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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 06/03/2024, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA
in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi,
in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. N. 1470 per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 CodiceFiscale_1
mandato allegato ed in calce al decreto ingiuntivo n. 298/2021, RG 564/2021, dall'Avv.
Marco Debernardi del Foro di Siena, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Montepulciano (SI), via di Gracciano nel Corso n. 53;
ATTORE OPPONENTE
contro con sede in Cuneo, via Cascina Colombaro n. 36/A, C.F. e P.I. Controparte_1
, in persona del procuratore sig. e, per essa, quale P.IVA_1 Controparte_2
procuratore, con sede in Sesto San Giovanni (MI), piazza Don Mapelli n. CP_3
60, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, codice fiscale pagina 1 di 14 e partita IVA , R.E.A. MI-1833222, in forza di procura a rogito del Dott. P.IVA_2 [...]
, Notaio in Cuneo, del 23.10.2019, rep. 95927 racc. 23826, in persona del Per_1
rappresentante legale sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Giancarlo Longo, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Raffaella
Serafini, in Chianciano Terme (SI), via dei Colli n. 22, giusto mandato separato ex art. 10
D.P.R. n. 123/2001;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27.06.2023 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni nei seguenti termini:
parte attrice opponente: “conclude come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, per tutti i motivi di cui alle premesse del presente atto, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare o revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto”.
Parte convenuta opposta: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta”:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
in via preliminare:
rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
pagina 2 di 14 accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 298/2021 emesso dal Tribunale
Ordinario di Siena;
nel merito in via principale:
rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 298/2021 emesso dal Tribunale di Siena;
nel merito in via subordinata:
condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma, maggiore e/o minore, dovuta alla convenuta opposta, in forza del rapporto contrattuale di prestito intercorso con la cedente (cfr. doc. n. 5), quale relativo Organizzazione_1
corrispettivo dovuto alla convenuta, quale cessionaria del credito in questione, in conseguenza della risoluzione contrattuale e della decadenza del beneficio del termine in favore dell'opponente;
in ogni caso:
condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad IVA, al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 14 Il sig. con atto di citazione ritualmente notificato il 15.05.2021 Parte_1
(depositato in data 25.05.2021), conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società in persona del legale rappresentante p.t., al fine di Controparte_1
proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 298/2021 (R.G.N. 564/2021), emesso in data 17.03.2021 dal Tribunale di Siena (notificato il 6.04.2021), con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della società ricorrente la somma di Controparte_1
euro 30.251,41, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese del procedimento, liquidate, queste ultime, in euro 1.305,00 per compenso di Avvocato, e in euro 286,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.
Esponeva l'attore che la aveva agito in via monitoria nei suoi confronti per CP_1
il recupero del presunto credito di euro 30.251,41 in forza di contratto sottoscritto il
21.03.2007 con la , successivamente Org_2 Organizzazione_3
cartolarizzato.
Si deduceva, anzitutto, in atto di citazione, a sostegno della proposta opposizione,
l'applicazione di interessi usurari (da contratto e/o sopravvenuti), oltre il tasso soglia di cui alla L. n. 108/96; che, in particolare, poiché il tasso di mora previsto era esattamente corrispondente al tasso soglia vigente ratione temporis, appariva evidente come l'applicazione del c.d. “metodo misto” (365/360) per il calcolo degli interessi di mora comportasse un effetto sempre accrescitivo, e quindi un superamento contrattuale e/o perpetuo del tasso soglia;
che da ciò discendeva la nullità del contratto di finanziamento in questione, ovvero, in subordine, l'applicazione del tasso legale pro tempore vigente, in sostituzione di quello contrattuale illegittimo perché usurario, oltre alla totale inattendibilità dei conteggi svolti dalla convenuta, tali da rendere, di fatto, inesistente il diritto della convenuta medesima di procedere ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
pagina 4 di 14 Lamentava, poi, l'opponente, oltre alla illeggibilità della firma del dirigente certificante la dichiarazione ex art. 50 TUB, come la controparte non avesse dato prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente, come previsto dall'art. 119 TUB.
Ulteriore motivo di opposizione era costituito dall'asserita mancata indicazione delle componenti del TAEG.
Si osservava, al riguardo, come la convenuta nel conteggio proposto nel ricorso non avesse indicato tutte le spese ed i costi necessari per la determinazione, appunto, del
TAEG, ma solo le spese di RID.
Ancora, si assumeva nell'atto introduttivo la nullità della clausola penale degli interessi moratori, quale clausola da ritenersi abusiva ed inefficace in quanto presuntivamente vessatoria (salvo prova di specifica trattativa con il cliente consumatore), la nullità del saggio di interesse per contrasto del tasso effettivo praticato rispetto ai tassi legali di interesse, ed infine la prescrizione del credito in oggetto, con applicazione, in particolare, della prescrizione quinquennale ai richiesti interessi, ai sensi dell'art. 2948
n. 4 c.c.
Parte opponente chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 3.11.2021, la nel Controparte_1
contestare quanto ex adverso dedotto, evidenziava, anzitutto, sotto il profilo dell'an debeatur della pretesa creditoria, come controparte non avesse sollevato alcuna contestazione in ordine all'esistenza del contratto di finanziamento stipulato con in data 21.03.2007, sulla base del quale era stato erogato Organizzazione_1
all'opponente un prestito per l'importo capitale di euro 25.000,00, con spese di istruttoria per euro 300,00 e premi assicurativi per euro 857,67, così per un totale di euro 26.157,67; che, peraltro, tale contratto era stato sottoscritto in ogni sua parte dal pagina 5 di 14 sig. con conseguente accettazione, da parte di quest'ultimo, ai sensi degli artt. Pt_1
1341 e 1342 c.c., di tutte le relative condizioni generali;
che, dunque, doveva considerarsi il rapporto contrattuale elemento processualmente pacifico, così come l'inadempimento della controparte rispetto alla propria obbligazione restitutoria.
Relativamente, poi, al quantum debeatur, si assumeva in comparsa di costituzione come l'importo azionato in via monitoria di euro 30.251,41 risultasse liquido ed esigibile, dunque pienamente dovuto dall'opponente, e ciò in forza della produzione documentale già offerta in sede monitoria (estratto conto a scalare e certificazione ex art. 50 TUB).
In replica, poi, alla contestazione di controparte circa i criteri di determinazione degli interessi, osservava parte convenuta come la Suprema Corte, con la sentenza n.
17447/2019, avesse affermato il principio per cui, in ipotesi di concreta applicazione degli interessi moratori, nel calcolo dell'usura dovesse considerarsi anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi. E ciò evidentemente in quanto il mutuatario, in detta ipotesi, era obbligato al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi, incorporata in ciascuna delle rate già scadute;
che, nel caso di specie, alla luce di quanto previsto sullo specifico punto dagli artt. 16 e 17 delle condizioni generali di contratto, l'importo azionato in via monitoria, pari ad euro 30.251,41 appariva quindi indiscutibilmente dovuto.
Oltretutto, si evidenziava ancora in comparsa di costituzione come la parte eccepente la violazione in materia di usura, e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/1996, avesse l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, e ciò anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della , non potendosi limitare a mere contestazioni Org_4
generiche.
pagina 6 di 14 Infine, con riguardo all'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente, la convenuta deduceva come il termine di prescrizione decennale decorresse per i finanziamenti dalla data di pagamento dell'ultima rata, e come lo stesso, nel caso di specie, fosse stato interrotto dalle comunicazioni di messa in mora e sollecito inviate dall'istituto erogatore e dalle successive cessionarie;
che, più precisamente, le singole rate non costituivano autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione, con conseguente inapplicabilità della norma di cui all'art. 2948
n. 4 c.c.; che, in sostanza, il frazionamento del debito non aveva valenza modificativa della natura unitaria del contratto;
che, in ogni caso, il procedimento monitorio era stato, nel caso di specie, preceduto da formale intimazione ad adempiere del
9.12.2019, regolarmente notificata all'opponente il 16.12.2019; che, conseguentemente, essa opposta aveva fornito piena prova scritta della pretesa azionata, sia in punto di an che di quantum debeatur, in assenza di specifiche contestazioni della controparte.
Concludeva, quindi, la convenuta opposta, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., nei termini in epigrafe riportati.
Il Giudice, concessa, all'udienza del 17.02.2022 (tenuta con modalità di trattazione scritta), la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con contestuale assegnazione dei richiesti termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., in esito all'udienza del
29.11.2022 (cui si perveniva a seguito del mutamento del Giudice assegnatario del fascicolo), rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del
27.06.2023, a tal fine fissata, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice riteneva la causa in decisione, assegnando i richiesti termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 7 di 14 La proposta opposizione è infondata, e non può pertanto trovare accoglimento.
Ritiene il giudicante, in esito al complessivo esame della documentazione versata in atti, che la convenuta opposta abbia adeguatamente dimostrato la Controparte_1
sussistenza e la legittimità della propria pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'opponente anche nell'ammontare richiesto, e dunque sia sotto il profilo Pt_1
dell'an che del quantum debeatur.
In particolare, risulta pacificamente per tabulas, e non oggetto di contestazione da parte dell'attore, la fonte negoziale del credito, e dunque la titolarità dello stesso in capo alla con conseguente legittimazione attiva di quest'ultima alla Controparte_1
proposizione del ricorso in sede monitoria.
In particolare, può evincersi dagli atti (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione) come il credito in questione, originariamente vantato da in forza del Org_2
contratto stipulato in data 21.03.2007 (doc. 5 allegato alla comparsa), sia stato poi oggetto di cessione pro soluto, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999 e dell'art. 58 del T.U.B., dalla suddetta originaria titolare in data 29.11.2011, e quindi Parte_2 Parte_3
da quest'ultima alla odierna opposta (già come da Controparte_1 Controparte_5
attestazione notarile di cambio di denominazione sociale, doc. 2 della comparsa) in data 27.05.2016.
Con la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale possono considerarsi soddisfatte le condizioni di conoscibilità da parte del debitore ceduto richieste dalla normativa di riferimento, con conseguente opponibilità erga omnes della cessione, senza necessità di ulteriori adempimenti.
Al riguardo, si osserva come la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4277 del
10.02.2023, abbia affermato il principio secondo cui “in caso di cessione “in blocco” dei pagina 8 di 14 crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze..”.
Già precedentemente la Suprema Corte, con la pronuncia n. 20495/2020, aveva statuito che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti..”
(cfr. in tal senso, anche ordinanza n. 31188/2017).
In sostanza, dunque, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in via generale dall'art. 1264 c.c. alle singole controparti dei rapporti acquisiti (vedasi anche ordinanza n. 10200/2021).
Relativamente ai motivi di opposizione formulati dall'attore, va osservato come quanto lamentato in atto di citazione in ordine alla determinazione del credito, sotto il particolare profilo dell'asserita applicazione di interessi usurari (avendo superato gli interessi moratori il tasso soglia di cui alla normativa di riferimento), non sia stato supportato con l'allegazione di documentazione, appunto, a sostegno.
Di talché, le contestazioni sollevate dall'opponente circa il quantum debeatur risultano essere connotate da genericità, in quanto, come suddetto, non confortate da riscontri pagina 9 di 14 probatori di alcun tipo, come invece sarebbe stato onere dell'attore fare in ossequio al generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Né può, in tal caso, la CTU contabile, richiesta in atto di citazione, sopperire all'onere probatorio gravante sulla parte, posto che, altrimenti, la Consulenza disposta dal
Giudice verrebbe ad assumere una inammissibile valenza meramente esplorativa.
In sostanza, non essendosi rinvenuto in atti un supporto probatorio documentale a sostegno di quanto lamentato dall'opponente, risulta non consentito avvalersi della
CTU per ovviare, come suddetto, alla lacuna probatoria della parte richiedente l'accertamento tecnico-contabile (ex multis, Cass. nn. 15219/2007, 26839/2016).
E la conseguenza di tale riscontrata carenza probatoria, alla quale va attribuito decisivo rilievo, con valenza assorbente di ogni altra questione e/o eccezione, non può che essere il riconoscimento della sussistenza del credito de quo, come vantato e sufficientemente dimostrato dalla convenuta opposta con la produzione documentale in atti, anche in osservanza della norma di cui all'art. 115 I° comma c.p.c.
In particolare, l'estratto conto analitico depositato (allegato 6 alla comparsa), certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB (doc. 7), è risultato idoneo a consentire un'agevole verifica del dovuto da parte dell'attore opponente, sì da poter, quindi, considerare il credito de quo precisamente individuato nel suo ammontare, e dunque connotato dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità.
E comunque, non può trascurarsi, in ogni caso, come l'opponente, con la sottoscrizione del contratto di finanziamento e delle relative condizioni generali, abbia espressamente e consapevolmente accettato tutte le pattuizioni ivi contemplate.
Parimenti infondata risulta essere l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente.
pagina 10 di 14 Va, infatti, rilevato, al riguardo, come, per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, quando, come nella specie, si tratta di una obbligazione di pagamento conseguente alla restituzione di un finanziamento, ciò che occorre prendere in considerazione, al fine della prescrizione, come correttamente osservato dalla convenuta opposta, non sono i termini tipici delle obbligazioni periodiche aventi una stessa natura ed uno stesso importo, bensì quello unitario riferito ad una sola, unica, obbligazione di pagamento (il rimborso del quantum finanziato), ripartito nel tempo secondo il piano di ammortamento, contemplante, quest'ultimo, nel caso di specie, 72 rate mensili di euro 501,75 ciascuna (cfr., in tal senso, ex multis, Corte di Cassazione n.
19291/2012).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “..laddove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo.. il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità” (Cass. n. 2086/2008).
In sostanza, nel contratto di finanziamento, quale contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale è differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento.
Anche recentemente la Suprema Corte ha statuito che “nel contratto di mutuo l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata e,
pagina 11 di 14 dall'altro, che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Ordinanza n. 4232 del 10.02.2023).
Di talché, alla data della lettera di diffida e messa in mora del 4.12.2019 (doc. 9 allegato alla comparsa) il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero del credito ceduto alla società non era ancora scaduto, come osservato dalla Controparte_1
difesa della convenuta opposta.
Può, quindi, ritenersi, in conclusione, come la società convenuta, a mezzo della documentazione versata in atti, abbia, come suddetto, dimostrato sia l'esistenza del credito che la correttezza del suo ammontare, credito da considerarsi, perciò, legittimamente richiesto.
Di talché, non ravvisandosi, nella fattispecie in esame, i profili di criticità lamentati dalla parte opponente, dalla stessa illustrati nei propri scritti difensivi, può considerarsi il decreto ingiuntivo de quo correttamente emesso in favore della società creditrice
Controparte_1
Segue a quanto sopra esposto il rigetto della proposta opposizione, in tutti i motivi ivi formulati, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto in oggetto.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste, dovendosi seguire il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice opponente, e sono liquidate, come da dispositivo che segue, ex D.M. n. 147/2022.
Deve, perciò, farsi riferimento alle tabelle parametriche allegate al citato Decreto, ed in particolare a quella relativa al valore della controversia, con applicazione dei previsti valori minimi. E ciò in considerazione della ritenuta non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
pagina 12 di 14 Va, infatti, osservato, al riguardo, come, in generale, la liquidazione del compenso professionale debba comunque commisurarsi all'entità dell'attività difensiva concretamente apprestata nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione respinta o assorbita, così provvede:
rigetta la proposta opposizione, siccome infondata, per le motivazioni tutte sopra esposte.
Conferma integralmente, per l'effetto, il decreto ingiuntivo in oggetto, n. 298/2021
(R.G. 564/2021), emesso dal Tribunale di Siena in data 17.03.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna parte attrice opponente a rifondere alla parte convenuta opposta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese del giudizio, che determina e liquida nella somma di euro 3.809,00 per compenso di Avvocato, oltre rimborso forfetario al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siena, lì 4.03.2024
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA
in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi,
in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. N. 1470 per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 CodiceFiscale_1
mandato allegato ed in calce al decreto ingiuntivo n. 298/2021, RG 564/2021, dall'Avv.
Marco Debernardi del Foro di Siena, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Montepulciano (SI), via di Gracciano nel Corso n. 53;
ATTORE OPPONENTE
contro con sede in Cuneo, via Cascina Colombaro n. 36/A, C.F. e P.I. Controparte_1
, in persona del procuratore sig. e, per essa, quale P.IVA_1 Controparte_2
procuratore, con sede in Sesto San Giovanni (MI), piazza Don Mapelli n. CP_3
60, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, codice fiscale pagina 1 di 14 e partita IVA , R.E.A. MI-1833222, in forza di procura a rogito del Dott. P.IVA_2 [...]
, Notaio in Cuneo, del 23.10.2019, rep. 95927 racc. 23826, in persona del Per_1
rappresentante legale sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Giancarlo Longo, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Raffaella
Serafini, in Chianciano Terme (SI), via dei Colli n. 22, giusto mandato separato ex art. 10
D.P.R. n. 123/2001;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27.06.2023 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni nei seguenti termini:
parte attrice opponente: “conclude come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, per tutti i motivi di cui alle premesse del presente atto, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare o revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto”.
Parte convenuta opposta: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta”:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
in via preliminare:
rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
pagina 2 di 14 accertare e dichiarare che l'opposizione promossa dalla parte opponente non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 298/2021 emesso dal Tribunale
Ordinario di Siena;
nel merito in via principale:
rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 298/2021 emesso dal Tribunale di Siena;
nel merito in via subordinata:
condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma, maggiore e/o minore, dovuta alla convenuta opposta, in forza del rapporto contrattuale di prestito intercorso con la cedente (cfr. doc. n. 5), quale relativo Organizzazione_1
corrispettivo dovuto alla convenuta, quale cessionaria del credito in questione, in conseguenza della risoluzione contrattuale e della decadenza del beneficio del termine in favore dell'opponente;
in ogni caso:
condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad IVA, al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 14 Il sig. con atto di citazione ritualmente notificato il 15.05.2021 Parte_1
(depositato in data 25.05.2021), conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società in persona del legale rappresentante p.t., al fine di Controparte_1
proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 298/2021 (R.G.N. 564/2021), emesso in data 17.03.2021 dal Tribunale di Siena (notificato il 6.04.2021), con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della società ricorrente la somma di Controparte_1
euro 30.251,41, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese del procedimento, liquidate, queste ultime, in euro 1.305,00 per compenso di Avvocato, e in euro 286,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.
Esponeva l'attore che la aveva agito in via monitoria nei suoi confronti per CP_1
il recupero del presunto credito di euro 30.251,41 in forza di contratto sottoscritto il
21.03.2007 con la , successivamente Org_2 Organizzazione_3
cartolarizzato.
Si deduceva, anzitutto, in atto di citazione, a sostegno della proposta opposizione,
l'applicazione di interessi usurari (da contratto e/o sopravvenuti), oltre il tasso soglia di cui alla L. n. 108/96; che, in particolare, poiché il tasso di mora previsto era esattamente corrispondente al tasso soglia vigente ratione temporis, appariva evidente come l'applicazione del c.d. “metodo misto” (365/360) per il calcolo degli interessi di mora comportasse un effetto sempre accrescitivo, e quindi un superamento contrattuale e/o perpetuo del tasso soglia;
che da ciò discendeva la nullità del contratto di finanziamento in questione, ovvero, in subordine, l'applicazione del tasso legale pro tempore vigente, in sostituzione di quello contrattuale illegittimo perché usurario, oltre alla totale inattendibilità dei conteggi svolti dalla convenuta, tali da rendere, di fatto, inesistente il diritto della convenuta medesima di procedere ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
pagina 4 di 14 Lamentava, poi, l'opponente, oltre alla illeggibilità della firma del dirigente certificante la dichiarazione ex art. 50 TUB, come la controparte non avesse dato prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente, come previsto dall'art. 119 TUB.
Ulteriore motivo di opposizione era costituito dall'asserita mancata indicazione delle componenti del TAEG.
Si osservava, al riguardo, come la convenuta nel conteggio proposto nel ricorso non avesse indicato tutte le spese ed i costi necessari per la determinazione, appunto, del
TAEG, ma solo le spese di RID.
Ancora, si assumeva nell'atto introduttivo la nullità della clausola penale degli interessi moratori, quale clausola da ritenersi abusiva ed inefficace in quanto presuntivamente vessatoria (salvo prova di specifica trattativa con il cliente consumatore), la nullità del saggio di interesse per contrasto del tasso effettivo praticato rispetto ai tassi legali di interesse, ed infine la prescrizione del credito in oggetto, con applicazione, in particolare, della prescrizione quinquennale ai richiesti interessi, ai sensi dell'art. 2948
n. 4 c.c.
Parte opponente chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 3.11.2021, la nel Controparte_1
contestare quanto ex adverso dedotto, evidenziava, anzitutto, sotto il profilo dell'an debeatur della pretesa creditoria, come controparte non avesse sollevato alcuna contestazione in ordine all'esistenza del contratto di finanziamento stipulato con in data 21.03.2007, sulla base del quale era stato erogato Organizzazione_1
all'opponente un prestito per l'importo capitale di euro 25.000,00, con spese di istruttoria per euro 300,00 e premi assicurativi per euro 857,67, così per un totale di euro 26.157,67; che, peraltro, tale contratto era stato sottoscritto in ogni sua parte dal pagina 5 di 14 sig. con conseguente accettazione, da parte di quest'ultimo, ai sensi degli artt. Pt_1
1341 e 1342 c.c., di tutte le relative condizioni generali;
che, dunque, doveva considerarsi il rapporto contrattuale elemento processualmente pacifico, così come l'inadempimento della controparte rispetto alla propria obbligazione restitutoria.
Relativamente, poi, al quantum debeatur, si assumeva in comparsa di costituzione come l'importo azionato in via monitoria di euro 30.251,41 risultasse liquido ed esigibile, dunque pienamente dovuto dall'opponente, e ciò in forza della produzione documentale già offerta in sede monitoria (estratto conto a scalare e certificazione ex art. 50 TUB).
In replica, poi, alla contestazione di controparte circa i criteri di determinazione degli interessi, osservava parte convenuta come la Suprema Corte, con la sentenza n.
17447/2019, avesse affermato il principio per cui, in ipotesi di concreta applicazione degli interessi moratori, nel calcolo dell'usura dovesse considerarsi anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi. E ciò evidentemente in quanto il mutuatario, in detta ipotesi, era obbligato al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi, incorporata in ciascuna delle rate già scadute;
che, nel caso di specie, alla luce di quanto previsto sullo specifico punto dagli artt. 16 e 17 delle condizioni generali di contratto, l'importo azionato in via monitoria, pari ad euro 30.251,41 appariva quindi indiscutibilmente dovuto.
Oltretutto, si evidenziava ancora in comparsa di costituzione come la parte eccepente la violazione in materia di usura, e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/1996, avesse l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, e ciò anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della , non potendosi limitare a mere contestazioni Org_4
generiche.
pagina 6 di 14 Infine, con riguardo all'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente, la convenuta deduceva come il termine di prescrizione decennale decorresse per i finanziamenti dalla data di pagamento dell'ultima rata, e come lo stesso, nel caso di specie, fosse stato interrotto dalle comunicazioni di messa in mora e sollecito inviate dall'istituto erogatore e dalle successive cessionarie;
che, più precisamente, le singole rate non costituivano autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione, con conseguente inapplicabilità della norma di cui all'art. 2948
n. 4 c.c.; che, in sostanza, il frazionamento del debito non aveva valenza modificativa della natura unitaria del contratto;
che, in ogni caso, il procedimento monitorio era stato, nel caso di specie, preceduto da formale intimazione ad adempiere del
9.12.2019, regolarmente notificata all'opponente il 16.12.2019; che, conseguentemente, essa opposta aveva fornito piena prova scritta della pretesa azionata, sia in punto di an che di quantum debeatur, in assenza di specifiche contestazioni della controparte.
Concludeva, quindi, la convenuta opposta, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., nei termini in epigrafe riportati.
Il Giudice, concessa, all'udienza del 17.02.2022 (tenuta con modalità di trattazione scritta), la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con contestuale assegnazione dei richiesti termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., in esito all'udienza del
29.11.2022 (cui si perveniva a seguito del mutamento del Giudice assegnatario del fascicolo), rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del
27.06.2023, a tal fine fissata, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice riteneva la causa in decisione, assegnando i richiesti termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 7 di 14 La proposta opposizione è infondata, e non può pertanto trovare accoglimento.
Ritiene il giudicante, in esito al complessivo esame della documentazione versata in atti, che la convenuta opposta abbia adeguatamente dimostrato la Controparte_1
sussistenza e la legittimità della propria pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'opponente anche nell'ammontare richiesto, e dunque sia sotto il profilo Pt_1
dell'an che del quantum debeatur.
In particolare, risulta pacificamente per tabulas, e non oggetto di contestazione da parte dell'attore, la fonte negoziale del credito, e dunque la titolarità dello stesso in capo alla con conseguente legittimazione attiva di quest'ultima alla Controparte_1
proposizione del ricorso in sede monitoria.
In particolare, può evincersi dagli atti (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione) come il credito in questione, originariamente vantato da in forza del Org_2
contratto stipulato in data 21.03.2007 (doc. 5 allegato alla comparsa), sia stato poi oggetto di cessione pro soluto, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999 e dell'art. 58 del T.U.B., dalla suddetta originaria titolare in data 29.11.2011, e quindi Parte_2 Parte_3
da quest'ultima alla odierna opposta (già come da Controparte_1 Controparte_5
attestazione notarile di cambio di denominazione sociale, doc. 2 della comparsa) in data 27.05.2016.
Con la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale possono considerarsi soddisfatte le condizioni di conoscibilità da parte del debitore ceduto richieste dalla normativa di riferimento, con conseguente opponibilità erga omnes della cessione, senza necessità di ulteriori adempimenti.
Al riguardo, si osserva come la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4277 del
10.02.2023, abbia affermato il principio secondo cui “in caso di cessione “in blocco” dei pagina 8 di 14 crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze..”.
Già precedentemente la Suprema Corte, con la pronuncia n. 20495/2020, aveva statuito che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti..”
(cfr. in tal senso, anche ordinanza n. 31188/2017).
In sostanza, dunque, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in via generale dall'art. 1264 c.c. alle singole controparti dei rapporti acquisiti (vedasi anche ordinanza n. 10200/2021).
Relativamente ai motivi di opposizione formulati dall'attore, va osservato come quanto lamentato in atto di citazione in ordine alla determinazione del credito, sotto il particolare profilo dell'asserita applicazione di interessi usurari (avendo superato gli interessi moratori il tasso soglia di cui alla normativa di riferimento), non sia stato supportato con l'allegazione di documentazione, appunto, a sostegno.
Di talché, le contestazioni sollevate dall'opponente circa il quantum debeatur risultano essere connotate da genericità, in quanto, come suddetto, non confortate da riscontri pagina 9 di 14 probatori di alcun tipo, come invece sarebbe stato onere dell'attore fare in ossequio al generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Né può, in tal caso, la CTU contabile, richiesta in atto di citazione, sopperire all'onere probatorio gravante sulla parte, posto che, altrimenti, la Consulenza disposta dal
Giudice verrebbe ad assumere una inammissibile valenza meramente esplorativa.
In sostanza, non essendosi rinvenuto in atti un supporto probatorio documentale a sostegno di quanto lamentato dall'opponente, risulta non consentito avvalersi della
CTU per ovviare, come suddetto, alla lacuna probatoria della parte richiedente l'accertamento tecnico-contabile (ex multis, Cass. nn. 15219/2007, 26839/2016).
E la conseguenza di tale riscontrata carenza probatoria, alla quale va attribuito decisivo rilievo, con valenza assorbente di ogni altra questione e/o eccezione, non può che essere il riconoscimento della sussistenza del credito de quo, come vantato e sufficientemente dimostrato dalla convenuta opposta con la produzione documentale in atti, anche in osservanza della norma di cui all'art. 115 I° comma c.p.c.
In particolare, l'estratto conto analitico depositato (allegato 6 alla comparsa), certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB (doc. 7), è risultato idoneo a consentire un'agevole verifica del dovuto da parte dell'attore opponente, sì da poter, quindi, considerare il credito de quo precisamente individuato nel suo ammontare, e dunque connotato dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità.
E comunque, non può trascurarsi, in ogni caso, come l'opponente, con la sottoscrizione del contratto di finanziamento e delle relative condizioni generali, abbia espressamente e consapevolmente accettato tutte le pattuizioni ivi contemplate.
Parimenti infondata risulta essere l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente.
pagina 10 di 14 Va, infatti, rilevato, al riguardo, come, per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, quando, come nella specie, si tratta di una obbligazione di pagamento conseguente alla restituzione di un finanziamento, ciò che occorre prendere in considerazione, al fine della prescrizione, come correttamente osservato dalla convenuta opposta, non sono i termini tipici delle obbligazioni periodiche aventi una stessa natura ed uno stesso importo, bensì quello unitario riferito ad una sola, unica, obbligazione di pagamento (il rimborso del quantum finanziato), ripartito nel tempo secondo il piano di ammortamento, contemplante, quest'ultimo, nel caso di specie, 72 rate mensili di euro 501,75 ciascuna (cfr., in tal senso, ex multis, Corte di Cassazione n.
19291/2012).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “..laddove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo.. il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità” (Cass. n. 2086/2008).
In sostanza, nel contratto di finanziamento, quale contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale è differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento.
Anche recentemente la Suprema Corte ha statuito che “nel contratto di mutuo l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata e,
pagina 11 di 14 dall'altro, che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Ordinanza n. 4232 del 10.02.2023).
Di talché, alla data della lettera di diffida e messa in mora del 4.12.2019 (doc. 9 allegato alla comparsa) il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero del credito ceduto alla società non era ancora scaduto, come osservato dalla Controparte_1
difesa della convenuta opposta.
Può, quindi, ritenersi, in conclusione, come la società convenuta, a mezzo della documentazione versata in atti, abbia, come suddetto, dimostrato sia l'esistenza del credito che la correttezza del suo ammontare, credito da considerarsi, perciò, legittimamente richiesto.
Di talché, non ravvisandosi, nella fattispecie in esame, i profili di criticità lamentati dalla parte opponente, dalla stessa illustrati nei propri scritti difensivi, può considerarsi il decreto ingiuntivo de quo correttamente emesso in favore della società creditrice
Controparte_1
Segue a quanto sopra esposto il rigetto della proposta opposizione, in tutti i motivi ivi formulati, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto in oggetto.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste, dovendosi seguire il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice opponente, e sono liquidate, come da dispositivo che segue, ex D.M. n. 147/2022.
Deve, perciò, farsi riferimento alle tabelle parametriche allegate al citato Decreto, ed in particolare a quella relativa al valore della controversia, con applicazione dei previsti valori minimi. E ciò in considerazione della ritenuta non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
pagina 12 di 14 Va, infatti, osservato, al riguardo, come, in generale, la liquidazione del compenso professionale debba comunque commisurarsi all'entità dell'attività difensiva concretamente apprestata nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione respinta o assorbita, così provvede:
rigetta la proposta opposizione, siccome infondata, per le motivazioni tutte sopra esposte.
Conferma integralmente, per l'effetto, il decreto ingiuntivo in oggetto, n. 298/2021
(R.G. 564/2021), emesso dal Tribunale di Siena in data 17.03.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna parte attrice opponente a rifondere alla parte convenuta opposta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese del giudizio, che determina e liquida nella somma di euro 3.809,00 per compenso di Avvocato, oltre rimborso forfetario al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siena, lì 4.03.2024
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
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