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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/06/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 5071/2023 R.C. Oggetto: opposizione a DI In nome del popolo italiano credito subappaltatore IL TRIBUNALE DI GENOVA Esito : nullo decreto Quinta sezione civile imprese e proprietà industriale incompetenza su resto
In persona dei signori Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente Dott. Francesca Lippi Giudice Dott. Paolo Gibelli Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5071/2023,
promossa da:
PIVA elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in presso l'Avvocato COPPETTI ALDO che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
(già PIVA Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in presso l'Avvocato ANGELINI FABIO P.IVA_2
GIUSEPPE che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
PIVA elettivamente domiciliata presso l'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
ORIZIO MARCO che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
elettivamente domiciliato in Via Controparte_4 P.IVA_4
Martin Piaggio, 17/1 A-E 16122 Genova presso l'Avvocato VALLERGA MAURO che la rappresenta e difende;
PARTI ATTRICI OPPONENTI contro
elettivamente Controparte_5 P.IVA_5 domiciliato in CORSO A. SAFFI, 3/2 16128 GENOVA presso l'Avvocato LOIACONI CRISTINA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
In opposizione al
DECRETO INGIUNTIVO avente n. 1388/2023 del 05.05.2023 emesso dal Tribunale di Genova nel procedimento R.G. n. 4175/2023
causa nella quale, all'udienza del 3.12.2024 sono state assunte le conclusioni di cui a verbale che si richiamano di seguito.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito di Genova – Sez, Imprese, contrariis reiectis, previa opportuna pronuncia e/o declaratoria del caso, anche in via incidentale, disattesa e/o respinta ogni avversa deduzione, eccezione, domanda e/o istanza,
-in via preliminare, respingere la ex adverso istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1388/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data
05.05.2023;
-in via pregiudiziale e nel merito, ritenuta la competenza dell'adito Tribunale, respingere tutte le domande proposte da parte opponente in quanto inammissibili, infondate e/o comunque non provate e per l'effetto, respingere la domanda di incompetenza per materia e/o per territorio del Tribunale di Genova – Sez Imprese, così come ex adverso formulate,
e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di incompetenza concedere i termini di legge per la riassunzione del presente giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente, per la prosecuzione dell' ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del procedimento monitorio;
- nel merito, respingere per tutti i motivi dedotti in narrativa l'opposizione proposta da perché manifestatamente infondata in fatto e in diritto, Parte_2 respingendo le domande avversarie, nessuna esclusa, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1388/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 05.05.2023;
-nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso, per i tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa, Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'odierna opposta della
[...] somma di Euro 276.583,98, oltre le spese e le competenze nel tempo maturate, ovvero in quel diverso, maggiore o minore, importo che risulterà provato all'esito del giudizio, oltre ai successivi interessi legali e moratori;
-in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite;
-in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di indicazione di ulteriori mezzi istruttori, di produzione documentale, di articolazione di capitoli di prova e di indicazione di testi, anche alla luce di quanto sarà articolato da controparte, nei termini ex art. 171 ter c.p.c..
Per parte opponente CP_6 voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta e previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, così g i u d i c a r e
IN VIA PRELIMINARE:
1. Accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà e, comunque, la presenza di gravi motivi, e, per l'effetto, sospendere, anche ai sensi dell'art. 649 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di inaudita altera parte e, in Controparte_1 subordine, nel contraddittorio delle parti;
2. Accertare e dichiarare l'incompetenza
2 territoriale del Tribunale di Genova (Sezione imprese o altre sezioni) in relazione al ricorso per ingiunzione proposto da a seguito del quale è stato Controparte_5 emesso il decreto ingiuntivo opposto e a conoscere delle domande della predetta società nei confronti di essendo esclusivamente competente a conoscere della Controparte_1 controversia il Tribunale di RO, o, in aggiunta, quelli di Reggio Emilia, TO,
Bergamo e Imperia e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Genova, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
3. Disporre la riunione degli eventuali ulteriori altri giudizi di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo che venissero introdotti dagli altri soggetti ingiunti;
4. Autorizzare ai fini di manleva e garanzia e, comunque, essendo la causa comune, eventualmente ove ritenuto opportuno previa riunione dei giudizi di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo introdotti dagli altri ingiunti, la chiamata in causa di con ogni conseguente provvedimento ex artt. Parte_3
171 bis, comma I, c.p.c. e/o 269 c.p.c. per la fissazione della nuova udienza;
NEL MERITO:
5. accertata e dichiarata l'inesistenza originaria dei requisiti necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, l'inesistenza di qualsivoglia credito di nei confronti di dichiarare la nullità Controparte_5 Controparte_1
e/o inefficacia e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
SEMPRE NEL MERITO, MA IN VIA SUBORDINATA:
6. Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale nel merito, Cont accertare l'esatto ammontare del credito della convenuta opposta nei confronti di escludendo, comunque, la debenza degli importi di cui alle fatture n. 810 del CP_1
10.08.2022 di Euro 20.455,40, n. 847 del 31.08.2022 di Euro 29.302,84, n. 899 del
15.09.2022 di Euro 10.444,08, n. 944 del 30.09.2022 di Euro 819,50, n. 1090 del 15.11.2022 di Euro 20.004,61, n. 1143 del 15.11.2022 di Euro 15.809,03;
IN OGNI CASO:
7. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi alla lite, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge (Iva e Cpa).
Per Controparte_3 previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, contrariis reiectis, in via preliminare: sospendere, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., anche con decreto inaudita altera parte e/o previa fissazione di apposita udienza in contraddittorio, la provvisoria esecutività dell'opposto
D.I.; in via preliminare e gradata: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Genova ad emettere l'opposto D.I., essendo esclusivamente competente il Tribunale di TO e/o di Reggio Emilia e/o di
RO e/o di Bergamo e/o di Imperia e, per l'effetto, revocare l'opposto D.I.; in via preliminare e ulteriormente gradata: previa riunione dei giudizi di opposizione (avverso il medesimo D.I.), eventualmente introdotti dagli altri ingiunti in solido, autorizzare la chiamata in causa di Parte_3
3 con ogni conseguente provvedimento ex artt. 171 bis, comma I, c.p.c. e/o 269 c.p.c. per la fissazione della nuova udienza;
nel merito: revocare l'opposto D.I. e dichiarare che nulla deve A&T a respingere in CP_5 Cont ogni caso qualsivoglia domanda avversaria formulata nei confronti di siccome inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata e riconvenzionale: Cont accertare e/o dichiarare che la eventuale responsabilità di non potrà superare il
7,83% dell'accertando e eventuale credito di e, in ogni caso, che è CP_5 Parte_3 Cont tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne rispetto a qualsivoglia somma, danno, spesa e/o effetto pregiudizievole che l'odierna opponente dovesse essere condannata e/o tenuta a rifondere e/o risarcire all'opposta con ogni conseguente statuizione di CP_5 condanna di nei confronti di Parte_3 CP_3
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per la opponente Ecole Consorzio Stabile scarl. contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Giudice adito così
G I U D I C A R E
IN VIA ASSOLUTAMENTE PRELIMINARE A OGNI ALTRA STATUIZIONE:
➢ accertata la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere, inaudita altera parte, per le ragioni illustrate in narrativa, l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1388/2023 del 05.05.2023 emesso dal Tribunale di Genova (G.D. Dr.ssa F.
Lippi) nel procedimento R.G. n. 4175/2023;
➢ in via subordinata, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti antecedente alla data di cui al presente atto di citazione, accertata la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere, per le ragioni illustrate in narrativa, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
➢ in ogni caso, accertata la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: dichiarare l'incompetenza per materia e per territorio dell'adito Tribunale Civile di Genova Sezione Specializzata in materia di impresa in favore del Tribunale Civile di Reggio Emilia competente ex art. 19 c.p.c. (quale Tribunale nel cui circondario ha sede legale l'ingiunta convenuta) o, alternativamente, in Parte_3 favore del Tribunale Civile di Imperia competente ex art. 19 c.p.c. (quale Tribunale nel cui circondario ha sede legale l'ingiunto o del Tribunale Civile di Controparte_4
Bergamo competente sia ex art. 19 c.p.c. (quale Tribunale nel cui circondario ha sede legale l'ingiunta sia ex art. 21 c.p.c. e 1182 cod. civ. (quale Parte_4
Tribunale nel cui circondario ha domicilio il creditore al tempo della scadenza del credito) o del Tribunale di RO (quale Tribunale nel cui circondario ha sede l'ingiunta
[...]
o del Tribunale di TO (quale Tribunale nel cui circondario ha Controparte_2 sede legale l'ingiunta e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o Controparte_3
4 inefficace il decreto ingiuntivo n. 1388/2023 del 05.05.2023 emesso dal Tribunale di Genova (G.D. Dr.ssa F. Lippi) nel procedimento R.G. n. 4175/2023, con ogni successiva consequenziale declaratoria di legge. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: accertato e dichiarato per tutti i motivi esposti nel sopra esteso atto di citazione che nulla, in via diretta e/o solidale, è dovuto da
[...]
a a titolo di corrispettivo per le Parte_4 Controparte_5 fatture azionate nel procedimento monitorio R.G. n. 4175/2023 promosso dinanzi al Tribunale di Genova Sezione Specializzata in materia di impresa, dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 1388/2023 del 05.05.2023 emesso dal Tribunale di Genova (G.D. Dr.ssa F. Lippi) nel procedimento nel procedimento R.G. n. 4175/2023 e, per l'effetto, respingere tutte le domande che Controparte_5 ha proposto con il ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti dell'attrice
[...] opponente. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma, anche solo parziale, delle pretese di credito avanzate da nei confronti di Controparte_5 nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, ridurre Parte_4
l'avversa pretesa creditoria secondo quanto risulterà provato e di giustizia in corso di causa.
Per l'opponente Controparte_4
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento della proposta opposizione, per i motivi esposti in parte narrativa,
− ➢ in via preliminare/cautelare, accertare e dichiarare la presenza di gravi motivi per sospendere e/o revocare -ai sensi dell'art. 649 c.p.c.- la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1388/2023 emesso in data 05/05/2023 nei confronti del
[...]
, adottando ogni altro provvedimento conseguente;
CP_4
− ➢ in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e/o per territorio del Tribunale di Genova (Sezione imprese o altre sezioni) in relazione al ricorso per ingiunzione proposto dalla a seguito Parte_5 del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1388/2023 e a conoscere delle domande della predetta società nei confronti del essendo Controparte_4 competente a conoscere della controversia ex art. 19 c.p.c. il Tribunale di Imperia, o, in alternativa, quelli di Reggio Emilia, TO, Bergamo e RO, dichiarando, per l'effetto, la propria incompetenza, revocando il decreto ingiuntivo n. 1388/2023 emesso in data 05/05/2023 nei confronti del;
Controparte_4
− ➢ nel merito, accertare e dichiarare irrito e nullo e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 1388/2023 emesso in data 05/05/2023 nei confronti del CP_4
, stante l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, oltre che la
[...] carenza di prova, della pretesa creditoria avanzata e l'assoluta non debenza delle somme indicate nel ricorso monitorio, dichiarando nulla essere dovuto dal CP_4
(C.F. e P. IVA ), in persona del Sindaco e legale rappresentante
[...] P.IVA_4 pro tempore, in favore della (P.I. , Parte_5 P.IVA_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, con ogni conseguenziale pronuncia.
− ➢ in ogni caso, vinte le spese e i compensi di lite”.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
***
Contr La convenuta opposta (di seguito anche ha Controparte_7 operato nel contesto di un accordo di partenariato pubblico/privato concluso per l'affidamento della progettazione e della costruzione di un nuovo impianto sportivo in località Pian Poma, nel Comune di . Il Comune suddetto, nel CP_4 contesto contrattuale menzionato, nell'autunno del 2019, affidava la realizzazione dell'opera ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese del quale la capogruppo mandataria era soggetto realizzatore manutentore, mentre Pt_3
e erano soggetti mandatari. A Parte_2 CP_3 sua volta Iccrea Banca Impresa s.p.a. era il mandante/finanziatore. Il progetto era presentato ex art. 183 comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici ed il contatto stipulato in data 30.10.19.
Nel contesto detto la convenuta opposta ha operato come fornitrice di vendendo alla stessa – essenzialmente- cemento per l'esecuzione Pt_3
dell'opera.
subentrata a SICREA s.p.a., risulta unica destinataria Parte_3
contrattuale della merce, come da fatture e ddt in atti.
***
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato nell'aprile del 2023 presso questo Contr Tribunale, ha richiesto il pagamento delle fatture suddette, rimaste inevase, non solo a , ma a tutti i partecipati all'RTI, e ciò in forza della loro Pt_3 responsabilità solidale, di cui all'art. 48 comma 5 del Codice dei Contratti
Pubblici (CCP nel testo del 16), qualificandosi peraltro come "subfornitrice" del raggruppamento. La stessa richiesta è stata rivolta al , quale Controparte_4 stazione appaltante, questa volta ex art. 105. CCP. Pertanto il decreto ingiuntivo recante un credito di euro 270.299,19, è stato notificato a tutte le parti in intestazione.
6 CVA come detto si è qualificata come subfornitore in senso tecnico (ovvero x lege 192/98) onde ottenere la provvisoria esecuzione del decreto richiesto.
Il decreto opposto, indicato in epigrafe stato in effetti emesso nei termini suddetti.
Tutte hanno formulato le opposizioni riunite al presente procedimento
"portante" siccome più remoto.
Solo il , nel frattempo fallita è rimasta inerte e contumace. Pt_3
Preliminarmente tutte le parti hanno dedotto la nullità del decreto ingiuntivo per esser stato lo stesso emesso da giudice (il Tribunale di Genova, Sezione in persona della dott.ssa Giordano) invero, in tesi attorea, incompetente per territorio, ovvero dalla sezione imprese del Tribunale di Genova, laddove la competenza spettava al Tribunale di Imperia o ad altro foro della sede delle convenute (TO, Reggio E. e Bergamo).
Il ha evidenziato, inoltre, la propria estraneità ad Parte_2
Contr ogni rapporto con , rappresentando che il menzionato art., 48 C.C.P. risulta derogato, per le costruzioni con concessione in locazione finanziaria, dell'art. 187 comma 3, che esclude il concorso debitorio esterno tra soggetto finanziatore e realizzatore.
Lo stesso ha inoltre particolarmente protestato l'abusiva qualificazione della convenuta come subfornitrice in senso consumeristico, laddove si tratta in causa di una mera fornitura di merce comune, senza che la convenuta abbia mai assunto la configurazione di impresa "tecnicamente dipendente" dalle direttive del fornitore, a sua volta in posizione dominante. Il tutto per contestare la concessione della provvisoria esecuzione al DI opposto.
succeduta nella posizione i Iccrea Banca Impresa s.p.a., aderito alla CP_1 comune eccezione di nullità/incompetenza, ha sottolineato anch'essa il carattere non solo speciale (realizzazione in leasing), ma anche "verticale" della realizzata
ATI, con esclusione della invocata responsabilità solidale.
***
7 Il Tribunale ritiene il decreto ingiuntivo opposto nullo avverso tutti gli opponenti siccome emesso da giudice incompetente.
La conclusione sopra esposta poggia su consolidata giurisprudenza per la quale…
“per “contratti pubblici di appalto” devono intendersi solo quelli stipulati tra una pubblica amministrazione, o un concessionario che ne ha mutuato i poteri, e l'appaltatore. La competenza speciale di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, dunque, sta e cade con
l'osservanza della procedura di evidenza pubblica per la scelta dell'appaltatore. Quella competenza non vale dunque per le controversie tra appaltatore e subappaltatore: sia perché il primo non è una pubblica amministrazione, e di conseguenza non stipula "contratti pubblici di appalto di lavori", nel senso sopra indicato;
sia perché il secondo non viene scelto con procedure di evidenza pubblica”
Ne discende che ogni causa derivante dall'originario ricorso, il quale attiene a
“contratto esterno all'appalto”, ovvero a fornitura ad appaltatore, non inerisce la competenza della sezione imprese. Del resto, diversamente ragionando, la competenza suddetta si estenderebbe ad ogni diritto il cui presupposto fattuale si connetta in qualche modo all'appalto, estendendosi illimitatamente in forza del principio della prevalenza, nella connessione, della materia specialistica.
Nella fase antecedente la riunione di tutte le opposizioni qui decise, il principio suddetto era già stato menzionato nelle ordinanze con cui i giudici delle opposizioni più recenti (poi riunite) avevano ritenuto il difetto di fumus boni iuris al fine di sospendere l'esecutività del decreto opposto avverso vari opponenti. (cfr ordinanza in data 24.07.2023 il dott. nel Per_1 procedimento R.G. n. 5159/2023, pronunciato in causa promossa da
[...]
e ordinanza del 28.07.2023, della dott.ssa Lippi nel CP_3 procedimento R.G. n. 5104/2023, promosso da . CP_1
Nella presente sede, in cui consta anche il contraddittorio col CP_4
, deve essere particolarmente considerato anche l'elemento della
[...]
8 eventuale attrazione, fin dalla fase monitorio, della competenza per connessione tra le posizioni delle impese convenute e quella del CP_4
quale stazione appaltante.
[...]
Il ricorso prospetta la responsabilità solidale - anche del - nei CP_4 seguenti termini.
Si deve premettere, all'analisi del tema, che la pretesa avverso il CP_4 secondo l'interpretazione giurisprudenziale che si avvia a netta prevalenza, appare velleitaria ed espressione di un diritto inesistente in principio. Si consideri…
Corte appello, Trento, sez. II, 07/01/2025
L' articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non attribuisce alla stazione appaltante il ruolo di soggetto obbligato, nemmeno in via ausiliaria, ad assolvere all'obbligazione di pagamento nei confronti del subappaltatore. La funzione di tale norma si limita alla fase esecutiva, durante la quale vengono trasferite e al subappaltatore le somme spettanti all'appaltatore, senza che ciò comporti una responsabilità diretta in caso di mancato pagamento. Tuttavia, laddove l'appaltatore fallisca, il predetto meccanismo di trasferimento delle somme non può più operare, poiché ciò confliggerebbe con i principi del diritto fallimentare
La pronuncia menzionata riprende i principi già indicati dalla Sent. di Trib.
RO, sez. VIII, 13/12/2022, n. 18327 ma, soprattutto, esprime un principio
9 di vero e proprio diritto vivente, posto che la generale responsabilità solidale delle stazioni appaltati nei confronti di subcontraenti, subappaltatori e subfornitori, a prescindere da un rapporto contrattuale in essere con la P.A.., ampierebbe enormemente la sfera di responsabilità delle stazioni appaltati, con esorbitante onere, con compromissione della stabilità di bilancio, e con enorme miglioramento della condizione dei subappaltatori, tutelati da larghissima garanzia pubblica. Come correttamente osserva la pronuncia citata tale realtà, di grande portata, e tuttavia non in atto nella prassi, non potrebbe essere “portata” e “fondata” sul testo “ellittico” dell'art. 105 c.c.p., che si limita a menzionare un trasferimento dei pagamenti dovuti all'appaltatore ai subappaltatori ed affini.
Giustamente la norma detta è interpretata come una mera “autorizzazione legale ad un pagamento a terzo” e non come una implicita affermazione di una responsabilità universale delle stazioni appaltanti.
In particolare il Tribunale opina che la norma consenta il “trasferimento” dei pagamenti in ipotesi tra loro diverse, laddove l'inadempimento dell'appaltatore evoca una mera facoltà dell'amministrazione di pagare quanto dovuto direttamente ai suoi subappaltatori (dovendosi intendere l'inadempimento come inadempimento alle obbligazioni verso la PA), realizzandosi cosi una parziale autotutela, nella misura in cui il soggetto inadempiente viene soddisfatto solo “indirettamente” (in questo caso l'amministrazione parrebbe conservare una certa discrezionalità in ordine a tale tipo di pagamento). La mera richiesta del terzo invece parrebbe richiedere il consenso dell'appaltatore e creditore principale al pagamento per saltum. Solo per il caso della micro-impresa si potrebbe configurare una sorta di delegazione obbligatoria, ovvero una modalità di pagamento ordinariamente
“a terzi”, anche se non creditori della PA.
10 Confermato quindi che non esiste alcuna “azione diretta” della convenuta avverso il ci si deve tuttavia domandare se l'averla comunque CP_4 prospettata in ricorso autorizzasse la stessa a proporre il giudizio monitorio in Genova, quale sede della sezione Imprese, anziché presso un Tribunale ordinariamente competente in ordine al suo credito commerciale.
Il Tribunale ritiene che la infondata prospettazione di cui di stata trattando non autorizzasse la deroga della competenza monitoria ordinaria neppure nei rapporti col . Controparte_4
Infatti la massima di legittimità già esaminata pone “il contratto pubblico”
(ovvero le questioni inerenti lo stesso) come ragione della “competenza speciale” della stessa sugli appalti pubblici.
Come visto, anche ove esistesse, la possibilità di ottenere il pagamento dal cosa che non è, quanto sopra non implicherebbe la cognizione del CP_4
“rapporto contrattuale di appalto”, ma solo di una conseguenza legale
“automatica ed esterna” della posizione di stazione appaltate, posizione che rileverebbe, eccezionalmente, quale una sorta di garanzia ex lege per un contratto (la fornitura all'appaltatore) del tutto primo vi valenza amministrativa.
Si tratterebbe, ove sussistesse, di una obbligazione ausiliaria (la cui mera ipotesi non potrebbe valere una deroga alla competenza ordinaria.
Quanto sopra è dimostrato dal fatto che la sussistenza di normale competenza nei rapporti tra Appaltatore e subappaltatori, che pure è definitivamente sancita dalla giurisprudenza, sarebbe di assai rara applicazione. Sarebbe infatti quasi sempre possibile evocare la responsabilità solidale di più componenti dell'ATI, che anch'essa è connessa al contratto, per assorbire di nuovo i rapporti “esterni” nella competenza sull'appalto.
Ancora il carattere inammissibile, per difetto di legittimazione attiva e passiva, della domanda proposta avverso il (con la notifica di CP_4 decreto e ricorso) priva la stessa della idoneità a realizzare la deroga
11 Ove la semplice estensione della domanda a soggetto assolutamente non legittimato procurasse la modifica della competenza territoriale, la stessa potrebbe essere illimitatamente evasa.
In qualunque modo l'eventuale competenza per la sola causa avverso il non potrebbe operare come “connessione forte”, nei confronti CP_4 delle altre (Cassazione civile, sez. I, 11/11/2024, n. 28987) e quindi il trattenimento della competenza a questa sede sarebbe in ogni caso limitato ad una sola opposizione da accogliersi quasi automaticamente. Ma prevale la remissione integrale al giudice competente.
Le questioni di causa non risultavano semplici. La giurisprudenza considerata
è stata resa nota, in parte significativa, dopo il passaggio in decisione;
ne discende che le spese di lite, nonostante l'esito, possono essere compensate in toto.
P.Q.M.
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt. 275 e ss, 281 quinquies comma 1 del c.p.c.:
DICHIARA nullo il decreto ingiuntivo opposto;
DICHIARA la propria incompetenza per territorio in ordine alle cause di opposizione instaurate per essere competenti, alternativamente, i fori di Imperia e delle sedi legali delle imprese assunte debitrici;
COMPENSA interamente le spese di lite della fase tra tutte la parti.
TERMINE di legge per la riassunzione delle opposizioni riunite. deciso in GENOVA alla camera di consiglio del 15 gennaio del 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Enrico Ravera
(firma digitali)
12
In persona dei signori Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente Dott. Francesca Lippi Giudice Dott. Paolo Gibelli Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5071/2023,
promossa da:
PIVA elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in presso l'Avvocato COPPETTI ALDO che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
(già PIVA Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in presso l'Avvocato ANGELINI FABIO P.IVA_2
GIUSEPPE che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
PIVA elettivamente domiciliata presso l'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
ORIZIO MARCO che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
elettivamente domiciliato in Via Controparte_4 P.IVA_4
Martin Piaggio, 17/1 A-E 16122 Genova presso l'Avvocato VALLERGA MAURO che la rappresenta e difende;
PARTI ATTRICI OPPONENTI contro
elettivamente Controparte_5 P.IVA_5 domiciliato in CORSO A. SAFFI, 3/2 16128 GENOVA presso l'Avvocato LOIACONI CRISTINA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
In opposizione al
DECRETO INGIUNTIVO avente n. 1388/2023 del 05.05.2023 emesso dal Tribunale di Genova nel procedimento R.G. n. 4175/2023
causa nella quale, all'udienza del 3.12.2024 sono state assunte le conclusioni di cui a verbale che si richiamano di seguito.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito di Genova – Sez, Imprese, contrariis reiectis, previa opportuna pronuncia e/o declaratoria del caso, anche in via incidentale, disattesa e/o respinta ogni avversa deduzione, eccezione, domanda e/o istanza,
-in via preliminare, respingere la ex adverso istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1388/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data
05.05.2023;
-in via pregiudiziale e nel merito, ritenuta la competenza dell'adito Tribunale, respingere tutte le domande proposte da parte opponente in quanto inammissibili, infondate e/o comunque non provate e per l'effetto, respingere la domanda di incompetenza per materia e/o per territorio del Tribunale di Genova – Sez Imprese, così come ex adverso formulate,
e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di incompetenza concedere i termini di legge per la riassunzione del presente giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente, per la prosecuzione dell' ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del procedimento monitorio;
- nel merito, respingere per tutti i motivi dedotti in narrativa l'opposizione proposta da perché manifestatamente infondata in fatto e in diritto, Parte_2 respingendo le domande avversarie, nessuna esclusa, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1388/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 05.05.2023;
-nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso, per i tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa, Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'odierna opposta della
[...] somma di Euro 276.583,98, oltre le spese e le competenze nel tempo maturate, ovvero in quel diverso, maggiore o minore, importo che risulterà provato all'esito del giudizio, oltre ai successivi interessi legali e moratori;
-in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite;
-in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di indicazione di ulteriori mezzi istruttori, di produzione documentale, di articolazione di capitoli di prova e di indicazione di testi, anche alla luce di quanto sarà articolato da controparte, nei termini ex art. 171 ter c.p.c..
Per parte opponente CP_6 voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta e previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, così g i u d i c a r e
IN VIA PRELIMINARE:
1. Accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà e, comunque, la presenza di gravi motivi, e, per l'effetto, sospendere, anche ai sensi dell'art. 649 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di inaudita altera parte e, in Controparte_1 subordine, nel contraddittorio delle parti;
2. Accertare e dichiarare l'incompetenza
2 territoriale del Tribunale di Genova (Sezione imprese o altre sezioni) in relazione al ricorso per ingiunzione proposto da a seguito del quale è stato Controparte_5 emesso il decreto ingiuntivo opposto e a conoscere delle domande della predetta società nei confronti di essendo esclusivamente competente a conoscere della Controparte_1 controversia il Tribunale di RO, o, in aggiunta, quelli di Reggio Emilia, TO,
Bergamo e Imperia e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Genova, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
3. Disporre la riunione degli eventuali ulteriori altri giudizi di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo che venissero introdotti dagli altri soggetti ingiunti;
4. Autorizzare ai fini di manleva e garanzia e, comunque, essendo la causa comune, eventualmente ove ritenuto opportuno previa riunione dei giudizi di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo introdotti dagli altri ingiunti, la chiamata in causa di con ogni conseguente provvedimento ex artt. Parte_3
171 bis, comma I, c.p.c. e/o 269 c.p.c. per la fissazione della nuova udienza;
NEL MERITO:
5. accertata e dichiarata l'inesistenza originaria dei requisiti necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, l'inesistenza di qualsivoglia credito di nei confronti di dichiarare la nullità Controparte_5 Controparte_1
e/o inefficacia e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
SEMPRE NEL MERITO, MA IN VIA SUBORDINATA:
6. Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale nel merito, Cont accertare l'esatto ammontare del credito della convenuta opposta nei confronti di escludendo, comunque, la debenza degli importi di cui alle fatture n. 810 del CP_1
10.08.2022 di Euro 20.455,40, n. 847 del 31.08.2022 di Euro 29.302,84, n. 899 del
15.09.2022 di Euro 10.444,08, n. 944 del 30.09.2022 di Euro 819,50, n. 1090 del 15.11.2022 di Euro 20.004,61, n. 1143 del 15.11.2022 di Euro 15.809,03;
IN OGNI CASO:
7. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi alla lite, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge (Iva e Cpa).
Per Controparte_3 previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, contrariis reiectis, in via preliminare: sospendere, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., anche con decreto inaudita altera parte e/o previa fissazione di apposita udienza in contraddittorio, la provvisoria esecutività dell'opposto
D.I.; in via preliminare e gradata: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Genova ad emettere l'opposto D.I., essendo esclusivamente competente il Tribunale di TO e/o di Reggio Emilia e/o di
RO e/o di Bergamo e/o di Imperia e, per l'effetto, revocare l'opposto D.I.; in via preliminare e ulteriormente gradata: previa riunione dei giudizi di opposizione (avverso il medesimo D.I.), eventualmente introdotti dagli altri ingiunti in solido, autorizzare la chiamata in causa di Parte_3
3 con ogni conseguente provvedimento ex artt. 171 bis, comma I, c.p.c. e/o 269 c.p.c. per la fissazione della nuova udienza;
nel merito: revocare l'opposto D.I. e dichiarare che nulla deve A&T a respingere in CP_5 Cont ogni caso qualsivoglia domanda avversaria formulata nei confronti di siccome inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata e riconvenzionale: Cont accertare e/o dichiarare che la eventuale responsabilità di non potrà superare il
7,83% dell'accertando e eventuale credito di e, in ogni caso, che è CP_5 Parte_3 Cont tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne rispetto a qualsivoglia somma, danno, spesa e/o effetto pregiudizievole che l'odierna opponente dovesse essere condannata e/o tenuta a rifondere e/o risarcire all'opposta con ogni conseguente statuizione di CP_5 condanna di nei confronti di Parte_3 CP_3
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per la opponente Ecole Consorzio Stabile scarl. contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Giudice adito così
G I U D I C A R E
IN VIA ASSOLUTAMENTE PRELIMINARE A OGNI ALTRA STATUIZIONE:
➢ accertata la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere, inaudita altera parte, per le ragioni illustrate in narrativa, l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1388/2023 del 05.05.2023 emesso dal Tribunale di Genova (G.D. Dr.ssa F.
Lippi) nel procedimento R.G. n. 4175/2023;
➢ in via subordinata, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti antecedente alla data di cui al presente atto di citazione, accertata la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere, per le ragioni illustrate in narrativa, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
➢ in ogni caso, accertata la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: dichiarare l'incompetenza per materia e per territorio dell'adito Tribunale Civile di Genova Sezione Specializzata in materia di impresa in favore del Tribunale Civile di Reggio Emilia competente ex art. 19 c.p.c. (quale Tribunale nel cui circondario ha sede legale l'ingiunta convenuta) o, alternativamente, in Parte_3 favore del Tribunale Civile di Imperia competente ex art. 19 c.p.c. (quale Tribunale nel cui circondario ha sede legale l'ingiunto o del Tribunale Civile di Controparte_4
Bergamo competente sia ex art. 19 c.p.c. (quale Tribunale nel cui circondario ha sede legale l'ingiunta sia ex art. 21 c.p.c. e 1182 cod. civ. (quale Parte_4
Tribunale nel cui circondario ha domicilio il creditore al tempo della scadenza del credito) o del Tribunale di RO (quale Tribunale nel cui circondario ha sede l'ingiunta
[...]
o del Tribunale di TO (quale Tribunale nel cui circondario ha Controparte_2 sede legale l'ingiunta e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o Controparte_3
4 inefficace il decreto ingiuntivo n. 1388/2023 del 05.05.2023 emesso dal Tribunale di Genova (G.D. Dr.ssa F. Lippi) nel procedimento R.G. n. 4175/2023, con ogni successiva consequenziale declaratoria di legge. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: accertato e dichiarato per tutti i motivi esposti nel sopra esteso atto di citazione che nulla, in via diretta e/o solidale, è dovuto da
[...]
a a titolo di corrispettivo per le Parte_4 Controparte_5 fatture azionate nel procedimento monitorio R.G. n. 4175/2023 promosso dinanzi al Tribunale di Genova Sezione Specializzata in materia di impresa, dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 1388/2023 del 05.05.2023 emesso dal Tribunale di Genova (G.D. Dr.ssa F. Lippi) nel procedimento nel procedimento R.G. n. 4175/2023 e, per l'effetto, respingere tutte le domande che Controparte_5 ha proposto con il ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti dell'attrice
[...] opponente. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma, anche solo parziale, delle pretese di credito avanzate da nei confronti di Controparte_5 nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, ridurre Parte_4
l'avversa pretesa creditoria secondo quanto risulterà provato e di giustizia in corso di causa.
Per l'opponente Controparte_4
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento della proposta opposizione, per i motivi esposti in parte narrativa,
− ➢ in via preliminare/cautelare, accertare e dichiarare la presenza di gravi motivi per sospendere e/o revocare -ai sensi dell'art. 649 c.p.c.- la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1388/2023 emesso in data 05/05/2023 nei confronti del
[...]
, adottando ogni altro provvedimento conseguente;
CP_4
− ➢ in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e/o per territorio del Tribunale di Genova (Sezione imprese o altre sezioni) in relazione al ricorso per ingiunzione proposto dalla a seguito Parte_5 del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1388/2023 e a conoscere delle domande della predetta società nei confronti del essendo Controparte_4 competente a conoscere della controversia ex art. 19 c.p.c. il Tribunale di Imperia, o, in alternativa, quelli di Reggio Emilia, TO, Bergamo e RO, dichiarando, per l'effetto, la propria incompetenza, revocando il decreto ingiuntivo n. 1388/2023 emesso in data 05/05/2023 nei confronti del;
Controparte_4
− ➢ nel merito, accertare e dichiarare irrito e nullo e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 1388/2023 emesso in data 05/05/2023 nei confronti del CP_4
, stante l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, oltre che la
[...] carenza di prova, della pretesa creditoria avanzata e l'assoluta non debenza delle somme indicate nel ricorso monitorio, dichiarando nulla essere dovuto dal CP_4
(C.F. e P. IVA ), in persona del Sindaco e legale rappresentante
[...] P.IVA_4 pro tempore, in favore della (P.I. , Parte_5 P.IVA_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, con ogni conseguenziale pronuncia.
− ➢ in ogni caso, vinte le spese e i compensi di lite”.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
***
Contr La convenuta opposta (di seguito anche ha Controparte_7 operato nel contesto di un accordo di partenariato pubblico/privato concluso per l'affidamento della progettazione e della costruzione di un nuovo impianto sportivo in località Pian Poma, nel Comune di . Il Comune suddetto, nel CP_4 contesto contrattuale menzionato, nell'autunno del 2019, affidava la realizzazione dell'opera ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese del quale la capogruppo mandataria era soggetto realizzatore manutentore, mentre Pt_3
e erano soggetti mandatari. A Parte_2 CP_3 sua volta Iccrea Banca Impresa s.p.a. era il mandante/finanziatore. Il progetto era presentato ex art. 183 comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici ed il contatto stipulato in data 30.10.19.
Nel contesto detto la convenuta opposta ha operato come fornitrice di vendendo alla stessa – essenzialmente- cemento per l'esecuzione Pt_3
dell'opera.
subentrata a SICREA s.p.a., risulta unica destinataria Parte_3
contrattuale della merce, come da fatture e ddt in atti.
***
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato nell'aprile del 2023 presso questo Contr Tribunale, ha richiesto il pagamento delle fatture suddette, rimaste inevase, non solo a , ma a tutti i partecipati all'RTI, e ciò in forza della loro Pt_3 responsabilità solidale, di cui all'art. 48 comma 5 del Codice dei Contratti
Pubblici (CCP nel testo del 16), qualificandosi peraltro come "subfornitrice" del raggruppamento. La stessa richiesta è stata rivolta al , quale Controparte_4 stazione appaltante, questa volta ex art. 105. CCP. Pertanto il decreto ingiuntivo recante un credito di euro 270.299,19, è stato notificato a tutte le parti in intestazione.
6 CVA come detto si è qualificata come subfornitore in senso tecnico (ovvero x lege 192/98) onde ottenere la provvisoria esecuzione del decreto richiesto.
Il decreto opposto, indicato in epigrafe stato in effetti emesso nei termini suddetti.
Tutte hanno formulato le opposizioni riunite al presente procedimento
"portante" siccome più remoto.
Solo il , nel frattempo fallita è rimasta inerte e contumace. Pt_3
Preliminarmente tutte le parti hanno dedotto la nullità del decreto ingiuntivo per esser stato lo stesso emesso da giudice (il Tribunale di Genova, Sezione in persona della dott.ssa Giordano) invero, in tesi attorea, incompetente per territorio, ovvero dalla sezione imprese del Tribunale di Genova, laddove la competenza spettava al Tribunale di Imperia o ad altro foro della sede delle convenute (TO, Reggio E. e Bergamo).
Il ha evidenziato, inoltre, la propria estraneità ad Parte_2
Contr ogni rapporto con , rappresentando che il menzionato art., 48 C.C.P. risulta derogato, per le costruzioni con concessione in locazione finanziaria, dell'art. 187 comma 3, che esclude il concorso debitorio esterno tra soggetto finanziatore e realizzatore.
Lo stesso ha inoltre particolarmente protestato l'abusiva qualificazione della convenuta come subfornitrice in senso consumeristico, laddove si tratta in causa di una mera fornitura di merce comune, senza che la convenuta abbia mai assunto la configurazione di impresa "tecnicamente dipendente" dalle direttive del fornitore, a sua volta in posizione dominante. Il tutto per contestare la concessione della provvisoria esecuzione al DI opposto.
succeduta nella posizione i Iccrea Banca Impresa s.p.a., aderito alla CP_1 comune eccezione di nullità/incompetenza, ha sottolineato anch'essa il carattere non solo speciale (realizzazione in leasing), ma anche "verticale" della realizzata
ATI, con esclusione della invocata responsabilità solidale.
***
7 Il Tribunale ritiene il decreto ingiuntivo opposto nullo avverso tutti gli opponenti siccome emesso da giudice incompetente.
La conclusione sopra esposta poggia su consolidata giurisprudenza per la quale…
“per “contratti pubblici di appalto” devono intendersi solo quelli stipulati tra una pubblica amministrazione, o un concessionario che ne ha mutuato i poteri, e l'appaltatore. La competenza speciale di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, dunque, sta e cade con
l'osservanza della procedura di evidenza pubblica per la scelta dell'appaltatore. Quella competenza non vale dunque per le controversie tra appaltatore e subappaltatore: sia perché il primo non è una pubblica amministrazione, e di conseguenza non stipula "contratti pubblici di appalto di lavori", nel senso sopra indicato;
sia perché il secondo non viene scelto con procedure di evidenza pubblica”
Ne discende che ogni causa derivante dall'originario ricorso, il quale attiene a
“contratto esterno all'appalto”, ovvero a fornitura ad appaltatore, non inerisce la competenza della sezione imprese. Del resto, diversamente ragionando, la competenza suddetta si estenderebbe ad ogni diritto il cui presupposto fattuale si connetta in qualche modo all'appalto, estendendosi illimitatamente in forza del principio della prevalenza, nella connessione, della materia specialistica.
Nella fase antecedente la riunione di tutte le opposizioni qui decise, il principio suddetto era già stato menzionato nelle ordinanze con cui i giudici delle opposizioni più recenti (poi riunite) avevano ritenuto il difetto di fumus boni iuris al fine di sospendere l'esecutività del decreto opposto avverso vari opponenti. (cfr ordinanza in data 24.07.2023 il dott. nel Per_1 procedimento R.G. n. 5159/2023, pronunciato in causa promossa da
[...]
e ordinanza del 28.07.2023, della dott.ssa Lippi nel CP_3 procedimento R.G. n. 5104/2023, promosso da . CP_1
Nella presente sede, in cui consta anche il contraddittorio col CP_4
, deve essere particolarmente considerato anche l'elemento della
[...]
8 eventuale attrazione, fin dalla fase monitorio, della competenza per connessione tra le posizioni delle impese convenute e quella del CP_4
quale stazione appaltante.
[...]
Il ricorso prospetta la responsabilità solidale - anche del - nei CP_4 seguenti termini.
Si deve premettere, all'analisi del tema, che la pretesa avverso il CP_4 secondo l'interpretazione giurisprudenziale che si avvia a netta prevalenza, appare velleitaria ed espressione di un diritto inesistente in principio. Si consideri…
Corte appello, Trento, sez. II, 07/01/2025
L' articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non attribuisce alla stazione appaltante il ruolo di soggetto obbligato, nemmeno in via ausiliaria, ad assolvere all'obbligazione di pagamento nei confronti del subappaltatore. La funzione di tale norma si limita alla fase esecutiva, durante la quale vengono trasferite e al subappaltatore le somme spettanti all'appaltatore, senza che ciò comporti una responsabilità diretta in caso di mancato pagamento. Tuttavia, laddove l'appaltatore fallisca, il predetto meccanismo di trasferimento delle somme non può più operare, poiché ciò confliggerebbe con i principi del diritto fallimentare
La pronuncia menzionata riprende i principi già indicati dalla Sent. di Trib.
RO, sez. VIII, 13/12/2022, n. 18327 ma, soprattutto, esprime un principio
9 di vero e proprio diritto vivente, posto che la generale responsabilità solidale delle stazioni appaltati nei confronti di subcontraenti, subappaltatori e subfornitori, a prescindere da un rapporto contrattuale in essere con la P.A.., ampierebbe enormemente la sfera di responsabilità delle stazioni appaltati, con esorbitante onere, con compromissione della stabilità di bilancio, e con enorme miglioramento della condizione dei subappaltatori, tutelati da larghissima garanzia pubblica. Come correttamente osserva la pronuncia citata tale realtà, di grande portata, e tuttavia non in atto nella prassi, non potrebbe essere “portata” e “fondata” sul testo “ellittico” dell'art. 105 c.c.p., che si limita a menzionare un trasferimento dei pagamenti dovuti all'appaltatore ai subappaltatori ed affini.
Giustamente la norma detta è interpretata come una mera “autorizzazione legale ad un pagamento a terzo” e non come una implicita affermazione di una responsabilità universale delle stazioni appaltanti.
In particolare il Tribunale opina che la norma consenta il “trasferimento” dei pagamenti in ipotesi tra loro diverse, laddove l'inadempimento dell'appaltatore evoca una mera facoltà dell'amministrazione di pagare quanto dovuto direttamente ai suoi subappaltatori (dovendosi intendere l'inadempimento come inadempimento alle obbligazioni verso la PA), realizzandosi cosi una parziale autotutela, nella misura in cui il soggetto inadempiente viene soddisfatto solo “indirettamente” (in questo caso l'amministrazione parrebbe conservare una certa discrezionalità in ordine a tale tipo di pagamento). La mera richiesta del terzo invece parrebbe richiedere il consenso dell'appaltatore e creditore principale al pagamento per saltum. Solo per il caso della micro-impresa si potrebbe configurare una sorta di delegazione obbligatoria, ovvero una modalità di pagamento ordinariamente
“a terzi”, anche se non creditori della PA.
10 Confermato quindi che non esiste alcuna “azione diretta” della convenuta avverso il ci si deve tuttavia domandare se l'averla comunque CP_4 prospettata in ricorso autorizzasse la stessa a proporre il giudizio monitorio in Genova, quale sede della sezione Imprese, anziché presso un Tribunale ordinariamente competente in ordine al suo credito commerciale.
Il Tribunale ritiene che la infondata prospettazione di cui di stata trattando non autorizzasse la deroga della competenza monitoria ordinaria neppure nei rapporti col . Controparte_4
Infatti la massima di legittimità già esaminata pone “il contratto pubblico”
(ovvero le questioni inerenti lo stesso) come ragione della “competenza speciale” della stessa sugli appalti pubblici.
Come visto, anche ove esistesse, la possibilità di ottenere il pagamento dal cosa che non è, quanto sopra non implicherebbe la cognizione del CP_4
“rapporto contrattuale di appalto”, ma solo di una conseguenza legale
“automatica ed esterna” della posizione di stazione appaltate, posizione che rileverebbe, eccezionalmente, quale una sorta di garanzia ex lege per un contratto (la fornitura all'appaltatore) del tutto primo vi valenza amministrativa.
Si tratterebbe, ove sussistesse, di una obbligazione ausiliaria (la cui mera ipotesi non potrebbe valere una deroga alla competenza ordinaria.
Quanto sopra è dimostrato dal fatto che la sussistenza di normale competenza nei rapporti tra Appaltatore e subappaltatori, che pure è definitivamente sancita dalla giurisprudenza, sarebbe di assai rara applicazione. Sarebbe infatti quasi sempre possibile evocare la responsabilità solidale di più componenti dell'ATI, che anch'essa è connessa al contratto, per assorbire di nuovo i rapporti “esterni” nella competenza sull'appalto.
Ancora il carattere inammissibile, per difetto di legittimazione attiva e passiva, della domanda proposta avverso il (con la notifica di CP_4 decreto e ricorso) priva la stessa della idoneità a realizzare la deroga
11 Ove la semplice estensione della domanda a soggetto assolutamente non legittimato procurasse la modifica della competenza territoriale, la stessa potrebbe essere illimitatamente evasa.
In qualunque modo l'eventuale competenza per la sola causa avverso il non potrebbe operare come “connessione forte”, nei confronti CP_4 delle altre (Cassazione civile, sez. I, 11/11/2024, n. 28987) e quindi il trattenimento della competenza a questa sede sarebbe in ogni caso limitato ad una sola opposizione da accogliersi quasi automaticamente. Ma prevale la remissione integrale al giudice competente.
Le questioni di causa non risultavano semplici. La giurisprudenza considerata
è stata resa nota, in parte significativa, dopo il passaggio in decisione;
ne discende che le spese di lite, nonostante l'esito, possono essere compensate in toto.
P.Q.M.
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt. 275 e ss, 281 quinquies comma 1 del c.p.c.:
DICHIARA nullo il decreto ingiuntivo opposto;
DICHIARA la propria incompetenza per territorio in ordine alle cause di opposizione instaurate per essere competenti, alternativamente, i fori di Imperia e delle sedi legali delle imprese assunte debitrici;
COMPENSA interamente le spese di lite della fase tra tutte la parti.
TERMINE di legge per la riassunzione delle opposizioni riunite. deciso in GENOVA alla camera di consiglio del 15 gennaio del 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Enrico Ravera
(firma digitali)
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