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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4353 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 16242 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 16242 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 dicembre 2024 e vertente
TRA
(cf ), e (cf ) in persona del Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma viale Bruno Buozzi n.
6 presso lo studio dell'avv. Tiziana Gramolini che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORI
E
( cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Roma, via Tacito n. 50 presso lo studio dell'avv. Massimo Romiti che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Nicola Sabato dell'Avvocatura comunale, giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
(p. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Poerio n. 88 presso lo studio TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dell'avv. Marcello Marino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita, su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CHIAMATA IN CAUSA
E
(cf Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_4
in Napoli, via via Giuseppe Martucci n. 47 presso lo studio dell'avv. Alfredo Tajani giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 24 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il al fine di veder accertare la Controparte_4
responsabilità dello stesso per i danni subiti per effetto dell'incidente avvenuto il giorno 25
settembre 2019 verso le ore 12,30 quando il , nel percorrere a bordo del motociclo Pt_1
ZU BU , targato DP80937, via delle Sette Chiese, giunto all'altezza del civico n.
243, aveva perso il controllo del motoveicolo a causa della presenza di rigonfiamenti irregolari del manto stradale, determinati da radici di alberi, posti nella parte sinistra della carreggiata di pertinenza, ed era caduto andando ad urtare un veicolo parcheggiato sul lato sinistro della strada.
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In relazione all'incidente era intervenuta la Polizia Municipale che aveva raccolto la deposizione di un teste oculare che aveva dichiarato di aver visto il motociclo sobbalzare,
probabilmente per la presenza di dossi sulla strada ed il conducente aveva perso il controllo e dopo pochi metri era caduto mantenendo la propria traiettoria nella stessa corsia di marcia ed urtando un veicolo parcheggiato.
La Polizia Municipale aveva constatato la presenza di asfalto disconnesso con leggere fenditure e due dossi della altezza di 8/9 cm dal piano stradale. ricollegabili alle radici degli alberi presenti sullo spartitraffico, e che le tracce di abrasione sull'asfalto iniziavano a distanza di 5 metri da tali dossi.
La Polizia Municipale aveva chiamato la ditta di manutenzione che aveva provveduto a transennare la strada nel punto ove si trovavano i dossi.
L'attore, sentito dopo l'incidente, aveva dichiarato di non avere ricordi dell'incidente.
Aveva richiesto il risarcimento del danno a che, tuttavia, nulla aveva CP_1
liquidato.
Di conseguenza ritenendo sussistere la responsabilità di per omessa CP_1
custodia e per la presenza della insidia, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.
Si è costituita deducendo che l'incidente era avvenuta su di una strada in CP_1
relazione alla quale era intervenuto un contratto di appalto con il quale era stato affidato alla società la sorveglianza anche per la via ove era avvenuto l'incidente Controparte_5
in quanto la società si era resa inadempiente ai propri obblighi e comunque, per contratto,
era tenuta a manlevare per i sinistri verificatisi a causa della carente CP_1
manutenzione della strada.
Ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa sia la società Gradi Appalti s.r.l. alla quale era affidato il pronto intervento operativo.
RGAC 16242 ANNO 2022 Pag. 3 di 13 G.U. Roberto Parziale
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Nel merito ha evidenziato che l'incidente si era verificato con illuminazione del giorno, piena visibilità e con asfalto asciutto e che in considerazione della estensione del sistema viario romano occorreva dimostrare in concreto la omissione di vigilanza tenuto conto che sussiste, comunque, l'obbligo degli utenti di utilizzare i beni demaniali ponendo la necessaria attenzione e che l'incarico di sorveglianza era stato conferito ad una specifica ditta.
Ha dedotto che nella responsabilità ex articolo 2043 da insidia doveva essere provata la sussistenza dei requisiti della invisibilità e della imprevedibilità, situazione che non ricorreva nel caso concreto in cui la alterazione della strada era visibile.
Inoltre il conducente del motoveicolo era tenuto a tenere una condotta di guida tale da consentire il controllo del motoveicolo.
Si è costituita la società eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_6
passiva in relazione al fatto che l'appalto riguardava la manutenzione e sorveglianza delle strade e non la manutenzione del verde stradale dal momento che la gestione delle radici degli alberi è demandata alla attività del Dipartimento tutela Ambientale di . CP_1
Ha contestato, inoltre, il fondamento della chiamata in causa da parte di per CP_1
inadempimento del contratto di appalto in quanto nel corso dello stesso non erano state operate contestazioni sullo svolgimento delle attività concordate e al termine dello stesso era stato rilasciato il certificato di regolare adempimento. Ha contestato, inoltre, che l'obbligo di sorveglianza fosse tale da garantire il costante controllo di tutte le strade in ogni momento essendo previsto un programma di ricognizione periodico.
Nel merito ha dedotto la insussistenza della responsabilità da custodia in quanto sussisteva la prova liberatoria del caso fortuito conseguente alla condotta di giuda dell'attorte che pur essendo la alterazione dell'asfalto visibile non aveva tenuto una condotta di guida improntata sulla prudenza contenendo la velocità ed evitando la zona in cui erano presenti i
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sollevamento dell'asfalto, zona posta sulla parte sinistra della corsia di marcia, benché
l'attore dovesse circolare tenendo la destra.
La visibilità del sollevamento dell'asfalto escludeva, poi, che il fatto potesse integrare una insidia.
Ha contestato, infine, la misura del danno di cui l'attore aveva chiesto il risarcimento ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'Assicurazione che la garantiva per la responsabilità civile.
Si è costituita la società in relazione alla polizza Controparte_3
A2LIA01844J eccependo la violazione del patto di gestione di lite ed evidenziando la presenza di una franchigia di euro 2.500 per sinistro ed ha fatto proprie le difese svolte dalla società assicurata in relazione al fatto che l'incidente rientrasse nel campo di applicazione dell'appalto e comunque la prova dell'esatto adempimento dell'appalto stessi sulòa base della stessa dichiarazione di corretto adempimento rilasciata da CP_1
al termine del contratto stesso..
Nel merito ha dedotto la insussistenza della responsabilità da custodia non costituendo la presenza del sollevamento dell'asfalto una situazione di pericolo essendo tali alterazioni visibili ed avendo l'attore omesso di porre in essere la necessaria diligenza nella guida nel rispetto delle disposizioni del codice non essendo presenti alterazioni dell'asfalto sulla parte di destra dell'asfalto della strada sulla quale avrebbe dovuto procedere.
Inoltre la visibilità dell'asfalto sollevato avrebbe consentito all'attore di evitare il pericolo aggirando la zona o ponendo attenzione nel passarvi sopra contenendo la velocità.
D'altra parte all'arrivo in Pronto Soccorso l'attore aveva dichiarato di essere caduto a bassa velocità dopo un malore.
Ha contestato, infine, la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento.
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Raccolto l'interrogatorio formale dell'attore, non ascoltato il teste la cui dichiarazione era già
stata resa alla Polizia Municipale, espletata una consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'attore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 24 dicembre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto il giorno 25 settembre 2019 verso le ore 12,30 quando il , nel Pt_1
percorrere a bordo del motociclo ZU BU, targato DP80937, via delle Sette
Chiese, giunto all'altezza del civico n. 243, aveva perso il controllo del motoveicolo a causa della presenza di rigonfiamenti irregolari del manto stradale, determinati da radici di alberi,
posti nella parte sinistra della carreggiata di pertinenza, ed era caduto andando ad urtare un veicolo parcheggiato sul lato sinistro della strada, fondando la domanda, sulla base di quanto esposto, sulla responsabilità da custodia ex articolo 2051 cc e sulla responsabilità
per la insidia ex articolo 2043.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore. Deve, altresì,
essere verificato se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità
da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio
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determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il
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risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n.
15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass.
sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Infatti, ai fini del riconoscimento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente,
in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che,
producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento. (Cass. Sez. III, 9
maggio 2024, n. 12760)
In tale contesto la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso tale che la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori (Cass. Sez. III, 29 maggio 2023, n. 14930)
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, l'attore deve, invece, provare tutti gli elementi della domanda (cfr ad es. Cass. sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943), vale a dire la condotta dolosa o colposa del convenuto, il danno, il nesso di causalità oltre ovviamente agli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità
dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13
maggio 2010, n. 11593).
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Inoltre, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario della stessa il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). D'altra parte,
l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, l'anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto
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di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel
compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Fatta questa premessa è possibile passare ad esaminare la vicenda.
Parte attrice ha richiesto il risarcimento dei danni subiti nell'incidente avvenuto il giorno 25
settembre 2019 verso le ore 12,30 quando il , nel percorrere a bordo del motociclo Pt_1
ZU BU , targato DP80937, via delle Sette Chiese, giunto all'altezza del civico n.
243, aveva perso il controllo del motoveicolo a causa della presenza di rigonfiamenti irregolari del manto stradale, determinati da radici di alberi, posti nella parte sinistra della carreggiata di pertinenza, ed era caduto andando ad urtare un veicolo parcheggiato sul lato sinistro della strada.
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La Polizza Municipale intervenuta ha dato atto di aver riscontrato sull'asfalto alcune crete e due sollevamenti dell'asfalto a cinque metri dai quali avevano rilevato tracce di incisione lasciate dal motoveicolo.
Dalle fotografie prodotte si vede che via della Sette Chiese è una strada a due carreggiate divise da uno spartitraffico centrale rialzato in cemento ove sono presenti degli alberi e ciascuna carreggiata è composta da tre corsie di marcia.
Nelle fotografie sono visibili i rialzamenti dell'asfalto ragionevolmente determinati dalle radici degli alberi presenti sullo spartitraffico, rialzamenti visibili sull'asfalto, specie tenendo conto del fatto che l'incidente è avvenuto intorno alle ore 12,40 di fine maggio con piena luce solare.
La Polizia Municipale ha riportato la deposizione di un teste che ha dichiarato di aver visto il motociclo sobbalzare prima di perdere il controllo e cadere.
Tuttavia l'attore sentito in interrogatorio formale ha dichiarato di non aver alcun ricordo dell'incidente anche se i sanitari nella cartella di Pronto Soccorso hanno riportato la dichiarazione dell'attore all'arrivo al Pronto Soccorso in ordine al fatto di essere caduto a causa di un malore.
Di conseguenza non vi è certezza in ordine al nesso di causalità tra i sollevamenti dell'asfalto e la successiva caduta tenuto conto che il motociclo dopo la caduta ha continuato ad andare nella stessa direzione, modalità compatibile con la perdita del controllo conseguente al malore come indicato dall'attore ai sanitari al momento dell'arrivo in Ospedale.
In ogni caso i sollevamenti dell'asfalto erano chiaramente visibili e si trovavano sulla corsia di sinistra di una strada a tre corsie, sulla quale l'attore, che se procedeva a velocità
moderata, doveva occupare quella di destra, non si doveva trovare sulla stessasecondo
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quanto indicato dal codice della strada che impone di tenere la destra portandosi sulla sinistra, su di una strada a tre corsie, solo in caso di sorpasso o di canalizzazione.
D'altra parte sempre il codice prescrive di procedere con modalità tali da consentire di conservare il controllo del messo e quindi l'attore, e i sollevamenti dell'asfalto avessero avuto un rilievo nella caduta, avrebbe dovuto porre in essere le precauzioni al fine di evitare di perdere il controllo rallentando o evitando la zona visibile ove era presente il sollevamento dell'asfalto se non erta sicuro di poter conservare il controllo del veicolo in tali condizioni.
Di conseguenza deve escludersi comunque il nesso di causalità per la presenza della prova liberatoria della condotta colposa dell'attore che non ha posto in essere la necessaria prudenza nell'affrontare il tratto di strada.
Analogamente occorre escludere la sussistenza della insidia essendo visibile la presenza del sollevamento dell'asfalto.
La presenza della alterazione dell'asfalto pur se visibile non segnalata alla udienza appare segno della incuria da parte di e della società incaricata della sorveglianza – CP_1
attività non esclusa dal fatto che la riparazione dovesse essere effettuata dal Servizio
dal momento che si trattava nel caso di specie non della riparazione ma della CP_7
segnalazione della presenza di ana alterazione dell'asfalto, anche se visibile – nella attività
affidata ed indice il giudicante a compensare tra le parti le spese del presente giudizio fatta eccezione per le spese di CTU che vengono liquidate in euro 650, pari all'acconto, e poste definitivamente a carico di parte attrice che la ha anticipate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
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il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta dagli attori nei confronti di e da parte di quest'ultima nei confronti della società CP_1
e da parte di quest'ultima nei confronti della società Controparte_8 [...]
Controparte_3
respinge la domanda attrice
Compensa tra le parti le prese del presente giudizio fatta eccezione per le spese di CTU
che, liquidate in euro 650, sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 16242 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 dicembre 2024 e vertente
TRA
(cf ), e (cf ) in persona del Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma viale Bruno Buozzi n.
6 presso lo studio dell'avv. Tiziana Gramolini che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTORI
E
( cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Roma, via Tacito n. 50 presso lo studio dell'avv. Massimo Romiti che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Nicola Sabato dell'Avvocatura comunale, giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
(p. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Poerio n. 88 presso lo studio TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dell'avv. Marcello Marino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita, su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CHIAMATA IN CAUSA
E
(cf Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_4
in Napoli, via via Giuseppe Martucci n. 47 presso lo studio dell'avv. Alfredo Tajani giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 24 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il al fine di veder accertare la Controparte_4
responsabilità dello stesso per i danni subiti per effetto dell'incidente avvenuto il giorno 25
settembre 2019 verso le ore 12,30 quando il , nel percorrere a bordo del motociclo Pt_1
ZU BU , targato DP80937, via delle Sette Chiese, giunto all'altezza del civico n.
243, aveva perso il controllo del motoveicolo a causa della presenza di rigonfiamenti irregolari del manto stradale, determinati da radici di alberi, posti nella parte sinistra della carreggiata di pertinenza, ed era caduto andando ad urtare un veicolo parcheggiato sul lato sinistro della strada.
RGAC 16242 ANNO 2022 Pag. 2 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In relazione all'incidente era intervenuta la Polizia Municipale che aveva raccolto la deposizione di un teste oculare che aveva dichiarato di aver visto il motociclo sobbalzare,
probabilmente per la presenza di dossi sulla strada ed il conducente aveva perso il controllo e dopo pochi metri era caduto mantenendo la propria traiettoria nella stessa corsia di marcia ed urtando un veicolo parcheggiato.
La Polizia Municipale aveva constatato la presenza di asfalto disconnesso con leggere fenditure e due dossi della altezza di 8/9 cm dal piano stradale. ricollegabili alle radici degli alberi presenti sullo spartitraffico, e che le tracce di abrasione sull'asfalto iniziavano a distanza di 5 metri da tali dossi.
La Polizia Municipale aveva chiamato la ditta di manutenzione che aveva provveduto a transennare la strada nel punto ove si trovavano i dossi.
L'attore, sentito dopo l'incidente, aveva dichiarato di non avere ricordi dell'incidente.
Aveva richiesto il risarcimento del danno a che, tuttavia, nulla aveva CP_1
liquidato.
Di conseguenza ritenendo sussistere la responsabilità di per omessa CP_1
custodia e per la presenza della insidia, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.
Si è costituita deducendo che l'incidente era avvenuta su di una strada in CP_1
relazione alla quale era intervenuto un contratto di appalto con il quale era stato affidato alla società la sorveglianza anche per la via ove era avvenuto l'incidente Controparte_5
in quanto la società si era resa inadempiente ai propri obblighi e comunque, per contratto,
era tenuta a manlevare per i sinistri verificatisi a causa della carente CP_1
manutenzione della strada.
Ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa sia la società Gradi Appalti s.r.l. alla quale era affidato il pronto intervento operativo.
RGAC 16242 ANNO 2022 Pag. 3 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel merito ha evidenziato che l'incidente si era verificato con illuminazione del giorno, piena visibilità e con asfalto asciutto e che in considerazione della estensione del sistema viario romano occorreva dimostrare in concreto la omissione di vigilanza tenuto conto che sussiste, comunque, l'obbligo degli utenti di utilizzare i beni demaniali ponendo la necessaria attenzione e che l'incarico di sorveglianza era stato conferito ad una specifica ditta.
Ha dedotto che nella responsabilità ex articolo 2043 da insidia doveva essere provata la sussistenza dei requisiti della invisibilità e della imprevedibilità, situazione che non ricorreva nel caso concreto in cui la alterazione della strada era visibile.
Inoltre il conducente del motoveicolo era tenuto a tenere una condotta di guida tale da consentire il controllo del motoveicolo.
Si è costituita la società eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_6
passiva in relazione al fatto che l'appalto riguardava la manutenzione e sorveglianza delle strade e non la manutenzione del verde stradale dal momento che la gestione delle radici degli alberi è demandata alla attività del Dipartimento tutela Ambientale di . CP_1
Ha contestato, inoltre, il fondamento della chiamata in causa da parte di per CP_1
inadempimento del contratto di appalto in quanto nel corso dello stesso non erano state operate contestazioni sullo svolgimento delle attività concordate e al termine dello stesso era stato rilasciato il certificato di regolare adempimento. Ha contestato, inoltre, che l'obbligo di sorveglianza fosse tale da garantire il costante controllo di tutte le strade in ogni momento essendo previsto un programma di ricognizione periodico.
Nel merito ha dedotto la insussistenza della responsabilità da custodia in quanto sussisteva la prova liberatoria del caso fortuito conseguente alla condotta di giuda dell'attorte che pur essendo la alterazione dell'asfalto visibile non aveva tenuto una condotta di guida improntata sulla prudenza contenendo la velocità ed evitando la zona in cui erano presenti i
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sollevamento dell'asfalto, zona posta sulla parte sinistra della corsia di marcia, benché
l'attore dovesse circolare tenendo la destra.
La visibilità del sollevamento dell'asfalto escludeva, poi, che il fatto potesse integrare una insidia.
Ha contestato, infine, la misura del danno di cui l'attore aveva chiesto il risarcimento ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'Assicurazione che la garantiva per la responsabilità civile.
Si è costituita la società in relazione alla polizza Controparte_3
A2LIA01844J eccependo la violazione del patto di gestione di lite ed evidenziando la presenza di una franchigia di euro 2.500 per sinistro ed ha fatto proprie le difese svolte dalla società assicurata in relazione al fatto che l'incidente rientrasse nel campo di applicazione dell'appalto e comunque la prova dell'esatto adempimento dell'appalto stessi sulòa base della stessa dichiarazione di corretto adempimento rilasciata da CP_1
al termine del contratto stesso..
Nel merito ha dedotto la insussistenza della responsabilità da custodia non costituendo la presenza del sollevamento dell'asfalto una situazione di pericolo essendo tali alterazioni visibili ed avendo l'attore omesso di porre in essere la necessaria diligenza nella guida nel rispetto delle disposizioni del codice non essendo presenti alterazioni dell'asfalto sulla parte di destra dell'asfalto della strada sulla quale avrebbe dovuto procedere.
Inoltre la visibilità dell'asfalto sollevato avrebbe consentito all'attore di evitare il pericolo aggirando la zona o ponendo attenzione nel passarvi sopra contenendo la velocità.
D'altra parte all'arrivo in Pronto Soccorso l'attore aveva dichiarato di essere caduto a bassa velocità dopo un malore.
Ha contestato, infine, la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento.
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Raccolto l'interrogatorio formale dell'attore, non ascoltato il teste la cui dichiarazione era già
stata resa alla Polizia Municipale, espletata una consulenza tecnica medico-legale sulla persona dell'attore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 24 dicembre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto il giorno 25 settembre 2019 verso le ore 12,30 quando il , nel Pt_1
percorrere a bordo del motociclo ZU BU, targato DP80937, via delle Sette
Chiese, giunto all'altezza del civico n. 243, aveva perso il controllo del motoveicolo a causa della presenza di rigonfiamenti irregolari del manto stradale, determinati da radici di alberi,
posti nella parte sinistra della carreggiata di pertinenza, ed era caduto andando ad urtare un veicolo parcheggiato sul lato sinistro della strada, fondando la domanda, sulla base di quanto esposto, sulla responsabilità da custodia ex articolo 2051 cc e sulla responsabilità
per la insidia ex articolo 2043.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore. Deve, altresì,
essere verificato se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità
da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio
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determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere, sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il
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risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n.
15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass.
sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Infatti, ai fini del riconoscimento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente,
in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che,
producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento. (Cass. Sez. III, 9
maggio 2024, n. 12760)
In tale contesto la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso tale che la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori (Cass. Sez. III, 29 maggio 2023, n. 14930)
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, l'attore deve, invece, provare tutti gli elementi della domanda (cfr ad es. Cass. sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943), vale a dire la condotta dolosa o colposa del convenuto, il danno, il nesso di causalità oltre ovviamente agli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità
dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13
maggio 2010, n. 11593).
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Inoltre, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario della stessa il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). D'altra parte,
l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, l'anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto
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di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel
compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Fatta questa premessa è possibile passare ad esaminare la vicenda.
Parte attrice ha richiesto il risarcimento dei danni subiti nell'incidente avvenuto il giorno 25
settembre 2019 verso le ore 12,30 quando il , nel percorrere a bordo del motociclo Pt_1
ZU BU , targato DP80937, via delle Sette Chiese, giunto all'altezza del civico n.
243, aveva perso il controllo del motoveicolo a causa della presenza di rigonfiamenti irregolari del manto stradale, determinati da radici di alberi, posti nella parte sinistra della carreggiata di pertinenza, ed era caduto andando ad urtare un veicolo parcheggiato sul lato sinistro della strada.
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La Polizza Municipale intervenuta ha dato atto di aver riscontrato sull'asfalto alcune crete e due sollevamenti dell'asfalto a cinque metri dai quali avevano rilevato tracce di incisione lasciate dal motoveicolo.
Dalle fotografie prodotte si vede che via della Sette Chiese è una strada a due carreggiate divise da uno spartitraffico centrale rialzato in cemento ove sono presenti degli alberi e ciascuna carreggiata è composta da tre corsie di marcia.
Nelle fotografie sono visibili i rialzamenti dell'asfalto ragionevolmente determinati dalle radici degli alberi presenti sullo spartitraffico, rialzamenti visibili sull'asfalto, specie tenendo conto del fatto che l'incidente è avvenuto intorno alle ore 12,40 di fine maggio con piena luce solare.
La Polizia Municipale ha riportato la deposizione di un teste che ha dichiarato di aver visto il motociclo sobbalzare prima di perdere il controllo e cadere.
Tuttavia l'attore sentito in interrogatorio formale ha dichiarato di non aver alcun ricordo dell'incidente anche se i sanitari nella cartella di Pronto Soccorso hanno riportato la dichiarazione dell'attore all'arrivo al Pronto Soccorso in ordine al fatto di essere caduto a causa di un malore.
Di conseguenza non vi è certezza in ordine al nesso di causalità tra i sollevamenti dell'asfalto e la successiva caduta tenuto conto che il motociclo dopo la caduta ha continuato ad andare nella stessa direzione, modalità compatibile con la perdita del controllo conseguente al malore come indicato dall'attore ai sanitari al momento dell'arrivo in Ospedale.
In ogni caso i sollevamenti dell'asfalto erano chiaramente visibili e si trovavano sulla corsia di sinistra di una strada a tre corsie, sulla quale l'attore, che se procedeva a velocità
moderata, doveva occupare quella di destra, non si doveva trovare sulla stessasecondo
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quanto indicato dal codice della strada che impone di tenere la destra portandosi sulla sinistra, su di una strada a tre corsie, solo in caso di sorpasso o di canalizzazione.
D'altra parte sempre il codice prescrive di procedere con modalità tali da consentire di conservare il controllo del messo e quindi l'attore, e i sollevamenti dell'asfalto avessero avuto un rilievo nella caduta, avrebbe dovuto porre in essere le precauzioni al fine di evitare di perdere il controllo rallentando o evitando la zona visibile ove era presente il sollevamento dell'asfalto se non erta sicuro di poter conservare il controllo del veicolo in tali condizioni.
Di conseguenza deve escludersi comunque il nesso di causalità per la presenza della prova liberatoria della condotta colposa dell'attore che non ha posto in essere la necessaria prudenza nell'affrontare il tratto di strada.
Analogamente occorre escludere la sussistenza della insidia essendo visibile la presenza del sollevamento dell'asfalto.
La presenza della alterazione dell'asfalto pur se visibile non segnalata alla udienza appare segno della incuria da parte di e della società incaricata della sorveglianza – CP_1
attività non esclusa dal fatto che la riparazione dovesse essere effettuata dal Servizio
dal momento che si trattava nel caso di specie non della riparazione ma della CP_7
segnalazione della presenza di ana alterazione dell'asfalto, anche se visibile – nella attività
affidata ed indice il giudicante a compensare tra le parti le spese del presente giudizio fatta eccezione per le spese di CTU che vengono liquidate in euro 650, pari all'acconto, e poste definitivamente a carico di parte attrice che la ha anticipate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
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il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta dagli attori nei confronti di e da parte di quest'ultima nei confronti della società CP_1
e da parte di quest'ultima nei confronti della società Controparte_8 [...]
Controparte_3
respinge la domanda attrice
Compensa tra le parti le prese del presente giudizio fatta eccezione per le spese di CTU
che, liquidate in euro 650, sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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