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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/09/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
ARnna Galioto Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Rossella Milone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3066/2023 R.G. tra
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) assistiti e difesi dagli Avv.ti Corrado
[...] C.F._1
COCIVERA e ARnna Elisabetta GURRADO, ed elettivamente domiciliati presso i difensori, appellanti e
(C.F. Controparte_1
, assistita e difesa dall'Avv. Roberto ANGELONI ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il difensore;
(C.F. ), per il tramite di Parte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Michele Controparte_2 P.IVA_4
VIETTI ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellate
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI: per parte appellante Parte_4 Parte_2
:
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, previa sospensione della provvisoria esecutorietà, in totale riforma della sentenza n. 7411/2023, depositata dal Tribunale di Milano il 29 settembre 2023 e notificata il 5 ottobre 2023, e previo rigetto delle domande tutte che le controparti riproponessero in questo grado di giudizio, per le motivazioni di cui in narrativa, così giudicare: in via pregiudiziale:
1) stante il mancato valido esperimento del procedimento di mediazione da parte della convenuta opposta per le ragioni esposte in atti ed evidenziate anche a verbale (v. verbale del 29 settembre 2020), tra le quali il difetto di procura sostanziale all'avv. Alan Sardella, e la conseguente improcedibilità dell'azione, giusta il disposto dell'art. 5, comma 1 bis del D.lgs. 28/2010, revocare il Decreto ingiuntivo opposto n. 2803/2019, emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 27 febbraio 2019 e comunque dichiarare che nulla è dovuto alle appellate;
in via preliminare:
2) Accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo a
[...]
e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il Parte_3
Decreto ingiuntivo opposto n. 2803/2019, emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 27 febbraio 2019 e comunque dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti alle appellate;
3) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire e processuale di mandataria di e Controparte_2 Parte_3 per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo opposto n. 2803/2019, emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 27 febbraio 2019 e comunque dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti alle appellate;
in via principale: 4) accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso azionata, dovendo i rapporti tra Controparte_3
(e così tra la cessionaria per il tramite della propria
[...] Parte_3 mandataria e procuratrice speciale e Controparte_2 essere integralmente ricostruiti per le Parte_1 ragioni esposte in atti, con rettifica e ricalcolo degli interessi debitori sugli affidamenti (entro fido ed oltre fido) e, previo ogni accertamento necessario, per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo opposto n. 2803/2019, emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 27 febbraio 2019 e comunque dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti alle appellate;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità o comunque l'invalidità della presunta fideiussione prestata dal sig. e per l'effetto annullare e/o Parte_2
pag. 2/45 revocare e/o dichiarare inefficace nei confronti del sig. il Parte_2
Decreto ingiuntivo opposto n. 2803/2019, emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 27 febbraio 2019 e comunque dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti alle appellate;
in subordine, 6) accertata la nullità delle clausole contrattuali illecite tra le quali la clausola 6 di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nella fideiussione de qua in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, emessa successivamente al formarsi delle preclusioni istruttorie, accertare e dichiarare la decadenza di Controparte_4
e di per il tramite della propria mandataria e
[...] Parte_3 procuratrice speciale dal termine entro il Controparte_2 quale il creditore può agire per l'adempimento ex art. 1957 c.c. e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace nei confronti del sig.
il Decreto ingiuntivo opposto n. 2803/2019, emesso dal Parte_2
Tribunale di Milano e notificato in data 27 febbraio 2019 e comunque dichiarare che nulla è dovuto alle appellate;
7) in ogni caso, rigettare le domande tutte svolte da
[...]
e da per il tramite Controparte_5 Parte_3 della propria mandataria e procuratrice speciale Controparte_2 in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, assolvere
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, e il sig. da ogni e qualsiasi domanda;
in via Parte_2 riconvenzionale: 8) accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso operato da
[...]
e così di per il tramite della Controparte_6 Parte_3 mandataria e procuratrice dai contratti di apertura di credito in c/c CP_2
n. 4339/48 e n. 50002/24; 9) accertare e dichiarare erronea e/o illegittima la segnalazione effettuata da per azioni alla Centrale Rischi della Controparte_6
Banca d'Italia ed al CRIF e per l'effetto ordinarne la cancellazione, condannando per azioni e così di Controparte_6 per il tramite della mandataria e procuratrice al Parte_3 CP_2 risarcimento in favore di della somma di € Parte_1
3.950.000,00 ovvero della minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, mediante liquidazione anche equitativa;
10) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o comunque inefficacia dei contratti di conto corrente e di apertura di conto corrente di cui in narrativa e/o della nullità e/o annullabilità e/o comunque inefficacia delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della clausola di cui all'art. 4 del contratto di apertura di credito in c/c n. 4339/48 e della clausola di cui all'art. 4 del contratto di apertura di credito in c/c n. 50002/24 per indeterminatezza, nullità e/o annullabilità e/o comunque inefficacia delle condizioni economiche applicate da
[...]
a Controparte_6 Parte_1
pag. 3/45 ivi compreso il superamento del “tasso soglia” antiusura, l'applicazione di tassi ultralegali, l'applicazione di commissioni di istruttoria veloce e/o comunque dei presupposti per l'applicazione della stessa, e, per l'effetto, condannare e così Controparte_6 [...] per il tramite della mandataria e procuratrice alla Parte_3 CP_2 restituzione degli importi illegittimamente addebitati e trattenuti in ragione delle violazioni predette e di cui in narrativa e segnatamente la somma di € 982.547,27 per il contratto di apertura di credito in c/c n. 4339/48, di € 327.710,05 per il contratto di apertura di credito in c/c n. 50002/24 e la somma di € 30.959,52 per il contratto di apertura di credito in c/c n. 4148/51, in applicazione delle previsioni contrattuali, per un totale complessivo di € 1.341.216,84 o del diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 117 TUB dal dovuto al saldo;
in via riconvenzionale subordinata: 11) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o comunque inefficacia dei contratti di conto corrente e di apertura di conto corrente di cui in narrativa e/o della nullità e/o annullabilità e/o comunque inefficacia delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della clausola di cui all'art. 4 del contratto di apertura di credito in c/c n. 4339/48 e della clausola di cui all'art. 4 del contratto di apertura di credito in c/c n. 50002/24 per indeterminatezza, la nullità e/o annullabilità e/o comunque inefficacia delle condizioni economiche applicate da
[...]
a ivi Controparte_3 Parte_1 compreso il superamento del “tasso soglia” antiusura, dell'applicazione di tassi ultralegali non validamente pattuiti in violazione dell'art. 1284 e 117 TUB, lett. a), l'applicazione di commissioni di istruttoria veloce e comunque l'illegittimità dell'applicazione di commissioni per mancanza di causa e/o comunque dei presupposti per l'applicazione della stessa, e per l'effetto condannare e così Controparte_3 Parte_3 per il tramite della mandataria e procuratrice Controparte_7
a restituire gli importi illegittimamente addebitati dalla per le CP_6 violazioni predette e di cui in narrativa, e che risulteranno a fronte della riliquidazione dei saldi di conto corrente all'esito della CTU che dovesse essere disposta dall'Ill.mo Giudice. In estremo subordine: in ogni caso escludere la condanna delle appellanti a rifondere le spese a
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese di Controparte_6 entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: 12) Si chiede disporsi CTU ai fini dell'accertamento dell'anatocismo, dell'applicazione di interessi ultra-legali e dell'applicato tasso di usura, tenuto conto di tutte le voci di calcolo rilevanti, ivi compresi gli interessi moratori, del superamento del TAEG, TAN contrattualmente stabilito, di ogni altra voce rilevante ai fini della determinazione dell'importo eventualmente ancora dovuto dagli opponenti alla luce dei rimborsi effettuati. Si chiede, inoltre, ammettersi le istanze istruttorie tutte di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., depositate nell'interesse delle pag. 4/45 odierne appellanti, qui integralmente richiamate e trascritte, e così prova orale per testi e interrogatorio formale del legale rappresentante del legale rappresentante di Controparte_4
e prova orale per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che il documento che si rammostra (ns. doc. 3) e il modello di fideiussione predisposto ed utilizzato dalla per Controparte_6 azioni”; 2) “Vero che nel modello di fideiussione predisposto da
[...] per azioni sono presenti le clausole 2, 6 ed 8 Controparte_6 dello schema contrattuale predisposto dall' che si rammostra (ns. doc. CP_8
23); 3) “Vero il 26 luglio 2017 il sig. manifestava Controparte_9 interesse diretto all'acquisto del terreno di proprietà della società
sito in Comune di Segrate, via per Redecesio Parte_1
n. 14/18, e della relativa cubatura edificabile di cui Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) e proponeva di occuparsi dell'intermediazione per la vendita del citato terreno e cubatura verso altri soggetti, come da documento che si rammostra (cfr. ns. doc. 12)”; 4) “Vero che tra il 2017 e il 2018 la società ALDI S.r.l. comunicava a di essere interessata Controparte_9 all'acquisto del terreno di proprietà della società Parte_1
sito in Comune di Segrate via per Redecesio n. 14/18 per la
[...] realizzazione di uno store/punto vendita”; 5) “Vero che il sig. CP_9
trattava l'intermediazione per la vendita del terreno di
[...] proprietà della società sito in Comune di Parte_1
Segrate, via per Redecesio n. 14/18 alla società ALDI S.r.l.”; 6) “Vero che la società ALDI S.r.l. nell'anno 2018 veniva a conoscenza della segnalazione di sofferenza alle Centrali rischi della società ; Parte_1
7) “Vero che dopo essere venuta a conoscenza della segnalazione di cui al capitolo che precede, la società ALDI S.r.l. interrompeva le trattative per l'acquisto del terreno sito in Comune di Segrate, via per Redecesio n. 14/18”;
8) “Vero che nel 2018 la società BLU HOTELS dichiarava di essere interessata all'acquisto del terreno di proprietà della società
[...] sito in Comune di Segrate via per Redecesio n. 14/18”; Parte_1
9) “Vero che il sig. trattava l'intermediazione per Controparte_9 la vendita del terreno di proprietà della società Parte_1 sito in Comune di Segrate via per Redecesio n. 14/18 alla società BLU
[...]
HOTELS”; 10) “Vero che la società BLU HOTELS e venuta a conoscenza della segnalazione di sofferenza alle centrali rischi della società
[...] nell'anno 2018”; 11) “Vero che dopo essere venuta a Parte_1 conoscenza della segnalazione di cui al capitolo che precede, la società BLU HOTELS interrompeva la trattativa per l'acquisto del terreno sito in Segrate, via per Redecesio n. 14/18”; 12) “Vero che il 3 ottobre 2000 i signori
[...]
, , e Pt_5 Parte_2 Testimone_1 Persona_1 CP_10
rilasciavano fideiussione in favore di
[...] Controparte_6 come da documento che si rammostra (cfr. ns. doc.
[...]
14)”; 13) “Vero che la fideiussione che si rammostra (ns. doc. 15) e stata rilasciata il 23 ottobre 2001 da GO OI in favore di CP_6
pag. 5/45 DI;
14) “Vero che la fideiussione che si rammostra Controparte_6
(ns. doc. 16) e stata rilasciata il 23 ottobre 2001 da GO OI in favore di;
15) “Vero che la Controparte_6 fideiussione che si rammostra (ns. doc. 17) e stata rilasciata il 1° febbraio 2006 da , e Controparte_11 SO Persona_3
in favore di;
16)
[...] Controparte_6
“Vero che la fideiussione che si rammostra (ns. doc. 18) e stata rilasciata il 26 ottobre 1995 da BL LM AR in favore di ”. Si Parte_6 indicano a testi: - i signori - Presidente del Consiglio di Testimone_2
Amministrazione di Banca Popolare di Sondrio - AN Lino Enrico Vice- Presidente del Consiglio di Amministrazione di , Controparte_6
- Direttore Generale e Consigliere delegato di Testimone_3 [...]
, tutti domiciliati per la carica a in piazza Controparte_6 CP_6
Garibaldi n. 16, per l'interrogatorio formale sui capitoli di prova da 1) a 2) e da 12) a 16) e sempre che non siano legali rappresentanti attualmente della convenuta opposta, nel qual caso si chiede che siano sentiti in interrogatorio formale;
- il signor , residente a [...]
Saseo n. 13 sui capitoli da 3) a 11); - i signori Controparte_12 CP_13
e Amministratori e legali
[...] Controparte_14 Parte_7 rappresentanti della società ALDI S.r.l. tutti domiciliati per la carica a Bolzano in via Cassa di Risparmio n. 18 sui capitoli da 4) a 7); - i signori e componenti del Consiglio di Testimone_4 Testimone_5
Amministrazione della società Blu Hotels Spa, domiciliati per la carica a San Felice Benaco (BS) in via Porto Portese n. 22 sui capitoli a 8) a 11); - i signori
, , e , Parte_5 Testimone_1 Persona_1 CP_10 residenti a [...], sui capitoli 1), 2) e 12); - la signora GO OI, residente a [...], sui capitoli 1), 2), 13 e 14); - la signora SO
, residente a [...], sui capitoli 1), 2), e
[...]
15); - la signora BL LM AR, residente a [...], sul capitolo 16)”. per parte appellata Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare: Nel merito Rigettare tutte le censure ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
In via subordinata Qualora venga accolta la censura dell'appellante concernente l'usurarietà degli interessi moratori, si chiede in ogni caso, l'applicazione degli interessi corrispettivi. In ogni caso con vittoria di spese, competenze, ed onorari. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Collegio non ritenga condivisibile la decisione del Giudice di prime cure, si chiede che le spese vengano compensate proporzionalmente alle pretese vantate dalle parti nella misura in cui queste verranno riconosciute. In via istruttoria Rigettare le richieste istruttorie avversarie per i motivi esposti in narrativa per parte appellata Parte_3
pag. 6/45 Voglia la Corte Ill.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria: In via principale: respingere l'avversa impugnazione in quanto inammissibile e/o infondata e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 7411 del 29/9/2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano;
In ogni caso: respingere le domande riconvenzionali proposte da controparte in quanto infondate e mandare comunque assolta da ogni Parte_3 avversaria pretesa restitutoria/risarcitoria per le ragioni esposte in atti. Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito ) e convenivano in giudizio
[...] Pt_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Milano la Controparte_15
Contr (di seguito opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2803/2019, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.182.457,55 ad in qualità di debitrice principale, e di € 2.500.000,00 a in Pt_1 Pt_2 qualità di garante, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese del procedimento monitorio. Tale complessivo importo di € 4.279.065,36 veniva preteso dalla quale saldo debitore dei conti correnti ordinari n. CP_6
4339/48 e n. 50002/24.1
Gli opponenti premettevano che i mutui erano volti alla realizzazione di un progetto immobiliare su terreno della società posto a Segrate: con l'intero 1 Parte ricorrente, a fondamento della pretesa monitoriamente azionata, aveva dedotto: i) di essere creditrice della per la somma complessiva di € 4.279.065,36, di cui : a) € 3.024.096,49 Parte_1 quale saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 4339/48, oltre interessi al tasso del 4,575% maturati a decorrere dal 01.01.2018, sul quale era stata concessa apertura di credito fino alla concorrenza di € 2.500.000,00 a garanzia della quale era stata rilasciata ipoteca volontaria per un totale di € 4.250.000,00; b) € 1.254.968,87 quale saldo debitore del c/c ipotecario n. 50002/24, oltre interessi al tasso del 4,575% maturati a decorrere dal 01.01.2018, sul quale era stata messa a disposizione un'apertura di credito di € 1.000.000,00 a garanzia del quale Con era stata rilasciata ipoteca volontaria iscritta in data 19.04.2012 a favore di per un totale di € 1.700.000,00; ii) che a garanzia delle ragioni creditorie della ricorrente, il sig. si era costituito fideiussore della società Pt_2 debitrice, dei suoi successori ed aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di € 2.500.000,00; iii) che con comunicazione a mezzo PEC inviata il 14.06.2017 alla la aveva comunicato il Parte_1 CP_6 recesso dai rapporti di conto corrente n. 4339/48 e n. 50002/24, intimando il pagamento dell'importo residuo che, tuttavia, non veniva corrisposto. pag. 7/45 affidamento dell'apertura di credito in c/c n. 4339/48 (pari ad euro
2.500.000,00) ha pagato la monetizzazione prevista dalla Pt_1
Convenzione con il mentre il prosieguo dei lunghi lavori Controparte_17 di abbattimento dell'immobile insistente sul terreno e di bonifica dello stesso furono pagati con fondi riveniente in parte dal c/c n. 4148/51 ed in parte dal c/c n. 50002/24.
Essi poi deducevano:
A. l'infondatezza e l'insussistenza del diritto di credito monitoriamente azionato per violazione degli obblighi di forma contrattuale e conseguente nullità sia dei contratti di conto corrente che di apertura di credito in conto corrente collegati per: i) violazione dell'art. 117 TUB;
ii) violazione del divieto di anatocismo;
iii) applicazione di interessi ultra-legali superiori a quelli previsti dai contratti di apertura di credito;
iv) illegittimità degli addebiti per commissione di istruttoria veloce nel contratto di apertura di credito in c.c. n. 4339/08;
v) illegittimità della clausola di fissazione di un interesse variabile;
vi) superamento del tasso soglia usurario da parte del tasso di interesse oltre fido di entrambi i contratti di apertura di credito.
In conseguenza:
i) la nullità della clausola e la non debenza degli interessi ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c.;
ii) la rideterminazione dei saldi con saldi a debito di per € Pt_1
2.142.349,90 (quanto al c/c n. 4339/48) e per € 938.336,35 (quanto al c/c n. 50002/24);
iii) la declaratoria di illegittimità del recesso esercitato dalla con CP_6 conseguente diritto della società all'utilizzo di entrambi i conti correnti fino al massimo affidamento concesso;
B. l'esistenza di un credito di € 30.959,52 nei confronti della Banca, tenuta a restituirlo, derivante da un'operazione di giroconto effettuata sul c/c pag. 8/45 4148/51, sul quale si innestava un'apertura di credito da € 500.000,00 utilizzato per azzerare l'esposizione debitoria. Anche con riferimento a tale contratto di c/c gli opponenti deducevano la violazione degli obblighi di forma, di applicazione degli interessi ultra-legali e di divieto di anatocismo;
C. la nullità della fideiussione rilasciata da , la quale conteneva le Pt_2 clausole di sopravvivenza, riviviscenza e rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. ed era predisposta su un modulo della Banca secondo lo schema di contratto tipo dell'ABI, censurato dalla Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005;
D. la sussistenza sia di danni da perdita di chance (conseguenti al venir meno delle manifestazioni di interesse per l'acquisto del terreno), sia di danni all'immagine e alla reputazione commerciale, derivanti dall'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca D'Italia ed al Crif.
Gli opponenti concludevano, quindi, chiedendo:
i) in via principale, la revoca del d.i. opposto - previo accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria e della ricostruzione dei rapporti contrattuali, con rettifica e ricalcolo degli interessi debitori sugli affidamenti
–, la declaratoria di nullità della fideiussione prestata da e il rigetto Pt_2 delle domande svolte dalla Banca;
ii) in via riconvenzionale, l'accertamento dell'illegittimità del recesso esercitato dalla nonché della segnalazione effettuata alla Centrale CP_6
Rischi e al Crif e, per l'effetto, di ordinarne la cancellazione, condannando la al risarcimento dei danni in favore della società della somma di € CP_6
3.950.000,00, oltre all'accertamento e declaratoria della nullità del c/c e dell'apertura di c/c, delle clausole della capitalizzazione trimestrale degli interessi, degli interessi passivi, delle condizioni economiche per superamento del tasso soglia, con conseguente condanna della alla CP_6 restituzione degli importi illegittimamente addebitati di € 982.547,27 (per il contratto di apertura di credito n. 4339/48) e di € 327.710,05 (per il contratto di apertura di credito in c.c. n. 50002/24), nonché la somma di €
pag. 9/45 30.959,52 (per il contratto di apertura di credito in c/c 4148/51), oltre agli interessi;
iii) in via riconvenzionale subordinata, di condannare la alla CP_6 restituzione degli importi illegittimamente addebitati, stante l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate dalla stessa;
iv) con vittoria di spese.
^*^*^
Contr Si costituiva la quale contestava integralmente gli assunti di parte opponente, eccependo e deducendo:
- preliminarmente, l'omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- l'infondatezza della contestazione sollevata in merito alla violazione dell'obbligo di forma scritta. La a tale proposito, produceva la copia CP_6 del contratto di c/c n. 50002/24 e dava atto, con riferimento sia al contratto di c/c n. 50002/24 che al contratto di c/c di corrispondenza n. 4339/48, che tali conti erano stati aperti con l'unico scopo di appoggiarvi l'apertura di credito contestualmente richiesta (pertanto si doveva fare riferimento alle condizioni economiche accettate e sottoscritte dalla società opponente in relazione a tali contratti);
- la legittimità della capitalizzazione, con riferimento al contratto di c/c n.
50002/24, essendo stata pattuita la pari periodicità;
- l'avvenuta eliminazione nella domanda monitoria degli interessi anatocistici addebitati;
- il carattere determinato della clausola di fissazione degli interessi di cui all'art. 4 dei contratti di apertura di credito, la quale faceva riferimento all'EU a tre mesi;
- l'infondatezza dell'asserito superamento del tasso soglia usura, con riferimento ad entrambi i rapporti contrattuali;
- la carenza di legittimazione attiva in capo al fideiussore, il quale, non rivestendo la qualifica di consumatore per essere amministratore unico di pag. 10/45 , non aveva il potere di azionare la tutela prevista dalla normativa Pt_1 antitrust;
- l'infondatezza delle contestazioni sollevate dalla controparte, non avendo parte opponente fornito la prova del fatto che la Banca si fosse giovata delle disposizioni censurate con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
^*^*^
Interveniva ex art. 111 c.p.c. la cessionaria dei crediti (di Parte_3 seguito solo “ )2, la quale si opponeva all'eventuale richiesta di Pt_3 estromissione dal giudizio della Banca cedente, evidenziando come eventuali domande riconvenzionali e/o restitutorie di parte opponente avrebbero dovuto essere accolte solo nei confronti della cedente.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, per la conferma del d.i., nonché, in ogni caso, per la condanna, in solido fra loro, degli opponenti all'immediato pagamento in favore di (e, per essa, di , Pt_3 Controparte_18 quanto aa , della somma di € 4.182.457,55 e, quanto a , Pt_1 Pt_2 della somma di € 2.500.000,00 (nei limiti della fideiussione prestata), oltre agli interessi maturati e maturandi al saldo ai tassi indicati nel decreto e alle spese legali ivi liquidate. Chiedeva, inoltre, il rigetto di tutte le domande riconvenzionali proposte da controparte in quanto infondate e, in ogni caso, di mandare assolta da ogni avversaria pretesa restitutoria/risarcitoria, Pt_3 con vittoria di spese.
^*^*^
Istruita la causa documentalmente e mediante CTU, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7411/2023 pubblicata il 29.09.2023, ha accolto parzialmente l'opposizione e ha revocato il d.i., decidendo come segue: 2 Contratto di cessione di crediti, concluso in data 01.06.2020, con il quale aveva acquistato pro soluto da ON (con avviso pubblicato sulla GU, parte II, n. 68 del 11.06.2020) il credito originariamente vantato dalla Banca nei confronti di portato dal c/c ipotecario n. 4339/48, garantito da ipoteca volontaria, e dal Parte_1 c/c ipotecario n. 50002/24, garantito da ipoteca volontaria. pag. 11/45 “a. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2803/2019 emesso dal Tribunale di Milano;
b. condanna al pagamento della somma di € Parte_1
4.212.832,57 oltre agli interessi legali dal 27.2.2019 fino al saldo effettivo, in solido con , in qualità di fideiussore, nei limiti dell'importo Parte_2 garantito di € 2.500.000,00;
c. rigetta le domande riconvenzionali proposte da parte opponente;
d. condanna e al pagamento, Parte_1 Parte_2 in favore di delle spese di Controparte_6 giudizio, che liquida in euro 44.138,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
e. le spese della CTU come liquidate in corso di causa a favore della dott.ssa
in € 15.000,00, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali Persona_4 dovuti ex lege sono poste definitivamente a carico di parte opponente.
f. Condanna al pagamento, in Controparte_6 favore dell'erario, dell'importo di € 843,00 a titolo di sanzione ai sensi dell'art.
8 comma 4 bis D.L. 28/2010.”
In particolare, il primo Giudice:
- ha ritenuto ammissibile l'intervento di Pt_3
- ha respinto l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dagli opponenti per mancato esperimento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria e ha condannato la al pagamento in favore CP_6 dell'Erario dell'importo di € 843,00 (pari al contributo unificato dovuto per il giudizio), in applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. Contr n. 28/2010. L'opponente sosteneva, infatti, che nel presentarsi all'incontro di mediazione con l'avv. Sardella, munito di delega dell'avv.
Angeloni, e nell'avere dichiarato di non voler proseguire nella mediazione, avrebbe inficiato la validità della condizione di procedibilità, la quale si sarebbe dovuta ritenere non avverata, con conseguente revoca del d.i.
pag. 12/45 Tuttavia, il Tribunale ha osservato che, sebbene la partecipazione alla mediazione tramite un sostituto del procuratore speciale non sia regolare, tale vizio sia equiparabile alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, non producendo quale effetto il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità, ma l'applicazione della sanzione ex art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010;
- ha limitato il giudizio ai contratti di c/c n. 4339/48 e n. 50002/24, essendo oggetto della pretesa creditoria monitoriamente azionata, in quanto l'accertamento del saldo di conto corrente n. 4148/51 (durata 23.12.2008 -
26.03.2013), al quale parte opponente fa riferimento, appare irrilevante ai fini della decisione della controversia, non essendo oggetto della domanda monitoria;
il Tribunale ha poi aggiunto: “A ben considerare tra i due conti c'è soluzione di continuità rappresentata dal fatto che il saldo del c.c. 4148/51 è confluito su un distinto rapporto che aveva esecuzione fra le parti da diversi mesi ed in tal modo, il giroconto, anziché comportare una prosecuzione di un rapporto originario in uno successivo, da considerare unitariamente, rappresenta una mera modalità di disporre del saldo di conto corrente contestualmente estinto. Peraltro i singoli contratti di conto corrente presentano una loro autonomia, come peraltro considerato anche dal CTU nel rispondere ai quesiti, e non può una semplice operazione di giroconto effettuata su un altro conto corrente legittimare, in questa sede, il correntista a chiedere la ripetizione di un importo confluito sul conto corrente di appoggio dell'apertura di credito posta a fondamento della domanda monitoria”;
- in relazione alla eccepita violazione dell'art. 117 TUB sollevata dagli opponenti per mancato perfezionamento per iscritto dei contratti di c/c sui quali sono stati innestati i contratti di apertura di credito, con conseguente nullità di entrambi i contratti in quanto tra loro collegati, ha osservato che:
i) alla luce della produzione documentale effettuata dalla è emersa la CP_6 stipula per iscritto del contratto di c/c per corrispondenza n. 50002/24 in data 17.04.2012, a cui sono allegate le condizioni economiche (doc. n. 13
pag. 13/45 opposta), con conseguente infondatezza dell'eccezione di difetto di forma scritta di tale contratto;
ii) con riferimento, invece, al contratto di c/c di corrispondenza n. 4339/48, la Banca non ha prodotto il contratto stipulato per iscritto dalle parti.
Pertanto, in mancanza della prova documentale, si deve ritenere che lo stesso non sia stato stipulato per iscritto, con conseguente violazione dell'art. 117, I comma, TUB. Tuttavia, tale nullità non si ripercuote sulla validità del contratto di apertura di credito accessorio a tale c/c, in quanto tale contratto ha una propria autonomia essendo state stipulate le condizioni economiche ad esso applicabili (doc. n. 1 fascicolo monitorio); ne consegue – secondo il Tribunale - che la mancata dimostrazione dell'avvenuta stipulazione del contratto di c/c nella forma prescritta ad substantiam non può tradursi automaticamente nell'affermazione della nullità anche del contratto di apertura di credito, in quanto i due contratti, seppur collegati, conservano una propria distinta individualità giuridica;
- ha precisato che il contratto bancario, per rispettare gli obblighi di forma, determinatezza e specificità nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni, deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo e l'intervallo temporale di riferimento. Pertanto, in mancanza della prova della stipula delle condizioni economiche del contratto di conto corrente, l'addebito di interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, trattandosi di nullità testuale per violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, comporta che i relativi pagamenti, di cui gli estratti conto danno prova, sono indebiti e devono essere espunti nella rideterminazione del saldo. Per tale motivo è stata disposta CTU, con la quale è stato chiesto di espungere, con riferimento al contratto di c/c di corrispondenza n. 4339/48, dalle annotazioni di conto corrente le spese, gli oneri e le commissioni non concordate. Al riguardo la CTU nominata ha escluso dal conteggio le spese trimestrali dall'accensione del conto in data 10.12.2009 fino al 30.09.2012 e pag. 14/45 la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto, mentre ha considerato, in quanto pattuiti nel contratto di apertura di credito, sia il corrispettivo trimestrale su fido accordato (CFA), sia il corrispettivo di sconfinamento rapporto. Il Tribunale ha condiviso il calcolo effettuato dalla CTU, la quale ha evidenziato un saldo finale a debito di pari ad € 2.986.091,65, con una differenza tra saldo banca (€ Pt_1
3.022.303,86) e saldo accertato (€ 2.986.091,65), pari ad € 36.212,21 a favore del correntista3;
- ha ritenuto superata l'eccezione di difetto di forma scritta in relazione al contratto di c/c n. 50002/24 mediante la produzione documentale effettuata dalla Ha osservato, inoltre, che risultano del pari infondate le CP_6 contestazioni relative all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi
- in quanto il d.i. aveva ad oggetto un credito già depurato dall'anatocismo posteriore al 01.01.2014 che era stato quantificato in € 27.533,80 - e all'illegittima applicazione di spese non pattuite. Invero, l'esame delle condizioni economiche del contratto ha evidenziato la pari periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi. Pertanto, il CTU, correttamente, non ha espunto spese e commissioni che risultavano espressamente pattuite;
il Tribunale ha sostenuto che, con riferimento a tale contratto, il saldo debitore ammonta ad € 1.226.740,92 secondo i calcoli effettuati in sede di procedimento monitorio all'esito dell'espunzione degli interessi anatocistici per il periodo successivo al primo gennaio 2014 (vedi doc. n. 11 fascicolo monitorio);
- ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dagli opponenti con riferimento all'EU. Precisamente, ha affermato:
i) l'infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza della clausola di fissazione del saggio di interesse variabile ancorato ad un indeterminato parametro 3 Gli interessi passivi sono stati calcolati al tasso concordato nel contratto di apertura di credito del 10.12.2009 indicato nella misura del 3% per tutta la durata del rapporto, mentre gli interessi creditori, non pattuiti, sono stati calcolati applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, pari al 2,636%. pag. 15/45 EU, in quanto, secondo l'orientamento della giurisprudenza della sezione, non vi è alcuna indeterminatezza nel fare riferimento al parametro
EU;
ii) l'infondatezza della eccepita invalidità del tasso di interesse pattuito mediante il richiamo all'indice EU in violazione della decisione della
Commissione Europea n. C (2013) del 04.12.2013 (sul punto ha richiamato
Corte d'Appello di Milano);
iii) l'infondatezza della doglianza circa la nullità per indeterminatezza per parametro di riferimento EU 3 mesi (perché il contratto non precisa se il valore da considerare è quello su base 360 o 365 giorni), in quanto l'opponente non ha considerato che il codice di condotta della Federazione europea delle banche (EFB), ora EMMI, prevede espressamente che l'indice
EU sia rilevato ogni giorno alle ore 11.00 di Bruxelles sulla base dell'anno di 360 giorni (identica indicazione è contenuta anche nel decreto del Ministero del Tesoro 23.12.1998);
- ha ritenuto infondata l'eccezione di applicazione degli interessi usurari, rispetto alla quale non è stato nemmeno sottoposto il quesito al CTU, ritenendo che l'accertamento contabile appariva inammissibile, in quanto avrebbe avuto carattere meramente esplorativo. Il Tribunale ha rilevato che l'eccezione di pattuizione di usura contrattuale è infondata in quanto i due contratti di “finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria” devono essere sussunti nella categoria
“mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso”, cosicché dal D.M. 24.09.2009 risulta che il tasso-soglia per gli interessi corrispettivi è pari a 7,785% (5,19, poi aumentato della metà), anziché il tasso del 4,875% indicato nella perizia di parte, e dal D.M. del 26.3.2012 emerge che il tasso soglia sarebbe pari al
9,9375% (4,475% aumentato di un quarto cui si aggiungono ulteriori quattro punti percentuali), anziché il tasso indicato nella perizia di parte pari al
8,575%. Ne consegue che i tassi per scoperto di conto pattuito, pari al 7 %
pag. 16/45 (per il contratto del 2009) e al 9,765% (per il contratto del 2012) non sono usurari;
- ha respinto la doglianza relativa all'esercizio dello ius variandi da parte della ritenendola assolutamente generica;
ha considerato, da un lato, CP_6 come tale facoltà risulti essere stata espressamente pattuita (così come preteso dall'art. 118 TUB), e, dall'altro lato, come l'opponente non abbia mai individuato, se non tardivamente, quali modifiche contrattuali sarebbero state illegittimamente apportate in costanza di rapporto. Invero, nel caso di specie, parte opponente, anche successivamente al deposito in giudizio degli estratti conto integrali, non ha chiarito se, in che momento ed in che misura, sarebbe avvenuta la variazione in peius delle condizioni contrattuali;
- in adesione alle risultanze della CTU, ha concluso per la rideterminazione del saldo dell'apertura di credito in c/c n. 4339/48 in € 2.986.091,65 a debito della correntista (a fronte di un saldo conteggiato dalla in € CP_6
3.022.303,86 a debito dell'opponente). Ha confermato, invece, il saldo dell'apertura di credito in c/c n. 50002/24 in € 1.226.740,92 e ha condannato al pagamento della somma di € 4.212.832,57, in Pt_1 solido con il garante fino alla concorrenza dell'importo massimo Pt_2 garantito di € 2.500.000,00, oltre agli interessi legali dalla notifica del d.i.
(27.02.2019) fino al saldo effettivo.
Il Tribunale ha poi rigettato sia la domanda riconvenzionale di declaratoria dell'illegittimità del recesso (che, quando è stato esercitato dalla era CP_6 legittimo, stante l'esposizione debitoria della società debitrice oltre il credito concesso), sia la domanda di condanna della al risarcimento dei CP_6 danni per illegittima segnalazione (dato che nel caso in esame è stata accertata l'effettiva sussistenza dell'esposizione debitoria e che parte opponente non ha offerto sul punto alcuna prova specifica). Con riferimento ad entrambe le domande riconvenzionali, il primo Giudice ha ritenuto non sussistente il presupposto dell'illegittimo esercizio del diritto della di CP_6
pag. 17/45 revoca degli affidamenti, stante l'elevata esposizione debitoria della società opponente;
- ha ritenuto assorbita l'eccezione di nullità parziale della fideiussione omnibus (per conformità al modello ABI del 2003) dalla carenza di interesse in concreto di a tale pronuncia, in quanto il fideiussore, non avendo Pt_2 proposto tempestivamente l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c., non conseguirebbe comunque dalla pronuncia di dichiarazione della nullità la liberazione dalla garanzia;
- in applicazione del principio della soccombenza, ha posto le spese di lite e di CTU in capo agli opponenti e . Pt_1 Pt_2
II. L'appello
e hanno proposto appello avverso la decisione del Pt_1 Pt_2
Tribunale, riproponendo le conclusioni già rassegnate in primo grado e chiedendo di riformare la sentenza impugnata.
Gli appellanti hanno affidato il gravame ai seguenti dieci motivi di impugnazione, così rubricati:
I. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO CHE
IL VIZIO DATO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE DA PARTE
DELLA BANCA OPPOSTA TRAMITE UN SOSTITUTO, PRIVO DI PROCURA
SPECIALE, DEL LEGALE, NON PRODUCE QUALE EFFETTO IL MANCATO
PERFEZIONAMENTO DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ
II. ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE
IN CUI (A) ESCLUDE IL DIRITTO DI ARDUINA ALLA RIPETIZIONE DELLA
SOMMA DI EURO 30.959,52 DALLA BANCA IN RELAZIONE AL CONTO
CORRENTE N. 4148/51 E (B), TUTTAVIA, ACCOGLIE I CONTEGGI DELLA
CTU CHE PURE AVEVA ESCLUSO GLI ACCREDITI SUL CONTO CORRENTE
N. 4339/48 DERIVANTI DAL CONTO CORRENTE N. 4148/51
pag. 18/45 III. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE CHE LA
MANCANZA DELLA PROVA DOCUMENTALE DELLA STIPULA PER ISCRITTO
DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE NON SI RIPERCUOTA SULLA
VALIDITÀ DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO
CORRENTE
IV. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA
L'ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DELLA CTU, SEBBENE GLI OPPONENTI
AVESSERO SOLLEVATO ALLA STESSA NONCHÉ Controparte_19
NELLA PARTE IN CUI RITIENE VALIDA LA PATTUIZIONE DELLA PARI
PERIODICITÀ DEGLI INTERESSI, SEBBENE IN RELAZIONE AL CONTRATTO
DI APERTURA DI CREDITO SU C.C. 50002/24 PER IL TASSO CREDITORE
SIA INDICATO LO STESSO VALORE SIA PER IL TAN CHE PER IL TAE CON
CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA PATTUIZIONE.
V. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE
L'INDETERMINATEZZA E QUINDI ILLEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA DI
FISSAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE VARIABILE
VI. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO
INAMMISSIBILE IL QUESITO FORMULATO DAGLI OPPONENTI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA PATTUIZIONE DI INTERESSI OLTRE IL
TASSO SOGLIA SICCOME MERAMENTE ESPLORATIVI: ERRONEA
SUSSUNZIONE DEI CONTRATTI DE QUIBUS NELLA CATEGORIA DEI
“MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA A TASSO FISSO” ANZICHÉ DEI
“MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA A TASSO VARIABILE”
VII. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO
GENERICA LA CONTESTAZIONE DEGLI OPPONENTI CIRCA LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 118 TUB
VIII. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI A)
RIDETERMINA I SALDI DEL C/C N. 4339/48 IN EURO 1.226.740,62 E DEL
pag. 19/45 C/C N. 50002/24 IN EURO 2.986.091,65; B) AFFERMA LA LEGITTIMITÀ
DEL RECESSO ESERCITATO DALLA BANCA IN CONSEGUENZA
DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA OLTRE I CREDITI CONCESSI;
C)
RESPINGE LA DOMANDA RICONVENZIONALE PER L'ILLEGITTIMO
ESERCIZIO DEL RECESSO;
D) RESPINGE LA CENSURA DEL
COMPORTAMENTO DELLA BANCA SEGNALANTE PER CARENZA DELLA
PROVA DEL DANNO”
X. “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA DISATTESO
L'ECCEZIONE DI DECADENZA DELLA BANCA DALLA GARANZIA PER
MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 1957 C.C. PER LA
PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE ENTRO 6 MESI DALLA
SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE”
X. ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI VENGONO LIQUIDATE IN FAVORE
DELLA LE SPESE LEGALI E LE SPESE DI CTU SENZA CP_6
CONSIDERARE LA PARZIALE SOCCOMBENZA DELLA STESSA CHE HA
CONDOTTO ALLA REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO.
^*^*^
Si è costituita , per il tramite della propria mandataria e procuratrice Pt_3 speciale la quale ha concluso per il rigetto Controparte_2 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In particolare, la società appellata ha sostenuto:
- l'infondatezza del primo motivo di appello, in quanto la tesi degli appellanti, sostenuta in relazione al procedimento di mediazione, appare smentita sia dal punto di vista normativo (non essendo prevista dal d.lgs. n. 28/2010), sia dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., ord. n. 35364/2023);
- l'infondatezza del secondo motivo di appello, in relazione al quale specifica quanto già osservato in primo grado, ovvero: i) di essere intervenuta solo ed pag. 20/45 esclusivamente in relazione al credito oggetto del procedimento, medio Contr tempore cedutole da ii) che, in qualità di cessionaria dei crediti, non può essere chiamata a rispondere di eventuali pretese restitutorie e/o risarcitorie avanzate dalla debitrice ceduta nei confronti della Banca cedente;
- l'infondatezza del terzo motivo di appello, in quanto il Tribunale ha giustamente ritenuto che debba distinguersi (tra gli addebiti risultanti dalla documentazione contabile)4 quelli da espungere dalle annotazioni per effetto della nullità ex art. 117 TUB del contratto di c/c e quelli da mantenere in quanto pattuiti nel contratto scritto di apertura di credito. Di conseguenza, la sentenza ha correttamente accertato che il saldo del c/c n. 4339/48 è di €
2.986.091,65 a debito di , come appurato dal CTU;
Pt_1
- l'infondatezza del quarto motivo di appello, dato che: i) controparte non specifica quali sarebbero le “precise e circostanziate critiche” dei ricalcoli eseguiti dal CTU che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione;
ii) il primo Giudice ha correttamente quantificato il debito avversario in sentenza;
- l'infondatezza del quinto motivo di appello, stante anche la giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano5;
- l'infondatezza del sesto motivo di appello, dato che il Tribunale ha correttamente ritenuto di non conferire al CTU l'incarico di accertare la pretesa usurarietà dei rapporti;
- l'infondatezza del settimo motivo di appello;
- l'infondatezza dell'ottavo motivo di appello;
- l'infondatezza del nono motivo di appello.
^*^*^
Con 4 non ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente n. 4339/48, ma solo quello di apertura di credito che, come accertato anche dal CTU, contiene la pattuizione delle relative condizioni economiche e di tasso. 5 Cita Corte d'Appello di Milano, Sez. I, sent. n. 849/2022: “L'assenza, nel contratto, dell'indicazione di 360 giorni (corrispondenti all'anno commerciale) o di 365 giorni (corrispondenti all'anno solare) quale base per il calcolo dell'EU non rende la pattuizione indeterminata (…) posto che entrambe le varianti dell'EU sono regolarmente rese pubbliche”. pag. 21/45 Contr Si è costituita la quale ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In particolare, la appellata ha CP_6 sostenuto:
- l'infondatezza del primo motivo di appello;
- l'infondatezza del secondo motivo di appello, dato che l'accertamento del saldo di € 30.959,52 a credito della correntista non può in alcun modo essere preso in considerazione in questa sede, in quanto il conto corrente da cui deriva non è mai stato oggetto del procedimento monitorio e non risulta, nemmeno, collegato ad altro conto corrente oggetto di giudizio;
- l'infondatezza del terzo motivo di appello, dato che le vicende relative al contratto di conto corrente, quali la nullità, l'invalidità e l'inefficacia, non si ripercuotono, in nessun caso, sul contratto di apertura di credito (infatti, il contratto di apertura di credito, seppur collegato al contratto di conto corrente, conserva una propria autonomia). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che la mancata dimostrazione dell'avvenuta stipulazione del contratto di conto corrente nella forma prescritta ad substantiam non si traduce nell'affermazione della nullità anche del contratto di apertura di credito (Cass. civ. n. 188/2022);
- l'infondatezza del quarto motivo di appello, dato che: i) il Giudice di prime cure ha spiegato esaustivamente sia il motivo per il quale ha deciso di avvalersi del CTU, sia il motivo per cui ha deciso di aderire in toto alla relazione dello stesso, sia il motivo per cui ha ritenuto superate le osservazioni dei CTP;
ii) la capitalizzazione degli interessi operata dalla
Banca appare pienamente legittima, in quanto contrattualmente prevista e sottoscritta dalle parti, nonché conforme alla normativa vigente;
- l'infondatezza del quinto motivo di appello;
- l'infondatezza del sesto motivo di appello;
- l'infondatezza del settimo motivo di appello, dal momento che gli appellanti non hanno in alcun modo chiarito se e come la variazione contrattuale sia pag. 22/45 avvenuta, né hanno dimostrato in alcun modo che tale variazione abbia peggiorato le condizioni contrattuali;
- l'infondatezza dell'ottavo motivo di appello;
- l'infondatezza del nono motivo di appello;
- l'infondatezza del decimo motivo di appello.
Gli appellanti hanno proposto anche istanza di sospensione ex art. 283
c.p.c., che è stata rigettata dalla Corte con ordinanza del 27.02.2024.
Negli scritti conclusivi le parti hanno ribadito le argomentazioni già svolte nei propri atti introduttivi.
III. Le ragioni della decisione
Vanno ora esaminati i singoli motivi d'appello alla luce del contraddittorio articolatosi tra le parti.
I. “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO CHE
IL VIZIO DATO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE DA PARTE
DELLA BANCA OPPOSTA TRAMITE UN SOSTITUTO, PRIVO DI PROCURA
SPECIALE, DEL LEGALE, NON PRODUCE QUALE EFFETTO IL MANCATO
PERFEZIONAMENTO DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ”
Col primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che il vizio di partecipazione alla mediazione da parte della Banca tramite un sostituto del procuratore, privo di procura speciale, non produce quale effetto il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità, ma la mera applicazione della sanzione ex art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010. Secondo gli appellanti, in tale modo, il Tribunale ha disatteso quanto previsto dall'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n.
28/2010, ratione temporis vigente, in tema di condizione di procedibilità delle domande aventi ad oggetto contratti bancari, non avendo revocato il d.i. per difetto di valido esperimento della procedura di mediazione. Invero, avviata la pag. 23/45 procedura dalla parte opponente e non dall'opposta (che ne era onerata), la si presentava al primo incontro di mediazione in persona dell'avv. CP_6
Sardella (munito di delega in word neppure firmata dell'avv. Angeloni, titolare di procura speciale carente della forma notarile) soltanto per dichiarare di non voler entrare in mediazione. I, l Giudice di prime cure ha ritenuto che tale condotta fosse equiparabile alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, non comportando la revoca del d.i. opposto, ma solo la sanzione ex art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n.
28/2010 (nella versione precedente alla riforma operata dal d.lgs. n.
149/2022). La mancata valida partecipazione della Banca opposta al primo incontro di mediazione, quale attore in senso sostanziale, trattandosi di opposizione a d.i., avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto opposto.
La Corte, al riguardo, reputa corretto quanto argomentato sul punto dai primi Giudici. Nel caso in esame la procedura di mediazione era stata attivata ad iniziativa dell'allora parte opponente, quale convenuta in senso sostanziale, sicché si è comunque realizzata la finalità della norma volta a incoraggiare la definizione stragiudiziale della lite, a prescindere dalla provenienza dell'iniziativa: la partecipazione per conto della di un CP_6 delegato del procuratore speciale poteva, al più, essere considerata come rifiuto di trovare un accordo in mediazione. Appare infatti condivisibile il principio fissato da Cass 35364/2023, secondo cui “se è vero che nelle cause instaurate per via monitoria soggette a mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 occorre, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, promuovere la procedura di mediazione, e ciò formalmente grava sul ricorrente/opposto, cosicché se non adempie al suo onere si verificano improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo
(S.U. 18 settembre 2020 n. 19596), va peraltro constatato che, nel caso concreto, la procedura era stata attivata, pur non dalla banca, così comunque
pag. 24/45 da integrare lo scopo deflattivo insito nella norma;
e la mancata partecipazione della banca alla procedura di mediazione è stata pertanto correttamente ritenuta dal giudice d'appello «irrilevante», pur sulla base di ragioni diverse da quelle appena evidenziate”
Il primo motivo d'appello è dunque infondato.
II. “ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI (A) ESCLUDE IL DIRITTO DI ARDUINA ALLA RIPETIZIONE DELLA SOMMA
DI EURO 30.959,52 DALLA BANCA IN RELAZIONE AL CONTO CORRENTE N.
4148/51 E (B), TUTTAVIA, ACCOGLIE I CONTEGGI DELLA CTU CHE PURE
AVEVA ESCLUSO GLI ACCREDITI SUL CONTO CORRENTE N. 4339/48
DERIVANTI DAL CONTO CORRENTE N. 4148/51”
Col secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto irrilevante l'accertamento del saldo di c/c n. 4148/51 (nonostante l'opponente avesse formulato domanda riconvenzionale ai fini dell'accertamento del proprio credito nei confronti della e nell'aver comunque tenuto conto del ricalcolo dei saldi del c/c CP_6
n. 4339/48 e del c/c n. 50002/24 effettuati dalla CTU, con azzeramento degli importi registrati a credito derivanti da interessi e competenze giro dal c/c n. 4148/51. Invero, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non integra un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per d.i. (cfr. Cass, SS.UU. n. 927/2022, n. 19596/2020 e n.
19246/2010). Pertanto, ad avviso degli appellanti, la sentenza impugnata si contraddice in quanto azzera gli accrediti da un conto che tuttavia sostiene di non dover considerare nell'ambito del procedimento e che quindi non esamina ai fini del ricalcolo del saldo dello stesso.
pag. 25/45 Il motivo in esame risulta fondato. I primi giudici hanno escluso ogni computo del saldo attivo del conto 4148/51 osservando che tale rapporto negoziale esulasse dall'oggetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio. Reputa invece la Corte che con l'opposizione a decreto ingiuntivo possano essere formulate domande riconvenzionali, come quella inerente alla richiesta del computo del saldo attivo derivante da altro rapporto di conto corrente, a deconto del credito azionato dalla Il saldo del conto CP_6 corrente 4148/51 è stato oggetto di indagine peritale, che ha computato un saldo attivo superiore a quello indicato in domanda da correntista e fideiussore.
L'accoglimento di tale motivo d'appello implica che dall'importo a debito degli appellanti, come individuato alla luce delle motivazioni che seguono, deve essere detratta la somma di € 30.959,52.
III. “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE CHE LA
MANCANZA DELLA PROVA DOCUMENTALE DELLA STIPULA PER ISCRITTO
DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE NON SI RIPERCUOTA SULLA
VALIDITÀ DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO
CORRENTE”
Col terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che la nullità del contratto di conto corrente non si estende anche al contratto di finanziamento. Invero, il
Tribunale, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 4339/48, ha accertato che la non ha prodotto il contratto stipulato per iscritto CP_6 dalle parti, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 1, TUB.
Tuttavia, ad avviso degli appellanti, il Giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente che tale nullità non si ripercuota sulla validità del contratto di apertura di apertura di credito, siccome avente una propria autonomia, non considerando che tra gli stessi esiste un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia e alla risoluzione dell'uno si ripercuotono sull'altro. Stante il difetto di forma scritta pag. 26/45 del contratto e la violazione dell'art. 117 TUB, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il metodo di calcolo a tasso legale, senza azzerare gli accrediti dal c/c 4148/51. Ciò avrebbe condotto a un saldo finale passivo pari all'importo di € 2.142.349,90 confermando l'illegittimità della revoca dell'affidamento di cui godeva . Pt_1
Il Collegio ritiene che i primi Giudici abbiano fatto buon governo dei condivisibili principi enunciati dalla Corte di legittimità. La non ha CP_6 prodotto il contratto stipulato per iscritto dalle parti, che pure è espressamente menzionato nelle premesse del contratto di apertura di credito (pag. 2: “tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite e rappresentate si conviene e si stipula un'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria da intrattenersi presso la dipendenza di Segrate e contrassegnato dal c.c. n. 4339/48.”). La violazione dell'art. 117, I comma
TUB che prevede la forma scritta dei contratti bancari, tuttavia, non si ripercuote sulla validità del contratto di apertura di credito accessorio a tale conto corrente in quanto quest'ultimo contratto ha una propria autonomia, essendo state stipulate le condizioni economiche ad esso applicabili. La giurisprudenza di legittimità ha infatti spiegato che “è pur vero … che la concessione di un'apertura di credito utilizzabile nell'ambito di un distinto rapporto di conto corrente non dà luogo ad un unico contratto, ma a due diversi contratti, aventi ad oggetto rispettivamente la creazione di una disponibilità a favore del cliente e lo svolgimento di un servizio di cassa da parte della banca sul presupposto dell'esistenza della predetta disponibilità
(cfr. Cass., Sez. 1^, 30 ottobre 1968, n. 3637), la cui strumentalità ad un unico risultato, rappresentato dall'utilizzazione delle somme messe a disposizione del correntista, pur determinando un fenomeno di collegamento tra negozi, non esclude l'autonomia strutturale degli stessi, in relazione alla quale deve essere pertanto valutata anche l'intercomunicabilità delle relative vicende” (Cass. n.
20726/2014.
Il terzo motivo di gravame è dunque infondato. pag. 27/45 IV. “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA
L'ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DELLA CTU, SEBBENE GLI OPPONENTI
AVESSERO SOLLEVATO NONCHÉ NELLA Controparte_20
PARTE IN CUI RITIENE VALIDA LA PATTUIZIONE DELLA PARI PERIODICITÀ
DEGLI INTERESSI, SEBBENE IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI
[...]
SU C.C. 50002/24 PER IL TASSO CREDITORE SIA INDICATO LO CP_21
STESSO VALORE SIA PER IL TAN CHE PER IL TAE CON CONSEGUENTE
NULLITÀ DELLA PATTUIZIONE”
Col quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, in relazione all'apertura di credito sul c/c n.
50002/24, con motivazione, in tesi, contraddittoria ed errata, ha ritenuto infondate le censure relative all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto “il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto un credito già depurato dall'anatocismo posteriore all'1.1.2014 che era stato quantificato in
€ 27.533,80”, per poi affermare che in ogni caso l'esame delle condizioni economiche del contratto evidenzierebbe la pari periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi, i quali, pertanto, non avrebbero dovuto essere espunti. In particolare, la sentenza sarebbe affetta da vizio di motivazione in quanto il Giudice di merito si è limitato, senza confrontarsi con le deduzioni di parte allora opponente, a far proprie le conclusioni della CTU – ipotesi a) - che sono, invece, errate. Inoltre, il ragionamento del Tribunale sarebbe contraddittorio ed errato, per avere ritenuto valida la pattuizione di interessi anatocistici e ha considerato un saldo a debito del correntista che non è supportato da alcun ricalcolo. Il calcolo del saldo senza capitalizzazione per l'intera durata del rapporto conduce a un saldo a debito pari a - €
981.691,45 con una differenza a favore di pari a € 272.583,26. Pt_1
Anche qualora si dovesse considerare l'ipotesi b) della CTU, il saldo sarebbe pari a - € 1.002.754,83 e non € 1.226.740,92 erroneamente indicato dal
Giudice.
pag. 28/45 Più in particolare, gli appellanti sostengono che il contatto di conto corrente sul quale è stato aperto il contratto di apertura di conto corrente n.
50002/24 dimostrerebbe inequivocabilmente il difetto di reciprocità nella pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori.
Sostengono che per esserci la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale, il contratto avrebbe dovuto indicare un tasso creditore diverso e quindi, per il tasso capitalizzato quattro volte all'anno (su base trimestrale), lo 0,050009% anziché lo 0,050%. Il tasso effettivo su base annua non può essere, infatti, pari allo 0,050%: ciò conferma l'assenza di pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Gli odierni appellanti avevano sottolineato come il contratto di accensione del c/c 5002/24 datato
17 aprile 2012 indicasse al tasso creditore TAN identico al TAE (0,050%).
La Banca obietta che il tasso creditore nominale annuo (TAN) coincide con il tasso creditore annuo effettivo (TAE) per effetto dell'arrotondamento a 3 decimali del risultato del calcolo.
La Corte ritiene che il motivo di gravame in esame sia fondato.
Le condizioni del contratto di conto corrente n. 5002/24 prevedono l'anatocismo, come si desume dalla clausola n. 7 e dal riepilogo delle condizioni previste in contratto, che si riportano di seguito, in cui si legge l'esplicito riferimento alla capitalizzazione (la circostanza è del resto incontestata tra le parti). Il tasso annuo di interesse creditore è identico sia per il tasso annuo nominale TAN, sia per il tasso annuo effettivo (TAE), pari allo 0,050%.
pag. 29/45 Ebbene, la disciplina dell'anatocismo è prevista:
- dall'art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col d.lgs. n. 342/99, in base al quale «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori»;
- dall'art. 1 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, secondo cui «Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono»;
- dal successivo art. 2, il quale, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che «(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori»;
- dall'art. 6 della medesima delibera, a norma del quale «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo
l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui
è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del pag. 30/45 tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
La Corte fa proprio l'orientamento dei giudici di legittimità secondo cui, nelle operazioni bancarie, l'anatocismo nei rapporti di conto corrente è subordinato non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un'esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi ― giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione ― e neppure soddisfa la previsione del ricordato art.
6. La previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo. Non risulta dunque integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 delib. CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo. Il tasso annuo effettivo risultante dalla capitalizzazione degli interessi rappresenta - per gli interessi a debito del cliente e per quelli a credito - un elemento di cui
è necessaria l'indicazione, pena la non attuabilità dell'anatocismo (Cass. n.
18664/2023; n. 10775/2024; App. Milano n. 2350/2024).
Il saldo a debito della correntista nel contratto di apertura di credito sul c/c n. 50002/24 deve dunque essere depurato dell'incidenza dell'applicazione dell'anatocismo, come computato dal CTU, e va determinato quindi in €
979.145,71.
pag. 31/45 V. “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE
L'INDETERMINATEZZA E QUINDI ILLEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA DI
FISSAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE VARIABILE”
Col quinto motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che non vi fosse indeterminatezza della clausola di fissazione del saggio di interesse variabile ancorato a un indeterminato parametro EU, né nullità per indeterminatezza del parametro di riferimento EU 3 mesi;
il contratto non preciserebbe se il valore da considerare è quello su base 360 o 365 giorni. Invero, in materia di contratti bancari, vige l'onere di esatta determinazione delle clausole contrattuali relative ai tassi d'interesse, con conseguente illegittimità di previsioni contrattuali che non consentano di individuare obiettivamente l'entità dei tassi applicati. Il tasso iniziale neppure sarebbe equivalente alla rilevazione EU del momento in cui è stato stipulato il contratto.
L'indeterminatezza e indeterminabilità oggettiva dell'oggetto della clausola relativa al parametro EU comporta la violazione degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., oltre che dell'art. 117, comma 4, TUB con conseguente applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB. Gli appellanti ritengono, pertanto, che debba essere modificata la ricostruzione del saldo, dandosi atto che per entrambi i contratti di finanziamento de quibus il tasso di interesse corrispettivo sia indeterminato e/o indeterminabile e quindi nulla la relativa pattuizione, con necessità di ricalcolo degli interessi al tasso BOT.
Il motivo è infondato.
Si riportano di seguito le condizioni di sintesi relative al contratto di apertura di credito 4339/48,
pag. 32/45 e per il contratto 50002/24
pag. 33/45 La Corte reputa corrette le argomentazioni dei primi Giudici circa la determinabilità del criterio di indicizzazione ancorato all'EU, di cui sono indicati i parametri come sopra evidenziati. Le condizioni di entrambi i contratti prevedono il riferimento al d.m. Tesoro 23/12/1998 (in GU
29/12/1998) che indica la base annua di 360 giorni. Né ha pregio il fatto che il tasso iniziale (v. 'valore attuale') possa essere difforme – in tesi – dalla rilevazione EU al momento della pattuizione, poiché:
-il tasso iniziale è comunque specificamente indicato;
-il calcolo determinabile tramite il parametro EU attiene solo alla successiva indicizzazione.
Il motivo è dunque infondato.
VI. “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO
INAMMISSIBILE IL QUESITO FORMULATO DAGLI OPPONENTI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA PATTUIZIONE DI INTERESSI OLTRE IL TASSO
SOGLIA SICCOME MERAMENTE ESPLORATIVI: ERRONEA SUSSUNZIONE DEI
CONTRATTI DE QUIBUS NELLA CATEGORIA DEI 'MUTUI CON GARANZIA
pag. 34/45 IPOTECARIA A TASSO FISSO' ANZICHÉ DEI 'MUTUI CON GARANZIA
IPOTECARIA A TASSO VARIABILE'”
Col sesto motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che i contratti stipulati tra le parti presentino un tasso fisso e che non possa farsi applicazione del tasso soglia relativo ai mutui al tasso variabile. In particolare, l'errore in cui è incorso il
Tribunale emerge dalla disamina dei documenti, tra cui la perizia sub doc. 4 degli opponenti in cui erano, tra l'altro, riportati i tassi soglia applicabili ai contratti di finanziamento. Quindi, la richiesta di accertamento del superamento dei tassi soglia non aveva affatto carattere esplorativo e i contratti tra le parti presentavano tassi di interesse variabile e non fisso. Il
Giudice di prime cure, invece, disattendendo quanto indicato per tabulas, ha applicato i tassi soglia per i mutui a tasso fisso, i quali, essendo notevolmente più alti rispetto a quelli indicati per i mutui a tasso variabile, conducono (erroneamente) ad un mancato accertamento dell'usurarietà dei tassi riportati nei contratti di finanziamento. Pertanto, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha omesso di accertare il superamento del tasso soglia per i tassi oltre fido indicati in entrambi i contratti di finanziamento.
Tale errore determina la violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. La norma non si limita a sancire la sola nullità della clausola, ma dispone altresì che non sono dovuti interessi, spettando alla solo il capitale CP_6 erogato. Pertanto, la sentenza di prime cure andrà riformata, avendo omesso di accertare l'usurarietà dei tassi corrispettivi oltre fido di entrambi i contratti.
La Corte ritiene che il segno della sentenza di primo grado sulla questione in esame sia corretto, ma per ragioni parzialmente diverse da quelle ivi illustrate.
Va dato atto che le aperture di credito in parola debbano essere qualificate, ai fini dell'individuazione del tasso soglia, come mutui a tasso variabile,
pag. 35/45 stante la descritta modalità di indicizzazione del tasso come indicata al punto precedente.
La tesi di parte appellante è la seguente:
“Nel contratto di finanziamento collegato al c/c n. 4339/48 stipulato con atto a rogito del Notaio di Milano in data 10 dicembre 2009 al Persona_5
Repertorio n. 63294/9731 (cfr. doc. 1), all'articolo 4, terzo capoverso, si legge:
“Le parti convengono che per il periodo compreso fra la data odierna e il 31 dicembre 2009 l'interesse verrà conteggiato al tasso nominale annuo del 3%
(tre per cento), pari al tasso effettivo, rapportato su base annua, del 3,034%
(tre virgola zero trentaquattro per cento).” [tasso effettivo globale entro fido], mentre al nono capoverso del medesimo articolo si legge: “Gli interessi sugli importi rimasti scoperti saranno conteggiati nella misura di quattro punti in più del tasso d'interesse di cui al precedente comma 1; per il periodo compreso fra la data odierna e il 31 dicembre 2009 è pari al 7% (sette per cento) nominale annuo.” [tasso nominale annuo oltre fido]. Quanto al tasso soglia, nella nota
11 a pag. 23 della perizia (doc. 4) è indicato: “(DM 24.09.2009 – Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura – periodo di applicazione: 1° ottobre – 31 dicembre 2009 – Mutui a tasso variabile – tasso medio 3,66% - tasso soglia 8,575%)”. Quanto al contratto di finanziamento collegato al c/c n. 50002/24, stipulato con atto a rogito del
Notaio di Milano in data 17 aprile 2012 al Repertorio n. Persona_5
64900/10704 (cfr. doc. 2 e all. 15 alla CTU), all'articolo 4, terzo capoverso, si legge: “Le parti convengono che per il periodo compreso fra la data odierna e il
30 giugno 2012 l'interesse verrà conteggiato al tasso nominale annuo del
5,765% (cinque virgola settecentosessantacinque per cento), pari al tasso effettivo, rapportato su base annua, del 5,891% (cinque virgola ottocentonovantuno per cento).” [tasso effettivo globale entro fido], mentre al nono capoverso del medesimo articolo si legge: “Gli interessi sugli importi rimasti scoperti saranno conteggiati nella misura di 4 punti in più del tasso
d'interesse di cui al precedente comma 1; per il periodo compreso fra la data pag. 36/45 odierna ed il 30 giugno 2012 è pari al 9,765% (nove virgola settecentosessantacinque per cento) nominale annuo.” [tasso nominale annuo oltre fido]”.
Risulta in realtà, dai contratti in esame, che per il periodo intercorrente tra la data della stipulazione e il 31 dicembre dello stesso anno, il tasso è stato indicato in misura fissa;
l'indicizzazione a tasso variabile ha avuto inizio dal
1° gennaio dell'anno successivo. La Corte ritiene che la tesi di parte appellante non sia condivisibile laddove raffronta il tasso fisso previsto in contratto per l'inizio del rapporto fino al 31 dicembre con la soglia-usura per i mutui a tasso variabile, come prevista dai d.m. vigenti al tempo della stipulazione dei contratti. In altre parole, gli appellanti prendono a riferimento il tasso fisso previsto per il periodo iniziale del rapporto come parametro rispetto alla soglia per il mutuo a tasso variabile, senza compiere alcuna allegazione che prenda come riferimento, invece, il tasso vigente all'inizio di applicazione dell'indicizzazione. La censura in esame incorre quindi in un vizio di impostazione, in quanto finisce per raffrontare dati tra loro disomogenei e non comparabili, laddove pretende di applicare la soglia dei mutui a tasso variabile al tasso fisso previsto per il periodo iniziale del rapporto, anziché al tasso iniziale indicizzato previsto a decorrere dal 1° gennaio, tasso, quest'ultimo, che non ha formato oggetto di specifica indicazione.
Il motivo è dunque infondato.
VII. “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO
GENERICA LA CONTESTAZIONE DEGLI OPPONENTI CIRCA LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 118 TUB”
Col settimo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che gli opponenti non avrebbero specificatamente allegato l'intervenuta variazione in senso peggiorativo delle condizioni. Tale ricostruzione è – in tesi - errata. Infatti, gli opponenti pag. 37/45 avevano evidenziato come la in più occasioni avesse applicato: i) tassi CP_6 nettamente superiori a quelli previsti, con la conseguenza che le liquidazioni trimestrali risultavano viziate dall'applicazione di tassi entro fido e oltre fido;
ii) sconfinamenti superiori a quelli previsti nel contratto di apertura di credito sul conto n. 4339/48; iii) la commissione di istruttoria veloce in difetto di idonea pattuizione. L'opposta non aveva obiettato né preso posizione sulle precise e puntuali contestazioni in ordine ai vizi delle liquidazioni trimestrali derivanti dall'applicazione di tassi entro fido e oltre fido superiori a quelli previsti, limitandosi ad asserire falsamente che l'importo di € 629,47 addebitato a titolo di interessi debitori nel 2009, sarebbe stato restituito ad (punto smentito dagli opponenti). Da Pt_1 qui la contraddizione della sentenza che ha omesso di motivare circa la violazione dell'art. 118 TUB da parte della eccepita puntualmente CP_6 dagli opponenti. Pertanto, la sentenza dovrà, in tesi, essere riformata e il saldo del c/c n. 4339/48 ricalcolato, espungendo l'illegittima applicazione della CIV, in quanto non legittimata da idonea pattuizione scritta, né tantomeno supportata da effettiva attività istruttoria a supporto del relativo addebito.
Il Tribunale ha ritenuto generica e intempestiva la contestazione, con la motivazione che si riporta:
“Con riferimento allo ius variandi, se è vero che l'art. 118 TUB sottopone ad una serie di oneri
e condizioni l'esercizio da parte della banca del diritto di variare unilateralmente le condizioni contrattuali precedentemente pattuite, con conseguente inefficacia di quest'ultime ove tali oneri
e condizioni non siano rispettati, è anche vero che spetta al cliente, che ne invoca l'illegittima applicazione, la specifica allegazione dell'intervenuta variazione in senso peggiorativo di dette condizioni. In altre parole è onere della parte che invoca l'inefficacia della variazione in peius delle condizioni contrattuali allegare specificamente che tale variazione sia avvenuta.
Nel caso di specie parte opponente, anche successivamente al deposito in giudizio degli estratti conto integrali, non ha chiarito se, in che momento ed in che misura tale variazione sarebbe avvenuta.
pag. 38/45 Infatti se è vero che la posizione sostanziale di attore nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, è riconducibile in capo al ricorrente, il quale, quindi, deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso, in ogni sua componente, è altrettanto vero che non si può neppure ritenere consentita, con l'opposizione, una generica contestazione delle ragioni dell'opposto, che non costituisce adempimento dell'obbligo specifico imposto al convenuto (tale è l'opponente in senso sostanziale) dal comma 1 dell'art. 167 c.p.c., di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. È quindi onere del debitore avanzare delle contestazioni specifiche e dettagliate con riferimento al rapporto azionato dalla controparte
Gli allora opponenti avevano eccepito l'illegittima applicazione della commissione di istruttoria veloce, ribadita anche nella prima memoria
(applicazione e mancanza di prova della comunicazione al cliente della variazione ex art. 118 tub, docc. 10-11 dell'opposta)
Il ctu sul conto 4339 così si esprime a fronte della contestazione dell'appellante: “il CTU, dopo aver verificato che il documento di sintesi e
l'allegato “C” allegati al contratto di apertura di credito del 10/12/2009, specificamente approvati dal cliente, prevedono espressamente la facoltà di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93 TUB, ha ritenuto di considerare valide le nuove condizioni comunicate in data 30/06/2012
[allegato alla ctu] nell'ambito di quanto previsto dall'art. 117-bis del TUB introdotto dal Decreto Legge 201/2011, e nel documento di sintesi del
31/12/2012”.
Contr L'appellata: a) osserva che la facoltà di di esercitare lo ius variandi ex art. 118 TUB è stata pattuita nei contratti;
b) richiama i motivi della sentenza in cui si legge che “anche successivamente al deposito in giudizio degli estratti conto integrali, non ha chiarito se, in che momento e in che misura tale variazione sarebbe avvenuta”, limitandosi dunque a sollevare la questione solo negli atti conclusivi e, perciò, tardivamente.
La Corte osserva che i rilievi del Tribunale appaiono esenti da censure, tenuto conto che la contestazione della correntista è effettivamente generica,
pag. 39/45 in quanto non ha puntualmente messo in evidenza, anche a proposito della commissione di istruttoria veloce (CIV) la data della variazione, il riferimento temporale, e le specifiche poste inerenti a detto costo. Si noti, inoltre, che a fronte della produzione, in sede peritale, della lettera di comunicazione dell'introduzione della CIV da parte della gli allora opponenti, e ora CP_6 appellanti, si sono limitati a eccepire la mancanza di prova circa la ricezione della lettera, senza tuttavia prendere posizione sulla circostanza dedotta dalla Ed infatti, in materia di prova civile, la generica deduzione di CP_6 assenza di prova, senza negazione del fatto storico, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. In altre parole, dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenersi contestato. La parte ha così operato una contestazione meramente apparente, che senza escludere i fatti allegati, ha omesso di prendere puntuale posizione su circostanze che, comunque, erano nella sfera di conoscenza e di disponibilità dell'opponente, così contravvenendo alla necessità che la contestazione assuma carattere espresso e specifico. La contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, deve equipararsi alla mancanza di contestazione, potendosi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale solo ove vengano, con la stessa, richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative. A fronte della puntuale esplicitazione, da parte della del fatto condizionante il diritto allegato, ossia l'avvenuta CP_6 comunicazione tramite lettera della variazione in peius delle condizioni contrattuali inerenti alla CIV, come consentita ex art. 118 TUB dalla clausola contrattuale, la correntista non ha preso posizione sul fatto allegato, rendendolo sostanzialmente incontroverso, per essersi limitata a una contestazione meramente apparente, che non ha escluso il fatto allegato e rimane pertanto -come detto- priva di rilevo processuale (v. Cass. n. 8933 del
2009; Cass. n. 17889 del 2020).
Il settimo motivo è infondato.
pag. 40/45 VIII. “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI A) RIDETERMINA I
SALDI DEL C/C N. 4339/48 IN EURO 1.226.740,62 E DEL C/C N. 50002/24
IN EURO 2.986.091,65; B) AFFERMA LA LEGITTIMITÀ DEL RECESSO
ESERCITATO DALLA BANCA IN CONSEGUENZA DELL'ESPOSIZIONE
DEBITORIA OLTRE I CREDITI CONCESSI;
C) RESPINGE LA DOMANDA
RICONVENZIONALE PER L'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DEL RECESSO;
D)
RESPINGE LA CENSURA DEL COMPORTAMENTO DELLA BANCA
SEGNALANTE PER CARENZA DELLA PROVA DEL DANNO”
Con l'ottavo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha errato nella rideterminazione del saldo del c/c n. 4339/48 in € 2.896.091,65 e del saldo del c/c n. 50002/24 in €
1.226.740,62, a causa del mancato accertamento dell'usura contrattuale originaria del tasso corrispettivo oltre fido per entrambe le aperture di credito in c/c, che ha determinato il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente (avente ad oggetto la restituzione delle somme per versamenti / rimesse effettuati dalla correntista per € 982.547,27 quanto all'apertura di credito in c/c n. 4339/48 e in € 327.710,05 quanto all'apertura di credito in c/c n. 50002/24). L'errata rideterminazione dei saldi da parte del Tribunale ha condotto all'ulteriore errore di ritenere infondata l'illegittimità del recesso della e della conseguente CP_6 segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia e CRIF. Non sussistendo l'esposizione debitoria, il Tribunale avrebbe dovuto concludere per l'illegittimità del recesso della e delle segnalazioni censurate dagli CP_6 opponenti. Il Tribunale, invece, erroneamente, ha rigettato sia la domanda riconvenzionale di declaratoria di illegittimità del recesso, sia la domanda di condanna della stessa al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione.
Il Giudice di prime cure ha omesso altresì di esaminare le prove versate in atti dagli opponenti, sostenendo erroneamente un difetto di “prova specifica”, laddove era stata invece prodotta documentazione a dimostrazione delle pag. 41/45 opere che aveva intrapreso per conto del e che, Pt_1 Controparte_17
a seguito della segnalazione, sono state interrotte.
La Corte rileva che la rideterminazione dei saldi va compiuta come esposto in relazione al secondo e sesto motivo. Il motivo in esame si rileva infondato dovendosi concordare con i primi Giudici sulla questione dirimente della legittimità del recesso e della segnalazione alla Centrale Rischi in ragione del rilevante debito maturato dalla correntista.
IX. “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA DISATTESO
L'ECCEZIONE DI DECADENZA DELLA BANCA DALLA GARANZIA PER
MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 1957 C.C. PER LA
PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE ENTRO 6 MESI DALLA
SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE”
Col nono motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che il sig. abbia eccepito la Pt_2 decadenza soltanto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto nell'atto di citazione erano stati indicati tutti gli elementi necessari e sufficienti a identificare l'istanza di decadenza della dalla garanzia CP_6 fideiussoria per non aver iniziato alcuna azione giudiziaria contro il debitore principale. Infatti, nella premessa dell'atto di citazione erano chiaramente indicati sia la data nella quale la ha comunicato al debitore il recesso CP_6 dai contratti per inadempimento (14.06.2017), sia la data nella quale è stato notificato il decreto ingiuntivo al fideiussore (27.02.2019), come nel paragrafo III erano ampiamente argomentate le ragioni della nullità della fideiussione.
Va dato atto – ad avviso della Corte - che l'eccezione ex art. 1957 cc è stata sollevata tardivamente dal fideiussore, ossia nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.: egli, dunque, non ha allegato tempestivamente come la nullità parziale del contratto di fideiussione pag. 42/45 sarebbe andata ad incidere sulla domanda azionata dalla banca nei suoi confronti.
I primi Giudici hanno fatto buon governo del principio ormai consolidato in sede di legittimità, e condiviso dalla Corte di merito -qui ritenuto dirimente- secondo cui l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cc ha natura di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 2969 c.c., in quanto non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti (v. Cass. n. 1851/2025; n. 8023/2024; App. Milano n. 1588/2025).”
Non vale affermare – come fanno gli appellanti - che i fatti rilevanti da cui desumere la contestazione in esame fossero già stati enunciati nella citazione ex art. 645 cpc. La formulazione dell'eccezione deve essere, all'evidenza, tale da fugare ogni dubbio in ordine alla ragione per cui i fatti vengono posti a fondamento della domanda: in caso contrario, l'eventuale difetto di allegazione proprio dell'atto introduttivo del giudizio può essere sanato fino al momento della prima memoria intermedia. Nel caso di specie, la mancanza nell'atto introduttivo dell'opposizione e nella prima memoria dell'espressa domanda ex art. 1957 c.c. ha indubbiamente precluso alle opposte, ora appellate, l'esercizio adeguato del diritto di difesa.
All'individuata carenza di allegazione non può sopperire il giudice poiché
l'eccezione ex art. 1957 c.c. non è rilevabile d'ufficio: come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, sulla scia di un orientamento da ritenersi ormai consolidato e da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, “l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024)”, sicché è valutabile solo ove svolta tempestivamente dalla parte che invoca la propria liberazione (cfr. Cass. n. 1170/2025, che su tale presupposto, ha evidenziato che “il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”; v. anche, più di recente, Cass. n. 1851/2025). La genericità nell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda di accertamento della pag. 43/45 decadenza ex art. 1957 c.c., non sanata entro il maturare delle preclusioni assertive, ne preclude la valutazione nel merito.
Il nono motivo è infondato.
X. “ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI VENGONO LIQUIDATE IN FAVORE
DELLA BANCA LE SPESE LEGALI E LE SPESE DI CTU SENZA CONSIDERARE
LA PARZIALE SOCCOMBENZA DELLA STESSA CHE HA CONDOTTO ALLA
REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO”
In proposito la Corte osserva, in senso dirimente, che il parziale accoglimento dell'appello implica di per sé la rideterminazione delle spese avuto riguardo all'esito complessivo della lite, che ha visto entrambe le parti parzialmente soccombenti, sicché appare giustificata l'integrale compensazione delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio. Le spese di consulenza tecnica vanno quindi poste a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Alla luce di tutti i rilevi che precedono, che rendono superflua la prova orale dedotta nell'impugnazione, l'appello va solo parzialmente accolto;
in parziale riforma della sentenza impugnata, la società va condannata al Pt_1
Contr pagamento in favore di della complessiva somma di € 3.934.277,84
(2.986.091,65 + 979.145,71 – 30.959,52 = 3.934.277,84), in solido con
, quest'ultimo fino alla concorrenza di € 2.500.000,00 ossia Parte_2 entro il limite della garanzia prestata, oltre a interessi – mancando impugnazione sul punto - nella misura legale fissata nella sentenza di primo grado, da intendersi equivalente a quella ex art. 1284, primo comma, c.c. (v.
Cass. n. 23846/2023) dal 27.2.2019 fino al saldo effettivo.
Le spese, come detto, sono interamente compensate. Le spese di consulenza tecnica vanno poste pertanto a carico degli appellanti per una metà, e delle appellate per l'altra metà.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 Parte_2 citazione ritualmente notificato nei confronti di
[...]
e avverso la sentenza del Controparte_1 Parte_3
Tribunale di Milano n. 7411/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna al Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 3.934.277,84, e Parte_2 in solido fino alla concorrenza della somma di € 2.500.000,00, in favore di oltre a interessi, Controparte_1 ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c., dal 27.2.2019 fino al saldo effettivo;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente le spese di consulenza tecnica a carico degli appellanti per una metà, e a carico delle appellate per l'altra metà.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il presidente estensore
- ARnna Galioto -
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