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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13193 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2380/2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento dell'11.07.2024 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.09.2025; visto il provvedimento del 29.07.2025, con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 25.09.2025; rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter c.p.c.; letto l'art. 281 sexies u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 2380 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 25.09.2025, celebrata mediante trattazione scritta, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Pomezia, Via Roma 198/A, presso lo studio dell'avv. Raimondo
Morbinati che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
l Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, Via Giuseppe Recco n. 23, presso lo studio dell'avv. Ersilio
Luca Capone che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellata –
NONCHE' CONTRO
CP_2
- appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 13018/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso intimazione di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
2 Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 13018/2023 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n.
09720219032883146000 e avverso una delle sottese cartelle di pagamento, n.
09720130247045825000, avente a oggetto sanzione amministrativa comminata per violazione del codice della strada.
A fondamento dell'azione, l'opponente aveva eccepito l'inesistenza del ruolo esattoriale, la prescrizione della pretesa creditoria, l'omessa notifica della cartella di pagamento e del verbale di accertamento a essa sotteso, l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81.
L aveva preliminarmente chiesto la riunione del giudizio al Controparte_3 procedimento iscritto al N.R.G. 15803/2022, pendente presso il medesimo Ufficio del Giudice di
Pace, fra le stesse parti in causa e avente a oggetto la stessa intimazione di pagamento.
La convenuta aveva inoltre eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 7, comma terzo, d.lgs. 150/2011 e il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni relative alla notificazione degli atti di competenza dell'ente creditore.
Nel merito, l' aveva chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata. aveva preliminarmente chiesto la riunione del giudizio con le altre cause di CP_2 opposizione avverso le cartelle di pagamento oggetto della medesima intimazione e, in via subordinata, aveva chiesto dichiararsi improponibile l'opposizione. aveva altresì eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso CP_2 un mero sollecito di pagamento, non autonomamente impugnabile.
Nel merito, la convenuta aveva evidenziato la rituale notificazione dei verbali di accertamento presupposti all'atto impugnato, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni inerenti agli atti di competenza dell'agente della riscossione e aveva rilevato la legittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689/81.
3 Il Giudice di Pace, ritenuta l'opposizione integrante un abuso dello strumento processuale, attesa la pendenza di altra opposizione avverso una delle cartelle di pagamento sottese alla medesima intimazione, ha rigettato l'opposizione in quanto, nel merito, infondata.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello eccependo la nullità della sentenza Parte_1 impugnata, in quanto solo apparentemente motivata, non essendo possibile comprendere il percorso logico argomentativo seguito dal giudice di prime cure per pervenire al rigetto della domanda.
L'appellante ha altresì censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto configurabile, nella specie, un abuso dello strumento processuale.
Nel merito, l'appellante ha contestato la carenza di prova in ordine alla notificazione della cartella di pagamento impugnata e dei verbali ad essa sottesi, con conseguente prescrizione del credito dell'amministrazione.
L ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_1 sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, alla luce della rituale notificazione della cartella di pagamento e tenuto conto dell'abuso del processo perpetrato dall'opponente.
è rimasta contumace nel giudizio di appello. CP_2
2. Deve, innanzitutto, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' in relazione all'art. 342 c.p.c. Controparte_1
La disposizione stabilisce, infatti, nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012 (conv. con modif. in l. n.
134/2012), un requisito formale dell'atto di appello che, secondo la giurisprudenza di legittimità
“deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr.
Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199); l'onere di specificazione dei motivi di appello implica dunque che la manifestazione volitiva dell'appellante, volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, si accompagni ad un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi di gravame devono essere più o meno articolati, a seconda della minore o maggiore specificità della prima pronuncia. La necessaria individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice non deve, tuttavia, tradursi obbligatoriamente in un “progetto alternativo di sentenza”. Infatti, “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della
4 motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello è intellegibile sia nella sua parte volitiva, sia sotto il profilo argomentativo, individuando le parti di sentenza impugnate (relative alla contestata declaratoria dell'abuso del processo e alla regolarità delle notifiche degli atti impugnati) e le ragioni a fondamento delle censure (relative alla legittimità del ricorso alla tutela giurisdizione e alla carenza di prova in ordine alla notificazione della cartella di pagamento impugnata)
L'eccezione di parte appellata deve, pertanto, essere respinta.
3. L'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata.
La censura è fondata.
Il provvedimento di prime cure è infatti così motivato: “NON rileva il giudicante elementi utili per
l'accoglimento del ricorso. Procedimento per l'accoglimento del ricorso già pendente R.G.
15803/22 Vi è un palese abuso del processo … I termini sono stati rispettati. Atti presupposti e le cartelle per come emerge dagli atti di . La domanda è carente di elementi necessari Controparte_1 al fine di poter decidere e quindi determina necessariamente, la CONFERMA della suddetta efficacia attesa la manifesta insussistenza dei motivi del ricorso”.
Tanto premesso, alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità - la quale sottolinea che la sentenza è nulla, in quanto affetta da error in procedendo, quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, e l'iter logico seguito dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/09/2022, n.26618: “La motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” e Cassazione civile sez. trib.,
11/12/2020, n.28274: “La motivazione apparente, cioè quella materialmente esistente ma sostanzialmente incapace di descrivere l'iter logico seguito dal giudice, così come la motivazione perplessa e incomprensibile vulnerano il principio costituzionale
5 della motivazione e pertanto, da errores in procedendo, comportano la nullità della sentenza”) - deve riconoscersi che la citata motivazione, in cui le argomentazioni dell'organo giudicante sono obiettivamente non idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, in quanto prive di qualsiasi specifico riferimento alle contestazioni delle parti e alla documentazione prodotta, sia affetta da nullità.
E tuttavia l'omessa motivazione configura un vizio della sentenza che non determina la retrocessione del processo, sicché il giudice d'appello, pur rilevato detto vizio, non potrà rimettere il procedimento al primo giudice ma dovrà decidere la causa nel merito, posto che le ipotesi di remissione sono tassativamente previste dall'art. 354 cpc, e tra queste non rientra il vizio della sentenza per omessa motivazione.
4. Nel merito l'opposizione è fondata.
L' ha omesso di documentare la notificazione della cartella di Controparte_1 pagamento impugnata, n. 09720130247045825000, avendo prodotto esclusivamente attestazione della notificazione della diversa cartella n. 09720190150741076000, oggetto dello speculare giudizio innanzi al Giudice di Pace R.G. 15803/2022, così dovendosi peraltro giustificare – alla luce del diverso esito delle contestazioni relative all'omessa notificazione delle cartelle di pagamento – la proposizione di due autonomi giudizi avverso le cartelle stesse.
Dall'omessa notificazione della cartella di pagamento discende altresì la prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione, relativa a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada risalente al 2009, risultando decorso, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il 15.03.2022, il termine di prescrizione di cinque anni al quale la sanzione è assoggettata.
In conclusione, l'opposizione proposta da deve trovare accoglimento e l'atto Parte_1 impugnato deve essere dichiarato inefficace limitatamente al credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720130247045825000, che deve essere dichiarato prescritto.
Gli ulteriori motivi di opposizione restano assorbiti.
5. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza dell' . Le stesse sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta, per il solo giudizio di appello, la fase istruttoria in quanto non svolta.
Le spese processuali devono invece essere compensate tra e l'opponente, CP_2 considerato che l'opposizione è stata accolta in ragione della carenza di prova in ordine alla notificazione della cartella di pagamento e alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di
6 legittimità, per la quale: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'
[...]
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento Controparte_1 venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. 7716/2022).
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 13018/2023, ogni contraria Parte_1 istanza ed eccezione disattesa: dichiara la nullità della sentenza n. 13018/2023 del Giudice di Pace di Roma e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da e dichiara l'inefficacia dell'intimazione di Parte_1 pagamento n.09720219032883146000 limitatamente al credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720130247045825000, che dichiara prescritto;
condanna l' al rimborso delle spese processuali in favore del Controparte_1 procuratore di avv. Raimondo Morbinati, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro Parte_1
43,00 per esborsi e in euro 173,00 per compensi per il primo grado di giudizio e in euro 232,00 per compensi per l'appello, oltre al rimborso del contributo unificato se corrisposto, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
compensa integralmente le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio tra e Parte_1
CP_2
Così deciso in Roma, 25.09.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
7
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento dell'11.07.2024 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.09.2025; visto il provvedimento del 29.07.2025, con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 25.09.2025; rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter c.p.c.; letto l'art. 281 sexies u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 2380 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 25.09.2025, celebrata mediante trattazione scritta, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Pomezia, Via Roma 198/A, presso lo studio dell'avv. Raimondo
Morbinati che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
l Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, Via Giuseppe Recco n. 23, presso lo studio dell'avv. Ersilio
Luca Capone che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellata –
NONCHE' CONTRO
CP_2
- appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 13018/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso intimazione di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
2 Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 13018/2023 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n.
09720219032883146000 e avverso una delle sottese cartelle di pagamento, n.
09720130247045825000, avente a oggetto sanzione amministrativa comminata per violazione del codice della strada.
A fondamento dell'azione, l'opponente aveva eccepito l'inesistenza del ruolo esattoriale, la prescrizione della pretesa creditoria, l'omessa notifica della cartella di pagamento e del verbale di accertamento a essa sotteso, l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81.
L aveva preliminarmente chiesto la riunione del giudizio al Controparte_3 procedimento iscritto al N.R.G. 15803/2022, pendente presso il medesimo Ufficio del Giudice di
Pace, fra le stesse parti in causa e avente a oggetto la stessa intimazione di pagamento.
La convenuta aveva inoltre eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 7, comma terzo, d.lgs. 150/2011 e il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni relative alla notificazione degli atti di competenza dell'ente creditore.
Nel merito, l' aveva chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata. aveva preliminarmente chiesto la riunione del giudizio con le altre cause di CP_2 opposizione avverso le cartelle di pagamento oggetto della medesima intimazione e, in via subordinata, aveva chiesto dichiararsi improponibile l'opposizione. aveva altresì eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso CP_2 un mero sollecito di pagamento, non autonomamente impugnabile.
Nel merito, la convenuta aveva evidenziato la rituale notificazione dei verbali di accertamento presupposti all'atto impugnato, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni inerenti agli atti di competenza dell'agente della riscossione e aveva rilevato la legittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689/81.
3 Il Giudice di Pace, ritenuta l'opposizione integrante un abuso dello strumento processuale, attesa la pendenza di altra opposizione avverso una delle cartelle di pagamento sottese alla medesima intimazione, ha rigettato l'opposizione in quanto, nel merito, infondata.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello eccependo la nullità della sentenza Parte_1 impugnata, in quanto solo apparentemente motivata, non essendo possibile comprendere il percorso logico argomentativo seguito dal giudice di prime cure per pervenire al rigetto della domanda.
L'appellante ha altresì censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto configurabile, nella specie, un abuso dello strumento processuale.
Nel merito, l'appellante ha contestato la carenza di prova in ordine alla notificazione della cartella di pagamento impugnata e dei verbali ad essa sottesi, con conseguente prescrizione del credito dell'amministrazione.
L ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_1 sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, alla luce della rituale notificazione della cartella di pagamento e tenuto conto dell'abuso del processo perpetrato dall'opponente.
è rimasta contumace nel giudizio di appello. CP_2
2. Deve, innanzitutto, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' in relazione all'art. 342 c.p.c. Controparte_1
La disposizione stabilisce, infatti, nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012 (conv. con modif. in l. n.
134/2012), un requisito formale dell'atto di appello che, secondo la giurisprudenza di legittimità
“deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr.
Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199); l'onere di specificazione dei motivi di appello implica dunque che la manifestazione volitiva dell'appellante, volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, si accompagni ad un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi di gravame devono essere più o meno articolati, a seconda della minore o maggiore specificità della prima pronuncia. La necessaria individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice non deve, tuttavia, tradursi obbligatoriamente in un “progetto alternativo di sentenza”. Infatti, “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della
4 motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello è intellegibile sia nella sua parte volitiva, sia sotto il profilo argomentativo, individuando le parti di sentenza impugnate (relative alla contestata declaratoria dell'abuso del processo e alla regolarità delle notifiche degli atti impugnati) e le ragioni a fondamento delle censure (relative alla legittimità del ricorso alla tutela giurisdizione e alla carenza di prova in ordine alla notificazione della cartella di pagamento impugnata)
L'eccezione di parte appellata deve, pertanto, essere respinta.
3. L'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata.
La censura è fondata.
Il provvedimento di prime cure è infatti così motivato: “NON rileva il giudicante elementi utili per
l'accoglimento del ricorso. Procedimento per l'accoglimento del ricorso già pendente R.G.
15803/22 Vi è un palese abuso del processo … I termini sono stati rispettati. Atti presupposti e le cartelle per come emerge dagli atti di . La domanda è carente di elementi necessari Controparte_1 al fine di poter decidere e quindi determina necessariamente, la CONFERMA della suddetta efficacia attesa la manifesta insussistenza dei motivi del ricorso”.
Tanto premesso, alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità - la quale sottolinea che la sentenza è nulla, in quanto affetta da error in procedendo, quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, e l'iter logico seguito dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/09/2022, n.26618: “La motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” e Cassazione civile sez. trib.,
11/12/2020, n.28274: “La motivazione apparente, cioè quella materialmente esistente ma sostanzialmente incapace di descrivere l'iter logico seguito dal giudice, così come la motivazione perplessa e incomprensibile vulnerano il principio costituzionale
5 della motivazione e pertanto, da errores in procedendo, comportano la nullità della sentenza”) - deve riconoscersi che la citata motivazione, in cui le argomentazioni dell'organo giudicante sono obiettivamente non idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, in quanto prive di qualsiasi specifico riferimento alle contestazioni delle parti e alla documentazione prodotta, sia affetta da nullità.
E tuttavia l'omessa motivazione configura un vizio della sentenza che non determina la retrocessione del processo, sicché il giudice d'appello, pur rilevato detto vizio, non potrà rimettere il procedimento al primo giudice ma dovrà decidere la causa nel merito, posto che le ipotesi di remissione sono tassativamente previste dall'art. 354 cpc, e tra queste non rientra il vizio della sentenza per omessa motivazione.
4. Nel merito l'opposizione è fondata.
L' ha omesso di documentare la notificazione della cartella di Controparte_1 pagamento impugnata, n. 09720130247045825000, avendo prodotto esclusivamente attestazione della notificazione della diversa cartella n. 09720190150741076000, oggetto dello speculare giudizio innanzi al Giudice di Pace R.G. 15803/2022, così dovendosi peraltro giustificare – alla luce del diverso esito delle contestazioni relative all'omessa notificazione delle cartelle di pagamento – la proposizione di due autonomi giudizi avverso le cartelle stesse.
Dall'omessa notificazione della cartella di pagamento discende altresì la prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione, relativa a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada risalente al 2009, risultando decorso, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il 15.03.2022, il termine di prescrizione di cinque anni al quale la sanzione è assoggettata.
In conclusione, l'opposizione proposta da deve trovare accoglimento e l'atto Parte_1 impugnato deve essere dichiarato inefficace limitatamente al credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720130247045825000, che deve essere dichiarato prescritto.
Gli ulteriori motivi di opposizione restano assorbiti.
5. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza dell' . Le stesse sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta, per il solo giudizio di appello, la fase istruttoria in quanto non svolta.
Le spese processuali devono invece essere compensate tra e l'opponente, CP_2 considerato che l'opposizione è stata accolta in ragione della carenza di prova in ordine alla notificazione della cartella di pagamento e alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di
6 legittimità, per la quale: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'
[...]
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento Controparte_1 venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. 7716/2022).
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 13018/2023, ogni contraria Parte_1 istanza ed eccezione disattesa: dichiara la nullità della sentenza n. 13018/2023 del Giudice di Pace di Roma e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da e dichiara l'inefficacia dell'intimazione di Parte_1 pagamento n.09720219032883146000 limitatamente al credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720130247045825000, che dichiara prescritto;
condanna l' al rimborso delle spese processuali in favore del Controparte_1 procuratore di avv. Raimondo Morbinati, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro Parte_1
43,00 per esborsi e in euro 173,00 per compensi per il primo grado di giudizio e in euro 232,00 per compensi per l'appello, oltre al rimborso del contributo unificato se corrisposto, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
compensa integralmente le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio tra e Parte_1
CP_2
Così deciso in Roma, 25.09.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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