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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 652 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 9/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LO GIOCO GIUSEPPE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “contesta le conclusioni del Parte_1
CTU in quanto viziate da incoerenze e contraddizioni medico/legali.
Pertanto, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico/legale e si evidenzia che agli atti è depositata dichiarazione di non soccombenza ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Si deposita istanza di liquidazione dei compensi, atteso che la ricorrente è stata ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della pratica forense il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note hanno partecipato la Dott.ssa Chiara Miceli e la Dott.ssa . Testimone_1
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
14/05/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, l' , sebbene regolarmente citata non si costituiva. CP_2
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Esiti di tiroidectomia per carcinoma papillifero del lobo dx, variante follicolare, in atto in follow-up negativo, in trattamento sostitutivo.
Ipertensione arteriosa lieve.
Poliartrosi a modesta incidenza funzionale.
Sindrome ansioso-depressiva.
La sig.ra è da considerarsi INVALIDA AL 55 % dall'epoca della visita medica Parte_1
della CM del Centro Medico Legale di Agrigento e cioè dal 27.04.2023 senza diritto CP_2 all'Assegno Mensile di Assistenza e senza diritto all'esenzione ticket sanitario. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio dello Stato saranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito); - I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio dello Stato saranno liquidate con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 15/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 9/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LO GIOCO GIUSEPPE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “contesta le conclusioni del Parte_1
CTU in quanto viziate da incoerenze e contraddizioni medico/legali.
Pertanto, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico/legale e si evidenzia che agli atti è depositata dichiarazione di non soccombenza ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Si deposita istanza di liquidazione dei compensi, atteso che la ricorrente è stata ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della pratica forense il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note hanno partecipato la Dott.ssa Chiara Miceli e la Dott.ssa . Testimone_1
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
14/05/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, l' , sebbene regolarmente citata non si costituiva. CP_2
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Esiti di tiroidectomia per carcinoma papillifero del lobo dx, variante follicolare, in atto in follow-up negativo, in trattamento sostitutivo.
Ipertensione arteriosa lieve.
Poliartrosi a modesta incidenza funzionale.
Sindrome ansioso-depressiva.
La sig.ra è da considerarsi INVALIDA AL 55 % dall'epoca della visita medica Parte_1
della CM del Centro Medico Legale di Agrigento e cioè dal 27.04.2023 senza diritto CP_2 all'Assegno Mensile di Assistenza e senza diritto all'esenzione ticket sanitario. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio dello Stato saranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito); - I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio dello Stato saranno liquidate con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 15/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini