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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/11/2024, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5087/2019 R.G. avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. Luca Erroi;
ATTRICE
CONTRO
e , rappresentati e difesi, giusta Controparte_1 Controparte_2
procura in atti, dall'avv. Francesco Selicato;
CONVENUTI
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_3
procura in atti, dall'avv. Luca Erroi;
TERZA INTERVENTRICE
All'udienza del 21.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
____________________
FATTO E DIRITTO Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”.
premettendo di essere creditrice della somma complessiva di € 666.119,51 Parte_1
(giusta decreto ingiuntivo n. 1218/2019 emesso dall'intestato Tribunale in data 22.10.2019) nei confronti della nonché di e – Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
questi ultimi in qualità di fideiussori omnibus – riveniente dal rapporto di c/c anticipi con riferimento alla fattura n. 11144264, dal rapporto di c/c ordinario n. 105434581, dal contratto di finanziamento chirografario n. 4985712 per € 300.000,00 e dal contratto di finanziamento chirografario n. 7725581
per € 200.000,00 stipulati dall'attrice con la - ha chiesto dichiararsi Controparte_4
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto per notaio del 27.3.2019 n. rep. 30522 – n. Persona_1
racc. 13892 (trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Brindisi – servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 26.4.2019 al n. 7477/5890), con cui e Controparte_1 CP_2
hanno costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto i seguenti beni: “A) appartamento
[...]
per civile abitazione, di proprietà in comune ed in parti uguali di e Controparte_1 CP_2
, sito in Brindisi al Corso Roma n. 14, piano prima, vani 4,5 … nel N.C.E.U. del comune di
[...]
Brindisi censita al fl. 190, p.lla 1485, sub. 6, ctg. A/3, vani 4,5; B) box per auto, di proprietà in
comune ed in parti uguali di e , sito in Brindisi alla Piazza Anime Controparte_1 Controparte_2
n. 9, piano terra, esteso mq 45 … nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi censita al fl. 190, p.lla 1435,
sub. 110, ctg. c/6, mq 45”.
Costituitisi in giudizio, e , previa richiesta di Controparte_1 Controparte_2
sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio “in attesa della definizione di quello iscritto sub
n.5002/2019 R.G.” avente ad oggetto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
1218/2019, hanno contestato la fondatezza dell'avversa domanda, di cui ha invocato il rigetto,
deducendo la nullità della prestata fideiussione, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. premettendo di aver “acquistato pro-soluto da un Controparte_5 Parte_1
portafoglio di crediti pecuniari classificati “a sofferenza” (…) tra i quali sono ricompresi i rapporti
azionati nel presente giudizio”, è intervenuta nel giudizio aderendo alla domanda di . Parte_1
La domanda attorea è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Deve, in primo luogo, confermarsi il rigetto della richiesta di sospensione del giudizio avanzata dai convenuti ai sensi degli articoli 295 e 337 co. 2 c.p.c.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, invero, “poiché anche
il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di
creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto
di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a
sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad
oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria,
in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile
antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da
escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito
litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”
(Cassazione civile , sez. III , 28/08/2023 , n. 25331).
Atteso, dunque, che l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'azione revocatoria e che non è configurabile un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari l'inefficacia dell'atto di disposizione e la sentenza di accertamento negativo sull'esistenza del credito (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016) – sentenza che nel caso di specie non è stata, peraltro, neppure pronunciata – deve escludersi l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità, tanto di carattere “logico”, quanto “tecnico giuridico” (come affermato dai convenuti)
tra i due procedimenti.
La Corte di Cassazione, proprio con riferimento ad un'azione volta ad accertare la nullità della garanzia fideiussoria, ha, difatti, ulteriormente osservato che “il rapporto tra azione di nullità (delle fideiussioni) e azione revocatoria si pone, non in termini di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi
dell'art. 36 c.p.c., ma in termini di pregiudizialità e, pertanto, detta relazione non impedisce la
proposizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto questa può essere proposta
anche al fine di tutelare crediti eventuali o litigiosi, come da costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e intende ribadire.
L'esperimento dell'azione revocatoria da parte della banca non poteva, pertanto, CP_6
ritenersi precluso e comunque impedito dalla domanda di accertamento della nullità proposta, in via
di domanda riconvenzionale, o anche solo in via di eccezione riconvenzionale, da parte del B.”
(Cassazione civile sez. III, 30/05/2023, (ud. 20/04/2023, dep. 30/05/2023), n.15275).
Allo stesso modo deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legitimatio ad causam della società
sollevata, sempre in via pregiudiziale, dai convenuti, sul presupposto della Controparte_3
“mancata prova in atti dell'iscrizione al Registro ex art.106 TUB”.
Ai sensi dell'art. 2, co. 6 della L. 130/1999, “i servizi indicati nel comma 3, lettera c) – e,
dunque, la riscossione dei crediti ceduti, i servizi di cassa e di pagamento - possono essere svolti da
banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3,
lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo
articolo purché possiedano i relativi requisiti”.
La legge, quindi, riserva esplicitamente a banche ed intermediari finanziari iscritti all'albo ex
art. 106 TUB la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3),
nonché le verifiche di conformità delle operazioni alla legge e ai prospetti informativi (art. 2, comma
6 bis), con uno sdoppiamento tra il soggetto titolare del credito e quello incaricato del recupero.
Al servicer fanno, pertanto, capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di "garanzia" nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e del mercato. Il legislatore ha preteso che tali precipui e delicati compiti vengano effettuati da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità, diversi dalla stessa società veicolo.
Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sono, infatti, sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche, finalizzato a perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione.
Pertanto, una delega conferita direttamente da parte della società veicolo in favore di un soggetto non iscritto all'albo si pone in manifesta violazione dell'art. 2 L. 130/1999, proprio in considerazione del fatto che, come affermato dalla Banca d'Italia, “la scelta di rimettere a banche e
intermediari finanziari i compiti di servicing nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti risponde
all'esigenza di assicurare un effettivo presidio di conformità su tali operazioni, mediante il
coinvolgimento diretto di soggetti vigilati e specializzati nella gestione dei crediti e dei flussi di
pagamento”.
Nonostante la questione della validità o meno della delega conferita a soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione volte al recupero del credito ceduto, sia oggetto di un annoso dibattito giurisprudenziale, nel caso di specie la stessa non appare dirimente.
Nella fattispecie in esame, invero, la società è intervenuta in giudizio non in CP_3
veste di società c.d. servicer incaricata al recupero del credito ceduto – società per le quali l'art. 2
della L. 130/1999 ha previsto il requisito dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB – ma in qualità
di cessionaria diretta di un portafoglio di crediti classificati “a sofferenza” della cedente Parte_1
e, quindi, di titolare del credito oggetto di causa.
[...]
Ne consegue che non è tenuta al rispetto del requisito previsto dalla Controparte_3
richiamata norma per le società incaricate al recupero del credito (c.d. servicer), trattandosi, la stessa,
di una società c.d. veicolo.
In ogni caso, anche laddove l'intervenuta avesse agito in giudizio in qualità di società delegata al recupero del credito per conto della , il rispetto del requisito di cui all'art 106 TUB Parte_1 non assumerebbe comunque alcun rilievo, attesa la natura del presente giudizio, volto ad ottenere una declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere dai convenuti (in contrasto alle ragioni creditorie) e non il recupero del credito de quo.
Nel merito, la domanda tesa alla dichiarazione di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti della ai sensi dell'art. 2901 c. c. è fondata. Parte_1
La creazione di un fondo patrimoniale, invero, costituisce un atto a titolo gratuito che rendendo i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (di cui all'art. 170 c.c.), riduce la garanzia generale spettante ai creditori, con la conseguenza che, sussistendone i presupposti, esso ben può essere dichiarato inefficace mediante l'esperimento di un'azione revocatoria ordinaria.
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, c.d. eventus damni, ricorre, infatti,
non soltanto nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione riduca significativamente il patrimonio del debitore, ma anche quando determini una mera variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio idonea a comportare una maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito.
È, dunque, sul creditore che grava l'onere di provare l'alterazione della garanzia patrimoniale,
dovendo il debitore, per converso, dimostrare la capienza del patrimonio residuo.
Laddove il fondo patrimoniale sia costituito successivamente all'assunzione del debito, ai fini della cd. "scientia damni", è sufficiente la prospettazione di un danno meramente potenziale, essendo irrilevante tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore,
quanto la partecipazione del terzo.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “ai fini
dell'azione revocatoria ordinaria, il creditore non deve necessariamente essere titolare di un credito
certo, liquido ed esigibile, ma può essere anche un creditore con una semplice aspettativa di credito
che non risulti pretestuosa e che sia probabile. Inoltre, si afferma che anche un credito eventuale,
come un credito litigioso, può determinare la qualità di creditore abilitato all'azione revocatoria.
Infine, si stabilisce che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale può essere soggetto
ad azione revocatoria se si dimostra la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori o la previsione di un danno potenziale, mentre non sono rilevanti l'intenzione del debitore di ledere la
garanzia patrimoniale del creditore o la partecipazione del terzo” (Cassazione civile, sez. I,
22/04/2024 , n. 10742).
Inoltre, ai fini della determinazione dell'anteriorità o meno dell'atto di disposizione del patrimonio rispetto all'insorgenza del credito, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in caso
di azione revocatoria nei confronti dell'atto di costituzione di alcuni beni del debitore
in fondo patrimoniale è irrilevante che l'atto di costituzione del fondo sia anteriore alla pronunzia
(in primo grado), della sentenza di condanna della parte al risarcimento dei danni [a tutela dei quali
è espletata l'azione revocatoria] atteso che in caso di credito litigioso, comunque idoneo a
determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria,
per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è
necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella
dell'illecito, qualora si tratti di un credito risarcitorio da fatto illecito” (Cassazione civile , sez. III ,
05/09/2023 , n. 25879).
Orbene, nel caso di specie, la conoscenza da parte dei convenuti del pregiudizio, anche solo potenziale, che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie, è emersa chiaramente, oltre che dalla conoscenza dell'esistenza dei sopramenzionati rapporti di credito intercorrenti tra la debitrice principale e l'attrice, anche dalle circostanze della sottoscrizione, da parte della - della quale e CP_4 Controparte_1 Controparte_2
sono soci e fideiussori omnibus - in data 7.11.2018- di un “atto di rimodulazione e rientro su
affidamento regolamento in conto corrente”, nonché della presentazione, in data 24.9.2019 (appena sei mesi dopo la costituzione del fondo patrimoniale), da parte della stessa, di una proposta di concordato preventivo innanzi all'intestato Tribunale.
Quanto, invece, al requisito oggettivo dell'eventus damni e, dunque, del pregiudizio concretamente cagionato al creditore per effetto dell'atto di disposizione, va precisato che, se da un lato la società attrice ha dato prova della variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio dei fideiussori, dall'altro questi ultimi non hanno fornito alcuna prova circa l'esistenza di un patrimonio residuo idoneo a soddisfare le ragioni creditorie.
Incontestata è, invero, la circostanza che nel fondo patrimoniale costituito in data 27.3.2019
sia confluito l'intero patrimonio del e della con un totale pregiudizio per la CP_1 CP_2
di vedere soddisfatto il proprio credito. Parte_1
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c.,
nei confronti della dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale per notar del Parte_1 Per_1
27.3.2019.
Tale dichiarazione, pronunciata in favore della parte principale, ai sensi del primo comma dell'art 111 c.p.c., spiegherà, tuttavia, i propri effetti (sempre ai sensi dell'art. 111 c.p.c. ultimo comma) anche nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso e, quindi, della
Controparte_3
Quanto, infine, alle questioni riguardanti la “sproporzione tra l'asserito credito della banca
opposta e l'entità delle fideiussioni rilasciate dai soci”, la “violazione degli artt.1375, 1938 e 1418
c.c.”, nonché la “nullità delle garanzie fideiussorie”, dedotte dai convenuti, le stesse non potranno essere esaminate nel presente giudizio, trattandosi di argomenti afferenti alla fondatezza delle pretese creditorie, oggetto del pendente controversia iscritta al n. 5002/2019 R.G. di questo Tribunale.
All'accoglimento della domanda attorea consegue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Maurizio Rubino,
definitivamente decidendo nella causa n. 5087/2019 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto per notar
[...] Per_1
del 27.3.2019 (n. rep. 30522 – n. racc. 13892), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate –
[...]
Ufficio provinciale di Brindisi – servizio di Pubblicità Immobiliare – in data 26.4.2019 ai nn. 7477/5890, avente ad oggetto la costituzione, da parte dei coniugi e Controparte_1 [...]
di un fondo patrimoniale sui seguenti beni: appartamento per civile abitazione, di CP_2
proprietà in comune ed in parti uguali di e , sito in Brindisi al Controparte_1 Controparte_2
Corso Roma n. 14, piano prima, vani 4,5, identificato nel N.C.E.U. del comune di Brindisi al fl. 190,
p.lla 1485, sub. 6, ctg. A/3, vani 4,5; box per auto, di proprietà in comune ed in parti uguali di CP_1
e , sito in Brindisi alla Piazza Anime n. 9, piano terra, esteso mq 45,
[...] Controparte_2
identificato nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi al fl. 190, p.lla 1435, sub. 110, ctg. c/6, mq 45;
- ordina al Conservatore dei RR.II di Brindisi, ora Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale
di Brindisi – Servizio di Pubblicità Immobiliare, di annotare la presente sentenza presso i pubblici registri immobiliari;
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite sostenute dall'attrice e dall'interventrice, che liquida, per in € Parte_1
1.686,00 per spese sostenute dalla ed € 10.591,00 per compensi, oltre accessori di Parte_1
legge e, per in € 1.520,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Controparte_7
Così deciso, in Brindisi, in data 11 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5087/2019 R.G. avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. Luca Erroi;
ATTRICE
CONTRO
e , rappresentati e difesi, giusta Controparte_1 Controparte_2
procura in atti, dall'avv. Francesco Selicato;
CONVENUTI
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_3
procura in atti, dall'avv. Luca Erroi;
TERZA INTERVENTRICE
All'udienza del 21.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
____________________
FATTO E DIRITTO Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”.
premettendo di essere creditrice della somma complessiva di € 666.119,51 Parte_1
(giusta decreto ingiuntivo n. 1218/2019 emesso dall'intestato Tribunale in data 22.10.2019) nei confronti della nonché di e – Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
questi ultimi in qualità di fideiussori omnibus – riveniente dal rapporto di c/c anticipi con riferimento alla fattura n. 11144264, dal rapporto di c/c ordinario n. 105434581, dal contratto di finanziamento chirografario n. 4985712 per € 300.000,00 e dal contratto di finanziamento chirografario n. 7725581
per € 200.000,00 stipulati dall'attrice con la - ha chiesto dichiararsi Controparte_4
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto per notaio del 27.3.2019 n. rep. 30522 – n. Persona_1
racc. 13892 (trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Brindisi – servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 26.4.2019 al n. 7477/5890), con cui e Controparte_1 CP_2
hanno costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto i seguenti beni: “A) appartamento
[...]
per civile abitazione, di proprietà in comune ed in parti uguali di e Controparte_1 CP_2
, sito in Brindisi al Corso Roma n. 14, piano prima, vani 4,5 … nel N.C.E.U. del comune di
[...]
Brindisi censita al fl. 190, p.lla 1485, sub. 6, ctg. A/3, vani 4,5; B) box per auto, di proprietà in
comune ed in parti uguali di e , sito in Brindisi alla Piazza Anime Controparte_1 Controparte_2
n. 9, piano terra, esteso mq 45 … nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi censita al fl. 190, p.lla 1435,
sub. 110, ctg. c/6, mq 45”.
Costituitisi in giudizio, e , previa richiesta di Controparte_1 Controparte_2
sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio “in attesa della definizione di quello iscritto sub
n.5002/2019 R.G.” avente ad oggetto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
1218/2019, hanno contestato la fondatezza dell'avversa domanda, di cui ha invocato il rigetto,
deducendo la nullità della prestata fideiussione, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. premettendo di aver “acquistato pro-soluto da un Controparte_5 Parte_1
portafoglio di crediti pecuniari classificati “a sofferenza” (…) tra i quali sono ricompresi i rapporti
azionati nel presente giudizio”, è intervenuta nel giudizio aderendo alla domanda di . Parte_1
La domanda attorea è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Deve, in primo luogo, confermarsi il rigetto della richiesta di sospensione del giudizio avanzata dai convenuti ai sensi degli articoli 295 e 337 co. 2 c.p.c.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, invero, “poiché anche
il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di
creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto
di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a
sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad
oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria,
in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile
antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da
escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito
litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”
(Cassazione civile , sez. III , 28/08/2023 , n. 25331).
Atteso, dunque, che l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'azione revocatoria e che non è configurabile un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari l'inefficacia dell'atto di disposizione e la sentenza di accertamento negativo sull'esistenza del credito (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016) – sentenza che nel caso di specie non è stata, peraltro, neppure pronunciata – deve escludersi l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità, tanto di carattere “logico”, quanto “tecnico giuridico” (come affermato dai convenuti)
tra i due procedimenti.
La Corte di Cassazione, proprio con riferimento ad un'azione volta ad accertare la nullità della garanzia fideiussoria, ha, difatti, ulteriormente osservato che “il rapporto tra azione di nullità (delle fideiussioni) e azione revocatoria si pone, non in termini di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi
dell'art. 36 c.p.c., ma in termini di pregiudizialità e, pertanto, detta relazione non impedisce la
proposizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto questa può essere proposta
anche al fine di tutelare crediti eventuali o litigiosi, come da costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e intende ribadire.
L'esperimento dell'azione revocatoria da parte della banca non poteva, pertanto, CP_6
ritenersi precluso e comunque impedito dalla domanda di accertamento della nullità proposta, in via
di domanda riconvenzionale, o anche solo in via di eccezione riconvenzionale, da parte del B.”
(Cassazione civile sez. III, 30/05/2023, (ud. 20/04/2023, dep. 30/05/2023), n.15275).
Allo stesso modo deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legitimatio ad causam della società
sollevata, sempre in via pregiudiziale, dai convenuti, sul presupposto della Controparte_3
“mancata prova in atti dell'iscrizione al Registro ex art.106 TUB”.
Ai sensi dell'art. 2, co. 6 della L. 130/1999, “i servizi indicati nel comma 3, lettera c) – e,
dunque, la riscossione dei crediti ceduti, i servizi di cassa e di pagamento - possono essere svolti da
banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3,
lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo
articolo purché possiedano i relativi requisiti”.
La legge, quindi, riserva esplicitamente a banche ed intermediari finanziari iscritti all'albo ex
art. 106 TUB la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3),
nonché le verifiche di conformità delle operazioni alla legge e ai prospetti informativi (art. 2, comma
6 bis), con uno sdoppiamento tra il soggetto titolare del credito e quello incaricato del recupero.
Al servicer fanno, pertanto, capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di "garanzia" nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e del mercato. Il legislatore ha preteso che tali precipui e delicati compiti vengano effettuati da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità, diversi dalla stessa società veicolo.
Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sono, infatti, sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche, finalizzato a perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione.
Pertanto, una delega conferita direttamente da parte della società veicolo in favore di un soggetto non iscritto all'albo si pone in manifesta violazione dell'art. 2 L. 130/1999, proprio in considerazione del fatto che, come affermato dalla Banca d'Italia, “la scelta di rimettere a banche e
intermediari finanziari i compiti di servicing nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti risponde
all'esigenza di assicurare un effettivo presidio di conformità su tali operazioni, mediante il
coinvolgimento diretto di soggetti vigilati e specializzati nella gestione dei crediti e dei flussi di
pagamento”.
Nonostante la questione della validità o meno della delega conferita a soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione volte al recupero del credito ceduto, sia oggetto di un annoso dibattito giurisprudenziale, nel caso di specie la stessa non appare dirimente.
Nella fattispecie in esame, invero, la società è intervenuta in giudizio non in CP_3
veste di società c.d. servicer incaricata al recupero del credito ceduto – società per le quali l'art. 2
della L. 130/1999 ha previsto il requisito dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB – ma in qualità
di cessionaria diretta di un portafoglio di crediti classificati “a sofferenza” della cedente Parte_1
e, quindi, di titolare del credito oggetto di causa.
[...]
Ne consegue che non è tenuta al rispetto del requisito previsto dalla Controparte_3
richiamata norma per le società incaricate al recupero del credito (c.d. servicer), trattandosi, la stessa,
di una società c.d. veicolo.
In ogni caso, anche laddove l'intervenuta avesse agito in giudizio in qualità di società delegata al recupero del credito per conto della , il rispetto del requisito di cui all'art 106 TUB Parte_1 non assumerebbe comunque alcun rilievo, attesa la natura del presente giudizio, volto ad ottenere una declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere dai convenuti (in contrasto alle ragioni creditorie) e non il recupero del credito de quo.
Nel merito, la domanda tesa alla dichiarazione di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti della ai sensi dell'art. 2901 c. c. è fondata. Parte_1
La creazione di un fondo patrimoniale, invero, costituisce un atto a titolo gratuito che rendendo i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (di cui all'art. 170 c.c.), riduce la garanzia generale spettante ai creditori, con la conseguenza che, sussistendone i presupposti, esso ben può essere dichiarato inefficace mediante l'esperimento di un'azione revocatoria ordinaria.
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, c.d. eventus damni, ricorre, infatti,
non soltanto nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione riduca significativamente il patrimonio del debitore, ma anche quando determini una mera variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio idonea a comportare una maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito.
È, dunque, sul creditore che grava l'onere di provare l'alterazione della garanzia patrimoniale,
dovendo il debitore, per converso, dimostrare la capienza del patrimonio residuo.
Laddove il fondo patrimoniale sia costituito successivamente all'assunzione del debito, ai fini della cd. "scientia damni", è sufficiente la prospettazione di un danno meramente potenziale, essendo irrilevante tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore,
quanto la partecipazione del terzo.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “ai fini
dell'azione revocatoria ordinaria, il creditore non deve necessariamente essere titolare di un credito
certo, liquido ed esigibile, ma può essere anche un creditore con una semplice aspettativa di credito
che non risulti pretestuosa e che sia probabile. Inoltre, si afferma che anche un credito eventuale,
come un credito litigioso, può determinare la qualità di creditore abilitato all'azione revocatoria.
Infine, si stabilisce che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale può essere soggetto
ad azione revocatoria se si dimostra la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori o la previsione di un danno potenziale, mentre non sono rilevanti l'intenzione del debitore di ledere la
garanzia patrimoniale del creditore o la partecipazione del terzo” (Cassazione civile, sez. I,
22/04/2024 , n. 10742).
Inoltre, ai fini della determinazione dell'anteriorità o meno dell'atto di disposizione del patrimonio rispetto all'insorgenza del credito, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in caso
di azione revocatoria nei confronti dell'atto di costituzione di alcuni beni del debitore
in fondo patrimoniale è irrilevante che l'atto di costituzione del fondo sia anteriore alla pronunzia
(in primo grado), della sentenza di condanna della parte al risarcimento dei danni [a tutela dei quali
è espletata l'azione revocatoria] atteso che in caso di credito litigioso, comunque idoneo a
determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria,
per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è
necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella
dell'illecito, qualora si tratti di un credito risarcitorio da fatto illecito” (Cassazione civile , sez. III ,
05/09/2023 , n. 25879).
Orbene, nel caso di specie, la conoscenza da parte dei convenuti del pregiudizio, anche solo potenziale, che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie, è emersa chiaramente, oltre che dalla conoscenza dell'esistenza dei sopramenzionati rapporti di credito intercorrenti tra la debitrice principale e l'attrice, anche dalle circostanze della sottoscrizione, da parte della - della quale e CP_4 Controparte_1 Controparte_2
sono soci e fideiussori omnibus - in data 7.11.2018- di un “atto di rimodulazione e rientro su
affidamento regolamento in conto corrente”, nonché della presentazione, in data 24.9.2019 (appena sei mesi dopo la costituzione del fondo patrimoniale), da parte della stessa, di una proposta di concordato preventivo innanzi all'intestato Tribunale.
Quanto, invece, al requisito oggettivo dell'eventus damni e, dunque, del pregiudizio concretamente cagionato al creditore per effetto dell'atto di disposizione, va precisato che, se da un lato la società attrice ha dato prova della variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio dei fideiussori, dall'altro questi ultimi non hanno fornito alcuna prova circa l'esistenza di un patrimonio residuo idoneo a soddisfare le ragioni creditorie.
Incontestata è, invero, la circostanza che nel fondo patrimoniale costituito in data 27.3.2019
sia confluito l'intero patrimonio del e della con un totale pregiudizio per la CP_1 CP_2
di vedere soddisfatto il proprio credito. Parte_1
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c.,
nei confronti della dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale per notar del Parte_1 Per_1
27.3.2019.
Tale dichiarazione, pronunciata in favore della parte principale, ai sensi del primo comma dell'art 111 c.p.c., spiegherà, tuttavia, i propri effetti (sempre ai sensi dell'art. 111 c.p.c. ultimo comma) anche nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso e, quindi, della
Controparte_3
Quanto, infine, alle questioni riguardanti la “sproporzione tra l'asserito credito della banca
opposta e l'entità delle fideiussioni rilasciate dai soci”, la “violazione degli artt.1375, 1938 e 1418
c.c.”, nonché la “nullità delle garanzie fideiussorie”, dedotte dai convenuti, le stesse non potranno essere esaminate nel presente giudizio, trattandosi di argomenti afferenti alla fondatezza delle pretese creditorie, oggetto del pendente controversia iscritta al n. 5002/2019 R.G. di questo Tribunale.
All'accoglimento della domanda attorea consegue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Maurizio Rubino,
definitivamente decidendo nella causa n. 5087/2019 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto per notar
[...] Per_1
del 27.3.2019 (n. rep. 30522 – n. racc. 13892), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate –
[...]
Ufficio provinciale di Brindisi – servizio di Pubblicità Immobiliare – in data 26.4.2019 ai nn. 7477/5890, avente ad oggetto la costituzione, da parte dei coniugi e Controparte_1 [...]
di un fondo patrimoniale sui seguenti beni: appartamento per civile abitazione, di CP_2
proprietà in comune ed in parti uguali di e , sito in Brindisi al Controparte_1 Controparte_2
Corso Roma n. 14, piano prima, vani 4,5, identificato nel N.C.E.U. del comune di Brindisi al fl. 190,
p.lla 1485, sub. 6, ctg. A/3, vani 4,5; box per auto, di proprietà in comune ed in parti uguali di CP_1
e , sito in Brindisi alla Piazza Anime n. 9, piano terra, esteso mq 45,
[...] Controparte_2
identificato nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi al fl. 190, p.lla 1435, sub. 110, ctg. c/6, mq 45;
- ordina al Conservatore dei RR.II di Brindisi, ora Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale
di Brindisi – Servizio di Pubblicità Immobiliare, di annotare la presente sentenza presso i pubblici registri immobiliari;
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite sostenute dall'attrice e dall'interventrice, che liquida, per in € Parte_1
1.686,00 per spese sostenute dalla ed € 10.591,00 per compensi, oltre accessori di Parte_1
legge e, per in € 1.520,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Controparte_7
Così deciso, in Brindisi, in data 11 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.