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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1637/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1637 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente TRA (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to ERIKA Parte_1 P.IVA_1
MARRESE; parte attrice
CONTRO
Controparte_1 AR
(P.IVA ) e (c.f. ) quale titolare P.IVA_2 AR C.F._1 della detta impresa individuale;
parte convenuta-contumaci
Oggetto: azione di accertamento credito/condanna pagamento somme;
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ( in liquidazione, con atto di citazione depositato in data Parte_1 Controparte_3 05.05.2023, ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento del credito vantato dalla medesima nei confronti della ditta , per un importo complessivo pari ad AR AR
€ 18.228,73, come da scheda contabile relativa agli esercizi 2014 e 2015, fatture allegate e Decreto Ingiuntivo n. 513/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 07.05.2021, chiedendo la condanna al pagamento delle somme dovute.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha spiegato che, relativamente al credito sopra menzionato, sono state emesse dalla creditrice la fattura n. 2441 del 09.10.2014, per complessivi € 18.019,84, nonché nota debito per spese bancarie su assegno protestato n. 3 del 07.01.2015, per complessivi € 209,09. Ha inoltre dedotto che, a seguito di concordato preventivo della il liquidatore giudiziale, Parte_1
Dott. , ha provveduto a prendere contatti con la ditta debitrice, odierna Parte_2 convenuta, senza ottenere alcun risultato;
che, in data 28.01.2019 e 05.09.2020, il difensore di parte attrice ha inoltre diffidato e messo in mora, a mezzo pec, la medesima ditta, anche in questo caso senza ottenere alcun riscontro;
che il Tribunale di Cosenza ha emesso Decreto Ingiuntivo n. 576/2021, (R.G. n. 276/2021), con condanna della ditta al pagamento della complessiva somma di € AR
pagina 1 di 4 18.228,73, ritualmente notificata alla convenuta: che, infine, la società attrice ha richiesto formula esecutiva ex art. 647 c.p.c., non concessa, attesa la carenza di effettiva conoscenza dell'ingiunzione e l'incompatibilità del tipo di notifica con l'ingiunzione. Ha quindi concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare che la , in Parte_1 persona del liquidatore giudiziale, Dott. , è creditrice nei confronti della Parte_2
, nonché , titolare dell'impresa AR AR individuale, della somma di euro 18.228,73, oltre interessi dal giorno della domanda e fino al soddisfo, per come esposto in narrativa e, per l'effetto, condannare in solido la Società ed il titolare della ditta
in solido tra loro. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e Controparte_4 CPA come per legge”. La causa è stata iscritta al n. 1637/2023 R.G.
§§§ Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. n. 2930/2023 dell'08.05.2023, rilevata la mancata costituzione di parte convenuta nel termine ex art. 166 c.p.c., il giudice ha dichiarato la nullità della citazione, disponendo la rinnovazione della citazione e fissando la nuova udienza per la comparizione delle parti al 05.12.2023, con termini ex art. 171 ter c.p.c. Con memoria n. 1, parte attrice si è riportata integralmente all'atto introduttivo depositato, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e precisando che la notifica nei confronti della
[...] è andata a buon fine;
con memoria n. 2, ha evidenziato che l'indirizzo di residenza del AR
non è cambiato rispetto a quello presso cui è stata effettuata la prima notifica, andata a buon P_ fine, allegando certificato anagrafico del Sig. . AR A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.12.2023, ritenuta la regolarità della notifica nei confronti della convenuta e la nullità della notifica nei confronti del Sig. AR
, non costituito e risultato irreperibile, questo giudice ha dichiarato la contumacia AR della convenuta e la nullità della citazione nei confronti del Sig. AR P_
, disponendone quindi la rituale rinnovazione, fissando nuova udienza di comparizione delle
[...] parti per il 25.6.2024, rispetto alla quale decorrevano i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. Compiuta la rinnovazione della notifica nei confronti del , all'udienza del AR 25.06.2024 è stata dichiarata la sua contumacia e questo giudice ha fissato l'udienza dell'11.02.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine per il deposito di memorie conclusionali ex art. 189 comma 2 e 3 c.p.c. All'udienza dell'11.02.2025 il procuratore di parte attrice ha precisato la natura di impresa individuale della ditta questo giudice, a modifica dell'ordinanza del 25.6.2024, ha precisato che il rinvio P_ della causa è stato disposto per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ed ha invitato il procuratore di parte attrice a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito della discussione orale questo giudice ha riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
********************
Ciò posto, la domanda di accertamento del credito, di cui titolare sarebbe la Parte_1
e di conseguente condanna di parte convenuta al pagamento, deve ritenersi fondata per i
[...] motivi di seguito esposti. In via preliminare, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che voglia agire in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, secondo un principio di diritto oramai consolidato, (così, infatti, la S.C., secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve: “provare
pagina 2 di 4 soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, e rimanendo invece il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, Cass., SSUU, n. 13533/2001). Più in particolare, in merito all'ordinario procedimento di cognizione, anche nell'ipotesi in cui questo segua la fase del procedimento monitorio, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che: “spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice”, (Cass. n. 17371/2003). Nel caso di specie, la società attrice, alla quale spetta l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di cui è titolare, non si è però limitata a produrre la fattura emessa, ma, ad ulteriore conferma dell'esistenza del proprio credito, ha allegato altresì l'assegno bancario emesso il 23.12.2014 dalla di su conto corrente acceso su P_ AR BCC Banca del Crotonese, in favore della per l'importo di euro 18.019,84, CP_3 corrispondente all'importo della fattura azionata, e reso con la causale “protestato” e l'indicazione delle relative spese bancarie come da distinta di banca per complessivi euro 209,09, oltre alle schede Pt_3 contabili riferite agli esercizi 2014-2015, nonché la nota debito del 07.01.2015; peraltro, ad ulteriore asseverazione della pretesa creditoria azionata, deve considerarsi l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, che ha altresì affermato il principio generale a mente del quale: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può anche costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. nn. 15832/2011, 26801/2019). La copia dell'assegno allegata in atti, inoltre, integra valido riconoscimento del debito da parte dell'impresa debitrice e documenta ulteriormente il credito vantato dalla Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, deve quindi ritenersi fondato il credito di cui parte attrice ha richiesto l'accertamento. Ciò posto, in relazione alla questione della legittimazione passiva, secondo principio di diritto affermato dalla S.C.: “L'impresa individuale coincide con l'imprenditore individuale che, quindi, è legittimato ad agire o essere convenuto in giudizio. All'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale”, (Cass. n. 19735/2014); e, ancora: “La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale”, (Cass. n. 3052/2006). In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, accertato e dichiarato il credito della società attrice nei confronti della impresa individuale , in persona AR del suo titolare , in persona del suo titolare AR AR P_
, deve essere condanna al pagamento in favore di della somma di
[...] Parte_1 euro € 18.228,73 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, istruttoria, di trattazione e decisionale in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione:
-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che la Parte_1 vanta un credito nei confronti della impresa individuale ,
AR in persona del suo titolare , per l'importo complessivo di euro € 18.228,73 e
AR condanna l'impresa individuale in persona del suo
AR titolare , al pagamento in favore della , in persona del
AR Parte_1 liquidatore giudiziale Dott. della somma di euro € 18.228,73 oltre interessi Parte_2 legali dalla domanda al soddisfo;
-condanna altresì parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA.
Cosenza, 3 marzo 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1637 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente TRA (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to ERIKA Parte_1 P.IVA_1
MARRESE; parte attrice
CONTRO
Controparte_1 AR
(P.IVA ) e (c.f. ) quale titolare P.IVA_2 AR C.F._1 della detta impresa individuale;
parte convenuta-contumaci
Oggetto: azione di accertamento credito/condanna pagamento somme;
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ( in liquidazione, con atto di citazione depositato in data Parte_1 Controparte_3 05.05.2023, ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento del credito vantato dalla medesima nei confronti della ditta , per un importo complessivo pari ad AR AR
€ 18.228,73, come da scheda contabile relativa agli esercizi 2014 e 2015, fatture allegate e Decreto Ingiuntivo n. 513/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 07.05.2021, chiedendo la condanna al pagamento delle somme dovute.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha spiegato che, relativamente al credito sopra menzionato, sono state emesse dalla creditrice la fattura n. 2441 del 09.10.2014, per complessivi € 18.019,84, nonché nota debito per spese bancarie su assegno protestato n. 3 del 07.01.2015, per complessivi € 209,09. Ha inoltre dedotto che, a seguito di concordato preventivo della il liquidatore giudiziale, Parte_1
Dott. , ha provveduto a prendere contatti con la ditta debitrice, odierna Parte_2 convenuta, senza ottenere alcun risultato;
che, in data 28.01.2019 e 05.09.2020, il difensore di parte attrice ha inoltre diffidato e messo in mora, a mezzo pec, la medesima ditta, anche in questo caso senza ottenere alcun riscontro;
che il Tribunale di Cosenza ha emesso Decreto Ingiuntivo n. 576/2021, (R.G. n. 276/2021), con condanna della ditta al pagamento della complessiva somma di € AR
pagina 1 di 4 18.228,73, ritualmente notificata alla convenuta: che, infine, la società attrice ha richiesto formula esecutiva ex art. 647 c.p.c., non concessa, attesa la carenza di effettiva conoscenza dell'ingiunzione e l'incompatibilità del tipo di notifica con l'ingiunzione. Ha quindi concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare che la , in Parte_1 persona del liquidatore giudiziale, Dott. , è creditrice nei confronti della Parte_2
, nonché , titolare dell'impresa AR AR individuale, della somma di euro 18.228,73, oltre interessi dal giorno della domanda e fino al soddisfo, per come esposto in narrativa e, per l'effetto, condannare in solido la Società ed il titolare della ditta
in solido tra loro. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e Controparte_4 CPA come per legge”. La causa è stata iscritta al n. 1637/2023 R.G.
§§§ Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. n. 2930/2023 dell'08.05.2023, rilevata la mancata costituzione di parte convenuta nel termine ex art. 166 c.p.c., il giudice ha dichiarato la nullità della citazione, disponendo la rinnovazione della citazione e fissando la nuova udienza per la comparizione delle parti al 05.12.2023, con termini ex art. 171 ter c.p.c. Con memoria n. 1, parte attrice si è riportata integralmente all'atto introduttivo depositato, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e precisando che la notifica nei confronti della
[...] è andata a buon fine;
con memoria n. 2, ha evidenziato che l'indirizzo di residenza del AR
non è cambiato rispetto a quello presso cui è stata effettuata la prima notifica, andata a buon P_ fine, allegando certificato anagrafico del Sig. . AR A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.12.2023, ritenuta la regolarità della notifica nei confronti della convenuta e la nullità della notifica nei confronti del Sig. AR
, non costituito e risultato irreperibile, questo giudice ha dichiarato la contumacia AR della convenuta e la nullità della citazione nei confronti del Sig. AR P_
, disponendone quindi la rituale rinnovazione, fissando nuova udienza di comparizione delle
[...] parti per il 25.6.2024, rispetto alla quale decorrevano i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. Compiuta la rinnovazione della notifica nei confronti del , all'udienza del AR 25.06.2024 è stata dichiarata la sua contumacia e questo giudice ha fissato l'udienza dell'11.02.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine per il deposito di memorie conclusionali ex art. 189 comma 2 e 3 c.p.c. All'udienza dell'11.02.2025 il procuratore di parte attrice ha precisato la natura di impresa individuale della ditta questo giudice, a modifica dell'ordinanza del 25.6.2024, ha precisato che il rinvio P_ della causa è stato disposto per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ed ha invitato il procuratore di parte attrice a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito della discussione orale questo giudice ha riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
********************
Ciò posto, la domanda di accertamento del credito, di cui titolare sarebbe la Parte_1
e di conseguente condanna di parte convenuta al pagamento, deve ritenersi fondata per i
[...] motivi di seguito esposti. In via preliminare, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che voglia agire in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, secondo un principio di diritto oramai consolidato, (così, infatti, la S.C., secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve: “provare
pagina 2 di 4 soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, e rimanendo invece il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, Cass., SSUU, n. 13533/2001). Più in particolare, in merito all'ordinario procedimento di cognizione, anche nell'ipotesi in cui questo segua la fase del procedimento monitorio, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che: “spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice”, (Cass. n. 17371/2003). Nel caso di specie, la società attrice, alla quale spetta l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di cui è titolare, non si è però limitata a produrre la fattura emessa, ma, ad ulteriore conferma dell'esistenza del proprio credito, ha allegato altresì l'assegno bancario emesso il 23.12.2014 dalla di su conto corrente acceso su P_ AR BCC Banca del Crotonese, in favore della per l'importo di euro 18.019,84, CP_3 corrispondente all'importo della fattura azionata, e reso con la causale “protestato” e l'indicazione delle relative spese bancarie come da distinta di banca per complessivi euro 209,09, oltre alle schede Pt_3 contabili riferite agli esercizi 2014-2015, nonché la nota debito del 07.01.2015; peraltro, ad ulteriore asseverazione della pretesa creditoria azionata, deve considerarsi l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, che ha altresì affermato il principio generale a mente del quale: “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può anche costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. nn. 15832/2011, 26801/2019). La copia dell'assegno allegata in atti, inoltre, integra valido riconoscimento del debito da parte dell'impresa debitrice e documenta ulteriormente il credito vantato dalla Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, deve quindi ritenersi fondato il credito di cui parte attrice ha richiesto l'accertamento. Ciò posto, in relazione alla questione della legittimazione passiva, secondo principio di diritto affermato dalla S.C.: “L'impresa individuale coincide con l'imprenditore individuale che, quindi, è legittimato ad agire o essere convenuto in giudizio. All'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale”, (Cass. n. 19735/2014); e, ancora: “La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale”, (Cass. n. 3052/2006). In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, accertato e dichiarato il credito della società attrice nei confronti della impresa individuale , in persona AR del suo titolare , in persona del suo titolare AR AR P_
, deve essere condanna al pagamento in favore di della somma di
[...] Parte_1 euro € 18.228,73 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, istruttoria, di trattazione e decisionale in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione:
-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che la Parte_1 vanta un credito nei confronti della impresa individuale ,
AR in persona del suo titolare , per l'importo complessivo di euro € 18.228,73 e
AR condanna l'impresa individuale in persona del suo
AR titolare , al pagamento in favore della , in persona del
AR Parte_1 liquidatore giudiziale Dott. della somma di euro € 18.228,73 oltre interessi Parte_2 legali dalla domanda al soddisfo;
-condanna altresì parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA.
Cosenza, 3 marzo 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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