Art. 4.
Per ogni violazione alle norme contenute nella presente legge e' dovuta la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000.
Per ogni violazione alle norme contenute nella presente legge e' dovuta la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000.
PREMESSA In linea con gli indirizzi di politica governativa in materia di tributi, la Legge 29 dicembre 1990, n. 408 (in G.U. n. 303 del 31 dicembre 1990), contiene, tra l\'altro, disposizioni che hanno come scopo la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di riscossione di alcuni tributi. Tra di esse e\' da annoverare l\'art. 16, che, per i tributi per i quali non e\' ammesso il ricorso alle Commissioni tributarie, ha trasformato le sanzioni costituite da pene pecuniarie in soprattasse pari al minimo delle misure edittali delle pene pecuniarie per esse previste. Con D.P.R. 15 giugno 1994, n.499 (in G.U. n.188 del 12 agosto 1994), in vigore dal 13 agosto 1994, …
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