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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/08/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1276/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1276/2021 promossa da:
(cod.fisc.: ) con l'avv. Rosalinda Paolini e Diego Parte_1 C.F._1 Silvestri e con domicilio eletto in presso lo studio del difensore in Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele n.44
ATTORE contro
(cod. fisc.: ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE con l'avv. Erika Villanova e Yasmine Laachir ed elettivamente Controparte_3 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Anna Luisa Russo, in Fermo, Viale XX Giugno n. 6
CONVENUTO
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 20.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella Controparte_1 causazione del sinistro meglio descritto in narrativa e, per l'effetto, condannarlo in solido con la compagnia a ciò tenuta in virtù dell'art. 149 D.Lgs. n. 209/2005, a risarcire in Controparte_4 favore del sig. la somma residua di € 74.788,93, o quella diversa che parrà di giustizia, Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio “ .
Con comparsa in data 16.11.2021 si costituiva in giudizio la la quale Controparte_3 richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per essere un mero BROKER assicurativo e non un Controparte_4
pagina 1 di 6 compagnia assicurativa, per tutti i motivi di cui alla presente causa, con conseguente estromissione per evitare inutili aggravi di spese di causa;
o accertare e dichiarare quale UNICA legittimata passiva e corretta litisconsorte necessaria la compagnia assicurativa (Già ), accertare
CP_5 CP_6 la corretta costituzione odierna di , che assicura il veicolo convenuto e, per l'effetto, onerare
CP_5 parte attrice di rinotificare l'atto di citazione alla corretta legittimata, , nel rispetto dei termini
CP_5 della vocatio in ius, con ogni conseguente declaratoria del caso;
o in subordine, accertata la legittimazione passiva di , accertare e dichiarare tempestiva la costituzione odierna di
CP_5
quale litisconsorte necessario per essere la compagnia assicurativa del CP_5 CP_7 CONVENUTO, con ogni conseguente declaratoria;
nel merito in via principale, rigettare ogni domanda attorea per essere infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi espositi nella presente Contr comparsa e per essere l'offerta formulata da per in via stragiudiziale congrua e CP_5 satisfattiva;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di un QUANTUM maggiore rispetto all'offerta stragiudiziale dell'odierna deducente, contenere il risarcimento dovuto nelle somme accertate anche per mezzo di CTU medico legale, decurtando dalle somme eventualmente oggetto di condanna quella di Euro 27.278,16 LIQUIDATE AD INAIL E NON CONTESTATE e Euro 7.265,00 liquidate al sig. escludendo domande per cui il sig. non è legittimato (lucro Pt_1 Pt_1 cessante della società CM srls) e somme non provate. In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse….“.
Alla prima udienza di comparizione parti del 13.12.2021 verificata la regolare costituzione in giudizio della compagnia convenuta venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183 co.VI cpc con rinvio alla udienza del 11.4.2022 in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie.
Alla udienza del 11.4.2022 veniva ammessa CTU medico-legale con nomina in capo alla dottoressa che accettava incarico con giuramento e formulazione dei quesiti alla successiva udienza Persona_1 del 11.7.2022.
Con comparsa in data 20.01.2023 si costituivano in giudizio nuovi difensori per la parte attrice.
La causa veniva istruita a mezzo deposito della perizia medico-legale.
Con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 13.3.2023 il Giudice “dato atto della richiesta di parte attrice condivisa dalla compagnia convenuta, sospende la trattazione del presente procedura fino all'esito della decisione dell'INAIL e per l'effetto, rinvia alla nuova udienza del 21.09.2023 che si terrà in presenza alle ore 10,00 per la verifica della decisione dell'INAIL. Autorizza l'acquisizione telematica delle deduzioni del CT di parte attrice dott. come “osservazioni Persona_2 alla CTU medico-legale. ”
Alla udienza del 25.3.2024 il Giudice “….dato atto della richiesta di parte attrice, dispone che la CTU dott.ssa provveda ad integrare la perizia in atti a mezzo risposta al seguente quesito: “ Persona_1 Stante le risultanze della CTU redatta dal dott. nel giudizio
contro
Inail e già acquisita nel Persona_3 presente fascicolo e tenuto conto delle note del CT di parte attrice dott dica la dott.ssa Persona_2 se il danno biologico possa o meno essere aumentato nella misura del 14% o se invece , ritiene Per_1 di confermare che il danno biologico debba essere circoscritto a quello già quantificato in 12%; dica altresì se ci siano o meno limitazioni alla capcacità lavorativa di elettricista dell'attore tenuto conto della tipologia delle lesioni e della mansione specifica dell'attore” . Fissa il termine fino al 30.05.2024 alla dottoressa per il deposito della integrazione alla perizia, previo ove necessario, fissazione Per_1 di incontro nel contraddittorio della parte attrice e dei difensori e CTP- “ .
La causa veniva quindi istruita a mezzo deposito di CTU integrativa .
Alla udienza del 24.6.2024 il Giudice “…Dichiara chiusa l'istruttoria e fissa per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art, 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 16.12.2024 con termine fino al pagina 2 di 6 6.12.2024 per i deposito di note conclusionali riepilogative ed autorizza la parte attrice alla produzione del prospetto Inail e allegazione nel fascicolo telematico con notifica alla controparte della nota di deposito “.
Le parti depositavano note conclusionali.
Alla udienza del 20.1.2025 le parti discutevano la causa a mezzo note di trattazione scritta ed il Giudice riservava la pronuncia di sentenza.
In via preliminare prende atto il Giudice della avvenuta costituzione in giudizio della
[...]
quale (corretta) società di Assicurazione del veicolo OPEL ASTRA TG. Controparte_9 FT762VN condotto dal convenuto per cui in accoglimento della espressa domanda sul Controparte_1 punto, accertata la corretta legittimazione passiva in capo a (già ) con CP_5 CP_6 conseguente tempestività della costituzione della medesima nel presente giudizio quale legittima convenuta, tenuto conto che on sia una compagnia assicurativa, bensì una Controparte_2 agenzia assicurativa che distribuisce online i prodotti della compagnia (già ) e CP_5 CP_6 di . Controparte_10
La non si è costituiva nel presente giudizio al quale è rimasta contumace, per Controparte_2 cui non occorre assumere provvedimenti di estromissione, mentre può dichiararsi come si dichiara la contumacia del , regolarmente chiamato in causa e con costituito. Controparte_1
La dinamica del sinistro non è in contestazione fra le parti in quanto non è contestato che il CP_1 a bordo della autovettura da lui condotta, abbia invaso la corsia di marcia nella quale
[...] procedeva il ma sostiene la Compagnia convenuta che il abbia avuto un malore per Pt_1 CP_1 cui perdeva il controllo dell'automobile e tanto esclude la responsabilità esclusiva in capo allo stesso delle lesioni e dei danni patiti dal Pt_1
In particolare secondo la parte convenuta “….Sebbene non si voglia, quindi, escludere l'invasione della corsia di marcia da parte del sig. , ciò non toglie che egli, in quel momento, era incosciente Pt_2 per causa al medesimo non imputabile né il sig. ha fatto nulla per evitare l'impatto: proprio Pt_1 per questo motivo, qualsiasi addebito nei confronti del sig. e delle odierne convenuto non CP_1 potrà che essere in toto escluso. Tale circostanza è stata dichiarata dal sig. CP_1 nell'immediatezza dei fatti ai VE (cfr. doc.2) ma si può rilevare anche dalle testimonianze rese agli Agenti, dai sigg.ri , il quale precisava che 'una vettura avanti alla mia, Persona_4 nell'affrontare una curva ad ampio raggio volgente a destra proseguiva dritto senza iniziare a curvare, invadeva la corsia dell'opposto senso di marcia' ed il sig. , che cos' dichiarava 'vedevo Parte_3 l'auto che mi precedeva, una Opel Astra nera, sbandare più volte all'interno della corsia sud, di nostra pertinenza, e pensavo che fosse intenzionato a superare l'auto che la precedeva. Dopo alcune sbandate, la stessa finiva per invadere la corsia nord dell'opposto senso di marcia' (cfr. doc. 2)…. Trattasi chiaramente, di un CASO FORTUITO tale da escludere qualsiasi profilo di responsabilità in capo al sig. d all'odierna deducente.” CP_1
Quindi, punto nevralgico del presente giudizio è pertanto stabilire se “l' improvviso stordimento, il malore, che ha reso incosciente il e tale da fargli perdere il controllo del veicolo” rappresenti CP_1
o meno il caso fortuito che esonera il conducente da responsabilità.
Ritiene il Giudice che per essere considerato un caso fortuito che escluda la colpa, il malore deve essere non solo improvviso ma anche totalmente imprevedibile: i guidatori sono tenuti a conoscere le proprie condizioni mediche e a valutare se queste possono influenzare in modo significativo la loro capacità di guidare in sicurezza, per cui, per esemplificare, certamente il colpo di sonno: secondo la Cassazione (Cass. 4023/1988 e 8513/1984), è sempre prevedibile ed evitabile, perché il guidatore dovrebbe evitare di guidare se stanco.
pagina 3 di 6 Sul punto la parte convenuta non ha fornito alcuna prova sulla causalità del malore, ove richiama solamente le deposizioni rese dal nell'immediatezza del sinistro ai militi operanti ove riferiva CP_1 che gli si fosse appannata la vista ed “…aver visto tutto nero…” e detta versione dei fatti non è stata suffragata da alcun altro elemento o certificazione medica, non essendovi traccia, nella relazione medica di parte depositava in atti, dell'episodio occorso il giorno del sinistro, né vi si fa cenno nel certificato del pronto soccorso.
Peraltro il teste oculare presente ed escusso nella immediatezza dell'intervento dei Vigili, riferiva di avere visto l'auto condotta dal che gli procedeva davanti che “accelerava e sembrava volesse CP_1 superare le auto che la precedevano” per cui neppure i testimoni presenti avevano reso dichiarazioni idonee a ritenere dimostrato che lo stesso abbia avuto un malore.
Il malore improvviso, pertanto, è solo riferito dal ma non ha alcun riscontro oggettivo ed in CP_1 ogni caso, non è altrimenti definito dalla parte convenuta, per cui il Giudice non riesce ad accertare se effettivamente lo stesso sia stato imprevisto ed imprevedibile o se invece era prevedibile ed evitabile dal o se si sia trattato di un colpo di sonno, che, come detto sopra, non esclude la CP_1 responsabilità.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Giudice che la responsabilità del sinistro de quo si debba ascrivere esclusivamente alla imprudente condotta alla guida del convenuto il quale non CP_1 eseguendo la curva correttamente, ha invaso la corsia opposta ove transitava l'odierno attore a bordo del suo camioncino e la parte convenuta non ha assolto all'onere probatorio su di essa parte incombente di fornire la prova del caso fortuito.
Peraltro risulta nel rapporto dei Militi intervenuti, che l'attore aveva compiuto e posto in essere tutte le manovre necessarie ad evitare l'impatto, sterzando a destra, ma non riuscendoci ed infatti risulta dal verbale redatto dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti, che solo la condotta alla guida del sia stata sanzionata, mentre l'attore ha fatto di tutto per evitare l'impatto, come riferito dai due CP_1 testimoni oculari per cui la condotta alla guida dell'attore era stata corretta e dunque irreprensibile .
Chiarita come sopra la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del danno, sulla quantificazione dello stesso, tenuto conto delle somme già percepite a titolo di risarcimento dall'INAIL e della somma ricevuta dalla compagnia di assicurazione in sede stragiudiziale, gli importi dovuti si quantificano come segue.
La CTU medico -legale ha consentito di accertare che “ il trauma fratturativo costale e rotuleo, il trauma distrattivo del rachide cervicale e lombosacrale e all'avambraccio sinistro con ferita LC sono correlabili all'evento traumatico in maniera diretta ed esclusiva. I criteri medico legali in tema di nesso di causalità materiale consentono di affermare che le lesioni sono conseguenza dell'evento lesivo del 15.10.19. Le lesioni sono evolute in guarigione clinica con i seguenti postumi stabilizzati:Turbe algo- disfunzionali al ginocchio destro in esiti di frattura rotulea e sottile lesione delmenisco mediale;
Esiti algo disfunzionali al polso destro in esiti di lesione della cartilagine triangolare;
Acufeni bilaterali, in ipoacusia percettiva bilaterale sulle alte frequenze, da esiti di trauma acustico;
Esiti anatomici di fratture costali emitorace destro;
Lievi turbe algo disfunzionali di trauma distorsivo del rachide cervicale e lombare. L'inabilità permanente da valutarsi come danno biologico è quantizzabile nella misura del 12 (dodici) % comprensiva della componente dinamico-relazionale. Tali menomazioni non configurano una condizione limitante le attività quotidiane svolte dal periziando né la sua capacità lavorativa generica e specifica. L'inabilità temporanea, sulla base dei dati anamnestici e della documentazione esibita, si può valutare in giorni 40 (quaranta) per l'inabilità biologica temporanea parziale al 75%, in giorni 40 (quaranta) per l'inabilità temporanea parziale al 50% e in ulteriori 40 (quaranta) giorni di invalidità biologica temporanea al 25% come da periodo previsto per la completa risoluzione di un quadro clinico, con esiti, come quello riportato dal periziando….” .
pagina 4 di 6 Ritiene il Giudice che non sia dovuta alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, né sia dovuto il risarcimento del danno morale per non avere fornito, parte attrice, alcun elemento al Giudice, per determinare e ritenere sussistente la particolare sofferenza e dunque il dolore in più, rispetto a quello già ricompreso nella liquidazione del danno biologico di cui al punteggio 12% giusta CTU o 14% di cui alla causa di previdenza dinanzi al Giudice del Lavoro di invalidità permanente o nei giorni di invalidità temporanea, che già ricomprendono tutte le voci di danno alla vita da relazione : si precisa in particolare che l'attore giungeva al pronto soccorso in codice giallo e le fratture, di per sé, ove immediatamente ingessate e contenute, non comportano conseguenze di particolare sofferenza in più rispetto al danno biologico risarcibile: peraltro per quanto attiene l'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa, il contenzioso dinanzi al Giudice del Lavoro ha permesso all'attore di conseguire dall'INAIL gli importi dovuti a titolo di risarcimento per l'impedimento al lavoro.
Non rileva che l'attore oltre che lavoratore fosse anche socio, in quanto l'attività lavorativa persa, si ribadisce, è stata risarcita dall'indennizzo INAIL già versato e non ha fornito parte attrice la prova di ulteriori competenze, nella qualità di socio e titolare, che l'attore non ha potuto compiere: il risarcimento del lucro cessante, rivestendo l'attore la qualità di socio nella CM Termoimpianti Srls, on è dovuto, in quanto la pretesa perdita della somma di € 39.337,92 parametrata sul calo del fatturato e l'incremento dei costi del personale della società per sei mesi, in cui egli partecipa al 50%, non è dimostrata, fondandosi esclusivamente sulla relazione del consulente contabile dott. Persona_5 ma non supportata da altri elementi oggettivi .
Si precisa che in sede di perizia integrativa la CTU abbia confermato la propria precedente indagine ove assume “ Ciò premesso, sulla base della documentazione sanitaria in atti e della obiettività clinica riscontrata, in merito alla stima del danno si ritiene sussistano postumi permanenti e, tenuto conto sia dei riferimenti tabellari di cui al D.M. del 3 luglio 2003 sia delle indicazioni orientative fornite dai comuni baremes medico-legali1-3, si conferma che il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 12% e in particolare:
• Esiti anatomici di frattura composta V e VI costa dx …………...………...………………1%
• Lievi turbe algo disfunzionali di trauma distorsivo del rachide cervicale e lombare……...1%
• Acufeni in ipoacusia percettiva bilaterale sulle alte frequenze da esiti di trauma acustico..1%
• Esiti algo disfunzionali al polso destro in lesione della cartilagine triangolare e
LCU …………………………………………………………………………………….......4%
• Lievi turbe algo-disfunzionali al ginocchio destro in esiti di frattura rotulea composta e sottile lesione del menisco mediale …………...………..…………………………………..6%
Si prende atto, dalla ulteriore documentazione prodotta in atti, che la frattura composta della rotula destra è evoluta in lieve diastasi dei frammenti e in pseudoartrosi e che pertanto si ritiene possa determinare una incidenza sulla cenestesi lavorativa intesa come maggiore usura fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa del periziato. “
Alla luce della predetta specificazione del CTU come sopra riportata, ritiene il Giudice che il danno da cenestesi lavorativa, intesto quale percezione di maggiore fatica nell'espletamento delle mansioni lavorative quale diretta conseguenza delle lesioni subite, sia dovuto nell'importo minimo tenuto conto dell'accertamento eseguito dalla dottoressa nella perizia integrativa e tenuto conto che il lavoro di elettricista non sia impedito, né quello di titolare dell'attività, ma viene percepito con maggiore fatica.
Il danno da cenestesi lavorativa che si liquida in euro 2000,00 non è ricompreso nell'indennizzo INAIL per cui detto importo può essere riconosciuto ed è ulteriormente risarcibile. pagina 5 di 6 Ritiene il Giudice risarcibile, altresì, il danno biologico temporaneo, che non è stato indennizzato dall'Inail.
Il danno Biologico per TEMPORANEA è pari ad € 6.900,00 e NON è scomputabile dall'INAIL e sono risarcibili le spese mediche sostenute pari ad euro 2100,00 , così per complessive euro 9000,00.
Tenuto conto dell'importo già versato dalla compagnia, residuano euro 4.000,00 per le quali può essere condanna, oltre interessi e rivalutazioni dalla data del sinistro fino al saldo effettivo, per le quali può esservi condanna come in dispositivo .
Quanto alle spese legali ritiene il Giudice che possano essere ascritte ai convenuti in solido fra loro in quanto in ogni caso nel primo risarcimento da parte della compagnia, effettivamente non si prevedeva alcuna somma a titolo di refusione delle spese legali sostenute dal danneggiato, che invece aveva diritto alla refusione delle spese per l'attività stragiudiziale sostenuta ed in ogni caso il presente giudizio ha comportato la condanna ad una somma ulteriore, peraltro tenuto conto della pronuncia del Giudice del Lavoro che ha riconosciuto il 14% di invalidità permanente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto e per esso in sede di Controparte_1 manleva la convenuta al pagamento a favore del della ulteriore Controparte_3 Pt_1 somma di euro 4.000,00 ad integrazione dell'importo già percepito da INAIL e tenuto conto dell'importo già ricevuto dalla Compagnia Assicuratrice, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data del sinistro fino al saldo effettivo.
Condanna altresì la parte convenuta la in sede di manleva giusta polizza e Controparte_3 quale obbligato solidale con l'assicurato convenuto contumace, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ascoli Piceno, 14.08.2025
Il Giudice dott.Paola Mariani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1276/2021 promossa da:
(cod.fisc.: ) con l'avv. Rosalinda Paolini e Diego Parte_1 C.F._1 Silvestri e con domicilio eletto in presso lo studio del difensore in Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele n.44
ATTORE contro
(cod. fisc.: ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE con l'avv. Erika Villanova e Yasmine Laachir ed elettivamente Controparte_3 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Anna Luisa Russo, in Fermo, Viale XX Giugno n. 6
CONVENUTO
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 20.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella Controparte_1 causazione del sinistro meglio descritto in narrativa e, per l'effetto, condannarlo in solido con la compagnia a ciò tenuta in virtù dell'art. 149 D.Lgs. n. 209/2005, a risarcire in Controparte_4 favore del sig. la somma residua di € 74.788,93, o quella diversa che parrà di giustizia, Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio “ .
Con comparsa in data 16.11.2021 si costituiva in giudizio la la quale Controparte_3 richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per essere un mero BROKER assicurativo e non un Controparte_4
pagina 1 di 6 compagnia assicurativa, per tutti i motivi di cui alla presente causa, con conseguente estromissione per evitare inutili aggravi di spese di causa;
o accertare e dichiarare quale UNICA legittimata passiva e corretta litisconsorte necessaria la compagnia assicurativa (Già ), accertare
CP_5 CP_6 la corretta costituzione odierna di , che assicura il veicolo convenuto e, per l'effetto, onerare
CP_5 parte attrice di rinotificare l'atto di citazione alla corretta legittimata, , nel rispetto dei termini
CP_5 della vocatio in ius, con ogni conseguente declaratoria del caso;
o in subordine, accertata la legittimazione passiva di , accertare e dichiarare tempestiva la costituzione odierna di
CP_5
quale litisconsorte necessario per essere la compagnia assicurativa del CP_5 CP_7 CONVENUTO, con ogni conseguente declaratoria;
nel merito in via principale, rigettare ogni domanda attorea per essere infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi espositi nella presente Contr comparsa e per essere l'offerta formulata da per in via stragiudiziale congrua e CP_5 satisfattiva;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di un QUANTUM maggiore rispetto all'offerta stragiudiziale dell'odierna deducente, contenere il risarcimento dovuto nelle somme accertate anche per mezzo di CTU medico legale, decurtando dalle somme eventualmente oggetto di condanna quella di Euro 27.278,16 LIQUIDATE AD INAIL E NON CONTESTATE e Euro 7.265,00 liquidate al sig. escludendo domande per cui il sig. non è legittimato (lucro Pt_1 Pt_1 cessante della società CM srls) e somme non provate. In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse….“.
Alla prima udienza di comparizione parti del 13.12.2021 verificata la regolare costituzione in giudizio della compagnia convenuta venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183 co.VI cpc con rinvio alla udienza del 11.4.2022 in sede di valutazione ed ammissione delle istanze istruttorie.
Alla udienza del 11.4.2022 veniva ammessa CTU medico-legale con nomina in capo alla dottoressa che accettava incarico con giuramento e formulazione dei quesiti alla successiva udienza Persona_1 del 11.7.2022.
Con comparsa in data 20.01.2023 si costituivano in giudizio nuovi difensori per la parte attrice.
La causa veniva istruita a mezzo deposito della perizia medico-legale.
Con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 13.3.2023 il Giudice “dato atto della richiesta di parte attrice condivisa dalla compagnia convenuta, sospende la trattazione del presente procedura fino all'esito della decisione dell'INAIL e per l'effetto, rinvia alla nuova udienza del 21.09.2023 che si terrà in presenza alle ore 10,00 per la verifica della decisione dell'INAIL. Autorizza l'acquisizione telematica delle deduzioni del CT di parte attrice dott. come “osservazioni Persona_2 alla CTU medico-legale. ”
Alla udienza del 25.3.2024 il Giudice “….dato atto della richiesta di parte attrice, dispone che la CTU dott.ssa provveda ad integrare la perizia in atti a mezzo risposta al seguente quesito: “ Persona_1 Stante le risultanze della CTU redatta dal dott. nel giudizio
contro
Inail e già acquisita nel Persona_3 presente fascicolo e tenuto conto delle note del CT di parte attrice dott dica la dott.ssa Persona_2 se il danno biologico possa o meno essere aumentato nella misura del 14% o se invece , ritiene Per_1 di confermare che il danno biologico debba essere circoscritto a quello già quantificato in 12%; dica altresì se ci siano o meno limitazioni alla capcacità lavorativa di elettricista dell'attore tenuto conto della tipologia delle lesioni e della mansione specifica dell'attore” . Fissa il termine fino al 30.05.2024 alla dottoressa per il deposito della integrazione alla perizia, previo ove necessario, fissazione Per_1 di incontro nel contraddittorio della parte attrice e dei difensori e CTP- “ .
La causa veniva quindi istruita a mezzo deposito di CTU integrativa .
Alla udienza del 24.6.2024 il Giudice “…Dichiara chiusa l'istruttoria e fissa per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art, 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 16.12.2024 con termine fino al pagina 2 di 6 6.12.2024 per i deposito di note conclusionali riepilogative ed autorizza la parte attrice alla produzione del prospetto Inail e allegazione nel fascicolo telematico con notifica alla controparte della nota di deposito “.
Le parti depositavano note conclusionali.
Alla udienza del 20.1.2025 le parti discutevano la causa a mezzo note di trattazione scritta ed il Giudice riservava la pronuncia di sentenza.
In via preliminare prende atto il Giudice della avvenuta costituzione in giudizio della
[...]
quale (corretta) società di Assicurazione del veicolo OPEL ASTRA TG. Controparte_9 FT762VN condotto dal convenuto per cui in accoglimento della espressa domanda sul Controparte_1 punto, accertata la corretta legittimazione passiva in capo a (già ) con CP_5 CP_6 conseguente tempestività della costituzione della medesima nel presente giudizio quale legittima convenuta, tenuto conto che on sia una compagnia assicurativa, bensì una Controparte_2 agenzia assicurativa che distribuisce online i prodotti della compagnia (già ) e CP_5 CP_6 di . Controparte_10
La non si è costituiva nel presente giudizio al quale è rimasta contumace, per Controparte_2 cui non occorre assumere provvedimenti di estromissione, mentre può dichiararsi come si dichiara la contumacia del , regolarmente chiamato in causa e con costituito. Controparte_1
La dinamica del sinistro non è in contestazione fra le parti in quanto non è contestato che il CP_1 a bordo della autovettura da lui condotta, abbia invaso la corsia di marcia nella quale
[...] procedeva il ma sostiene la Compagnia convenuta che il abbia avuto un malore per Pt_1 CP_1 cui perdeva il controllo dell'automobile e tanto esclude la responsabilità esclusiva in capo allo stesso delle lesioni e dei danni patiti dal Pt_1
In particolare secondo la parte convenuta “….Sebbene non si voglia, quindi, escludere l'invasione della corsia di marcia da parte del sig. , ciò non toglie che egli, in quel momento, era incosciente Pt_2 per causa al medesimo non imputabile né il sig. ha fatto nulla per evitare l'impatto: proprio Pt_1 per questo motivo, qualsiasi addebito nei confronti del sig. e delle odierne convenuto non CP_1 potrà che essere in toto escluso. Tale circostanza è stata dichiarata dal sig. CP_1 nell'immediatezza dei fatti ai VE (cfr. doc.2) ma si può rilevare anche dalle testimonianze rese agli Agenti, dai sigg.ri , il quale precisava che 'una vettura avanti alla mia, Persona_4 nell'affrontare una curva ad ampio raggio volgente a destra proseguiva dritto senza iniziare a curvare, invadeva la corsia dell'opposto senso di marcia' ed il sig. , che cos' dichiarava 'vedevo Parte_3 l'auto che mi precedeva, una Opel Astra nera, sbandare più volte all'interno della corsia sud, di nostra pertinenza, e pensavo che fosse intenzionato a superare l'auto che la precedeva. Dopo alcune sbandate, la stessa finiva per invadere la corsia nord dell'opposto senso di marcia' (cfr. doc. 2)…. Trattasi chiaramente, di un CASO FORTUITO tale da escludere qualsiasi profilo di responsabilità in capo al sig. d all'odierna deducente.” CP_1
Quindi, punto nevralgico del presente giudizio è pertanto stabilire se “l' improvviso stordimento, il malore, che ha reso incosciente il e tale da fargli perdere il controllo del veicolo” rappresenti CP_1
o meno il caso fortuito che esonera il conducente da responsabilità.
Ritiene il Giudice che per essere considerato un caso fortuito che escluda la colpa, il malore deve essere non solo improvviso ma anche totalmente imprevedibile: i guidatori sono tenuti a conoscere le proprie condizioni mediche e a valutare se queste possono influenzare in modo significativo la loro capacità di guidare in sicurezza, per cui, per esemplificare, certamente il colpo di sonno: secondo la Cassazione (Cass. 4023/1988 e 8513/1984), è sempre prevedibile ed evitabile, perché il guidatore dovrebbe evitare di guidare se stanco.
pagina 3 di 6 Sul punto la parte convenuta non ha fornito alcuna prova sulla causalità del malore, ove richiama solamente le deposizioni rese dal nell'immediatezza del sinistro ai militi operanti ove riferiva CP_1 che gli si fosse appannata la vista ed “…aver visto tutto nero…” e detta versione dei fatti non è stata suffragata da alcun altro elemento o certificazione medica, non essendovi traccia, nella relazione medica di parte depositava in atti, dell'episodio occorso il giorno del sinistro, né vi si fa cenno nel certificato del pronto soccorso.
Peraltro il teste oculare presente ed escusso nella immediatezza dell'intervento dei Vigili, riferiva di avere visto l'auto condotta dal che gli procedeva davanti che “accelerava e sembrava volesse CP_1 superare le auto che la precedevano” per cui neppure i testimoni presenti avevano reso dichiarazioni idonee a ritenere dimostrato che lo stesso abbia avuto un malore.
Il malore improvviso, pertanto, è solo riferito dal ma non ha alcun riscontro oggettivo ed in CP_1 ogni caso, non è altrimenti definito dalla parte convenuta, per cui il Giudice non riesce ad accertare se effettivamente lo stesso sia stato imprevisto ed imprevedibile o se invece era prevedibile ed evitabile dal o se si sia trattato di un colpo di sonno, che, come detto sopra, non esclude la CP_1 responsabilità.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Giudice che la responsabilità del sinistro de quo si debba ascrivere esclusivamente alla imprudente condotta alla guida del convenuto il quale non CP_1 eseguendo la curva correttamente, ha invaso la corsia opposta ove transitava l'odierno attore a bordo del suo camioncino e la parte convenuta non ha assolto all'onere probatorio su di essa parte incombente di fornire la prova del caso fortuito.
Peraltro risulta nel rapporto dei Militi intervenuti, che l'attore aveva compiuto e posto in essere tutte le manovre necessarie ad evitare l'impatto, sterzando a destra, ma non riuscendoci ed infatti risulta dal verbale redatto dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti, che solo la condotta alla guida del sia stata sanzionata, mentre l'attore ha fatto di tutto per evitare l'impatto, come riferito dai due CP_1 testimoni oculari per cui la condotta alla guida dell'attore era stata corretta e dunque irreprensibile .
Chiarita come sopra la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del danno, sulla quantificazione dello stesso, tenuto conto delle somme già percepite a titolo di risarcimento dall'INAIL e della somma ricevuta dalla compagnia di assicurazione in sede stragiudiziale, gli importi dovuti si quantificano come segue.
La CTU medico -legale ha consentito di accertare che “ il trauma fratturativo costale e rotuleo, il trauma distrattivo del rachide cervicale e lombosacrale e all'avambraccio sinistro con ferita LC sono correlabili all'evento traumatico in maniera diretta ed esclusiva. I criteri medico legali in tema di nesso di causalità materiale consentono di affermare che le lesioni sono conseguenza dell'evento lesivo del 15.10.19. Le lesioni sono evolute in guarigione clinica con i seguenti postumi stabilizzati:Turbe algo- disfunzionali al ginocchio destro in esiti di frattura rotulea e sottile lesione delmenisco mediale;
Esiti algo disfunzionali al polso destro in esiti di lesione della cartilagine triangolare;
Acufeni bilaterali, in ipoacusia percettiva bilaterale sulle alte frequenze, da esiti di trauma acustico;
Esiti anatomici di fratture costali emitorace destro;
Lievi turbe algo disfunzionali di trauma distorsivo del rachide cervicale e lombare. L'inabilità permanente da valutarsi come danno biologico è quantizzabile nella misura del 12 (dodici) % comprensiva della componente dinamico-relazionale. Tali menomazioni non configurano una condizione limitante le attività quotidiane svolte dal periziando né la sua capacità lavorativa generica e specifica. L'inabilità temporanea, sulla base dei dati anamnestici e della documentazione esibita, si può valutare in giorni 40 (quaranta) per l'inabilità biologica temporanea parziale al 75%, in giorni 40 (quaranta) per l'inabilità temporanea parziale al 50% e in ulteriori 40 (quaranta) giorni di invalidità biologica temporanea al 25% come da periodo previsto per la completa risoluzione di un quadro clinico, con esiti, come quello riportato dal periziando….” .
pagina 4 di 6 Ritiene il Giudice che non sia dovuta alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, né sia dovuto il risarcimento del danno morale per non avere fornito, parte attrice, alcun elemento al Giudice, per determinare e ritenere sussistente la particolare sofferenza e dunque il dolore in più, rispetto a quello già ricompreso nella liquidazione del danno biologico di cui al punteggio 12% giusta CTU o 14% di cui alla causa di previdenza dinanzi al Giudice del Lavoro di invalidità permanente o nei giorni di invalidità temporanea, che già ricomprendono tutte le voci di danno alla vita da relazione : si precisa in particolare che l'attore giungeva al pronto soccorso in codice giallo e le fratture, di per sé, ove immediatamente ingessate e contenute, non comportano conseguenze di particolare sofferenza in più rispetto al danno biologico risarcibile: peraltro per quanto attiene l'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa, il contenzioso dinanzi al Giudice del Lavoro ha permesso all'attore di conseguire dall'INAIL gli importi dovuti a titolo di risarcimento per l'impedimento al lavoro.
Non rileva che l'attore oltre che lavoratore fosse anche socio, in quanto l'attività lavorativa persa, si ribadisce, è stata risarcita dall'indennizzo INAIL già versato e non ha fornito parte attrice la prova di ulteriori competenze, nella qualità di socio e titolare, che l'attore non ha potuto compiere: il risarcimento del lucro cessante, rivestendo l'attore la qualità di socio nella CM Termoimpianti Srls, on è dovuto, in quanto la pretesa perdita della somma di € 39.337,92 parametrata sul calo del fatturato e l'incremento dei costi del personale della società per sei mesi, in cui egli partecipa al 50%, non è dimostrata, fondandosi esclusivamente sulla relazione del consulente contabile dott. Persona_5 ma non supportata da altri elementi oggettivi .
Si precisa che in sede di perizia integrativa la CTU abbia confermato la propria precedente indagine ove assume “ Ciò premesso, sulla base della documentazione sanitaria in atti e della obiettività clinica riscontrata, in merito alla stima del danno si ritiene sussistano postumi permanenti e, tenuto conto sia dei riferimenti tabellari di cui al D.M. del 3 luglio 2003 sia delle indicazioni orientative fornite dai comuni baremes medico-legali1-3, si conferma che il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 12% e in particolare:
• Esiti anatomici di frattura composta V e VI costa dx …………...………...………………1%
• Lievi turbe algo disfunzionali di trauma distorsivo del rachide cervicale e lombare……...1%
• Acufeni in ipoacusia percettiva bilaterale sulle alte frequenze da esiti di trauma acustico..1%
• Esiti algo disfunzionali al polso destro in lesione della cartilagine triangolare e
LCU …………………………………………………………………………………….......4%
• Lievi turbe algo-disfunzionali al ginocchio destro in esiti di frattura rotulea composta e sottile lesione del menisco mediale …………...………..…………………………………..6%
Si prende atto, dalla ulteriore documentazione prodotta in atti, che la frattura composta della rotula destra è evoluta in lieve diastasi dei frammenti e in pseudoartrosi e che pertanto si ritiene possa determinare una incidenza sulla cenestesi lavorativa intesa come maggiore usura fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa del periziato. “
Alla luce della predetta specificazione del CTU come sopra riportata, ritiene il Giudice che il danno da cenestesi lavorativa, intesto quale percezione di maggiore fatica nell'espletamento delle mansioni lavorative quale diretta conseguenza delle lesioni subite, sia dovuto nell'importo minimo tenuto conto dell'accertamento eseguito dalla dottoressa nella perizia integrativa e tenuto conto che il lavoro di elettricista non sia impedito, né quello di titolare dell'attività, ma viene percepito con maggiore fatica.
Il danno da cenestesi lavorativa che si liquida in euro 2000,00 non è ricompreso nell'indennizzo INAIL per cui detto importo può essere riconosciuto ed è ulteriormente risarcibile. pagina 5 di 6 Ritiene il Giudice risarcibile, altresì, il danno biologico temporaneo, che non è stato indennizzato dall'Inail.
Il danno Biologico per TEMPORANEA è pari ad € 6.900,00 e NON è scomputabile dall'INAIL e sono risarcibili le spese mediche sostenute pari ad euro 2100,00 , così per complessive euro 9000,00.
Tenuto conto dell'importo già versato dalla compagnia, residuano euro 4.000,00 per le quali può essere condanna, oltre interessi e rivalutazioni dalla data del sinistro fino al saldo effettivo, per le quali può esservi condanna come in dispositivo .
Quanto alle spese legali ritiene il Giudice che possano essere ascritte ai convenuti in solido fra loro in quanto in ogni caso nel primo risarcimento da parte della compagnia, effettivamente non si prevedeva alcuna somma a titolo di refusione delle spese legali sostenute dal danneggiato, che invece aveva diritto alla refusione delle spese per l'attività stragiudiziale sostenuta ed in ogni caso il presente giudizio ha comportato la condanna ad una somma ulteriore, peraltro tenuto conto della pronuncia del Giudice del Lavoro che ha riconosciuto il 14% di invalidità permanente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto e per esso in sede di Controparte_1 manleva la convenuta al pagamento a favore del della ulteriore Controparte_3 Pt_1 somma di euro 4.000,00 ad integrazione dell'importo già percepito da INAIL e tenuto conto dell'importo già ricevuto dalla Compagnia Assicuratrice, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data del sinistro fino al saldo effettivo.
Condanna altresì la parte convenuta la in sede di manleva giusta polizza e Controparte_3 quale obbligato solidale con l'assicurato convenuto contumace, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ascoli Piceno, 14.08.2025
Il Giudice dott.Paola Mariani
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