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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/06/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1700/2019 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell' 8 novembre 2024 tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. SCIUTO Parte_1 P.IVA_1
MORENA FEDERICA
APPELLANTE
e
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
RUSSO LORETTA
APPELLATO
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. nella Controparte_3 P.IVA_3
qualità di mandataria di Controparte_4
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FORMARO ANTONIO P.IVA_4
INTERVENUTO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3000/2019 pubblicata il
13/07/2019. CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, Nel merito, in accoglimento dei motivi di appello, In via principale, - riformare la sentenza 3000/2019, pubblicata il 13.7.2019 dal Tribunale di Catania, Dott. La Mantia, notificata il
18.7.2019, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il DI n. 1008/2016 emesso dal Giudice del Tribunale di Catania;
In via subordinata, - riformare la sentenza 3000/2019, pubblicata il 13.7.2019 dal Tribunale di Catania, Dott. La
Mantia, notificata il 18.7.2019, e condannare e Controparte_2 [...]
in solido fra loro, al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 56.097,09, o di quella maggiore o minore risultante in corso di causa, tenuto conto del versamento effettuato da
[...]
a della somma di € 40.318,19, e Controparte_5 Controparte_6 così della somma di € 15.778,90, in relazione al c/c n. 10431, oltre interessi Con come esposti in al dovuto al saldo;
- Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e condanna alla restituzione a carico del percipiente delle somme versate a titolo di spese legali liquidate nel primo grado di giudizio, pari ad € 5.486,41. In via istruttoria, rimettere in termini l'odierna appellante al fine del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cpc, per i motivi esposti in narrativa, nonché si chiede, in ogni caso, l'espletamento di CTU contabile atta alla ricostruzione del rapporto di dare / avere tra le parti circa il c/c n. 10431
(Corte di Cassazione n. 11543/2019) e accerti le somme dovute dagli appellati.
Allo scopo si indica fin da ora il seguente quesito: “Alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalle parti in lite, il CTU provveda a determinare il saldo del conto corrente oggetto di lite, ricostruendone i movimenti sin dal momento dell'insorgere del rapporto e fino all'attualità, ovvero alla data di chiusura del rapporto se antecedente, in eventuale
pag. 2/15 applicazione del “saldo zero” in sostituzione al saldo presente sul conto corrente alla data dell'1.1.2005”.
Per Parte Appellata CP_1
Voglia codesta On.le Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, ed in accoglimento di tutto quanto dedotto, replicato, eccepito, allegato e richiesto in seno alla presente comparsa di costituzione e risposta in appello, per le motivazioni sopra specificate, ovvero per qualunque ulteriore o diversa motivazione: rigettare in toto l'atto di citazione d'appello della controparte, confermare integralmente la sentenza oggi impugnata, come sopra richiamata, munendo la medesima di efficacia esecutiva, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata, dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, occorse ed occorrende, e compensi ex D.M. n. 55/2014, tutti relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario con riserva di ogni ulteriore credito.
Per parte intervenuta CP_7
In via principale - riformare la sentenza 3000/2019, pubblicata il 13.7.2019 dal
Tribunale di Catania, Dott. La Mantia, notificata il 18.7.2019, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il DI n. 1008/2016 emesso dal Giudice del
Tribunale di Catania;
In via subordinata - riformare la sentenza 3000/2019, pubblicata il 13.7.2019 dal Tribunale di Catania, Dott. La Mantia, notificata il
18.7.2019, e condannare e in solido Controparte_2 CP_1
fra loro, al pagamento in favore di Parte_2
e, per essa, QUALE
[...] Controparte_3
CESSIONARIA DEL CREDITO DI UNIPOLREC S.P.A., della somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia all'esito dell'esame peritale svolto dal dott. , Per_1 il quale tiene già conto del versamento della somma di € 40.318,19 effettuato
pag. 3/15 nelle more da a Controparte_5 [...]
in relazione al c/c n. 10431, oltre interessi come esposti in DI dal CP_6
dovuto al saldo;
- Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e condanna alla restituzione a carico degli appellati delle somme versate a titolo di spese legali liquidate nel primo grado di giudizio, pari ad € 5.486,41.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3000/2019 pubblicata il 13/07/2019, il Tribunale di Catania accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da e Controparte_2 dal fideiussore e, revocato il decreto ingiuntivo n.1008/16 (con CP_1
cui aveva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_6
56,097,09, di cui € 56.081,64 per scoperto del c/c 10431 oltre interessi ed € 15,45 per scoperto del c/c 011), condannava gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della banca opposta della somma di euro 15,45, oltre interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
condannava, inoltre, la banca opposta al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti.
In particolare il primo giudice riteneva che:
- la mancata produzione degli estratti conto da parte della banca creditrice imponesse la revoca del d.i. opposto e ciò non solo perché l'attestazione ex art. 50 TUB, se sufficiente ai fini della concessione del d.i., non lo era certamente nella successiva fase di opposizione nella quale è necessaria la produzione degli estratti conto, ma anche perché la attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presupponeva, in modo indefettibile, che risultassero acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità, mentre la produzione solo parziale degli estratti conto o la loro totale assenza comportassero l'impossibilità di pervenire ad un risultato attendibile sotto il profilo tecnico- contabile e, dunque, di procedere al ricalcolo del saldo con riferimento all'intera durata del rapporto;
pag. 4/15 - l'assenza degli estratti conto impediva di valutare la fondatezza della domanda di accertamento negativo e di ripetizione di indebito avanzata dagli opponenti;
- doveva essere rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata dagli opponenti, i quali si sono del tutto astenuti dal provare nell'an e nel quantum il pregiudizio asseritamente subito a seguito della revoca dei conti disposta dalla banca;
- a diversa conclusione doveva pervenirsi per quanto concerneva il saldo del conto anticipi n.011 acceso dalla società debitrice con il Controparte_6
30.8.2011 (v. contratto in atti), attesa la produzione del documento contrattuale
(regolarmente sottoscritto dal debitore e nel quale erano indicate tutte le condizioni applicate al rapporto, ivi compresi gli interessi ultralegali, le spese e gli altri oneri) e degli estratti conto integrali dalla data di accensione al passaggio a sofferenza.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , società Parte_1
derivante dalla scissione di per le ragioni meglio illustrate in Controparte_6 motivazione, la quale ha concluso come riportato in epigrafe.
Si sono costituiti e il fideiussore Controparte_2 CP_1 instando per il rigetto dell'appello e riproponendo tutte le eccezioni già sollevate nel giudizio di prime cure.
Disposta ed acquisita la relazione di CTU, con atto depositato il 09/06/2023 è intervenuta nella qualità di Controparte_3
mandataria di deducendo Controparte_4 di aver acquistato in data 05/08/2022, pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto legislativo del 01 settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico
Bancario”), da i crediti per capitale e interessi anche di mora, Parte_1 spese, danni, indennizzi e quant'altro, specificatamente individuati nell'atto di cessione. La cessionaria, facendo propri tutti gli atti posti in essere dall'istituto cedente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva esclusivamente in pag. 5/15 relazione alle richieste restitutorie e risarcitorie, formulate da parte opponente, derivanti da atti o fatti avvenuti prima della cessione di cui sopra e ha precisato le conclusioni come sopra riportato.
Posta la causa in decisione, con ordinanza del 15/12/2023 la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e il richiamo del CTU.
Indi, con ordinanza del 19/01/2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo a causa della dichiarazione di liquidazione giudiziale della
[...]
. CP_2
Riassunto il giudizio ad opera della cessionaria del credito, anche nei confronti della liquidazione giudiziale di - che tuttavia non si Controparte_2
è costituita in giudizio con conseguente sua contumacia - ed acquisita la relazione di CTU, all'udienza dell'8/11/2024 la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che la sentenza è passata in giudicato con riferimento alla statuizione di condanna alla somma di € 15,45, relativa al saldo del conto anticipi n.011.
Sempre in via pregiudiziale va evidenziato che la domanda proposta nei confronti della relativamente al rapporto n. 10431 è Controparte_8 divenuta improcedibile a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale della predetta società (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. I, 05/03/2020,
n.6196).
Inoltre, ancora in via preliminare, va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di difetto di legittimazione in capo a Controparte_4 sollevata da alla luce della produzione della
[...] CP_1
Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti da parte di in favore della Parte_1 Parte_2
pag. 6/15 L'eccezione, invero, si palesa assolutamente generica non avendo parte appellata contestato che il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo n.
1088/2016 emesso dal Tribunale di Catania il 13.3.2016 sia ricompreso nella cessione, con la conseguenza che deve applicarsi il principio pacifico in giurisprudenza a mente del quale “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I - 22/04/2024, n. 10860).
Infine, deve darsi dato atto che risulta incontestato tra le parti l'avvenuto versamento della somma di € 40.318,19 ad opera della Controparte_5
centrale a deconto del credito relativo al rapporto n. 10431.
[...]
Nel merito, con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione del
Tribunale allorchè ha ritenuto che la mancata produzione degli estratti conto da parte della banca creditrice senza soluzione di continuità dall'inizio alla fine del rapporto comporti l'impossibilità di pervenire, in base alla documentazione in atti, ad un risultato attendibile sotto il profilo tecnico- contabile e, dunque, di procedere al ricalcolo del saldo con riferimento all'intera durata del rapporto.
Ritiene l'appellante che ben avrebbe potuto il giudice di prime cure considerare quale dato di partenza il primo saldo disponibile, ovvero un dato affidabile come pag. 7/15 l'azzeramento del saldo iniziale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il motivo è fondato.
Nei casi come quello sottoposto all'esame del Collegio, la Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito che “in tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante
a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda”.
Alla luce di tale chiaro indirizzo giurisprudenziale questa Corte ha disposto
CTU “al fine di accertare i rapporti di dare avere tra le parti derivanti dal c/c n.
10431 regolato dalla lettera contratto del 10.4.2001 (alla stregua delle condizioni contrattuali o di quelle eventualmente più favorevoli che risultino applicate dalla banca) sulla base degli estratti conto prodotti dalla banca, ponendo a base del ricalcolo il saldo zero in luogo della prima annotazione a debito riportata nell'estratto conto del primo trimestre 2005”.
In seguito a detto accertamento istruttorio è stato verificato che risultano prodotti tempestivamente in atti:
pag. 8/15 a) gli estratti conto capitale e relativi scalari a far data dal I trimestre 2005 fino al
9/11/2015 data di chiusura del conto n. 10431 per passaggio a sofferenza;
b) la lettera contratto Banca Antoniana Popolare Veneta del 10.4.2001 portante le seguenti condizioni economiche: periodicità liquidazione interessi: trimestrale;
tasso creditore: 0,100% su base annua;
tasso debitore : 14,650%; commissione massimo scoperto: 1,25; diritti di chiusura lire 36.250; spese: 108.750
c) la lettera rinnovo condizioni economiche conto corrente 10431 del 6.12.2006 che si riportano di seguito con rifermento alle voci che interessano in questa sede: canone annuo Euro 300; tasso dare di periodo 17; aliquota commissione massimo scoperto 1,75; tasso avere annuo 0,5;
d) la lettera rinnovo condizioni economiche conto corrente n. 10431 del
13.4.2007 che si riportano di seguito con rifermento alle voci che interessano in questa sede: periodicità liquidazione interessi: trimestrale;
canone annuo Euro
240; tasso dare di periodo 17; aliquota commissione massimo scoperto 1,75; tasso creditore annuo 0,5
Alla luce di tali emergenze processuali consegue l'infondatezza di talune delle eccezioni sollevate dai clienti originari opponenti ed in particolare quelle afferenti:
- la mancata sottoscrizione dei contratti da parte della Banca, c.d. contratti monofirma, ritenuti assolutamente validi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 30/06/2023 n.18590 che richiama Cass. 14646 del 2018; Cass. n.
16070 del 2018);
- l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale per mancata indicazione della periodicità, essendo stata pattuita la periodicità trimestrale della liquidazione degli interessi.
Deve viceversa ritenersi fondata l'eccezione sollevata dai correntisti in merito alla validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto e della
CIV.
pag. 9/15 In via preliminare, va evidenziato che tra le condizioni economiche dei contratti di conto corrente in esame emerge la voce “aliquota commissione massimo scoperto” che è variata nel corso del tempo dall'1,25 all'1,75.
I contratti in esame, invece, nulla prevedono in ordine alle modalità e alla periodicità di calcolo della stessa.
La giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che la pattuizione di cui si discute sia valida allorquando il contratto riporti il tasso della commissione, la sua periodicità, nonché i criteri di calcolo della stessa.
Sul punto (cfr. Corte appello, Ancona, sez. I, 16/12/2021, n.1383) è stato affermato: “posto che la commissione di massimo scoperto rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiunto agli interessi praticati, essa deve essere determinata o comunque determinabile: tale è la clausola che preveda sia il tasso della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la sua periodicità.
Ed infatti la mancanza di questi requisiti determina la nullità della clausola e l'illegittimità degli addebiti annotati in conto a tale titolo, posto che essi costituirebbero un'imposizione unilaterale della banca atteso che una pattuizione non determinata o non determinabile non avrebbe fonte legale e quindi richiederebbe la necessità di specifica pattuizione” (cfr. nello stesso senso: Corte di Appello Catania sez. I, 14/04/2022 n, 785; Corte appello Brescia , sez. I ,
21/05/2020 , n. 486; Tribunale Siena , sez. I 10/07/2021 , n. 573; Tribunale
Benevento n. 761 del 19.04.2021).
Precisa ulteriormente la decisione di questa Corte di Appello di Catania citata
“la mancanza di tali requisiti determina l'inesistenza dell'accordo tra il cliente e la banca e gli addebiti annotati in conto a tale titolo sono illegittimi costituendo
'imposizione unilaterale della banca' (cfr. Trib. Milano, Sez. VI, 3.10.2018, n.
9694, Trib. Firenze, Sez. III, 26.11.2018, n. 3202; Corte di Appello di Reggio
Calabria, Sez. I, 29.01.2019, n. 74), atteso che la CMS rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiunto agli interessi praticati, che non ha fonte legale
pag. 10/15 e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione. Pertanto deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. la clausola avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto quando reca solamente il valore percentuale della commissione, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento, non potendo l'interprete conoscere se essa vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, oppure se l'indicata percentuale riguardi il momento di punta massima dello scoperto o un periodo prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto o la media dello scoperto distribuito su più giorni.”.
Sul punto si espressa di recente anche la Corte di Cassazione affermando che
“In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (cfr. Cassazione civile sez. I - 20/06/2022, n. 19825).
Va, pertanto, dichiarata l'indeterminatezza della clausola, dalla quale deriva la nullità della stessa ex artt. 1346 e 1418 c.c. con conseguente espunzione della commissione di massimo scoperto dal calcolo del saldo.
Con riferimento alla Commissione di istruttoria veloce (CIV), come evidenziato anche dal CTU, a far data dall'anno 2012, a seguito della modifica dell'art 117 bis del T.U.B., la commissione in parola è stata sostituita dalla commissione istruttoria veloce come disciplinata dal d.m. 30.6.2012 n. 644 del
Ministero delle finanze ed economia. In particolare il decreto in parola stabilisce che l'istituto di credito può stabilire una commissione, onnicomprensiva, per la messa a disposizione dei fondi e detta commissione non può eccedere lo 0,5% dell'affidamento accordato per trimestre. Per gli sconfinamenti (scoperti di conto e utilizzi extrafido), può essere pattuita una commissione di istruttoria veloce, espressa in misura fissa e in valore assoluto, commisurata ai costi.
pag. 11/15 Il CTU, tuttavia, ha evidenziato come “dall'esame della documentazione in atti detta commissione non risulta disciplinata contrattualmente” pertanto risulta corretta la sua espunzione nell'elaborazione del saldo.
Deve inoltre ritenersi nulla la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dal 2014 a seguito delle modifiche apportate all'art. 120 TUB.
Ed invero, l'orientamento assunto anche da questa Corte (v. Corte app. CT n.
607/2022 del 25/03/2022), ha trovato conferma nella recente sentenza della Corte di Cassazione (v. sentenza del 30/07/2024, n. 21344) la quale, dopo aver ripercorso l'excursus normativo e giurisprudenziale in merito alla capitalizzazione degli interessi, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria".
Orbene alla luce di tali principi il Collegio ha disposto il richiamo del nominato
CTU affinché lo stesso procedesse a: a) rideterminare il saldo escludendo gli importi versati dalla società correntista a titolo di CMS (primo prospetto); b) dopo aver provveduto alla predetta espunzione, proceda, con separata rielaborazione, a rideterminare il saldo espungendo altresì la capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dall' 1.1.2014 fino all'estinzione del rapporto (secondo prospetto); c) rideterminare definitivamente il saldo, nei due prospetti sopra indicati, tenendo conto del versamento di € 40.318,19 eseguito da centrale a deconto della somma Controparte_5
dovuta quale saldo debitore del conto corrente n. 10431 per cui è causa.
pag. 12/15 Orbene a fronte di tale supplemento istruttorio il CTU ha proceduto alla determinazione del saldo per il rapporto n. 10431 senza applicazione della c.m.s.
e senza capitalizzazione degli interessi dall'1.12.2014 (secondo prospetto all. n.
3) rilevando che “l'ammontare complessivo degli interessi passivi calcolati e non capitalizzati è pari ad € euro 4.181,48 ed è indicato nell'ultimo rigo del prospetto allegato. In considerazione dei criteri applicati, già illustrati nel precedente paragrafo, e con la espunzione citata, si è quindi determinato un saldo dare pari ad € 38.792,90 cui va aggiunto l'importo degli interessi passivi maturati e non capitalizzati pari ad euro 4.181,48, e cui va poi detratto l'importo di € 40.318,19 giusto versamento eseguito dalla Controparte_5
, per un saldo dare definitivo pari ad € 2.656,19 (a debito
[...]
della correntista).
Il Collegio ritiene corrette le superiori conclusioni con la conseguenza che, confermata la revoca del decreto ingiuntivo n.1008/16 già disposta dal primo giudice, l'appellata, va condannata al pagamento in favore della CP_1 banca appellante – e oggi del cessionario del credito - della somma di € 2.656,19 in riferimento al rapporto n. 10431, oltre interessi come esposti nel decreto ingiuntivo sino al saldo.
In ordine alle spese, posto che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale, ritiene il
Collegio che, alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, va disposta la compensazione delle spese nella misura di tre quarti (attesa la riduzione dell'originario credito), mentre il restante quarto van posto a carico della parte appellata (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
pag. 13/15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e con l'intervento di Controparte_2 CP_1 [...]
avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Catania n. 3000/2019 del 13/07/2019, in parziale riforma della predetta sentenza, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda nei confronti della Liquidazione Giudiziale di Controparte_2
2) condanna al pagamento in favore di ggi CP_1 Parte_1 cessionaria del credito, e, Controparte_4
per essa, la procuratrice della Controparte_3
somma di € 2.656,19 in riferimento al rapporto n. 10431, oltre interessi come esposti nel decreto ingiuntivo sino al saldo;
3) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di tre quarti e condanna la parte appellata al pagamento, in favore CP_1
della parte appellante, del restante quarto, che liquida in € 638,00, quanto al primo grado, ed in € 728,75, quanto alla presente fase di gravame, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 14/15 pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1700/2019 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell' 8 novembre 2024 tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. SCIUTO Parte_1 P.IVA_1
MORENA FEDERICA
APPELLANTE
e
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
RUSSO LORETTA
APPELLATO
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. nella Controparte_3 P.IVA_3
qualità di mandataria di Controparte_4
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. FORMARO ANTONIO P.IVA_4
INTERVENUTO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3000/2019 pubblicata il
13/07/2019. CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, Nel merito, in accoglimento dei motivi di appello, In via principale, - riformare la sentenza 3000/2019, pubblicata il 13.7.2019 dal Tribunale di Catania, Dott. La Mantia, notificata il
18.7.2019, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il DI n. 1008/2016 emesso dal Giudice del Tribunale di Catania;
In via subordinata, - riformare la sentenza 3000/2019, pubblicata il 13.7.2019 dal Tribunale di Catania, Dott. La
Mantia, notificata il 18.7.2019, e condannare e Controparte_2 [...]
in solido fra loro, al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 56.097,09, o di quella maggiore o minore risultante in corso di causa, tenuto conto del versamento effettuato da
[...]
a della somma di € 40.318,19, e Controparte_5 Controparte_6 così della somma di € 15.778,90, in relazione al c/c n. 10431, oltre interessi Con come esposti in al dovuto al saldo;
- Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e condanna alla restituzione a carico del percipiente delle somme versate a titolo di spese legali liquidate nel primo grado di giudizio, pari ad € 5.486,41. In via istruttoria, rimettere in termini l'odierna appellante al fine del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cpc, per i motivi esposti in narrativa, nonché si chiede, in ogni caso, l'espletamento di CTU contabile atta alla ricostruzione del rapporto di dare / avere tra le parti circa il c/c n. 10431
(Corte di Cassazione n. 11543/2019) e accerti le somme dovute dagli appellati.
Allo scopo si indica fin da ora il seguente quesito: “Alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalle parti in lite, il CTU provveda a determinare il saldo del conto corrente oggetto di lite, ricostruendone i movimenti sin dal momento dell'insorgere del rapporto e fino all'attualità, ovvero alla data di chiusura del rapporto se antecedente, in eventuale
pag. 2/15 applicazione del “saldo zero” in sostituzione al saldo presente sul conto corrente alla data dell'1.1.2005”.
Per Parte Appellata CP_1
Voglia codesta On.le Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, ed in accoglimento di tutto quanto dedotto, replicato, eccepito, allegato e richiesto in seno alla presente comparsa di costituzione e risposta in appello, per le motivazioni sopra specificate, ovvero per qualunque ulteriore o diversa motivazione: rigettare in toto l'atto di citazione d'appello della controparte, confermare integralmente la sentenza oggi impugnata, come sopra richiamata, munendo la medesima di efficacia esecutiva, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata, dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, occorse ed occorrende, e compensi ex D.M. n. 55/2014, tutti relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario con riserva di ogni ulteriore credito.
Per parte intervenuta CP_7
In via principale - riformare la sentenza 3000/2019, pubblicata il 13.7.2019 dal
Tribunale di Catania, Dott. La Mantia, notificata il 18.7.2019, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il DI n. 1008/2016 emesso dal Giudice del
Tribunale di Catania;
In via subordinata - riformare la sentenza 3000/2019, pubblicata il 13.7.2019 dal Tribunale di Catania, Dott. La Mantia, notificata il
18.7.2019, e condannare e in solido Controparte_2 CP_1
fra loro, al pagamento in favore di Parte_2
e, per essa, QUALE
[...] Controparte_3
CESSIONARIA DEL CREDITO DI UNIPOLREC S.P.A., della somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia all'esito dell'esame peritale svolto dal dott. , Per_1 il quale tiene già conto del versamento della somma di € 40.318,19 effettuato
pag. 3/15 nelle more da a Controparte_5 [...]
in relazione al c/c n. 10431, oltre interessi come esposti in DI dal CP_6
dovuto al saldo;
- Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e condanna alla restituzione a carico degli appellati delle somme versate a titolo di spese legali liquidate nel primo grado di giudizio, pari ad € 5.486,41.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3000/2019 pubblicata il 13/07/2019, il Tribunale di Catania accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da e Controparte_2 dal fideiussore e, revocato il decreto ingiuntivo n.1008/16 (con CP_1
cui aveva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_6
56,097,09, di cui € 56.081,64 per scoperto del c/c 10431 oltre interessi ed € 15,45 per scoperto del c/c 011), condannava gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della banca opposta della somma di euro 15,45, oltre interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
condannava, inoltre, la banca opposta al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti.
In particolare il primo giudice riteneva che:
- la mancata produzione degli estratti conto da parte della banca creditrice imponesse la revoca del d.i. opposto e ciò non solo perché l'attestazione ex art. 50 TUB, se sufficiente ai fini della concessione del d.i., non lo era certamente nella successiva fase di opposizione nella quale è necessaria la produzione degli estratti conto, ma anche perché la attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presupponeva, in modo indefettibile, che risultassero acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità, mentre la produzione solo parziale degli estratti conto o la loro totale assenza comportassero l'impossibilità di pervenire ad un risultato attendibile sotto il profilo tecnico- contabile e, dunque, di procedere al ricalcolo del saldo con riferimento all'intera durata del rapporto;
pag. 4/15 - l'assenza degli estratti conto impediva di valutare la fondatezza della domanda di accertamento negativo e di ripetizione di indebito avanzata dagli opponenti;
- doveva essere rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata dagli opponenti, i quali si sono del tutto astenuti dal provare nell'an e nel quantum il pregiudizio asseritamente subito a seguito della revoca dei conti disposta dalla banca;
- a diversa conclusione doveva pervenirsi per quanto concerneva il saldo del conto anticipi n.011 acceso dalla società debitrice con il Controparte_6
30.8.2011 (v. contratto in atti), attesa la produzione del documento contrattuale
(regolarmente sottoscritto dal debitore e nel quale erano indicate tutte le condizioni applicate al rapporto, ivi compresi gli interessi ultralegali, le spese e gli altri oneri) e degli estratti conto integrali dalla data di accensione al passaggio a sofferenza.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , società Parte_1
derivante dalla scissione di per le ragioni meglio illustrate in Controparte_6 motivazione, la quale ha concluso come riportato in epigrafe.
Si sono costituiti e il fideiussore Controparte_2 CP_1 instando per il rigetto dell'appello e riproponendo tutte le eccezioni già sollevate nel giudizio di prime cure.
Disposta ed acquisita la relazione di CTU, con atto depositato il 09/06/2023 è intervenuta nella qualità di Controparte_3
mandataria di deducendo Controparte_4 di aver acquistato in data 05/08/2022, pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto legislativo del 01 settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico
Bancario”), da i crediti per capitale e interessi anche di mora, Parte_1 spese, danni, indennizzi e quant'altro, specificatamente individuati nell'atto di cessione. La cessionaria, facendo propri tutti gli atti posti in essere dall'istituto cedente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva esclusivamente in pag. 5/15 relazione alle richieste restitutorie e risarcitorie, formulate da parte opponente, derivanti da atti o fatti avvenuti prima della cessione di cui sopra e ha precisato le conclusioni come sopra riportato.
Posta la causa in decisione, con ordinanza del 15/12/2023 la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo e il richiamo del CTU.
Indi, con ordinanza del 19/01/2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo a causa della dichiarazione di liquidazione giudiziale della
[...]
. CP_2
Riassunto il giudizio ad opera della cessionaria del credito, anche nei confronti della liquidazione giudiziale di - che tuttavia non si Controparte_2
è costituita in giudizio con conseguente sua contumacia - ed acquisita la relazione di CTU, all'udienza dell'8/11/2024 la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che la sentenza è passata in giudicato con riferimento alla statuizione di condanna alla somma di € 15,45, relativa al saldo del conto anticipi n.011.
Sempre in via pregiudiziale va evidenziato che la domanda proposta nei confronti della relativamente al rapporto n. 10431 è Controparte_8 divenuta improcedibile a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale della predetta società (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. I, 05/03/2020,
n.6196).
Inoltre, ancora in via preliminare, va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di difetto di legittimazione in capo a Controparte_4 sollevata da alla luce della produzione della
[...] CP_1
Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti da parte di in favore della Parte_1 Parte_2
pag. 6/15 L'eccezione, invero, si palesa assolutamente generica non avendo parte appellata contestato che il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo n.
1088/2016 emesso dal Tribunale di Catania il 13.3.2016 sia ricompreso nella cessione, con la conseguenza che deve applicarsi il principio pacifico in giurisprudenza a mente del quale “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I - 22/04/2024, n. 10860).
Infine, deve darsi dato atto che risulta incontestato tra le parti l'avvenuto versamento della somma di € 40.318,19 ad opera della Controparte_5
centrale a deconto del credito relativo al rapporto n. 10431.
[...]
Nel merito, con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione del
Tribunale allorchè ha ritenuto che la mancata produzione degli estratti conto da parte della banca creditrice senza soluzione di continuità dall'inizio alla fine del rapporto comporti l'impossibilità di pervenire, in base alla documentazione in atti, ad un risultato attendibile sotto il profilo tecnico- contabile e, dunque, di procedere al ricalcolo del saldo con riferimento all'intera durata del rapporto.
Ritiene l'appellante che ben avrebbe potuto il giudice di prime cure considerare quale dato di partenza il primo saldo disponibile, ovvero un dato affidabile come pag. 7/15 l'azzeramento del saldo iniziale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il motivo è fondato.
Nei casi come quello sottoposto all'esame del Collegio, la Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito che “in tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante
a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda”.
Alla luce di tale chiaro indirizzo giurisprudenziale questa Corte ha disposto
CTU “al fine di accertare i rapporti di dare avere tra le parti derivanti dal c/c n.
10431 regolato dalla lettera contratto del 10.4.2001 (alla stregua delle condizioni contrattuali o di quelle eventualmente più favorevoli che risultino applicate dalla banca) sulla base degli estratti conto prodotti dalla banca, ponendo a base del ricalcolo il saldo zero in luogo della prima annotazione a debito riportata nell'estratto conto del primo trimestre 2005”.
In seguito a detto accertamento istruttorio è stato verificato che risultano prodotti tempestivamente in atti:
pag. 8/15 a) gli estratti conto capitale e relativi scalari a far data dal I trimestre 2005 fino al
9/11/2015 data di chiusura del conto n. 10431 per passaggio a sofferenza;
b) la lettera contratto Banca Antoniana Popolare Veneta del 10.4.2001 portante le seguenti condizioni economiche: periodicità liquidazione interessi: trimestrale;
tasso creditore: 0,100% su base annua;
tasso debitore : 14,650%; commissione massimo scoperto: 1,25; diritti di chiusura lire 36.250; spese: 108.750
c) la lettera rinnovo condizioni economiche conto corrente 10431 del 6.12.2006 che si riportano di seguito con rifermento alle voci che interessano in questa sede: canone annuo Euro 300; tasso dare di periodo 17; aliquota commissione massimo scoperto 1,75; tasso avere annuo 0,5;
d) la lettera rinnovo condizioni economiche conto corrente n. 10431 del
13.4.2007 che si riportano di seguito con rifermento alle voci che interessano in questa sede: periodicità liquidazione interessi: trimestrale;
canone annuo Euro
240; tasso dare di periodo 17; aliquota commissione massimo scoperto 1,75; tasso creditore annuo 0,5
Alla luce di tali emergenze processuali consegue l'infondatezza di talune delle eccezioni sollevate dai clienti originari opponenti ed in particolare quelle afferenti:
- la mancata sottoscrizione dei contratti da parte della Banca, c.d. contratti monofirma, ritenuti assolutamente validi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 30/06/2023 n.18590 che richiama Cass. 14646 del 2018; Cass. n.
16070 del 2018);
- l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale per mancata indicazione della periodicità, essendo stata pattuita la periodicità trimestrale della liquidazione degli interessi.
Deve viceversa ritenersi fondata l'eccezione sollevata dai correntisti in merito alla validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto e della
CIV.
pag. 9/15 In via preliminare, va evidenziato che tra le condizioni economiche dei contratti di conto corrente in esame emerge la voce “aliquota commissione massimo scoperto” che è variata nel corso del tempo dall'1,25 all'1,75.
I contratti in esame, invece, nulla prevedono in ordine alle modalità e alla periodicità di calcolo della stessa.
La giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che la pattuizione di cui si discute sia valida allorquando il contratto riporti il tasso della commissione, la sua periodicità, nonché i criteri di calcolo della stessa.
Sul punto (cfr. Corte appello, Ancona, sez. I, 16/12/2021, n.1383) è stato affermato: “posto che la commissione di massimo scoperto rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiunto agli interessi praticati, essa deve essere determinata o comunque determinabile: tale è la clausola che preveda sia il tasso della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la sua periodicità.
Ed infatti la mancanza di questi requisiti determina la nullità della clausola e l'illegittimità degli addebiti annotati in conto a tale titolo, posto che essi costituirebbero un'imposizione unilaterale della banca atteso che una pattuizione non determinata o non determinabile non avrebbe fonte legale e quindi richiederebbe la necessità di specifica pattuizione” (cfr. nello stesso senso: Corte di Appello Catania sez. I, 14/04/2022 n, 785; Corte appello Brescia , sez. I ,
21/05/2020 , n. 486; Tribunale Siena , sez. I 10/07/2021 , n. 573; Tribunale
Benevento n. 761 del 19.04.2021).
Precisa ulteriormente la decisione di questa Corte di Appello di Catania citata
“la mancanza di tali requisiti determina l'inesistenza dell'accordo tra il cliente e la banca e gli addebiti annotati in conto a tale titolo sono illegittimi costituendo
'imposizione unilaterale della banca' (cfr. Trib. Milano, Sez. VI, 3.10.2018, n.
9694, Trib. Firenze, Sez. III, 26.11.2018, n. 3202; Corte di Appello di Reggio
Calabria, Sez. I, 29.01.2019, n. 74), atteso che la CMS rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiunto agli interessi praticati, che non ha fonte legale
pag. 10/15 e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione. Pertanto deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. la clausola avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto quando reca solamente il valore percentuale della commissione, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento, non potendo l'interprete conoscere se essa vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, oppure se l'indicata percentuale riguardi il momento di punta massima dello scoperto o un periodo prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto o la media dello scoperto distribuito su più giorni.”.
Sul punto si espressa di recente anche la Corte di Cassazione affermando che
“In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (cfr. Cassazione civile sez. I - 20/06/2022, n. 19825).
Va, pertanto, dichiarata l'indeterminatezza della clausola, dalla quale deriva la nullità della stessa ex artt. 1346 e 1418 c.c. con conseguente espunzione della commissione di massimo scoperto dal calcolo del saldo.
Con riferimento alla Commissione di istruttoria veloce (CIV), come evidenziato anche dal CTU, a far data dall'anno 2012, a seguito della modifica dell'art 117 bis del T.U.B., la commissione in parola è stata sostituita dalla commissione istruttoria veloce come disciplinata dal d.m. 30.6.2012 n. 644 del
Ministero delle finanze ed economia. In particolare il decreto in parola stabilisce che l'istituto di credito può stabilire una commissione, onnicomprensiva, per la messa a disposizione dei fondi e detta commissione non può eccedere lo 0,5% dell'affidamento accordato per trimestre. Per gli sconfinamenti (scoperti di conto e utilizzi extrafido), può essere pattuita una commissione di istruttoria veloce, espressa in misura fissa e in valore assoluto, commisurata ai costi.
pag. 11/15 Il CTU, tuttavia, ha evidenziato come “dall'esame della documentazione in atti detta commissione non risulta disciplinata contrattualmente” pertanto risulta corretta la sua espunzione nell'elaborazione del saldo.
Deve inoltre ritenersi nulla la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dal 2014 a seguito delle modifiche apportate all'art. 120 TUB.
Ed invero, l'orientamento assunto anche da questa Corte (v. Corte app. CT n.
607/2022 del 25/03/2022), ha trovato conferma nella recente sentenza della Corte di Cassazione (v. sentenza del 30/07/2024, n. 21344) la quale, dopo aver ripercorso l'excursus normativo e giurisprudenziale in merito alla capitalizzazione degli interessi, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria".
Orbene alla luce di tali principi il Collegio ha disposto il richiamo del nominato
CTU affinché lo stesso procedesse a: a) rideterminare il saldo escludendo gli importi versati dalla società correntista a titolo di CMS (primo prospetto); b) dopo aver provveduto alla predetta espunzione, proceda, con separata rielaborazione, a rideterminare il saldo espungendo altresì la capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dall' 1.1.2014 fino all'estinzione del rapporto (secondo prospetto); c) rideterminare definitivamente il saldo, nei due prospetti sopra indicati, tenendo conto del versamento di € 40.318,19 eseguito da centrale a deconto della somma Controparte_5
dovuta quale saldo debitore del conto corrente n. 10431 per cui è causa.
pag. 12/15 Orbene a fronte di tale supplemento istruttorio il CTU ha proceduto alla determinazione del saldo per il rapporto n. 10431 senza applicazione della c.m.s.
e senza capitalizzazione degli interessi dall'1.12.2014 (secondo prospetto all. n.
3) rilevando che “l'ammontare complessivo degli interessi passivi calcolati e non capitalizzati è pari ad € euro 4.181,48 ed è indicato nell'ultimo rigo del prospetto allegato. In considerazione dei criteri applicati, già illustrati nel precedente paragrafo, e con la espunzione citata, si è quindi determinato un saldo dare pari ad € 38.792,90 cui va aggiunto l'importo degli interessi passivi maturati e non capitalizzati pari ad euro 4.181,48, e cui va poi detratto l'importo di € 40.318,19 giusto versamento eseguito dalla Controparte_5
, per un saldo dare definitivo pari ad € 2.656,19 (a debito
[...]
della correntista).
Il Collegio ritiene corrette le superiori conclusioni con la conseguenza che, confermata la revoca del decreto ingiuntivo n.1008/16 già disposta dal primo giudice, l'appellata, va condannata al pagamento in favore della CP_1 banca appellante – e oggi del cessionario del credito - della somma di € 2.656,19 in riferimento al rapporto n. 10431, oltre interessi come esposti nel decreto ingiuntivo sino al saldo.
In ordine alle spese, posto che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale, ritiene il
Collegio che, alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, va disposta la compensazione delle spese nella misura di tre quarti (attesa la riduzione dell'originario credito), mentre il restante quarto van posto a carico della parte appellata (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
pag. 13/15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e con l'intervento di Controparte_2 CP_1 [...]
avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Catania n. 3000/2019 del 13/07/2019, in parziale riforma della predetta sentenza, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda nei confronti della Liquidazione Giudiziale di Controparte_2
2) condanna al pagamento in favore di ggi CP_1 Parte_1 cessionaria del credito, e, Controparte_4
per essa, la procuratrice della Controparte_3
somma di € 2.656,19 in riferimento al rapporto n. 10431, oltre interessi come esposti nel decreto ingiuntivo sino al saldo;
3) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di tre quarti e condanna la parte appellata al pagamento, in favore CP_1
della parte appellante, del restante quarto, che liquida in € 638,00, quanto al primo grado, ed in € 728,75, quanto alla presente fase di gravame, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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