TRIB
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/08/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 06/05/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. ROTONDO MARIA ROSARIA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_2
Con gli avv.ti P. Bonetti e L. Iero
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 15/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
a) accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro domestico, come badante livello CS della sig. , dal 05.06.2024 AL 02.02.2024, della durata di h 70 settimanali;
CP_3
b) accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro domestico, come colf livello b generico del CCNL, dal 02.02.2024 al 30.04.2024;
b) condannare il convenuto al pagamento delle retribuzioni dovute pari complessivamente ad €
21.539,00 o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi.
c) condannare il convenuto a versare all' e all' i contributi dovuti in relazione al CP_2 CP_4 rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente, limitatamente a quelli non prescritti;
d) condannare il convenuto a risarcire parte ricorrente per il danno causato dalla omessa contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali da distrarsi in favore dell'avv. Maria Rosaria Rotondo, procuratore antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 6/5/2024 la signora nel dedurre: Parte_1
• di aver lavorato alle dipendenze del signor dal 5/6/2023 fino al 30/4/2024; Controparte_1
• di aver in particolare operato dal 5/6/2023 al 2/2/2024 come assistente familiare svolgendo le mansioni di assistenza di persona non autosufficiente ovvero come badante della madre di quest'ultimo signora abitante in Roveredo in Piano via XXV Aprile N. 5 CP_3 occupandosi della cura della medesima, dell'igiene personale quotidiana fornendo altresì il proprio fattivo contributo nel consumo dei pasti, nella somministrazione dei medicinali e nella deambulazione incluse le attività connesse alle esigenze del vitto e della casa espletate sotto le direttive del signor;
Controparte_1
• di aver convissuto nello svolgimento del suo lavoro con quest'ultimo e l'assistita nella menzionata abitazione, di fatto espletando le riferite incombenze tutti i giorni per 70 h. settimanali complessive (a fronte delle 54 ore settimanali per le quali era stata assunta) senza godere del riposo giornaliero, settimanale e delle festività percependo durante il periodo indicato solo due mensilità per un ammontare di € 2.900,00;
• di aver quindi dal 2/2/2024 (data in cui la signora veniva ricoverata presso CP_3 una RSA) sino al 30/4/2024 svolto le mansioni di colf per il signor essendo CP_1 impegnata nell'attività di pulizia e riassetto della casa, nella preparazione dei pasti, nel lavare e stirare;
• di non aver ricevuto la retribuzione relativa ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre
2023, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 lamentando altresì l'omesso versamento ad opera del soggetto datoriale dei contributi previdenziali e assistenziali sì da indurre la stessa dipendente a presentare in data 18/4/2024 a mezzo raccomandata le proprie dimissioni ha inteso evocare in giudizio il per sentirlo condannare alla corresponsione delle spettanze CP_1 retributive e contributive maturate e non percepite in relazione al rapporto di lavoro subordinato di natura domestica decorrente dal 5/6/2023 al 30/4/2024 nella veste sia di badante di persona non autosufficiente (individuata nella signora sia successivamente di colf. CP_3
Dichiarata in sede di prima udienza tenutasi il 28/6/2024 la contumacia del soggetto convenuto ed integrato il contradditorio nei confronti dell' quale litisconsorte necessario, osserva l'adito CP_2
Tribunale quanto segue. La domanda giudizialmente azionata appare meritevole di accoglimento in quanto suffragata sia dalla documentazione versata in causa sia dalla deposizione resa all'udienza del 7/2/2025 dalla signora NI GA, persona ritenuta assai attendibile in quanto non legata da vincoli di parentela con l'odierna ricorrente ma soprattutto a diretta conoscenza dei fatti di causa per l'intera durata del rapporto di lavoro IN QUANTO SPESSO PRESENTE IN CASA DEL SIGNOR
. CP_1
In buona sostanza alla luce di detta testimonianza reputa il decidente sia stato adeguatamente provato che l'odierna attrice abbia lavorato nel periodo preso in considerazione alle dipendenze del figlio della persona assistita svolgendo in maniera ininterrotta le mansioni indicate nell'atto introduttivo senza ricevere le dovute spettanze retributive, eccezion fatta per un acconto in relazione al quale la teste ha riferito di essere stata incaricata dalla stessa a ritirare il denaro Pt_1 percepito ed inviarlo in Georgia dai familiari, in quanto la stessa dipendente era impegnata h. 24 presso l'abitazione del convenuto.
In definitiva alla luce di quanto precede e valorizzando i conteggi dimessi da parte attrice l'odierno resistente va condannato:
• a corrispondere alla ricorrente l'importo capitale di € 20.789,00 a titolo di retribuzione con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
• a versare al convenuto i contributi dovuti pari ad € 2.990,00 (di cui € 750,00 a CP_2 carico della lavoratrice ed € 2.240,00 a carico del soggetto datoriale).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accertata e dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro domestico con decorrenza dal 05/06/2023 sino al 30/04/2024
1) Condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente Controparte_1 Parte_1
l'importo capitale di € 20.789,00 a titolo di retribuzione con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo nonché a versare all' i contributi dovuti pari ad € 2.990,00 (di cui € 750,00 a carico CP_2 della lavoratrice ed € 2.240,00 a carico del soggetto datoriale). 2) Condanna, infine, il resistente a rifondere le spese di lite: Controparte_1
• al procuratore antistatario della ricorrente nella misura di € 6.000,00 oltre accessori di legge. CP_
• al convenuto nella misura di € 700,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 15/05/2025
IL GIUDICE Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 06/05/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. ROTONDO MARIA ROSARIA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_2
Con gli avv.ti P. Bonetti e L. Iero
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 15/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
a) accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro domestico, come badante livello CS della sig. , dal 05.06.2024 AL 02.02.2024, della durata di h 70 settimanali;
CP_3
b) accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro domestico, come colf livello b generico del CCNL, dal 02.02.2024 al 30.04.2024;
b) condannare il convenuto al pagamento delle retribuzioni dovute pari complessivamente ad €
21.539,00 o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi.
c) condannare il convenuto a versare all' e all' i contributi dovuti in relazione al CP_2 CP_4 rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente, limitatamente a quelli non prescritti;
d) condannare il convenuto a risarcire parte ricorrente per il danno causato dalla omessa contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali da distrarsi in favore dell'avv. Maria Rosaria Rotondo, procuratore antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 6/5/2024 la signora nel dedurre: Parte_1
• di aver lavorato alle dipendenze del signor dal 5/6/2023 fino al 30/4/2024; Controparte_1
• di aver in particolare operato dal 5/6/2023 al 2/2/2024 come assistente familiare svolgendo le mansioni di assistenza di persona non autosufficiente ovvero come badante della madre di quest'ultimo signora abitante in Roveredo in Piano via XXV Aprile N. 5 CP_3 occupandosi della cura della medesima, dell'igiene personale quotidiana fornendo altresì il proprio fattivo contributo nel consumo dei pasti, nella somministrazione dei medicinali e nella deambulazione incluse le attività connesse alle esigenze del vitto e della casa espletate sotto le direttive del signor;
Controparte_1
• di aver convissuto nello svolgimento del suo lavoro con quest'ultimo e l'assistita nella menzionata abitazione, di fatto espletando le riferite incombenze tutti i giorni per 70 h. settimanali complessive (a fronte delle 54 ore settimanali per le quali era stata assunta) senza godere del riposo giornaliero, settimanale e delle festività percependo durante il periodo indicato solo due mensilità per un ammontare di € 2.900,00;
• di aver quindi dal 2/2/2024 (data in cui la signora veniva ricoverata presso CP_3 una RSA) sino al 30/4/2024 svolto le mansioni di colf per il signor essendo CP_1 impegnata nell'attività di pulizia e riassetto della casa, nella preparazione dei pasti, nel lavare e stirare;
• di non aver ricevuto la retribuzione relativa ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre
2023, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 lamentando altresì l'omesso versamento ad opera del soggetto datoriale dei contributi previdenziali e assistenziali sì da indurre la stessa dipendente a presentare in data 18/4/2024 a mezzo raccomandata le proprie dimissioni ha inteso evocare in giudizio il per sentirlo condannare alla corresponsione delle spettanze CP_1 retributive e contributive maturate e non percepite in relazione al rapporto di lavoro subordinato di natura domestica decorrente dal 5/6/2023 al 30/4/2024 nella veste sia di badante di persona non autosufficiente (individuata nella signora sia successivamente di colf. CP_3
Dichiarata in sede di prima udienza tenutasi il 28/6/2024 la contumacia del soggetto convenuto ed integrato il contradditorio nei confronti dell' quale litisconsorte necessario, osserva l'adito CP_2
Tribunale quanto segue. La domanda giudizialmente azionata appare meritevole di accoglimento in quanto suffragata sia dalla documentazione versata in causa sia dalla deposizione resa all'udienza del 7/2/2025 dalla signora NI GA, persona ritenuta assai attendibile in quanto non legata da vincoli di parentela con l'odierna ricorrente ma soprattutto a diretta conoscenza dei fatti di causa per l'intera durata del rapporto di lavoro IN QUANTO SPESSO PRESENTE IN CASA DEL SIGNOR
. CP_1
In buona sostanza alla luce di detta testimonianza reputa il decidente sia stato adeguatamente provato che l'odierna attrice abbia lavorato nel periodo preso in considerazione alle dipendenze del figlio della persona assistita svolgendo in maniera ininterrotta le mansioni indicate nell'atto introduttivo senza ricevere le dovute spettanze retributive, eccezion fatta per un acconto in relazione al quale la teste ha riferito di essere stata incaricata dalla stessa a ritirare il denaro Pt_1 percepito ed inviarlo in Georgia dai familiari, in quanto la stessa dipendente era impegnata h. 24 presso l'abitazione del convenuto.
In definitiva alla luce di quanto precede e valorizzando i conteggi dimessi da parte attrice l'odierno resistente va condannato:
• a corrispondere alla ricorrente l'importo capitale di € 20.789,00 a titolo di retribuzione con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
• a versare al convenuto i contributi dovuti pari ad € 2.990,00 (di cui € 750,00 a CP_2 carico della lavoratrice ed € 2.240,00 a carico del soggetto datoriale).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accertata e dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro domestico con decorrenza dal 05/06/2023 sino al 30/04/2024
1) Condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente Controparte_1 Parte_1
l'importo capitale di € 20.789,00 a titolo di retribuzione con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo nonché a versare all' i contributi dovuti pari ad € 2.990,00 (di cui € 750,00 a carico CP_2 della lavoratrice ed € 2.240,00 a carico del soggetto datoriale). 2) Condanna, infine, il resistente a rifondere le spese di lite: Controparte_1
• al procuratore antistatario della ricorrente nella misura di € 6.000,00 oltre accessori di legge. CP_
• al convenuto nella misura di € 700,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 15/05/2025
IL GIUDICE Dott. Angelo Riccio Cobucci