Sentenza 28 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/09/2022, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2022
N. 01486/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01462/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2021, proposto da
CH AN e Salento Energy S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco G. Romano e Lorenzo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castrignano del Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’atto del Comune di Castrignano del Capo prot. n. 10411 del 14 luglio 2021;
- ove occorra, della nota del Comune di Castrignano del Capo prot. n. 6096 del 27 aprile 2021;
- ove occorra, della nota del Comune di Castrignano del Capo prot. n. 8515 del 10 giugno 2021;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Castrignano del Capo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società “Salento Energy S.r.l.”, in forza di atto notarile, acquistava un terreno sito in Castrignano del Capo, località “Panzano”, catastalmente individuato al fg. n. 14, p.lla n. 427.
La sig.ra CH AN, illo tempore proprietaria del predetto terreno, essendo intenzionata a realizzare una civile abitazione, presentava domanda per il rilascio del p.d.c., identificata al prot. n. 14953 del 19 novembre 2020.
Tuttavia, il Comune di Castrignano del Capo non procedeva ad avviare l’ iter procedimentale e non inviava alcuna comunicazione.
Pertanto, essendo trascorsi i termini di cui all’art. 20 D.P.R. n. 380/2001, la sig.ra AN proponeva dinanzi a questo T.A.R. ricorso avverso il silenzio, iscritto al R.R. n. 629/2021.
Successivamente, in data 29 aprile 2021, il Comune di Castrignano del Capo, con nota prot. n. 6096, richiedeva ulteriore documentazione integrativa, specificando altresì che risultava necessario ai fini del rilascio del titolo, successivamente al completamento della fase istruttoria, tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione n. 43253/2019, dimostrare che la realizzazione dell’immobile fosse finalizzata alla conduzione del fondo; nello specifico si richiedeva la produzione di adeguata relazione tecnica asseverata, a firma del tecnico agricolo abilitato, volta a dimostrare l’attività agricola del richiedente il titolo edilizio per l’edificazione in zona E1 (verde agricolo produttivo).
La sig.ra AN, in ottemperanza a quanto richiesto dall’A.c., riscontrava la predetta nota depositando osservazioni.
Successivamente, il Comune, in riscontro alle predette osservazioni, notificava alla ricorrente la nota prot. n. 8515 del 10 giugno 2021.
L’odierna ricorrente provvedeva a formulare ulteriori osservazioni.
Infine, il Comune di Castrignano del Capo comunicava il “ il diniego sulla richiesta del permesso di costruire avente ad oggetto “realizzazione di casa padronale con annessa piscina scoperta”, ubicata alla via Esterna Mattara su area identificata al catasto terreni al foglio 14 mappale 427 ”.
Tale diniego da un lato si fondava sull’assunto per cui “ è consentita l’edificazione in zona agricola E1, ai sensi dell’art. 27 delle NTA dello strumento urbanistico vigente e secondo il chiarimento di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 43253/2019, qualora sia dimostrato l’oggettivo collegamento con lo sfruttamento agricolo dei fondi per le tre categorie di interventi ammissibili in zona E1 (verde agricolo produttivo); nello specifico le case padronali sono da intendersi riferite al godimento, durante il periodo estivo, della famiglia di chi si dedica all’agricoltura o di chi, proprietario dei fondi agricoli, sovrintende all’esercizio dell’attività da altri svolta, fermo restando la necessità di dimostrare la relazione diretta tra edificio e conduzione del fondo da parte del soggetto richiedente ”; dall’altro evidenziava che “ la piscina mantiene il nesso di pertinenzialità, potendosi annoverare fra le costruzioni che non incidono sugli indici e parametri di zona (vedi art. 3 comma 1 lett. e.6) solo nell’ipotesi in cui il volume della stessa è contenuto entro il 20 % del volume della costruzione principale cui è asservita; è del tutto evidente che tale discriminante non incide sulla tipologia del titolo adottato per la realizzazione, ma più in particolare sull’obbligo o esonero del rispetto degli indici e parametri di zona, nell’intesa che mantenendo il nesso di pertinenzialità, la piscina non costituisce un incremento volumetrico ”.
Le ricorrenti hanno censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 NTA del P.d.F. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Erroneità nei presupposti. Difetto di motivazione. Travisamento dei fatti. Illogicità. Irragionevolezza; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), D.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Erroneità nei presupposti. Difetto di motivazione. Travisamento dei fatti. Illogicità. Irragionevolezza; 3) Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; difetto di istruttoria; erronea presupposizione.
In data 5 novembre 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Castrignano del Capo per resistere al ricorso.
Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene opportuno precisare che il primo motivo di ricorso risulta condivisibile, essendo ravvisabili riferimenti letterali e logico-sistematici che inducono a ritenere che l’art. 27, comma 3, delle NTA del PRG valga a consentire la realizzazione di case padronali in zona agricola, a prescindere dalla sussistenza di un collegamento funzionale del fabbricato rispetto alla conduzione del fondo, come chiaramente enunciato dalla giurisprudenza (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 7 ottobre 2021, n. 1451; inoltre, Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2022, n. 6953).
L’art. 27 delle NTA così dispone:
“ Le zone per le attività primarie sono prevalentemente destinate all’agricoltura, alle foreste, alla caccia, alla pesca.
Sono inoltre ammesse attività industriali connesse con l’agricoltura e allevamenti di bestiame, industrie estrattive, piccoli depositi di carburante. Sono ammesse costruzioni al servizio dell’agricoltura e cioè: fabbricati rurali, case coloniche, laboratori a carattere artigiano agricolo, magazzini per la lavorazione di prodotti agricoli commisurati alle normali esigenze dell’azienda agricola su cui dovranno sorgere. Tali edifici dovranno osservare le caratteristiche tecniche dell’art.76 del R.E. e potranno sorgere nel rispetto dei seguenti indici e parametri: Iff indice di fabbricabilità fondiaria 0,03 mc/mq Rc rapporto di copertura: 10% dell’area Hmax altezza massima 7,50 mt salvo costruzioni speciali (sylos ecc.) Dc distanza dai confini m. 5,00 Df distanza dai fabbricati - Somma delle altezze dei fabbricati prospicienti Ds distanza dalle strade (vedi D.M. 1 aprile 1968 con un minimo di mt. 15 dalle strade interpoderali).
Sono ammesse costruzioni di case padronali per residenza estiva unifamiliare per iniziativa del singolo proprietario su lotti di congrua estensione, con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq e con altezze non superiori a due piani (…) ”.
La disposizione citata prevede due tipologie di edificazioni, l’una al secondo comma (“ costruzioni al servizio dell’agricoltura ”), l’altra al terzo comma (“ costruzioni di case padronali per residenza estiva unifamiliare per iniziativa del singolo proprietario su lotti di congrua estensione ”).
È evidente che si tratta di due tipologie differenti di edificazione e ciò si desume anche dalla enumerazione che viene riportata al secondo comma come specificazione delle edificazioni al servizio del fondo agricolo: fabbricati rurali, case coloniche, laboratori a carattere artigiano agricolo, magazzini per la lavorazione di prodotti agricoli, tutte tipologie differenti dalle “ case padronali ”.
Infatti, distinta è la tipologia di cui al terzo comma che disciplina specificamente le “ case padronali ” senza alcun riferimento al loro utilizzo e senza che sia richiesto o specificato un asservimento delle stesse alla “ agricoltura ”.
Si tratta, pertanto, di due disposizioni che vanno lette distintamente senza che la previsione del terzo comma possa essere ritenuta una specificazione del secondo comma quanto a edificazioni consentite: se infatti si assimilassero le case padronali indicate nel terzo comma alle case coloniche indicate nel secondo, la previsione del terzo comma sarebbe sostanzialmente inutile poiché le costruzioni al servizio dell’agricoltura sono già disciplinate dal secondo comma delle N.T.A.
Né può essere accolta una diversa soluzione in base alla circostanza per cui proprietaria del terreno e, quindi, destinataria del provvedimento di diniego sulla richiesta di permesso di costruire sia una società di capitali: infatti, l’art. 27, comma 3, delle NTA del comune di Castrignano del Capo, nel disporre che “ sono ammesse costruzioni di case padronali per residenza estiva unifamiliare per iniziativa del proprietario su lotti di congrua estensione …”, non impone che le case padronali siano adibite a residenza estiva unifamiliare del proprietario.
Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), D.P.R. n. 380/2001 e il difetto di motivazione del provvedimento gravato, risulta suscettibile di positiva valutazione. In disparte la circostanza per cui, presentando l’opera un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale, è stato richiesto dalla parte ricorrente il rilascio del permesso di costruire, il provvedimento risulta carente sotto il profilo della motivazione, in quanto opera un generico riferimento all’incidenza sugli indici e sui parametri di zona, senza precisare in quali termini questi ultimi sarebbero violati per effetto della realizzazione della piscina de qua .
In definitiva, assorbito il terzo motivo di ricorso fondato sull’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento del Comune di Castrignano del Capo prot. n. 10411 del 14 luglio 2021.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto dei procuratori anticipatari della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate - ferma la rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO