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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3286/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca NE Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3286/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLO Parte_1 C.F._1 VALENTINA elettivamente domiciliato in VIA CRISTOFORO COLOMBO 9 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. MERLO VALENTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARENA MAFALDA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MARENA MAFALDA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE 1) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e , collocandoli Per_1 Per_2 Per_3 paritariamente presso entrambi i genitori;
2) confermare la residenza dei figli minori presso la casa familiare in San Giovanni in Persiceto via A.
Costa n. 28, e disporre che la stessa non possa essere modificata senza la preventiva autorizzazione pagina 1 di 20 dell'altro coniuge. Disporre che entrambi i coniugi abbiano l'obbligo di comunicare tempestivamente, con un preavviso di 30 giorni, la decisione di cambiare residenza al fine di poter salvaguardare l'interesse dei loro figli a mantenere in essere il rapporto di frequentazione con l'altro genitore;
3) confermare che la responsabilità genitoriale venga esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori, i quali assumeranno le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei loro bisogni, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per il tempo in cui ciascuno dei genitori avrà con sé i figli, in relazione alle decisioni relative alla ordinaria conduzione di vita dei minori;
4) stabilire che i figli stiano con il padre secondo il calendario proposto dal Giudice nel provvedimento del 3 giugno 2025, confermato dal servizio sociale, ovvero secondo le seguenti modalità e tempi:
Week-End: alternati, dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina. Durante la settimana 1 : dal lunedì pomeriggio, tutto martedì, sino al mercoledì mattina con il padre;
dal mercoledì pomeriggio sino al venerdì mattina con la madre;
dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina con il padre. Durante la settimana 2 : dal lunedì pomeriggio, tutto martedì, sino al mercoledì mattina con la madre;
dal mercoledì pomeriggio sino al venerdì mattina con il padre;
dal venerdì pomeriggio sino al lunedì con la madre. E così di seguito per le successive settimane. Relativamente alle vacanze estive confermare le tre settimane di vacanza con la madre e 3 con il padre, anche non consecutive, concordando le stesse entro il 31 di maggio di ogni anno. Ulteriori periodi di vacanza con uno solo dei due genitori potranno essere concordati tra gli stessi;
confermare le festività natalizie, per sette giorni, dal 24 al 30 dicembre,
e dal 31dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
confermare le festività pasquali: per tre giorni anche non consecutivi, curando l'alternanza fra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In ogni caso i genitori si accorderanno sui pernottamenti infrasettimanali anche in considerazione degli impegni di entrambi e dei desideri dei figli, fermo restando l'obbligo reciproco dei genitori, in caso di impossibilità a rispettare il calendario di visita concordato, di darne tempestiva comunicazione all'altro genitore in modo che quest'ultimo possa organizzarsi nel tenere i bambini;
confermare che i minori possano trascorrere con il padre l'intera giornata del 19 marzo di ogni anno (festa del Papà) e con la madre il giorno dedicato alla Festa della mamma di ogni anno.
5) Disporre che i minori possano trascorrere con entrambi i genitori i festeggiamenti più importanti: compleanno (da intendersi pranzo con un genitore e cena con l'altro), cerimonie scolastiche, sportive, religiose (queste ultime da intendersi pranzo con un genitore, cena con l'altro), salvo diversi accordi tra le parti.
pagina 2 di 20 6) Disporre il mantenimento diretto dei figli stante la divisione equa dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché la parità sostanziale dei redditi di entrambi (come già richiesta in data
21/10/2022 nell'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale), con decorrenza dalla data della domanda, o dalla diversa data ritenuta equa.
7) Confermare la suddivisione al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
7.1) Le spese straordinarie, da non concordare preventivamente, secondo quanto stabilito nel protocollo n. 7367 del 9.08.17, ovvero: spese mediche (in caso di visita specialistica privata, lo specialista dovrà essere previamente concordato dai genitori), comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche (compresa la spesa per la mensa scolastica); spese sportive, precedute dalla scelta concordata dell'attività sportiva, (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza, verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%.
7.2) Tutte le altre spese straordinarie verranno concordate preventivamente, secondo quanto stabilito nel protocollo n. 7367 del 9.08.17, ovvero: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
7.3) Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario, secondo quanto stabilito nel protocollo n. 7367 del 9.08.17, avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai minori vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 50%.
8) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra NE. pagina 3 di 20 9) Condannare la sig.ra NE alla refusione delle spese di lite, del procedimento principale, dei cautelari, e della CTU contabile.
In via istruttoria
I) Il signor insiste perché siano ammesse le prove già dedotte di cui alle memorie ex Parte_1 art. 183 co. VI n. 2 e 3 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte in quanto non rinunciate, nonché le argomentazioni ivi contenute rispetto alle istanze istruttorie di controparte.
II) Insiste per l'inammissibilità del documento allegato nella relazione della Guardia di finanza, prodotto dalla parte convenuta con la conseguente espulsione dal presente processo, non essendone mai stata chiesta l'autorizzazione alla produzione, né la difesa della convenuta ne ha chiesto la formale acquisizione nelle due istanze depositate: nell'istanza urgente di integrazione indagini alla guardia di finanza n. 4 depositata il 06/06/2023 e nell'istanza di rimessione in termini n. 7 depositata l'01/03/2024, come argomentato nelle note autorizzate depositate il 31 ottobre 2024.
CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di separazione dei coniugi n. 514/2023 pubblicata l'8.03.2023,
1-rigettare la domanda di addebito della separazione alla moglie, mancandone i presupposti di fatto e di diritto o comunque nulla disporre in merito tenuto conto della rinuncia alla domanda da parte del sig.
Parte_1
2-disporre l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione presso l'abitazione della madre a San Giovanni in Persiceto (BO), con cui già vivono essendosi trasferito altrove il sig. la responsabilità genitoriale verrà esercitata da Parte_1 entrambi i genitori ex artt. 316 e 337 ter c.c. ma separatamente in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, durante il tempo di permanenza dei bambini presso ciascun genitore;
le decisioni di maggiore interesse per i figli, ovvero quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
3- disporre che la casa familiare sia assegnata alla madre, che continuerà ad abitarla assieme ai tre figli minori;
4-disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli, secondo i tempi e le modalità già in Pt_1 atto tra le parti, in adesione a quanto disposto con ordinanza del 10.12.2023 in esito alla CTU, e riportato nel verbale d'udienza del 3.06.2025, anche tenuto conto di quanto riportato nelle relazioni del pagina 4 di 20 SS del 3.06.2025 e 26.09.2025, relativamente alla scelta dei giorni, con previsione di due giorni consecutivi dei bambini con il papà con pernottamento e fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina, e specificatamente: a) per due giorni alla settimana, scelti nel lunedì pomeriggio uscita scuola e martedì, entrambi con pernottamento e accompagnamento a scuola a cura del padre, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza del padre e nel mercoledì pomeriggio uscita scuola e giovedì, entrambi con pernottamento e accompagnamento a scuola a cura del padre, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza della madre;
in assenza di lezioni scolastiche i cambi tra genitori avverranno alle 10 di mattina;
b) a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10,00 al lunedì mattina curando il padre i prelievi a casa della madre e gli accompagnamenti dei bambini a scuola;
c) durante le vacanze natalizie per una settimana, alternando di anno in anno la prima settimana, comprensiva del giorno di Natale e S. Stefano, dal 24 al 30 dicembre, con la seconda comprensiva di
Capodanno ed Epifania, dal 31 dicembre al 6 gennaio, con possibilità comunque, per il genitore a cui non compete il Natale di trascorrere mezza giornata con i figli da scegliere tra i giorni 24, 25 o 26 a cura del genitore a cui compete la settimana comprensiva del giorno di Natale;
d) durante le vacanze
Pasquali per tre giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; e) per le altre festività e i cosiddetti ponti, riconosciuti dal calendario scolastico, in alternanza con la madre;
f) per il giorno della Festa del Papà, mentre la festa della mamma i bambini staranno con la mamma;
g) per tre settimane durante le vacanze estive, di cui due anche consecutive e l'altra autonoma, da distribuire tra i mesi di giugno, luglio e agosto e comunicarsi circa i tempi e i luoghi entro il 31 maggio di ogni anno: ciascun genitore, nel periodo in cui porterà con sé i figli in vacanza, dovrà comunicare preventivamente il recapito del luogo prescelto per la vacanza e curare che gli stessi mantengano il collegamento telefonico con l'altro genitore;
5-confermare l'incarico al Servizio Sociale a proseguire con il percorso psicologico ai tre minori e, relativamente a con un approfondimento di tipo clinico-diagnostico con percorso di sostegno Per_1 specifico;
qualora il sostegno psicologico che dovesse risultare necessario a non fosse offerto Per_1
o attuabile dal Servizio sociale disporre che vi provvedano privatamente i genitori con costi a carico di entrambi nella misura del 50%;
6-disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei tre figli, in considerazione della sua Pt_1 condizione economico-patrimoniale evidenziata in atti e risultata confermata dalla CTU contabile, mediante: a) versamento dell'importo mensile di € 1.400,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, entro il giorno cinque di ogni mese anticipatamente, revisionabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali;
b) anticipazione o rimborso nella misura del 50% delle spese di carattere straordinario per i figli minori più precisamente per la salute (medicine e visite mediche, anche pagina 5 di 20 specialistiche, apparecchiature di tipo oculistico, odontoiatrico e quant'altre necessarie), per l'istruzione (rette, libri scolastici, eventuali lezioni private, gite scolastiche, tasse, libri attinenti all'Università), per lo sport, per attività ricreativo-culturali, secondo le indicazioni, i tempi e le modalità di cui al protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna del 9.089.2017, con la specifica che nel caso di spese che prevedono versamenti pari o superiori a € 500,00 il sig. anticipi alla Pt_1 sig.ra NE la sua quota per consentirle di effettuare poi il pagamento.
In via istruttoria, A conferma di quanto esposto da questa difesa nei precedenti atti difensivi si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e per testi, tutti preceduti dalla locuzione
Vero che:
1. in data 10.10.2022, alle ore 22.30 circa, riceveva una telefonata dalla sig.ra in lacrime, CP_1 che riferiva di essere stata minacciata in casa dal sig. con un cacciavite e che il sig. Parte_1 con il cacciavite aveva poi distrutto un quadro in legno e strappato un poster attaccato alla Pt_1 parete della lavanderia;
2. nel corso della citata telefonata sentiva piangere anche i figli della sig.ra CP_1
3. nel periodo dal 3 al 6 gennaio 2023 è stata a Roma con la sig.ra e i suoi tre figli e in CP_1 quella occasione lei ha acquistato per sé un paio di stivali;
4. durante la vacanza la sig.ra ha organizzato per i figli la visita al Colosseo il 4 gennaio, CP_1
a Christmas World il 5 gennaio e ha portato i figli sulle giostre e a Piazza Navona, come da foto di cui al doc. 49 che si rammostra e i bambini hanno aderito alle proposte di svago organizzate dalla madre;
5. dal gennaio 2011 al dicembre 2015 la sig.ra ha prestato attività lavorativa presso lo CP_1 studio dell'amministratore in via Rambelli a San Giovanni in Persiceto, con impegno CP_2 equivalente a un tempo parziale;
6. la sig.ra NE nello svolgimento della sopracitata attività la mattina arrivava in ufficio dopo avere accompagnato i figli ( e poi anche alla scuola materna e usciva alle ore 16 per Per_1 Per_2 andare a riprendere i bambini da scuola;
7. la sig.ra NE nell'anno 2016, con la scoperta della terza gravidanza, comunicò la propria interruzione del rapporto di collaborazione lavorativa e interruppe la frequenza dello studio
[...] in via Rambelli a San Giovanni in Persiceto, perché doveva occuparsi dei figli e della casa, CP_2 poiché il marito era impegnato a tempo pieno nel proprio lavoro;
8. negli anni della convivenza familiare dal 2011 al 2021 la sig.ra NE si occupava in maniera esclusiva della gestione della casa e di ogni esigenza quotidiana dei figli, come a titolo di esempio lavarli, cambiarli, vestirli, preparare le pappe, portarli dal pediatra e dal parrucchiere;
pagina 6 di 20 9. nel corso della relazione di convivenza prima e matrimoniale poi, dall'anno 2011 con la nascita di e fino all'avvento della pandemia nel 2020 la sig.ra si occupava in maniera Per_1 CP_1 esclusiva di seguire i figli nelle attività scolastiche e ludiche inclusi gli accompagnamenti e i prelievi a scuola e alle varie attività, per nuoto e Basket, per SO nuoto e ciò ha continuato a fare Per_1 dal 2021 dopo la pandemia;
10. nel corso della relazione di convivenza prima e matrimoniale poi, anni 2011/2022 era la sig.ra a occuparsi materialmente dell'acquisto del vestiario, del materiale scolastico e del CP_1 corredo sportivo necessario a ciascuno dei tre figli;
11. nel corso della relazione di convivenza prima e matrimoniale poi era la sig. a CP_1 partecipare agli incontri con le educatrici prima e maestre poi (quando i bambini hanno cominciato la scuola) di e e alle riunioni scolastiche per i tre figli;
Per_1 Per_2 Per_3
12. negli anni dal 2011 al 2014 il sig. gestiva il Superbar di San Giovanni in Persiceto e aveva Pt_1 turni alternati con gli altri soci per cui a settimane alterne una volta aveva il turno dalle ore 6 alle ore
16,00 e l'altra dalle ore 16,00 fino a tarda sera, oltre mezzanotte, e la sig.ra NE era sola con i figli piccoli e e cenava da sola con loro;
Per_1 Per_2
13. negli anni dal 2011 al 2014 il sig. gestiva il Superbar di San Giovanni in Persiceto e a fine Pt_1 settimana alternati era impegnato a lavoro fino alle prime ore del mattino, circa le 3 / 4, e la sig.ra NE rimaneva a casa da sola anche per cena con i figli piccoli ( e Per_1 Per_2
14. negli anni dal 2014 al 2015 la sig.ra NE almeno tre sere in giorni infrasettimanali preparava la cena e cenava da sola con i figli piccoli, e poiché il sig. gestiva il Per_1 Per_2 Parte_1
Superbar di San Giovanni in Persiceto ed era impegnato a lavoro fino a tarda sera, spesso oltre la mezzanotte;
15. negli anni dal 2015 al 2018 il sig. gestiva da solo il locale Parte_1 Parte_2 della società Pinky Bar srl ed era a casa solo una sera a settimana, mentre tutte le altre sere e anche a pranzo era a lavoro fino a tarda sera e la sig.ra era da sola a casa con i figli piccoli, CP_1
16. la sig.ra negli anni dal 2015 al 2018 anche il sabato e la domenica era a pranzo e a CP_1 cena da sola con i figli piccoli poiché il sig. era impegnato a lavoro fino alle prime ore Parte_1 del mattino, salvo una delle due sere tra sabato e domenica in cui usciva a cena fuori con la moglie e gli amici;
17. dall'anno 2019 e anche all'attualità il sig. lavora alla della Parte_1 Parte_3 società Pinky bar s.r.l. con turno fisso a pranzo tutti i giorni, fascia oraria dalle 9 alle 16,00 e turno serale tre giorni a settimana dalle ore 18 alle ore 24;
pagina 7 di 20 18. nel corso della relazione di convivenza prima e matrimoniale poi, anni 2011/2021, i signori CP_1
e si erano organizzati con i seguenti ruoli: la sig.ra si occupava della
[...] Parte_1 CP_1 gestione e cura della casa e di seguire i figli e provvedere a tutte le loro necessità, mentre il sig. Pt_1 si dedicava a tempo pieno al proprio lavoro per garantire il mantenimento della famiglia;
19. nel corso della relazione di convivenza prima e matrimoniale poi, anni 2011/2020 prima dell'avvento della pandemia, che ha costretto tutti a un isolamento casalingo, gli incontri tra lei, la sig.ra NE e altre amiche ( e per un aperitivo o cena insieme Persona_4 Persona_5 avvenivano sempre presso i locali gestiti dal sig. Superbar e dal piccolo, per volere Pt_1 Parte_3 del sig. Parte_1
20. durante gli incontri tra amiche (aperitivi o cene) di cui al capitolo 19 che precede la sig.ra CP_1 era presente sempre portando con sé i figli piccoli per volere del sig. così poteva vedere
[...] Pt_1 anche lui i figli mentre era impegnato a lavoro;
21. dopo la separazione di fatto tra la sig.ra e il sig. a decorrere dal mese CP_1 Parte_1 di febbraio 2022 la sig.ra NE si occupa personalmente di ogni necessità dei tre figli minori, quali a titolo di esempio, cura personale di e , acquisto vestiario ordinario e capi Per_1 Per_2 Per_3 stagionali come giubbotti invernali, scarpe e corredo sportivo, accompagnamento a scuola e prelievo da scuola dei bambini, tiene i contatti con le maestre e partecipa ai colloqui individuali con le maestre per ciascun figlio;
22. dal febbraio 2022 il sig. non risponde alle telefonate della sig.ra e Parte_1 CP_1 neppure nei giorni in cui ha con sé i tre figli sia infrasettimanali, martedì e giovedì, che nei fine settimana;
23. nell'anno 2009 la sig.ra e il sig. hanno effettuato due periodi di CP_1 Parte_1 vacanza di 3/5 giorni a Madrid, 2 vacanze di 3 e 5 giorni ad Alicante e un soggiorno di cinque giorni a
Londra nel mese di novembre;
24. nell'anno 2010 la sig.ra e il sig. hanno effettuato una vacanza di una CP_1 Parte_1 settimana ad Ibiza e altra vacanza di due settimane in Andalusia;
25. nell'anno 2011 la sig.ra e il sig. hanno effettuato una vacanza di CP_1 Parte_1 cinque giorni a Parigi nel mese di gennaio;
26. nell'anno 2012 la sig.ra e il sig. hanno effettuato una vacanza in CP_1 Parte_1 inverno di due settimane ad Antigua (Caraibi) e in estate una settimana sulla riviera romagnola e altra settimana in Val di Fassa, tutte anche con il figlio Per_1
pagina 8 di 20 27. nell'anno 2013 la sig.ra e il sig. hanno effettuato una vacanza in CP_1 Parte_1 inverno due settimane (gennaio/febbraio) a Martinica (Caraibi) e in estate due settimane sulla riviera romagnola, entrambe anche con il figlio Per_1
28. nell'anno 2014 la sig.ra e il sig. hanno effettuato una vacanza per CP_1 Parte_1
l'intero mese di luglio presso un residence a Misano Adriatica e l'intero mese di agosto presso un residence a Cattolica, entrambe con i figli e di pochi mesi;
Per_1 Per_2
29. nell'anno 2015 la sig.ra e il sig. assieme ai figli e CP_1 Parte_1 Per_1 Per_2 hanno effettuato una vacanza di due settimane in febbraio a Santo Domingo e in estate una settimana in
Hotel a Cattolica e altra settimana in Hotel a Molveno;
30. nell'anno 2016 la sig.ra e il sig. hanno effettuato una vacanza di una CP_1 Parte_1 settimana a gennaio a Sant Martin (Caraibi), una settimana a luglio e altra settimana ad agosto a
Cattolica in albergo con e oltre a una settimana in autunno al Family hotel 5 stelle Per_1 Per_2
a Brunico assieme ai tre figli e di pochi mesi oltre;
Per_1 Per_2 Per_3
31. nell'anno 2017 i sigg.ri e assieme ai tre figli hanno effettuato una CP_1 Parte_1 vacanza di tre settimane in inverno a Martinica (Caraibi) e una settimana a luglio a Cattolica in albergo;
32. nell'anno 2018 la sig.ra e il sig. assieme ai tre figli hanno effettuato CP_1 Parte_1 una vacanza in autunno di una settimana a Valentia, in inverno di tre settimane a Martinica (Caraibi) e in estate di due settimane alle Seychelles per il loro matrimonio;
33. il matrimonio alle Seychelles e tutta la vacanza di due settimane sono stati organizzati completamente dal sig. all'insaputa dalla sig.ra con l'intenzione di volerle Parte_1 CP_1 fare una sorpresa e che poche settimane prima la sig.ra ha scoperto per caso il programma CP_1 del sig. compreso anche il progetto del matrimonio;
Pt_1
34. nell'anno 2019 la sig.ra e il sig. nel mese di luglio hanno effettuato CP_1 Parte_1 una vacanza di tre settimane presso residence Porto Rotondo in Sardegna e una settimana presso l'Agriturismo San Gimignano in Toscana assieme ai tre figli e una ulteriore vacanza in autunno di una settimana al Family hotel 5 stelle a Merano;
35. nell'anno 2020 la sig.ra e il sig. assieme ai tre figli minori hanno CP_1 Parte_1 effettuato una vacanza di una settimana in gennaio in Val Pusteria al Family hotel 4 stelle e una settimana in autunno al Family hotel 5 stelle a Brunico;
36. nell'anno 2021 la sig.ra e il sig. assieme ai tre figli hanno effettuato CP_1 Parte_1 una vacanza di una settimana a luglio presso il residence Volterra in Toscana;
pagina 9 di 20 37. per tutte le vacanze di cui ai precedenti capitoli dal n. 23 al 36 il sig. si è occupato Parte_1 personalmente con proprie risorse di pagare i viaggi e tutte le spese delle vacanze e non ha chiesto una contribuzione alla sig.ra CP_1
38. nel corso degli anni dal 2010 al 2021, salvo il periodo di restrizioni dovute alla pandemia nel 2020,
i sigg.ri e uscivano a cena a ristorante con gli amici tutti i fine settimana, CP_1 Parte_1 con regolarità il sabato sera o la domenica, quando il sig. non aveva turno lavorativo e in Pt_1 ristoranti rinomati come Buriani di Pieve di Cento;
Ristorante Bergamini di San Giovanni in Persiceto;
Ristorante La Grassa Gallina di San Giovanni in Persiceto;
Ristorante Oceano di San Matteo della
Decima; Ristorante Sorsi e Morsi di San Giovanni in Persiceto;
Ristorante da Aleotti a Crevalcore,
Ristorante il Setaccio a San Giacomo del Martignone;
39. le cene a ristorante di cui al capitolo 38) che precede venivano pagate dal sig. Parte_1 relativamente alla quota per sé e la moglie, sempre in contanti;
40. nel corso degli anni dal 2010 al 2021, salvo il periodo di restrizioni dovute alla pandemia nel 2020,
i sigg.ri e erano soliti andare a cena a ristorante almeno una volta a CP_1 Parte_1 settimana anche con i bambini quando il sig. non aveva il turno serale a lavoro;
Parte_1
41. nel corso degli anni dal 2010 al 2021i sigg.ri e tenevano un barattolo CP_1 Parte_1 bianco nella prima anta a ribalta del comò nella loro camera da letto dove custodivano denaro in contante portato a casa dal sig. Parte_1
42. negli anni dal 2020 al 2021 in più occasioni il sabato sera prima di andare a cena a ristorante con la moglie e gli amici il sig. ha preso denaro contante dal barattolo bianco tenuto nella Parte_1 prima anta a ribalta del comò della camera da letto sua e della moglie;
43. nel corso degli anni dal 2010 al 2021 ha visto in più occasioni la sig.ra prendere soldi CP_1 in contanti dal barattolo bianco tenuto nel comò della camera da letto matrimoniale con cui ha poi pagato il fornitore di surgelati Boofrost;
44. nel corso degli anni dal 2010 al 2021 la sig.ra prima di uscire per andare a comprare CP_1 vestiti e scarpe per sé e per i figli ha preso soldi in contanti dal barattolo bianco tenuto nella prima anta a ribalta del comò della propria camera da letto e li ha effettivamente utilizzati per pagare vestiti e scarpe per i bambini e per sé;
45. nel corso degli anni dal 2010 al 2021 la sig.ra ha acquistato vestiario e scarpe per sé e CP_1 per i figli pagando sempre con soldi contanti;
46. negli anni 2014 e 2015 i sig.ri e hanno usufruito di una collaboratrice CP_1 Parte_1 domestica di nazionalità moldava di nome e la sig.ra la pagava in contanti Per_6 CP_1 prendendo i soldi dal barattolo bianco tenuto nel comò della propria camera da letto;
pagina 10 di 20 47. nell'anno 2010 è stata assunta come dipendente del Superbar in San Giovanni in Persiceto gestito dalla società Pinky bar s.r.l. con contratto a chiamata per 19 ore al mese, ma di fatto aveva concordato a parte una presenza continuativa di cinque giorni a settimana;
48. nell'anno 2010 ha svolto turni di lavoro presso il Superbar della società Pinky bar s.r.l. per un orario giornaliero di almeno sette ore almeno per quattro giorni a settimana e cioè più ampio di quello contrattualmente previsto di 19 ore al mese a chiamata e le differenze retributive le venivano pagate sempre in contanti;
49. nell'anno 2010 a lei e agli altri dipendenti del Superbar della società Pinky bar s.r.l. nello svolgimento dell'attività lavorativa era stata data la direttiva di non battere gli scontrini per i clienti abituali;
50. nell'anno 2010 a lei e agli altri dipendenti del Superbar della società Pinky bar s.r.l. nello svolgimento dell'attività lavorativa era stata data indicazione di non battere circa il 30/40% degli scontrini giornalieri ai clienti abituali del bar;
51. negli anni successivi al 2010 e fino a dicembre 2022 ha continuato a lavorare per la società Pinky bar s.r.l. prestando servizio come barista in occasione di eventi e serate organizzate, come da doc. 55 e
55bis, che si rammostrano, senza regolare contratto e con pagamento della prestazione lavorativa totalmente in contanti;
52. il 3 marzo 2012 in occasione della festa di primavera ha lavorato come barista presso il Superbar di
San Giovanni in Persiceto della società Pinky bar s.r.l., precisamente la festa che risulta dal doc. 55 che si rammostra senza contratto alcuno e con pagamento della prestazione totalmente in contanti;
53. il 3 settembre 2017, in occasione della festa di fine estate ha lavorato come barista presso il
Superbar di San Giovanni in Persiceto della società Pinky bar s.r.l., precisamente la festa che risulta dal doc. 55 bis che si rammostra senza contratto alcuno e con pagamento della prestazione totalmente in contanti;
54. nel mese di marzo 2009 ha visto in casa dei sigg.ri e il documento n. CP_1 Parte_1
19) che si rammostra scritto di pugno dal sig. Parte_1
55. nell'anno 2009 il sig. oltre al proprio stipendio aveva un ulteriore introito mensile di Parte_1 denaro in contante di circa € 2.600 che in parte, tratteneva direttamente per sé e la sua famiglia e in parte dava ai propri genitori che provvedevano poi a bonificare somme di denaro sul conto corrente bancario a lui intestato;
56. nel mese di settembre 2010 ha visto in casa dei sigg.ri e il documento CP_1 Parte_1
n. 20) che si rammostra scritto di pugno dal sig. Parte_1
pagina 11 di 20 57. nell'anno 2010 il sig. oltre al proprio stipendio aveva un ulteriore introito mensile di Parte_1 denaro in contante che in parte, tratteneva direttamente per sé e la sua famiglia e in parte dava ai suoi genitori che provvedevano poi a bonificare somme di denaro sul conto corrente bancario a lui intestato;
58. nel mese di giugno 2021 ha visto in casa dei sigg.ri e il documento n. CP_1 Parte_1
21) che si rammostra scritto di pugno dal sig. Parte_1
59. negli anni dal 2010 a 2021 il sig. oltre al proprio stipendio aveva un ulteriore introito Parte_1 mensile di denaro in contante che in parte tratteneva direttamente per sé e la sua famiglia e in parte dava ai suoi genitori, che provvedevano poi a bonificare somme di denaro mensilmente per € 800,00 sul conto corrente bancario a lui intestato;
60. nel mese di ottobre 2021 ha visto in casa dei sigg.ri e il doc. 21) che si CP_1 Parte_1 rammostra scritto di pugno dal sig. e riconosce la calligrafia dello stesso;
Parte_1
61. nel mese di gennaio 2022 ha visto in casa dei sigg.ri e il documento n. CP_1 Parte_1
22) che si rammostra scritto di pugno dal sig. Parte_1
Si indicano a testi: sui capitoli da 1 a 4: 1. la sig.ra residente a [...]– loc. Tes_1
Ponticella in via Del Rio n. 26; sui capitoli 1 e 2: 2. la sig.ra residente a [...]Testimone_2
(BO), Via A. De RI n. 105/B; sui capitoli n. 5, 6, 7: 1. la sig.ra residente in [...]
Pertini n. 1, Sala Bolognese (BO) sui capitoli da 8 a 22: 2. la sig.ra residente a [...]Tes_1
– loc. Ponticella in via Del Rio n. 26; 3. la sig.ra residente a [...]
A. De RI n. 105/B;
4. la sig.ra residente a [...]; sui Testimone_4 capitoli dal n. 23 al n. 61: 1. la sig.ra residente a [...]
Rio n. 26; sui capitoli dal 23 al 46 e dal 54 al 61: 1. la sig.ra residente a [...]Testimone_4
(BO), Via Concia n. 143; 2. la sig.ra. residente a [...]
n. 105/B;
Ci si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova del ricorrente perché inammissibili o ultronei, alcuni irrilevanti ai fini della decisione, altri da provare o già provati documentalmente, altri ancora, seppur irrilevanti, non contestati.
Alla luce di quanto esposto nelle difese svolte e della palese infondatezza delle richieste formulate da controparte, tanto che in corso di causa ha anche rinunciato alla domanda di addebito, dopo avere costretto comunque la ricorrente a difendersi sul punto, si insiste per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In merito ai risultati della CTU contabile, come riportato nel verbale di udienza del 03 giugno 2025, la scrivente difesa fa presente che la situazione come ricostruita dal ctu è quella che già emergeva dagli atti e dai documenti di causa ed evidenziata nelle deduzioni autorizzate del 30.10.2024 della scrivente pagina 12 di 20 difesa. L'ammontare richiesto dalla CTU e dal geometra incaricato pare a codesta difesa eccessivamente elevato, tenuto conto che la consulente si è limitata a trascrivere quanto prodotto dalla
Guardia di finanza e dalle Banche, senza null'altro aggiungere, neppure risulta una risposta alle osservazioni fatte dalla CTP di parte NE semplicemente allegate, in aggiunta si è solo indagato il valore stimato degli immobili, rinvenibile anche accedendo al sito dell'agenzia delle entrate o chiedendo a un'agenzia immobiliare. Si evidenzia che il totale richiesto rappresenta buona parte del reddito annuo della sig.ra NE.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
pagina 13 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/07/2018 in Anse Source d'Argent la Digue (Seychelles), trascritto nel Comune di residenza di entrambi i coniugi (anno 2018, parte 2, serie C, nr. 82); dall'unione sono nati i figli: il 06/10/2011, il 05/06/2014 e il 30/08/2016; Per_1 Per_2 Per_3 il marito è uscito dalla casa familiare a febbraio 2022; ha introdotto il presente giudizio, la moglie si è costituita, le parti sono comparse personalmente all'udienza del 23.9.2022, sono stati emessi i provvedimenti provvisori e urgenti e, con sentenza non definitiva n. 514/2023 pubblicata in data
08/03/2023, è stata pronunciata la separazione. La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti, ivi compresa relazione della GdF, documentazione bancaria e relazioni del Servizio
Sociale, nonché con ctu sulla capacità genitoriale delle parti e sulla loro situazione economica.
Le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni vanno respinte in quanto superflue ai fini della decisione.
Si dà atto che non vi è contrasto sull'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre e l'assegnazione a lei della casa familiare;
quanto al calendario di visita padre-figli, vi è contrasto solo relativamente all'estensione del fine settimana paterno, in quanto la madre chiede che il fine settimana paterno continui a iniziare dal sabato mattina, contrariamente a quello di propria competenza, che invece inizia dal venerdì; il padre, invece, chiede che anche il suo fine settimana inizi dal venerdì, realizzando così un collocamento su tempi paritari invece che con prevalenza per la madre
(ogni due settimane, 8 giorni con la madre e 6 col padre).
Al riguardo si dà atto che la ctu, con la relazione depositata il 20.8.2023, aveva concluso indicando tempi paritari presso ciascun genitore;
tuttavia, in risposta alle osservazioni della ctp della madre, aveva precisato che entrambe le opzioni (tempi paritari oppure leggermente prevalenti presso la madre) presentavano sia vantaggi che svantaggi (pag. 48,49 e 50 della relazione).
Con l'ordinanza 10.12.2023, da ritenersi qui integralmente richiamata, il Giudice, nel modificare l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. per adeguarla alle conclusioni della ctu, recepiva il calendario che prevedeva una leggera prevalenza dei tempi presso la madre, evidenziando le caratteristiche paterne che erano state rilevate dalla ctu e che - in particolare con riguardo agli atteggiamenti svalutanti tenuti nei riguardi della madre, e con riguardo al coinvolgimento prevalente nell'accudimento dei figli da parte della madre, con l'ausilio dei nonni - inducevano a tale conclusione. Essa è peraltro oggi avvalorata dalla relazione del Servizio Sociale che, con relazione del 26.9.2025, ha espressamente concluso sul punto: non si ravvedono motivi ostacolanti alla lieve modifica del calendario di visita, che prevedrebbe un collocamento paritario dei figli minori. Tuttavia, pur sapendo che in diverse occasioni
pagina 14 di 20 entrambi i genitori hanno acconsentito alle richieste dei figli di passare più tempo con l'altro genitore, tale modifica dovrebbe essere attuata solo se non provoca difficoltà nella minore , che, come Per_3 dalla stessa riferito, appare ancora bisognosa della presenza prevalente della figura materna e solo qualora gli impegni professionali del padre lo consentano. Pertanto, si ritiene di mantenere l'attuale calendario che prevede che il fine settimana presso il padre inizi al sabato, salvo modifiche di volta in volta concordate fra i genitori;
diversamente decidendo, si penalizzerebbe la figlia;
inoltre la Per_3 sera del venerdì presso il padre con alta probabilità sarebbe in realtà trascorsa non con lui, ma con i nonni paterni.
Si dà atto che non vi è contrasto fra i genitori sul mantenimento della vigilanza al Servizio Sociale col mandato già in essere, sul supporto psicologico ai figli e sull'approfondimento di tipo clinico- diagnostico a favore del minore presso la NPI con eventuale presa in carico, se indicata. Per_1
Vi è contrasto, invece, sulle questioni economiche, in quanto il marito chiede disporsi il mantenimento ordinario in forma diretta, invece la moglie chiede che egli contribuisca al mantenimento ordinario dei figli con la somma di euro 1.400 mensili complessivi;
attualmente, in base all'ordinanza del 23.9.2022, il padre versa mensilmente euro 300 per il figlio maggiore ed euro 200 per ciascuno degli altri due, per un totale di euro 700 mensili complessivi. Si dà atto che il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare e con garanzia ipotecaria sulla medesima, non lo stanno pagando da due anni;
all'udienza del 3.6.2025 è stato, infatti, verbalizzato: Il mutuo non viene pagato da due anni. Le parti stanno valutando di mettere in vendita la casa, anche se ciascuno accampa motivazioni differenti, si dà atto che l'intenzione comune è questa, anche se i dettagli non sono stati definiti.
Dalla ctu contabile (relazione depositata il 21.5.2025) è emerso, in particolare: Dall'analisi effettuata dei
c/c intestati o cointestati al Sig. e della documentazione inviata degli istituti bancari, è Parte_1 emersa nel periodo 01.12.2020 – 03.02.2024 oggetto di indagine la presenza di bonifici (complessivi €
64.200,00) a favore di provenienti da c/c cointestati tra il medesimo ed il padre Parte_1 CP_3
, tra i genitori o intestati al solo , nonché di alcuni versamenti di contanti
[...] CP_3
(complessivi € 5.220,00) effettuati su conti correnti intestati a , per un totale pertanto di Parte_1
€ 69.420,00 (64.200,00 + 5.220,00).E' emersa altresì la presenza di accrediti provenienti da conti correnti intestati o cointestati a a favore del c/c n. 8871 intestato al Parte_1 Controparte_4 padre per complessivi € 24.173,00 attribuibili in quota parte a per € CP_3 Parte_1
14.173,00 (€ 4.173,00 + € 2.000,00 + € 8.000,00). Considerati i rispettivi importi dare/avere, la media mensile degli accrediti a favore di risulta pari ad € 1.151,00, così ottenuta: € 69.420,00 Parte_1
– € 14.173,00 = € 55.247,00, diviso 48 mesi = € 1.151,00 al mese. Inoltre, il ctu ha concluso: il valore economico della quota del nella società possa essere anche oggi, parimenti, determinato Pt_1
pagina 15 di 20 prudenzialmente in € 50.000,00 ritenendo che il valore attribuito dal mercato in contrattazioni similari sia in ogni caso più aderente al valore effettivo di una partecipazione rispetto ad ogni metodo applicato. Il patrimonio del è costituito, oltre che dalla partecipazione suddetta, anche dalla Pt_1 piena proprietà di due appartamenti, stimati del valore di euro 166.000 e 146.000, attualmente concessi in locazione, e dalla nuda proprietà della casa familiare, stimata del valore di euro 84.000; egli ha entrate complessive (compenso da amministratore della Pinky Bar s.r.l. e proventi da locazione di immobili di sua proprietà) che risultano pari a circa euro 2.460 in base al Modello Unico relativo all'anno di imposta 2024; si ritiene che vadano considerati al fine di determinare le complessive entrate su cui può contare l'attore, anche le somme provenienti da c/c cointestati tra il medesimo ed il padre , tra i genitori o intestati al solo , quantificati dal ctu in una media di CP_3 CP_3 euro 1.151,00 al mese, dato non contestato;
il ctu ha soggiunto che non vi è prova che i conti intestati o cointestati ai genitori siano alimentati da provviste diverse da pensioni e proventi dei genitori medesimi;
tuttavia occorre tenere conto che la Cassazione ha ribadito (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 1129 del 2022) che ai fini dell'accertamento delle risorse economiche dello obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza, e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2014, n. 13026; Cass., Sez. I, 26/06/1996, n.
5916). Pertanto il si ritiene che possa contare su entrate mensili di circa 3.600 euro. Pt_1
La NE è ingegnere libero professionista, non risulta avere risparmi;
il valore del patrimonio immobiliare di sua pertinenza è di € 337.600,00, corrispondente al valore commerciale dell'usufrutto dell'immobile situato in San Giovanni in Persiceto, Via Andrea Costa n. 28, casa familiare a lei assegnata;
il suo reddito da lavoro è pari circa ad euro 2.400 netti mensili.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la madre è collocataria prevalente, dalla data della domanda va disposto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli con la somma di euro 300 per 200 per 200 per , da versare alla madre entro il 5 di ogni Per_1 Per_2 Per_3 mese, oltre a rivalutazione annuale secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico per i figli va attribuito al 50 % a ciascun genitore in ragione dell'affido condiviso.
Va confermato il mandato di vigilanza al Servizio Sociale per la durata di 24 mesi, con il contenuto di cui alle conclusioni della relazione datata 26.9.2025. Le spese legali seguono la soccombenza prevalente e vanno quindi poste a carico dell'attore che dovrà rifonderle alla convenuta, liquidate, comprendendovi anche quelle dei procedimenti incidentali, come in dispositivo (valori medi per tutte le fasi, massimi per la fase istruttoria). Le spese delle ctu vanno poste a carico di entrambe le parti in pagina 16 di 20 solido fra loro, come liquidate con separati decreti, in quanto la ctu sulla capacità genitoriale è stata svolta nell'interesse dei minori e la ctu contabile, sebbene abbia evidenziato la presenza di regolari elargizioni al da parte dei genitori, non ha tuttavia fatto emergere la sussistenza di redditi non Pt_1 dichiarati rivenienti dall'attività imprenditoriale del marito, come invece sostenuto dalla moglie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affido condiviso dei figli minori nato il [...], nato il Per_1 Per_2
05/06/2014 e nata il [...], a [...] i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i Per_3 figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
2 – dispone per la durata di 24 mesi la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare, con il seguente mandato: accompagnamento e sostegno alle figure genitoriali, supporto psicologico ai tre minori, approfondimento di tipo clinico-diagnostico a favore del minore da parte della NPIA, Per_1 ed eventuale presa in carico, con rimando al Servizio competente;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa coniugale sita in San Giovanni in Persiceto (BO), Via Andrea Costa n.28
e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme ai figli minori;
pagina 17 di 20 6 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli: salvo diversi accordi di volta in volta presi fra i genitori: per due giorni alla settimana, scelti nel lunedì pomeriggio uscita scuola e martedì, entrambi con pernottamento e accompagnamento a scuola a cura del padre, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza del padre e nel mercoledì pomeriggio uscita scuola e giovedì, entrambi con pernottamento e accompagnamento a scuola a cura del padre, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza della madre;
in assenza di lezioni scolastiche i cambi tra genitori avverranno alle 10 di mattina;
nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10,00 al lunedì mattina curando il padre i prelievi a casa della madre e gli accompagnamenti dei bambini a scuola;
nel tempo in cui i bambini staranno con l'uno o l'altro genitore potranno vedere i nonni liberamente, secondo i tempi e i modi previsti dal genitore collocatario. Le vacanze saranno suddivise equamente fra i genitori, tre giorni con ciascuno a Pasqua, una settimana con ciascuno a Natale, invertendo i giorni, l'anno successivo. In estate, potranno trascorre tre settimane anche non continuative di vacanza con ciascun genitore. I genitori dovranno comunicare all'altro genitore i propri programmi con un mese di anticipo.
7 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 per il figlio maggiore ed euro 200 per ciascuno degli altri due al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del
50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo pagina 18 di 20 sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico è percepito al 50% da entrambi i genitori stante l'affido condiviso.
pagina 19 di 20 patrimoniale, come già liquidate con separati decreti;
9 - condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano, ricomprendendovi i procedimenti incidentali, in € 8.519 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca NE dott. Stefano Giusberti
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 – dispone la compensazione fra le parti delle spese di ctu sulla capacità genitoriale e di ctu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca NE Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3286/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLO Parte_1 C.F._1 VALENTINA elettivamente domiciliato in VIA CRISTOFORO COLOMBO 9 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. MERLO VALENTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARENA MAFALDA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MARENA MAFALDA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE 1) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e , collocandoli Per_1 Per_2 Per_3 paritariamente presso entrambi i genitori;
2) confermare la residenza dei figli minori presso la casa familiare in San Giovanni in Persiceto via A.
Costa n. 28, e disporre che la stessa non possa essere modificata senza la preventiva autorizzazione pagina 1 di 20 dell'altro coniuge. Disporre che entrambi i coniugi abbiano l'obbligo di comunicare tempestivamente, con un preavviso di 30 giorni, la decisione di cambiare residenza al fine di poter salvaguardare l'interesse dei loro figli a mantenere in essere il rapporto di frequentazione con l'altro genitore;
3) confermare che la responsabilità genitoriale venga esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori, i quali assumeranno le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei loro bisogni, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per il tempo in cui ciascuno dei genitori avrà con sé i figli, in relazione alle decisioni relative alla ordinaria conduzione di vita dei minori;
4) stabilire che i figli stiano con il padre secondo il calendario proposto dal Giudice nel provvedimento del 3 giugno 2025, confermato dal servizio sociale, ovvero secondo le seguenti modalità e tempi:
Week-End: alternati, dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina. Durante la settimana 1 : dal lunedì pomeriggio, tutto martedì, sino al mercoledì mattina con il padre;
dal mercoledì pomeriggio sino al venerdì mattina con la madre;
dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina con il padre. Durante la settimana 2 : dal lunedì pomeriggio, tutto martedì, sino al mercoledì mattina con la madre;
dal mercoledì pomeriggio sino al venerdì mattina con il padre;
dal venerdì pomeriggio sino al lunedì con la madre. E così di seguito per le successive settimane. Relativamente alle vacanze estive confermare le tre settimane di vacanza con la madre e 3 con il padre, anche non consecutive, concordando le stesse entro il 31 di maggio di ogni anno. Ulteriori periodi di vacanza con uno solo dei due genitori potranno essere concordati tra gli stessi;
confermare le festività natalizie, per sette giorni, dal 24 al 30 dicembre,
e dal 31dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
confermare le festività pasquali: per tre giorni anche non consecutivi, curando l'alternanza fra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In ogni caso i genitori si accorderanno sui pernottamenti infrasettimanali anche in considerazione degli impegni di entrambi e dei desideri dei figli, fermo restando l'obbligo reciproco dei genitori, in caso di impossibilità a rispettare il calendario di visita concordato, di darne tempestiva comunicazione all'altro genitore in modo che quest'ultimo possa organizzarsi nel tenere i bambini;
confermare che i minori possano trascorrere con il padre l'intera giornata del 19 marzo di ogni anno (festa del Papà) e con la madre il giorno dedicato alla Festa della mamma di ogni anno.
5) Disporre che i minori possano trascorrere con entrambi i genitori i festeggiamenti più importanti: compleanno (da intendersi pranzo con un genitore e cena con l'altro), cerimonie scolastiche, sportive, religiose (queste ultime da intendersi pranzo con un genitore, cena con l'altro), salvo diversi accordi tra le parti.
pagina 2 di 20 6) Disporre il mantenimento diretto dei figli stante la divisione equa dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché la parità sostanziale dei redditi di entrambi (come già richiesta in data
21/10/2022 nell'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale), con decorrenza dalla data della domanda, o dalla diversa data ritenuta equa.
7) Confermare la suddivisione al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
7.1) Le spese straordinarie, da non concordare preventivamente, secondo quanto stabilito nel protocollo n. 7367 del 9.08.17, ovvero: spese mediche (in caso di visita specialistica privata, lo specialista dovrà essere previamente concordato dai genitori), comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche (compresa la spesa per la mensa scolastica); spese sportive, precedute dalla scelta concordata dell'attività sportiva, (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza, verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%.
7.2) Tutte le altre spese straordinarie verranno concordate preventivamente, secondo quanto stabilito nel protocollo n. 7367 del 9.08.17, ovvero: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
7.3) Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario, secondo quanto stabilito nel protocollo n. 7367 del 9.08.17, avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai minori vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 50%.
8) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra NE. pagina 3 di 20 9) Condannare la sig.ra NE alla refusione delle spese di lite, del procedimento principale, dei cautelari, e della CTU contabile.
In via istruttoria
I) Il signor insiste perché siano ammesse le prove già dedotte di cui alle memorie ex Parte_1 art. 183 co. VI n. 2 e 3 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte in quanto non rinunciate, nonché le argomentazioni ivi contenute rispetto alle istanze istruttorie di controparte.
II) Insiste per l'inammissibilità del documento allegato nella relazione della Guardia di finanza, prodotto dalla parte convenuta con la conseguente espulsione dal presente processo, non essendone mai stata chiesta l'autorizzazione alla produzione, né la difesa della convenuta ne ha chiesto la formale acquisizione nelle due istanze depositate: nell'istanza urgente di integrazione indagini alla guardia di finanza n. 4 depositata il 06/06/2023 e nell'istanza di rimessione in termini n. 7 depositata l'01/03/2024, come argomentato nelle note autorizzate depositate il 31 ottobre 2024.
CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di separazione dei coniugi n. 514/2023 pubblicata l'8.03.2023,
1-rigettare la domanda di addebito della separazione alla moglie, mancandone i presupposti di fatto e di diritto o comunque nulla disporre in merito tenuto conto della rinuncia alla domanda da parte del sig.
Parte_1
2-disporre l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 collocazione presso l'abitazione della madre a San Giovanni in Persiceto (BO), con cui già vivono essendosi trasferito altrove il sig. la responsabilità genitoriale verrà esercitata da Parte_1 entrambi i genitori ex artt. 316 e 337 ter c.c. ma separatamente in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, durante il tempo di permanenza dei bambini presso ciascun genitore;
le decisioni di maggiore interesse per i figli, ovvero quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
3- disporre che la casa familiare sia assegnata alla madre, che continuerà ad abitarla assieme ai tre figli minori;
4-disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli, secondo i tempi e le modalità già in Pt_1 atto tra le parti, in adesione a quanto disposto con ordinanza del 10.12.2023 in esito alla CTU, e riportato nel verbale d'udienza del 3.06.2025, anche tenuto conto di quanto riportato nelle relazioni del pagina 4 di 20 SS del 3.06.2025 e 26.09.2025, relativamente alla scelta dei giorni, con previsione di due giorni consecutivi dei bambini con il papà con pernottamento e fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina, e specificatamente: a) per due giorni alla settimana, scelti nel lunedì pomeriggio uscita scuola e martedì, entrambi con pernottamento e accompagnamento a scuola a cura del padre, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza del padre e nel mercoledì pomeriggio uscita scuola e giovedì, entrambi con pernottamento e accompagnamento a scuola a cura del padre, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza della madre;
in assenza di lezioni scolastiche i cambi tra genitori avverranno alle 10 di mattina;
b) a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10,00 al lunedì mattina curando il padre i prelievi a casa della madre e gli accompagnamenti dei bambini a scuola;
c) durante le vacanze natalizie per una settimana, alternando di anno in anno la prima settimana, comprensiva del giorno di Natale e S. Stefano, dal 24 al 30 dicembre, con la seconda comprensiva di
Capodanno ed Epifania, dal 31 dicembre al 6 gennaio, con possibilità comunque, per il genitore a cui non compete il Natale di trascorrere mezza giornata con i figli da scegliere tra i giorni 24, 25 o 26 a cura del genitore a cui compete la settimana comprensiva del giorno di Natale;
d) durante le vacanze
Pasquali per tre giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; e) per le altre festività e i cosiddetti ponti, riconosciuti dal calendario scolastico, in alternanza con la madre;
f) per il giorno della Festa del Papà, mentre la festa della mamma i bambini staranno con la mamma;
g) per tre settimane durante le vacanze estive, di cui due anche consecutive e l'altra autonoma, da distribuire tra i mesi di giugno, luglio e agosto e comunicarsi circa i tempi e i luoghi entro il 31 maggio di ogni anno: ciascun genitore, nel periodo in cui porterà con sé i figli in vacanza, dovrà comunicare preventivamente il recapito del luogo prescelto per la vacanza e curare che gli stessi mantengano il collegamento telefonico con l'altro genitore;
5-confermare l'incarico al Servizio Sociale a proseguire con il percorso psicologico ai tre minori e, relativamente a con un approfondimento di tipo clinico-diagnostico con percorso di sostegno Per_1 specifico;
qualora il sostegno psicologico che dovesse risultare necessario a non fosse offerto Per_1
o attuabile dal Servizio sociale disporre che vi provvedano privatamente i genitori con costi a carico di entrambi nella misura del 50%;
6-disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei tre figli, in considerazione della sua Pt_1 condizione economico-patrimoniale evidenziata in atti e risultata confermata dalla CTU contabile, mediante: a) versamento dell'importo mensile di € 1.400,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, entro il giorno cinque di ogni mese anticipatamente, revisionabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali;
b) anticipazione o rimborso nella misura del 50% delle spese di carattere straordinario per i figli minori più precisamente per la salute (medicine e visite mediche, anche pagina 5 di 20 specialistiche, apparecchiature di tipo oculistico, odontoiatrico e quant'altre necessarie), per l'istruzione (rette, libri scolastici, eventuali lezioni private, gite scolastiche, tasse, libri attinenti all'Università), per lo sport, per attività ricreativo-culturali, secondo le indicazioni, i tempi e le modalità di cui al protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna del 9.089.2017, con la specifica che nel caso di spese che prevedono versamenti pari o superiori a € 500,00 il sig. anticipi alla Pt_1 sig.ra NE la sua quota per consentirle di effettuare poi il pagamento.
In via istruttoria, A conferma di quanto esposto da questa difesa nei precedenti atti difensivi si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e per testi, tutti preceduti dalla locuzione
Vero che:
1. in data 10.10.2022, alle ore 22.30 circa, riceveva una telefonata dalla sig.ra in lacrime, CP_1 che riferiva di essere stata minacciata in casa dal sig. con un cacciavite e che il sig. Parte_1 con il cacciavite aveva poi distrutto un quadro in legno e strappato un poster attaccato alla Pt_1 parete della lavanderia;
2. nel corso della citata telefonata sentiva piangere anche i figli della sig.ra CP_1
3. nel periodo dal 3 al 6 gennaio 2023 è stata a Roma con la sig.ra e i suoi tre figli e in CP_1 quella occasione lei ha acquistato per sé un paio di stivali;
4. durante la vacanza la sig.ra ha organizzato per i figli la visita al Colosseo il 4 gennaio, CP_1
a Christmas World il 5 gennaio e ha portato i figli sulle giostre e a Piazza Navona, come da foto di cui al doc. 49 che si rammostra e i bambini hanno aderito alle proposte di svago organizzate dalla madre;
5. dal gennaio 2011 al dicembre 2015 la sig.ra ha prestato attività lavorativa presso lo CP_1 studio dell'amministratore in via Rambelli a San Giovanni in Persiceto, con impegno CP_2 equivalente a un tempo parziale;
6. la sig.ra NE nello svolgimento della sopracitata attività la mattina arrivava in ufficio dopo avere accompagnato i figli ( e poi anche alla scuola materna e usciva alle ore 16 per Per_1 Per_2 andare a riprendere i bambini da scuola;
7. la sig.ra NE nell'anno 2016, con la scoperta della terza gravidanza, comunicò la propria interruzione del rapporto di collaborazione lavorativa e interruppe la frequenza dello studio
[...] in via Rambelli a San Giovanni in Persiceto, perché doveva occuparsi dei figli e della casa, CP_2 poiché il marito era impegnato a tempo pieno nel proprio lavoro;
8. negli anni della convivenza familiare dal 2011 al 2021 la sig.ra NE si occupava in maniera esclusiva della gestione della casa e di ogni esigenza quotidiana dei figli, come a titolo di esempio lavarli, cambiarli, vestirli, preparare le pappe, portarli dal pediatra e dal parrucchiere;
pagina 6 di 20 9. nel corso della relazione di convivenza prima e matrimoniale poi, dall'anno 2011 con la nascita di e fino all'avvento della pandemia nel 2020 la sig.ra si occupava in maniera Per_1 CP_1 esclusiva di seguire i figli nelle attività scolastiche e ludiche inclusi gli accompagnamenti e i prelievi a scuola e alle varie attività, per nuoto e Basket, per SO nuoto e ciò ha continuato a fare Per_1 dal 2021 dopo la pandemia;
10. nel corso della relazione di convivenza prima e matrimoniale poi, anni 2011/2022 era la sig.ra a occuparsi materialmente dell'acquisto del vestiario, del materiale scolastico e del CP_1 corredo sportivo necessario a ciascuno dei tre figli;
11. nel corso della relazione di convivenza prima e matrimoniale poi era la sig. a CP_1 partecipare agli incontri con le educatrici prima e maestre poi (quando i bambini hanno cominciato la scuola) di e e alle riunioni scolastiche per i tre figli;
Per_1 Per_2 Per_3
12. negli anni dal 2011 al 2014 il sig. gestiva il Superbar di San Giovanni in Persiceto e aveva Pt_1 turni alternati con gli altri soci per cui a settimane alterne una volta aveva il turno dalle ore 6 alle ore
16,00 e l'altra dalle ore 16,00 fino a tarda sera, oltre mezzanotte, e la sig.ra NE era sola con i figli piccoli e e cenava da sola con loro;
Per_1 Per_2
13. negli anni dal 2011 al 2014 il sig. gestiva il Superbar di San Giovanni in Persiceto e a fine Pt_1 settimana alternati era impegnato a lavoro fino alle prime ore del mattino, circa le 3 / 4, e la sig.ra NE rimaneva a casa da sola anche per cena con i figli piccoli ( e Per_1 Per_2
14. negli anni dal 2014 al 2015 la sig.ra NE almeno tre sere in giorni infrasettimanali preparava la cena e cenava da sola con i figli piccoli, e poiché il sig. gestiva il Per_1 Per_2 Parte_1
Superbar di San Giovanni in Persiceto ed era impegnato a lavoro fino a tarda sera, spesso oltre la mezzanotte;
15. negli anni dal 2015 al 2018 il sig. gestiva da solo il locale Parte_1 Parte_2 della società Pinky Bar srl ed era a casa solo una sera a settimana, mentre tutte le altre sere e anche a pranzo era a lavoro fino a tarda sera e la sig.ra era da sola a casa con i figli piccoli, CP_1
16. la sig.ra negli anni dal 2015 al 2018 anche il sabato e la domenica era a pranzo e a CP_1 cena da sola con i figli piccoli poiché il sig. era impegnato a lavoro fino alle prime ore Parte_1 del mattino, salvo una delle due sere tra sabato e domenica in cui usciva a cena fuori con la moglie e gli amici;
17. dall'anno 2019 e anche all'attualità il sig. lavora alla della Parte_1 Parte_3 società Pinky bar s.r.l. con turno fisso a pranzo tutti i giorni, fascia oraria dalle 9 alle 16,00 e turno serale tre giorni a settimana dalle ore 18 alle ore 24;
pagina 7 di 20 18. nel corso della relazione di convivenza prima e matrimoniale poi, anni 2011/2021, i signori CP_1
e si erano organizzati con i seguenti ruoli: la sig.ra si occupava della
[...] Parte_1 CP_1 gestione e cura della casa e di seguire i figli e provvedere a tutte le loro necessità, mentre il sig. Pt_1 si dedicava a tempo pieno al proprio lavoro per garantire il mantenimento della famiglia;
19. nel corso della relazione di convivenza prima e matrimoniale poi, anni 2011/2020 prima dell'avvento della pandemia, che ha costretto tutti a un isolamento casalingo, gli incontri tra lei, la sig.ra NE e altre amiche ( e per un aperitivo o cena insieme Persona_4 Persona_5 avvenivano sempre presso i locali gestiti dal sig. Superbar e dal piccolo, per volere Pt_1 Parte_3 del sig. Parte_1
20. durante gli incontri tra amiche (aperitivi o cene) di cui al capitolo 19 che precede la sig.ra CP_1 era presente sempre portando con sé i figli piccoli per volere del sig. così poteva vedere
[...] Pt_1 anche lui i figli mentre era impegnato a lavoro;
21. dopo la separazione di fatto tra la sig.ra e il sig. a decorrere dal mese CP_1 Parte_1 di febbraio 2022 la sig.ra NE si occupa personalmente di ogni necessità dei tre figli minori, quali a titolo di esempio, cura personale di e , acquisto vestiario ordinario e capi Per_1 Per_2 Per_3 stagionali come giubbotti invernali, scarpe e corredo sportivo, accompagnamento a scuola e prelievo da scuola dei bambini, tiene i contatti con le maestre e partecipa ai colloqui individuali con le maestre per ciascun figlio;
22. dal febbraio 2022 il sig. non risponde alle telefonate della sig.ra e Parte_1 CP_1 neppure nei giorni in cui ha con sé i tre figli sia infrasettimanali, martedì e giovedì, che nei fine settimana;
23. nell'anno 2009 la sig.ra e il sig. hanno effettuato due periodi di CP_1 Parte_1 vacanza di 3/5 giorni a Madrid, 2 vacanze di 3 e 5 giorni ad Alicante e un soggiorno di cinque giorni a
Londra nel mese di novembre;
24. nell'anno 2010 la sig.ra e il sig. hanno effettuato una vacanza di una CP_1 Parte_1 settimana ad Ibiza e altra vacanza di due settimane in Andalusia;
25. nell'anno 2011 la sig.ra e il sig. hanno effettuato una vacanza di CP_1 Parte_1 cinque giorni a Parigi nel mese di gennaio;
26. nell'anno 2012 la sig.ra e il sig. hanno effettuato una vacanza in CP_1 Parte_1 inverno di due settimane ad Antigua (Caraibi) e in estate una settimana sulla riviera romagnola e altra settimana in Val di Fassa, tutte anche con il figlio Per_1
pagina 8 di 20 27. nell'anno 2013 la sig.ra e il sig. hanno effettuato una vacanza in CP_1 Parte_1 inverno due settimane (gennaio/febbraio) a Martinica (Caraibi) e in estate due settimane sulla riviera romagnola, entrambe anche con il figlio Per_1
28. nell'anno 2014 la sig.ra e il sig. hanno effettuato una vacanza per CP_1 Parte_1
l'intero mese di luglio presso un residence a Misano Adriatica e l'intero mese di agosto presso un residence a Cattolica, entrambe con i figli e di pochi mesi;
Per_1 Per_2
29. nell'anno 2015 la sig.ra e il sig. assieme ai figli e CP_1 Parte_1 Per_1 Per_2 hanno effettuato una vacanza di due settimane in febbraio a Santo Domingo e in estate una settimana in
Hotel a Cattolica e altra settimana in Hotel a Molveno;
30. nell'anno 2016 la sig.ra e il sig. hanno effettuato una vacanza di una CP_1 Parte_1 settimana a gennaio a Sant Martin (Caraibi), una settimana a luglio e altra settimana ad agosto a
Cattolica in albergo con e oltre a una settimana in autunno al Family hotel 5 stelle Per_1 Per_2
a Brunico assieme ai tre figli e di pochi mesi oltre;
Per_1 Per_2 Per_3
31. nell'anno 2017 i sigg.ri e assieme ai tre figli hanno effettuato una CP_1 Parte_1 vacanza di tre settimane in inverno a Martinica (Caraibi) e una settimana a luglio a Cattolica in albergo;
32. nell'anno 2018 la sig.ra e il sig. assieme ai tre figli hanno effettuato CP_1 Parte_1 una vacanza in autunno di una settimana a Valentia, in inverno di tre settimane a Martinica (Caraibi) e in estate di due settimane alle Seychelles per il loro matrimonio;
33. il matrimonio alle Seychelles e tutta la vacanza di due settimane sono stati organizzati completamente dal sig. all'insaputa dalla sig.ra con l'intenzione di volerle Parte_1 CP_1 fare una sorpresa e che poche settimane prima la sig.ra ha scoperto per caso il programma CP_1 del sig. compreso anche il progetto del matrimonio;
Pt_1
34. nell'anno 2019 la sig.ra e il sig. nel mese di luglio hanno effettuato CP_1 Parte_1 una vacanza di tre settimane presso residence Porto Rotondo in Sardegna e una settimana presso l'Agriturismo San Gimignano in Toscana assieme ai tre figli e una ulteriore vacanza in autunno di una settimana al Family hotel 5 stelle a Merano;
35. nell'anno 2020 la sig.ra e il sig. assieme ai tre figli minori hanno CP_1 Parte_1 effettuato una vacanza di una settimana in gennaio in Val Pusteria al Family hotel 4 stelle e una settimana in autunno al Family hotel 5 stelle a Brunico;
36. nell'anno 2021 la sig.ra e il sig. assieme ai tre figli hanno effettuato CP_1 Parte_1 una vacanza di una settimana a luglio presso il residence Volterra in Toscana;
pagina 9 di 20 37. per tutte le vacanze di cui ai precedenti capitoli dal n. 23 al 36 il sig. si è occupato Parte_1 personalmente con proprie risorse di pagare i viaggi e tutte le spese delle vacanze e non ha chiesto una contribuzione alla sig.ra CP_1
38. nel corso degli anni dal 2010 al 2021, salvo il periodo di restrizioni dovute alla pandemia nel 2020,
i sigg.ri e uscivano a cena a ristorante con gli amici tutti i fine settimana, CP_1 Parte_1 con regolarità il sabato sera o la domenica, quando il sig. non aveva turno lavorativo e in Pt_1 ristoranti rinomati come Buriani di Pieve di Cento;
Ristorante Bergamini di San Giovanni in Persiceto;
Ristorante La Grassa Gallina di San Giovanni in Persiceto;
Ristorante Oceano di San Matteo della
Decima; Ristorante Sorsi e Morsi di San Giovanni in Persiceto;
Ristorante da Aleotti a Crevalcore,
Ristorante il Setaccio a San Giacomo del Martignone;
39. le cene a ristorante di cui al capitolo 38) che precede venivano pagate dal sig. Parte_1 relativamente alla quota per sé e la moglie, sempre in contanti;
40. nel corso degli anni dal 2010 al 2021, salvo il periodo di restrizioni dovute alla pandemia nel 2020,
i sigg.ri e erano soliti andare a cena a ristorante almeno una volta a CP_1 Parte_1 settimana anche con i bambini quando il sig. non aveva il turno serale a lavoro;
Parte_1
41. nel corso degli anni dal 2010 al 2021i sigg.ri e tenevano un barattolo CP_1 Parte_1 bianco nella prima anta a ribalta del comò nella loro camera da letto dove custodivano denaro in contante portato a casa dal sig. Parte_1
42. negli anni dal 2020 al 2021 in più occasioni il sabato sera prima di andare a cena a ristorante con la moglie e gli amici il sig. ha preso denaro contante dal barattolo bianco tenuto nella Parte_1 prima anta a ribalta del comò della camera da letto sua e della moglie;
43. nel corso degli anni dal 2010 al 2021 ha visto in più occasioni la sig.ra prendere soldi CP_1 in contanti dal barattolo bianco tenuto nel comò della camera da letto matrimoniale con cui ha poi pagato il fornitore di surgelati Boofrost;
44. nel corso degli anni dal 2010 al 2021 la sig.ra prima di uscire per andare a comprare CP_1 vestiti e scarpe per sé e per i figli ha preso soldi in contanti dal barattolo bianco tenuto nella prima anta a ribalta del comò della propria camera da letto e li ha effettivamente utilizzati per pagare vestiti e scarpe per i bambini e per sé;
45. nel corso degli anni dal 2010 al 2021 la sig.ra ha acquistato vestiario e scarpe per sé e CP_1 per i figli pagando sempre con soldi contanti;
46. negli anni 2014 e 2015 i sig.ri e hanno usufruito di una collaboratrice CP_1 Parte_1 domestica di nazionalità moldava di nome e la sig.ra la pagava in contanti Per_6 CP_1 prendendo i soldi dal barattolo bianco tenuto nel comò della propria camera da letto;
pagina 10 di 20 47. nell'anno 2010 è stata assunta come dipendente del Superbar in San Giovanni in Persiceto gestito dalla società Pinky bar s.r.l. con contratto a chiamata per 19 ore al mese, ma di fatto aveva concordato a parte una presenza continuativa di cinque giorni a settimana;
48. nell'anno 2010 ha svolto turni di lavoro presso il Superbar della società Pinky bar s.r.l. per un orario giornaliero di almeno sette ore almeno per quattro giorni a settimana e cioè più ampio di quello contrattualmente previsto di 19 ore al mese a chiamata e le differenze retributive le venivano pagate sempre in contanti;
49. nell'anno 2010 a lei e agli altri dipendenti del Superbar della società Pinky bar s.r.l. nello svolgimento dell'attività lavorativa era stata data la direttiva di non battere gli scontrini per i clienti abituali;
50. nell'anno 2010 a lei e agli altri dipendenti del Superbar della società Pinky bar s.r.l. nello svolgimento dell'attività lavorativa era stata data indicazione di non battere circa il 30/40% degli scontrini giornalieri ai clienti abituali del bar;
51. negli anni successivi al 2010 e fino a dicembre 2022 ha continuato a lavorare per la società Pinky bar s.r.l. prestando servizio come barista in occasione di eventi e serate organizzate, come da doc. 55 e
55bis, che si rammostrano, senza regolare contratto e con pagamento della prestazione lavorativa totalmente in contanti;
52. il 3 marzo 2012 in occasione della festa di primavera ha lavorato come barista presso il Superbar di
San Giovanni in Persiceto della società Pinky bar s.r.l., precisamente la festa che risulta dal doc. 55 che si rammostra senza contratto alcuno e con pagamento della prestazione totalmente in contanti;
53. il 3 settembre 2017, in occasione della festa di fine estate ha lavorato come barista presso il
Superbar di San Giovanni in Persiceto della società Pinky bar s.r.l., precisamente la festa che risulta dal doc. 55 bis che si rammostra senza contratto alcuno e con pagamento della prestazione totalmente in contanti;
54. nel mese di marzo 2009 ha visto in casa dei sigg.ri e il documento n. CP_1 Parte_1
19) che si rammostra scritto di pugno dal sig. Parte_1
55. nell'anno 2009 il sig. oltre al proprio stipendio aveva un ulteriore introito mensile di Parte_1 denaro in contante di circa € 2.600 che in parte, tratteneva direttamente per sé e la sua famiglia e in parte dava ai propri genitori che provvedevano poi a bonificare somme di denaro sul conto corrente bancario a lui intestato;
56. nel mese di settembre 2010 ha visto in casa dei sigg.ri e il documento CP_1 Parte_1
n. 20) che si rammostra scritto di pugno dal sig. Parte_1
pagina 11 di 20 57. nell'anno 2010 il sig. oltre al proprio stipendio aveva un ulteriore introito mensile di Parte_1 denaro in contante che in parte, tratteneva direttamente per sé e la sua famiglia e in parte dava ai suoi genitori che provvedevano poi a bonificare somme di denaro sul conto corrente bancario a lui intestato;
58. nel mese di giugno 2021 ha visto in casa dei sigg.ri e il documento n. CP_1 Parte_1
21) che si rammostra scritto di pugno dal sig. Parte_1
59. negli anni dal 2010 a 2021 il sig. oltre al proprio stipendio aveva un ulteriore introito Parte_1 mensile di denaro in contante che in parte tratteneva direttamente per sé e la sua famiglia e in parte dava ai suoi genitori, che provvedevano poi a bonificare somme di denaro mensilmente per € 800,00 sul conto corrente bancario a lui intestato;
60. nel mese di ottobre 2021 ha visto in casa dei sigg.ri e il doc. 21) che si CP_1 Parte_1 rammostra scritto di pugno dal sig. e riconosce la calligrafia dello stesso;
Parte_1
61. nel mese di gennaio 2022 ha visto in casa dei sigg.ri e il documento n. CP_1 Parte_1
22) che si rammostra scritto di pugno dal sig. Parte_1
Si indicano a testi: sui capitoli da 1 a 4: 1. la sig.ra residente a [...]– loc. Tes_1
Ponticella in via Del Rio n. 26; sui capitoli 1 e 2: 2. la sig.ra residente a [...]Testimone_2
(BO), Via A. De RI n. 105/B; sui capitoli n. 5, 6, 7: 1. la sig.ra residente in [...]
Pertini n. 1, Sala Bolognese (BO) sui capitoli da 8 a 22: 2. la sig.ra residente a [...]Tes_1
– loc. Ponticella in via Del Rio n. 26; 3. la sig.ra residente a [...]
A. De RI n. 105/B;
4. la sig.ra residente a [...]; sui Testimone_4 capitoli dal n. 23 al n. 61: 1. la sig.ra residente a [...]
Rio n. 26; sui capitoli dal 23 al 46 e dal 54 al 61: 1. la sig.ra residente a [...]Testimone_4
(BO), Via Concia n. 143; 2. la sig.ra. residente a [...]
n. 105/B;
Ci si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova del ricorrente perché inammissibili o ultronei, alcuni irrilevanti ai fini della decisione, altri da provare o già provati documentalmente, altri ancora, seppur irrilevanti, non contestati.
Alla luce di quanto esposto nelle difese svolte e della palese infondatezza delle richieste formulate da controparte, tanto che in corso di causa ha anche rinunciato alla domanda di addebito, dopo avere costretto comunque la ricorrente a difendersi sul punto, si insiste per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In merito ai risultati della CTU contabile, come riportato nel verbale di udienza del 03 giugno 2025, la scrivente difesa fa presente che la situazione come ricostruita dal ctu è quella che già emergeva dagli atti e dai documenti di causa ed evidenziata nelle deduzioni autorizzate del 30.10.2024 della scrivente pagina 12 di 20 difesa. L'ammontare richiesto dalla CTU e dal geometra incaricato pare a codesta difesa eccessivamente elevato, tenuto conto che la consulente si è limitata a trascrivere quanto prodotto dalla
Guardia di finanza e dalle Banche, senza null'altro aggiungere, neppure risulta una risposta alle osservazioni fatte dalla CTP di parte NE semplicemente allegate, in aggiunta si è solo indagato il valore stimato degli immobili, rinvenibile anche accedendo al sito dell'agenzia delle entrate o chiedendo a un'agenzia immobiliare. Si evidenzia che il totale richiesto rappresenta buona parte del reddito annuo della sig.ra NE.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
pagina 13 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/07/2018 in Anse Source d'Argent la Digue (Seychelles), trascritto nel Comune di residenza di entrambi i coniugi (anno 2018, parte 2, serie C, nr. 82); dall'unione sono nati i figli: il 06/10/2011, il 05/06/2014 e il 30/08/2016; Per_1 Per_2 Per_3 il marito è uscito dalla casa familiare a febbraio 2022; ha introdotto il presente giudizio, la moglie si è costituita, le parti sono comparse personalmente all'udienza del 23.9.2022, sono stati emessi i provvedimenti provvisori e urgenti e, con sentenza non definitiva n. 514/2023 pubblicata in data
08/03/2023, è stata pronunciata la separazione. La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti, ivi compresa relazione della GdF, documentazione bancaria e relazioni del Servizio
Sociale, nonché con ctu sulla capacità genitoriale delle parti e sulla loro situazione economica.
Le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni vanno respinte in quanto superflue ai fini della decisione.
Si dà atto che non vi è contrasto sull'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre e l'assegnazione a lei della casa familiare;
quanto al calendario di visita padre-figli, vi è contrasto solo relativamente all'estensione del fine settimana paterno, in quanto la madre chiede che il fine settimana paterno continui a iniziare dal sabato mattina, contrariamente a quello di propria competenza, che invece inizia dal venerdì; il padre, invece, chiede che anche il suo fine settimana inizi dal venerdì, realizzando così un collocamento su tempi paritari invece che con prevalenza per la madre
(ogni due settimane, 8 giorni con la madre e 6 col padre).
Al riguardo si dà atto che la ctu, con la relazione depositata il 20.8.2023, aveva concluso indicando tempi paritari presso ciascun genitore;
tuttavia, in risposta alle osservazioni della ctp della madre, aveva precisato che entrambe le opzioni (tempi paritari oppure leggermente prevalenti presso la madre) presentavano sia vantaggi che svantaggi (pag. 48,49 e 50 della relazione).
Con l'ordinanza 10.12.2023, da ritenersi qui integralmente richiamata, il Giudice, nel modificare l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. per adeguarla alle conclusioni della ctu, recepiva il calendario che prevedeva una leggera prevalenza dei tempi presso la madre, evidenziando le caratteristiche paterne che erano state rilevate dalla ctu e che - in particolare con riguardo agli atteggiamenti svalutanti tenuti nei riguardi della madre, e con riguardo al coinvolgimento prevalente nell'accudimento dei figli da parte della madre, con l'ausilio dei nonni - inducevano a tale conclusione. Essa è peraltro oggi avvalorata dalla relazione del Servizio Sociale che, con relazione del 26.9.2025, ha espressamente concluso sul punto: non si ravvedono motivi ostacolanti alla lieve modifica del calendario di visita, che prevedrebbe un collocamento paritario dei figli minori. Tuttavia, pur sapendo che in diverse occasioni
pagina 14 di 20 entrambi i genitori hanno acconsentito alle richieste dei figli di passare più tempo con l'altro genitore, tale modifica dovrebbe essere attuata solo se non provoca difficoltà nella minore , che, come Per_3 dalla stessa riferito, appare ancora bisognosa della presenza prevalente della figura materna e solo qualora gli impegni professionali del padre lo consentano. Pertanto, si ritiene di mantenere l'attuale calendario che prevede che il fine settimana presso il padre inizi al sabato, salvo modifiche di volta in volta concordate fra i genitori;
diversamente decidendo, si penalizzerebbe la figlia;
inoltre la Per_3 sera del venerdì presso il padre con alta probabilità sarebbe in realtà trascorsa non con lui, ma con i nonni paterni.
Si dà atto che non vi è contrasto fra i genitori sul mantenimento della vigilanza al Servizio Sociale col mandato già in essere, sul supporto psicologico ai figli e sull'approfondimento di tipo clinico- diagnostico a favore del minore presso la NPI con eventuale presa in carico, se indicata. Per_1
Vi è contrasto, invece, sulle questioni economiche, in quanto il marito chiede disporsi il mantenimento ordinario in forma diretta, invece la moglie chiede che egli contribuisca al mantenimento ordinario dei figli con la somma di euro 1.400 mensili complessivi;
attualmente, in base all'ordinanza del 23.9.2022, il padre versa mensilmente euro 300 per il figlio maggiore ed euro 200 per ciascuno degli altri due, per un totale di euro 700 mensili complessivi. Si dà atto che il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare e con garanzia ipotecaria sulla medesima, non lo stanno pagando da due anni;
all'udienza del 3.6.2025 è stato, infatti, verbalizzato: Il mutuo non viene pagato da due anni. Le parti stanno valutando di mettere in vendita la casa, anche se ciascuno accampa motivazioni differenti, si dà atto che l'intenzione comune è questa, anche se i dettagli non sono stati definiti.
Dalla ctu contabile (relazione depositata il 21.5.2025) è emerso, in particolare: Dall'analisi effettuata dei
c/c intestati o cointestati al Sig. e della documentazione inviata degli istituti bancari, è Parte_1 emersa nel periodo 01.12.2020 – 03.02.2024 oggetto di indagine la presenza di bonifici (complessivi €
64.200,00) a favore di provenienti da c/c cointestati tra il medesimo ed il padre Parte_1 CP_3
, tra i genitori o intestati al solo , nonché di alcuni versamenti di contanti
[...] CP_3
(complessivi € 5.220,00) effettuati su conti correnti intestati a , per un totale pertanto di Parte_1
€ 69.420,00 (64.200,00 + 5.220,00).E' emersa altresì la presenza di accrediti provenienti da conti correnti intestati o cointestati a a favore del c/c n. 8871 intestato al Parte_1 Controparte_4 padre per complessivi € 24.173,00 attribuibili in quota parte a per € CP_3 Parte_1
14.173,00 (€ 4.173,00 + € 2.000,00 + € 8.000,00). Considerati i rispettivi importi dare/avere, la media mensile degli accrediti a favore di risulta pari ad € 1.151,00, così ottenuta: € 69.420,00 Parte_1
– € 14.173,00 = € 55.247,00, diviso 48 mesi = € 1.151,00 al mese. Inoltre, il ctu ha concluso: il valore economico della quota del nella società possa essere anche oggi, parimenti, determinato Pt_1
pagina 15 di 20 prudenzialmente in € 50.000,00 ritenendo che il valore attribuito dal mercato in contrattazioni similari sia in ogni caso più aderente al valore effettivo di una partecipazione rispetto ad ogni metodo applicato. Il patrimonio del è costituito, oltre che dalla partecipazione suddetta, anche dalla Pt_1 piena proprietà di due appartamenti, stimati del valore di euro 166.000 e 146.000, attualmente concessi in locazione, e dalla nuda proprietà della casa familiare, stimata del valore di euro 84.000; egli ha entrate complessive (compenso da amministratore della Pinky Bar s.r.l. e proventi da locazione di immobili di sua proprietà) che risultano pari a circa euro 2.460 in base al Modello Unico relativo all'anno di imposta 2024; si ritiene che vadano considerati al fine di determinare le complessive entrate su cui può contare l'attore, anche le somme provenienti da c/c cointestati tra il medesimo ed il padre , tra i genitori o intestati al solo , quantificati dal ctu in una media di CP_3 CP_3 euro 1.151,00 al mese, dato non contestato;
il ctu ha soggiunto che non vi è prova che i conti intestati o cointestati ai genitori siano alimentati da provviste diverse da pensioni e proventi dei genitori medesimi;
tuttavia occorre tenere conto che la Cassazione ha ribadito (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 1129 del 2022) che ai fini dell'accertamento delle risorse economiche dello obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza, e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2014, n. 13026; Cass., Sez. I, 26/06/1996, n.
5916). Pertanto il si ritiene che possa contare su entrate mensili di circa 3.600 euro. Pt_1
La NE è ingegnere libero professionista, non risulta avere risparmi;
il valore del patrimonio immobiliare di sua pertinenza è di € 337.600,00, corrispondente al valore commerciale dell'usufrutto dell'immobile situato in San Giovanni in Persiceto, Via Andrea Costa n. 28, casa familiare a lei assegnata;
il suo reddito da lavoro è pari circa ad euro 2.400 netti mensili.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la madre è collocataria prevalente, dalla data della domanda va disposto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli con la somma di euro 300 per 200 per 200 per , da versare alla madre entro il 5 di ogni Per_1 Per_2 Per_3 mese, oltre a rivalutazione annuale secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico per i figli va attribuito al 50 % a ciascun genitore in ragione dell'affido condiviso.
Va confermato il mandato di vigilanza al Servizio Sociale per la durata di 24 mesi, con il contenuto di cui alle conclusioni della relazione datata 26.9.2025. Le spese legali seguono la soccombenza prevalente e vanno quindi poste a carico dell'attore che dovrà rifonderle alla convenuta, liquidate, comprendendovi anche quelle dei procedimenti incidentali, come in dispositivo (valori medi per tutte le fasi, massimi per la fase istruttoria). Le spese delle ctu vanno poste a carico di entrambe le parti in pagina 16 di 20 solido fra loro, come liquidate con separati decreti, in quanto la ctu sulla capacità genitoriale è stata svolta nell'interesse dei minori e la ctu contabile, sebbene abbia evidenziato la presenza di regolari elargizioni al da parte dei genitori, non ha tuttavia fatto emergere la sussistenza di redditi non Pt_1 dichiarati rivenienti dall'attività imprenditoriale del marito, come invece sostenuto dalla moglie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affido condiviso dei figli minori nato il [...], nato il Per_1 Per_2
05/06/2014 e nata il [...], a [...] i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i Per_3 figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
2 – dispone per la durata di 24 mesi la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare, con il seguente mandato: accompagnamento e sostegno alle figure genitoriali, supporto psicologico ai tre minori, approfondimento di tipo clinico-diagnostico a favore del minore da parte della NPIA, Per_1 ed eventuale presa in carico, con rimando al Servizio competente;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa coniugale sita in San Giovanni in Persiceto (BO), Via Andrea Costa n.28
e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme ai figli minori;
pagina 17 di 20 6 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli: salvo diversi accordi di volta in volta presi fra i genitori: per due giorni alla settimana, scelti nel lunedì pomeriggio uscita scuola e martedì, entrambi con pernottamento e accompagnamento a scuola a cura del padre, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza del padre e nel mercoledì pomeriggio uscita scuola e giovedì, entrambi con pernottamento e accompagnamento a scuola a cura del padre, nella settimana in cui il fine settimana è di competenza della madre;
in assenza di lezioni scolastiche i cambi tra genitori avverranno alle 10 di mattina;
nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10,00 al lunedì mattina curando il padre i prelievi a casa della madre e gli accompagnamenti dei bambini a scuola;
nel tempo in cui i bambini staranno con l'uno o l'altro genitore potranno vedere i nonni liberamente, secondo i tempi e i modi previsti dal genitore collocatario. Le vacanze saranno suddivise equamente fra i genitori, tre giorni con ciascuno a Pasqua, una settimana con ciascuno a Natale, invertendo i giorni, l'anno successivo. In estate, potranno trascorre tre settimane anche non continuative di vacanza con ciascun genitore. I genitori dovranno comunicare all'altro genitore i propri programmi con un mese di anticipo.
7 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 per il figlio maggiore ed euro 200 per ciascuno degli altri due al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del
50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo pagina 18 di 20 sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico è percepito al 50% da entrambi i genitori stante l'affido condiviso.
pagina 19 di 20 patrimoniale, come già liquidate con separati decreti;
9 - condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano, ricomprendendovi i procedimenti incidentali, in € 8.519 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca NE dott. Stefano Giusberti
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 – dispone la compensazione fra le parti delle spese di ctu sulla capacità genitoriale e di ctu