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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/08/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1541/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: geometra (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avvocati Angela Florio e Lucia Loprieno, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Lucia Loprieno in Venezia, San Marco 5547
APPELLANTE
contro
:
(c.f. ) in persona del suo Parte_2 P.IVA_1
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valentina Ferrara, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in IC alla
Via Cairoli 71
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 296/2022 del
Tribunale di IC, depositata in data 21 febbraio 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante (note di trattazione scritta depositate in data 10 marzo
2025)
Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione della controparte, così pronunciare:
Dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande eccezioni e deduzioni nuove della controparte, si insiste per l'esame preliminare dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal
[...]
. In subordine, si chiede il rigetto dell'appello incidentale, per Parte_2
inammissibilità ed infondatezza.
Quindi, in accoglimento dell'appello proposto, per tutti i motivi e le eccezioni dedotti nella citazione d'appello, in riforma della sentenza n.
296/2022 del Tribunale di IC:
Nel merito si chiede il rigetto di ogni pretesa azionata dal
[...]
nei confronti del geom. ed accolta con la sentenza Parte_2 Pt_1
impugnata, infondata in fatto ed in diritto;
con condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore del convenuto, per la cui quantificazione ci si rimette a giustizia;
in accoglimento della riconvenzionale in primo grado: si chiede la condanna del al pagamento del compenso Parte_2 maturato dal convenuto di € 14.174,02 in linea capitale, oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
in ogni caso: condannare il alla rifusione di tutte le spese e Parte_2
competenze di causa con gli accessori dovuti, spese generali nella misura del 15%, Cassa di previdenza ed IVA come per legge per entrambi i gradi del giudizio e rimborso delle spese di CTU sostenute;
in via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella memoria dep. 14.12.2018 e non ammesse e per il rigetto di quelle avversarie, con eventuale abilitazione a prova contraria, come dedotto in memoria in replica dep. 27.12.2018; si insiste per il rinnovo/richiesta di chiarimenti della CTU contestata, ricorrendo anche alla sostituzione del perito nominato, come da note autorizzate dep. 16.03.2021 ed odierne.
Si chiede che il Giudice ordini alla controparte l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del verbale d'assemblea omesso da controparte e relativo all'anno 2008.
Si chiede la condanna della controparte alla restituzione delle somme versate dall'odierno appellante al in virtù della provvisoria Parte_2
esecutività della sentenza, oltre a spese ed interessi maturati dai singoli esborsi alla effettiva restituzione.
Di parte appellata (note di trattazione scritta depositate in data 10 marzo
2025)
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
1) In via pregiudiziale di rito:
- dichiarare inammissibile l'appello per i motivi indicati in narrativa. 2) Nel merito:
- rigettare nel merito il gravame proposto dal geom. perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto;
- riformare la sentenza di primo grado n. 296/2022 del Tribunale di IC nella parte in cui ha rigettato le domande del e Parte_2
quindi, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale alle obbligazioni assunte dal sig.
[...]
in forza del contratto di mandato con rappresentanza conferitogli Pt_1
dal 12/12/2001 al 14/09/2010 da ex art. 1703 c.c. Parte_2
e ss., ex art. 1176 c.c. e 1129 c.c. e ss e per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
per l'effetto condannare il sig. per le Parte_1
causali espose in narrativa a pagare al in persona Parte_2
dell'amministratore pro-tempore la somma complessiva di euro 420.543,45
o la maggiore o minore somma che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- respingere, in ogni caso, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro l'appellato, per i motivi esposti in narrativa.
3) In via riconvenzionale:
- rigettarsi la domanda formulata dall'appellante di condanna al pagamento del Condominio attoreo di euro 14.174,02 al sig. in quanto Parte_1
infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna in via riconvenzionale del al pagamento della somma di Parte_2
euro 14.174,02 compensarsi detto importo con la somma maggiore/minore eventualmente accertata in corso di causa a titolo di risarcimento danni per gli inadempimenti contrattuali posti in essere dal sig. . Parte_1
4) In ogni caso spese e competenze di lite, comprese le spese per CTU e
CTP per il primo grado (queste ultime pari ad euro 6.737,33), rifuse per il procedimento di primo grado e anche per la fase di mediazione (qualora la relativa spesa non sia fatta oggetto di condanna quale autonoma voce di danno), nonché per il procedimento d'appello, comprese spese per CTU e
CTP per la fase di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3 maggio 2016 il
[...]
ha evocato al giudizio del Tribunale di IC il geometra Parte_2
premettendo che quegli ne era stato amministratore dal Parte_1
dicembre 2001 al settembre 2010; ha poi allegato che nel corso della sua gestione il geometra non aveva adempiuto agli obblighi scaturenti Pt_1
dall'incarico, riconducibile alla figura giuridica del mandato con rappresentanza, conseguendone danni economici per il condominio, ed in particolare: - aveva omesso di comunicare al il mancato Parte_2
pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti da tale società CP_1
nonchè omesso di comunicare che questa aveva promosso azione
[...]
giudiziaria nei confronti del notificando il decreto ingiuntivo di Parte_2
pagamento emesso dal Tribunale di IC;
- non aveva dato pronto e regolare corso al passaggio di consegne con l'amministratore succedutogli;
- non aveva informato il condominio del disavanzo patrimoniale;
- aveva omesso di effettuare il pagamenti dei corrispettivi dovuti alla società
per lavori, non previamente autorizzati dall'assemblea, diversi ed CP_1
ulteriori rispetto a quelli di cui al decreto ingiuntivo, per un ammontare di € 15.812,43; - aveva omesso il pagamento delle forniture di energia elettrica e del gas metano, ciò determinando la sospensione dei servizi;
- aveva omesso il versamento delle ritenute fiscali operate negli anni dal 2007 al
2009; - non aveva provveduto al rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
Sugli antefatti così sunteggiati il ha quindi chiesto la condanna Parte_2
del geometra al risarcimento del danno riservando di indicarne Pt_1
l'ammontare all'esito della istruttoria.
Il convenuto si è costituito in giudizio in data 26 gennaio 2017 contestando partitamente ciascuno degli addebiti rivoltigli ed ha svolto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di € 14.174,02 a titolo di compenso delle attività svolte dal 2007 al 2009, eccependo la nullità della domanda attorea di risarcimento del danno in ragione della sua indeterminatezza.
Con provvedimento reso all'udienza del 16 febbraio 2017 il Tribunale ha concesso al condominio il termine per integrare la domanda agli effetti di cui all'articolo 164 comma quinto del codice di procedura civile;
con atto depositato in data 14 luglio 2017 parte attrice ha depositato la memoria integrativa autorizzata specificando l'importo della singole voci di danno rivendicate per un ammontare complessivo di € 420.543,45; indi in data 14 novembre 2017, il convenuto ha depositato la comparsa di costituzione con la quale, ribadita la contestazione delle pretese attoree, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa a titolo di garanzia la società
[...]
quale suo assicuratore per la responsabilità civile. Controparte_2
Autorizzata dal Tribunale ed effettuata dal convenuto la chiamata in causa, la società si è costituita in giudizio in data 2 maggio Controparte_2
2018 eccependo l'inoperatività della polizza.
Con atto depositato in data 23 gennaio 2019, il convenuto ha rinunciato alla proposta domanda di garanzia nonché agli atti ed all'azione nei confronti della compagnia assicurativa, e quest'ultima, con atto depositato in data 24 gennaio 2019, ha formalizzato la sua accettazione, indi il Tribunale, con provvedimento reso all'udienza dell'8 febbraio 2019, ha dichiarato l'estinzione del processo limitatamente a quel rapporto processuale.
Il Tribunale ha istruito la causa mediante l'assunzione delle prove dichiarative per interpello e testimoni ammesse con l'ordinanza del 31 luglio 2019; successivamente, con ordinanza del 9 ottobre 2020, ha disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio nominando a tal fine consulente il perito industriale , e, all'esito del deposito della relazione Persona_1
del consulente, il Tribunale dopo aver rigettato la richiesta di convocazione dell'ausiliare per rendere chiarimenti nonché la richiesta di parte attrice di ordine di esibizione, ha avviato la causa alla fase decisionale.
Con la sentenza numero 296 del 21 luglio 2022 il Tribunale di IC ha parzialmente accolto la domanda attorea condannando il convenuto al pagamento risarcitorio della somma di € 81.690,00 oltre interessi legali nonché alla rifusione delle spese di lite, altresì ha rigettato la domanda riconvenzionale da quegli proposta e lo ha ulteriormente condannato alla sanzione prevista dall'articolo 8 comma 4 bis del D.Lgs. numero 28/2010 nella formulazione all'epoca vigente, ponendo le spese liquidate in favore del consulente a carico paritario delle parti.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello lo chiedendone Pt_1 l'integrale riforma mediante rigetto della domanda del condominio ed accoglimento della domanda riconvenzionale.
Il appellato ha resistito al gravame instando per il rigetto ed ha Parte_2
proposto impugnazione incidentale quanto alle componenti di danno non riconosciute dal Tribunale.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile, indi, prima che fosse deliberata la decisione, è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Collegio del
19 luglio 2024, al cui contenuto integralmente si rimanda.
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 19 settembre 2024 e da parte appellata in data 18 settembre 2024.
Con ordinanza collegiale del 3 dicembre 2024 la Corte ha ravvisato la necessità che il già nominato consulente tecnico d'ufficio, perito industriale rendesse chiarimenti e precisazioni – dettagliatamente Persona_1
indicandoli nel provvedimento – sicché ha rimesso la causa sul ruolo per il conferimento dell'incarico.
Ad avvenuto deposito dell'elaborato del consulente le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni definitive mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, indi la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Vanno preliminarmente esaminate le richieste di prova sulla cui ammissione l'appellante principale ha insistito, reiterandole in occasione della definitiva precisazione delle conclusioni, e pronunciarsene il rigetto.
L'appellante ha genericamente richiamato il contenuto delle istanze istruttorie formulate con la memoria del 14 dicembre 2018 senza curarsi di di indicare, rispetto al provvedimento ammissivo reso dal Tribunale, quali fossero i mezzi non ammessi;
altresì ha chiesto disporsi il
“rinnovo/richiesta di chiarimenti della CTU contestata, ricorrendo anche alla sostituzione del perito nominato” (così testualmente); ed infine ha chiesto ordinarsi al condominio appellato l'esibizione in giudizio “del verbale d'assemblea omesso da controparte e relativo all'anno 2008” (così testualmente).
Con l'ordinanza pronunciata in data 31 luglio 2019 il Tribunale, quanto alle richieste di prova dell'allora convenuto , aveva ammesso Pt_1
l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante del condominio colà attore e la prova testimoniale sui capitoli dal numero 1 al numero 7 indicati nella memoria istruttoria ex articolo 183 comma sesto numero 2 del codice di procedura civile di parte convenuta: alla pagina 5 della detta memoria datata 14 dicembre 2018 l'allora convenuto aveva Pt_1
chiesto ammettersi prova testimoniale sulle circostanze indicate dalla lettera
“a” alla lettera “q” della parte assertiva della stessa memoria “a conferma della documentazione allegata” (così testualmente) sicché il Tribunale ha implicitamente rigettato quella richiesta in ragione della sua evidente inammissibilità.
Altrettanto inammissibile è la riproposizione della stessa richiesta istruttoria, per come formulata con l'appello, non essendo stato allegato alcun efficace spunto critico alla decisione istruttoria assunta dal Tribunale tale da giustificare un vaglio da parte di questa Corte.
Altrettanto inammissibile è la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica non avendo l'appellante esplicitato le ragioni che dovrebbero giustificarne la necessità.
Ed infine è inammissibile anche la richiesta di emanazione dell'ordine di esibizione documentale non avendo l'appellante neppur illustrato a quale documento abbia inteso riferirsi né le ragioni della sua indispensabilità ai fini del decidere.
- Sia l'impugnazione principale che quella incidentale, pur contrapponendosi nelle rispettive istanze di riforma della decisione di primo grado, riguardano, tra le altre statuizioni criticate, quella del mancato rinnovo del certificato di prevenzione incendi sicché, stante la coincidenza del tema devoluto, può procedersi alla unitaria trattazione dei motivi concernenti quell'aspetto.
Con l'approfondimento peritale disposto nel grado (segnatamente i quesiti numeri 1 e 2 posti con l'ordinanza del 2 dicembre 2024) è stato possibile accertare che all'epoca di scadenza del certificato di prevenzione incendi rilasciato a nome della società Co.Fin.Mar s.r.l. ed avente validità dal 26 febbraio 2004 al 25 febbraio 2007 il soggetto legittimato all'esecuzione delle opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché di adeguamento dell'impianto antincendio fosse ancora la detta società in quanto proprietaria dell'intero fabbricato (in tali termini si è espresso l'ausiliare alla pagina 20 dell'elaborato depositato nel presente grado) non essendosi perfezionata alcuna voltura dell'intestazione.
In risposta al secondo quesito il consulente ha ribadito che il soggetto giuridico legittimato alla presentazione della domanda di rinnovo del ridetto certificato fosse la citata società, siccome proprietaria dell'edificio, e ciò sebbene in data 23 febbraio 2007 (ossia nell'imminenza della scadenza) il geometra , agendo quale amministratore del condominio “ Pt_1 Pt_2
, avesse presentato agli uffici del comando provinciale dei Vigili del
[...]
fuoco di IC un'istanza di rinnovo coi relativi allegati, ed invece essendo rimasto inattuato l'invito rivolto dallo stesso comando comando provinciale alla società Co.Fin.Mar a formalizzare il mutamento dell'intestatario del certificato attività questa per la quale necessitava evidentemente l'intervento di quella in quanto unica titolare.
Osserva la Corte che, a riprova della carenza di legittimazione del nel formulare l'istanza di rinnovo del certificato, v'è la Parte_2
circostanza – desumibile dalle risultanze offerte dell'ausiliare come pure dalla produzione documentale delle parti – per cui con la nota datata 22 gennaio 2008 prot. 1266 a firma del comandante provinciale dei Vigili del fuoco di IC (riportante nell'oggetto “cambio della titolarità del certificato di prevenzione incendi”) venne richiesto alla società Co.Fin.Mar il deposito d'una perizia giurata attestante la funzionalità dell'impianto di rilevazione incendi senza che consti che questa si sia mai adoperata per adempiere a quanto richiesto il che, dunque, porta ad escludere che vi sia stata colpevole inerzia da parte del (e per esso del suo Parte_2 amministratore) nei sensi sostenuti dall'appellato, dovendosi piuttosto ritenere che il condominio avrebbe dovuto rivolgere fin da subito alla stessa società Co.Fin.Mar, avendo quella realizzato le unità immobiliari poi costituite in condominio, ogni rivendicazione e sollecitazione al fine di dare corso al rinnovo del certificato, o quanto meno a perfezionare preventivamente il cambio della titolarità.
Ciò posto non può esimersi il Collegio dal rilevare che la gestione della pratica di rinnovo di cui si discorre è stata connotata nel suo svolgersi da non poca ambiguità da parte di tutti coloro che vi hanno avuto un qualche ruolo.
Quanto all'amministratore appellante non è stato chiarito da alcuna delle parti se quegli, allorchè presentò la domanda di rinnovo del certificato, avesse preso in considerazione il fatto che la titolarità giuridica del rapporto autorizzatorio fosse ancora in capo alla società, laddove, ben più appropriatamente, egli avrebbe dovuto rivendicare, ben prima della scadenza, il trasferimento dell'intestazione al condominio del quale aveva la rappresentanza.
Quanto allo stesso condominio l'ambiguità è ravvisabile nel fatto che, pressoché sino all'attualità, nessuno degli interventi di adeguamento
(costituenti le voci del danno rivendicato giudizialmente verso il cessato amministratore) risulta portato a completamento – ciò desumendosi dal sopralluogo svolto dal consulente dell'ufficio nel gennaio 2025 – il che denota quanto meno mancanza di diligenza nella gestione condominiale affatto conciliabile con la diligenza pretesa dallo la cui asserita Pt_1
carenza gli è stata addebitata quale violazione degli obblighi scaturenti dal mandato.
Su tutto emerge però, ad avviso della Corte, il contegno della società originariamente proprietaria dell'intero edificio (pur insindacabile nella presente sede in quanto soggetto rimasto estraneo al giudizio) dimostratasi inadempiente agli obblighi scaturenti dalla cessione agli acquirenti delle unità immobiliari poste nell'ambito dell'edificio costituito in condominio, al punto tale che, una volta ricevuta la comunicazione del 22 gennaio 2008 di cui si è detto innanzi, neppure diede corso alla sua trasmissione al
, ciò comportando la definitiva interruzione dell'iter Parte_2
procedimentale autorizzativo del rinnovo con ricaduta di effetti di possibili maggiori costi in ragione delle sopravvenienze normative di settore.
Sulla scorta di quanto testè esposto deve dunque affermarsi che la società
Co.Fin.Mar, proprio perché aveva trattenuto a sé la titolarità della certificazione di prevenzione incendi omettendo di dare corso al cambio di intestazione, sia la sola legittimata nel lato passivo rispetto alle rivendicazioni risarcitorie del . Parte_2
Tutto ciò considerato deve pervenirsi alla riforma della decisione gravata quanto all'addebito di responsabilità risarcitoria a carico dello Pt_1
difettando egli di legittimazione a resistere a quella domanda revocando dunque quella statuizione di condanna con effetto di rigetto della contrapposta impugnazione del rivolta alla quantificazione del Parte_2
risarcimento.
- Ad epilogo reiettivo deve pervenirsi in relazione al motivo di impugnazione con il quale l'appellante principale ha chiesto la riforma della decisione nella parte inerente la domanda di pagamento dei compensi spettantigli dall'anno 2007 fino alla cessazione dell'incarico, valendo a tal fine le seguenti ragioni pur differenti da quelle espresse dal Tribunale.
Quale prova della sussistenza della pretesa formulata in via riconvenzionale l'appellante, allora convenuto, aveva allegato che nel conto economico redatto dall'amministratore succedutogli nell'incarico (prodotto dal condominio con il numero 12) era riportato l'ammontare del credito di sua spettanza al predetto titolo.
La Corte rileva che dalla disamina del documento testè citato non può affatto evincersi un effetto di riconoscimento nei sensi prospettati dall'appellante sol che si consideri che nello stilare il documento in parola l'amministratore in carica si era limitato a riportare un elenco di spese contabilizzate provenienti dalla precedente gestione , il che induce Pt_1
l'ovvia considerazione secondo cui quella elencazione fosse stata redatta proprio dall'amministratore senza che consti prova di specifica Pt_1
approvazione da parte dell'assemblea condominiale anche ai fini di prova dell'accordo delle parti sull'ammontare del compenso annuale.
Non di secondario rilievo poi la circostanza per cui il ridetto riepilogo delle spese provenienti dalle precedenti gestioni quanto alla voce “documento”
(prima colonna dell'elenco) non riporta alcunché quanto alla posizione a differenza di tutti gli altri fornitori. Pt_1
Quanto precede porta dunque a concludere che non può dirsi raggiunta la prova né della sussistenza del credito né del suo ammontare con effetto di conferma del rigetto di quella domanda.
- Con l'impugnazione incidentale il condominio ha criticato la decisione in riferimento al dichiarato rigetto della domanda di risarcimento del danno scaturito dalla mancata comunicazione al condominio del decreto ingiuntivo di pagamento ottenuto dalla società per lavori Controparte_1
condominiali commissionati, durante il suo mandato, senza preventiva autorizzazione assembleare, motivo rubricato III.A.
Il contenuto della censura consta del dissenso espresso dall'appellante incidentale rispetto alla decisione sul presupposto secondo cui il Tribunale sarebbe incorso nella violazione applicativa della norma di cui all'articolo
1135 del codice civile elencando le medesime contestazioni rivolte all'operato dell'amministratore già allegate nel precorso grado.
La Corte rileva l'infondatezza della doglianza in ciascuna sua formulazione dovendosi piuttosto rilevare – in ciò condividendosi le ragioni sottese alla pronuncia gravata – che l'approvazione del bilancio nel quale erano esposte le voci di spesa, quand'anche non preventivamente autorizzate e pur se di dubbia sussistenza l'urgenza della loro esecuzione, ha sostanzialmente determinato l'effetto di ratifica dell'operato dell'amministratore sebbene esorbitante le sue attribuzioni.
Sotto altro aspetto, quanto alla vicenda del decreto ingiuntivo della società
, l'assunto d'appello secondo cui il detto decreto avrebbe potuto CP_1
essere opposto con successo si rivela del tutto congetturale e disancorato da alcun concreto elemento che consenta di ponderare il verificarsi dell'ipotesi, né infine l'appellante ha illustrato le ragioni per cui rispetto alla Parte_2
maggior somma portata dal ridetto decreto il Tribunale avrebbe dovuto addebitare allo a titolo di risarcimento la somma di € 21.749,78 Pt_1
limitandosi a ricomprendere temporalmente il pagamento di tale importo alla gestione di quegli. Con ulteriore profilo dello stesso motivo il ha criticato la Parte_2
statuizione reiettiva della domanda di risarcimento dell'importo di €
15.812,43 pure dovuta alla sostenendo che l'allora Controparte_1
convenuto avrebbe dovuto provare in giudizio l'effettiva esecuzione dei lavori il cui corrispettivo era stato rivendicato dalla società.
L'assunto – in sé di dubbia chiarezza – non è fondato dovendosi rilevare che sulla specifica questione l'appellante non si è affatto Parte_2
confrontato con la ragione motiva espressa dal Tribunale che aveva ravvisato la mancanza di prova dell'esborso quale elemento costituente il danno rivendicato, valutazione questa pienamente condivisa dal Collegio.
Di contro l'allegazione d'appello secondo cui avrebbe dovuto essere affermata la responsabilità risarcitoria dello non avendo dato Pt_1
questi prova dell'esecuzione dei lavori introduce un tema del tutto estraneo al contendere.
- Altrettanto va rigettato il motivo d'appello incidentale rubricato III.B con il quale il ha contestato il dichiarato rigetto della domanda di Parte_2
risarcimento equitativo del danno conseguente all'incompiuto, o comunque incompleto, passaggio di consegne tra lo e l'amministratore Pt_1
succedutigli nell'incarico.
Sul punto il Tribunale ha correttamente ravvisato che la petizione risarcitoria risultava dedotta in termini assolutamente generici risultando indimostrata, prima ancora dell'ammontare, la stessa sussistenza d'un danno economicamente valutabile.
A fronte di tale condivisibile argomento l'appellante ha Parte_2
riportato, invero assai puntualmente, l'elencazione dei documenti mancanti ed i fatti storici relativi a quello specifico aspetto senza però affatto illustrare da quali elementi di concreto rilievo avrebbe dovuto il Tribunale, ed oggi questa Corte, rinvenire la prova della sussistenza d'un danno eziologicamente correlato al contegno asseritamente omissivo del precedente amministratore e, soprattutto, spunti argomentativi per pervenire alla liquidazione, sia pur equitativamente determinata, del ristoro patrimoniale.
- Con il motivo rubricato III.C l'appellante incidentale ha contestato la declaratoria di rigetto della domanda di pagamento della somma di €
9.527,55 avente ad oggetto la pretesa restitutoria del detto importo quale disavanzo di gestione relativo all'annualità 2010.
Giova ricordare che il Tribunale, ampiamente illustrando il convincimento raggiunto, ha ravvisato la genericità di quella petizione, siccome fondata sulle sole risultanze contabili formate dall'amministratore succeduto allo nella gestione condominiale, senza che fosse stato allegato alcun Pt_1
concreto elemento su cui fondare il rivendicato addebito di responsabilità gestionale a carico dell'allora convenuto.
Rispetto a tale ordine di ragioni, in sé oggettivamente ineccepibile e pienamente condiviso dalla Corte, l'appellante incidentale ha proposto temi di critica meramente ripetitivi delle allegazioni del precorso grado senza contrapporre alla decisione alcun convincente ed efficace spunto critico a nulla rilevando in termini di prova del colpevole disavanzo la contabilizzazione curata dall'amministratore succeduto in quanto costituente atto di formazione di unilaterale di parte contestato dall'allora convenuto, con effetto dunque di permanenza della carenza di prova quanto all'addebito di responsabilità.
Il motivo deve pertanto essere rigettato in quanto infondato.
- Ad analogo epilogo di rigetto deve pervenirsi all'esito della delibazione del motivo rubricato III.D con il quale il ha lamentato Parte_2
l'erroneità della decisione di rigetto delle domande di risarcimento per i maggiori oneri sostenuti a causa del ritardato pagamento di utenze, delle ritenute di acconto e delle imposte sulla pubblicità.
La doglianza ha del tutto eluso la ratio decidendi sottesa laddove il
Tribunale ha ampiamente chiarito che la responsabilità ascritta all'allora convenuto fosse indimostrata in ragione dell'accertato stato di illiquidità della cassa condominiale ascrivibile alla consistente morosità dei condomini a fronte della quale lo si era attivato per il recupero: Pt_1
rispetto a tale ordine di ragioni – anche in tal caso condiviso dal Collegio in quanto corretto – l'appellante incidentale ha contrapposto argomentazioni di rango esclusivamente assertivo come tali inidonee ad indurre un diverso esito decisionale.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta a questa Corte, deve procedersi alla riforma in parte qua della decisione impugnata rigettando la domanda di risarcimento del danno inerente il mancato rinnovo del certificato di prevenzione incendi, con conferma nel resto.
In ragione dell'esito di riforma il appellato va condannato alla Parte_2
restituzione in favore dell'appellante di tutte le somme riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto del complessivo andamento del giudizio dal quale si ravvisa la soccombenza di entrambe le parti quanto alle rispettive domande, va disposta la compensazione integrale delle spese del doppio grado ed attribuzione in quota paritaria tra loro di quelle della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado nella misura liquidata con separato provvedimento.
- In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
l'appellante incidentale va dichiarato tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 296/2022 del Tribunale di IC, depositata in data 21 febbraio 2022, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e rigetto di quello incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, rigetta la domanda del nei confronti del Parte_2
geometra ; Parte_1
. in ulteriore riforma compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel presente grado e pone quelle di consulenza, nella misura liquidata, a carico delle parti in quota paritaria tra loro;
- condanna il alla restituzione in favore del Parte_2 Parte_2
geometra di quanto riscosso in esecuzione della sentenza Parte_1
di primo grado con maggiorazione degli interessi legali a decorrere dalla data di effettuazione dei pagamenti;
- dichiara l'appellante incidentale tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 16 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1541/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: geometra (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avvocati Angela Florio e Lucia Loprieno, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Lucia Loprieno in Venezia, San Marco 5547
APPELLANTE
contro
:
(c.f. ) in persona del suo Parte_2 P.IVA_1
amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valentina Ferrara, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in IC alla
Via Cairoli 71
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 296/2022 del
Tribunale di IC, depositata in data 21 febbraio 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante (note di trattazione scritta depositate in data 10 marzo
2025)
Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione della controparte, così pronunciare:
Dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande eccezioni e deduzioni nuove della controparte, si insiste per l'esame preliminare dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal
[...]
. In subordine, si chiede il rigetto dell'appello incidentale, per Parte_2
inammissibilità ed infondatezza.
Quindi, in accoglimento dell'appello proposto, per tutti i motivi e le eccezioni dedotti nella citazione d'appello, in riforma della sentenza n.
296/2022 del Tribunale di IC:
Nel merito si chiede il rigetto di ogni pretesa azionata dal
[...]
nei confronti del geom. ed accolta con la sentenza Parte_2 Pt_1
impugnata, infondata in fatto ed in diritto;
con condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore del convenuto, per la cui quantificazione ci si rimette a giustizia;
in accoglimento della riconvenzionale in primo grado: si chiede la condanna del al pagamento del compenso Parte_2 maturato dal convenuto di € 14.174,02 in linea capitale, oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
in ogni caso: condannare il alla rifusione di tutte le spese e Parte_2
competenze di causa con gli accessori dovuti, spese generali nella misura del 15%, Cassa di previdenza ed IVA come per legge per entrambi i gradi del giudizio e rimborso delle spese di CTU sostenute;
in via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella memoria dep. 14.12.2018 e non ammesse e per il rigetto di quelle avversarie, con eventuale abilitazione a prova contraria, come dedotto in memoria in replica dep. 27.12.2018; si insiste per il rinnovo/richiesta di chiarimenti della CTU contestata, ricorrendo anche alla sostituzione del perito nominato, come da note autorizzate dep. 16.03.2021 ed odierne.
Si chiede che il Giudice ordini alla controparte l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del verbale d'assemblea omesso da controparte e relativo all'anno 2008.
Si chiede la condanna della controparte alla restituzione delle somme versate dall'odierno appellante al in virtù della provvisoria Parte_2
esecutività della sentenza, oltre a spese ed interessi maturati dai singoli esborsi alla effettiva restituzione.
Di parte appellata (note di trattazione scritta depositate in data 10 marzo
2025)
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
1) In via pregiudiziale di rito:
- dichiarare inammissibile l'appello per i motivi indicati in narrativa. 2) Nel merito:
- rigettare nel merito il gravame proposto dal geom. perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto;
- riformare la sentenza di primo grado n. 296/2022 del Tribunale di IC nella parte in cui ha rigettato le domande del e Parte_2
quindi, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale alle obbligazioni assunte dal sig.
[...]
in forza del contratto di mandato con rappresentanza conferitogli Pt_1
dal 12/12/2001 al 14/09/2010 da ex art. 1703 c.c. Parte_2
e ss., ex art. 1176 c.c. e 1129 c.c. e ss e per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
per l'effetto condannare il sig. per le Parte_1
causali espose in narrativa a pagare al in persona Parte_2
dell'amministratore pro-tempore la somma complessiva di euro 420.543,45
o la maggiore o minore somma che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- respingere, in ogni caso, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro l'appellato, per i motivi esposti in narrativa.
3) In via riconvenzionale:
- rigettarsi la domanda formulata dall'appellante di condanna al pagamento del Condominio attoreo di euro 14.174,02 al sig. in quanto Parte_1
infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna in via riconvenzionale del al pagamento della somma di Parte_2
euro 14.174,02 compensarsi detto importo con la somma maggiore/minore eventualmente accertata in corso di causa a titolo di risarcimento danni per gli inadempimenti contrattuali posti in essere dal sig. . Parte_1
4) In ogni caso spese e competenze di lite, comprese le spese per CTU e
CTP per il primo grado (queste ultime pari ad euro 6.737,33), rifuse per il procedimento di primo grado e anche per la fase di mediazione (qualora la relativa spesa non sia fatta oggetto di condanna quale autonoma voce di danno), nonché per il procedimento d'appello, comprese spese per CTU e
CTP per la fase di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3 maggio 2016 il
[...]
ha evocato al giudizio del Tribunale di IC il geometra Parte_2
premettendo che quegli ne era stato amministratore dal Parte_1
dicembre 2001 al settembre 2010; ha poi allegato che nel corso della sua gestione il geometra non aveva adempiuto agli obblighi scaturenti Pt_1
dall'incarico, riconducibile alla figura giuridica del mandato con rappresentanza, conseguendone danni economici per il condominio, ed in particolare: - aveva omesso di comunicare al il mancato Parte_2
pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti da tale società CP_1
nonchè omesso di comunicare che questa aveva promosso azione
[...]
giudiziaria nei confronti del notificando il decreto ingiuntivo di Parte_2
pagamento emesso dal Tribunale di IC;
- non aveva dato pronto e regolare corso al passaggio di consegne con l'amministratore succedutogli;
- non aveva informato il condominio del disavanzo patrimoniale;
- aveva omesso di effettuare il pagamenti dei corrispettivi dovuti alla società
per lavori, non previamente autorizzati dall'assemblea, diversi ed CP_1
ulteriori rispetto a quelli di cui al decreto ingiuntivo, per un ammontare di € 15.812,43; - aveva omesso il pagamento delle forniture di energia elettrica e del gas metano, ciò determinando la sospensione dei servizi;
- aveva omesso il versamento delle ritenute fiscali operate negli anni dal 2007 al
2009; - non aveva provveduto al rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
Sugli antefatti così sunteggiati il ha quindi chiesto la condanna Parte_2
del geometra al risarcimento del danno riservando di indicarne Pt_1
l'ammontare all'esito della istruttoria.
Il convenuto si è costituito in giudizio in data 26 gennaio 2017 contestando partitamente ciascuno degli addebiti rivoltigli ed ha svolto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di € 14.174,02 a titolo di compenso delle attività svolte dal 2007 al 2009, eccependo la nullità della domanda attorea di risarcimento del danno in ragione della sua indeterminatezza.
Con provvedimento reso all'udienza del 16 febbraio 2017 il Tribunale ha concesso al condominio il termine per integrare la domanda agli effetti di cui all'articolo 164 comma quinto del codice di procedura civile;
con atto depositato in data 14 luglio 2017 parte attrice ha depositato la memoria integrativa autorizzata specificando l'importo della singole voci di danno rivendicate per un ammontare complessivo di € 420.543,45; indi in data 14 novembre 2017, il convenuto ha depositato la comparsa di costituzione con la quale, ribadita la contestazione delle pretese attoree, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa a titolo di garanzia la società
[...]
quale suo assicuratore per la responsabilità civile. Controparte_2
Autorizzata dal Tribunale ed effettuata dal convenuto la chiamata in causa, la società si è costituita in giudizio in data 2 maggio Controparte_2
2018 eccependo l'inoperatività della polizza.
Con atto depositato in data 23 gennaio 2019, il convenuto ha rinunciato alla proposta domanda di garanzia nonché agli atti ed all'azione nei confronti della compagnia assicurativa, e quest'ultima, con atto depositato in data 24 gennaio 2019, ha formalizzato la sua accettazione, indi il Tribunale, con provvedimento reso all'udienza dell'8 febbraio 2019, ha dichiarato l'estinzione del processo limitatamente a quel rapporto processuale.
Il Tribunale ha istruito la causa mediante l'assunzione delle prove dichiarative per interpello e testimoni ammesse con l'ordinanza del 31 luglio 2019; successivamente, con ordinanza del 9 ottobre 2020, ha disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio nominando a tal fine consulente il perito industriale , e, all'esito del deposito della relazione Persona_1
del consulente, il Tribunale dopo aver rigettato la richiesta di convocazione dell'ausiliare per rendere chiarimenti nonché la richiesta di parte attrice di ordine di esibizione, ha avviato la causa alla fase decisionale.
Con la sentenza numero 296 del 21 luglio 2022 il Tribunale di IC ha parzialmente accolto la domanda attorea condannando il convenuto al pagamento risarcitorio della somma di € 81.690,00 oltre interessi legali nonché alla rifusione delle spese di lite, altresì ha rigettato la domanda riconvenzionale da quegli proposta e lo ha ulteriormente condannato alla sanzione prevista dall'articolo 8 comma 4 bis del D.Lgs. numero 28/2010 nella formulazione all'epoca vigente, ponendo le spese liquidate in favore del consulente a carico paritario delle parti.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello lo chiedendone Pt_1 l'integrale riforma mediante rigetto della domanda del condominio ed accoglimento della domanda riconvenzionale.
Il appellato ha resistito al gravame instando per il rigetto ed ha Parte_2
proposto impugnazione incidentale quanto alle componenti di danno non riconosciute dal Tribunale.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile, indi, prima che fosse deliberata la decisione, è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Collegio del
19 luglio 2024, al cui contenuto integralmente si rimanda.
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 19 settembre 2024 e da parte appellata in data 18 settembre 2024.
Con ordinanza collegiale del 3 dicembre 2024 la Corte ha ravvisato la necessità che il già nominato consulente tecnico d'ufficio, perito industriale rendesse chiarimenti e precisazioni – dettagliatamente Persona_1
indicandoli nel provvedimento – sicché ha rimesso la causa sul ruolo per il conferimento dell'incarico.
Ad avvenuto deposito dell'elaborato del consulente le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni definitive mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, indi la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Vanno preliminarmente esaminate le richieste di prova sulla cui ammissione l'appellante principale ha insistito, reiterandole in occasione della definitiva precisazione delle conclusioni, e pronunciarsene il rigetto.
L'appellante ha genericamente richiamato il contenuto delle istanze istruttorie formulate con la memoria del 14 dicembre 2018 senza curarsi di di indicare, rispetto al provvedimento ammissivo reso dal Tribunale, quali fossero i mezzi non ammessi;
altresì ha chiesto disporsi il
“rinnovo/richiesta di chiarimenti della CTU contestata, ricorrendo anche alla sostituzione del perito nominato” (così testualmente); ed infine ha chiesto ordinarsi al condominio appellato l'esibizione in giudizio “del verbale d'assemblea omesso da controparte e relativo all'anno 2008” (così testualmente).
Con l'ordinanza pronunciata in data 31 luglio 2019 il Tribunale, quanto alle richieste di prova dell'allora convenuto , aveva ammesso Pt_1
l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante del condominio colà attore e la prova testimoniale sui capitoli dal numero 1 al numero 7 indicati nella memoria istruttoria ex articolo 183 comma sesto numero 2 del codice di procedura civile di parte convenuta: alla pagina 5 della detta memoria datata 14 dicembre 2018 l'allora convenuto aveva Pt_1
chiesto ammettersi prova testimoniale sulle circostanze indicate dalla lettera
“a” alla lettera “q” della parte assertiva della stessa memoria “a conferma della documentazione allegata” (così testualmente) sicché il Tribunale ha implicitamente rigettato quella richiesta in ragione della sua evidente inammissibilità.
Altrettanto inammissibile è la riproposizione della stessa richiesta istruttoria, per come formulata con l'appello, non essendo stato allegato alcun efficace spunto critico alla decisione istruttoria assunta dal Tribunale tale da giustificare un vaglio da parte di questa Corte.
Altrettanto inammissibile è la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica non avendo l'appellante esplicitato le ragioni che dovrebbero giustificarne la necessità.
Ed infine è inammissibile anche la richiesta di emanazione dell'ordine di esibizione documentale non avendo l'appellante neppur illustrato a quale documento abbia inteso riferirsi né le ragioni della sua indispensabilità ai fini del decidere.
- Sia l'impugnazione principale che quella incidentale, pur contrapponendosi nelle rispettive istanze di riforma della decisione di primo grado, riguardano, tra le altre statuizioni criticate, quella del mancato rinnovo del certificato di prevenzione incendi sicché, stante la coincidenza del tema devoluto, può procedersi alla unitaria trattazione dei motivi concernenti quell'aspetto.
Con l'approfondimento peritale disposto nel grado (segnatamente i quesiti numeri 1 e 2 posti con l'ordinanza del 2 dicembre 2024) è stato possibile accertare che all'epoca di scadenza del certificato di prevenzione incendi rilasciato a nome della società Co.Fin.Mar s.r.l. ed avente validità dal 26 febbraio 2004 al 25 febbraio 2007 il soggetto legittimato all'esecuzione delle opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché di adeguamento dell'impianto antincendio fosse ancora la detta società in quanto proprietaria dell'intero fabbricato (in tali termini si è espresso l'ausiliare alla pagina 20 dell'elaborato depositato nel presente grado) non essendosi perfezionata alcuna voltura dell'intestazione.
In risposta al secondo quesito il consulente ha ribadito che il soggetto giuridico legittimato alla presentazione della domanda di rinnovo del ridetto certificato fosse la citata società, siccome proprietaria dell'edificio, e ciò sebbene in data 23 febbraio 2007 (ossia nell'imminenza della scadenza) il geometra , agendo quale amministratore del condominio “ Pt_1 Pt_2
, avesse presentato agli uffici del comando provinciale dei Vigili del
[...]
fuoco di IC un'istanza di rinnovo coi relativi allegati, ed invece essendo rimasto inattuato l'invito rivolto dallo stesso comando comando provinciale alla società Co.Fin.Mar a formalizzare il mutamento dell'intestatario del certificato attività questa per la quale necessitava evidentemente l'intervento di quella in quanto unica titolare.
Osserva la Corte che, a riprova della carenza di legittimazione del nel formulare l'istanza di rinnovo del certificato, v'è la Parte_2
circostanza – desumibile dalle risultanze offerte dell'ausiliare come pure dalla produzione documentale delle parti – per cui con la nota datata 22 gennaio 2008 prot. 1266 a firma del comandante provinciale dei Vigili del fuoco di IC (riportante nell'oggetto “cambio della titolarità del certificato di prevenzione incendi”) venne richiesto alla società Co.Fin.Mar il deposito d'una perizia giurata attestante la funzionalità dell'impianto di rilevazione incendi senza che consti che questa si sia mai adoperata per adempiere a quanto richiesto il che, dunque, porta ad escludere che vi sia stata colpevole inerzia da parte del (e per esso del suo Parte_2 amministratore) nei sensi sostenuti dall'appellato, dovendosi piuttosto ritenere che il condominio avrebbe dovuto rivolgere fin da subito alla stessa società Co.Fin.Mar, avendo quella realizzato le unità immobiliari poi costituite in condominio, ogni rivendicazione e sollecitazione al fine di dare corso al rinnovo del certificato, o quanto meno a perfezionare preventivamente il cambio della titolarità.
Ciò posto non può esimersi il Collegio dal rilevare che la gestione della pratica di rinnovo di cui si discorre è stata connotata nel suo svolgersi da non poca ambiguità da parte di tutti coloro che vi hanno avuto un qualche ruolo.
Quanto all'amministratore appellante non è stato chiarito da alcuna delle parti se quegli, allorchè presentò la domanda di rinnovo del certificato, avesse preso in considerazione il fatto che la titolarità giuridica del rapporto autorizzatorio fosse ancora in capo alla società, laddove, ben più appropriatamente, egli avrebbe dovuto rivendicare, ben prima della scadenza, il trasferimento dell'intestazione al condominio del quale aveva la rappresentanza.
Quanto allo stesso condominio l'ambiguità è ravvisabile nel fatto che, pressoché sino all'attualità, nessuno degli interventi di adeguamento
(costituenti le voci del danno rivendicato giudizialmente verso il cessato amministratore) risulta portato a completamento – ciò desumendosi dal sopralluogo svolto dal consulente dell'ufficio nel gennaio 2025 – il che denota quanto meno mancanza di diligenza nella gestione condominiale affatto conciliabile con la diligenza pretesa dallo la cui asserita Pt_1
carenza gli è stata addebitata quale violazione degli obblighi scaturenti dal mandato.
Su tutto emerge però, ad avviso della Corte, il contegno della società originariamente proprietaria dell'intero edificio (pur insindacabile nella presente sede in quanto soggetto rimasto estraneo al giudizio) dimostratasi inadempiente agli obblighi scaturenti dalla cessione agli acquirenti delle unità immobiliari poste nell'ambito dell'edificio costituito in condominio, al punto tale che, una volta ricevuta la comunicazione del 22 gennaio 2008 di cui si è detto innanzi, neppure diede corso alla sua trasmissione al
, ciò comportando la definitiva interruzione dell'iter Parte_2
procedimentale autorizzativo del rinnovo con ricaduta di effetti di possibili maggiori costi in ragione delle sopravvenienze normative di settore.
Sulla scorta di quanto testè esposto deve dunque affermarsi che la società
Co.Fin.Mar, proprio perché aveva trattenuto a sé la titolarità della certificazione di prevenzione incendi omettendo di dare corso al cambio di intestazione, sia la sola legittimata nel lato passivo rispetto alle rivendicazioni risarcitorie del . Parte_2
Tutto ciò considerato deve pervenirsi alla riforma della decisione gravata quanto all'addebito di responsabilità risarcitoria a carico dello Pt_1
difettando egli di legittimazione a resistere a quella domanda revocando dunque quella statuizione di condanna con effetto di rigetto della contrapposta impugnazione del rivolta alla quantificazione del Parte_2
risarcimento.
- Ad epilogo reiettivo deve pervenirsi in relazione al motivo di impugnazione con il quale l'appellante principale ha chiesto la riforma della decisione nella parte inerente la domanda di pagamento dei compensi spettantigli dall'anno 2007 fino alla cessazione dell'incarico, valendo a tal fine le seguenti ragioni pur differenti da quelle espresse dal Tribunale.
Quale prova della sussistenza della pretesa formulata in via riconvenzionale l'appellante, allora convenuto, aveva allegato che nel conto economico redatto dall'amministratore succedutogli nell'incarico (prodotto dal condominio con il numero 12) era riportato l'ammontare del credito di sua spettanza al predetto titolo.
La Corte rileva che dalla disamina del documento testè citato non può affatto evincersi un effetto di riconoscimento nei sensi prospettati dall'appellante sol che si consideri che nello stilare il documento in parola l'amministratore in carica si era limitato a riportare un elenco di spese contabilizzate provenienti dalla precedente gestione , il che induce Pt_1
l'ovvia considerazione secondo cui quella elencazione fosse stata redatta proprio dall'amministratore senza che consti prova di specifica Pt_1
approvazione da parte dell'assemblea condominiale anche ai fini di prova dell'accordo delle parti sull'ammontare del compenso annuale.
Non di secondario rilievo poi la circostanza per cui il ridetto riepilogo delle spese provenienti dalle precedenti gestioni quanto alla voce “documento”
(prima colonna dell'elenco) non riporta alcunché quanto alla posizione a differenza di tutti gli altri fornitori. Pt_1
Quanto precede porta dunque a concludere che non può dirsi raggiunta la prova né della sussistenza del credito né del suo ammontare con effetto di conferma del rigetto di quella domanda.
- Con l'impugnazione incidentale il condominio ha criticato la decisione in riferimento al dichiarato rigetto della domanda di risarcimento del danno scaturito dalla mancata comunicazione al condominio del decreto ingiuntivo di pagamento ottenuto dalla società per lavori Controparte_1
condominiali commissionati, durante il suo mandato, senza preventiva autorizzazione assembleare, motivo rubricato III.A.
Il contenuto della censura consta del dissenso espresso dall'appellante incidentale rispetto alla decisione sul presupposto secondo cui il Tribunale sarebbe incorso nella violazione applicativa della norma di cui all'articolo
1135 del codice civile elencando le medesime contestazioni rivolte all'operato dell'amministratore già allegate nel precorso grado.
La Corte rileva l'infondatezza della doglianza in ciascuna sua formulazione dovendosi piuttosto rilevare – in ciò condividendosi le ragioni sottese alla pronuncia gravata – che l'approvazione del bilancio nel quale erano esposte le voci di spesa, quand'anche non preventivamente autorizzate e pur se di dubbia sussistenza l'urgenza della loro esecuzione, ha sostanzialmente determinato l'effetto di ratifica dell'operato dell'amministratore sebbene esorbitante le sue attribuzioni.
Sotto altro aspetto, quanto alla vicenda del decreto ingiuntivo della società
, l'assunto d'appello secondo cui il detto decreto avrebbe potuto CP_1
essere opposto con successo si rivela del tutto congetturale e disancorato da alcun concreto elemento che consenta di ponderare il verificarsi dell'ipotesi, né infine l'appellante ha illustrato le ragioni per cui rispetto alla Parte_2
maggior somma portata dal ridetto decreto il Tribunale avrebbe dovuto addebitare allo a titolo di risarcimento la somma di € 21.749,78 Pt_1
limitandosi a ricomprendere temporalmente il pagamento di tale importo alla gestione di quegli. Con ulteriore profilo dello stesso motivo il ha criticato la Parte_2
statuizione reiettiva della domanda di risarcimento dell'importo di €
15.812,43 pure dovuta alla sostenendo che l'allora Controparte_1
convenuto avrebbe dovuto provare in giudizio l'effettiva esecuzione dei lavori il cui corrispettivo era stato rivendicato dalla società.
L'assunto – in sé di dubbia chiarezza – non è fondato dovendosi rilevare che sulla specifica questione l'appellante non si è affatto Parte_2
confrontato con la ragione motiva espressa dal Tribunale che aveva ravvisato la mancanza di prova dell'esborso quale elemento costituente il danno rivendicato, valutazione questa pienamente condivisa dal Collegio.
Di contro l'allegazione d'appello secondo cui avrebbe dovuto essere affermata la responsabilità risarcitoria dello non avendo dato Pt_1
questi prova dell'esecuzione dei lavori introduce un tema del tutto estraneo al contendere.
- Altrettanto va rigettato il motivo d'appello incidentale rubricato III.B con il quale il ha contestato il dichiarato rigetto della domanda di Parte_2
risarcimento equitativo del danno conseguente all'incompiuto, o comunque incompleto, passaggio di consegne tra lo e l'amministratore Pt_1
succedutigli nell'incarico.
Sul punto il Tribunale ha correttamente ravvisato che la petizione risarcitoria risultava dedotta in termini assolutamente generici risultando indimostrata, prima ancora dell'ammontare, la stessa sussistenza d'un danno economicamente valutabile.
A fronte di tale condivisibile argomento l'appellante ha Parte_2
riportato, invero assai puntualmente, l'elencazione dei documenti mancanti ed i fatti storici relativi a quello specifico aspetto senza però affatto illustrare da quali elementi di concreto rilievo avrebbe dovuto il Tribunale, ed oggi questa Corte, rinvenire la prova della sussistenza d'un danno eziologicamente correlato al contegno asseritamente omissivo del precedente amministratore e, soprattutto, spunti argomentativi per pervenire alla liquidazione, sia pur equitativamente determinata, del ristoro patrimoniale.
- Con il motivo rubricato III.C l'appellante incidentale ha contestato la declaratoria di rigetto della domanda di pagamento della somma di €
9.527,55 avente ad oggetto la pretesa restitutoria del detto importo quale disavanzo di gestione relativo all'annualità 2010.
Giova ricordare che il Tribunale, ampiamente illustrando il convincimento raggiunto, ha ravvisato la genericità di quella petizione, siccome fondata sulle sole risultanze contabili formate dall'amministratore succeduto allo nella gestione condominiale, senza che fosse stato allegato alcun Pt_1
concreto elemento su cui fondare il rivendicato addebito di responsabilità gestionale a carico dell'allora convenuto.
Rispetto a tale ordine di ragioni, in sé oggettivamente ineccepibile e pienamente condiviso dalla Corte, l'appellante incidentale ha proposto temi di critica meramente ripetitivi delle allegazioni del precorso grado senza contrapporre alla decisione alcun convincente ed efficace spunto critico a nulla rilevando in termini di prova del colpevole disavanzo la contabilizzazione curata dall'amministratore succeduto in quanto costituente atto di formazione di unilaterale di parte contestato dall'allora convenuto, con effetto dunque di permanenza della carenza di prova quanto all'addebito di responsabilità.
Il motivo deve pertanto essere rigettato in quanto infondato.
- Ad analogo epilogo di rigetto deve pervenirsi all'esito della delibazione del motivo rubricato III.D con il quale il ha lamentato Parte_2
l'erroneità della decisione di rigetto delle domande di risarcimento per i maggiori oneri sostenuti a causa del ritardato pagamento di utenze, delle ritenute di acconto e delle imposte sulla pubblicità.
La doglianza ha del tutto eluso la ratio decidendi sottesa laddove il
Tribunale ha ampiamente chiarito che la responsabilità ascritta all'allora convenuto fosse indimostrata in ragione dell'accertato stato di illiquidità della cassa condominiale ascrivibile alla consistente morosità dei condomini a fronte della quale lo si era attivato per il recupero: Pt_1
rispetto a tale ordine di ragioni – anche in tal caso condiviso dal Collegio in quanto corretto – l'appellante incidentale ha contrapposto argomentazioni di rango esclusivamente assertivo come tali inidonee ad indurre un diverso esito decisionale.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta a questa Corte, deve procedersi alla riforma in parte qua della decisione impugnata rigettando la domanda di risarcimento del danno inerente il mancato rinnovo del certificato di prevenzione incendi, con conferma nel resto.
In ragione dell'esito di riforma il appellato va condannato alla Parte_2
restituzione in favore dell'appellante di tutte le somme riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto del complessivo andamento del giudizio dal quale si ravvisa la soccombenza di entrambe le parti quanto alle rispettive domande, va disposta la compensazione integrale delle spese del doppio grado ed attribuzione in quota paritaria tra loro di quelle della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado nella misura liquidata con separato provvedimento.
- In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
l'appellante incidentale va dichiarato tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 296/2022 del Tribunale di IC, depositata in data 21 febbraio 2022, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e rigetto di quello incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, rigetta la domanda del nei confronti del Parte_2
geometra ; Parte_1
. in ulteriore riforma compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel presente grado e pone quelle di consulenza, nella misura liquidata, a carico delle parti in quota paritaria tra loro;
- condanna il alla restituzione in favore del Parte_2 Parte_2
geometra di quanto riscosso in esecuzione della sentenza Parte_1
di primo grado con maggiorazione degli interessi legali a decorrere dalla data di effettuazione dei pagamenti;
- dichiara l'appellante incidentale tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 16 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni