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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13973 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NA IL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado riassunta ed iscritta al n 66639 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 10 marzo
2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Ferrara Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Fabio Massimo n
107 , giusta procura in atti ;
Attore
E
in persona dl legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv Vincenzo Morrone ed elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza R. Casalbore n.25.
Convenuta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 10 marzo 2025.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
MOTIVI DELLA DECIZIONE
Con atto di citazione ex art 615 c.p.c. l'attore ha agito in giudizio nei confronti dell chiedendo l'annullamento della intimazione di Controparte_1 pagamento n 09720219006443751000 notificata il 23 settembre 2021 avente ad oggetto la cartella esattoriale n 09220090055440021, asseritamente notificata l'11 agosto 2009 per il recupero spese processuali dell'importo di euro 2.056,17 .
L'attore a fondamento della domanda ha eccepito la nullità dell'intimazione per l'omessa notifica della sottesa cartella esattoriale, con conseguente prescrizione dei crediti per cui si procede.
Si costituiva in giudizio l evidenziando Controparte_2
l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Preliminarmente si osserva che l'azione proposta dall'odierno opponente rientra nello schema del rimedio processuale previsto dagli art. 615, c.p.c. essendo contestata l'insussistenza del presupposto di fatto per procedere all'esecuzione forzata quale la mancata notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione della pretesa per decorso del termine di legge.
L'opposizione in tal caso è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva e ciò vale in particolare quando l'eccezione di prescrizione o di mancata notifica delle cartelle di pagamento non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione della pretesa stessa, bensì solo al fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere all'esecuzione e quindi l'inesistenza del titolo.
Nel merito l'opposizione è fondata va accolta sui motivi di opposizione, assorbenti rispetto agli altri, infatti l non ha provato la notifica Controparte_1 della cartella sottesa all'intimazione opposta con conseguente estinzione dell'obbligazione per prescrizione e carenza di titolo esecutivo.
Nella documentazione allegata alla comparsa di costituzione l Controparte_1
ha depositato un avviso di ricevimento riferito ad altra cartella esattoriale
[...] nonché un avviso di deposito in alcun modo riferibile alla cartella oggetto della presente opposizione.
In ragione dell'esame delle questioni sollevate dalle parti ed esaminate si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento opposta
2) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Roma 10 ottobre 2025
Il Giudice
NA IL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NA IL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado riassunta ed iscritta al n 66639 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 10 marzo
2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Ferrara Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Fabio Massimo n
107 , giusta procura in atti ;
Attore
E
in persona dl legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv Vincenzo Morrone ed elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza R. Casalbore n.25.
Convenuta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 10 marzo 2025.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
MOTIVI DELLA DECIZIONE
Con atto di citazione ex art 615 c.p.c. l'attore ha agito in giudizio nei confronti dell chiedendo l'annullamento della intimazione di Controparte_1 pagamento n 09720219006443751000 notificata il 23 settembre 2021 avente ad oggetto la cartella esattoriale n 09220090055440021, asseritamente notificata l'11 agosto 2009 per il recupero spese processuali dell'importo di euro 2.056,17 .
L'attore a fondamento della domanda ha eccepito la nullità dell'intimazione per l'omessa notifica della sottesa cartella esattoriale, con conseguente prescrizione dei crediti per cui si procede.
Si costituiva in giudizio l evidenziando Controparte_2
l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Preliminarmente si osserva che l'azione proposta dall'odierno opponente rientra nello schema del rimedio processuale previsto dagli art. 615, c.p.c. essendo contestata l'insussistenza del presupposto di fatto per procedere all'esecuzione forzata quale la mancata notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione della pretesa per decorso del termine di legge.
L'opposizione in tal caso è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva e ciò vale in particolare quando l'eccezione di prescrizione o di mancata notifica delle cartelle di pagamento non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione della pretesa stessa, bensì solo al fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere all'esecuzione e quindi l'inesistenza del titolo.
Nel merito l'opposizione è fondata va accolta sui motivi di opposizione, assorbenti rispetto agli altri, infatti l non ha provato la notifica Controparte_1 della cartella sottesa all'intimazione opposta con conseguente estinzione dell'obbligazione per prescrizione e carenza di titolo esecutivo.
Nella documentazione allegata alla comparsa di costituzione l Controparte_1
ha depositato un avviso di ricevimento riferito ad altra cartella esattoriale
[...] nonché un avviso di deposito in alcun modo riferibile alla cartella oggetto della presente opposizione.
In ragione dell'esame delle questioni sollevate dalle parti ed esaminate si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento opposta
2) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Roma 10 ottobre 2025
Il Giudice
NA IL