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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira , in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 07/02/2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3725 /2023 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico, presso lo studio degli avvocati
CLAUDIA ATZERI, VALERIA ATZERI e GIOVANNI PRUNEDDU che la rappresentano e difendono per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
elettivamente domiciliata in VIA DELITALA, 2 CAGLIARI presso gli Uffici CP_1 dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvoti MARIANTONIETTA
PIRAS e ALESSANDRO DOA in virtù di procura generale alle liti
- opposto–
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Sig.ra in data 22 novembre 2023, dopo aver Parte_1
depositato regolare atto di dissenso, proponeva ricorso in opposizione alle risultanze del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario richiesto per poter beneficiare della pensione ordinaria d'inabilità ex art. 2 Legge 222/1984
1 Nel detto ricorso l'opponente ha censurato le conclusioni assunte dal consulente tecnico d'ufficio, Dr. Persona_1
Nel procedimento di ATPO il CTU ha ritenuto l'opponente affetto da diverse patologie e, in particolare “Diabete tipo 2 insulino trattato, in mediocre compenso, complicato da retinopatia diabetica proliferante, OD v.n. = 6/10 e OS v.n. = 4/10. cardiopatia ischemica in fase di stabilità clinica, ipertensione arteriosa in buon compenso, pregresso infarto miocardio inferiore silente (NYHA in classe II/III); obesità
(IMC = 45,3); fibromialgia in spondilodiscoartrosi CDL con plurime protrusioni discali;
Disturbo Depressivo Maggiore Ricorrente ad andamento cronico”.
Il CTU ha concluso che il complesso delle patologie della Signora su Parte_1
descritto non fosse comunque tale da determinare la totale perdita della capacità lavorativa, necessaria per il riconoscimento della pensione ordinaria d'inabilità prevista dall'art. 2 L. 222/1984.
La difesa opponente ha lamentato la sottovalutazione delle patologie della
Signora operata dal CTU, evidenziando il discorde parere degli altri medici Parte_1
come emergente dalla certificazione in atti. In particolare rilevava che il CTU non avesse adeguatamente tenuto conto di tale certificazione e della patologia del disturbo psichico, che erroneamente l'avesse ritenuta idonea al lavoro nonostante la ricorrente avesse difficoltà nella gestione delle proprie esigenze quotidiane, che i lavori proposti dal CTU erano da considerarsi eccessivamente faticosi e che, comunque, lo stato dell'opponente rendesse improbabile che la stessa trovasse un impiego.
L'opponente, pertanto, previo rinnovo della CTU, concludeva per l'accertamento in capo all'opponente di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati nella misura di legge e CP_1
delle spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
CP_ L' si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
§§§§
Le censure mosse alla valutazione del consulente in ordine all'accertamento del requisito sanitario per il beneficio invocato appaiono infondate e devono, perciò, essere
2 rigettate.
Il consulente tecnico d'ufficio, Dr. ha effettuato un accurato Persona_1
esame della condizione sanitaria dell'opponente, individuando e valutando adeguatamente tutte le diverse patologie da cui è affetta. Ha spiegato puntualmente le motivazioni che lo hanno condotto a ritenere che, nonostante le patologie, residui in capo alla Signora una capacità lavorativa che le consentirebbe di trovare un Parte_1
adeguato impiego, conforme alle sue attitudini e sufficientemente remunerato. Ha anche ha anche illustrato quali specificatamente possano essere i lavori in cui potrebbe essere impiegata che, contrariamente a quanto ritenuto dall'opponente, appaiono congrui alle condizioni psico-fisiche della . Parte_1
Nella perizia risulta che è stato fatto accurato esame obiettivo della paziente ed è stato dato conto di tutta la certificazione medica prodotta dalla ricorrente. Invero, non sussistono contraddizioni con le dette certificazioni che descrivono una situazione sanitaria della ricorrente ben riconosciuta e valorizzata dal Dott. anche se è Per_1
pervenuto alla conclusione di ritenere una residua capacità lavorativa.
A ben vedere, inoltre, le dette certificazioni non escludono tale residua capacità
o, meglio, si analizzano la condizione sanitaria della sotto diversi aspetti Parte_1
ma non hanno specificamente indagato la sussistenza della residua capacità lavorativa specifica come, invece, ha fatto il CTU chiamato a tale specifica valutazione. L'unica certificazione che riporta espressamente che la signora è “persona non Parte_1 idonea permanentemente al lavoro”, è il certificato del dott. datato 5.10.2023. Per_2
Tuttavia non si ritiene che la stessa possa mettere in dubbio la ricostruzione effettuata in perizia dal CTU, in primo luogo perché tale certificazione appare apodittica e senza alcuna motivazione diagnostica e inoltre parla di una generica inabilità al lavoro e non vi è indagine circa la possibile residua capacità lavorativa così come indicata dal Dott.
Per_1
Peraltro, l'affermazione per la quale la signora “senza la Parte_1 supervisione e gli stimoli del marito, non si alza, non si lava e non si cura neppure” è mera allegazione del ricorrente che non ha riscontro nella certificazione medica da dove risulta solo una difficoltà nei compiti quotidiani, da sola non sufficiente ad escludere la residua capacità lavorativa, così come evidenziata dal CTU che, peraltro, riconosce l'elevata diminuzione della capacità lavorativa laddove afferma che, del tutto correttamente, la Signora ha pieno diritto all'assegno ordinario Parte_1
d'invalidità.
Infine il dott. ha anche dato preciso riscontro alle osservazioni mosse Per_1
3 dall'opponente alla perizia, con motivazione esente da censure e vizi logici.
Queste, nello specifico le motivazioni del CTU “Senza sminuire le conseguenze del complesso invalidante diagnosticato, pare senz'altro di poter escludere che costituisca
pregiudizio assoluto, per lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa … Di fatto residua una validità lavorativa che non pregiudica un'attività sedentaria, a scarso impegno
energetico, intervallata con opportune pause e di durata giornaliera contenuta. In sostanza
siamo in presenza senz'altro di qualcosa di più che di semplici cascami di capacità
lavorativa.
Le condizioni di salute di , tenuto conto delle menomazioni di cui è Parte_1
portatrice, le consentono, in concreto e non astrattamente, di spendere le proprie energie residue in una attività lavorativa remunerativa, che sia consona alla dignità della persona
umana e rispettosa dei fondamentali diritti costituzionali, giuridicamente valida e non
attribuita a solo titolo pietistico, durevole e continuativa nel tempo, non usurante o
pericolosa, né degradante, illecita o immorale … Orbene, le validità residue di Parte_1
, come si delineano attraverso gli accertamenti attuali e quelli svolti nel
[...]
procedimento amministrativo e come si desumono dallo studio attento della documentazione agli atti, potevano e possono essere proficuamente impiegate in alcuna
delle numerose attività sedentarie di vigilanza da postazione fissa, compatibili con il grado
di istruzione e capacità psico fisiche della paziente. Appaiono parimenti compatibili con lo stato di salute dell'inferma l'attività di pulizia e riordino di locali confinati, ovvero, ancora, l'attività di collaborazione alla gestione di servizi di mensa aziendale e via discorrendo, eventualmente con impegno orario ridotto (part time).
La gamma di lavori sedentari o a scarso impegno energetico compatibili con le capacità fisico psichiche dell'inferma è senz'altro varia. Si tratta di attività tutte nelle quali il rendimento sarebbe indubbiamente ridotto rispetto a quello di un soggetto della stessa età
e sesso, in buona salute, ma, comunque, tale da assicurare una remuneratività che, seppure ridotta rispetto ad un altro soggetto, soddisfa ugualmente la previsione dell'art.
36 cost., in grado di assicurare una esistenza libera e dignitosa
In base alle loro caratteristiche, le attività richiamate, tenuto conto delle forme
morbose di cui è portatrice , non si configurano come responsabili Parte_1 di particolare usura o danno, né lo stato di salute dell'inferma può costituire condizione di
pregiudizio per la sicurezza propria e dei suoi compagni di lavoro ovvero per la sicurezza
dei macchinari utilizzati. E ancora, rispondendo alle osservazioni di parte opponente:
“Come esposto meglio in sede di discussione m.l., esistono senza dubbio margini, seppure ristretti, per un collocamento lavorativo in occupazioni con scarso impegno energetico oltre che psichico, eventualmente in part time. Condizione diversa dalla perdita assoluta e
4 permanente della capacità lavorativa.”
In conclusione il ragionamento del CTU appare logico, esente da vizi e non si ritiene che abbia violato i criteri valutativi dettati dal D.M. 55/2014.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, tenuto conto anche che la difesa opponente non ha mosso censure decisive in ordine alla valutazione medico legale né indicato specificamente errori e/o lacune nei metodi di valutazione applicati dal CTU, il
Tribunale rigetta il presente ricorso in opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e il ricorrente, non avendo comprovato, con riferimento al nucleo familiare, il mancato superamento del limiti reddituali previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., deve essere condannato alla rifusione delle stesse a favore dell' , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con liquidazione ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, CP_1
n. 55, aggiornati al d.m 13 agosto 2022, n. 147, secondo la tabella di riferimento di valore indeterminato con applicazione dei valori minimi, in ragione della natura seriale e non complessa della controversia.
Pone a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio esperita nel procedimento di ATPO liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto da Parte_1 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. con l'atto introduttivo del giudizio;
- condanna la signora alla rifusione delle spese Parte_1
processuali in favore dell'opponente liquidando l'importo di € 1.530,00 per la fase relativa all'ATP e di € 3.161,00, per la fase dell'opposizione ex art. 445 sesto bis comma c.p.c., oltre 15% di spese generali
Pone a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto.
Cagliari, 07/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
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