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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/08/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 1116 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 11 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3683/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Nicola Di Leo, promossa
DA
- (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore. con il patrocinio dell'Avv. Maria Di
Guida e presso il suo studio domiciliato in Calvizzano (NA), via Calamandrei n. 27
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Simone Forte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Galleria San Babila n. 4/A
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
- c.f. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_3 dell'Avv. Caterina Santanoceto ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLATO
CONCLUSIONI
1
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 21/10/2024.
Per l'appellato come da comparsa di costituzione con appello Controparte_1 incidentale depositata in data 13/12/2024.
Per l'appellato come da memoria difensiva depositata in data 07/01/2025. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1368/24 il Tribunale di Milano, sulla opposizione proposta dalla società avverso la intimazione di Controparte_1 pagamento notificata in data 23/06/23, riportante n. 17 cartelle/avvisi di addebito, accoglieva “l'eccezione di prescrizione con riguardo ai titoli menzionati nel ricorso dal numero 1 al 4, ossia per la cartella esattoriale n. 06820100469197478000, per l'avviso di addebito n. 36820112000559211000, per l'avviso di addebito n.
36820112003820372 000 e per l'avviso di addebito n. 36820140014884818000” e rigettava per il resto il ricorso con condanna della parte opponente alle spese di lite per Euro 10.000,00 a favore di ciascuna convenuta.
Il Tribunale, in particolare, disattendeva le eccezioni di difetto di notifica e di motivazione, nonché di disconoscimento delle copie e accoglieva l'eccezione di prescrizione limitatamente alla cartella esattoriale e tre avvisi di addebito su indicati, in quanto, successivamente alla prima notifica ed ulteriori atti interruttivi, si era poi maturata la prescrizione quinquennale.
Ha proposto appello la sulla base di un unico Parte_2 motivo, impugnando la parte della sentenza che ha ritenuto prescritti i crediti portati dai tre avvisi di addebito su indicati;
chiede, in riforma parziale della sentenza, il rigetto della opposizione, anche in relazione ai 3 avvisi di addebito dichiarati prescritti;
deposita, a sostegno della riforma domandata, copia avvisi di intimazione notificati in date successive alla prima notifica ed interruttivi della prescrizione.
L'appellante sottolinea inoltre la ammissibilità della produzione tardiva, trattandosi di documento indispensabile al fine del decidere CP_ Si è costituito l' reiterando le argomentazioni del primo grado circa le eccezioni dell'opponente, e chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dalla
. Parte_2
Si è costituita la società appellata con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata il 07/01/2025, resistendo al gravame e svolgendo appello incidentale impugnando la sentenza con le medesime argomentazioni/eccezioni svolte in primo grado e respinte dal Tribunale;
chiede quindi il rigetto dell'appello 2
e, in riforma parziale della sentenza, l'accoglimento delle domande tutte svolte in primo grado.
All'udienza del 28 gennaio 2025 la Corte rinviava la causa alla udienza del
11.03.2025 per consentire alla società di depositare prova della notifica dell'appello incidentale.
Alla udienza dell'11.03.2025 la società, premesso di non avere provveduto alla notifica dell'appello incidentale chiedeva di essere rimessa in termini per procedere alla stessa;
la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato.
Preliminarmente deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dalla società non risultando la Controparte_1 notifica alle parti come disposto, a pena di decadenza, dall'art. 436 c.p.c.-
Come da giurisprudenza costante “Nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti” (ex pluribus Cass. n. 837/2016 e Cass. n. 23159/2024).
Il Collegio ritiene che gli avvisi di intimazione (all. da 4 a 9 fascicolo appellante), prodotti per la prima volta in questo grado, siano documenti ammissibili, posto che gli stessi vanno ad integrare i documenti nn 5/17 - già tempestivamente prodotti nel giudizio di primo grado - documenti che risultano inoltre essenziali al fine del CP_ decidere, posto che, fin dalla loro costituzione in giudizio, e hanno CP_3 allegato l'avvenuta interruzione della prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito per cui è causa, proprio ad opera della corretta notifica delle successive intimazioni di pagamento.
In relazione all'avviso di addebito n. 36820112000559211000 notificato in CP_2 data 10/06/2011, l' ha notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione: CP_3
- in data 28/01/2014 l'avviso di intimazione n. 06820149003550343000 (doc. 4);
- in data 11/04/2018 l'avviso di Intimazione n. 06820189012972076000 (doc. 5);
- in data 04/09/2018 l'avviso di Intimazione n. 06820189028669062000 (doc. 6);
- in data 21/02/2020 l'avviso di Intimazione n. 06820209015272273000 (doc. 7).
In relazione all'avviso di addebito n. 36820112003820372000 notificato in CP_2 data 22/12/2011, l' ha notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione: CP_3 3
- in data 28/01/2014 l'avviso di Intimazione n. 06820149003550444000 (doc. 8);
- in data 11/04/2018 l'avviso di Intimazione n. 06820189012972076000 (doc. 5);
- in data 04/09/2018 l'avviso di Intimazione n. 06820189028669062000 (doc. 6);
- in data 21/02/2020 l'avviso di Intimazione n. 06820209015272273000 (doc. 7).
In relazione all'avviso di addebito n. 36820140014884818000 notificato in CP_2 data 02/01/2015, l' ha notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione: CP_3
- in data 01/02/2017 l'avviso di Intimazione n. 06820179003511468000 (doc. 9);
- in data 11/04/2018 l'avviso di Intimazione n. 06820189012972076000 (doc. 5);
- in data 04/09/2018 l'avviso di Intimazione n. 06820189028669062000 (doc. 6);
- in data 21/02/2020 l'avviso di Intimazione n. 06820209015272273000 (doc. 7).
Dalla produzione documentale di emerge che per i crediti sottesi agli avvisi CP_3 di addebito nn. 36820112000559211000, 36820112003820372000, CP_2
36820140014884818000 non risulta maturata la prescrizione della pretesa impositiva.
Dette intimazioni hanno senz'altro efficacia interruttiva del termine estintivo, poiché palesa la volontà dell'Ente di riscuotere i crediti e indica specificatamente i tre AVA in relazione ai quali il Giudice di primo grado ha dichiarato l'avvenuta prescrizione.
Quanto al disconoscimento effettuato dalla società, rispetto ai documenti prodotti nel presente grado di giudizio in copie fotostatiche, si osserva – concordemente con quanto ritenuto dal Tribunale - che non può assumere rilievo il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, atteso che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. n. 27633/2018; conformi Cass. n. 29993/2017 e sent. Cass. 16557/2019). Nel caso di specie l'appellata si è limitata ad un disconoscimento meramente generico, senza dedurre alcuna circostanza specifica a supporto dello stesso.
In accoglimento del gravame, assorbita ogni altra questione, il capo della sentenza appellata che ha accertato l'avvenuta prescrizione degli AVA (dettagliatamente indicati in dispositivo) deve pertanto essere riformato, con conseguente rigetto delle correlate domande proposte con il ricorso di primo grado. 4
Le spese processuali del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente come da dispositivo, ai sensi del DM 13 Controparte_1 agosto 2022, n.147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria;
di conseguenza Controparte_1
va condannato al pagamento della somma complessiva di €
[...]
12.000,00 (€ 10.000,00 per il primo grado, € 2.000,00 per l'appello), oltre spese generali ed oneri accessori di legge.
Si precisa infine che, per mero errore materiale, nel dispositivo in originale è stato scritto “Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012,
n. 228” in luogo di “Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228”, ed in tal modo si intende effettuata la correzione.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello incidentale.
In parziale riforma della sentenza n. 3683/2024 del Tribunale di Milano rigetta ogni domanda proposta dalla società appellata relativa agli avvisi di addebito n.
36820112000559211000,n.36820112003820372000 e n. 36820140014884818000.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Condanna l'appellata a rifondere le spese Controparte_4 di lite del doppio grado a favore delle altre parti, liquidate complessivamente in euro 12.000,00 ciascuna, oltre spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
5
N.R.G. 1116 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 11 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3683/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Nicola Di Leo, promossa
DA
- (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore. con il patrocinio dell'Avv. Maria Di
Guida e presso il suo studio domiciliato in Calvizzano (NA), via Calamandrei n. 27
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Simone Forte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Galleria San Babila n. 4/A
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
- c.f. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_3 dell'Avv. Caterina Santanoceto ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLATO
CONCLUSIONI
1
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 21/10/2024.
Per l'appellato come da comparsa di costituzione con appello Controparte_1 incidentale depositata in data 13/12/2024.
Per l'appellato come da memoria difensiva depositata in data 07/01/2025. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1368/24 il Tribunale di Milano, sulla opposizione proposta dalla società avverso la intimazione di Controparte_1 pagamento notificata in data 23/06/23, riportante n. 17 cartelle/avvisi di addebito, accoglieva “l'eccezione di prescrizione con riguardo ai titoli menzionati nel ricorso dal numero 1 al 4, ossia per la cartella esattoriale n. 06820100469197478000, per l'avviso di addebito n. 36820112000559211000, per l'avviso di addebito n.
36820112003820372 000 e per l'avviso di addebito n. 36820140014884818000” e rigettava per il resto il ricorso con condanna della parte opponente alle spese di lite per Euro 10.000,00 a favore di ciascuna convenuta.
Il Tribunale, in particolare, disattendeva le eccezioni di difetto di notifica e di motivazione, nonché di disconoscimento delle copie e accoglieva l'eccezione di prescrizione limitatamente alla cartella esattoriale e tre avvisi di addebito su indicati, in quanto, successivamente alla prima notifica ed ulteriori atti interruttivi, si era poi maturata la prescrizione quinquennale.
Ha proposto appello la sulla base di un unico Parte_2 motivo, impugnando la parte della sentenza che ha ritenuto prescritti i crediti portati dai tre avvisi di addebito su indicati;
chiede, in riforma parziale della sentenza, il rigetto della opposizione, anche in relazione ai 3 avvisi di addebito dichiarati prescritti;
deposita, a sostegno della riforma domandata, copia avvisi di intimazione notificati in date successive alla prima notifica ed interruttivi della prescrizione.
L'appellante sottolinea inoltre la ammissibilità della produzione tardiva, trattandosi di documento indispensabile al fine del decidere CP_ Si è costituito l' reiterando le argomentazioni del primo grado circa le eccezioni dell'opponente, e chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dalla
. Parte_2
Si è costituita la società appellata con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata il 07/01/2025, resistendo al gravame e svolgendo appello incidentale impugnando la sentenza con le medesime argomentazioni/eccezioni svolte in primo grado e respinte dal Tribunale;
chiede quindi il rigetto dell'appello 2
e, in riforma parziale della sentenza, l'accoglimento delle domande tutte svolte in primo grado.
All'udienza del 28 gennaio 2025 la Corte rinviava la causa alla udienza del
11.03.2025 per consentire alla società di depositare prova della notifica dell'appello incidentale.
Alla udienza dell'11.03.2025 la società, premesso di non avere provveduto alla notifica dell'appello incidentale chiedeva di essere rimessa in termini per procedere alla stessa;
la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato.
Preliminarmente deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dalla società non risultando la Controparte_1 notifica alle parti come disposto, a pena di decadenza, dall'art. 436 c.p.c.-
Come da giurisprudenza costante “Nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti” (ex pluribus Cass. n. 837/2016 e Cass. n. 23159/2024).
Il Collegio ritiene che gli avvisi di intimazione (all. da 4 a 9 fascicolo appellante), prodotti per la prima volta in questo grado, siano documenti ammissibili, posto che gli stessi vanno ad integrare i documenti nn 5/17 - già tempestivamente prodotti nel giudizio di primo grado - documenti che risultano inoltre essenziali al fine del CP_ decidere, posto che, fin dalla loro costituzione in giudizio, e hanno CP_3 allegato l'avvenuta interruzione della prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito per cui è causa, proprio ad opera della corretta notifica delle successive intimazioni di pagamento.
In relazione all'avviso di addebito n. 36820112000559211000 notificato in CP_2 data 10/06/2011, l' ha notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione: CP_3
- in data 28/01/2014 l'avviso di intimazione n. 06820149003550343000 (doc. 4);
- in data 11/04/2018 l'avviso di Intimazione n. 06820189012972076000 (doc. 5);
- in data 04/09/2018 l'avviso di Intimazione n. 06820189028669062000 (doc. 6);
- in data 21/02/2020 l'avviso di Intimazione n. 06820209015272273000 (doc. 7).
In relazione all'avviso di addebito n. 36820112003820372000 notificato in CP_2 data 22/12/2011, l' ha notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione: CP_3 3
- in data 28/01/2014 l'avviso di Intimazione n. 06820149003550444000 (doc. 8);
- in data 11/04/2018 l'avviso di Intimazione n. 06820189012972076000 (doc. 5);
- in data 04/09/2018 l'avviso di Intimazione n. 06820189028669062000 (doc. 6);
- in data 21/02/2020 l'avviso di Intimazione n. 06820209015272273000 (doc. 7).
In relazione all'avviso di addebito n. 36820140014884818000 notificato in CP_2 data 02/01/2015, l' ha notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione: CP_3
- in data 01/02/2017 l'avviso di Intimazione n. 06820179003511468000 (doc. 9);
- in data 11/04/2018 l'avviso di Intimazione n. 06820189012972076000 (doc. 5);
- in data 04/09/2018 l'avviso di Intimazione n. 06820189028669062000 (doc. 6);
- in data 21/02/2020 l'avviso di Intimazione n. 06820209015272273000 (doc. 7).
Dalla produzione documentale di emerge che per i crediti sottesi agli avvisi CP_3 di addebito nn. 36820112000559211000, 36820112003820372000, CP_2
36820140014884818000 non risulta maturata la prescrizione della pretesa impositiva.
Dette intimazioni hanno senz'altro efficacia interruttiva del termine estintivo, poiché palesa la volontà dell'Ente di riscuotere i crediti e indica specificatamente i tre AVA in relazione ai quali il Giudice di primo grado ha dichiarato l'avvenuta prescrizione.
Quanto al disconoscimento effettuato dalla società, rispetto ai documenti prodotti nel presente grado di giudizio in copie fotostatiche, si osserva – concordemente con quanto ritenuto dal Tribunale - che non può assumere rilievo il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, atteso che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. n. 27633/2018; conformi Cass. n. 29993/2017 e sent. Cass. 16557/2019). Nel caso di specie l'appellata si è limitata ad un disconoscimento meramente generico, senza dedurre alcuna circostanza specifica a supporto dello stesso.
In accoglimento del gravame, assorbita ogni altra questione, il capo della sentenza appellata che ha accertato l'avvenuta prescrizione degli AVA (dettagliatamente indicati in dispositivo) deve pertanto essere riformato, con conseguente rigetto delle correlate domande proposte con il ricorso di primo grado. 4
Le spese processuali del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente come da dispositivo, ai sensi del DM 13 Controparte_1 agosto 2022, n.147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria;
di conseguenza Controparte_1
va condannato al pagamento della somma complessiva di €
[...]
12.000,00 (€ 10.000,00 per il primo grado, € 2.000,00 per l'appello), oltre spese generali ed oneri accessori di legge.
Si precisa infine che, per mero errore materiale, nel dispositivo in originale è stato scritto “Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012,
n. 228” in luogo di “Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228”, ed in tal modo si intende effettuata la correzione.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello incidentale.
In parziale riforma della sentenza n. 3683/2024 del Tribunale di Milano rigetta ogni domanda proposta dalla società appellata relativa agli avvisi di addebito n.
36820112000559211000,n.36820112003820372000 e n. 36820140014884818000.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Condanna l'appellata a rifondere le spese Controparte_4 di lite del doppio grado a favore delle altre parti, liquidate complessivamente in euro 12.000,00 ciascuna, oltre spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
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