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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7181 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere AR MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1168 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 1°.12.2025 tra (cod. fisc.: ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliati in Parte_2 CodiceFiscale_2
Roma, Via Augusto Bevignani n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe de Simone (cod. fisc.: , che li rappresenta e difende CodiceFiscale_3 per procura alle liti a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-appellanti- e
(cod. fisc.: , in persona della Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice speciale, dott.ssa elettivamente domiciliata in CP_2
Roma, Via Vittorio Veneto n. 108, presso lo studio dell'avv. Roberto Malizia, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia l'Ecc.ma Corte di Ap- Parte_1 Parte_2 pello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, acco- gliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, così provvedere: 1) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa al tasso di interesse per indeterminatezza del tasso medesimo, ex artt. 1346 e 1418, 2° co., c.c., art. 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000, nonché per violazione della forma scritta prevista, ad substantiam, dall'art. 1284 c.c. e dall'art. 117, co. 4, TUB e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso con applicazione del tasso di interesse nella misura legale ovvero nella misura indicata dallo stesso articolo 117 TUB;
2) accertare e dichiarare che il piano di ammortamento predisposto dalla
, in quanto costruito utilizzando il regime finanziario della capitalizza- CP_3 zione composta, sconta, ancorché in modo surrettizio, la 'produzione di inte- ressi su interessi precedentemente maturati', in violazione dell'art. 1283 c.c.
e, per gli effetti, rideterminare il piano di ammortamento medesimo attraverso l'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione semplice;
3) condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione”; per “Nel merito Controparte_4
- Rigettare l'avversario appello perché, oltre che inammissibile, infondato in fatto e diritto e contenente domande nuove, e per l'effetto confermare la Sen- tenza appellata perché ineccepibile e dettagliatamente motivata.
- Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado, come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. La (oggi Controparte_5 Controparte_6
e questi ultimi due quali soci e
[...] Parte_1 Parte_2 garanti della prima, hanno convenuto in giudizio, innanzi il Tribunale di Roma, la chiedendo, con riguardo al contratto di mutuo n. Controparte_4
0802063535695 stipulato dall'obbligata principale in data 27.5.2001, di:
1) accertare e dichiarare la violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 108/1996, con applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 c.c.; 2) accer- tare e dichiarare l'indeterminatezza e, quindi, la nullità degli interessi pattuiti, con conseguente rideterminazione di quelli corrisposti al saggio legale ov- vero al saggio di cui all'art. 117 T.U.B.; 3) accertare e dichiarare l'illegittima previsione o, comunque, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici a carico della parte mutuataria e, per l'effetto, rideterminare il piano di rim- borso con rata costante in regime di capitalizzazione semplice;
4) 2 condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di CP_3 causa, determinati ai sensi del d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre accessori di legge. A sostegno delle domande proposte parte attrice ha dedotto, con riguardo al finanziamento finalizzato al ripristino di liquidità per investimenti del 22.5.2011 per € 250.000.000,00, stipulato con scrittura privata tra la e la Controparte_7 Controparte_5
l'invalidità delle condizioni economiche applicate dalla Banca, e segnata- mente l'applicazione di tassi di interesse debitori superiori al tasso soglia di usura o, comunque, la nullità degli stessi, con conseguente rideterminazione al tasso legale tempo per tempo vigente ex art. 1284 c.c., e condanna della convenuta alla restituzione degli eventuali importi maggiori incassati. CP_3
Si è costituita tempestivamente nel giudizio di primo grado la
[...]
e per essa la mandataria (poi incorporata nella CP_8 CP_9 [...]
, che ha contestando tutto quanto allegato e dedotto dagli attori CP_10
e ha concluso per il rigetto delle domande proposte e la condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite.
La causa di primo grado è stata istruita mediante deposito di documenta- zione ed a mezzo c.t.u. contabile, nonché di successiva integrazione della stessa.
Con sentenza n. 1251/2021 resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 21.1.2021 il Tribunale di Roma, in composizione monocra- tica, ha costì provveduto: “Respinge le domande di parte attrice. Compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e che hanno svolto i motivi ripostati di Parte_3 Parte_2 seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha Controparte_4 dedotto l'infondatezza delle censure svolte da parte appellante e ha con- cluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Roma per avere ritenuto tardiva l'eccezione di indeterminatezza dei tassi sollevata dagli attori solo in sede di note conclusive. Gli appellanti sosten- gono che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tale
3 eccezione di indeterminatezza sarebbe stata dai medesimi formulata sin dal primo atto introduttivo.
Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere disatteso l'eccezione di indeterminatezza del tasso di interesse previ- sto dal contratto di mutuo stipulato in data 27.5.2001 dalla società obbli- gata principale. In particolare, parte appellante ribadisce, anche nel presente grado di giudizio, l'indeterminatezza del piano di ammortamento c.d. alla francese.
I due motivi di appello sopra riportati possono essere esaminati congiunta- mente e non sono fondati.
2.1. Con la comparsa conclusionale depositata, nel giudizio di primo grado, in data 8.1.2021 e hanno dedotto, Parte_1 Parte_2 per la prima volta, la mancata pattuizione dell'utilizzo della capitalizzazione composta, e quindi la violazione delle norme in materia di trasparenza, oltre che l'indeterminatezza del tasso applicato. Di contro, l'eccezione contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ha riguardato sì l'indeterminatezza del tasso convenuto nel contratto di mutuo, ma sotto il diverso profilo dell'asserita nullità dell'indice di riferimento (UR) e si ba- sava sulla tesi secondo cui non sarebbe stato ben delineato nel contratto di finanziamento il valore di tale indice (rilevazione giornaliera ovvero mensile).
L'eccezione effettuata nell'introdurre il giudizio di primo grado è quindi ben diversa da quanto dedotto da parte attrice con le note conclusive, laddove, per la prima volta, gli attori hanno contestato la pattuizione del regime fi- nanziario con cui è stato costruito il piano di ammortamento, sostenendo che non sarebbe stato “oggetto di specifica pattuizione l'utilizzo della capi- talizzazione composta, il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi, rispetto alla capitalizzazione semplice e, quindi, di determinare un TAE diverso e superiore rispetto a quello risultante dalle stesse clausole con- trattuali”.
Non merita censura, allora, quanto ritenuto dal giudice di primo grado, per cui, con le note conclusive, gli attori hanno dedotto, per la prima volta, un motivo di nullità diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo, e anche con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., allargando così il thema
4 decidendum rispetto alle domande e alle eccezioni che identificavano l'og- getto del giudizio.
2.2. Al contempo, però, si deve considerare come gli attori abbiano sollevato una questione di nullità del contratto di mutuo che il giudice di primo grado avrebbe potuto e dovuto rilevare d'ufficio (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26243). Ne consegue che la tardiva deduzione in ordine all'effetto anatocistico determinato dalla tipologia di capitalizzazione degli interessi prevista dal contratto di mutuo per cui è causa deve essere intesa come sollecitazione al giudice di prime cure in ordine all'indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo previsto dal contratto di mutuo stipulato dalle parti. E, quindi, gli odierni appellanti deducono – in buona sostanza –
l'effetto anatocistico dell'ammortamento c.d. alla francese, espressamente ri- chiamato nel contratto di mutuo per cui è causa, che prevedeva “una quota fissa nominale annua pari a 2,10 punti percentuali” e una quota variabile pari al tasso UR.
Quello che gli odierni appellanti hanno dedotto, e deducono nel proporre appello, è che “la mancata pattuizione, nel contratto, della tecnica mediante la quale il piano di rimborso viene ad essere sviluppato ('alla francese', 'all'ita- liana', con rata costante, ecc...), ovvero l'omessa indicazione degli accorgi- menti di calcolo in mancanza dei quali si possa addivenire ad una pluralità risultati in termini di costo del credito per interessi, determina il vizio di nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola determinativa del costo del credito”. Di contro, il contratto di mutuo per cui è causa prevede espressamente – come si è detto sopra – la modalità di capitalizzazione degli interessi, e segnatamente che “Le rate di ammortamento del mutuo (com- prensive di una quota interessi e di una quota rimborso del capitale) saranno calcolate con il sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, ba- sato sulla formula matematica nota nella tecnica finanziaria come 'sistema francese' (…)”.
Non corrisponde al vero, dunque, che – come deduce parte appellante – il contratto di mutuo stipulato dalla Controparte_5 con la in data 27.5.2001 non prevedesse Controparte_7 la tecnica di determinazione della rata, che è – come si è detto – quella c.d. alla francese.
5 2.3. Ciò rilevato, in tema di mutuo bancario, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento c.d. "alla francese" di tipo standar- dizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indetermina- bilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di cre- dito e i clienti (cfr., seppure con riguardo a un mutuo a tasso fisso, Cass. civ., S.U., 29.5.2024, n. 15230; e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 17.1.2025, n. 1167). In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che:
- “La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del mag- gior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indetermina- tezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni prati- cati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indica- zione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)”.
- “L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del con- tratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria,
Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del con- tratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore con- venienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”.
2.4. Neanche sussiste l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito con il contratto di mutuo per cui è causa in quanto - come gli odierni appellanti hanno dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado - ancorato
6 all'UR, che è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta, quindi, di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.
Come ha ritenuto la Suprema Corte, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso di interesse, fanno riferimento all'Eu- ribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro og- getto, ove sia provato che la determinazione dell'UR sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza ed a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e si- gnificativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le even- tuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'UR (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007).
2.5. Non ignora questo giudicante che, secondo un precedente della Su- prema Corte, “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o con- dotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconduci- bilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euri- bor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 7 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (così Cass. civ., Sez. III, 13.12.2023, n. 34889).
Tuttavia, detta decisione attiene al solo periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, e quindi a un periodo successivo a quello di stipula del con- tratto di cui è causa, stipulato – come si è detto sopra – in data 27.5.2001. In relazione al periodo per cui è causa, invece, gli odierni appellanti non hanno provato – e, invero, ancora prima allegato – alcuna intesa restrittiva della concorrenza, laddove soltanto in relazione al periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008 è predicabile la nullità del tasso di interesse an- corato all'UR avendo fede privilegiata nel giudizio introdotto dal mutua- tario l'accertamento di violazione della normativa antitrust effettuato dalla Commissione europea.
Diversamente, ossia qualora non sussista – o non sia provata, che ai fini del giudizio equivale – un'intesa manipolativa della concorrenza, “il concreto as- setto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è integrato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare
l'oggetto della clausola di determinazione del corrispettivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare forma- zione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la giurisprudenza d[ella Suprema] Corte, infatti, «la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in osse- quio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati» (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordi- nanza n. 26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01: «in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della 8 legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta deter- minazione del saggio di interesse;
a tal fine occorre che quest'ultimo sia de- sumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incer- tezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la diffi- coltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia ri- chiesta per la sua esecuzione»; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01; con specifico riferimento ad un tasso interbancario determinato su scala europea, con ca- ratteristiche analoghe a quelle dell'UR: Sez. 2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023, Rv. 669821 – 01: «in tema d contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata ap- provata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pub- blico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è con- forme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del con- tratto ex art. 1346 c.c.»)”.
Pertanto, anche a voler condividere il suddetto precedente di legittimità, sol- tanto nel caso in cui “si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del rife- rimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, conclu- dere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clau- sola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti. Non possono esservi dubbi sul fatto che, qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parame- tro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del cor- rispettivo o una penale, ad un determinato valore 'esterno', che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi operativi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato ogget- tivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala euro- pea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel regolamento 9 negoziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche, onde, laddove quel pa- rametro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, perché, ad esem- pio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere uti- lizzato per la determinazione del contenuto delle obbligazioni oggetto del contratto (la questione si è posta, in concreto, ad esempio, con riguardo al tasso ufficiale di sconto e poi al tasso ufficiale di riferimento, non più determi- nati dopo una certa data)”.
2.6. Ciò osservato, questo giudicante ha già osservato in altre decisioni come, peraltro, il suddetto precedente della Suprema Corte non potrebbe essere condiviso, anche qualora il contratto di mutuo per cui è causa rien- trasse nel periodo in relazione a cui la Commissione Europea ha ritenuto sussistente un'intesa restrittiva della concorrenza.
Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate il 18.3.2025 in vista della decisione delle Sezioni Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, “Un con- tratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata
l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'UR nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto
l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso UR nell'ambito dei contratti deri- vati”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticon- correnziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti derivati: l'oggetto della intesa non era l'UR manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le ban- che cartelliste operavano quali market maker, e poi l'ottimizzazione dei pro- fitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, dunque, un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
10 Inoltre, sempre con le suddette conclusioni si è evidenziato che, diversa- mente dal caso esaminato, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 30.12.2021 – che si è pronunciata sullo specifico fenomeno della riproduzione in contratti di fideiussione di clausole del modello A.B.I. ritenute illecite dal Provvedimento di banca d'Italia n. 55/2005 – vi era una diretta e immediata corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza: il contratto “a valle” (una fideiussione) era interamente o parzialmente ripro- duttivo dell'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza;
quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Tale pronuncia deve essere interpretata, pertanto, in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrit- tiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il con- tratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.
3. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado“lad- dove si afferma che: 1) devono considerarsi legittime le convenzioni dei finan- ziamenti a rimborso graduale che prevedono la produzione di interessi su interessi, perché la norma dell'art. 1283 c.c. concerne esclusivamente gli 'in- teressi, maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti' (pag. 5, penultimo cpv.);
2) nelle convenzioni dei finanziamenti a rimborso graduale la produzione di interessi su interessi si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 1283 c.c. perché tale norma ha ad oggetto 'esclusivamente le conseguenze di un ritardato adempimento' (pag. 5, ultimo cpv.); 3) il piano di ammorta- mento alla francese 'non contiene anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c.' (pag. 6, primo cpv.)”.
Il motivo non è fondato.
Il piano di ammortamento alla francese, che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratteriz- zata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale cre- scente, esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula matematica utilizza il cri- terio del c.d. sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun
11 modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese, risponde alle regole dell'interesse semplice.
Si deve ritenere, pertanto, che l'ammortamento c.d. “alla francese” non com- porti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sem- pre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382). Si avrebbe infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costi- tuire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo. Tale circostanza, però, non ricorre nel caso in esame e, pertanto, non può ravvi- sarsi alcuna forma di anatocismo.
In altri termini, gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e dunque ana- tocismo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 2.10.2023, n. 27823). Il metodo di am- mortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un'indeter- minatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta de- gli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di ammortamento c.d.
“all'italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al prin- cipio previsto dall'art. 1194 c.c., per rendere maggiormente “sostenibile” il profilo del rimborso al mutuatario, il quale diversamente si vedrebbe infatti costretto a sostenere rate molto maggiori all'inizio dell'ammortamento e mi- nori verso la fine.
Come ha avuto modo di osservare le Sezioni Unite della Suprema Corte, “Il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale
12 è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi cor- rispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” (così Cass. civ., S.U., 29.5.2024, n. 15130).
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipo- logia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effet- tivo globale (TAEG)
4. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_4 avverso la sentenza n. 1251/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in
[...] composizione monocratica, il 21.01.2021 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 1251/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, il 21.01.2021; condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare alla le spese del presente grado di giudizio, Controparte_4 che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
13 Roma, 1°.12.2025
IL GIUDICE EST.
AR TA
IL PRESIDENTE
BE Thellung de Courtelary
14
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliati in Parte_2 CodiceFiscale_2
Roma, Via Augusto Bevignani n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe de Simone (cod. fisc.: , che li rappresenta e difende CodiceFiscale_3 per procura alle liti a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-appellanti- e
(cod. fisc.: , in persona della Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice speciale, dott.ssa elettivamente domiciliata in CP_2
Roma, Via Vittorio Veneto n. 108, presso lo studio dell'avv. Roberto Malizia, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia l'Ecc.ma Corte di Ap- Parte_1 Parte_2 pello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, acco- gliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, così provvedere: 1) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa al tasso di interesse per indeterminatezza del tasso medesimo, ex artt. 1346 e 1418, 2° co., c.c., art. 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000, nonché per violazione della forma scritta prevista, ad substantiam, dall'art. 1284 c.c. e dall'art. 117, co. 4, TUB e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso con applicazione del tasso di interesse nella misura legale ovvero nella misura indicata dallo stesso articolo 117 TUB;
2) accertare e dichiarare che il piano di ammortamento predisposto dalla
, in quanto costruito utilizzando il regime finanziario della capitalizza- CP_3 zione composta, sconta, ancorché in modo surrettizio, la 'produzione di inte- ressi su interessi precedentemente maturati', in violazione dell'art. 1283 c.c.
e, per gli effetti, rideterminare il piano di ammortamento medesimo attraverso l'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione semplice;
3) condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione”; per “Nel merito Controparte_4
- Rigettare l'avversario appello perché, oltre che inammissibile, infondato in fatto e diritto e contenente domande nuove, e per l'effetto confermare la Sen- tenza appellata perché ineccepibile e dettagliatamente motivata.
- Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado, come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. La (oggi Controparte_5 Controparte_6
e questi ultimi due quali soci e
[...] Parte_1 Parte_2 garanti della prima, hanno convenuto in giudizio, innanzi il Tribunale di Roma, la chiedendo, con riguardo al contratto di mutuo n. Controparte_4
0802063535695 stipulato dall'obbligata principale in data 27.5.2001, di:
1) accertare e dichiarare la violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 108/1996, con applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 c.c.; 2) accer- tare e dichiarare l'indeterminatezza e, quindi, la nullità degli interessi pattuiti, con conseguente rideterminazione di quelli corrisposti al saggio legale ov- vero al saggio di cui all'art. 117 T.U.B.; 3) accertare e dichiarare l'illegittima previsione o, comunque, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici a carico della parte mutuataria e, per l'effetto, rideterminare il piano di rim- borso con rata costante in regime di capitalizzazione semplice;
4) 2 condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di CP_3 causa, determinati ai sensi del d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre accessori di legge. A sostegno delle domande proposte parte attrice ha dedotto, con riguardo al finanziamento finalizzato al ripristino di liquidità per investimenti del 22.5.2011 per € 250.000.000,00, stipulato con scrittura privata tra la e la Controparte_7 Controparte_5
l'invalidità delle condizioni economiche applicate dalla Banca, e segnata- mente l'applicazione di tassi di interesse debitori superiori al tasso soglia di usura o, comunque, la nullità degli stessi, con conseguente rideterminazione al tasso legale tempo per tempo vigente ex art. 1284 c.c., e condanna della convenuta alla restituzione degli eventuali importi maggiori incassati. CP_3
Si è costituita tempestivamente nel giudizio di primo grado la
[...]
e per essa la mandataria (poi incorporata nella CP_8 CP_9 [...]
, che ha contestando tutto quanto allegato e dedotto dagli attori CP_10
e ha concluso per il rigetto delle domande proposte e la condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite.
La causa di primo grado è stata istruita mediante deposito di documenta- zione ed a mezzo c.t.u. contabile, nonché di successiva integrazione della stessa.
Con sentenza n. 1251/2021 resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 21.1.2021 il Tribunale di Roma, in composizione monocra- tica, ha costì provveduto: “Respinge le domande di parte attrice. Compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e che hanno svolto i motivi ripostati di Parte_3 Parte_2 seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha Controparte_4 dedotto l'infondatezza delle censure svolte da parte appellante e ha con- cluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Roma per avere ritenuto tardiva l'eccezione di indeterminatezza dei tassi sollevata dagli attori solo in sede di note conclusive. Gli appellanti sosten- gono che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tale
3 eccezione di indeterminatezza sarebbe stata dai medesimi formulata sin dal primo atto introduttivo.
Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere disatteso l'eccezione di indeterminatezza del tasso di interesse previ- sto dal contratto di mutuo stipulato in data 27.5.2001 dalla società obbli- gata principale. In particolare, parte appellante ribadisce, anche nel presente grado di giudizio, l'indeterminatezza del piano di ammortamento c.d. alla francese.
I due motivi di appello sopra riportati possono essere esaminati congiunta- mente e non sono fondati.
2.1. Con la comparsa conclusionale depositata, nel giudizio di primo grado, in data 8.1.2021 e hanno dedotto, Parte_1 Parte_2 per la prima volta, la mancata pattuizione dell'utilizzo della capitalizzazione composta, e quindi la violazione delle norme in materia di trasparenza, oltre che l'indeterminatezza del tasso applicato. Di contro, l'eccezione contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ha riguardato sì l'indeterminatezza del tasso convenuto nel contratto di mutuo, ma sotto il diverso profilo dell'asserita nullità dell'indice di riferimento (UR) e si ba- sava sulla tesi secondo cui non sarebbe stato ben delineato nel contratto di finanziamento il valore di tale indice (rilevazione giornaliera ovvero mensile).
L'eccezione effettuata nell'introdurre il giudizio di primo grado è quindi ben diversa da quanto dedotto da parte attrice con le note conclusive, laddove, per la prima volta, gli attori hanno contestato la pattuizione del regime fi- nanziario con cui è stato costruito il piano di ammortamento, sostenendo che non sarebbe stato “oggetto di specifica pattuizione l'utilizzo della capi- talizzazione composta, il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi, rispetto alla capitalizzazione semplice e, quindi, di determinare un TAE diverso e superiore rispetto a quello risultante dalle stesse clausole con- trattuali”.
Non merita censura, allora, quanto ritenuto dal giudice di primo grado, per cui, con le note conclusive, gli attori hanno dedotto, per la prima volta, un motivo di nullità diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo, e anche con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., allargando così il thema
4 decidendum rispetto alle domande e alle eccezioni che identificavano l'og- getto del giudizio.
2.2. Al contempo, però, si deve considerare come gli attori abbiano sollevato una questione di nullità del contratto di mutuo che il giudice di primo grado avrebbe potuto e dovuto rilevare d'ufficio (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26243). Ne consegue che la tardiva deduzione in ordine all'effetto anatocistico determinato dalla tipologia di capitalizzazione degli interessi prevista dal contratto di mutuo per cui è causa deve essere intesa come sollecitazione al giudice di prime cure in ordine all'indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo previsto dal contratto di mutuo stipulato dalle parti. E, quindi, gli odierni appellanti deducono – in buona sostanza –
l'effetto anatocistico dell'ammortamento c.d. alla francese, espressamente ri- chiamato nel contratto di mutuo per cui è causa, che prevedeva “una quota fissa nominale annua pari a 2,10 punti percentuali” e una quota variabile pari al tasso UR.
Quello che gli odierni appellanti hanno dedotto, e deducono nel proporre appello, è che “la mancata pattuizione, nel contratto, della tecnica mediante la quale il piano di rimborso viene ad essere sviluppato ('alla francese', 'all'ita- liana', con rata costante, ecc...), ovvero l'omessa indicazione degli accorgi- menti di calcolo in mancanza dei quali si possa addivenire ad una pluralità risultati in termini di costo del credito per interessi, determina il vizio di nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola determinativa del costo del credito”. Di contro, il contratto di mutuo per cui è causa prevede espressamente – come si è detto sopra – la modalità di capitalizzazione degli interessi, e segnatamente che “Le rate di ammortamento del mutuo (com- prensive di una quota interessi e di una quota rimborso del capitale) saranno calcolate con il sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, ba- sato sulla formula matematica nota nella tecnica finanziaria come 'sistema francese' (…)”.
Non corrisponde al vero, dunque, che – come deduce parte appellante – il contratto di mutuo stipulato dalla Controparte_5 con la in data 27.5.2001 non prevedesse Controparte_7 la tecnica di determinazione della rata, che è – come si è detto – quella c.d. alla francese.
5 2.3. Ciò rilevato, in tema di mutuo bancario, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento c.d. "alla francese" di tipo standar- dizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indetermina- bilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di cre- dito e i clienti (cfr., seppure con riguardo a un mutuo a tasso fisso, Cass. civ., S.U., 29.5.2024, n. 15230; e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 17.1.2025, n. 1167). In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che:
- “La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del mag- gior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indetermina- tezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni prati- cati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indica- zione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)”.
- “L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del con- tratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria,
Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del con- tratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore con- venienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”.
2.4. Neanche sussiste l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito con il contratto di mutuo per cui è causa in quanto - come gli odierni appellanti hanno dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado - ancorato
6 all'UR, che è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta, quindi, di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.
Come ha ritenuto la Suprema Corte, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso di interesse, fanno riferimento all'Eu- ribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro og- getto, ove sia provato che la determinazione dell'UR sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza ed a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e si- gnificativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le even- tuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'UR (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007).
2.5. Non ignora questo giudicante che, secondo un precedente della Su- prema Corte, “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o con- dotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconduci- bilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euri- bor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 7 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente” (così Cass. civ., Sez. III, 13.12.2023, n. 34889).
Tuttavia, detta decisione attiene al solo periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, e quindi a un periodo successivo a quello di stipula del con- tratto di cui è causa, stipulato – come si è detto sopra – in data 27.5.2001. In relazione al periodo per cui è causa, invece, gli odierni appellanti non hanno provato – e, invero, ancora prima allegato – alcuna intesa restrittiva della concorrenza, laddove soltanto in relazione al periodo compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008 è predicabile la nullità del tasso di interesse an- corato all'UR avendo fede privilegiata nel giudizio introdotto dal mutua- tario l'accertamento di violazione della normativa antitrust effettuato dalla Commissione europea.
Diversamente, ossia qualora non sussista – o non sia provata, che ai fini del giudizio equivale – un'intesa manipolativa della concorrenza, “il concreto as- setto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è integrato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare
l'oggetto della clausola di determinazione del corrispettivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare forma- zione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la giurisprudenza d[ella Suprema] Corte, infatti, «la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in osse- quio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati» (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordi- nanza n. 26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01: «in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della 8 legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta deter- minazione del saggio di interesse;
a tal fine occorre che quest'ultimo sia de- sumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incer- tezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la diffi- coltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia ri- chiesta per la sua esecuzione»; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01; con specifico riferimento ad un tasso interbancario determinato su scala europea, con ca- ratteristiche analoghe a quelle dell'UR: Sez. 2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023, Rv. 669821 – 01: «in tema d contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata ap- provata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pub- blico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è con- forme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del con- tratto ex art. 1346 c.c.»)”.
Pertanto, anche a voler condividere il suddetto precedente di legittimità, sol- tanto nel caso in cui “si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del rife- rimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, conclu- dere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clau- sola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti. Non possono esservi dubbi sul fatto che, qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parame- tro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del cor- rispettivo o una penale, ad un determinato valore 'esterno', che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi operativi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato ogget- tivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala euro- pea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel regolamento 9 negoziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche, onde, laddove quel pa- rametro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, perché, ad esem- pio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere uti- lizzato per la determinazione del contenuto delle obbligazioni oggetto del contratto (la questione si è posta, in concreto, ad esempio, con riguardo al tasso ufficiale di sconto e poi al tasso ufficiale di riferimento, non più determi- nati dopo una certa data)”.
2.6. Ciò osservato, questo giudicante ha già osservato in altre decisioni come, peraltro, il suddetto precedente della Suprema Corte non potrebbe essere condiviso, anche qualora il contratto di mutuo per cui è causa rien- trasse nel periodo in relazione a cui la Commissione Europea ha ritenuto sussistente un'intesa restrittiva della concorrenza.
Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate il 18.3.2025 in vista della decisione delle Sezioni Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, “Un con- tratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata
l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'UR nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto
l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso UR nell'ambito dei contratti deri- vati”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticon- correnziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti derivati: l'oggetto della intesa non era l'UR manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le ban- che cartelliste operavano quali market maker, e poi l'ottimizzazione dei pro- fitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, dunque, un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
10 Inoltre, sempre con le suddette conclusioni si è evidenziato che, diversa- mente dal caso esaminato, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 30.12.2021 – che si è pronunciata sullo specifico fenomeno della riproduzione in contratti di fideiussione di clausole del modello A.B.I. ritenute illecite dal Provvedimento di banca d'Italia n. 55/2005 – vi era una diretta e immediata corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza: il contratto “a valle” (una fideiussione) era interamente o parzialmente ripro- duttivo dell'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza;
quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Tale pronuncia deve essere interpretata, pertanto, in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrit- tiva solo se costituisce specifica attuazione di tale intesa, ovvero se il con- tratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva.
3. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado“lad- dove si afferma che: 1) devono considerarsi legittime le convenzioni dei finan- ziamenti a rimborso graduale che prevedono la produzione di interessi su interessi, perché la norma dell'art. 1283 c.c. concerne esclusivamente gli 'in- teressi, maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti' (pag. 5, penultimo cpv.);
2) nelle convenzioni dei finanziamenti a rimborso graduale la produzione di interessi su interessi si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 1283 c.c. perché tale norma ha ad oggetto 'esclusivamente le conseguenze di un ritardato adempimento' (pag. 5, ultimo cpv.); 3) il piano di ammorta- mento alla francese 'non contiene anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c.' (pag. 6, primo cpv.)”.
Il motivo non è fondato.
Il piano di ammortamento alla francese, che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratteriz- zata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale cre- scente, esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula matematica utilizza il cri- terio del c.d. sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun
11 modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese, risponde alle regole dell'interesse semplice.
Si deve ritenere, pertanto, che l'ammortamento c.d. “alla francese” non com- porti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sem- pre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382). Si avrebbe infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costi- tuire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo. Tale circostanza, però, non ricorre nel caso in esame e, pertanto, non può ravvi- sarsi alcuna forma di anatocismo.
In altri termini, gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e dunque ana- tocismo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 2.10.2023, n. 27823). Il metodo di am- mortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un'indeter- minatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta de- gli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di ammortamento c.d.
“all'italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al prin- cipio previsto dall'art. 1194 c.c., per rendere maggiormente “sostenibile” il profilo del rimborso al mutuatario, il quale diversamente si vedrebbe infatti costretto a sostenere rate molto maggiori all'inizio dell'ammortamento e mi- nori verso la fine.
Come ha avuto modo di osservare le Sezioni Unite della Suprema Corte, “Il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale
12 è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi cor- rispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” (così Cass. civ., S.U., 29.5.2024, n. 15130).
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipo- logia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effet- tivo globale (TAEG)
4. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_4 avverso la sentenza n. 1251/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in
[...] composizione monocratica, il 21.01.2021 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 1251/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, il 21.01.2021; condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare alla le spese del presente grado di giudizio, Controparte_4 che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
13 Roma, 1°.12.2025
IL GIUDICE EST.
AR TA
IL PRESIDENTE
BE Thellung de Courtelary
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