ad una serie di opere di urbanizzazione che hanno comportato la graduale (ed irreversibile) trasformazione dei fondi di sua proprietà; a pag. 4 dell'atto di citazione si legge che: “Come è dato ricavare dalla descrizione della vicenda, al fine della costruzione della strada Aurano-Castello, in virtù dell'approvazione del progetto con risalente atto di n. 827 del 03.07.1980, la pubblica amministrazione avrebbe Pt_2 intrapreso le operazioni di esproprio con riferimento alle particelle 445, 566 e 538 del f. 20.”.
Tali circostanze, pacifiche tra le parti, hanno poi trovato conferma nelle indagini condotte dal consulente tecnico nominato in corso di lite, arch. , la quale al paragrafo 8 della Persona_5 relazione, ricostruendo l'iter complessivo relativo alla realizzazione dell'opera pubblica (riassunto a pag. 18 e ss.) accertava che in data: “03/07/1980 si procedeva all'Approvazione del progetto della strada di allacciamento Aurano-Castello; in data 21/10 - 1/12 - 1982 - la P.A. notificò alle ditte interessate che occorreva procedere all'acquisizione delle aree interessate e precisamente: F 20 - are
0,34 della p.lla 538 q.tà uliveto - are 1,72 della p.lla 566 q.tà vigneto - are 0,84 della p.lla 445 q.tà vigneto per le particelle citate, l'occupazione in via d'urgenza limitata a due anni CP_7
e che con successivo provvedimento sarebbero state determinate le relative indennità”; che, in data:
“15/12/1982 - furono Notificate le Comunicazioni di immissione in possesso da parte della P.A. e che con sopralluogo del 14/01/1983 sarebbero stati redatti gli stati di consistenza” ed infine, che in data
20/06/1983 fu concluso il contratto di appalto per affidamento dei lavori della nuova strada alla ditta IMEC;
anno individuato dal C.T.U. come momento iniziale della irreversibile trasformazione del fondo.
Ed invero, sempre il C.T.U., in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante
[Quesito b) - Verifichi la realizzazione dell'opera pubblica ed il momento della irreversibile trasformazione del fondo, da accertare attraverso l'esame progettuale delle opere, degli stati di avanzamento dei lavori e di ogni altro elemento utile, all'uopo acquisendo la necessaria documentazione amministrativa] accertava che: “In sintesi, vista la carenza documentale e esaminati gli atti prodotti, è possibile asserire che, il momento iniziale della irreversibile trasformazione del fondo coincide con la data dell'appalto per l'affidamento dei lavori alla ditta IMEC del 20/06/1983 e il momento finale coincide con la data di ultimazione dell'opera pubblica il 28/02/2008.” (cfr. pag. 29 della relazione tecnica). Circostanza, questa, che testimonia, appunto, la disponibilità giuridica dell'area in oggetto in capo al quanto meno alla data indicata nel provvedimento Controparte_1 richiamato e, dunque, da oltre un ventennio.
È da aggiungersi inoltre, quanto al dies a quo del termine utile ad usucapire, che, ai fini della usucapione di un bene illecitamente occupato dalla P.A., in assenza di provvedimento ablatorio, da ritenersi possibile forma di acquisto della proprietà da parte dell'ente pubblico, la decorrenza del termine necessario ex art. 1158 c.c. dipende dalla natura del titolo in virtù del quale è iniziata la relazione di fatto con il bene. Ed invero, se il titolo, seppur invalido, ha effetti reali ed è astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, sì da determinare l'animus possidendi, il termine decorre dalla
"traditio", operando la presunzione di cui all'art. 1141, comma 1, c.c.; se, invece, l'atto negoziale ha effetti meramente obbligatori, come nel caso di specie in cui la determina di occupazione in via d'urgenza, a differenza del decreto di esproprio, produce effetti meramente obbligatori, essendo, appunto, un atto amministrativo preordinato all'esproprio stesso, la consegna di per sé vale a trasferire unicamente la detenzione del bene, dovendo in tal caso l'occupante dimostrare l'interversione della detenzione in possesso "ad usucapionem", mediante idonee attività materiali di opposizione, specificamente rivolte contro il privato proprietario, non essendo sufficiente a tal fine il prolungarsi della detenzione, né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso, né atti di natura latamente amministrativa, rivolti ad una generalità indistinta di soggetti.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 -
Sentenza n. 18361 del 07/06/2022). Nello stesso senso: «In tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della P.A. incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto),
l'acquisizione del fondo, ove il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione - in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza, ecc.) - occorre l'allegazione e la prova da parte della P.A. della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem, ex art. 1141, comma 2, c.c., cioè il compimento di attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione, né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che, di per sé, denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.» (cfr. Cass. Civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 5410 del 01/03/2025).
Orbene, alla luce degli innanzi principi di diritto, espressi sia dalla giurisprudenza di legittimità che amministrativa, cui questo Giudicante intende dare continuità, anche a voler qualificare la relazione del con il bene in termini di detenzione, e non già di possesso, va osservato che, Controparte_1 CP_ per effetto delle molteplici attività materiali poste in essere dall' convenuto, come meglio si preciserà infra, risulta pienamente integrato l'ulteriore requisito della c.d. interversio possessionis di cui all'art. 1141, comma 2, c.c. Ed invero, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto: «La interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestano in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 12968 del
31/05/2006 conf. Cass. Civ. sentenza n.24795/2022).
Ciò posto, nel caso che ne occupa, l'interversione della detenzione in possesso è provata proprio dalla irreversibile trasformazione dei fondi per cui è causa avvenuta per effetto della realizzazione di un'opera permanente (i.e. strada di collegamento Aurano/Castello) destinata al pubblico uso.
È da aggiungersi, inoltre, che, il convenuto ha tenuto, anche rispetto ai terzi, una condotta CP_1 assimilabile a quella del proprietario posto che non si è limitato all'edificazione dell'anzidetta strada pubblica ma ha, altresì, esercitato sull'area in questione, per tutto il tempo utile ad usucapire e fino ad oggi, poteri di controllo, di gestione e soprattutto di manutenzione - ordinaria e straordinaria - in modo esclusivo. Ed invero, l'area in oggetto è stata interessata da ben tre crolli avvenuti rispettivamente negli anni 2006, 2016 e da ultimo nel 2023, come accertato dal C.T.U. in sede di consulenza tecnica
[“Essendoci stati ben tre crolli del costone documentati in atti, precisamente negli anni 2006,2016 e
2023.”] tutti ripristinati a cura e spese dell'Ente comunale (cfr. rilievo fotografico pag. 27 e 28 della relazione ove si legge: “Intervento post crollo del 2023 eseguito dal Comune” “Particolare intervento post crollo eseguito dal Comune”).
Orbene, tali attività materiali di irreversibile trasformazione dei fondi e poi di manutenzione straordinaria dell'area, costituiscono, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione CP_ dell' convenuto di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di
"ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario.
Lo stesso attore, all'esito di istanza assunta al protocollo generale del in data Controparte_1
12.12.2014, al n.27309, nella quale si legge: “Il terreno individuato in catasto con le p.lle 445-566 e
538 del foglio 20 sono state interessate dall'occupazione per esproprio per la costruzione della strada
Aurano-Castello”, invitava e diffidava, con una successiva missiva del 05.02.2015, proprio il Comune di a provvedere senza indugio ad un intervento di messa in sicurezza delle zone interessate CP_1 dal pericolo di frana, testualmente si legge: “lo sottoscritto , nato a [...]_1 (NA) il 01.04.1987, residente in [...], nella qualità di proprietario del terreno sito in AN (NA) sulla strada che congiunge le frazioni di Aurano e
Castello, individuato in catasto con le particelle nn. 4;5, 566 e 538 del foglio 20, interessato dall'esproprio effettuato dal Comune di per la costruzione della strada che congiunge le CP_1 frazioni di Aurano e Castello, facendo seguito ai solleciti da me formulati verbalmente presso
l'Ufficio Tecnico del Comune di , con la presente evidenzio nuovamente il grave pericolo di CP_1 frana incombente sul confine della mia proprietà, nella zona interessata dal suddetto esproprio. In particolare, è in corso un cedimento del costone (e della rete metallica di protezione ivi apposta da codesto Ente Comunale) prospicente la strada che collega le frazioni di Aurano e Castello aperta al transito veicolare e pedonale;
inoltre, è presente una falla sul muro posto al di sopra del suddetto costone, ad un'altezza di svariati metri dalla strada de qua. Pertanto, stante l'incombente pericolo di frana, amplificato dalle incessanti piogge e dai nubifragi che stanno interessando la zona di in questi giorni, con la presente invito e diffido il , in persona del CP_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, a provvedere, senza indugio, ad un intervento volto alla messa in sicurezza delle zone interessate dal pericolo innanzi descritto.”
A tal proposito è da aggiungersi, inoltre, che anche il ha riconosciuto nel Controparte_8 CP_1 di l'unico soggetto di diritto legittimato ad intervenire a seguito del crollo del costone CP_1 avvenuto nel 2016. Ed invero, nella sentenza n.1090/2017, versata in atti, è dato leggere: “Nella ordinanza impugnata viene richiamata “una relazione di sopralluogo, datata 15/02/2016, effettuato dal Geom. e Geom. , alla muratura di pietrame secco del Controparte_9 Controparte_10 terreno di proprietà del Sig. alla Via Aurano Castello...”, dalla quale si originerebbe Parte_1 il pericolo di caduta massi sulla pubblica via, per effetto della rottura della rete metallica a protezione del costone. Sennonché nella relazione tecnica asseverata, allegata al ricorso si precisa che: - le particelle n. 445, 566 e 538 del foglio 20 sono state oggetto di esproprio da parte del
[...]
per la realizzazione della strada “Aurano - Castello”; - l'Ente espropriante non ha CP_1 ancora provveduto alla redazione degli atti di frazionamento relativi alle particelle interessate né all'emanazione dei decreti di esproprio;
- per la realizzazione della strada in questione “è stato realizzato, da parte della impresa edile incaricata, un intervento di scavo e sbancamento, con mezzi meccanici e mine, che ha modificato radicalmente il naturale pendio dei fondi interessati”; - “a lavori ultimati, non è stata realizzata una adeguata protezione del costone, al fine di garantire la incolumità di persone e cose, ed in particolare, dei luoghi soprastanti....”. Concludendo: “Il ricorso è dunque meritevole di accoglimento, per difetto di istruttoria e contraddittorietà dell'azione amministrativa, in quanto l'amministrazione comunale non sembra tenere debito conto il fatto che, indipendentemente dalla adozione degli atti formali di esproprio, le aree in questione sono state (sia pure in parte) interessate dalla realizzazione di un'opera pubblica (come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale nella relazione depositata in data 3 giugno 2016), né risulta essere stato effettuato dalla amministrazione comunale alcun approfondimento istruttorio in merito alla incidenza delle opere di sbancamento effettuate per la realizzazione della strada rispetto ai movimento franosi del costone che ne sono seguiti (post hoc, propter hoc)”. (cfr. pagg. 3 – 4 della sentenza n.1090/2017).
Il possesso dell'area da parte del è risultato, dunque, pubblico, in quanto Controparte_1 acquistato ed esercitato pubblicamente ovvero in modo visibile a tutti nonché pacifico ovvero non contestato né dai danti causa di , che non lo hanno mai rivendicato e, per quel che qui Parte_1 ne occupa, neanche dall'istante prima dell'instaurazione del presente giudizio. Ma vi è di più, l'attore, con istanza datata 05.02.2015, chiedeva all'Ente comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 e seguenti della Legge 07.04.1990, n. 241 e s.m.i. di: “esaminare ed estrarre copia alla documentazione in possesso del inerente l'esproprio effettuato da detto Ente sul terreno in mia Controparte_1 proprietà (innanzi descritto) per la costruzione della strada Aurano-Castello. Richiedo la suddetta documentazione al fine di censire al catasto l'esproprio inerente la porzione di terreno in mia proprietà.” e, dunque, non al fine di rivendicare i terreni oggetto di occupazione da parte del CP_1
Tale possesso, che per quanto detto, deve reputarsi effettivo, continuo, pacifico e pubblico, oltre che sorretto dall'animus possidendi e, dunque, utile ai fini della usucapione, si è protratto dal 1983 ad oggi, ininterrotto per oltre venti anni, in conformità al dettato dell'art. 1158 c.c., non emergendo dagli atti e dalle risultanze di causa, l'esistenza di atti idonei ad interromperne il corso.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, non si profilano dubbi circa l'intervenuto acquisto in favore del , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ., della piena Controparte_1 proprietà a titolo di usucapione dei fondi siti in AN (Na) identificati al Catasto Terreni al foglio
20, particelle 445, 538 e 566.
Dall'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, ne discende, in definitiva, il rigetto della domanda attorea di rivendica, in ragione dell'intervenuto acquisto per usucapione delle aree in questione con assorbimento dell'esame di ogni ulteriore questione.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno spiegata da parte attrice atteso che l'usucapione fa venir meno l'elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell'illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo per il periodo successivo al decorso del termine, ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell'acquisto, stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, n.
21575/2011; in senso conf. si veda anche Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 3153 del 25/03/1998:“dalla retroattività degli effetti dell'acquisto di un diritto per usucapione - stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto - deriva che, se la P.A. occupa "sine titulo" un fondo privato e vi installa un elettrodotto, con l'acquisto a titolo originario del diritto parziario - che non avviene con la realizzazione dell'opera pubblica perché agli "iura in re aliena" è inapplicabile la cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita - cessa l'illiceità permanente, e perciò si estingue non solo la tutela reale, ma anche quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto fino ad usucapirlo, nonché il credito indennitario.”).
2.5. – Venendo alla regolazione delle spese di lite, ritiene questo giudice che la particolare complessità della materia, oggetto di continue e contrastanti pronunce succedutesi in tempi anche recenti, sia da parte della corte di legittimità che della giurisprudenza di merito, tanto amministrativa quanto ordinaria, e le difficoltà legate al reperimento della documentazione funzionale alla ricostruzione della vicenda amministrativa, oggetto di indagine da parte del consulente nominato in corso di lite, rappresentino gravi ed eccezionali ragioni tali da legittimare la compensazione integrale delle spese di lite, ivi incluse quelle di ctu limitate nella misura del solo acconto già liquidato con ordinanza depositata in data 2 maggio 2022, come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice unico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del ogni diversa istanza, deduzione e Parte_1 Controparte_1 conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, dichiara il Comune di proprietario dei fondi siti in AN (Na), identificati al foglio 20, particelle 445, 538 e CP_1
566, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.;
- dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari;
- compensa integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio, ivi incluse quelle di ctu limitate nella misura del solo acconto già liquidato con ordinanza depositata in data 2 maggio 2022, come da separato decreto in atti.
Così deciso in Torre Annunziata, li 5 agosto 2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4679/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto: occupazione sine titulo e vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ippolito Matrone (C.F.: ) presso il cui studio, sito in Boscoreale CodiceFiscale_2
(Na) alla Via S.T.E. Cirillo, 3, elettivamente domicilia (per le comunicazioni: pec
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- Attore
CONTRO
(C.F. e P.IVA in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Anna Lucia Grivet Fojaja
(C.F.: ), giusta procura in atti nonché deliberazione della Giunta Comunale CodiceFiscale_3
n° 213 del 2020, e dall'avv. Alfonso Navarra (C.F.: ), giusta procura in atti CodiceFiscale_4 nonché deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del 08.01.2021, elettivamente domiciliato in
AN (Na) presso la Casa Comunale (per le comunicazioni:
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- Convenuto
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 05.05.2025, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:
- la difesa di parte attrice, si riportava a tutto quanto esposto nei propri scritti ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo l'integrale accoglimento della domanda con rigetto delle avverse eccezioni nonché dell'avversa domanda riconvenzionale in quanto inammissibile ed infondata per quanto meglio espresso nei propri atti difensivi;
- la difesa di parte convenuta, si riportava ai propri atti del giudizio, in particolare alla comparsa di costituzione e risposta e alle memorie depositate ex art. 183 VI comma c.p.c., insistendo per la declaratoria di inammissibilità delle domande come proposte da controparte, attesa la loro evidente incompatibilità. In proposito, richiamava quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria 183 VI comma terzo, termine del 18/05/2021, ove evidenziava, tra l'altro, la tardività ed inammissibilità delle nuove domande spiegate tardivamente da controparte nella memoria depositata ex art. 183 VI comma secondo termine;
insisteva nella richiesta di ammissione dei mezzi di prova di cui alle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c. depositate dal convenuto Ente pubblico e rigettate implicitamente senza alcuna motivazione al riguardo;
si opponeva alle richieste istruttorie ex adverso articolate e, in caso di loro denegato accoglimento chiedeva di essere ammessi alla prova contraria. Impugnava, per quanto di ragione, la C.T.U. chiedendo che la causa venisse rimessa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.
Rigettare l'atto introduttivo del giudizio in uno a tutte le domande ed eccezioni ivi spiegate.
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nel presente atto, voglia l'ill.mo giudicante dichiarare in favore del l'usucapione del diritto di proprietà sui terreni di cui ai Controparte_1 mappali 538 - 566 - 445 fol 20 in Catasto, oggetto del presente giudizio, per aver il CP_1 esercitato su quest'ultimi un possesso pacifico pubblico ed ininterrotto per oltre vent'anni.
[...]
3. Condannare parte attrice alle spese e competenze del giudizio. In subordine si insiste per
l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti in corso di causa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore evocava in giudizio all'udienza del
02.02.2021 il , in persona del sindaco p.t., per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) Accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte del Controparte_1 delle consistenze immobiliari in ditta , come sopra meglio dettagliate, per le ragioni Parte_1 di cui sopra, e per l'effetto b) condannare il alla restituzione delle aree CP_1 CP_1 illecitamente sottratte, previa rimessione in pristino dei luoghi;
c) Condannare, in ogni caso, il
al pagamento in favore del sig. di una misura risarcitoria e/o Controparte_1 Parte_1 indennitaria, per il periodo di occupazione illegittima, oltre interessi e rivalutazione;
d) Condannare, in ogni caso, il al risarcimento in favore dell'istante in ragione del valore Controparte_1 venale dei beni immobili, quale corrispettivo per la perdita definitiva e per la perdita di godimento;
e)
Condannare il convenuto , in ogni caso, al risarcimento del danno relativo alla Controparte_1 diminuzione di valore dei beni residuati in proprietà f) Condannare il convenuto ente Pt_1 comunale, in ogni caso, al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi nella misura del
10% del valore venale del bene, tenendo conto del prezzo del valore commerciale di aree aventi analoghe caratteristiche sotto il profilo urbanistico e geomorfologico nonché del deprezzamento delle aree residue di proprietà da determinarsi anche a mezzo di idonea CTU;
g) Il tutto per la Pt_1 complessiva somma che sarà accertata in corso di causa a mezzo di idonea CTU, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria;
h) Condannare il convenuto al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, dei diritti e delle competenze in favore del procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda l'attore premetteva, in fatto, che, con atto di donazione del
16.04.2014, per notaio (Rep. n.73046), le germane e Persona_1 CP_2 Controparte_3 trasferivano in donazione, in favore del nipote sig. , i cespiti immobiliari consistenti Parte_1 in: 1) terreno sito in AN (Na), catastalmente riportato al f. 20, mapp. 1669; 2) quota pari a 1/2 del terreno sito in AN (Na), individuato nel c.t. al f. 20 mapp. 1364; che, in virtù di atto notarile del 17.01.2014, per notaio (Rep. n.72837), la sig.ra donava in Persona_1 Persona_2 favore del figlio, sig. , la piena proprietà sui beni immobili rappresentati dai terreni, Parte_1 siti in AN (Na), riportati catastalmente al f. 20, mapp. 538 e al f. 20 mapp. 566; che, con atto di compravendita, sempre per notaio (Rep. n.72837) del 25.11.2013, l'attuale istante sig. Persona_1
acquistava il terreno ubicato in AN (Na) identificato catastalmente al f. 20, mapp. 445. Pt_1
Deduceva l'attore che, le particelle nn. 445, 566 e 538 del mentovato f. 20, già nel 2016, formavano oggetto di esproprio da parte del comune di , al fine di realizzare la strada di CP_1 collegamento Aurano-Castello, senza che venisse concretizzata alcuna formale procedura espropriativa. La P.A., infatti, in carenza di dichiarazione di pubblica utilità e sprovvista del rituale decreto di esproprio, si appropriava del suolo trasformandolo irreversibilmente nell'opera pubblica del tratto stradale collegante le frazioni Aurano e Castello;
il medesimo Comune di , attestava, CP_1 con certificato del 15.12.2014 (prot. n. 27433) che: “il terreno individuato in catasto con le p.lle 445-
566 e 538 del f. 20 sono state interessate dall'occupazione per esproprio per la costruzione della strada Aurano-Castello”.
Precisava che, allo stato attuale, i lavori di realizzazione del tratto stradale risultavano completati senza che il Comune di avesse provveduto alla definizione delle rituali procedure CP_1 espropriative o dei frazionamenti catastali per la delimitazione delle aree interessate dall'intervento; al contrario, i lavori eseguiti dalla P.A. avevano comportato numerosi interventi di scavo e di sbancamento che avevano modificato radicalmente il naturale pendio dei fondi interessati, rendendo maggiormente precaria la staticità del costone di roccia, il quale risultava sguarnito di adeguata protezione atta a garantire l'incolumità di persone e di cose e, in particolare, dei luoghi soprastanti.
In ragione di quanto rappresentato, l'attore si vedeva costretto a sollecitare in più occasioni il competente U.T.C. - sez. lavori pubblici – affinchè procedesse ai dovuti lavori di messa in sicurezza del costone, denunciando la presenza di movimenti franosi. In riscontro alle segnalazioni de quibus, il in conseguenza di un evento franoso determinato da copiosi eventi Controparte_1 meteorologici avversi, provvedeva a notificare al ordinanza ex art. 54 T.u.e.l., n. 12 del Pt_1
02.03.2016 (prot. n. 5224), per la rimozione ad horas del pericolo imminente e la messa in sicurezza del costone.
L'ordinanza suindicata veniva avversata dall'attore dinanzi al T.A.R. PO, con ricorso n.
1475/2016, con il quale veniva denunciato, in primis, l'errato operato della P.A., poiché l'Ente comunale non aveva provveduto alla definizione dell'esproprio, né alla redazione dei tipi di frazionamento per la definizione delle aree interessate dall'intervento, tentando, dunque, illegittimamente di addossare sul i costi per l'eliminazione del pericolo;
pericolo Pt_1 determinato, tuttavia, dai lavori eseguiti dalla stessa P.A. su cespiti per i quali risultava avviata una procedura di esproprio, giammai completata. Il Collegio amministrativo, previa sospensiva dell'ordinanza richiamata, perveniva alla sentenza n. 1090/2017 con la quale, in accoglimento delle doglianze del ricorrente sig. , annullava l'ordinanza sindacale impugnata statuendo che: Pt_1
“L'amministrazione comunale non sembra tenere debito conto il fatto che, indipendentemente dalla adozione degli atti formali di esproprio, le aree in questione sono state (sia pure in parte) interessate dalla realizzazione di un'opera pubblica (come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale nella relazione depositata in data 3 giugno 2016), né risulta essere stato effettuato dalla amministrazione comunale alcun approfondimento istruttorio in merito alla incidenza delle opere di sbancamento effettuate per la realizzazione della strada rispetto ai movimento franosi del costone che ne sono seguiti (post hoc, propter hoc)”. Indiscussa, dunque, è stata la circostanza per cui è intervenuta sine titulo una trasformazione irreversibile dei fondi in oggetto che ha comportato la perdita del diritto dominicale in capo all'attore, integrando un fatto illecito permanente, meritevole di ristoro dovendosi tenere, altresì, conto della diminuzione di valore della proprietà residua e del riconoscimento dell'indennità di occupazione, con rivalutazione ed interessi.
Dato l'illecito spossessamento del bene immobile del privato da parte della P.A., che aveva operato la sua irreversibile trasformazione in carenza di un procedimento espropriativo, si giustificava, dunque, la presente azione sulla scorta dei seguenti motivi:
1. sull'occupazione sine titulo da parte della P.A., l'attore deduceva che, come era dato ricavare dalla descrizione della vicenda, al fine di costruire la strada Aurano/Castello - in virtù dell'approvazione del progetto con risalente atto di G.M.
n. 827 del 03.07.1980 - la pubblica amministrazione, come detto, intraprendeva le operazioni di esproprio con riferimento alle particelle 445, 566 e 538 del f. 20 senza adottare alcun decreto in tal senso, in spregio alle regole dettate in materia dal D.P.R. n.327/2001 (art. 42 – bis), dall' art. 42 Cost.
e dall' art. 834 cod. civ. Ed invero, il citato tratto stradale, con l'apprensione delle consistenze immobiliari in capo al , allo stato attuale, risultava completato e destinato al pubblico transito Pt_1 per il collegamento delle due sopra ricordate frazioni, senza che fosse mai intervenuto un valido atto acquisitivo della proprietà da parte della P.A., traducendosi, dunque, l'operato del CP_1
in un mero 'comportamento materiale' contrario alla legge, posto che l'opera pubblica
[...] veniva realizzata in carenza di valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità.
2. sulla tutela restitutoria e risarcitoria, l'attore deduceva che, ogni fenomeno di espropriazione, posto in essere in spregio alla normativa nazionale o europea, comportava un'illecita sottrazione del diritto dominicale al legittimo proprietario, al quale doveva essere risarcito il danno ingiustamente patito - con riferimento al periodo in cui il bene gli era stato illegittimamente sottratto - ed altresì garantita la restitutio in integrum del bene stesso, fatta salva la possibilità, per il privato medesimo, di abdicare al proprio diritto dominicale per ottenere il risarcimento del danno sofferto per la perdita del godimento del bene e delle utilità ricavabili dal bene. Considerata, dunque, la permanenza della situazione di illiceità in cui versava il , la predetta amministrazione, a dire dell'attore, sarebbe tenuta a Controparte_1 restituire le aree illegittimamente occupate - anche se ciò dovesse comportare la dismissione dell'opera pubblica della strada de qua - previa rimessione in pristino stato, laddove possibile, fatta salva tuttavia la possibilità dell'amministrazione, che utilizza sine titulo le aree in questione, di verificare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., provvedendo, in ogni caso, al risarcimento in favore dell'istante del danno patrimoniale, in misura pari al valore venale dell'area occupata e del danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale dell'area occupata), tenendo conto del prezzo del valore commerciale di aree aventi analoghe caratteristiche sotto il profilo urbanistico e geomorfologico nonché del deprezzamento delle aree residue di proprietà , da determinarsi Pt_1 anche a mezzo di idonea C.T.U.
Quanto, invece, al risarcimento del danno sofferto, l'attore richiamava tutto quanto esposto in sede di ricorso amministrativo dinanzi al T.A.R. PO (R.G. n.1475/2016), conclusosi con la sentenza di accoglimento n. 1090/2017, allorquando si rammentava che l'autorità comunale, all'atto della realizzazione dell'arteria stradale Aurano-Castello, aveva effettuato molteplici sbancamenti del versante con modifica del naturale declivio, determinando il verificarsi di molteplici eventi franosi coinvolgenti sia la scarpata subverticale che il pendio sovrastante, senza che la P.A. avesse mai posto in essere interventi di messa in sicurezza del costone al fine di garantire l'incolumità di persone e cose e dei luoghi sovrastanti. A ciò aggiungeva che, ai fini della dovuta misura risarcitoria, il ristoro, andava commisurato alla circostanza per la quale, per effetto degli interventi di scavo e di sbancamento per la realizzazione della strada Aurano-Castello, si era creata una situazione di instabilità irreversibile dei fondi di titolarità , insuscettibile di sistemazione, con Pt_1 aggravamento della situazione già precaria, come evidenziato dalla relazione tecnica prodotta in atti al momento dell'iscrizione a ruolo della vertenza.
1.2. – In data 11.01.2021 si costituiva ritualmente in giudizio il , il quale in Controparte_1 via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva di , per non avere l'attore Parte_1 provato il diritto di proprietà dei terreni rivendicati. Nella fattispecie, infatti, la titolarità dei beni in capo all'attore risultava non solo sfornita di prova ma anche palesemente sconfessata dagli atti e dai fatti di causa nonché dalle medesime allegazioni di controparte. Ed invero, nell'atto di citazione a pag.
4, punto 10, l'attore deduceva che la trasformazione irreversibile dei fondi in discorso aveva causato:
“la perdita del diritto dominicale in capo al integrando un illecito permanente meritevole di Pt_1 ristoro.”; deduzione sufficiente a rendere palese sia il difetto di legittimazione attiva dell'attore, sia l'infondatezza della spiegata domanda di rivendica e restituzione che presuppone necessariamente la titolarità del bene in capo al richiedente. Difetto di legittimazione attiva sussistente anche relativamente alle istanze risarcitorie, ex adverso avanzate, in quanto nel 2014 - anno di stipula degli atti di acquisto dei cespiti a titolo derivativo da parte dell'attore - il Comune di risultava già CP_1 proprietario dei cespiti in contesa per averli usucapiti mediante possesso ultraventennale.
In ordine alle pretese risarcitorie, l'Ente convenuto, precisava in ogni caso che: rispetto alle annualità antecedenti il 2014, l'attore non poteva avanzare alcuna pretesa risarcitoria essendosi verificati, i presunti eventi lesivi, in danno delle sue danti causa rimaste estranee al presente giudizio;
con riferimento al periodo successivo al 2014, invece, parimenti alcuna pretesa risarcitoria poteva essere avanzata in quanto, al momento degli acquisti a titolo derivativo dei cespiti in esame da parte dell'attore, avvenuti nel 2014, l'usucapione in favore del risultava già realizzata. Controparte_1
Aggiungeva, inoltre, che l'azione di rivendica di cui all'art. 948 cod. civ. per essere esperita, necessitava che l'attore desse la prova certa ed incontrovertibile del suo acquisto nonché di quello dei suoi danti causa, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario del bene che intendeva rivendicare;
e che, il convenuto non aveva l'onere di fornire alcuna prova posto che, come detto, chi agisce in giudizio per rivendicare la cosa deve fornire la c.d. probatio diabolica, soprattutto nel caso di specie, dove l'attore non era colui che aveva subito lo spossessamento.
Ancora, sempre in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie in quanto proposte oltre il termine di prescrizione quinquennale decorrente dall'avvenuta occupazione del terreno e, in ogni caso, dalla cessazione della occupazione sine titulo avvenuta mediante l'usucapione in favore del Comune maturata a seguito del possesso ultraventennale a far data dalla occupazione dei cespiti de quo risalente ai primi anni 80 (1982/84). Ed invero, nella specie, sebbene l'attore avesse dato atto che l'occupazione dei terreni in questione era avvenuta con 'comportamenti meri' della P.A. ovvero in assenza di qualsivoglia attività provvedimentale - mancando la dichiarazione di pubblica utilità nonché i decreti di occupazione di urgenza - nessuna azione giurisdizionale a difesa della proprietà (di spoglio, di manutenzione, di restituzione di cui agli artt.
1168, 1172 e 948 c.c. o risarcitoria ex art 2043 c.c.) era stata mai esperita dall'attore nei confronti del il quale, dunque, aveva posseduto pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente i CP_1 terreni per cui è causa per oltre trent'anni anni.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea e, in ordine all'occupazione sine titulo deduceva che, nella fattispecie in esame, qualora il comportamento della P.A. non fosse da qualificarsi come 'comportamento mero' quanto, piuttosto, come 'comportamento provvedimentale', doveva ritenersi la conseguente preclusione al privato, in tali casi, della possibilità di agire a tutela del possesso, essendo lo spoglio avvenuto sulla base di un provvedimento autoritativo;
ed invero, tutte le relative controversie tese all'annullamento del provvedimento di occupazione di urgenza rientrano nella giurisdizione del G.A. Nel caso in esame, invece, la P.A., al pari di un privato cittadino, aveva perpetrato nei confronti delle danti causa dell'odierno attore un mero spoglio, mediante l'occupazione dei terreni in esame, avvenuto nei primi anni '80, esercitando su di essi un possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre vent'anni. I fatti di causa, pertanto, non erano riconducibili alla disciplina di cui al T U. DPR 327/01 posto che, nella specie, non sussisteva un possesso provvedimentale ma un mero spoglio tramite possesso mero, che se da un alto esclude la possibilità di configurare, anche in astratto, l'istituto dell'illegittima occupazione appropriativa, dall'altro, consente il possibile acquisto della proprietà per usucapione, qualora sia esercitato - come è avvenuto nella fattispecie - pacificamente, pubblicamente ed interrottamente per oltre vent'anni. Proprio in ragione del detto possesso, esercitato per oltre quarant'anni sui terreni oggetto del presente giudizio, il spiegava domanda riconvenzionale volta alla declaratoria di Controparte_1 intervenuta usucapione del diritto di proprietà in favore del sui terreni di cui ai Controparte_1 mappali 538 - 566 - 445 del foglio 20 per averli posseduti, mediante occupazione, trasformazione e realizzazione di opere, pacificamente pubblicamente ed ininterrottamente per oltre vent'anni. La declaratoria di intervenuta usucapione, a far data dalla metà degli anni 2000, doveva dirsi rilevante non solo ai fini del rigetto della domanda di rivendica ma anche ai fini del rigetto delle ulteriori domande risarcitorie.
Infine, in ordine alla tutela risarcitoria avanzata dall'istante, il convenuto eccepiva che le suddette domande del tutto infondate, considerata l'intervenuta usucapione del bene da parte della P.A., dovevano dirsi altresì in contrasto con la domanda restitutoria comportando non solo una illegittima duplicazione del danno ma anche la violazione del divieto per il Giudice di sostituirsi alla PA. nell'esercizio di poteri non ancora esercitati, oltre che essere genericamente allegate ed in ogni caso non provate.
In ragione di quanto eccepito e dedotto, chiedeva all'intestato Tribunale di rigettare l'atto introduttivo del giudizio in uno a tutte le domande ed eccezioni ivi spiegate, e in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, dichiarare in favore del l'usucapione del Controparte_1 diritto di proprietà sui terreni di cui ai mappali 538 - 566 - 445 del foglio 20 in Catasto, oggetto del presente giudizio, per aver il esercitato su quest'ultimi un possesso pacifico Controparte_1 pubblico ed ininterrotto per oltre vent'anni, con condanna di parte attrice alle spese e competenze del giudizio.
1.3. – Con verbale di trattazione cartolare relativo alla prima udienza di comparizione e trattazione del 08.02.2021, il Giudice unico, assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 24 maggio 2021 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, poi sostituita con decreto reso in data 24.04.2021, dal deposito di note scritte.
1.4. – A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2021, il Giudice, rilevato che l'attore chiedeva la retrocessione del bene, previo ripristino dello stato dei luoghi o, in caso di impossibilità di rimozione dell'opera, il ristoro economico determinato dalla perdita del bene, salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito per l'occupazione illegittima ed il decremento di valore dei restanti beni;
ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata dall'attore nella propria memoria istruttoria, in quanto vertente su circostanze non contestate e comunque implicanti valutazioni tecniche precluse ai testi;
ritenuto, altresì, parimenti inammissibile l'interrogatorio formale richiesto dal convenuto, in quanto vertente su circostanze documentali o comunque pacifiche fra le parti;
ritenuta la necessità di avvalersi di un consulente, rigettava le richieste istruttorie e nominava quale proprio Per C.T.U. l'ing. , poi sostituito, con decreto reso in data 02.02.2022, dall'architetto Persona_3
, con studio in Torre del Greco, alla via Cimaglia n. 11/G, iscritta al n. 1647 dell'albo Controparte_4 ctu di questo tribunale aggiornato al 24.01.2022, rinviando, per il conferimento dell'incarico, all'udienza del 2 maggio 2022.
1.5. – Alla citata udienza, il Giudice, conferito l'incaricato al nominato C.T.U. rinviava la causa all'udienza del 13 marzo 2023, poi rinviata, a seguito di istanza di proroga termini depositata dal
C.T.U., all'udienza del 23.10.2023.
1.6. – Con provvedimento reso all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.10.2023, il Giudice, osservato che il nominato C.T.U., nonostante la proroga richiesta, non depositava l'elaborato peritale e per come riferito da entrambe le parti, non aveva neppure inviato a queste ultime la bozza dell'elaborato peritale, concedeva allo stesso nuovo termine fino al 15 dicembre 2023 per l'invio della bozza alle parti e rinviava all'udienza del 26 febbraio 2024 per esame della C.T.U. e per la precisazione delle conclusioni, udienza poi rinviata, a seguito dell'istanza di proroga dei termini di deposito della relazione - avanzata dal CTU in data 02.11.2023 - all'udienza del 27 maggio 2024 e, per la seconda volta, sempre per richiesta proroga termini, all'udienza del 16.12.2024.
1.7. – Con Ordinanza resa all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ed osservato che le parti potevano compiutamente effettuare osservazioni alla C.T.U. all'udienza di rinvio, stante il ritardo nel deposito dell'elaborato definitivo, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 maggio 2025.
1.8. – Alla citata udienza, svoltasi secondo le formalità della trattazione cartolare, il Giudice letti gli artt. 281 quinquies co. 1, 189 e 190 c.p.c., con ordinanza del 25.05.2025 riservava la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 29 maggio 2025 - giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
1.9. – In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, proposta dall'ente comunale in sede di comparsa conclusionale.
Il , infatti, ha rilevato come dalle indagini eseguite dal C.T.U. in corso di Controparte_1 giudizio e dalla documentazione acquisita in atti, fosse emerso che con Delibera di Giunta Municipale
n. 827 del 03/07/1980, esecutiva come per legge, l'amministrazione convenuta avesse approvato il progetto della strada di allacciamento Aurano-Castello integrato secondo il parere e le direttive del
Comitato Tecnico Amministrativo, e rettificato presso l'Amministrazione Provinciale di PO, per l'importo di £487.676.831, opera finanziata dalla e con mutuo della cassa DD.PP. Controparte_5
Tale delibera di approvazione, in base a quanto previsto dall'art . 12, comma 1, lett. a), del d.P.R. n.
327/2001, doveva ritenersi come implicita dichiarazione di pubblica utilità della stessa, con la conseguenza che gli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione, ivi inclusa la materiale apprensione dei beni e la irreversibile trasformazione degli stessi, lungi dal potersi considerare come meri comportamenti materiali, dovevano qualificarsi come atti espressione di potere autoritativo, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo. Osserva tuttavia questo giudice come, in punto di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, la giurisprudenza della Suprema Corte abbia affermato l'attrazione alla giurisdizione del giudice ordinario non soltanto delle controversie in cui la pubblica amministrazione abbia occupato i beni senza la previa adozione di una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, agendo quindi alla stregua di un privato e senza spendita di poteri autoritativi ( cd. occupazione usurpativa), ma anche allorchè la dichiarazione di pubblica utilità, per essere completamente manchevole dei requisiti minimi, debba ritenersi radicalmente nulla o addirittura inesistente.
In tal senso vale richiamare Cassazione civile, Sez. U, Ordinanza n. 3569 del 14/02/2011 secondo cui “in materia urbanistica ed edilizia, il provvedimento amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilità priva dei termini per il compimento delle espropriazioni e dell'opera, di cui all'art.
13 della legge n. 1865 n. 2359, rispondente alla necessità di rilievo costituzionale (art. 42, terzo comma, Cost.) di limitare il potere discrezionale della P.A. non esercitabile senza limiti temporali, è radicalmente nullo ed inefficace. Ne consegue che ogni atto di occupazione delle aree oggetto di una siffatta dichiarazione costituisce comportamento materiale in nessun modo ricollegabile ad un esercizio anche abusivo dei poteri della P.A., sicchè spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato (nella specie, proprietario di un terreno interessato da progetto di opera pubblica, la cui approvazione comporta tacita dichiarazione di pubblica utilità, mancante dei predetti termini).”
Nel caso che ne occupa, come accertato dal consulente ed evincibile dalla mera lettura della richiamata delibera di giunta, allegata alla consulenza depositata in atti, non solo nell'approvazione del progetto non venivano i termini per il completamento delle opere all'art. 13 della legge n. 1865 n.
2359, ma neppure veniva dichiarata la pubblica dell'opera. Tale omissione assume rilievo determinante laddove si consideri che la delibera veniva adottata in data 3.07.1980 e, dunque, non sotto il vigore dell'attuale t.u. espropriazioni ( d.lgs 327/2001) che, innovando rispetto alla precedente disciplina, ha espressamente previsto che la dichiarazione di pubblica utilità possa sia implicitamente contenuta nell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, ma sotto il vigore della precedente legge espropri che tale previsione non contemplava, richiedendo viceversa l'adozione di una espressa dichiarazione di pubblica utilità dell'opera a farsi (cfr. art 11 della l. 865/1971)
Ne consegue che, nel caso che ne occupa, in mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la condotta posta in essere dalla pubblica amministrazione non può che qualificarsi come mero comportamento materiale neppure mediamente riconducibile all'espressione di poteri autoritativi, con il conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario sulle relative domande restitutorie e risarcitorie proposte dal privato proprietario.
Ancora in via preliminare, occorre muovere dalle eccezioni processuali avanzate dal convenuto relative al difetto di legittimazione attiva dell'istante, dedotto sia in relazione alla CP_6 domanda principale di rivendica che a quelle di risarcimento del danno nonché relative all'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie medesime, in quanto proposte dall'istante oltre il termine di prescrizione quinquennale.
In disparte quanto si dirà in merito all'eccezione di prescrizione delle domande risarcitorie, quanto all'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva si osserva che, ai sensi dell'art. 948 cod. civ., la legittimazione ad agire in sede di azione di rivendicazione viene riconosciuta dalla legge al
'proprietario' della res che si intende rivendicare. Orbene, nel caso che ne occupa, dai titoli di proprietà versati in atti dall'attore ed in particolare dall'atto di compravendita del 25.11.2013 e dall'atto di donazione del 17.01.2014, si evince chiaramente la titolarità dei cespiti in contesa (i.e. particelle 445, 566 e 538) in capo all'istante. Titolarità, si aggiunge, che in mancanza di un formale provvedimento di esproprio risulta essere ancora in ditta al , come si evince dalle visure Pt_1 allegate alla consulenza tecnica d'ufficio (cfr. all.to n.20) e dallo stesso elaborato peritale ove si legge:
“Da un primo esame, è evidente che la documentazione tecnica ed amministrativa prodotta dalla P.A.
è carente, altrettanto evidente è che la procedura espropriativa seppure concretizzata di fatto con la realizzazione dell'opera pubblica, non è stata mai perfezionata dall'Ente. Allo stato attuale, i lavori di realizzazione del tratto stradale Aurano-Castello risultano completati, senza che il Comune di abbia provveduto alla definizione delle rituali procedure espropriative o dei frazionamenti CP_1 catastali per la delimitazione delle aree interessate dall'intervento.” (cfr. pag. 18 relazione tecnica) nonché dalla sentenza n.1090/2017 del T.A.R. di PO, versata in atti, ove a pag. 4 si legge: “L'Ente espropriante non ha ancora provveduto alla redazione degli atti di frazionamento relativi alle particelle interessate né alla emanazione dei decreti di esproprio”.
È da aggiungersi, inoltre, che in materia di espropriazione per pubblica utilità, l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica, lasciano sempre impregiudicato il diritto del proprietario di domandarne la restituzione. Dunque, la circostanza che l'istante abbia, egli stesso, dedotto nell'atto introduttivo di aver 'perso' il diritto dominicale sui fondi in discorso per effetto della trasformazione irreversibile degli stessi, intervenuta sine titulo ad opera del convenuto (cfr. pag.
4 - punto 10, CP_1 richiamato dalla difesa di parte convenuta, ove si legge: “Resta, dunque, indiscusso che sia intervenuta sine titulo una trasformazione irreversibile dei fondi in discorso che ha comportato la perdita del diritto dominicale in capo al , integrando un fatto illecito permanente, meritevole di ristoro Pt_1
[…]”) non basta a privarlo, come erroneamente eccepito dall' della relativa CP_6 legittimazione ad agire in rivendicazione al fine di chiederne la restituzione.
Parimenti sussistente, deve ritenersi la legittimazione attiva dell'istante a chiedere il ristoro dei danni patiti posto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto: «Ai fini della individuazione del titolare del diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un immobile (conseguente, nella specie, ad una occupazione usurpativa), così come dell'avente diritto all'indennità di espropriazione, l'interessato deve dimostrare in giudizio di essere proprietario del fondo, indipendentemente dalle risultanze catastali e, a tal fine, il giudice può formare il proprio convincimento circa la legittimazione di chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo, sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento;
oggetto del giudizio non
è, infatti, l'accertamento diretto di detta proprietà, dovendo il relativo diritto essere dimostrato al solo fine di individuare l'avente diritto al risarcimento.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 7904 del
18/05/2012). Come detto, nel caso che ne occupa, parte attrice ha provato di essere proprietario dei fondi in contesa in forza dei titoli di proprietà versati in atti, e tale produzione documentale soddisfa quanto di ragione ed è idonea a ritenere sussistente la legittimatio ad causam dell'istante anche in relazione alle domande risarcitorie.
2.0. – Tanto debitamente premesso in rito, passando al merito della questione va osservato che, in relazione ai sopra descritti fondi (i.e. particelle 445, 566 e 538), come detto, l'attore ha lamentato che l'Ente comunale, in assenza di un legittimo procedimento di esproprio e di una dichiarazione di pubblica utilità, avrebbe occupato sine titulo le particelle di terreno di sua proprietà per realizzarvi la strada pubblica di collegamento Aurano-Castello; ed in ragione di ciò, ha chiesto, in via principale, la retrocessione dei beni, previo ripristino dello stato dei luoghi ovvero nel caso di impossibilità di rimozione dell'opera realizzata, il ristoro economico determinato dalla perdita del bene salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno subito per l'occupazione illegittima ed il decremento di valore dei beni residui. Ex adverso, invece, il convenuto ha eccepito che, a far data dai primi anni '80 CP_1
(1982/1984) avrebbe già avuto la disponibilità dei terreni per cui è causa dovendo dirsi, dunque, maturata in suo favore l'usucapione dei detti cespiti.
Ciò posto, appare opportuno trattare congiuntamente, in quanto inscindibilmente connesse, tanto le domande di parte attrice quanto la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dal Comune convenuto.
Orbene, con riferimento alla dedotta occupazione sine titulo operata dal va Controparte_1 osservato che, in ragione della natura pubblica dell'Ente occupante occorre muovere, innanzitutto, dalla distinzione preliminare esistente tra occupazione c.d. 'acquisitiva' e occupazione c.d.
'usurpativa' operata da una P.A.
Ebbene, in termini generali, l'occupazione c.d. acquisitiva si verifica quando la P.A. effettua un'occupazione senza un decreto di esproprio ma con una dichiarazione di pubblica utilità; laddove, invece, l'occupazione c.d. usurpativa si configura quando la P.A. occupa un bene senza alcuna dichiarazione di pubblica utilità o alcun titolo giuridico che giustifichi l'occupazione medesima.
Ciò posto, nel caso in esame, pacifico, in quanto documentale, risulta la circostanza che trattasi di occupazione c.d. 'usurpativa' posto che, l'occupazione operata dal Comune di , a far data dai CP_1 primi anni '80, avveniva ab initio in assenza di qualsivoglia dichiarazione di pubblica utilità.
Ed invero, il nominato C.T.U., all'esito degli accertamenti peritali condotti sul punto, riscontrava che la Delibera di Giunta Municipale n. 827 del 03/07/1980, avente ad oggetto proprio l'approvazione del progetto di costruzione della strada di allacciamento Aurano-Castello - per l'importo di
£487.676.831, opera finanziata dalla e con mutuo della cassa DD.PP - “non Controparte_5 dichiara la pubblica utilità e non contiene i termini ex art. 13 legge generale n. 2359 del 25 giugno
1865 - Espropriazioni per causa di utilità pubblica - LR Campania 31/10/1978 n. 51 art. 35 comma 3
e, quindi, l'occupazione è illegittima ab initio. (La P.A. non ha prodotto la copia del progetto).” (cfr. pag. 9 relazione tecnica). Inoltre, in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante
[Quesito lett. c) - Verifichi se vi sia stata una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da parte della pubblica amministrazione o se l'occupazione sia iniziata senza alcuna previa dichiarazione di pubblica utilità] ribadiva che: “Esaminata la frammentaria documentazione prodotta, è possibile affermare che non sia mai stata formalizzata la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (…). In conclusione, è possibile asserire che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978 e dell'art. 13 della legge 2359/1865 dove rispettivamente viene riportato che l'approvazione del progetto da parte degli organi statali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ma ciò non prescinde dall'obbligo di dover stabilire dei termini, entro i quali cominciare e compiere le espropriazioni ed i lavori, pertanto, l'occupazione è iniziata senza alcuna previa dichiarazione di pubblica utilità.” (cfr. pag. 30 della relazione tecnica).
Tali conclusioni possono essere condivise da questo giudice e poste alla base della presente decisione, per le motivazioni già sopra illustrate.
Ciò posto, è da aggiungersi, inoltre, che tale occupazione ha causato altresì una irreversibile trasformazione dei fondi per cui è causa. Ed invero, sempre il C.T.U., in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante [cfr. Quesito d) - Descriva il CTU l'opera eseguita ed accerti se sia possibile o meno una riduzione in pristino dei terreni occupati, spiegandone le ragioni] accertava l'impossibilità di procedere al ripristino dello stato quo ante dei luoghi, a causa della irreversibile trasformazione dei fondi occupati, rilevando a tal uopo che: “Esaminati i luoghi di causa e la documentazione fornita alla scrivente, e considerata l'ampia e dettagliata descrizione ai punti precedenti, vista l'Opera Pubblica eseguita dall'Ente, la scrivente ha accertato che non è possibile una riduzione in pristino dei luoghi poiché la trasformazione dei fondi in parola eseguita per la realizzazione della strada Aurano-Castello è irreversibile. Certo è che è possibile, anzi dovuta, la realizzazione di opere di contenimento, risanamento e manutenzione del costone onde evitare eventuali ulteriori futuri dissesti dello stesso, che potranno arrecare gravi danni a persone e cose oltre che ai fondi di proprietà dell'attore e limitrofi.” (cfr. pag. 30 della relazione tecnica).
Dunque, alla luce delle risultanze che precedono, appare pacifico ritenere che l'occupazione dei fondi per cui è causa (i.e. particelle 445, 566 e 538), all'attualità ancora in ditta al , Parte_1 sia avvenuta, da parte del in totale carenza del relativo potere espropriativo, con Controparte_1 conseguente illegittimità ab origine dell'occupazione medesima da qualificarsi, quindi, sine titulo.
2.1. – Acclarata, per le ragioni appena esposte, l'occupazione sine titulo da parte del CP_1
resta, dunque, da verificare se la relazione intercorrente tra l'Ente convenuto ed i fondi
[...] identificati al Catasto Terreni al foglio 20, particelle 445, 566, 538, sia idonea a fondare, o meno, l'invocata fattispecie acquisitiva del diritto e, quindi, se il possa vantare un Controparte_1 diritto di proprietà sui predetti cespiti in virtù di un possesso ultraventennale.
Com'è noto l'usucapione è, in termini generali, un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento, disciplinata agli articoli 1158 e seguenti del cod. civ. che si realizza mediante il possesso continuato del bene per il periodo di tempo stabilito dalla legge. Il possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà dei beni immobili, e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, consta di un elemento temporale, costituito dal possesso continuato (i.e. ininterrotto) per venti anni;
di un elemento materiale, costituito dall'esercizio, riguardo al bene, del potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
ed infine, di un elemento psicologico, costituito dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene medesimo. Elemento che, si ricorda, prescinde dallo stato soggettivo di buona fede o di male fede del possessore dal momento che quel che rileva ai fini dell'usucapione non è tanto la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un altrui diritto, quanto piuttosto la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (uti dominus).
Deve trattarsi, inoltre, di un possesso ininterrotto, pacifico e pubblico che è onere della parte, che ne invoca l'acquisto, dimostrare.
È bene precisare, inoltre, che non esiste una usucapione c.d. pubblica - in ragione del soggetto richiedente l'accertamento - quale istituto autonomo, dovendosi, piuttosto, affermare che essa non è altro che la ordinaria usucapione civilistica, di cui si renda protagonista una persona giuridica pubblica e che può, pertanto, presentare alcune particolarità derivanti, appunto, dalla natura pubblica dell'usucapente; quali, la duplice esigenza che il possesso sia strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico - cui è preposto il soggetto usucapente - e che, il bene usucapendo sia idoneo a soddisfare tale pubblico interesse. Dunque, la c.d. usucapione 'pubblica' presuppone l'idoneità del bene all'uso pubblico, la rispondenza dell'uso ad una utilità pubblica (e non al soddisfacimento dell'interesse privato di alcuni singoli), l'esercizio della signoria sul bene, corrispondente ad un diritto reale di godimento da parte dell'ente, la continuità nell'esercizio dell'uso per la durata stabilita dal codice civile ed il disconoscimento anche implicito di ogni contrario diritto del proprietario.
Tanto premesso in diritto, venendo ora alla vexata quaestio circa la possibilità da parte della P.A. di usucapire un bene occupato illegittimamente va osservato che, la giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto, ha statuito che: «L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione;
non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del
2001, essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione.» (Cfr. Cass. Civ., Sez.
2 - Ordinanza n. 18445 del 28/06/2023; conf. Cass. Sez. U., Sentenza n. 21575 del 19/10/2011; conf. Cass. Civ. Sez.
1, Sentenza n. 11147 del 04/07/2012).
È da aggiungersi, inoltre, che anche la giurisprudenza amministrativa ha individuato nell'intervenuta usucapione il limite all'operatività delle tutele, restitutoria e risarcitoria, riconosciute al privato in danno del quale è avvenuta l'illegittima occupazione. A tal riguardo, infatti, si legge che:
«In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. – con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull'occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene.» Tuttavia, prosegue, tale illecito: «viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;
d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di
Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull'Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n.
3346 del 2014); dunque, a condizione che: I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possesionis; III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il
<>; e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr.» (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza del 9 febbraio 2016 n. 2).
Nello stesso senso, anche la giurisprudenza di legittimità: «L'espropriazione per pubblica utilità
(c.d. espropriazione appropriativa) è illegittima al pari dell'occupazione usurpativa, in cui manca la dichiarazione di pubblica utilità, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente, inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente» (Cfr. Cass. Civ. Sez.
1 - Ordinanza
n. 22929 del 29/09/2017).
Sul punto, in risposta alle eccezioni formulate da parte dell'attore, va rilevato che la circostanza che l'occupazione del fondo sia avvenuta sine titulo, non osta al riconoscimento in capo alla PA di un possesso utile ad usucapire. Invero, la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che “a norma dell'art. 1163 cod. civ., il possesso è acquistato in modo violento - e, perciò, inutile ai fini dell'usucapione, se non dal momento in cui la violenza è cessata - qualora l'impossessamento sia avvenuto con l'esercizio di una violenza fisica o morale, sicché la legittimità del possesso può aversi anche se esso non abbia tratto origine da una consegna proveniente dal titolare del diritto. Ne consegue che, ove la P.A. abbia occupato "sine titulo" una particella di terreno al di fuori delle regole del procedimento ablatorio, ciò non implica che il possesso debba ritenersi solo per questo acquistato con violenza, così come va escluso che tale violenza possa identificarsi con la trasformazione del bene successivamente alla sua apprensione.”(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1672 del 03/02/2012)
Affermata, dunque, l'astratta compatibilità dell'istituto dell'usucapione con l'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A., occorre verificare se, nel caso di specie, sussistano o meno i presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione. Ebbene, sulla base delle complessive risultanze di causa è consentito a codesto Tribunale adito ritenere senz'altro raggiunta la prova, da parte del , della sussistenza dei requisiti di cui sopra - possesso ventennale, Controparte_1 continuo, pacifico e palese - idonei a legittimare l'acquisto, a titolo originario, in capo all'Ente convenuto dei fondi in questione. Ed invero, dalla prova documentale raccolta in fase istruttoria è emerso con chiarezza che, i terreni per cui è causa sono stati posseduti, e continuano tutt'oggi ad esserlo, dal a far data dal 1980 e, dunque, da oltre un ventennio. Controparte_1
Lo stesso attore, nell'atto introduttivo del giudizio, ha infatti espressamente riconosciuto tale circostanza allegando che l'Ente comunale intraprendeva le operazioni di esproprio, con riferimento alle particelle 445, 566 e 538 del foglio 20, negli anni ottanta, procedendo ad una serie di opere di urbanizzazione che hanno comportato la graduale (ed irreversibile) trasformazione dei fondi di sua proprietà; a pag. 4 dell'atto di citazione si legge che: “Come è dato ricavare dalla descrizione della vicenda, al fine della costruzione della strada Aurano-Castello, in virtù dell'approvazione del progetto con risalente atto di n. 827 del 03.07.1980, la pubblica amministrazione avrebbe Pt_2 intrapreso le operazioni di esproprio con riferimento alle particelle 445, 566 e 538 del f. 20.”.
Tali circostanze, pacifiche tra le parti, hanno poi trovato conferma nelle indagini condotte dal consulente tecnico nominato in corso di lite, arch. , la quale al paragrafo 8 della Persona_5 relazione, ricostruendo l'iter complessivo relativo alla realizzazione dell'opera pubblica (riassunto a pag. 18 e ss.) accertava che in data: “03/07/1980 si procedeva all'Approvazione del progetto della strada di allacciamento Aurano-Castello; in data 21/10 - 1/12 - 1982 - la P.A. notificò alle ditte interessate che occorreva procedere all'acquisizione delle aree interessate e precisamente: F 20 - are
0,34 della p.lla 538 q.tà uliveto - are 1,72 della p.lla 566 q.tà vigneto - are 0,84 della p.lla 445 q.tà vigneto per le particelle citate, l'occupazione in via d'urgenza limitata a due anni CP_7
e che con successivo provvedimento sarebbero state determinate le relative indennità”; che, in data:
“15/12/1982 - furono Notificate le Comunicazioni di immissione in possesso da parte della P.A. e che con sopralluogo del 14/01/1983 sarebbero stati redatti gli stati di consistenza” ed infine, che in data
20/06/1983 fu concluso il contratto di appalto per affidamento dei lavori della nuova strada alla ditta IMEC;
anno individuato dal C.T.U. come momento iniziale della irreversibile trasformazione del fondo.
Ed invero, sempre il C.T.U., in risposta allo specifico quesito sottopostogli da questo Giudicante
[Quesito b) - Verifichi la realizzazione dell'opera pubblica ed il momento della irreversibile trasformazione del fondo, da accertare attraverso l'esame progettuale delle opere, degli stati di avanzamento dei lavori e di ogni altro elemento utile, all'uopo acquisendo la necessaria documentazione amministrativa] accertava che: “In sintesi, vista la carenza documentale e esaminati gli atti prodotti, è possibile asserire che, il momento iniziale della irreversibile trasformazione del fondo coincide con la data dell'appalto per l'affidamento dei lavori alla ditta IMEC del 20/06/1983 e il momento finale coincide con la data di ultimazione dell'opera pubblica il 28/02/2008.” (cfr. pag. 29 della relazione tecnica). Circostanza, questa, che testimonia, appunto, la disponibilità giuridica dell'area in oggetto in capo al quanto meno alla data indicata nel provvedimento Controparte_1 richiamato e, dunque, da oltre un ventennio.
È da aggiungersi inoltre, quanto al dies a quo del termine utile ad usucapire, che, ai fini della usucapione di un bene illecitamente occupato dalla P.A., in assenza di provvedimento ablatorio, da ritenersi possibile forma di acquisto della proprietà da parte dell'ente pubblico, la decorrenza del termine necessario ex art. 1158 c.c. dipende dalla natura del titolo in virtù del quale è iniziata la relazione di fatto con il bene. Ed invero, se il titolo, seppur invalido, ha effetti reali ed è astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, sì da determinare l'animus possidendi, il termine decorre dalla
"traditio", operando la presunzione di cui all'art. 1141, comma 1, c.c.; se, invece, l'atto negoziale ha effetti meramente obbligatori, come nel caso di specie in cui la determina di occupazione in via d'urgenza, a differenza del decreto di esproprio, produce effetti meramente obbligatori, essendo, appunto, un atto amministrativo preordinato all'esproprio stesso, la consegna di per sé vale a trasferire unicamente la detenzione del bene, dovendo in tal caso l'occupante dimostrare l'interversione della detenzione in possesso "ad usucapionem", mediante idonee attività materiali di opposizione, specificamente rivolte contro il privato proprietario, non essendo sufficiente a tal fine il prolungarsi della detenzione, né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso, né atti di natura latamente amministrativa, rivolti ad una generalità indistinta di soggetti.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 -
Sentenza n. 18361 del 07/06/2022). Nello stesso senso: «In tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della P.A. incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto),
l'acquisizione del fondo, ove il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione - in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza, ecc.) - occorre l'allegazione e la prova da parte della P.A. della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem, ex art. 1141, comma 2, c.c., cioè il compimento di attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione, né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che, di per sé, denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.» (cfr. Cass. Civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 5410 del 01/03/2025).
Orbene, alla luce degli innanzi principi di diritto, espressi sia dalla giurisprudenza di legittimità che amministrativa, cui questo Giudicante intende dare continuità, anche a voler qualificare la relazione del con il bene in termini di detenzione, e non già di possesso, va osservato che, Controparte_1 CP_ per effetto delle molteplici attività materiali poste in essere dall' convenuto, come meglio si preciserà infra, risulta pienamente integrato l'ulteriore requisito della c.d. interversio possessionis di cui all'art. 1141, comma 2, c.c. Ed invero, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto: «La interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestano in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa.» (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 12968 del
31/05/2006 conf. Cass. Civ. sentenza n.24795/2022).
Ciò posto, nel caso che ne occupa, l'interversione della detenzione in possesso è provata proprio dalla irreversibile trasformazione dei fondi per cui è causa avvenuta per effetto della realizzazione di un'opera permanente (i.e. strada di collegamento Aurano/Castello) destinata al pubblico uso.
È da aggiungersi, inoltre, che, il convenuto ha tenuto, anche rispetto ai terzi, una condotta CP_1 assimilabile a quella del proprietario posto che non si è limitato all'edificazione dell'anzidetta strada pubblica ma ha, altresì, esercitato sull'area in questione, per tutto il tempo utile ad usucapire e fino ad oggi, poteri di controllo, di gestione e soprattutto di manutenzione - ordinaria e straordinaria - in modo esclusivo. Ed invero, l'area in oggetto è stata interessata da ben tre crolli avvenuti rispettivamente negli anni 2006, 2016 e da ultimo nel 2023, come accertato dal C.T.U. in sede di consulenza tecnica
[“Essendoci stati ben tre crolli del costone documentati in atti, precisamente negli anni 2006,2016 e
2023.”] tutti ripristinati a cura e spese dell'Ente comunale (cfr. rilievo fotografico pag. 27 e 28 della relazione ove si legge: “Intervento post crollo del 2023 eseguito dal Comune” “Particolare intervento post crollo eseguito dal Comune”).
Orbene, tali attività materiali di irreversibile trasformazione dei fondi e poi di manutenzione straordinaria dell'area, costituiscono, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione CP_ dell' convenuto di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di
"ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario.
Lo stesso attore, all'esito di istanza assunta al protocollo generale del in data Controparte_1
12.12.2014, al n.27309, nella quale si legge: “Il terreno individuato in catasto con le p.lle 445-566 e
538 del foglio 20 sono state interessate dall'occupazione per esproprio per la costruzione della strada
Aurano-Castello”, invitava e diffidava, con una successiva missiva del 05.02.2015, proprio il Comune di a provvedere senza indugio ad un intervento di messa in sicurezza delle zone interessate CP_1 dal pericolo di frana, testualmente si legge: “lo sottoscritto , nato a [...]_1 (NA) il 01.04.1987, residente in [...], nella qualità di proprietario del terreno sito in AN (NA) sulla strada che congiunge le frazioni di Aurano e
Castello, individuato in catasto con le particelle nn. 4;5, 566 e 538 del foglio 20, interessato dall'esproprio effettuato dal Comune di per la costruzione della strada che congiunge le CP_1 frazioni di Aurano e Castello, facendo seguito ai solleciti da me formulati verbalmente presso
l'Ufficio Tecnico del Comune di , con la presente evidenzio nuovamente il grave pericolo di CP_1 frana incombente sul confine della mia proprietà, nella zona interessata dal suddetto esproprio. In particolare, è in corso un cedimento del costone (e della rete metallica di protezione ivi apposta da codesto Ente Comunale) prospicente la strada che collega le frazioni di Aurano e Castello aperta al transito veicolare e pedonale;
inoltre, è presente una falla sul muro posto al di sopra del suddetto costone, ad un'altezza di svariati metri dalla strada de qua. Pertanto, stante l'incombente pericolo di frana, amplificato dalle incessanti piogge e dai nubifragi che stanno interessando la zona di in questi giorni, con la presente invito e diffido il , in persona del CP_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, a provvedere, senza indugio, ad un intervento volto alla messa in sicurezza delle zone interessate dal pericolo innanzi descritto.”
A tal proposito è da aggiungersi, inoltre, che anche il ha riconosciuto nel Controparte_8 CP_1 di l'unico soggetto di diritto legittimato ad intervenire a seguito del crollo del costone CP_1 avvenuto nel 2016. Ed invero, nella sentenza n.1090/2017, versata in atti, è dato leggere: “Nella ordinanza impugnata viene richiamata “una relazione di sopralluogo, datata 15/02/2016, effettuato dal Geom. e Geom. , alla muratura di pietrame secco del Controparte_9 Controparte_10 terreno di proprietà del Sig. alla Via Aurano Castello...”, dalla quale si originerebbe Parte_1 il pericolo di caduta massi sulla pubblica via, per effetto della rottura della rete metallica a protezione del costone. Sennonché nella relazione tecnica asseverata, allegata al ricorso si precisa che: - le particelle n. 445, 566 e 538 del foglio 20 sono state oggetto di esproprio da parte del
[...]
per la realizzazione della strada “Aurano - Castello”; - l'Ente espropriante non ha CP_1 ancora provveduto alla redazione degli atti di frazionamento relativi alle particelle interessate né all'emanazione dei decreti di esproprio;
- per la realizzazione della strada in questione “è stato realizzato, da parte della impresa edile incaricata, un intervento di scavo e sbancamento, con mezzi meccanici e mine, che ha modificato radicalmente il naturale pendio dei fondi interessati”; - “a lavori ultimati, non è stata realizzata una adeguata protezione del costone, al fine di garantire la incolumità di persone e cose, ed in particolare, dei luoghi soprastanti....”. Concludendo: “Il ricorso è dunque meritevole di accoglimento, per difetto di istruttoria e contraddittorietà dell'azione amministrativa, in quanto l'amministrazione comunale non sembra tenere debito conto il fatto che, indipendentemente dalla adozione degli atti formali di esproprio, le aree in questione sono state (sia pure in parte) interessate dalla realizzazione di un'opera pubblica (come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale nella relazione depositata in data 3 giugno 2016), né risulta essere stato effettuato dalla amministrazione comunale alcun approfondimento istruttorio in merito alla incidenza delle opere di sbancamento effettuate per la realizzazione della strada rispetto ai movimento franosi del costone che ne sono seguiti (post hoc, propter hoc)”. (cfr. pagg. 3 – 4 della sentenza n.1090/2017).
Il possesso dell'area da parte del è risultato, dunque, pubblico, in quanto Controparte_1 acquistato ed esercitato pubblicamente ovvero in modo visibile a tutti nonché pacifico ovvero non contestato né dai danti causa di , che non lo hanno mai rivendicato e, per quel che qui Parte_1 ne occupa, neanche dall'istante prima dell'instaurazione del presente giudizio. Ma vi è di più, l'attore, con istanza datata 05.02.2015, chiedeva all'Ente comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 e seguenti della Legge 07.04.1990, n. 241 e s.m.i. di: “esaminare ed estrarre copia alla documentazione in possesso del inerente l'esproprio effettuato da detto Ente sul terreno in mia Controparte_1 proprietà (innanzi descritto) per la costruzione della strada Aurano-Castello. Richiedo la suddetta documentazione al fine di censire al catasto l'esproprio inerente la porzione di terreno in mia proprietà.” e, dunque, non al fine di rivendicare i terreni oggetto di occupazione da parte del CP_1
Tale possesso, che per quanto detto, deve reputarsi effettivo, continuo, pacifico e pubblico, oltre che sorretto dall'animus possidendi e, dunque, utile ai fini della usucapione, si è protratto dal 1983 ad oggi, ininterrotto per oltre venti anni, in conformità al dettato dell'art. 1158 c.c., non emergendo dagli atti e dalle risultanze di causa, l'esistenza di atti idonei ad interromperne il corso.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, non si profilano dubbi circa l'intervenuto acquisto in favore del , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ., della piena Controparte_1 proprietà a titolo di usucapione dei fondi siti in AN (Na) identificati al Catasto Terreni al foglio
20, particelle 445, 538 e 566.
Dall'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, ne discende, in definitiva, il rigetto della domanda attorea di rivendica, in ragione dell'intervenuto acquisto per usucapione delle aree in questione con assorbimento dell'esame di ogni ulteriore questione.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno spiegata da parte attrice atteso che l'usucapione fa venir meno l'elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell'illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo per il periodo successivo al decorso del termine, ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell'acquisto, stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, n.
21575/2011; in senso conf. si veda anche Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 3153 del 25/03/1998:“dalla retroattività degli effetti dell'acquisto di un diritto per usucapione - stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto - deriva che, se la P.A. occupa "sine titulo" un fondo privato e vi installa un elettrodotto, con l'acquisto a titolo originario del diritto parziario - che non avviene con la realizzazione dell'opera pubblica perché agli "iura in re aliena" è inapplicabile la cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita - cessa l'illiceità permanente, e perciò si estingue non solo la tutela reale, ma anche quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto fino ad usucapirlo, nonché il credito indennitario.”).
2.5. – Venendo alla regolazione delle spese di lite, ritiene questo giudice che la particolare complessità della materia, oggetto di continue e contrastanti pronunce succedutesi in tempi anche recenti, sia da parte della corte di legittimità che della giurisprudenza di merito, tanto amministrativa quanto ordinaria, e le difficoltà legate al reperimento della documentazione funzionale alla ricostruzione della vicenda amministrativa, oggetto di indagine da parte del consulente nominato in corso di lite, rappresentino gravi ed eccezionali ragioni tali da legittimare la compensazione integrale delle spese di lite, ivi incluse quelle di ctu limitate nella misura del solo acconto già liquidato con ordinanza depositata in data 2 maggio 2022, come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice unico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del ogni diversa istanza, deduzione e Parte_1 Controparte_1 conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, dichiara il Comune di proprietario dei fondi siti in AN (Na), identificati al foglio 20, particelle 445, 538 e CP_1
566, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.;
- dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari;
- compensa integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio, ivi incluse quelle di ctu limitate nella misura del solo acconto già liquidato con ordinanza depositata in data 2 maggio 2022, come da separato decreto in atti.
Così deciso in Torre Annunziata, li 5 agosto 2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello