Sentenza 15 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01090/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2025, proposto dalla sig.ra PA AR, rappresentata e difesa dall’avv.ssa IA Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
alla sentenza emessa dal Tribunale di Latina, sez. Lavoro, n. 1238/2024 del 12 novembre 2024, nel giudizio R.G. 2728/2022, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. NO LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 1238/2024 del 12 novembre 2024, resa nel giudizio n. 2728/2022 e pronunciata nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che così ha statuito:
“ - in accoglimento del ricorso, accerta il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per le seguenti annualità: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per AR PA, BI UG e EA FR;
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per Di US EL, IN DI, CO IA, ME LU;
2021/2022 per TA AN e LP AN;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire alle parti ricorrenti il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di € 3.000,00 ciascuno in favore di AR PA, BI UG e EA FR; di € 2.000,00 ciascuno in favore di Di US EL, IN DI, CO IA e ME LU; di € 500,00 ciascuno in favore di TA AN ed LP AN oltre accessori come in parte motiva ”.
2 – Tale sentenza munita di attestazione di conformità, è stata notificata: i) il 20 novembre 2024, nel domicilio eletto dai funzionari costituiti in giudizio, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 434 del cod.proc.civ.; ii) sempre il 20 novembre 2024, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, via pec in proprio, ai fini esecutivi.
3 - In atti vi è anche l’attestazione dell’Ufficio competente del 25 marzo 2025, relativa al passaggio in giudicato della citata pronuncia.
4 – Parte ricorrente, nel rappresentare che l’Amministrazione non ha ottemperato alla pronuncia, con il presente ricorso ha domandato:
- la declaratoria dell’inottemperanza al giudicato da parte del Ministero e l’ordine di esecuzione della suindicata sentenza;
- la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), del cod. proc. amm.;
- la condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
5 – Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di puro stile.
6 – Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7 – Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2 del cod.proc.amm..
8 – Il ricorso risulta, poi, ammissibile anche quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda (accertato con idonea certificazione degli Uffici competenti) e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio, poi, residua sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) del cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
9 - Il ricorso è, nel merito, fondato.
Il Ministero intimato non ha difatti fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato.
10 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 1238/2024 del 12 novembre 2024, passata in giudicato e quindi di procedere all’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati e al riconoscimento degli importi surriportati, ai soggetti, nei modi e nella misura indicati nella sentenza.
L’esecuzione della sentenza ottemperanda dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla sua notifica o dalla sua comunicazione.
11 - In conformità alle richieste della parte ricorrente, occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o di altro funzionario da lui delegato, con compenso, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
12 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, con l’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati, alla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 1238/2024 del 12 novembre 2024, passata in giudicato, nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione in via amministrativa o dalla sua notificazione;
- nomina, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o altro funzionario da lui delegato, affinché provveda all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 1238/2024 del 12 novembre 2024, passata in giudicato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, ove decorra inutilmente il termine di sessanta giorni concesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito per dare esecuzione alla predetta sentenza;
- pone a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DI RA, Presidente FF
NO LI, Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LI | DI RA |
IL SEGRETARIO