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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 15/01/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 561/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
HE EP, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5202/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. N.09720240269243510000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il 14/01/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 21 febbraio 2025, Ricorrente_1 h a impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, notificata dall'Agenzia delle entrate
Riscossione, per l'imposta di registro sulla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 688/2022 depositata il 2 febbraio 2022, affidando il gravame ad un unico mezzo.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, assumendo l'inammissibilità del ricorso, mentre non ha spiegato difese l'Agenzia delle entrate Riscossione.
Il ricorso è inammissibile, non avendo l'istante impugnato, nel termine di rito, l'avviso di liquidazione dell'imposta per cui è processo, spiccato dall'Agenzia delle entrate e notificato al contribuente in data 21 giugno 2023 (si veda la relata di notifica in atti); con il risultato che la pretesa creditoria dell'Amministrazione, pure in thesi priva di fondamento, si è ormai consolidata.
Le spese di lite, considerato che l'esito del giudizio è ancorato alla mancata tempestiva impugnazione dell'atto prodromico, possono andare integralmente compensate tra le parti costituite, restando irripetibili nei confronti dell'Agenzia delle entrate Riscossione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate tra le parti costituite.
Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 14 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
US FI
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
HE EP, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5202/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. N.09720240269243510000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il 14/01/2026
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 21 febbraio 2025, Ricorrente_1 h a impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, notificata dall'Agenzia delle entrate
Riscossione, per l'imposta di registro sulla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 688/2022 depositata il 2 febbraio 2022, affidando il gravame ad un unico mezzo.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, assumendo l'inammissibilità del ricorso, mentre non ha spiegato difese l'Agenzia delle entrate Riscossione.
Il ricorso è inammissibile, non avendo l'istante impugnato, nel termine di rito, l'avviso di liquidazione dell'imposta per cui è processo, spiccato dall'Agenzia delle entrate e notificato al contribuente in data 21 giugno 2023 (si veda la relata di notifica in atti); con il risultato che la pretesa creditoria dell'Amministrazione, pure in thesi priva di fondamento, si è ormai consolidata.
Le spese di lite, considerato che l'esito del giudizio è ancorato alla mancata tempestiva impugnazione dell'atto prodromico, possono andare integralmente compensate tra le parti costituite, restando irripetibili nei confronti dell'Agenzia delle entrate Riscossione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate tra le parti costituite.
Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 14 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
US FI