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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore
LE RO, Giudice
MARESCA MARCELLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 774/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66720-2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso in oggetto è stato emesso per omesso versamento dell'imposta 2020 su un immobile sito in Indirizzo_1 / A Int. 1 (Dati catastali_1 e il box pertinenziale sito in Indirizzo_1 / A Int. 1 (QUA/7/1118/5) di proprietà al 100% del ricorrente. • In sede di separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Genova il 18.11.2014, l'immobile è stato assegnato all'ex moglie Nominativo_1, ivi residente con i figli Nominativo_2, nato il [...] e Nominativo_3 nata il [...]. • Il ricorrente non ha versato l'imposta in forza dell'assegnazione dell'immobile alla ex moglie, in quanto, fino al 2019 la normativa disponeva l'assimilazione, ex lege, all'abitazione principale dell'immobile assegnato dal giudice alla ex moglie in sede di separazione, quindi in effetti fino al 2019 l'immobile di Indirizzo_1 era da considerarsi esente dall'imposta. Dal 2020 la normativa (art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019) non fa più riferimento al coniuge assegnatario dell'immobile “casa coniugale”, ma al genitore affidatario di figli minori o disabili.
Pertanto dal 2020 viene assimilato ad abitazione principale l'immobile assegnato al genitore affidatario di figli minori o disabili.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato perché non sufficientemente motivato. Nel merito il ricorrente deduce: la casa che il giudice assegna alla ex moglie non deve essere intesa come una seconda casa dell'ex marito non assegnatario, con la conseguenza che l'imposta IMU sull'abitazione non può gravare sul soggetto non assegnatario anche quand'esso ne sia il proprietario.
Il Comune di Genova risulta costituito in giudizio e sostiene che dal 2020 la normativa IMU non fa più riferimento al coniuge assegnatario ma al “genitore affidatario” (articolo 1, comma 741, lettera c, punto 4, legge 160/2019). Pertanto il ricorrente avrebbe potuto non corrispondere l'Imu solo se il proprio figlio è minorenne, maggiorenne portatore di handicap grave, perché in questo caso la ex moglie può essere qualificata “genitore affidataria”. Ma nel caso di specie la moglie non era genitore affidataria poiché la figlia era maggiorenne e non portatrice di handicap.
Parte ricorrente ha depositato memorie con le quali ribadisce quanto già sostenuto con l'atto introduttivo e cita sentenze di merito e di legittimità a lei favorevoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte respinge il primo motivo di ricorso, ritenendo l'atto impugnato sufficientemente motivato. In effetti leggendo l'atto impugnato, risulta evidente che il Comune risulta aver assolto sufficientemente all'obbligo motivazionale, avendo indicato nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO GENERALE DEGLI IMMOBILI tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire al ricorrente di reagire opportunamente nelle sedi giurisdizionali competenti e, cioè, i riferimenti catastali dell'immobile e l'aliquota applicata, richiamando, a tal fine, anche la delibera della Giunta Comunale e la Delibera del Consiglio Comunale che fissano la misura dell'aliquota e della detrazione per abitazione principale, relativamente all'anno in contestazione.
Per quanto riguarda il merito il Collegio esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento. Le questioni interpretative emerse all'indomani dell'entrata in vigore della legge di modifica dei requisiti per l'esenzione Imu della casa familiare per il genitore proprietario, con inversione dell'onere sul genitore assegnatario, in virtù di un diritto di abitazione in capo a quest'ultimo, sono state oggetto di chiarimento da parte del Dipartimento Finanze del Mef con la circolare n. 1/DF del 18.03.2020.
In esso si precisa che la diversa formulazione della norma rispetto alla precedente è dovuta al mero intento di allargare la platea dei beneficiari anche ai casi in cui il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare venisse emesso in assenza di un precedente rapporto coniugale. In altri termini, si è voluto allargare la disciplina anche al caso delle convivenze di fatto. Pertanto, il Mef ha sottolineato come la precedente disposizione legislativa non fosse superata dalla Legge n. 160/2019, bensì integrata per il riconoscimento anche alle coppie di fatto. Il requisito che viene richiesto, pertanto, è la residenza e la dimora del genitore assegnatario nella casa coniugale unitamente al figlio, minorenne o maggiorenne (Ordinanza
Cassazione n. 4303 del 19.02.2025). Il legislatore di fatto ha riconosciuto l'esenzione Imu al genitore affidatario, ribaltandola su quello assegnatario. La sentenza della Cassazione Civile, sez, trib., 03.03.2023
n. 6545, quindi già in vigenza delle Legge n. 160/2019, riconosce le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e alle relative pertinenze in capo al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare di diritto d'abitazione, liberando conseguentemente dal pagamento del tributo locale il coniuge non assegnatario, ancorché proprietario dell'immobile stesso.
La novità della materia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore
LE RO, Giudice
MARESCA MARCELLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 774/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66720-2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso in oggetto è stato emesso per omesso versamento dell'imposta 2020 su un immobile sito in Indirizzo_1 / A Int. 1 (Dati catastali_1 e il box pertinenziale sito in Indirizzo_1 / A Int. 1 (QUA/7/1118/5) di proprietà al 100% del ricorrente. • In sede di separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Genova il 18.11.2014, l'immobile è stato assegnato all'ex moglie Nominativo_1, ivi residente con i figli Nominativo_2, nato il [...] e Nominativo_3 nata il [...]. • Il ricorrente non ha versato l'imposta in forza dell'assegnazione dell'immobile alla ex moglie, in quanto, fino al 2019 la normativa disponeva l'assimilazione, ex lege, all'abitazione principale dell'immobile assegnato dal giudice alla ex moglie in sede di separazione, quindi in effetti fino al 2019 l'immobile di Indirizzo_1 era da considerarsi esente dall'imposta. Dal 2020 la normativa (art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019) non fa più riferimento al coniuge assegnatario dell'immobile “casa coniugale”, ma al genitore affidatario di figli minori o disabili.
Pertanto dal 2020 viene assimilato ad abitazione principale l'immobile assegnato al genitore affidatario di figli minori o disabili.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato perché non sufficientemente motivato. Nel merito il ricorrente deduce: la casa che il giudice assegna alla ex moglie non deve essere intesa come una seconda casa dell'ex marito non assegnatario, con la conseguenza che l'imposta IMU sull'abitazione non può gravare sul soggetto non assegnatario anche quand'esso ne sia il proprietario.
Il Comune di Genova risulta costituito in giudizio e sostiene che dal 2020 la normativa IMU non fa più riferimento al coniuge assegnatario ma al “genitore affidatario” (articolo 1, comma 741, lettera c, punto 4, legge 160/2019). Pertanto il ricorrente avrebbe potuto non corrispondere l'Imu solo se il proprio figlio è minorenne, maggiorenne portatore di handicap grave, perché in questo caso la ex moglie può essere qualificata “genitore affidataria”. Ma nel caso di specie la moglie non era genitore affidataria poiché la figlia era maggiorenne e non portatrice di handicap.
Parte ricorrente ha depositato memorie con le quali ribadisce quanto già sostenuto con l'atto introduttivo e cita sentenze di merito e di legittimità a lei favorevoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte respinge il primo motivo di ricorso, ritenendo l'atto impugnato sufficientemente motivato. In effetti leggendo l'atto impugnato, risulta evidente che il Comune risulta aver assolto sufficientemente all'obbligo motivazionale, avendo indicato nel PROSPETTO RIEPILOGATIVO GENERALE DEGLI IMMOBILI tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire al ricorrente di reagire opportunamente nelle sedi giurisdizionali competenti e, cioè, i riferimenti catastali dell'immobile e l'aliquota applicata, richiamando, a tal fine, anche la delibera della Giunta Comunale e la Delibera del Consiglio Comunale che fissano la misura dell'aliquota e della detrazione per abitazione principale, relativamente all'anno in contestazione.
Per quanto riguarda il merito il Collegio esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento. Le questioni interpretative emerse all'indomani dell'entrata in vigore della legge di modifica dei requisiti per l'esenzione Imu della casa familiare per il genitore proprietario, con inversione dell'onere sul genitore assegnatario, in virtù di un diritto di abitazione in capo a quest'ultimo, sono state oggetto di chiarimento da parte del Dipartimento Finanze del Mef con la circolare n. 1/DF del 18.03.2020.
In esso si precisa che la diversa formulazione della norma rispetto alla precedente è dovuta al mero intento di allargare la platea dei beneficiari anche ai casi in cui il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare venisse emesso in assenza di un precedente rapporto coniugale. In altri termini, si è voluto allargare la disciplina anche al caso delle convivenze di fatto. Pertanto, il Mef ha sottolineato come la precedente disposizione legislativa non fosse superata dalla Legge n. 160/2019, bensì integrata per il riconoscimento anche alle coppie di fatto. Il requisito che viene richiesto, pertanto, è la residenza e la dimora del genitore assegnatario nella casa coniugale unitamente al figlio, minorenne o maggiorenne (Ordinanza
Cassazione n. 4303 del 19.02.2025). Il legislatore di fatto ha riconosciuto l'esenzione Imu al genitore affidatario, ribaltandola su quello assegnatario. La sentenza della Cassazione Civile, sez, trib., 03.03.2023
n. 6545, quindi già in vigenza delle Legge n. 160/2019, riconosce le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e alle relative pertinenze in capo al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare di diritto d'abitazione, liberando conseguentemente dal pagamento del tributo locale il coniuge non assegnatario, ancorché proprietario dell'immobile stesso.
La novità della materia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.