Articolo 2 della Legge 4 agosto 1955, n. 687
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 settembre 1955
Art. 2.
Alla spesa occorrente di lire 100.000.000 si fara' fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 riguardante provvedimenti legislativi in corso.
Entrata in vigore il 2 settembre 1955