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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 955 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Fabrizio Allegrini e con l'Avv. Maria Grazia Maida ---- appellante Pt_1
E
, con l'Avv. Manuela Pancari ---- appellato CP_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro.
Malattia professionale.
Conclusioni per l'appellante: “… disattesa ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto del Sig.DE a percepire l'indennizzo per CP_1
danno biologico nella misura massima del 6%”;
Conclusioni per l'appellato: “… 1. rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. condannare l' al pagamento di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio, con Pt_1
attribuzione al procuratore antistatario”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' , avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, Pt_1
giudice del lavoro, che, ravvisando la sussistenza del nesso di causalità, ha accolto la domanda del Sig. di riconoscimento della natura professionale della malattia (lombalgia CP_1
con contrattura muscolare ed una lombocruralgia e sciatalgia dx da ernie discali) contratta nel corso dell'attività lavorativa (carpentiere/manovale/muratore), riconoscendogli, altresì, all'esito di espletata CTU, una menomazione dell'integrità psicofisica in misura pari al 12%, con insorgenza coerente rispetto alla presentazione della domanda amministrativa.
2. L'Istituto assicurativo, in specie, ha criticato detta sentenza per essersi acriticamente poggiata su una CTU ritenuta insufficiente, la quale ha attribuito al lavoratore un danno biologico ancorato al valore massimo previsto per la tecnopatia lamentata (12% previsto in tabella col codice 213 – “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”), “basandosi solo sull'obiettività clinica e non anche strumentale”.
3. L'assicurato s'è costituito in secondo grado, resistendo.
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 5 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è infondato.
I.1 Anzitutto, va delimitato il campo di indagine, sul quale si dovrà soffermare il giudizio di questa Corte, essendo stata rimessa alla stessa la valutazione del solo quantum debeatur, posto che l'an è incontestato.
I.2 Circa il quantum, quindi, negato, nella sua intierezza, dall' assicurativo, e stimato CP_2
dal perito del Tribunale nella misura dell'12%, si osserva che i motivi di censura di parte appellante si presentano, invero, specifici, ma contrastati dal tenore delle argomentazioni medico-legali già espresse in primo grado dall'ausiliario del Giudice, anche in risposta alle osservazioni critiche mosse, all'epoca, alla bozza di relazione, da parte dello stesso , Pt_1
aventi l'identico contenuto critico sostanziale riproposto nel motivo di gravame in disamina.
I.3 Entrando nello specifico di tale censura e delle risposte del perito, emerge quanto segue.
I.4 L'esperto nominato dal tribunale ha reso una consulenza sufficientemente specifica e circostanziata, applicando adeguatamente i criteri in uso alla medicina legale.
Quanto alle perplessità sollevate dalla consulente di parte , rispetto al Pt_1 Persona_1
suo operato, ha offerto risposta nei termini che seguono: congrua e rapportata all'esame obiettivo in cui si evidenzia : AS ++- a dx a gradi intermedi in L5-S1.WA ++- a dx. ... il AS ed il WA sono appunto i segni clinici caratteristici della presenza di ernie discali ed addirittura un buon clinico dalla presenza di questi segni riesce a capire il “ livello “ dell'ernia discale che verrà poi confortato dall'esame strumentale (RMN). Nel caso specifico il AS conferma l'ernia L5-S1 ed il WA
l'ernia L3-L4 documentate sia dalla RMN del febbraio 2018 che dalla RMN del 30 aprile 2021.
3) I disturbi trofico-sensitivi , chiamati in causa dalla Dott.ssa per la congrua Per_1
valutazione del 12 %, non sono “ il pallore e l'acrocianosi “ in quanto questi sono segni di disturbi circolatori”. Ed è per questo che sono assenti nel mio esame obiettivo perché il signor CP_1
affetto da Ernie del Disco e non da vascolopatia periferica.
4) I disturbi della sensibilità tattile e termo-dolorifica ( ipoestesie, anestesie e parestesie ) sono caratteristici della fase acuta della patologia discale e sono dovute alla compressione della radice da parte del disco” erniato “ . Il signor quando è stato da me visitato non era in fase CP_1
acuta e pertanto non erano presenti e quindi non sono stati descritti.
5) Non è assolutamente vero ciò che afferma la dott.ssa quando scrive “ si può parlare Per_1
di ernia discale lombare o protrusione solo in presenza di compressione sulle strutture nervose, che viene accertata strumentalmente con esame elettromiografico arti inferiori …”La diagnosi di ernia del disco è prima clinica e poi strumentale ed il Principe degli esami strumentali è la
RMN ……..che il signor ha eseguito 2 volte in 3 anni perché richiesta in base alla sua CP_1
situazione clinica. Inoltre l'esame elettromiografico, per avere attendibilità diagnostica nell'ernia discale, deve essere eseguito mediante l'utilizzo di aghi ed è quindi un esame invasivo
e doloroso e , secondo tutte le Linee Guida attinenti alle patologie discali, si esegue in previsione di intervento chirurgico per stabilire strumentalmente se oramai la radice nervosa è così compromessa che l'unico rimedio rimane l'intervento chirurgico>>.
I.5 Tali valutazioni sono coerenti ed apprezzabili da un punto di vista logico-scientifico; e, in tal stregua, vengono condivise dalla Corte.
I.6 A ciò va aggiunto, infine, che le critiche rivolte dall' al lavoro del perito si sono Pt_1
atteggiate con modalità assolutamente inefficaci1, in quanto espresse, sostanzialmente, in forma di mero dissenso diagnostico, cui non ha fatto seguito alcuna conferente e puntuale citazione di fonti di letteratura medica opposte, contrastanti e, soprattutto, prevalenti, rispetto alle conclusioni del CTU.
II.- Conseguentemente, va rigettato il gravame proposto dall' . Pt_1
III.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
IV.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 6 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 636/2022, resa in data 16 settembre 2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle Pt_1
spese di lite del grado, liquidandole in € 3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del procuratore di parte appellata;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, il 7 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. L, Sentenza n. 9988 del 29/04/2009: stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice>>.
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 955 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Fabrizio Allegrini e con l'Avv. Maria Grazia Maida ---- appellante Pt_1
E
, con l'Avv. Manuela Pancari ---- appellato CP_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro.
Malattia professionale.
Conclusioni per l'appellante: “… disattesa ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto del Sig.DE a percepire l'indennizzo per CP_1
danno biologico nella misura massima del 6%”;
Conclusioni per l'appellato: “… 1. rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. condannare l' al pagamento di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio, con Pt_1
attribuzione al procuratore antistatario”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' , avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, Pt_1
giudice del lavoro, che, ravvisando la sussistenza del nesso di causalità, ha accolto la domanda del Sig. di riconoscimento della natura professionale della malattia (lombalgia CP_1
con contrattura muscolare ed una lombocruralgia e sciatalgia dx da ernie discali) contratta nel corso dell'attività lavorativa (carpentiere/manovale/muratore), riconoscendogli, altresì, all'esito di espletata CTU, una menomazione dell'integrità psicofisica in misura pari al 12%, con insorgenza coerente rispetto alla presentazione della domanda amministrativa.
2. L'Istituto assicurativo, in specie, ha criticato detta sentenza per essersi acriticamente poggiata su una CTU ritenuta insufficiente, la quale ha attribuito al lavoratore un danno biologico ancorato al valore massimo previsto per la tecnopatia lamentata (12% previsto in tabella col codice 213 – “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”), “basandosi solo sull'obiettività clinica e non anche strumentale”.
3. L'assicurato s'è costituito in secondo grado, resistendo.
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 5 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è infondato.
I.1 Anzitutto, va delimitato il campo di indagine, sul quale si dovrà soffermare il giudizio di questa Corte, essendo stata rimessa alla stessa la valutazione del solo quantum debeatur, posto che l'an è incontestato.
I.2 Circa il quantum, quindi, negato, nella sua intierezza, dall' assicurativo, e stimato CP_2
dal perito del Tribunale nella misura dell'12%, si osserva che i motivi di censura di parte appellante si presentano, invero, specifici, ma contrastati dal tenore delle argomentazioni medico-legali già espresse in primo grado dall'ausiliario del Giudice, anche in risposta alle osservazioni critiche mosse, all'epoca, alla bozza di relazione, da parte dello stesso , Pt_1
aventi l'identico contenuto critico sostanziale riproposto nel motivo di gravame in disamina.
I.3 Entrando nello specifico di tale censura e delle risposte del perito, emerge quanto segue.
I.4 L'esperto nominato dal tribunale ha reso una consulenza sufficientemente specifica e circostanziata, applicando adeguatamente i criteri in uso alla medicina legale.
Quanto alle perplessità sollevate dalla consulente di parte , rispetto al Pt_1 Persona_1
suo operato, ha offerto risposta nei termini che seguono: congrua e rapportata all'esame obiettivo in cui si evidenzia : AS ++- a dx a gradi intermedi in L5-S1.WA ++- a dx. ... il AS ed il WA sono appunto i segni clinici caratteristici della presenza di ernie discali ed addirittura un buon clinico dalla presenza di questi segni riesce a capire il “ livello “ dell'ernia discale che verrà poi confortato dall'esame strumentale (RMN). Nel caso specifico il AS conferma l'ernia L5-S1 ed il WA
l'ernia L3-L4 documentate sia dalla RMN del febbraio 2018 che dalla RMN del 30 aprile 2021.
3) I disturbi trofico-sensitivi , chiamati in causa dalla Dott.ssa per la congrua Per_1
valutazione del 12 %, non sono “ il pallore e l'acrocianosi “ in quanto questi sono segni di disturbi circolatori”. Ed è per questo che sono assenti nel mio esame obiettivo perché il signor CP_1
affetto da Ernie del Disco e non da vascolopatia periferica.
4) I disturbi della sensibilità tattile e termo-dolorifica ( ipoestesie, anestesie e parestesie ) sono caratteristici della fase acuta della patologia discale e sono dovute alla compressione della radice da parte del disco” erniato “ . Il signor quando è stato da me visitato non era in fase CP_1
acuta e pertanto non erano presenti e quindi non sono stati descritti.
5) Non è assolutamente vero ciò che afferma la dott.ssa quando scrive “ si può parlare Per_1
di ernia discale lombare o protrusione solo in presenza di compressione sulle strutture nervose, che viene accertata strumentalmente con esame elettromiografico arti inferiori …”La diagnosi di ernia del disco è prima clinica e poi strumentale ed il Principe degli esami strumentali è la
RMN ……..che il signor ha eseguito 2 volte in 3 anni perché richiesta in base alla sua CP_1
situazione clinica. Inoltre l'esame elettromiografico, per avere attendibilità diagnostica nell'ernia discale, deve essere eseguito mediante l'utilizzo di aghi ed è quindi un esame invasivo
e doloroso e , secondo tutte le Linee Guida attinenti alle patologie discali, si esegue in previsione di intervento chirurgico per stabilire strumentalmente se oramai la radice nervosa è così compromessa che l'unico rimedio rimane l'intervento chirurgico>>.
I.5 Tali valutazioni sono coerenti ed apprezzabili da un punto di vista logico-scientifico; e, in tal stregua, vengono condivise dalla Corte.
I.6 A ciò va aggiunto, infine, che le critiche rivolte dall' al lavoro del perito si sono Pt_1
atteggiate con modalità assolutamente inefficaci1, in quanto espresse, sostanzialmente, in forma di mero dissenso diagnostico, cui non ha fatto seguito alcuna conferente e puntuale citazione di fonti di letteratura medica opposte, contrastanti e, soprattutto, prevalenti, rispetto alle conclusioni del CTU.
II.- Conseguentemente, va rigettato il gravame proposto dall' . Pt_1
III.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
IV.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 6 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 636/2022, resa in data 16 settembre 2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle Pt_1
spese di lite del grado, liquidandole in € 3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del procuratore di parte appellata;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, il 7 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. L, Sentenza n. 9988 del 29/04/2009: stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice>>.