CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza N. 433/2025
Reg. gen. Sez. Lav. N. 512/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera rel.
ha pronunciato, all'udienza del 31 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n.512 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
con l'Avv. Marco Caforio;
Parte_1
APPELLANTE
e
difeso in proprio ex art 86 c.p.c.; Controparte_1
APPELLATO
Nonchè nei confronti di
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1754/2024 pubblicata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, in data 13.02.2024. Conclusioni: Per l'appellante: “… accogliere il presente appello (…) e, per l'effetto, confermare la legittimità della cartella di pagamento n. 09720220002714945000. Con vittoria delle spese del presente giudizio”.
Corte di Appello di Roma
Per l'appellato: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza n. 1754/2024 del Tribunale di Roma confermando in toto
[...] la sentenza di primo grado. In via ulteriore condannare per lite temeraria la stessa appellante nella misura ritenuta di giustizia. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive anche del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
FATTO E DIRITTO
1 .Con ricorso depositato il 17.02.202 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, conveniva in giudizio la Controparte_1
e l' chiedendo Controparte_3 CP_4
l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2022 0002714945 000 dell'importo di € 16.739,00, oltre oneri e diritti del concessionario - emessa a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2019 e notificata l'11.01.23 - con condanna delle resistenti per lite temeraria.
1.1 L'allora ricorrente lamentava che la cartella di pagamento opposta non avrebbe dovuto essere emessa, in quanto prima del ricevimento della stessa, e precisamente il 13.06.2022, e per il relativo debito, era stata presentata ed accolta dall'Agente della riscossione istanza di rateizzazione regolarmente onorata.
2. Si costituivano in primo grado sia l' che la . CP_4 CP_2
2.1 L' premettendo che la notifica della cartella era da considerarsi atto CP_4 dovuto per non incorrere, nei confronti dell'ente creditore, in decadenze dall'azione di recupero, chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, nonché il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria stante l'insussistenza dei relativi presupposti.
2.2 La eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_2 quanto la notifica della cartella spettava al concessionario e la rateizzazione era stata concordata con quest'ultimo. Dispiegava al contempo domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di parte ricorrente al pagamento di euro 16.739,00 oltre interessi.
3. Resisteva alla riconvenzionale, parte ricorrente, deducendo che la rateizzazione era stata rispettata e che comunque lo stesso non poteva essere condannato al pagamento dell'intero importo avendo, nelle more, già versato parte delle somme dovute.
4. A definizione del procedimento, il Giudice di prime cure, rilevata la rateizzazione in corso ed il regolare pagamento delle rate scadute, annullava la cartella opposta, rigettava la domanda riconvenzionale e condannava le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite. 4.1 Nella parte motiva della sentenza impugnata viene dato atto che: “in ogni caso al momento della notifica non poteva essere pretesa la somma di euro 16912,24 in quanto alla data di notifica erano stare pagate le rate scadute (cfr doc 4). Inoltre, il giorno successivo alla notifica della cartella il ricorrente ha presentato istanza di autotutela per annullare la cartella notificata e non
___________________________________________________________________ 2
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
riceveva risposta. Ciò detto la cartella non doveva essere notificata: essendo in corso la regolarizzazione la stessa non può ritenersi valida comprendendo somme già versate ed essendo l'importo dovuto residuo inferiore rispetto a quello portato in cartella. Per cui fino al mancato pagamento di una della 60 rate non poteva essere notificata e pretesa alcuna somma”. 4.2 Ha rigettato per lo stesso motivo la domanda riconvenzionale e ritenuto altresì che “Si ritiene che sia corretta la notifica del ricorso alla in CP_2 quanto titolare del credito (…) la cartella esattoriale – attraverso la quale il
provvede alla notifica del ruolo sotteso – è atto di esclusiva CP_5 competenza del Concessionario stesso, sul quale la non può intervenire CP_2 mediante annullamento, in quanto, appunto, atto proveniente da un soggetto diverso. Sul punto si osserva che la regolarità della procedura seguita dal ricorrente rende legittima l'opposizione e i pagamenti intervenuti non possono non imputarsi alle somme portate dal ruolo con conseguente diminuzione delle somme dovute man mano che vengono pagate le rate. Per cui inconferenti sono sul punto le argomentazioni della essendo irrilevanti CP_2 le conseguenze in presenza di una procedura di regolarizzazione prevista ex lege”.
4.3 Da ultimo ha affermato che: “Né può essere pronunciata la cessata materia del contendere richiesta da in quanto la cartella mantiene la CP_4 sua validità per l'intero importo, se non annullata”
5. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello l' affidando il CP_4 gravame a due motivi di censura. 5.1 Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia nella parte in cui è stato accolto il ricorso in relazione alle somme oggetto della cartella di pagamento 097 2022 0002714945 000. Ha evidenziato che l'emissione e la notifica della cartella di pagamento rappresentavano un atto dovuto da parte dell'agente di riscossione al fine di non incorrere in eventuali decadenze nei confronti dell'ente impositore, così come espressamente disposto per legge.
Rappresentava altresì che una volta annullata la cartella di pagamento, nell' ipotesi in cui il contribuente non avesse provveduto al pagamento delle rate previste dalla rateizzazione, l'agenzia delle entrate non avrebbe potuto più procedere alla riscossione coattiva essendo costretta a notificare una nuova cartella di pagamento per i residui importi. Residuando, nel caso di specie, un debito residuo pari ad euro 12.047,73 rispetto a quello originario, aveva errato il Tribunale nell'annullare la cartella avente ad oggetto somme già versate. 5.2 Con secondo motivo, l' ha censurato l'erroneità della sentenza in CP_4 ordine alla condanna alle spese di lite stante la legittimità della notifica della cartella impugnata. 5.3 Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'appello nei termini indicati nelle conclusioni riportate in epigrafe.
___________________________________________________________________ 3
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
6. Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello con il Controparte_1 favore delle spese di lite, mentre la non si è costituita in CP_2 giudizio.
7. All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
8. L'appello è infondato. 8.1 In punto di fatto, circostanza pacifica è che in data 13 giugno 2022,
aveva richiesto e ottenuto dalla Controparte_1 Parte_1
la rateizzazione (identificativo A43105) della cartella esattoriale
[...]
n.09720220002714945000 per un totale di 60 rate e che il contribuente aveva regolarmente corrisposto le rate dovute sino a giugno 2023, come comprovato da documentazione in atti. 8.2 La Corte ritiene, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che per quanto attiene alla rateizzazione, anche nell'ambito delle obbligazioni tributarie, non può riconoscersi alcuna efficacia novativa, dovendosi configurare, più semplicemente, come una modalità di estinzione dell'obbligazione che lascia inalterato il titolo e l'oggetto della stessa, assegnando al contribuente il mero vantaggio del pagamento frazionato (Cass., Sez. 6° 5, 9 settembre 2022, n. 26515 e da ultimo Cass. sez. tributaria 4742 del 2024). 8.2 Con l'ammissione alla rateizzazione viene infatti rimodulata solo la scadenza del debito, divenuto ad esigibilità differita e frazionata, secondo un preciso piano d'ammortamento e soggetto a specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate, il tutto fermo restando il titolo e l'oggetto dell'obbligazione (v. Cass cit.). 8.3 La sentenza gravata si è pienamente conformata a tale principio avendo ravvisato che “la cartella non doveva essere notificata: essendo in corso la regolarizzazione la stessa non può ritenersi valida comprendendo somme già versate ed essendo l'importo dovuto residuo inferiore rispetto a quello portato in cartella. Per cui fino al mancato pagamento di una della 60 rate non poteva essere notificata e pretesa alcuna somma”.
8.4 Alla luce delle suddette evidenze, ben l'agente della riscossione, nel caso di mancato pagamento delle rate, avrebbe potuto agire in esecuzione del residuo, così come si legge, del resto, nella stessa nota dell' di CP_4 accoglimento e predisposizione del piano di rateizzazione ove dispone: “La informiamo, inoltre, che in caso di omesso pagamento di cinque rate, anche non consecutive, Lei decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In tal caso, oppure se alla scadenza del piano di rateizzazione dovessero risultare non saldate una o più rate, procederemo immediatamente alla riscossione, in un'unica soluzione, di tutte le somme da Lei ancora dovute”.
9. Il primo motivo di appello va dunque respinto con conseguente rigetto di quello inerente alla condanna alle spese di lite del primo grado avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.
___________________________________________________________________ 4
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
9.1 Le spese di lite seguono la soccombenza, mentre nulla si statuisce sul punto nei confronti della non essendosi costituita nel presente CP_2 gravame. 9.2 Si dà atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art.13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi nella misura di euro 1.984,00, oltre il 15% spese forfettarie iva e cpa;
Nulla sulle spese nei confronti della Controparte_6
.
[...]
Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma 31.01.2025
La Consigliera rel. La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
___________________________________________________________________ 5
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Reg. gen. Sez. Lav. N. 512/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera rel.
ha pronunciato, all'udienza del 31 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n.512 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
con l'Avv. Marco Caforio;
Parte_1
APPELLANTE
e
difeso in proprio ex art 86 c.p.c.; Controparte_1
APPELLATO
Nonchè nei confronti di
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1754/2024 pubblicata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, in data 13.02.2024. Conclusioni: Per l'appellante: “… accogliere il presente appello (…) e, per l'effetto, confermare la legittimità della cartella di pagamento n. 09720220002714945000. Con vittoria delle spese del presente giudizio”.
Corte di Appello di Roma
Per l'appellato: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza n. 1754/2024 del Tribunale di Roma confermando in toto
[...] la sentenza di primo grado. In via ulteriore condannare per lite temeraria la stessa appellante nella misura ritenuta di giustizia. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive anche del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
FATTO E DIRITTO
1 .Con ricorso depositato il 17.02.202 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, conveniva in giudizio la Controparte_1
e l' chiedendo Controparte_3 CP_4
l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2022 0002714945 000 dell'importo di € 16.739,00, oltre oneri e diritti del concessionario - emessa a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2019 e notificata l'11.01.23 - con condanna delle resistenti per lite temeraria.
1.1 L'allora ricorrente lamentava che la cartella di pagamento opposta non avrebbe dovuto essere emessa, in quanto prima del ricevimento della stessa, e precisamente il 13.06.2022, e per il relativo debito, era stata presentata ed accolta dall'Agente della riscossione istanza di rateizzazione regolarmente onorata.
2. Si costituivano in primo grado sia l' che la . CP_4 CP_2
2.1 L' premettendo che la notifica della cartella era da considerarsi atto CP_4 dovuto per non incorrere, nei confronti dell'ente creditore, in decadenze dall'azione di recupero, chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, nonché il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria stante l'insussistenza dei relativi presupposti.
2.2 La eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_2 quanto la notifica della cartella spettava al concessionario e la rateizzazione era stata concordata con quest'ultimo. Dispiegava al contempo domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di parte ricorrente al pagamento di euro 16.739,00 oltre interessi.
3. Resisteva alla riconvenzionale, parte ricorrente, deducendo che la rateizzazione era stata rispettata e che comunque lo stesso non poteva essere condannato al pagamento dell'intero importo avendo, nelle more, già versato parte delle somme dovute.
4. A definizione del procedimento, il Giudice di prime cure, rilevata la rateizzazione in corso ed il regolare pagamento delle rate scadute, annullava la cartella opposta, rigettava la domanda riconvenzionale e condannava le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite. 4.1 Nella parte motiva della sentenza impugnata viene dato atto che: “in ogni caso al momento della notifica non poteva essere pretesa la somma di euro 16912,24 in quanto alla data di notifica erano stare pagate le rate scadute (cfr doc 4). Inoltre, il giorno successivo alla notifica della cartella il ricorrente ha presentato istanza di autotutela per annullare la cartella notificata e non
___________________________________________________________________ 2
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
riceveva risposta. Ciò detto la cartella non doveva essere notificata: essendo in corso la regolarizzazione la stessa non può ritenersi valida comprendendo somme già versate ed essendo l'importo dovuto residuo inferiore rispetto a quello portato in cartella. Per cui fino al mancato pagamento di una della 60 rate non poteva essere notificata e pretesa alcuna somma”. 4.2 Ha rigettato per lo stesso motivo la domanda riconvenzionale e ritenuto altresì che “Si ritiene che sia corretta la notifica del ricorso alla in CP_2 quanto titolare del credito (…) la cartella esattoriale – attraverso la quale il
provvede alla notifica del ruolo sotteso – è atto di esclusiva CP_5 competenza del Concessionario stesso, sul quale la non può intervenire CP_2 mediante annullamento, in quanto, appunto, atto proveniente da un soggetto diverso. Sul punto si osserva che la regolarità della procedura seguita dal ricorrente rende legittima l'opposizione e i pagamenti intervenuti non possono non imputarsi alle somme portate dal ruolo con conseguente diminuzione delle somme dovute man mano che vengono pagate le rate. Per cui inconferenti sono sul punto le argomentazioni della essendo irrilevanti CP_2 le conseguenze in presenza di una procedura di regolarizzazione prevista ex lege”.
4.3 Da ultimo ha affermato che: “Né può essere pronunciata la cessata materia del contendere richiesta da in quanto la cartella mantiene la CP_4 sua validità per l'intero importo, se non annullata”
5. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello l' affidando il CP_4 gravame a due motivi di censura. 5.1 Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia nella parte in cui è stato accolto il ricorso in relazione alle somme oggetto della cartella di pagamento 097 2022 0002714945 000. Ha evidenziato che l'emissione e la notifica della cartella di pagamento rappresentavano un atto dovuto da parte dell'agente di riscossione al fine di non incorrere in eventuali decadenze nei confronti dell'ente impositore, così come espressamente disposto per legge.
Rappresentava altresì che una volta annullata la cartella di pagamento, nell' ipotesi in cui il contribuente non avesse provveduto al pagamento delle rate previste dalla rateizzazione, l'agenzia delle entrate non avrebbe potuto più procedere alla riscossione coattiva essendo costretta a notificare una nuova cartella di pagamento per i residui importi. Residuando, nel caso di specie, un debito residuo pari ad euro 12.047,73 rispetto a quello originario, aveva errato il Tribunale nell'annullare la cartella avente ad oggetto somme già versate. 5.2 Con secondo motivo, l' ha censurato l'erroneità della sentenza in CP_4 ordine alla condanna alle spese di lite stante la legittimità della notifica della cartella impugnata. 5.3 Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'appello nei termini indicati nelle conclusioni riportate in epigrafe.
___________________________________________________________________ 3
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
6. Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello con il Controparte_1 favore delle spese di lite, mentre la non si è costituita in CP_2 giudizio.
7. All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
8. L'appello è infondato. 8.1 In punto di fatto, circostanza pacifica è che in data 13 giugno 2022,
aveva richiesto e ottenuto dalla Controparte_1 Parte_1
la rateizzazione (identificativo A43105) della cartella esattoriale
[...]
n.09720220002714945000 per un totale di 60 rate e che il contribuente aveva regolarmente corrisposto le rate dovute sino a giugno 2023, come comprovato da documentazione in atti. 8.2 La Corte ritiene, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che per quanto attiene alla rateizzazione, anche nell'ambito delle obbligazioni tributarie, non può riconoscersi alcuna efficacia novativa, dovendosi configurare, più semplicemente, come una modalità di estinzione dell'obbligazione che lascia inalterato il titolo e l'oggetto della stessa, assegnando al contribuente il mero vantaggio del pagamento frazionato (Cass., Sez. 6° 5, 9 settembre 2022, n. 26515 e da ultimo Cass. sez. tributaria 4742 del 2024). 8.2 Con l'ammissione alla rateizzazione viene infatti rimodulata solo la scadenza del debito, divenuto ad esigibilità differita e frazionata, secondo un preciso piano d'ammortamento e soggetto a specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate, il tutto fermo restando il titolo e l'oggetto dell'obbligazione (v. Cass cit.). 8.3 La sentenza gravata si è pienamente conformata a tale principio avendo ravvisato che “la cartella non doveva essere notificata: essendo in corso la regolarizzazione la stessa non può ritenersi valida comprendendo somme già versate ed essendo l'importo dovuto residuo inferiore rispetto a quello portato in cartella. Per cui fino al mancato pagamento di una della 60 rate non poteva essere notificata e pretesa alcuna somma”.
8.4 Alla luce delle suddette evidenze, ben l'agente della riscossione, nel caso di mancato pagamento delle rate, avrebbe potuto agire in esecuzione del residuo, così come si legge, del resto, nella stessa nota dell' di CP_4 accoglimento e predisposizione del piano di rateizzazione ove dispone: “La informiamo, inoltre, che in caso di omesso pagamento di cinque rate, anche non consecutive, Lei decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In tal caso, oppure se alla scadenza del piano di rateizzazione dovessero risultare non saldate una o più rate, procederemo immediatamente alla riscossione, in un'unica soluzione, di tutte le somme da Lei ancora dovute”.
9. Il primo motivo di appello va dunque respinto con conseguente rigetto di quello inerente alla condanna alle spese di lite del primo grado avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.
___________________________________________________________________ 4
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
9.1 Le spese di lite seguono la soccombenza, mentre nulla si statuisce sul punto nei confronti della non essendosi costituita nel presente CP_2 gravame. 9.2 Si dà atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art.13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi nella misura di euro 1.984,00, oltre il 15% spese forfettarie iva e cpa;
Nulla sulle spese nei confronti della Controparte_6
.
[...]
Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma 31.01.2025
La Consigliera rel. La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
___________________________________________________________________ 5
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.