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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
ST LA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9428/2024, introdotta da
Parte_1
nata il [...] a [...]
e
Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Francesco Battaglia
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Roma il 20 settembre 2022 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune. 1 Dall'unione matrimoniale delle parti non sono nati figli.
Le parti, con note scritte depositate congiuntamente in data 4 giugno 2025 hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
matrimonio civili contratto in Roma il 20.09.2022, Parte_2
trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile al n. 00100 parte 1, Serie 14 anno
2022;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) stante l'autonomia reddituale delle parti, ognuna provvederà al proprio sostentamento senza statuizione di alcun obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge;
4) La Sig.ra rimarrà presso l'immobile condotto in locazione Parte_1
sito in Roma Via del Podere Fiume n. 70, costituente la casa coniugale, quale unica parte conduttrice, accollandosi i relativi costi ed oneri connessi;
5) Le parti hanno raggiunto un accordo anche sulla divisione dei beni mobili presenti nell'appartamento, Il Sig. che, previo consenso dell'altro Pt_2
coniuge, ha già lasciato la casa coniugale, ha altresì provveduto a rimuovere i propri effetti personali ed i beni mobili di sua esclusiva proprietà;
6) Le parti chiedono altresì di ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda Sentenza di separazione personale, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, affinché provveda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.
396/2000 ed agli ulteriori incombenti di legge, atto matrimonio civile contratto in Roma il 20.09.2022, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile al n. 00100 parte 1, Serie 14 anno 2022;
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni
2 prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve Pt_1 Pt_2
essere pronunciata la loro separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge, ferma la valenza meramente negoziale degli accordi che vanno al di là del contenuto tipico delle decisioni assunte in sede di separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 10 Parte_1
dicembre 1990 a Roma e nato il [...] a [...], i Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 20 settembre 2022; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00100, Parte 1, Serie 14, Anno 2022;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 19 giugno 2025
Il Giudice estensore
ST LA
Il Presidente
MA ZI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
ST LA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9428/2024, introdotta da
Parte_1
nata il [...] a [...]
e
Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Francesco Battaglia
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Roma il 20 settembre 2022 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune. 1 Dall'unione matrimoniale delle parti non sono nati figli.
Le parti, con note scritte depositate congiuntamente in data 4 giugno 2025 hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
matrimonio civili contratto in Roma il 20.09.2022, Parte_2
trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile al n. 00100 parte 1, Serie 14 anno
2022;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) stante l'autonomia reddituale delle parti, ognuna provvederà al proprio sostentamento senza statuizione di alcun obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge;
4) La Sig.ra rimarrà presso l'immobile condotto in locazione Parte_1
sito in Roma Via del Podere Fiume n. 70, costituente la casa coniugale, quale unica parte conduttrice, accollandosi i relativi costi ed oneri connessi;
5) Le parti hanno raggiunto un accordo anche sulla divisione dei beni mobili presenti nell'appartamento, Il Sig. che, previo consenso dell'altro Pt_2
coniuge, ha già lasciato la casa coniugale, ha altresì provveduto a rimuovere i propri effetti personali ed i beni mobili di sua esclusiva proprietà;
6) Le parti chiedono altresì di ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda Sentenza di separazione personale, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, affinché provveda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.
396/2000 ed agli ulteriori incombenti di legge, atto matrimonio civile contratto in Roma il 20.09.2022, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile al n. 00100 parte 1, Serie 14 anno 2022;
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni
2 prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve Pt_1 Pt_2
essere pronunciata la loro separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge, ferma la valenza meramente negoziale degli accordi che vanno al di là del contenuto tipico delle decisioni assunte in sede di separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 10 Parte_1
dicembre 1990 a Roma e nato il [...] a [...], i Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 20 settembre 2022; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00100, Parte 1, Serie 14, Anno 2022;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 19 giugno 2025
Il Giudice estensore
ST LA
Il Presidente
MA ZI
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