Decreto cautelare 2 agosto 2012
Sentenza 9 aprile 2013
Ordinanza cautelare 13 novembre 2014
Decreto collegiale 10 febbraio 2015
Rigetto
Sentenza 14 maggio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 13/11/2014, n. 5208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5208 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05208/2014 REG.PROV.CAU.
N. 07750/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7750 del 2014, proposto da:
Citta' di UI TE, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Volanti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Antonio Bertoloni, 27;
contro
Consorzio Edilizio Inviolata Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Calderai, con domicilio eletto presso NA PU in Roma, Via del Gesu' Nr. 62;
nei confronti di
Cer Immobiliare Srl;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 04681/2014, resa tra le parti, concernente esecuzione sentenza n. 3597/2013 del tar lazio, roma, sezione III ter - restituzione previa rimessa in pristino di un'area occupata per la realizzazione di opera fognaria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Edilizio Inviolata Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Volanti e Calderai;
Rilevato che i motivi di diritto dedotti nel proposto gravame in ordine alla portata e limiti della res iudicata qui in rilievo appaiono sorretti da sufficienti elementi di fondatezza;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7750/2014) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese della fase cautelare
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Giulio Veltri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2014
IL SEGRETARIO